Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61996CJ0315

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 gennaio 1998.
    Lopex Export GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania.
    Diritto doganale - Classificazione delle merci - Regolamento recante modifica della classificazione - Informazione tariffaria vincolante anteriore - Validità.
    Causa C-315/96.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-00317

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:31

    61996J0315

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 gennaio 1998. - Lopex Export GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania. - Diritto doganale - Classificazione delle merci - Regolamento recante modifica della classificazione - Informazione tariffaria vincolante anteriore - Validità. - Causa C-315/96.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-00317


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Tariffa doganale comune - Classificazione delle merci - Parere doganale vincolante - Portata - Tutela dell'operatore economico contro un'eventuale modifica dell'interpretazione data dalle autorità doganali alla regolamentazione vigente - Limiti - Modifica della detta regolamentazione - Art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1715/90 - Insussistenza di violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto - Validità

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1715/90, art. 13, primo comma, primo trattino]

    Massima


    Il parere doganale vincolante ha lo scopo di rassicurare l'operatore economico quando sussiste un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale vigente, tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce, disposta dalle autorità doganali e concernente la classificazione delle merci. Viceversa, come confermato in modo chiaro e preciso dal disposto dell'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1715/90, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale, un'informazione del genere non ha lo scopo e non può avere l'effetto di garantire all'operatore che la voce doganale alla quale essa si riferisce non sia in seguito modificata da un atto adottato dal legislatore comunitario.

    Di conseguenza, questo articolo, nella parte in cui prevede che un parere doganale vincolante non è più valido a decorrere dalla data in cui, in seguito all'adozione di un regolamento che modifica la nomenclatura doganale, non è più conforme alla legislazione comunitaria così stabilita, non solo rispetta il principio della certezza del diritto, ma esclude che un operatore economico possa nutrire, sul semplice fondamento di un parere doganale vincolante, un legittimo affidamento sul fatto che la voce doganale di cui trattasi non sia modificata con atto del legislatore comunitario.

    Del resto, questo articolo non osta a che i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto possano, all'atto di una modifica della nomenclatura doganale, imporre al legislatore comunitario l'obbligo di tutelare con provvedimenti adeguati gli operatori economici, destinatari o meno di un parere doganale vincolante, i quali potrebbero subire altrimenti un danno imprevedibile e irreparabile.

    Parti


    Nel procedimento C-315/96,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht di Amburgo (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Lopex Export GmbH

    e

    Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1990, n. 1715, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (GU L 160, pag. 1), nonché sulle conseguenze da trarre da una sua eventuale invalidità,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Lopex Export GmbH, dall'avv. Jürgen Gündisch, del foro di Amburgo,

    - per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori Maria Cristina Giorgi e Guus Houttuin, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Fernando Castillo de la Torre, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, nonché dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, rispettivamente del foro di Amburgo e di Bruxelles,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Lopex Export GmbH, con l'avv. Carsten Bittner, del foro di Amburgo, del Consiglio, rappresentato dal signor Guus Houttuin, e della Commissione, rappresentata dal signor Fernando Castillo de la Torre, assistito dall'avv. Georg M. Berrisch, all'udienza del 16 settembre 1997,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 novembre 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 12 agosto 1996, pervenuta alla Corte il 26 settembre successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sollevato, in forza dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sulla validità dell'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1990, n. 1715, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (GU L 160, pag. 1), nonché sulle conseguenze da trarre da una sua eventuale invalidità.

    2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la Lopex Export GmbH (in prosieguo: la «Lopex») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas in merito alla concessione di restituzioni per l'esportazione di siero di latte in polvere con parziale sottrazione di zucchero, posto in commercio con la denominazione «Anilac».

    3 Con informazione tariffaria vincolante rilasciata il 5 dicembre 1988 ai fornitori della Lopex, l'amministrazione doganale aveva informato questi ultimi che il siero di latte in polvere con parziale sottrazione di zucchero doveva essere classificato nella sottovoce 0404 90 della nomenclatura combinata. A causa di un'incertezza, in sede di classificazione, tra le voci 0404 90 e 0404 10, l'amministrazione doganale revocava tale informazione tariffaria il 30 ottobre 1990.

    4 Il 14 dicembre 1990 la stessa Lopex chiedeva il rilascio di un'informazione tariffaria vincolante per il prodotto di cui trattasi. Questa informazione tariffaria, rilasciata il 5 giugno 1991, classificava l'Anilac nella voce 0404 9013 0000 della nomenclatura combinata.

    5 Sin dall'ottenimento di questa informazione, la Lopex chiedeva che le ultime voci fossero individuate con maggiore precisione. L'amministrazione doganale formulava allora, in data 26 agosto 1991, un'informazione tariffaria vincolante integrativa, stabilendo la classificazione nella voce 0404 9013 1200.

    6 In entrambe le due informazioni tariffarie, l'amministrazione doganale escludeva esplicitamente la classificazione nella voce 0404 10 con la motivazione che la composizione del prodotto Anilac differiva sostanzialmente da quella del siero di latte.

    7 Non di meno, con una nuova informazione tariffaria vincolante, rilasciata il 28 ottobre 1991 in risposta all'originaria domanda della ricorrente del 14 dicembre 1990, l'amministrazione classificava il prodotto, «in considerazione della sua composizione», nella voce 0404 10.

    8 Avendo ricevuto questa informazione tariffaria, la Lopex chiedeva la proroga della validità della precedente classificazione nella voce 0404 9013 1200 sino al 30 aprile 1992.

    9 A conclusione di un carteggio con la Lopex, il 9 dicembre 1991 le autorità doganali decidevano di prorogare temporaneamente la validità della precedente informazione tariffaria di un periodo pari ai sei mesi seguenti la sua revoca, vale a dire fino al 28 aprile 1992.

    10 Orbene, il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3798, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nonché del regolamento (CEE) n. 2915/79 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 357, pag. 3), modificava, con effetto 1_ gennaio 1992, la nomenclatura combinata allegata al regolamento del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 (GU L 256, pag. 1), per inserire nella denominazione della voce NC 0404 10 il siero di latte modificato. Questa modificazione non era accompagnata dalla previsione di nessun regime transitorio.

    11 Le esportazioni di cui trattasi nella causa principale sono state effettuate dalla Lopex nei giorni 29 e 30 giugno 1992, in forza di una licenza di esportazione rilasciata il 31 dicembre 1991, valida sino al 30 giugno 1992, accompagnata da un titolo di prefissazione, datato 20 dicembre 1991.

    12 Il 6 luglio 1992 la Lopex chiedeva la concessione di una restituzione all'esportazione per la detta operazione.

    13 L'11 agosto 1992, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas respingeva tale istanza in quanto lo Zolltechnische Prüf- und Lehranstalt (istituto tecnico doganale) aveva classificato il prodotto controverso nella voce 0404 10 - la quale, contrariamente alla voce 0404 90, non conferisce il diritto a una restituzione all'esportazione - e in quanto la validità della precedente informazione tariffaria vincolante, che formulava un parere diverso, era scaduta il 28 aprile 1992.

    14 Il 1_ settembre 1992 la Lopex presentava opposizione avverso questo provvedimento, invocando sia la licenza di esportazione accompagnata dal titolo di prefissazione rilasciatole, che era valido fino al 30 giugno 1992, sia l'invalidità dell'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1715/90, in quanto esso prevede che un'informazione tariffaria vincolante non è più valida, senza una fase transitoria, sin da quando essa, a seguito dell'entrata in vigore di un regolamento recante modifica della nomenclatura doganale, non è più conforme alla legislazione comunitaria così stabilita.

    15 Lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas respingeva l'opposizione, basandosi sulla modifica della nomenclatura doganale risultante dal regolamento n. 3798/91 e sull'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1715/90.

    16 La Lopex adiva allora il Finanzgericht di Amburgo, chiedendo una restituzione all'esportazione per un importo pari a 889 880,04 marchi tedeschi (DM), conformemente alla sua istanza del 6 luglio 1992. Nell'ambito di questo ricorso, essa allegava che, poiché l'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1715/90 prevede che l'emanazione di un regolamento che modifica la nomenclatura doganale comporta l'invalidità di una precedente informazione tariffaria vincolante senza che sia prevista nessuna disposizione transitoria ex art. 14, n. 3, del medesimo regolamento, esso è contrario ai principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. La Lopex deduceva a tal proposito che, avendo fatto affidamento sull'informazione tariffaria rilasciata il 26 agosto 1991, essa aveva concluso alcuni contratti che non potevano essere annullati e che una improvvisa modifica del suo diritto alle restituzioni avrebbe pertanto comportato un danno commerciale rilevante.

    17 Dopo avere accertato che dal 1_ gennaio 1992 il prodotto Anilac esportato dalla Lopex doveva essere classificato nella voce 0404 10, che non conferisce il diritto a restituzioni all'esportazione, e che da tale data la Lopex poteva pertanto pretendere di avere diritto a una restituzione all'esportazione solo se l'informazione tariffaria vincolante, rilasciata precedentemente, fosse stata ancora valida, il Finanzgericht di Amburgo ha deciso di sospendere il procedimento finché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

    «1) Se l'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1715/90, nella parte in cui prevede l'immediata invalidità di un'informazione tariffaria vincolante in seguito all'emanazione di un regolamento che modifica la nomenclatura doganale, senza una disciplina transitoria limitata nel tempo, sia compatibile con il diritto comunitario dal punto di vista della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

    2) In caso di soluzione negativa, quali conseguenze derivino in particolare per il caso in cui sia stata rilasciata un'informazione tariffaria vincolante che si discosta dalla nuova nomenclatura e/o vi sia una licenza di esportazione con titolo di prefissazione avente ancora validità per un periodo di sei mesi.

    Se la decisione su una proroga limitata nel tempo della validità di una informazione tariffaria vincolante, nel caso in cui debba essere commisurata ai presupposti sviluppati in generale per la tutela del legittimo affidamento, presupponga in particolare un affidamento meritevole di tutela dell'esportatore nei confronti dell'interesse della Comunità. Se ciò valga anche in relazione all'art. 14, n. 4, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1715/90, in base al quale il titolo di prefissazione deve essere "rilasciato sulla base della suddetta informazione"».

    18 Per risolvere la prima questione pregiudiziale, relativa alla validità dell'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1715/90, occorre ricordare lo scopo di quest'ultimo e quella parte del suo contenuto che è rilevante nella fattispecie.

    19 Ai sensi del terzo `considerando' di questo regolamento, è risultato necessario, sia ai fini di garantire una certa sicurezza giuridica agli operatori economici nell'esercizio della loro attività sia ai fini di agevolare il lavoro dei servizi doganali stessi e di ottenere maggiore uniformità nell'applicazione della legislazione doganale comunitaria, istituire una normativa che faccia obbligo alle autorità doganali di rilasciare, a talune condizioni ben definite, informazioni aventi valore vincolante per l'amministrazione.

    20 Secondo l'ottavo `considerando', occorre definire «le condizioni in cui, in seguito all'introduzione di misure comunitarie che modificano la legislazione in vigore o concernenti la relativa interpretazione, l'informazione rilasciata non è più valida».

    21 Come disposto dall'art. 1, n. 1, il regolamento n. 1715/90 stabilisce:

    «a) le condizioni in cui possono essere ottenute dalle competenti autorità doganali degli Stati membri informazioni relative alla classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (...);

    b) la portata giuridica di dette informazioni».

    22 L'art. 3, n. 1, del regolamento dispone che: «Qualora sussistano le condizioni di cui agli articoli da 4 a 8, l'informazione tariffaria rilasciata dalle autorità doganali costituisce, ai sensi del presente regolamento, un'informazione tariffaria vincolante nello Stato membro in cui è stata rilasciata».

    23 L'art. 13 del regolamento, collocato nel titolo III relativo alla «Portata giuridica delle informazioni tariffarie vincolanti», prevede quanto segue:

    «Qualora, in seguito all'adozione

    - di un regolamento che modifica la nomenclatura doganale, oppure,

    - di un regolamento che stabilisce o intacca la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale,

    un'informazione tariffaria vincolante rilasciata anteriormente non sia più conforme alla legislazione comunitaria così stabilita, detta informazione non è più valida a decorrere dalla data in cui il regolamento in questione è applicabile.

    Tuttavia, se un regolamento, quale quello previsto al primo comma, secondo trattino, lo prevede espressamente, un'informazione tariffaria vincolante può continuare ad essere invocata dal suo titolare per un periodo fissato da detto regolamento qualora il titolare abbia stipulato un contratto del tipo previsto all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a) o b)».

    24 L'art. 14, n. 1, del regolamento n. 1715/90 dispone che un'informazione tariffaria vincolante non è più valida qualora diventi incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale risultante da una serie di ipotesi ivi elencate, quali la modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata oppure l'adozione di una scheda di classificazione comunitaria. Il n. 3 di questo articolo ha il seguente disposto:

    «Quando si tratta di prodotti per cui viene presentato al momento dell'espletamento delle formalità doganali un certificato d'importazione, di esportazione o di prefissazione, l'informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida in applicazione del paragrafo 1 può continuare ad essere invocata dal titolare di tale informazione durante il periodo di validità del certificato stesso.

    Negli altri casi, l'informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida in applicazione del paragrafo 1 può continuare ad essere invocata dal titolare per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 2, qualora il servizio doganale abbia potuto accertare che detto titolare abbia stipulato, in base all'informazione tariffaria vincolante e precedentemente alla data di adozione della misura tariffaria in questione:

    (...)

    b) se l'informazione è invocata all'esportazione:

    - un contratto definitivo per la vendita della merce considerata ad un cliente stabilito in un paese terzo, oppure

    - un contratto definitivo per l'acquisto della merce considerata da un fornitore stabilito nella Comunità».

    25 Peraltro, l'art. 16 del regolamento dispone quanto segue:

    «Qualora l'autorità doganale modifichi un'informazione tariffaria vincolante per un motivo diverso da quelli previsti all'articolo 13 ed all'articolo 14, paragrafo 1, l'informazione rilasciata inizialmente cessa di essere valida alla data in cui detta modifica viene notificata al titolare.

    Tuttavia, l'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5, è parimenti applicabile».

    26 La Lopex allega che l'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1715/90 è invalido in quanto, contrariamente alle regole previste per le situazioni disciplinate dagli artt. 13, primo comma, secondo trattino, 14 e 16 di tale regolamento - nonché dall'art. 12, nn. 5 e 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), il quale sostituisce, dal 1_ gennaio 1994, gli artt. 13 e 14 del regolamento n. 1715/90 -, esso non prevede una normativa transitoria che tenga conto della necessità di tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto, conformemente ai principi generali del diritto comunitario.

    27 La Lopex osserva che il processo a quo concerne una modifica della nomenclatura combinata in circostanze in cui l'operatore economico, basandosi su un'informazione tariffaria vincolante, si è impegnato, con contratti definitivi, prima dell'entrata in vigore del regolamento di modifica, ad esportare la merce di cui trattasi. In ipotesi del genere occorre, a suo parere, applicare la giurisprudenza della Corte, secondo la quale gli atti amministrativi che conferiscono diritti soggettivi possono giustificare l'esistenza di un legittimo affidamento, e secondo la quale può essere necessario, per rispetto della certezza del diritto, che la norma precedentemente vigente resti applicabile a situazioni di fatto già definite nei loro elementi essenziali al momento dell'entrata in vigore di una nuova disciplina (sentenze 12 luglio 1957, cause riunite 7/56 e 3/57-7/57, Algera e a./Assemblea comune della CECA, Racc. pag. 79; 18 marzo 1975, causa 78/74, Deuka I, Racc. pag. 421, e 25 giugno 1975, cause 5/75, Deuka II, Racc. pag. 759). Nel caso di specie, il suo affidamento risulterebbe in particolare dal fatto che essa si era impegnata nei confronti della Comunità ad effettuare le operazioni commerciali di cui trattasi, in seguito al rilascio, dietro cauzione, di una licenza di esportazione che autorizzava la medesima (sentenza 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione, Racc. pag. 533).

    28 Come giustamente sottolineato dal Consiglio e dalla Commissione, l'informazione tariffaria vincolante ha lo scopo di rassicurare l'operatore economico quando sussiste un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente, tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce, disposta dalle autorità doganali e concernente la classificazione delle merci. Viceversa, un'informazione del genere non ha lo scopo e non può avere l'effetto di garantire all'operatore che la voce doganale alla quale esso si riferisce non sia in seguito modificata da un atto adottato dal legislatore comunitario. Questa interpretazione è confermata in modo chiaro e preciso dal disposto dell'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1715/90.

    29 Di conseguenza, non solo la disposizione di cui trattasi rispetta il principio della certezza del diritto, enunciato nella sentenza 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand Frères e Garancini (Racc. pag. 1931, punto 17), ma esclude che un operatore economico come la Lopex possa nutrire, sul semplice fondamento di un'informazione tariffaria vincolante, un legittimo affidamento sul fatto che la voce doganale di cui trattasi non sia modificata con atto del legislatore comunitario.

    30 Del resto, occorre osservare che questo articolo non osta a che i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto possano, all'atto di una modifica della nomenclatura doganale, imporre al legislatore comunitario l'obbligo di tutelare con provvedimenti adeguati gli operatori economici, destinatari o meno di un'informazione tariffaria vincolante, i quali potrebbero subire altrimenti un danno imprevedibile ed irreparabile.

    31 Alla luce di quanto esposto, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l'analisi dell'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1715/90 sotto il profilo dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto non ha posto in luce elementi atti ad inficiarne la validità.

    32 Poiché la prima questione pregiudiziale è stata risolta in senso negativo, non occorre affrontare la seconda.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    33 Le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 12 agosto 1996, dichiara:

    L'analisi dell'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1990, n. 1715, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale, sotto il profilo dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto non ha posto in luce elementi atti ad inficiarne la validità.

    Top