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Document 61996CJ0200

Sentenza della Corte del 28 aprile 1998.
Metronome Musik GmbH contro Music Point Hokamp GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landgericht Köln - Germania.
Diritto d'autore e diritti connessi - Diritto di noleggio e di prestito - Validità della direttiva 92/100/CEE.
Causa C-200/96.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-01953

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:172

61996J0200

Sentenza della Corte del 28 aprile 1998. - Metronome Musik GmbH contro Music Point Hokamp GmbH. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landgericht Köln - Germania. - Diritto d'autore e diritti connessi - Diritto di noleggio e di prestito - Validità della direttiva 92/100/CEE. - Causa C-200/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-01953


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d'autore e diritti ad esso connessi - Direttiva 92/100 - Attività di noleggio e prestito di originali e di copie di opere protette dal diritto d'autore - Diritto di noleggio esclusivo istituito dalla direttiva - Violazione del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione - Insussistenza

(Trattato CE, art. 36; direttiva del Consiglio 92/100/CEE)

2 Diritto comunitario - Principi - Diritti fondamentali - Diritto di proprietà - Diritto al libero esercizio di un'attività professionale - Restrizioni - Direttiva 92/100 che istituisce il diritto esclusivo di noleggio e include i produttori di supporti di suono tra i beneficiari di tale diritto - Restrizione giustificata dall'interesse generale - Violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza

(Trattato CE, artt. 36 e 128; direttiva del Consiglio 92/100)

Massima


3 L'istituzione, ad opera della direttiva 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, di un diritto di noleggio esclusivo di opere protette dal diritto d'autore non può costituire una violazione del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione, il cui oggetto e ambito di applicazione sono differenti.

In effetti, il principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione in caso di messa in vendita, da parte del titolare del diritto o con il suo consenso, di opere protette dal diritto d'autore, discende dalla costante giurisprudenza della Corte secondo cui il diritto di esclusiva garantito dalla normativa di uno Stato membro in materia di proprietà industriale e commerciale ha esaurito i suoi effetti quando il prodotto è stato lecitamente posto in vendita sul mercato di un altro Stato membro dallo stesso titolare del diritto o con il suo consenso. Tuttavia, le opere letterarie ed artistiche possono essere oggetto di uno sfruttamento commerciale diverso dalla semplice vendita dei relativi supporti materiali.

A tal proposito, autorizzando la riscossione di diritti d'autore unicamente in occasione delle vendite consentite tanto ai privati quanto ai noleggiatori di videocassette, non è possibile garantire agli autori di film una remunerazione che sia proporzionata al numero di noleggi effettivamente realizzati e che riservi agli autori stessi una quota soddisfacente del mercato del noleggio. La messa in circolazione del supporto di suono non può quindi, per definizione, rendere leciti altri atti di sfruttamento dell'opera protetta, come il noleggio, che hanno natura diversa dalla vendita o da qualunque altro atto lecito di distribuzione. Così come il diritto di rappresentazione pubblica di un'opera, il diritto di locazione rimane tra le prerogative dell'autore e del produttore nonostante la vendita del supporto materiale che contiene l'opera.

4 Il libero esercizio di un'attività professionale fa parte, così come d'altronde il diritto di proprietà, dei principi generali del diritto comunitario. Detti principi non si configurano tuttavia come prerogative assolute, ma vanno considerati in relazione alla loro funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni al diritto di proprietà e al libero esercizio di un'attività professionale, a condizione che tali restrizioni siano effettivamente consone ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità europea e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.

Gli obiettivi della direttiva 92/100 sono conformi agli obiettivi d'interesse generale perseguiti dalla Comunità. In effetti, da un lato, la tutela della proprietà letteraria ed artistica che fa parte della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato costituisce uno dei motivi d'interesse generale che possono giustificare restrizioni alla libera circolazione delle merci e, dall'altro, lo sviluppo culturale della Comunità fa parte degli obiettivi sanciti dall'art. 128 del Trattato, nel testo risultante dal Trattato sull'Unione europea, inteso in particolare a incoraggiare la creazione artistica e letteraria.

Per quel che concerne più in particolare l'inclusione dei produttori di supporti di suono tra i titolari del diritto esclusivo di noleggio, ciò appare giustificato per via degli investimenti estremamente elevati e rischiosi necessari per la produzione di tali supporti e che sono indispensabili al proseguimento dell'attività di creazione di nuove opere da parte degli autori. Pertanto, l'attribuzione ai produttori di un diritto esclusivo configura certamente la forma più efficace di tutela, tenuto conto in particolare dell'evoluzione delle nuove tecnologie e della minaccia sempre più grave costituita dalla pirateria, favorita dall'estrema facilità di riproduzione dei supporti di suono. Senza tale diritto la remunerazione di coloro che effettuano investimenti per la realizzazione di tali prodotti rischierebbe di non essere più garantita adeguatamente, con evidenti ripercussioni sull'attività di creazione di nuove opere.

Inoltre l'obbligo di prevedere, a vantaggio dei produttori di supporti di suono e di tutti gli altri detentori di diritti sui medesimi, un diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di tali prodotti è conforme all'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (il «TRIPS»), allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Poiché non risulta che gli obiettivi perseguiti avrebbero potuto essere raggiunti attraverso misure maggiormente rispettose del libero esercizio dell'attività delle persone o delle imprese specializzate nel noleggio al pubblico di supporti di suono, le conseguenze dell'istituzione di un diritto esclusivo di noleggio non possono considerarsi come eccessive e intollerabili.

Parti


Nel procedimento C-200/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Landgericht di Colonia (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Metronome Musik GmbH

e

Music Point Hokamp GmbH,

domanda vertente sulla validità dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Metronome Music GmbH, dall'avv. Hartwig Ahlberg, del foro di Amburgo;

- per la Music Point Hokamp GmbH, dall'avv. Martin Matzat, del foro di Münster;

- per il governo tedesco, dal signor Alfred Dittrich, Regierungsdirektor presso il ministero federale della Giustizia, assistito dalla signora Sabine Maass, Regierungsrätin, presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;

- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Philippe Martinet, segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato;

- per il governo del Regno Unito, dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dalla signora Eleanor Sharpston, barrister;

- per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori Bjarne Hoff-Nielsen, consigliere giuridico, e Stephan Marquardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Jürgen Grunwald, consigliere giuridico, e Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Metronome Musik GmbH, della Music Point Hokamp GmbH, del governo tedesco, del governo italiano, del Consiglio e della Commissione all'udienza del 21 ottobre 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 gennaio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 18 aprile 1996, pervenuta in cancelleria il 13 giugno seguente, il Landgericht di Colonia ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa alla validità dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia che oppone la Metronome Musik GmbH (in prosieguo: la «Metronome»), produttrice di supporti sonori ed in particolare di dischi «compact», alla Music Point Hokamp GmbH (in prosieguo: la «Hokamp»), che svolge un'attività commerciale di noleggio di tali dischi «compact».

3 L'art. 1, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di riconoscere il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni. Ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, tali diritti non si esauriscono con la vendita o altra forma di distribuzione. Infine l'art. 2, n. 1, precisa che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio ed il prestito spetta all'autore, per l'originale e le copie della propria opera, all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica, al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi, e al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola.

4 Dall'art. 9 della direttiva emerge che, fatte salve le specifiche disposizioni relative al diritto di noleggio e prestito, in particolare quelle dell'art. 1, n. 4, il diritto di distribuzione, che è un diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, non si esaurisce se non in caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso.

5 Infine l'art. 13, relativo all'efficacia temporale della direttiva, autorizza, al n. 3, gli Stati membri ad adottare le necessarie disposizioni di modo che si ritenga che i titolari del diritto abbiano autorizzato il noleggio di una realizzazione ceduta a terzi o acquistata anteriormente al 1_ luglio 1994, termine ultimo per l'attuazione della direttiva.

6 In Germania gli obblighi derivanti dalla direttiva sono stati attuati con legge 23 giugno 1995 (BGBl. I, pag. 842), che ha modificato l'Urheberrechtsgesetz 9 settembre 1965 (legge sul diritto d'autore, BGBl. I, pag. 1273; in prosieguo: l'«UrhG»). Questa legge ha, in particolare, escluso il noleggio delle «diffusioni ulteriori» che sono lecite allorché l'originale dell'opera o delle copie riprodotte sono messe in circolazione con il consenso del titolare del diritto di diffusione.

7 In base alle nuove disposizioni dell'UrhG, la Metronome, produttrice del disco «compact» «Planet Punk», registrato dal gruppo «Die Ärzte» e pubblicato il 15 settembre 1995, citava la Hokamp dinanzi al Landgericht di Colonia per ottenere un provvedimento d'urgenza diretto ad inibirle il noleggio di tale disco «compact».

8 Il 4 dicembre 1995 il giudice competente emetteva un'ordinanza con la quale inibiva alla convenuta di offrire in noleggio tale disco «compact» o di noleggiarlo in Germania.

9 Avverso detto provvedimento inibitorio la Hokamp proponeva opposizione, sostenendo che le citate disposizioni della direttiva e quelle dell'UrhG che le attua erano contrarie ai diritti fondamentali garantiti dal diritto comunitario e dalla Costituzione, in particolare al diritto al libero esercizio di una attività professionale.

10 Nell'esaminare tale opposizione, al Landgericht di Colonia sorgeva il dubbio sulla validità dell'introduzione di un diritto di noleggio esclusivo, che avrebbe in particolare come effetto di pregiudicare l'esercizio di un'attività professionale fino ad allora esercitata liberamente. Il giudice nazionale decideva di conseguenza di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'introduzione di un diritto esclusivo di noleggio in violazione del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione, operata dall'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con i diritti fondamentali della Comunità».

11 La Metronome, i governi francese, italiano, tedesco e del Regno Unito nonché il Consiglio e la Commissione ritengono che la direttiva sia valida. Essi sostengono, essenzialmente, che il diritto di noleggio esclusivo, previsto del resto nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità e gli Stati membri sono parti, risponde ad obiettivi d'interesse generale in materia di proprietà intellettuale e non pregiudica la sostanza del diritto al libero esercizio di un'attività professionale.

12 La Hokamp ritiene al contrario invalida l'introduzione di un tale diritto da parte della direttiva, poiché esso disconoscerebbe i diritti fondamentali delle imprese che esercitano un'attività di noleggio, tra cui il diritto al libero esercizio di un'attività professionale, e falserebbe la concorrenza in quegli Stati membri dove tale attività era indipendente dai produttori di fonogrammi.

13 Occorre anzitutto osservare che, come emerge dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio e dal dettato stesso della questione posta dal giudice nazionale, questa prospetta il problema della violazione, attraverso l'istituzione di un diritto di noleggio esclusivo, del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione nel caso di messa in vendita, da parte del titolare del diritto o con il suo consenso, di opere protette dal diritto d'autore.

14 Questo principio discende dalla costante giurisprudenza della Corte secondo cui, pur permettendo l'art. 36 del Trattato CE che si deroghi alla libera circolazione dei beni a motivo dei diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale in materia di tutela della proprietà industriale e commerciale, tali deroghe sono ammesse soltanto se giustificate dalla tutela dei diritti costituenti lo specifico oggetto di detta proprietà. Orbene, il diritto di esclusiva garantito dalle leggi in materia di proprietà industriale e commerciale ha esaurito i suoi effetti quando un prodotto è stato lecitamente posto in vendita nel mercato di un altro Stato membro dallo stesso titolare del diritto o con il suo consenso (v., in particolare, sentenze 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80 e 57/80, Musik-Vertrieb membran e K-tel International, Racc. pag. 147, punti 10 e 15, e 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarked, Racc. pag. 181, punto 11).

15 Tuttavia, così come la Corte ha ricordato nella sentenza 17 maggio 1988, causa 158/86, Warner Brothers e Metronome Video (Racc. pag. 2605), le opere letterarie ed artistiche possono essere oggetto di uno sfruttamento commerciale diverso dalla semplice vendita dei relativi supporti materiali. Questo è il caso, per esempio, del noleggio di videocassette che è diretto ad un pubblico distinto da quello della vendita e che costituisce un'importante fonte potenziale di reddito per gli autori di film.

16 A tal proposito la Corte ha rilevato che, autorizzando la riscossione di diritti d'autore unicamente in occasione delle vendite consentite tanto ai semplici privati quanto ai noleggiatori di videocassette, non è possibile garantire agli autori di film una remunerazione che sia proporzionata al numero di noleggi effettivamente realizzati e che riservi agli autori stessi una quota soddisfacente del mercato del noleggio. Le normative che hanno disposto una tutela specifica del diritto di noleggio delle videocassette appaiono pertanto giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato (sentenza Warner Brothers e Metronome Video, citata, punti 15 e 16).

17 In questa stessa sentenza, la Corte ha, inoltre, respinto l'argomento secondo cui l'autore che abbia messo in vendita la videocassetta di un film in uno Stato membro le cui leggi non gli attribuiscono alcun diritto esclusivo di noleggio dovrebbe accettare le conseguenze della sua scelta e l'esaurimento del suo diritto di opporsi al noleggio della cassetta in qualunque altro Stato membro. Infatti, quando una normativa nazionale attribuisce agli autori un diritto specifico di noleggio delle videocassette, questo diritto sarebbe svuotato di contenuto se il suo titolare non fosse in grado di autorizzare il noleggio (punti 17 e 18).

18 Come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 14 delle sue conclusioni, la messa in circolazione del supporto sonoro non può, per definizione, rendere leciti altri atti di sfruttamento dell'opera protetta, come il noleggio, che hanno natura diversa dalla vendita o da qualunque altro atto lecito di distribuzione. Così come il diritto di rappresentazione pubblica di un'opera (v., a tal proposito, la sentenza 13 luglio 1989, causa 395/87, Tournier, Racc. pag. 2521, punto 12 e 13), il diritto di locazione rimane tra le prerogative dell'autore e del produttore nonostante la vendita del corpus mechanicum che contiene l'opera.

19 Pertanto, la distinzione che emerge dalla direttiva tra gli effetti del diritto specifico di noleggio e prestito, ai sensi dell'art. 1, e quelli del diritto di distribuzione regolato dall'art. 9 e definito come il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, di uno degli oggetti rilevanti è giustificata. Mentre il primo non viene esaurito con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di tale realizzazione, il secondo lo sarà solo nel caso di prima vendita nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso.

20 L'introduzione, da parte del legislatore comunitario, di un diritto di noleggio esclusivo non costituirebbe dunque una violazione del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione, il cui oggetto e campo di applicazione sono differenti.

21 Occorre inoltre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, il libero esercizio di un'attività professionale fa parte, così come d'altronde il diritto di proprietà, dei principi generali del diritto comunitario. Detti principi non si configurano tuttavia come diritti assoluti, ma vanno considerati in relazione alla loro funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni al diritto di proprietà e al libero esercizio di un'attività professionale, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità europea e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in particolare, sentenza 17 ottobre 1995, causa C-44/94, Fishermen's Organisations e a., Racc. pag. I-3115, punto 55).

22 La direttiva ha lo scopo d'istituire una tutela giuridica armonizzata all'interno della Comunità relativamente al diritto di noleggio e di prestito e di taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale. Secondo i primi tre `considerando' tale armonizzazione è diretta ad eliminare quelle differenze tra le legislazioni nazionali che possano provocare il sorgere di barriere commerciali, distorsioni della concorrenza e nuocere al completamento e al buon funzionamento del mercato interno. Come risulta più precisamente dal quarto, quinto e settimo `considerando' della direttiva, il diritto di noleggio, che, a causa della minaccia sempre più grave della pirateria in tale materia, ha acquisito un'importanza crescente per lo sviluppo economico e culturale della Comunità, deve essere diretto in particolare a garantire agli autori, artisti ed interpreti o esecutori un reddito adeguato e la possibilità di ammortizzare gli investimenti estremamente elevati e rischiosi richiesti segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole.

23 Tali obiettivi sono effettivamente conformi agli obiettivi d'interesse generale perseguiti dalla Comunità. A questo proposito, occorre ricordare, in particolare, come la tutela della proprietà letteraria ed artistica che fa parte della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato costituisca uno dei motivi d'interesse generale che possono giustificare delle restrizioni alla libera circolazione delle merci (v. sentenza Warner Brothers e Metronome Video, citata, punto 11). Occorre rilevare ugualmente che lo sviluppo culturale della Comunità fa parte degli obiettivi sanciti dall'art. 128 del Trattato CE, nel testo risultante dal Trattato sull'Unione europea, inteso in particolare a incoraggiare la creazione artistica e letteraria.

24 Per quel che concerne più in particolare l'inclusione, contestata dalla convenuta del procedimento a quo, dei produttori di fonogrammi fra i titolari del diritto esclusivo di noleggio, ciò appare giustificato per via degli investimenti estremamente elevati e rischiosi necessari per la produzione di fonogrammi e che sono indispensabili al proseguimento dell'attività di creazione di nuove opere da parte degli autori. Così come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, l'attribuzione ai produttori di un diritto esclusivo configura certamente la forma più efficace di tutela, tenuto conto in particolare dell'evoluzione delle nuove tecnologie e della minaccia sempre più grave costituita dalla pirateria, favorita dall'estrema facilità di riproduzione dei supporti sonori. Senza tale diritto la remunerazione di coloro che effettuano investimenti per la realizzazione di tali prodotti rischierebbe di non essere più garantita adeguatamente, con evidenti ripercussioni sull'attività di creazione di nuove opere.

25 Inoltre, come è stato rilevato dalla maggior parte degli interessati, l'obbligo di prevedere, a vantaggio dei produttori di fonogrammi e di tutti gli altri detentori di diritti sui medesimi, un diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di tali prodotti è conforme al combinato disposto degli artt. 11 e 14 dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (il «TRIPS»), allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).

26 Pertanto, il principio generale del libero esercizio di una attività professionale va interpretato tenendo conto dei principi generali relativi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi internazionali negoziati in questo ambito dalla Comunità e dagli altri Stati membri. Poiché non risulta che gli obiettivi perseguiti avrebbero potuto essere raggiunti attraverso misure maggiormente rispettose del libero esercizio dell'attività delle persone o delle imprese specializzate nel noleggio al pubblico di fonogrammi, le conseguenze dell'istituzione di un diritto esclusivo di noleggio non possono considerarsi come eccessive e intollerabili.

27 A tal proposito, occorre d'altronde osservare che, indipendentemente dalle misure transitorie a cui fa riferimento l'art. 13 della direttiva, quest'ultima non comporta la soppressione di ogni possibilità di noleggio. Infatti i noleggiatori professionisti possono trattare con i titolari dei diritti al fine di ottenere, in base a condizioni accettabili per entrambe le parti, l'autorizzazione al noleggio di tali oggetti oppure una licenza contrattuale.

28 Riguardo alle distorsioni della concorrenza allegate dalla convenuta nel procedimento a quo, riconducibili alla totale interdizione del noleggio che sarebbe stata adottata da parte di taluni produttori di fonogrammi, è sufficiente osservare che, seppure fossero esistenti, tali distorsioni non sarebbero la conseguenza diretta delle disposizioni controverse, le quali non hanno per scopo e neppure come effetto di condurre necessariamente gli interessati alla proibizione sistematica del noleggio dei loro prodotti al solo scopo di eliminare dei concorrenti dal mercato rilevante.

29 Occorre pertanto rispondere al giudice di rinvio che l'esame della questione pregiudiziale non ha posto in evidenza alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 1, n. 1, della direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

30 Le spese sostenute dai governi francese, italiano, tedesco e del Regno Unito, nonché dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landgericht di Colonia con ordinanza 18 aprile 1996, dichiara:

L'esame della questione pregiudiziale non ha posto in evidenza alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

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