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Document 61996CO0119

    Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 28 novembre 1996.
    Susan Ryan-Sheridan contro Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Agenti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro - Procedura di selezione - Rigetto di una candidatura interna.
    Causa C-119/96 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-06151

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:459

    61996O0119

    Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 28 novembre 1996. - Susan Ryan-Sheridan contro Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Agenti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro - Procedura di selezione - Rigetto di una candidatura interna. - Causa C-119/96 P.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-06151


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Dipendenti ° Concorso ° Bando di concorso ° Oggetto

    (Statuto del personale, allegato III, art. 1, n. 1)

    Massima


    La funzione essenziale che il bando di concorso deve espletare consiste nell' informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura.

    Parti


    Nel procedimento C-119/96 P,

    Susan Ryan-Sheridan, agente della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con l' avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 15 febbraio 1996, nella causa T-589/93, Ryan-Sheridan/Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Racc. PI pag. II-77),

    procedimento in cui l' altra parte è:

    Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, rappresentata dai signori Clive Purkiss, direttore della Fondazione, e Terry Sheehan, capo dell' amministrazione della Fondazione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner, Kirchberg,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,

    avvocato generale: C.O. Lenz

    cancelliere: R. Grass

    sentito l' avvocato generale,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 aprile 1996, la signora Susan Ryan-Sheridan ha proposto un ricorso avverso la sentenza 15 febbraio 1996, causa T-589/93, Ryan-Sheridan/Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Racc. PI pag. II-77; in prosieguo: la "sentenza impugnata"), con la quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) ha respinto il ricorso diretto, da un lato, all' annullamento dell' avviso di posto vacante 25 agosto 1993, relativo ad un posto di amministratore "di programma di pubblicazione" presso la Fondazione, del bando di concorso ristretto inerente alla copertura di questo posto, della nota del comitato di selezione 5 novembre 1993 e della decisione 22 novembre 1993 del direttore della Fondazione, con la quale veniva respinta la candidatura della ricorrente a questo posto e, dall' altro, alla condanna della Fondazione al versamento di 75 000 BFR a titolo di risarcimento danni.

    2 Per quel che riguarda i fatti che sono all' origine del ricorso dinanzi al Tribunale, quest' ultimo ha rilevato quanto segue:

    "1 Dal 1979 la signora Sheridan lavora alle dipendenze della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (in prosieguo: la 'Fondazione' ), ove occupa dal 1983 un posto, di categoria B, di 'responsabile delle pubblicazioni' (Publications Officer). Ella è stata promossa dal grado B3 al grado B2 nel gennaio 1991 e ne è stata proposta la promozione al grado B1 per l' esercizio 1994.

    2 Dal rapporto informativo relativo al periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1992 risulta che ella è 'responsabile dell' amministrazione generale e della gestione, ivi compresa quella finanziaria, del programma delle pubblicazioni della Fondazione' , agli ordini del signor N.W., capo della sezione 'documentazione, informazione e diffusione' .

    3 La descrizione delle funzioni della ricorrente, come risulta dal citato rapporto informativo, è la seguente:

    ' ° ideazione, per quanto possibile, e realizzazione di schemi di pubblicazione;

    ° segretariato del gruppo di lavoro delle pubblicazioni (con un ruolo di iniziativa consistente, ad esempio, nell' assicurarsi che gli argomenti pertinenti siano dibattuti integralmente e che i verbali delle discussioni siano disponibili);

    ° stretto collegamento con gli autori, i 'Research Managers' , i traduttori, ecc., per sviluppare i prodotti richiesti dalle varie categorie di destinatari delle pubblicazioni della Fondazione;

    ° controllo generale della qualità delle pubblicazioni della Fondazione attraverso:

    ° la supervisione del processo di produzione delle varie pubblicazioni della Fondazione e delle versioni linguistiche che ne conseguono;

    ° l' organizzazione della presentazione, dell' illustrazione, della composizione e della correzione dei documenti da pubblicare;

    ° il controllo finale di tutto il materiale (composto o dattiloscritto) prima della pubblicazione;

    ° approvvigionamento di materiale da pubblicare, vale a dire:

    ° approvvigionamento della sezione tipografica interna con rapporti destinati alla stampa;

    ° supervisione della scelta dei tipografi esterni, della stesura dei contratti e del processo di produzione delle bozze esterne fino alla sua conclusione;

    ° controllo finanziario del bilancio delle pubblicazioni e di tutte le attività amministrative connesse (visti, gare d' appalto, prezzi, fatture, ecc.);

    ° distribuzione e supervisione del lavoro nonché formazione del personale che provvede alla pubblicazione' .

    4 Il 19 agosto 1993 il direttore della Fondazione inviava al signor N.W. una nota con la quale lo informava della prossima organizzazione di un concorso per l' assunzione di un amministratore di programma di pubblicazione (' Programme Manager' ) di grado A7/A6, i cui compiti erano descritti nel modo seguente:

    ' Responsabilità dell' elaborazione, dello sviluppo, della pianificazione, dell' organizzazione e della gestione della politica e della strategia di un programma di pubblicazione, in particolare:

    ° individuare le necessità di talune tecniche di pubblicazione (cartacea, elettronica, ecc.) e contribuire alla diffusione e alla presentazione delle ricerche e dell' informazione, in forma adatta alle varie categorie di utenti cui si rivolge la Fondazione, in collaborazione con colleghi delle sezioni 'informazione' e 'ricerca' ;

    ° accertarsi dell' approvvigionamento esterno di pubblicazioni e della loro commercializzazione attraverso contratti di pubblicazione associata e di pubblicazione su licenza nonché sviluppare tali meccanismi come parte integrante del programma di pubblicazione della Fondazione, in collaborazione con l' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali di Lussemburgo;

    ° verificare la qualità ed applicare norme per la produzione degli originali (supporto cartaceo, elettronico, ottico, ecc.);

    ° costituire, in collaborazione con taluni colleghi, una banca dati interna relativa ai prodotti della Fondazione usando i metodi e i criteri idonei per consentire l' esecuzione delle attività successive alla stampa e la conversione delle pubblicazioni in diverse forme, definendo i metodi e attuando le procedure di informatizzazione degli attuali prodotti della Fondazione;

    ° sviluppare e applicare sistemi di controllo dell' informazione, come gli indici e i sistemi di classificazione delle conoscenze, compilazione ed aggiornamento di un thesaurus, onde migliorare l' accesso degli utenti all' informazione;

    ° gestire il personale ed i bilanci per un' unità di sei-otto persone' .

    5 La nota prevedeva un concorso riservato, in un primo tempo, ai dipendenti degli organi comunitari, ma doveva altresì essere preparato un concorso generale da svolgersi immediatamente in caso di necessità. Il concorso doveva essere organizzato sulla base dei titoli dei candidati e di un colloquio.

    6 I requisiti specifici di idoneità previsti consistevano in una formazione universitaria sancita da un diploma attinente, in una pertinente esperienza professionale successivamente maturata della durata di almeno cinque anni, nella pratica corrente di una lingua della Comunità e nella conoscenza di almeno un' altra lingua della Comunità. Infine, era previsto che il comitato di selezione doveva esaminare le candidature presentate dai dipendenti degli altri organi comunitari prima di quelle presentate per il concorso generale.

    7 Il 25 agosto 1993 la Fondazione pubblicava un avviso di posto vacante destinato a tutti i propri dipendenti di categoria A idonei ad essere trasferiti al posto vacante. La descrizione delle funzioni inerenti al posto da coprire riprendeva per intero quella figurante nella citata nota del 19 agosto 1993, ma l' avviso di posto vacante non esigeva dai candidati interni alcun particolare requisito di idoneità. E' pacifico che non è stata presentata alcuna candidatura.

    8 Il 28 settembre 1993 la Fondazione pubblicava un avviso identico al precedente, ma destinato, questa volta, a tutti i propri dipendenti.

    9 Lo stesso giorno la Fondazione pubblicava un bando di concorso ristretto destinato ai dipendenti di altri organi comunitari. Quest' ultimo bando descriveva nel modo seguente le funzioni inerenti al posto da coprire:

    ' Elaborazione, sviluppo, pianificazione, organizzazione e gestione della politica e della strategia del programma di pubblicazione, in ispecie, individuazione delle necessità, sul mercato, di taluni tipi di prodotti presentati su supporto elettronico e cartaceo, nonché elaborazione di programmi di azione interni o esterni (compresa una banca dati relativa ai prodotti 'on line' e 'off line' ) finalizzati a soddisfare le necessità del mercato' .

    10 Inoltre, il bando di concorso ristretto prevedeva per i candidati il compimento di studi universitari sanciti da un diploma attinente alla specializzazione richiesta, una pertinente esperienza professionale di 5 anni maturata successivamente all' ottenimento del diploma, come pure una conoscenza approfondita dell' inglese o del francese e una conoscenza sufficiente di una seconda lingua comunitaria. Informazioni più dettagliate ed il modulo dell' atto di candidatura potevano essere richiesti alla segreteria del comitato di selezione.

    11 Il 20 ottobre 1993 la ricorrente presentava la sua candidatura al posto vacante.

    12 Nella nota del 5 novembre 1993, relativa ai 'risultati del concorso interno e di quello ristretto' , inviata al direttore e al vicedirettore della Fondazione, il comitato di selezione faceva presente che aveva esaminato, in primo luogo, tre candidature interne, tra cui quella della ricorrente, e che, all' unanimità, non aveva considerato per nessuno dei detti tre candidati la qualifica e l' esperienza nei diversi ambiti delle funzioni descritte sufficienti perché meritassero di essere convocati per un colloquio. Il comitato faceva altresì presente che, in secondo luogo, aveva esaminato le candidature esterne, ma aveva deciso di non proseguire la procedura organizzando colloqui e di proporre piuttosto lo svolgimento di un concorso generale.

    13 Con lettera 22 novembre 1993 il direttore della Fondazione informava la ricorrente che la sua candidatura al posto da coprire non sarebbe stata accolta, in quanto il comitato di selezione non l' aveva ritenuta dotata della qualifica e dell' esperienza nei diversi settori specifici relativi al posto vacante sufficienti per essere convocata ad un colloquio".

    3 Il 22 dicembre 1993 la ricorrente adiva la Fondazione con un reclamo avverso tale decisione (punto 14 della sentenza impugnata).

    4 Successivamente, il 28 dicembre 1993 la ricorrente proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso al quale era allegata una domanda di provvedimenti provvisori (punto 15).

    5 Con decisione 25 marzo 1994 la Fondazione respingeva il reclamo (punto 17).

    La sentenza impugnata

    6 A sostegno del ricorso dinanzi al Tribunale la ricorrente ha dedotto undici motivi, esaminati nel seguente ordine:

    7 In primo luogo, la ricorrente ha sostenuto che la Fondazione ha violato l' art. 29 dello Statuto del personale delle Comunità europee, non avendo esaminato la possibilità di coprire il posto vacante mediante trasferimento o promozione interna, di cui ella avrebbe potuto beneficiare.

    8 In secondo luogo, il principio della parità di trattamento sarebbe stato violato, poiché il bando interno sarebbe stato redatto in termini più precisi del bando di concorso ristretto.

    9 In terzo luogo, il bando interno sarebbe illegittimo, poiché i requisiti necessari per accedere al posto da coprire non sarebbero elencati in modo preciso.

    10 In quarto luogo, l' avviso interno sarebbe stato violato. Dal momento che quest' ultimo non esigeva alcun requisito particolare, la Fondazione non avrebbe potuto rifiutarsi di prendere in considerazione la candidatura della ricorrente in base a tale avviso.

    11 In quinto luogo, la Fondazione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione considerando che ella non era in possesso di tutte le qualità richieste per il posto da coprire.

    12 In sesto luogo, la nota del comitato di selezione del 5 novembre 1993 e la decisione di rigetto della candidatura della ricorrente non soddisferebbero l' obbligo di motivazione.

    13 In settimo luogo, la ricorrente ha fatto valere che il suo superiore gerarchico diretto, con cui aveva avuto un conflitto personale nel febbraio 1992, era membro del comitato di selezione in violazione dell' art. 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 29 giugno 1976, n. 1860, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214, pag. 24).

    14 In ottavo luogo, la Fondazione avrebbe commesso uno sviamento di potere e di procedura in quanto, mentre a tenore dell' art. 23 del regolamento n. 1860/76 ogni assunzione deve avvenire nell' interesse del servizio, essa intendeva privilegiare un candidato esterno.

    15 In nono luogo, sarebbero stati violati il principio del legittimo affidamento e il diritto della ricorrente a che i suoi titoli siano effettivamente presi in considerazione.

    16 In decimo luogo, non sarebbe stato rispettato il dovere di sollecitudine, dal momento che il posto da coprire consisterebbe sostanzialmente in funzioni che ella svolgeva già da numerosi anni e, quindi, gli atti impugnati rischiavano di privarla delle sue funzioni.

    17 Infine, essendo gli atti contestati illegittimi, lo sarebbe anche ciascuna successiva operazione del concorso.

    18 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.

    Il ricorso dinanzi alla Corte

    19 In tale ricorso la ricorrente chiede alla Corte, in primo luogo, di annullare la sentenza impugnata, in secondo luogo, di statuire essa stessa sulla controversia e di annullare le decisioni impugnate nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale in base ai motivi e ai documenti da essa dedotti dinanzi a quest' ultimo, in terzo luogo, di condannare la convenuta a pagarle 500 000 BFR a titolo di risarcimento danni e, in quarto luogo, di condannare la convenuta alle spese dei due giudizi, comprese quelle del procedimento sommario.

    20 La ricorrente deduce, anzitutto, gli scopi illegittimi che hanno ispirato la procedura di selezione (sviamento di potere o, quanto meno, mancanza di imparzialità formale del comitato di selezione; sviamento di procedura), poi, le irregolarità della procedura di selezione che rispecchiano l' illegittimità di questi scopi (illegittimità del bando interno; violazione del principio della parità di trattamento) e, infine, l' errore manifesto di valutazione e la violazione del dovere di sollecitudine, che ne sono stati la conseguenza.

    21 A tenore dell' art. 119 del regolamento di procedura, quando l' impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, respingerla con ordinanza motivata senza passare alla fase orale.

    Sul primo motivo

    22 Con il primo motivo la ricorrente assume che gli scopi che hanno ispirato la procedura di selezione sono illegittimi.

    Sul primo motivo, prima parte

    Nella prima parte del primo motivo la ricorrente critica il punto 107 della sentenza impugnata, a tenore del quale:

    "Inoltre, il Tribunale rileva che, se è vero che era di competenza dell' amministrazione vigilare sull' imparzialità della composizione del comitato di selezione, le valutazioni che il signor N.W. ha espresso nel rapporto informativo di cui al precedente punto 2 in ordine alle qualità professionali della ricorrente, pur contenendo osservazioni critiche nei suoi confronti, sono cionondimeno motivate, corrette e scevre da qualsiasi elemento che denoti un' animosità incompatibile con il dovere di imparzialità che il membro di un comitato di selezione deve osservare".

    23 Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha motivato sufficientemente la sua decisione dal momento che non ha spiegato perché gli indizi di fatto dello sviamento di potere, ai quali ella faceva riferimento nell' ambito del motivo relativo alla mancanza di imparzialità del comitato di selezione, non gli sembravano pertinenti.

    24 Questa prima parte del primo motivo si basa su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata.

    25 Infatti, nel punto 106 della sentenza il Tribunale ha ritenuto che era obiettivamente utile che il signor N.W. siedesse nel comitato di selezione, nella sua duplice veste di capo del servizio interessato e di superiore gerarchico diretto del futuro titolare del posto da coprire. Poi, nel punto 107 il Tribunale ha considerato che le valutazioni che il signor N.W. aveva espresso nel rapporto informativo in ordine alle qualità professionali della ricorrente, pur contenendo osservazioni critiche nei suoi confronti, erano cionondimeno motivate, corrette e scevre da qualsiasi elemento che denotasse un' animosità incompatibile con il dovere di imparzialità che il membro di un comitato di selezione deve osservare. Inoltre, nel punto 108 il Tribunale ha rilevato che i tre membri del comitato di selezione, tra cui il rappresentante del comitato del personale, avevano espresso il loro parere all' unanimità. Infine, nel punto 109 esso ha concluso che, ciò considerato, non sembrava che la presenza del signor N.W. in seno al comitato di selezione avesse potuto incidere sull' obiettività delle deliberazioni di tale comitato.

    26 Ne consegue che il Tribunale ha motivato adeguatamente il rigetto del motivo relativo all' obiettività delle deliberazioni del comitato di selezione.

    27 La prima parte del primo motivo deve essere dunque disattesa in quanto manifestamente infondata.

    Sul primo motivo, seconda parte

    28 La seconda parte del primo motivo verte sul punto 118 della sentenza impugnata, secondo il quale:

    "Nella fattispecie, il Tribunale considera che né dai documenti del fascicolo, né dalle considerazioni che precedono emerge che la convenuta abbia voluto dare di primo acchito la preferenza ad un candidato esterno".

    29 Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha motivato sufficientemente la propria decisione in ordine al rigetto del motivo relativo allo sviamento di procedura. Al riguardo ella avrebbe addotto una serie di indizi obiettivi di questo sviamento di procedura, fra i quali la nota 19 agosto 1993 del direttore della Fondazione, che non sarebbero stati esaminati tutti dal Tribunale.

    30 Questa seconda parte del primo motivo si basa anch' essa su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata.

    31 Infatti, dopo aver ricordato nel punto 117 la giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia di sviamento di potere, nel punto 118 della sentenza impugnata il Tribunale ha fatto esplicito riferimento ai "documenti del fascicolo", per statuire nel punto 119 che, in particolare, non sembrava che, come asseriva la signora Susan Ryan-Sheridan, il comitato di selezione avesse proceduto all' esame delle candidature esterne presentate ai sensi del bando di concorso ristretto prima delle candidature presentate dagli agenti della Fondazione.

    32 Infine, nel punto 120 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che, tenuto conto di quanto precedeva e, in ispecie, delle conclusioni alle quali era giunto al termine dell' esame del motivo relativo alla mancanza di imparzialità formale del comitato di selezione, non risultava che la candidatura della ricorrente fosse stata respinta a causa del conflitto personale che la opponeva al signor N.W.

    33 Nei consegue che il Tribunale ha motivato adeguatamente il rigetto del motivo relativo allo sviamento di procedura.

    34 La seconda parte del primo motivo va pertanto disattesa in quanto manifestamente infondata.

    Sul secondo motivo

    35 Nel secondo motivo la ricorrente fa valere che la procedura di selezione è viziata da varie irregolarità. Questo motivo si articola in due parti.

    Sul secondo motivo, prima parte

    36 La prima parte del secondo motivo, relativa all' asserita illegittimità dell' avviso interno, si articola in quattro punti.

    37 Il primo punto fa riferimento al punto 55 della sentenza impugnata, il quale recita quanto segue:

    "Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha interesse ad avvalersi dell' eventuale imprecisione dell' avviso interno, a prescindere dall' esatta natura giuridica di questo. Infatti, l' allegata imprecisione, ammesso che risulti dimostrata, non le reca pregiudizio, dal momento che la ricorrente ha potuto presentare la sua candidatura al posto da coprire".

    38 La ricorrente ritiene invece di avere interesse a che l' avviso interno, a prescindere dalla sua natura, contenga un' indicazione più esatta possibile dei requisiti di idoneità prescritti per occupare il posto controverso, e ciò anche se ella aveva potuto presentare la candidatura a questo posto.

    39 Il secondo punto della prima parte del secondo motivo verte sui punti 56 e 57 della sentenza impugnata, secondo i quali:

    "56 Inoltre, il Tribunale è del parere che l' avviso interno risponda ai requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di avvisi di posto vacante e di bandi di concorso (sentenze del Tribunale 17 maggio 1995, causa T-16/94, Benecos/Commissione, Racc. PI pag. II-335, punto 18, e Seghers/Consiglio, dianzi citata, punto 34), poiché esso ha informato effettivamente la ricorrente circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto da coprire e l' ha messa in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura.

    57 Del resto, la stessa ricorrente ha ammesso che l' avviso interno ha esplicato la propria funzione, poiché ella ha asserito, nel quinto motivo, di essere in possesso, in considerazione della sua esperienza professionale e dei suoi titoli di studio, di tutti i requisiti necessari per occupare il posto da coprire, come descritto nell' avviso interno".

    40 La ricorrente rimprovera al Tribunale di aver travisato la funzione dei suoi atti processuali, poiché il motivo relativo a un errore manifesto di valutazione era subordinato rispetto a quelli che ella basava sulla mancanza di requisiti di idoneità nel bando di concorso. Infatti, anche ammesso che ella si fosse ritenuta idonea ad occupare il posto da coprire, avrebbe potuto essere indotta in errore al riguardo dalla mancata indicazione nel bando di requisiti di idoneità o, quanto meno, di requisiti sufficientemente precisi.

    41 Il terzo punto della prima parte del secondo motivo riguarda i punti 61 e 62 della sentenza impugnata, i quali recitano quanto segue:

    "61 Dagli elementi del fascicolo (v. il precedente punto 13 ed il successivo punto 84) risulta che la convenuta ha ritenuto la ricorrente priva della sufficiente qualificazione ed esperienza nei vari ambiti delle funzioni così come descritti nell' avviso interno.

    62 Sotto questo profilo, la decisione che rigetta la candidatura della ricorrente non è basata su requisiti che non figurano espressamente in tale avviso".

    42 Secondo la ricorrente, da questi punti si evince che il Tribunale ha considerato che l' avviso interno prescriveva un requisito di idoneità in base al quale il candidato doveva essere dotato della sufficiente qualificazione ed esperienza nei vari ambiti delle funzioni descritte nell' avviso interno. L' esistenza di questo requisito sarebbe stata desunta soltanto dalla descrizione delle funzioni, mentre quest' ultima ed i requisiti di idoneità per svolgere tali funzioni sarebbero nozioni distinte che non potrebbero essere confuse.

    43 Il quarto punto della prima parte del secondo motivo riguarda i punti 91, 93, 94, 96 e 97 della sentenza impugnata. Dopo aver ricordato la costante giurisprudenza in materia di motivazione di una decisione arrecante pregiudizio (punto 90), nel punto 91 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che:

    "Orbene, dalle considerazioni che precedono emerge che la motivazione della decisione che respinge la candidatura della ricorrente ha posto, di per sé, l' interessata in grado di contestarne la fondatezza, poiché ella ha potuto utilmente proporre un ricorso già il 28 dicembre 1993, vale a dire prima della decisione della Fondazione 25 marzo 1994, che respinge il suo reclamo, adducendo, a sostegno del motivo relativo all' errore manifesto di valutazione, che il posto da coprire corrisponde in ampia misura alle funzioni da ella già svolte all' interno della Fondazione da numerosi anni".

    44 Nel punto 93 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che la motivazione della decisione che respinge la candidatura della ricorrente gli aveva altresì consentito, di per sé, di constatare che nessun errore manifesto di valutazione poteva essere rimproverato alla convenuta. Poi, nel punto 94 il Tribunale ha considerato che, dal momento che la motivazione della decisione che respinge la candidatura della ricorrente riproduceva sostanzialmente quella del parere del comitato di selezione, anche questo parere doveva essere considerato sufficientemente motivato. Nel punto 96 il Tribunale ha concluso che dall' esame del quinto motivo emergeva che la ricorrente era perfettamente consapevole, quantomeno, di non essere sufficientemente esperta e qualificata rispetto all' integralità delle funzioni inerenti al posto da coprire. Infine, nel punto 97 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che, in ogni caso, la decisione recante rigetto del reclamo della ricorrente enunciava con sufficiente chiarezza e precisione le differenze di natura e di livello che esistono tra il posto occupato dalla ricorrente e quello da occupare.

    45 La ricorrente assume che, poiché nell' avviso non erano indicati requisiti di idoneità o, quantomeno, requisiti di idoneità sufficientemente precisi, per la convenuta risultava impossibile motivare la proprie decisioni in modo da soddisfare i requisiti posti dalla giurisprudenza, vale a dire consentire, da un lato, all' interessata di valutare esattamente l' opportunità di proporre un ricorso avverso la decisione e, dall' altro, al Tribunale di esercitare il proprio sindacato su quest' ultima.

    46 In limine occorre rilevare che il primo, il secondo, il terzo e il quarto punto della prima parte del secondo motivo si basano sull' ipotesi dell' imprecisione dell' avviso interno in ordine ai requisiti di idoneità.

    47 Al riguardo occorre osservare che, secondo una costante giurisprudenza, la funzione essenziale che il bando di concorso deve espletare consiste nell' informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura (sentenze della Corte 28 giugno 1979, causa 255/78, Anselme e Constant/Commissione, Racc. pag. 2323, punto 9, e 18 febbraio 1982, causa 67/81, Ruske/Commissione, Racc. pag. 661, punto 9; v. anche sentenze del Tribunale 17 maggio 1995, causa T-16/94, Benecos/Commissione, Racc. PI pag. II-335, punto 18, e 24 giugno 1993, causa T-69/92, Seghers/Consiglio, Racc. pag. II-651, punto 34).

    48 Nel punto 56 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che l' avviso interno aveva effettivamente informato la ricorrente circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto da coprire e l' aveva messa in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura.

    49 Da questo accertamento di fatto, che compete al Tribunale compiere (v., in particolare, sentenza 1 ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 12), quest' ultimo ha potuto a ragione desumere che l' avviso interno soddisfaceva i requisiti posti dalla giurisprudenza.

    50 Dalle considerazioni che precedono risulta che la prima parte del secondo motivo dev' essere disattesa in quanto manifestamente infondata.

    Sul secondo motivo, seconda parte

    51 La seconda parte del secondo motivo, relativa ad un' asserita violazione del principio della parità di trattamento, è articolata in due punti.

    52 Il primo riguarda il punto 41 della sentenza impugnata, ai termini del quale:

    "Il Tribunale rileva che, avendo potuto presentare la sua candidatura al posto da coprire, la ricorrente non ha, comunque, alcun interesse a dedurre che, contrariamente all' avviso interno, il bando di concorso ristretto implicasse precisi requisiti di idoneità, che mettevano i dipendenti degli altri organi comunitari in grado di valutare l' opportunità della loro candidatura".

    53 La ricorrente si limita a far valere al riguardo di aver dimostrato nel primo punto della prima parte del secondo motivo di avere interesse a poter valutare nel modo più esatto possibile l' opportunità della sua candidatura, anche se nella fattispecie, malgrado l' imprecisione dell' avviso interno, aveva potuto presentarla.

    54 Al riguardo è sufficiente rilevare che l' argomento cui fa riferimento la ricorrente è stato respinto nel punto 50 della presente sentenza, in quanto manifestamente infondato.

    55 Quanto al secondo punto della seconda parte del secondo motivo, esso riguarda il punto 43 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha considerato che:

    "Da un lato, dal precedente punto 9 risulta che il bando di concorso ristretto si limita in sostanza a riassumere i vari requisiti di esperienza professionale presenti nell' avviso interno".

    56 La ricorrente assume che, dal momento che la descrizione delle funzioni da assolvere non figurava nel bando di concorso ristretto propriamente detto, ma in un altro documento che era trasmesso ai candidati esterni solo dietro loro richiesta, non si poteva considerare che tale descrizione consentisse ai candidati di valutare la loro idoneità ad occupare il posto di cui trattasi.

    57 Al riguardo si deve osservare che nel punto 43 della sentenza impugnata il Tribunale precisa il punto 42, nel quale esso ha rilevato che il secondo motivo restava in pratica infruttuoso, in quanto la ricorrente aveva dedotto che i requisiti per accedere al posto da coprire erano per i dipendenti della Fondazione più rigorosi di quelli previsti per i dipendenti degli altri organismi comunitari.

    58 Poiché il secondo punto della seconda parte del secondo motivo riguarda fatti la cui valutazione compete solo al Tribunale, esso dev' essere disatteso in quanto manifestamente irricevibile.

    Sul terzo motivo

    59 Il terzo motivo attiene, da un lato, ad un errore manifesto di valutazione e, dall' altro, alla violazione del dovere di sollecitudine.

    Sul terzo motivo, prima parte, primo punto

    60 Il primo punto della prima parte del terzo motivo, relativo ad un errore manifesto di valutazione, riguarda i punti 76-78 della sentenza impugnata, i quali recitano quanto segue:

    "76 Dal fascicolo, dalla descrizione delle funzioni della ricorrente, figurante nei precedenti punti 2 e 3 e non contestata dall' interessata, e dalla sua citata nota dell' 11 marzo 1991 si evince che ella è responsabile della gestione delle pubblicazioni della Fondazione e assume la responsabilità di ciascuna fase del processo di produzione e del controllo generale della presentazione delle pubblicazioni della Fondazione.

    77 Dalla lettura dell' avviso interno risulta invece che le funzioni inerenti al posto di amministratore di programma da coprire attengono all' ideazione e alla direzione stesse della strategia della Fondazione in materia di pubblicazioni. Infatti, queste funzioni implicano la definizione, lo sviluppo e il coordinamento di tutta la politica editoriale della Fondazione.

    78 In tal senso esse comprendono, in ispecie, il controllo del contenuto delle pubblicazioni e l' identificazione, da un lato, delle nuove pubblicazioni idonee a colmare le lacune del programma della Fondazione e, dall' altro, delle necessità di talune tecniche di pubblicazione nuove, in particolare elettroniche".

    61 La ricorrente assume di aver specificato nella replica, con l' ausilio di vari documenti da ella prodotti, perché riteneva che la corrispondenza fra i due posti fosse dimostrata. A suo giudizio, il Tribunale non poteva limitarsi a decidere che tale corrispondenza non esisteva e che le funzioni da ella espletate fossero circoscritte ai settori della gestione, della produzione e della presentazione dei documenti inerenti ai programmi di pubblicazione, senza affrontare gli argomenti specifici della ricorrente intesi a dimostrare il contrario.

    62 Questo argomento non può essere condiviso. Da una semplice lettura dei punti 76-78 della sentenza impugnata emerge infatti che il Tribunale ha preso in considerazione tutti i fatti pertinenti di cui trattasi ed ha motivato sufficientemente la conclusione cui è pervenuto. Di conseguenza, il primo punto della prima parte del terzo motivo è manifestamente infondato.

    Sul terzo motivo, prima parte, secondo punto

    63 Il secondo punto della prima parte del terzo motivo riguarda i punti 83 e 84 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha considerato che la ricorrente, sulla quale gravava l' onere della prova, non era stata in grado di dimostrare adeguatamente l' asserita corrispondenza tra le funzioni inerenti al suo posto e quelle inerenti al posto da coprire (punto 83) e che, senza commettere errore manifesto di valutazione su questo punto, la Fondazione aveva potuto ritenere che la ricorrente non avesse la sufficiente qualifica ed esperienza nei diversi ambiti delle funzioni descritti nell' avviso interno (punto 84).

    64 Secondo la ricorrente, il Tribunale ha basato erroneamente il proprio ragionamento sulla premessa che la ricorrente intendeva dimostrare una completa corrispondenza fra le sue funzioni e quelle del posto da coprire o ancora che esso poteva pronunciarsi per un errore manifesto di valutazione in capo alla convenuta solo qualora fosse comprovata tale corrispondenza. Al riguardo la ricorrente aggiunge che il fatto che il Tribunale abbia statuito che non vi era una totale corrispondenza tra le funzioni non giustificava in diritto la sua conclusione, secondo la quale la convenuta non aveva commesso errore manifesto di valutazione.

    65 Questo punto si basa su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata.

    66 Infatti, nel punto 65 il Tribunale ricorda l' argomento della ricorrente secondo il quale il posto da coprire, come descritto nel bando pubblicato il 28 settembre 1993, corrisponde in larghissima misura alle funzioni da ella svolte in seno alla Fondazione da numerosi anni e, in ogni caso, le sue attuali funzioni vi sono ricomprese. Ritenendo nel punto 83 della sentenza impugnata che la ricorrente non era stata in grado di dimostrare sufficientemente l' asserita corrispondenza tra le funzioni inerenti al suo posto e quelle inerenti al posto da coprire, il Tribunale ha risposto all' argomento della ricorrente menzionato nel punto 65.

    67 Di conseguenza, il secondo punto della prima parte del terzo motivo è manifestamente infondato.

    Sul terzo motivo, seconda parte

    68 La seconda parte del terzo motivo, relativa alla violazione del principio di sollecitudine, è diretta avverso il punto 131 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non può proficuamente invocare tale principio, dal momento che non era stata in grado di dimostrare sufficientemente l' asserita corrispondenza tra le funzioni inerenti al posto da lei occupato e quelle inerenti al posto vacante.

    69 La ricorrente fa valere di avere sostenuto in via principale che le sue funzioni e quelle del posto da coprire corrispondevano e, in subordine, che le sue funzioni vi erano quantomeno ricomprese, per cui nell' uno e nell' altro caso esse verrebbero meno se ella non accedesse al posto da coprire, con gli inconvenienti gravi e palesi che ne deriverebbero per la stessa, dal momento che la modifica toccava una struttura esistente da numerosissimi anni. Non tenendo conto di questo argomento subordinato, il Tribunale avrebbe travisato la funzione degli atti processuali della ricorrente e non avrebbe giustificato adeguatamente la propria decisione.

    70 Questo punto si basa su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata.

    71 Infatti, come risulta dai punti 76 e 77 della sentenza impugnata riprodotti nel punto 60 della presente sentenza, il Tribunale ha distinto chiaramente la descrizione delle funzioni della ricorrente e quella delle funzioni inerenti al posto di "amministratore di programma" da coprire. Inoltre, nel punto 80 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che dalle discussioni svoltesi all' udienza del procedimento sommario tenutasi il 4 marzo 1994 emergeva che quanto meno non vi era una totale corrispondenza fra le attuali funzioni della ricorrente e quelle inerenti al posto da coprire, dal momento che queste ultime comportavano, in talune direzioni, uno sviluppo della politica della pubblicazione della Fondazione, in particolare l' individuazione dei nuovi strumenti di pubblicazione elettronica. Inoltre, il Tribunale ha osservato che lo sviluppo di questa attività era tale che l' avvocato della ricorrente aveva potuto dichiarare in udienza che "nessuno è ancora qualificato, in quanto si tratta di un' attività nuovissima".

    72 Per questo motivo, dunque, a buon diritto il Tribunale ha giudicato che la ricorrente non può far valere il motivo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine.

    73 Di conseguenza, la seconda parte del terzo motivo va disattesa in quanto manifestamente infondata.

    74 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso sono manifestamente irricevibili o manifestamente infondati e vanno dunque disattesi ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    75 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A tenore dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause fra la Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Cionondimeno, ai sensi dell' art. 122, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti delle istituzioni contro pronunce del Tribunale di primo grado. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev' essere quindi condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quarta Sezione)

    così provvede:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La ricorrente è condannata alle spese.

    Lussemburgo, 28 novembre 1996.

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