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Document 61996CJ0186

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 dicembre 1998.
    Stefan Demand contro Hauptzollamt Trier.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
    Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Sospensione temporanea - Trasformazione - Riduzione definitiva - Perdita di indennità - Principi generali del diritto e diritti fondamentali.
    Causa C-186/96.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-08529

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:609

    61996J0186

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 dicembre 1998. - Stefan Demand contro Hauptzollamt Trier. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Sospensione temporanea - Trasformazione - Riduzione definitiva - Perdita di indennità - Principi generali del diritto e diritti fondamentali. - Causa C-186/96.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-08529


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Sospensione temporanea di una quota dei quantitativi di riferimento esenti da prelievo - Conversione in riduzione definitiva senza indennizzo - Provvedimento che colpisce del pari i quantitativi supplementari acquistati dai produttori - Diritto di proprietà - Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento - Violazione - Insussistenza

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, artt. 3, n. 1, e 4, n. 1]

    Massima


    Nella parte in cui gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento n. 3950/92 hanno trasformato, senza indennizzo per i produttori, la sospensione temporanea di una percentuale del quantitativo di riferimento esente dal prelievo sul latte, ex regolamento n. 775/87, in riduzione definitiva di tale quantitativo, le suddette norme non trasgrediscono, per quanto riguarda più specificamente i quantitativi supplementari concessi a titolo oneroso, né i principi generali del diritto comunitario né il diritto, fondamentale, di proprietà.

    Infatti, i quantitativi di riferimento supplementari che, successivamente al loro ritiro dal mercato, vi sono riammessi per essere riattribuiti ad altri produttori non si distinguono rispetto ai quantitativi di riferimento iniziali, assoggettati, entrambi, allo stesso regime di sospensione temporanea e di riduzione definitiva; escludere i primi sarebbe contrario allo spirito nonché alla finalità del regime di prelievo supplementare.

    Per quanto riguarda il diritto di proprietà, la normativa di cui trattasi, che risponde ad obiettivi di interesse generale volti a rimediare alla situazione eccedentaria sul mercato del latte, non pregiudica la sostanza stessa di un siffatto diritto.

    Tenuto conto del carattere di permanenza della situazione eccedentaria, il ritiro definitivo del quantitativo di riferimento supplementare di cui trattasi appare appropriato e necessario rispetto alla finalità perseguita da tale provvedimento, vale a dire la riduzione durevole delle eccedenze.

    Per quanto concerne il principio del legittimo affidamento, le norme in causa non evidenziano alcun elemento tale da consentire, ai produttori che hanno ottenuto quantitativi di riferimento supplementari a titolo oneroso, di nutrire una legittima aspettativa a che tale quantitativo di riferimento sia oggetto di diverso trattamento a causa del modo di acquisto, e venga pertanto escluso dal provvedimento di cui trattasi.

    Parti


    Nel procedimento C-186/96,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Stefan Demand

    e

    Hauptzollamt Trier,

    domanda vertente sulla validità degli artt. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1),

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori G. Hirsch (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G.F. Mancini, H. Ragnemalm, R. Schintgen e K.M. Ioannou, giudici,

    avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il signor Demand, dall'avv. Mechtild Düsing, del foro di Münster;

    - per il Consiglio dell'Unione europea, dal signor Jan-Peter Hix e dalla signora Claudia Fischer, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali del signor Demand, con l'avv. Mechtild Düsing, del governo tedesco, rappresentato dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, del Consiglio, rappresentato dal signor Jan-Peter Hix, e della Commissione, rappresentata dal signor Klaus-Dieter Borchardt, all'udienza dell'11 giugno 1998,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 luglio 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 19 marzo 1996, pervenuta alla Corte il 3 giugno successivo, il Bundesfinanzhof ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa alla validità degli artt. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

    2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor Demand, produttore di latte, e lo Hauptzollamt Trier (ufficio doganale di Treviri; in prosieguo: l'«HZA Trier»), in merito a una riduzione del 4,74% del suo quantitativo di riferimento a partire dal 1_ aprile 1993.

    3 Il signor Demand si è visto infliggere tale riduzione del quantitativo di riferimento individuale a seguito dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 4, n. 1, del regolamento n. 3950/92 e 4, n. 1, del regolamento tedesco sui quantitativi garantiti di latte (Milch-Grantiemengen-Verordnung), nella versione risultante dal 27_ regolamento di modifica (BGBl 1993 I, pag. 374).

    La normativa comunitaria

    4 Il regolamento n. 3950/92, all'art. 1, ha prorogato per un periodo di sette anni l'applicazione del regime del prelievo supplementare sul latte, istituito, per cinque periodi consecutivi di dodici mesi con inizio dal 1_ aprile 1984, con regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), scaduto, dopo varie proroghe, il 31 marzo 1993.

    5 Tale prelievo supplementare si applica sui quantitativi di latte consegnati che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi per ciascun produttore o acquirente, entro il limite di un quantitativo globale garantito per ciascuno Stato membro. Il quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare era pari, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 90, pag. 13), al quantitativo di latte, o equivalente tale, consegnato o acquistato, secondo la formula prescelta, durante l'anno di riferimento. L'anno di riferimento era poi stato scelto dagli Stati membri tra gli anni 1981, 1982 e 1983. La Repubblica federale di Germania aveva scelto l'anno 1983.

    6 A causa del persistere di una produzione di latte eccedentaria, la Comunità era costretta, a più riprese, a ridurre ulteriormente il quantitativo globale inizialmente garantito agli Stati membri. Al fine di realizzare le varie riduzioni sul piano dei singoli produttori, la Comunità applicava, nell'ambito del regime di prelievo supplementare, misure varie, come programmi di abbandono definitivo della produzione lattiera o di diminuzione imperativa del quantitativo di riferimento inizialmente concesso, o addirittura una combinazione dei medesimi.

    7 Così, fatta salva una riduzione del quantitativo globale garantito come contropartita del versamento delle indennità, decisa nel 1986, il regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 775, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68 (GU L 78, pag. 5), temporaneamente sospendeva i quantitativi di riferimento del 4% relativi alla campagna 1987/1988 e del 5,5% per la campagna seguente. Come contropartita di tale temporanea sospensione, si prevedeva la concessione di un'indennità di 10 ECU ogni 100 kg relativamente a ciascuno dei suddetti periodi.

    8 Nell'ambito della prima proroga del regime di prelievo iniziale, il regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1111, che modifica il regolamento (CEE) n. 775/87 (GU L 110, pag. 30), manteneva la sospensione temporanea del 5,5% per le tre campagne 1989/1992, trasformando tuttavia il carattere della compensazione. Quest'ultima consisteva ormai nel concedere direttamente al produttore un'indennità decrescente. Così, l'indennità decrescente veniva portata a 8 ECU per ogni 100 kg per la campagna 1989/1990, a 7 ECU per 100 kg per la campagna seguente, nonché a 6 ECU per 100 kg per la campagna 1991/1992.

    9 Nell'ambito di una riduzione dell'1% del quantitativo globale garantito, il regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1989, n. 3882, che modifica il regolamento (CEE) n. 775/87 (GU L 378, pag. 6), diminuiva poi al 4,5% la percentuale dei quantitativi temporaneamente sospesi, maggiorando nel contempo l'indennità prevista dal regolamento n. 1111/88. Così l'indennità veniva riportata a 10 ECU per 100 kg per la campagna 1989/1990, a 8,5 ECU per 100 kg per la campagna successiva, nonché a 7 ECU per 100 kg per la campagna 1991/1992.

    10 Successivamente a una nuova diminuzione del 2% dei quantitativi globali garantiti, creata con il regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1630, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 150, pag. 19), il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1992, n. 816, che modifica il regolamento n. 804/68 (GU L 86, pag. 83), prorogava la regolamentazione relativa al prelievo supplementare in scadenza al 31 marzo 1992. Tale proroga veniva limitata ad una sola campagna lattiero-casearia, a causa dell'intenzione del Consiglio di varare una nuova regolamentazione, valida fino all'anno 2000, nell'ambito della riforma della politica agricola comune.

    11 Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 816/92, il quale ha inserito nel regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (GU L 148, pag. 13), l'art. 5 quater, n. 3, lett. g), i quantitativi di riferimento temporaneamente sospesi non venivano computati nei quantitativi globali garantiti. La conseguenza sul piano pratico era che i quantitativi di riferimento individuali venivano ridotti senza alcuna indennità. Tuttavia, il Consiglio era intenzionato a decidere definitivamente sul futuro dei quantitativi di riferimento sospesi nel quadro della riforma della politica agricola comune.

    12 Introdotto mediante il regolamento n. 3950/92, il nuovo regime codifica le norme relative ai quantitativi di riferimento nonché ai prelievi supplementari. Tuttavia, in tale regolamento non figura la normativa - annunciata nell'ambito della riforma della politica agricola comune - rivolta a risolvere definitivamente il problema dei quantitativi di riferimento temporaneamente sospesi.

    13 Con riguardo a tali quantitativi sospesi, l'art. 3 del regolamento n. 3950/92 così recita:

    «La somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non può superare i quantitativi globali corrispondenti da determinare per ciascuno Stato membro.

    (...)».

    14 L'art. 4 del regolamento n. 3950/92 così dispone:

    «1. Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda è pari al quantitativo disponibile il 31 marzo 1993 e adattato, eventualmente per ciascuno dei periodi di cui trattasi, in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non superi il quantitativo globale corrispondente di cui all'articolo 3, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all'articolo 5.

    (...)».

    15 Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 marzo 1993, n. 748, recante modifica del regolamento n. 3950/92 (GU L 77, pag. 16), non ha neanch'esso preso in considerazione, in sede di fissazione dei quantitativi globali garantiti relativamente alla sola campagna 1993/1994, il 4,5% dei quantitativi di riferimento già esclusi per la precedente campagna dal regolamento n. 816/92.

    16 In seguito, il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1560, recante modifica del regolamento n. 3950/92 (GU L 154, pag. 30), ha stabilito i quantitativi globali garantiti per ogni Stato membro rilevando, al secondo `considerando', che «la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento (...), ai termini del regolamento (CEE) n. 775/87, è divenuta necessaria per la situazione del mercato; che durante cinque anni una indennità scalare è stata concessa ai produttori per i quantitativi in tal modo sospesi; che il regolamento (CEE) n. 816/92, che ha prorogato il regime del prelievo supplementare (...), non ha considerato (...) i quantitativi precedentemente sospesi tenuto conto della persistente situazione eccedentaria, la quale richiedeva che la sospensione del 4,5% dei quantitativi di riferimento consegne fosse consolidata in riduzione definitiva dei quantitativi globali garantiti; che nei regolamenti infine adottati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per attuare la riforma della politica agricola comune (...) i quantitativi in questione non sono stati più mantenuti».

    17 Il quantitativo di riferimento individuale di cui dispone il ricorrente in via principale, e la cui definitiva riduzione è oggetto della presente controversia, include segnatamente il quantitativo di riferimento supplementare che gli ha consentito di aumentare il suo quantitativo di riferimento iniziale. Egli aveva acquistato tale quantitativo supplementare al prezzo di 1,60 DM per kg di latte nel corso della campagna 1990/1991, nel quadro di un'operazione promossa su scala nazionale, e regionale, volta a ridurre i quantitativi di riferimento individuali.

    La normativa tedesca e il procedimento presso il giudice a quo

    18 Tale operazione era stata prevista da un decreto («Verwaltungsvorschrift») del ministero dell'Agricoltura, della Viticoltura e delle Foreste del Land Renania-Palatinato, datato 19 marzo 1991, relativo alla concessione di un'indennità per il definitivo abbandono della produzione di latte destinato al mercato nonché all'attribuzione dei quantitativi di riferimento di consegna supplementare (MinBl, Renania-Palatinato 1991, pag. 163; in prosieguo: il «decreto»). Tale decreto è stato adottato, come emerge dal relativo punto 1.1, sulla base segnatamente dell'art. 4, n. 1, lett. a) e c), del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 maggio 1990, n. 1183 (GU L 119, pag. 27).

    19 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 857/84, nella versione modificata, così dispone:

    «Per realizzare la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale, o delle zone di raccolta, gli Stati membri possono, nel quadro dell'applicazione delle formule A e B:

    a) concedere ai produttori che s'impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, un'indennità versata in una o più annualità;

    b) (...)

    c) concedere ai produttori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, un quantitativo di riferimento supplementare, sia che la loro mandria lattiera soddisfi, sia che non soddisfi le condizioni di cui alla lettera b)».

    20 L'operazione, come risultava dal decreto, presentava due fasi. Nella fase iniziale ogni produttore disposto ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera si vedeva offrire un'indennità di 1,60 DM per kg del suo quantitativo garantito.

    21 Poiché il risultato della suddetta operazione superò le previsioni iniziali, le autorità tedesche offrirono i quantitativi in eccedenza ai produttori desiderosi di aumentare la loro quota previo pagamento di una somma pari all'importo versato dal Land Renania-Palatinato a titolo di indennità ai produttori che avevano abbandonato l'attività lattiero-casearia. Un produttore che desiderasse pertanto acquistare un quantitativo di riferimento supplementare doveva, ai sensi del punto 3.1.2, stipulare un contratto di cessione con un produttore che avesse abbandonato la sua attività e versare la corrispondente somma al pubblico erario.

    22 Con decisione 13 dicembre 1993, l'HZA Trier confermava la riduzione del 4,74% nei confronti dell'azienda lattiero-casearia di cui trattasi, riduzione che colpisce indistintamente sia i quantitativi di riferimento iniziali sia quelli supplementari acquistati dal ricorrente in via principale nell'ambito dell'operazione svoltasi nel corso della campagna 1990/1991.

    23 Il ricorso presentato contro la decisione dell'HZA Trier veniva respinto con sentenza del Finanzgericht della Renania-Palatinato, e pertanto il ricorrente in via principale adiva il Bundesfinanzhof con un ricorso in «Revision» contro tale sentenza.

    La questione pregiudiziale

    24 Ritenendo che la soluzione della controversia di cui era investito dipendesse dalla validità del combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento n. 3950/92, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se sia compatibile con l'ordinamento giuridico comunitario e, in particolare, con la tutela della proprietà e con il principio fondamentale della parità di trattamento e del legittimo affidamento, il combinato disposto degli artt. 4, n. 1, e 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, per effetto del quale le sospensioni di una parte dei quantitativi di riferimento assegnati ai produttori, da effettuare ai sensi dell'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento (CEE) n. 804/68, nella versione modificata con regolamento (CEE) n. 816/92, sono state trasformate in una riduzione definitiva, senza indennizzo, dei quantitativi stessi, senza che fossero quanto meno esclusi dalla riduzione i quantitativi derivanti da acquisizioni aggiuntive ottenute dal produttore».

    25 La suddetta questione, relativa alla validità della trasformazione della sospensione temporanea di una percentuale del quantitativo di riferimento in una riduzione definitiva senza indennità, è già stata esaminata dalla Corte nell'ambito della causa che ha dato origine alla sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a. (Racc. pag. I-1809), ancora pendente al momento della richiesta di decisione pregiudiziale da parte del Bundesfinanzhof, e oggetto del resto di riferimento nell'ambito dell'ordinanza di rinvio.

    26 Nella citata sentenza Irish Farmers Association e a., la Corte ha statuito che, poiché le disposizioni di cui all'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento n. 804/68, inserito mediante l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 816/92, nonché all'art. 3 del regolamento n. 3950/92, nella versione risultante dall'art. 1 del regolamento n. 1560/93, hanno trasformato la sospensione temporanea di una percentuale del quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento n. 775/87, senza indennità, in una riduzione definitiva, dall'esame dei principi generali del diritto comunitario come quelli della tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione e di proporzionalità nonché dall'esame del diritto fondamentale di proprietà non sono emersi elementi tali da inficiare la validità delle disposizioni suddette.

    27 Il 22 aprile 1997 la Corte ha trasmesso una copia della citata sentenza Irish Farmers Association e a. al Bundesfinanzhof, chiedendogli altresì se intendesse persistere nella sua domanda.

    28 Con lettera 30 luglio 1997 il Bundesfinanzhof informava la Corte che, in considerazione segnatamente dei principi della tutela della proprietà e del legittimo affidamento, fatti valere dal richiedente in via principale in merito ai quantitativi lattiero-caseari supplementari acquistati sulla base delle assegnazioni effettuati dal Land Renania-Palatinato, esso teneva ferma la richiesta di pronuncia pregiudiziale.

    29 Visto una tale risposta, occorre interpretare la questione sollevata come vertente sui soli quantitativi di riferimento supplementari acquistati dal ricorrente in via principale al prezzo di 1,60 DM per kg di latte.

    Sui quantitativi di riferimento supplementari

    30 Come l'avvocato generale ha in effetti rilevato al punto 29 delle sue conclusioni, dalla presente causa non emerge alcun elemento nuovo tale da modificare le conclusioni a cui era giunta la Corte nella citata sentenza Irish Farmers Association e a., riguardante la validità del regime di trasformazione e della riduzione definitiva di cui trattasi nella causa in via principale.

    31 La validità degli artt. 3 e 4 del regolamento n. 3950/92 non potrebbe mettersi in discussione nemmeno sotto il profilo dei quantitativi di riferimento supplementari, ottenuti dal ricorrente in via principale unicamente grazie al pagamento alla competente autorità di una somma pari a 1,60 DM per kg.

    32 A tal proposito, occorre ricordare in limine litis che i quantitativi di riferimento supplementari costituivano oggetto di controversia non solamente nella citata sentenza Irish Farmers Association e a., ma anche nelle sentenze del Tribunale 13 luglio 1995, cause riunite T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93, O'Dwyer e a./Consiglio (Racc. pag. II-2071), e 14 luglio 1998, causa T-119/95, Hauer/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-2713), nell'ambito delle quali era stata posta in discussione la validità del regolamento n. 816/92.

    33 Uno Stato membro dispone di tali quantitativi di riferimento, da riattribuirsi, unicamente allorquando i quantitativi di riferimento inizialmente concessi ad altri produttori siano da questi liberati. Come emerge infatti dall'art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68, inserito nel regolamento n. 856/84, la somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali concessi costituisce il quantitativo globale garantito, che non può superarsi. Così, le competenti autorità tedesche hanno potuto concedere al richiedente in via principale unicamente i quantitativi di riferimento che altri produttori non utilizzavano più.

    34 Tuttavia, a prescindere dal fatto che l'importo versato dal ricorrente in via principale è nella fattispecie pari a quello versato dalla competente autorità a titolo di indennità per abbandono della produzione lattiero-casearia, il regime comunitario delle quote lattiero-casearie non è fonte di alcun vincolo di carattere giuridico tra le due operazioni.

    35 Se, da un lato, il regime comunitario del prelievo supplementare autorizza in taluni casi gli Stati membri - nel rispetto del quantitativo globale garantito - a riattribuire i quantitativi di riferimento liberatisi senza corrispondente trasferimento dei terreni ai quali essi sono vincolati, esso non determina però, dall'altro, le modalità di una tale riattribuzione. Spetta pertanto agli Stati membri che facciano uso di un tale potere autorizzativo stabilire le modalità di attribuzione, osservando i principi generali e i diritti fondamentali riconosciuti in diritto comunitario dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, e 24 marzo 1994, causa C-2/92, Bostock, Racc. pag. I-955), e, sempre in un tale ambito, stabilire l'eventuale obbligo di pagamento di somme come contropartita di tale riattribuzione.

    36 A tale riguardo, occorre constatare che, nel caso di acquisizione di terreni agricoli, l'esistenza di una quota lattiero-casearia costituisce uno degli elementi in base ai quali determinare il valore del terreno, e pertanto i terreni agricoli provvisti di quote hanno maggior valore di quelli che ne sono sprovvisti.

    37 Da quanto sopra detto emerge che la modalità di concessione dei quantitativi di riferimento individuali non incide sulla loro natura giuridica. Conseguentemente, i quantitativi di riferimento supplementari non si distinguono rispetto ai quantitativi di riferimento iniziali, assoggettati, entrambi, allo stesso regime di sospensione temporanea e di riduzione definitiva.

    38 Sarebbe invece contrario allo spirito nonché alla finalità del regime di prelievo supplementare escludere da un programma di sospensione temporanea, seguito da riduzione definitiva, quantitativi di riferimento i quali, successivamente al loro ritiro dal mercato, vi sono riammessi per essere riattribuiti ad altri produttori. L'acquisto di un quantitativo di riferimento supplementare costituisce un'opzione economica che permette loro di aumentare il volume di consegne. Pertanto, tali produttori contribuiscono all'aumento dell'eccedenza strutturale del settore ed è quindi giustificato che siano tenuti a partecipare allo sforzo di riduzione richiesto ai produttori.

    39 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, il richiedente in via principale gode, nelle circostanze suddette e relativamente al quantitativo di riferimento supplementare in causa, delle stesse prerogative ed è soggetto agli stessi obblighi di ogni altro produttore che possegga un quantitativo di riferimento iniziale.

    Sul diritto di proprietà e il principio di proporzionalità

    40 Per quanto più particolarmente riguarda il diritto di proprietà, di cui il richiedente in via principale allega la violazione, la Corte ha statuito, ai punti 28 e 29 della citata sentenza Irish Farmers Association e a., che la normativa di cui trattasi fa parte di un regime destinato a rimediare alla situazione eccedentaria sul mercato del latte e che essa risponde pertanto ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità, e che la trasformazione in riduzione definitiva senza indennità non può pregiudicare la sostanza stessa di un siffatto diritto.

    41 Occorre inoltre aggiungere che, a prescindere dalla natura giuridica di un quantitativo di riferimento supplementare, e tenuto invece conto del carattere di permanenza della situazione eccedentaria, un ritiro definitivo del 4,74% di un quantitativo di riferimento supplementare appare appropriato e necessario rispetto alla finalità perseguita da tale provvedimento, vale a dire la riduzione durevole delle eccedenze.

    42 Il legislatore comunitario non ha pertanto oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale, e la riduzione definitiva del 4,74% sia del quantitativo iniziale che del quantitativo supplementare non è sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.

    Sul principio del legittimo affidamento

    43 Nella parte in cui il ricorrente in via principale allega una violazione del principio del legittimo affidamento mediante l'applicazione del provvedimento di trasformazione di cui trattasi ai quantitativi di riferimento supplementari, le norme in causa non evidenziano alcun elemento tale da consentire, ai produttori che si trovano nella situazione del ricorrente in via principale, di nutrire una legittima aspettativa a che tale quantitativo di riferimento supplementare sia oggetto di diverso trattamento a causa del modo di acquisto, e venga pertanto escluso dal provvedimento di cui trattasi.

    44 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta quindi che, dall'esame di principi generali del diritto comunitario come quelli di tutela del legittimo affidamento nonché del diritto fondamentale di proprietà non sono emersi elementi tali da inficiare la validità degli artt. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento n. 3950/92, nella parte in cui essi hanno trasformato in riduzione definitiva, senza indennità, la sospensione temporanea di una percentuale del quantitativo di riferimento supplementare, concesso mediante pagamento.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    45 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 19 marzo 1996, dichiara:

    Dall'esame di principi generali del diritto comunitario come quelli di tutela del legittimo affidamento nonché del diritto fondamentale di proprietà non sono emersi elementi tali da inficiare la validità degli artt. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nella parte in cui essi hanno trasformato in riduzione definitiva, senza indennità, la sospensione temporanea di una percentuale del quantitativo di riferimento supplementare, concesso mediante pagamento.

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