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Document 61996CJ0159

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 1998.
    Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee.
    Politica commerciale - Limiti quantitativi alle importazioni di prodotti tessili - Prodotti originari della Repubblica popolare cinese - Importazioni supplementari - Poteri di esecuzione della Commissione.
    Causa C-159/96.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-07379

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:550

    61996J0159

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 1998. - Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee. - Politica commerciale - Limiti quantitativi alle importazioni di prodotti tessili - Prodotti originari della Repubblica popolare cinese - Importazioni supplementari - Poteri di esecuzione della Commissione. - Causa C-159/96.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-07379


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Pratiche delle istituzioni - Esclusione

    (Trattato CE, art. 173)

    2 Politica commerciale comune - Normativa comunitaria - Regolamento n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi - Competenze di esecuzione attribuite dal Consiglio alla Commissione - Limiti - Interpretazione con riferimento agli obiettivi generali della regolamentazione del settore - Interpretazione restrittiva delle norme derogatorie al sistema generale

    [Trattato CE, art. 145; regolamento (CEE) del Consiglio n. 3030/93, art. 8]

    Massima


    1 L'art. 173 del Trattato non consente di ottenere l'annullamento di una prassi di una determinata istituzione comunitaria e pertanto è irricevibile il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della prassi delle «flessibilità eccezionali» seguita dalla Commissione nella gestione dei limiti quantitativi fissati per l'importazione, nella Comunità europea, di prodotti tessili e di abbigliamento originari di paesi terzi.

    2 Nell'ambito delle competenze attribuite dal Consiglio alla Commissione in merito alle norme che esso stabilisce, la nozione di attuazione va interpretata in senso lato, così come emerge dal contesto del Trattato nonché dalle esigenze concrete. Sul piano internazionale, poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l'andamento dei mercati internazionali e di agire con la necessaria tempestività, i limiti di tali poteri in detto settore devono essere valutati, in particolare, con riferimento agli obiettivi generali essenziali della regolamentazione del settore.

    L'art. 8 del regolamento n. 3030/93, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi, può essere interpretato solo restrittivamente poiché consente alla Commissione l'apertura di possibilità supplementari di importazione in deroga al sistema generale posto con il citato regolamento, allorquando esistono, in particolare, circostanze, ai sensi della citata disposizione, tali da giustificare l'autorizzazione di quantitativi supplementari. Il rilascio, da parte delle autorità cinesi, di un numero di licenze di esportazione in eccesso rispetto ai limiti quantitativi previsti dal regolamento, a seguito di un guasto del sistema informatico di controllo di tale paese, non è tale da giustificare le possibilità supplementari di importazione autorizzate con la decisione della Commissione. Infatti, il superamento dei limiti quantitativi è riconducibile alla gestione del sistema di doppio controllo instaurato con l'accordo CEE-Cina e deve quindi considerarsi non tanto un evento anormale o imprevedibile, ma piuttosto un rischio insito nella procedura di controllo dei limiti quantitativi, cosicché non sussistono le già menzionate circostanze di cui all'art. 8. Pertanto, la decisione adottata dalla Commissione relativamente all'importazione di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese va annullata.

    Parti


    Nella causa C-159/96,

    Repubblica portoghese, rappresentata dal signor Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale delle Comunità europee presso il ministero degli Affari esteri, e dalla signora Maria Luísa Duarte, professoressa, consigliere giuridico presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Marc de Pauw e Francisco de Sousa Fialho, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l'annullamento della prassi delle «flessibilità eccezionali» seguita dalla Commissione delle Comunità europee nella gestione dei limiti quantitativi fissati per l'importazione nella Comunità europea di prodotti tessili e di abbigliamento originari di paesi terzi e, in particolare, della decisione adottata dalla Commissione a seguito della riunione del comitato «tessili» 6 marzo 1996 in merito a prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm e K.M. Ioannou, giudici,

    avvocato generale: A. Saggio

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 7 maggio 1998,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 10 maggio 1996, la Repubblica portoghese ha chiesto di annullare, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, la prassi delle «flessibilità eccezionali» seguita dalla Commissione delle Comunità europee nella gestione dei limiti quantitativi fissati per l'importazione nella Comunità di prodotti tessili e di abbigliamento originari di paesi terzi e, in particolare, della decisione adottata dalla Commissione a seguito della riunione del comitato «tessili» 6 marzo 1996 in merito a prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    Ambito normativo

    2 Sulla base dell'art. 4 dell'accordo multilaterale 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, comunemente denominato «accordo multifibre», cui la Comunità ha aderito con la decisione del Consiglio 21 marzo 1974, 74/214/CEE (GU L 118, pag. 1), la Comunità e la Repubblica popolare cinese (in prosieguo: la «Cina») sottoscrivevano, in data 9 dicembre 1988, l'accordo sul commercio dei prodotti tessili, che è stato applicato a titolo provvisorio con decisione del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/656/CEE (GU L 380, pag. 1; in prosieguo: l'«accordo CEE-Cina»).

    3 L'art. 3, n. 1, di tale accordo prevede l'introduzione di limiti quantitativi all'esportazione nella Comunità di prodotti tessili originari della Cina, limiti espressamente indicati nell'allegato III dello stesso accordo. L'importazione nella Comunità di tali prodotti è sottoposta ad un sistema di doppio controllo. In particolare, le autorità cinesi rilasciano licenze di esportazione e gli organi competenti nella Comunità emettono, previa presentazione da parte dell'importatore dell'originale della licenza di esportazione, le rispettive licenze di importazione.

    4 L'art. 5 dell'accordo CEE-Cina, così come successivamente modificato, prevede anche la possibilità di applicazioni «flessibili» dei limiti quantitativi, disponendo che le autorità cinesi possano, nel rispetto di taluni limiti determinati, utilizzare anticipatamente nell'anno in corso il limite quantitativo dell'anno successivo, imputare al limite quantitativo dell'anno successivo le quantità non utilizzate nell'anno in corso e operare trasferimenti dei quantitativi disponibili tra categorie di prodotti.

    5 Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 3030, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 275, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3289 (GU L 349, pag. 85; in prosieguo: il «regolamento»), disciplina il regime di importazione nella Comunità di prodotti tessili originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli ed altre intese, o che sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«OMC»).

    6 Così, ai sensi dell'art. 1, n. 1, il regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato I, originari di paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali, protocolli ed altre intese elencati nell'allegato II. La Cina, che non fa parte dell'OMC, è menzionata in tale allegato.

    7 L'art. 2, n. 1, del regolamento prevede che l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato V, originari di uno dei paesi fornitori elencati in detto allegato, è soggetta ai limiti quantitativi annui indicati nell'allegato stesso. Ai sensi dell'art. 2, n. 2, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione di importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'art. 12.

    8 L'art. 2, n. 7, del regolamento recita:

    «Per assicurare che le quantità per le quali vengono emesse autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi della Comunità per ciascuna categoria di prodotti tessili e per ciascun paese terzo interessato, le competenti autorità rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi comunitari complessivi per le categorie di prodotti tessili e per i paesi terzi interessati, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità».

    9 Il procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni di importazione è oggetto dell'art. 12 del regolamento. Tale norma dispone, in particolare, quanto segue:

    «1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni di importazione, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione delle Comunità europee i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione, corredate dei certificati originari di esportazione, da esse ricevute. A giro di posta la Commissione trasmette conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio "chi arriva primo ha la precedenza"). Tuttavia, in casi eccezionali in cui vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischino di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, in conformità della procedura fissata all'articolo 17, può limitare l'importo da assegnare secondo il criterio "chi arriva primo ha la precedenza" al 90% dei limiti quantitativi in questione. In questo caso, una volta raggiunto tale livello, l'assegnazione del resto sarà decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

    (...)

    4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti comunitari, sono messe da parte dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi ad esempio tramite l'applicazione delle flessibilità previste all'articolo 7. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità del paese fornitore interessato nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti quantitativi, al fine di ottenere chiarimenti e trovare rapidamente una soluzione.

    (...)

    8. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 17, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo».

    10 Gli artt. 7 e 8 del regolamento riguardano la gestione delle flessibilità dei quantitativi di importazione.

    11 Così, l'art. 7 dispone che, previa notifica alla Commissione, i paesi fornitori possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui allegato V nella misura e alle condizioni di cui all'allegato VIII. Tali flessibilità possono consistere, nel rispetto di certi limiti definiti in tale ultimo allegato, nell'utilizzazione anticipata del limite quantitativo stabilito per l'anno di contingentamento successivo, nell'imputazione delle quantità non utilizzate al limite quantitativo dell'anno seguente e nel trasferimento dei quantitativi tra categorie.

    12 A norma dell'art. 8 del regolamento:

    «In deroga all'allegato V, qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari, la Commissione può decidere l'apertura di possibilità supplementari di importazione nel corso di un determinato anno di contingentamento. Tali possibilità supplementari di importazione non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 7.

    In casi urgenti, la Commissione apre la consultazione in seno al comitato di cui all'art. 17 entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta dello Stato membro interessato e delibera entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla stessa data.

    Le misure previste dal presente articolo sono prese in conformità della procedura stabilita nell'art. 17».

    13 Infine, l'art. 17 del regolamento istituisce un comitato «tessili» composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Ai sensi dell'art. 17, n. 4, il presidente presenta al comitato un progetto delle misure da adottare sul quale il comitato formula il suo parere. La Commissione adotta le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato.

    I fatti

    14 Secondo la Repubblica portoghese, nel corso del 1995 la Commissione concedeva a più riprese alcune «flessibilità eccezionali», le quali causavano il superamento dei limiti quantitativi di importazione di prodotti tessili e di abbigliamento previsti dagli accordi bilaterali conclusi con diversi paesi terzi, tra cui, in particolare, la Bielorussia, la Cina, l'India, l'ex Yugoslavia, il Pakistan, lo Sri-Lanka e il Vietnam.

    15 Per quanto riguarda in particolare la Cina, emerge dagli atti che, nel corso dei primi mesi del 1996, la Commissione accertava che le competenti autorità cinesi avevano rilasciato licenze di esportazione, le quali per talune categorie di prodotti tessili superavano i limiti quantitativi oggetto degli accordi tra la Comunità e la Cina per l'anno di contingentamento 1995. Pertanto, i prodotti di provenienza cinese non potevano beneficiare delle licenze di importazione e restavano bloccati all'entrata nel territorio doganale della Comunità.

    16 Con nota verbale 9 febbraio e lettera 4 marzo 1996 la Commissione esprimeva il suo disappunto per tale superamento e chiedeva alle autorità cinesi di porre rimedio a tale inadeguata gestione dei limiti quantitativi da esse stabiliti negli accordi CEE-Cina. La Commissione chiedeva anche che fosse intensificata la rete informatica che collega i sistemi cinese e comunitario di trasmissione dei dati sul rilascio delle licenze di esportazione ed importazione.

    17 Con lettera 5 marzo 1996 le autorità cinesi facevano presente che, sebbene il superamento delle quote fosse dovuto ad un guasto verificatosi nel sistema informatico della loro amministrazione, altri fattori avevano contribuito a rendere difficile il controllo del rispetto dei quantitativi di esportazione, più in particolare la falsificazione delle licenze di esportazione e gli errori nei dati inseriti nel sistema comunitario di gestione informatica delle licenze di importazione. Le autorità cinesi si dimostravano comunque disposte ad intensificare il collegamento di tali sistemi informatici. Dal canto loro, esse chiedevano, per alcune categorie di prodotti, di beneficiare delle flessibilità normali previste dall'accordo CEE-Cina e proponevano, per altre categorie, che fossero loro accordate delle flessibilità eccezionali consistenti nell'utilizzazione anticipata dei quantitativi di importazione previsti per il 1996.

    18 In pari data la Commissione convocava di urgenza il comitato «tessili» per il 6 marzo 1996. Nel corso della riunione la Commissione faceva presente che le autorità cinesi avevano accolto la proposta volta all'intensificazione del collegamento dei sistemi informatici cinese e comunitario. Essa quindi proponeva al comitato, una volta applicate tutte le flessibilità normali ancora utilizzabili, di regolarizzare i superamenti imputandoli ai quantitativi per l'anno 1996 e, per talune categorie di prodotti, applicando il riporto e il trasferimento tra categorie. A seguito di riserve espresse da talune delegazioni, la Commissione proponeva di imputare ai quantitativi dell'anno 1996 tutte le categorie i cui contingenti erano stati superati alla data del 6 marzo di tale anno.

    19 Il comitato «tessili» dava parere favorevole a tale proposta. Il Regno del Belgio, il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica esprimevano riserve in ragione dell'importanza e del carattere reiterato dei superamenti. La Repubblica portoghese votava contro la proposta della Commissione «a causa di una opposizione di principio alle flessibilità eccezionali, nonché a causa del danno che ne deriva per l'industria comunitaria».

    20 A seguito della riunione 6 marzo 1996 la Commissione, basandosi sul parere favorevole del comitato «tessili», adottava la decisione impugnata. Con essa autorizzava, relativamente all'anno di contingentamento 1995, l'importazione di prodotti tessili provenienti dalla Cina per un ammontare complessivo superiore a quello previsto nell'accordo CEE-Cina e nel regolamento, pur detraendo lo stesso ammontare dai quantitativi d'importazione fissati per il 1996. Gli aumenti dei quantitativi relativi all'anno 1995 riguardavano otto categorie di prodotti, con una percentuale di variazione che oscillava tra l'1,1% e l'11,7% dei contingenti di tali categorie relativamente all'anno suddetto.

    21 A sostegno del ricorso, la Repubblica portoghese adduce l'incompetenza della Commissione ad attuare la prassi delle flessibilità eccezionali e ad adottare la decisione impugnata; essa lamenta altresì la violazione dell'accordo CEE-Cina, nonché la violazione dei principi di competenza, dell'equilibrio istituzionale e del legittimo affidamento.

    Sulla ricevibilità del ricorso

    22 La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso nella parte in cui è volto all'annullamento della «prassi» delle flessibilità eccezionali, prassi che sarebbe stata seguita nella gestione dei contingenti di importazione nella Comunità di prodotti tessili originari di diversi paesi terzi.

    23 Tale eccezione va accolta.

    24 L'art. 173 del Trattato, infatti, non consente di ottenere l'annullamento di una prassi di una determinata istituzione comunitaria. Ne consegue che il ricorso è ricevibile unicamente nella misura in cui tende all'annullamento della decisione adottata dalla Commissione a seguito della riunione del comitato «tessili» 6 marzo 1996 riguardante prodotti tessili originari della Cina.

    Nel merito

    Sul motivo relativo all'incompetenza della Commissione

    25 La Repubblica portoghese sostiene che il regolamento non legittimava la Commissione ad adottare la decisione impugnata, la quale, per l'anno di contingentamento 1995, rendeva possibili, per talune categorie di prodotti originari della Cina, importazioni supplementari superiori ai quantitativi fissati dall'allegato V del regolamento; ne conseguirebbe che tale istituzione ha violato il regolamento suddetto.

    26 Innanzitutto, la decisione impugnata non potrebbe avere come base legale l'art. 7 del regolamento, in quanto le flessibilità eccezionali di cui alla decisione oltrepasserebbero l'ambito definito da tale norma e dall'allegato VIII del regolamento.

    27 Inoltre, nemmeno l'art. 8 del regolamento potrebbe costituire la base giuridica della decisione impugnata. Tale norma, infatti, avendo carattere eccezionale, non può interpretarsi in modo tanto estensivo da renderla equiparabile a uno strumento di gestione discrezionale dei limiti quantitativi fissati nel regolamento. Le importazioni supplementari di cui all'art. 8 sarebbero consentite solo per «circostanze particolari», che non possono consistere nel semplice superamento dei limiti quantitativi, quale ne sia la causa (guasto del sistema informatico, frode o gestione accomodante).

    28 Infine, la competenza della Commissione relativa alla gestione dei limiti quantitativi comunitari avrebbe carattere meramente esecutivo e dovrebbe quindi essere esercitata nei limiti e alle condizioni definiti negli accordi bilaterali e nella legislazione comunitaria che questa istituzione è tenuta ad applicare. La Commissione non potrebbe pertanto adottare decisioni di flessibilità eccezionali che modifichino i limiti quantitativi previsti nell'accordo CEE-Cina e nel regolamento senza arrogarsi competenze riservate in via esclusiva al Consiglio. Le norme poste dall'art. 12, nn. 4 e 8, del regolamento, corrispondenti ai poteri di esecuzione della Commissione, avrebbero l'unico scopo di imporre l'osservanza dei limiti quantitativi stabiliti, e non già di consentire importazioni supplementari volte ad assorbire l'eccesso di licenze di esportazione indebitamente rilasciate.

    29 La Commissione ammette che la decisione impugnata non era fondata sull'art. 7 del regolamento. Essa però, nell'attribuire quantitativi supplementari di importazione per l'anno di contingentamento 1995, imputandoli ai contingenti del 1996, avrebbe esercitato i poteri esecutivi assegnatile dal Consiglio ai sensi degli artt. 8 o 12, nn. 4 e 8, del regolamento.

    30 Nella fattispecie sussisterebbero tutte le condizioni relative all'esercizio della competenza di cui all'art. 8 del regolamento. L'arrivo sul territorio doganale comunitario di prodotti tessili per i quali era stata rilasciata una licenza di esportazione da parte delle autorità cinesi, la buona fede degli operatori economici interessati e le domande di alcuni Stati membri di sbloccare le merci ferme alla frontiera costituirebbero tutti fattori tali da rendere necessaria l'importazione dei quantitativi supplementari per evitare che gli operatori economici siano penalizzati e che alcuni Stati membri adottino misure tali da pregiudicare la coesione complessiva del sistema di restrizioni quantitative istituito a livello comunitario. Tali circostanze avrebbero carattere di eccezionalità nel senso che il superamento dei limiti quantitativi fu dovuto ad un guasto del sistema informatico delle autorità cinesi e si verificò così bruscamente da rendere impossibile l'adozione, da parte della Commissione, di misure preventive.

    31 Del pari, l'adozione della decisione impugnata troverebbe la sua giustificazione alla luce della competenza di esecuzione di cui all'art. 12, nn. 4 e 8, del regolamento. Basandosi su tale disposizione, la Commissione sarebbe autorizzata ad accordare quantitativi supplementari per un determinato anno di contingentamento, in quanto tale autorizzazione costituisce una «soluzione» che regolarizzi una situazione di superamento dei contingenti. Nella fattispecie, la soluzione accolta con la decisione impugnata terrebbe conto degli interessi dell'industria comunitaria, pur salvaguardando la legittima situazione degli operatori economici in buona fede. Inoltre, se la soluzione da adottarsi in caso di superamento dei contingenti si limitasse alla semplice applicazione delle normali flessibilità di cui all'art. 7, l'art. 12, n. 8, del regolamento perderebbe ogni effetto utile.

    32 Occorre innanzitutto rilevare, come ammettono le parti, che la decisione impugnata non è stata adottata sulla base dell'art. 7 del regolamento.

    33 Onde determinare se la Commissione fosse competente ad adottare la decisione impugnata sulla base degli artt. 8 o 12, nn. 4 e 8, del regolamento, occorre analizzare i poteri della Commissione in tema di gestione dei contingenti di importazione di prodotti tessili.

    34 Se l'art. 113 del Trattato CE attribuisce al Consiglio competenza ad attuare, su proposta della Commissione, la politica commerciale comune, gli artt. 145 e 155 di detto Trattato consentono al Consiglio di conferire alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme da esso stabilite.

    35 Mediante il regolamento di cui trattasi, il Consiglio ha creato un regime di limiti quantitativi comunitari applicabile alle importazioni di prodotti tessili originari di paesi fornitori la cui esportazione è soggetta a limiti quantitativi. L'art. 12 del regolamento, allo scopo di garantire che non si superino i limiti quantitativi comunitari, crea una particolare procedura di gestione che prevede che le competenti autorità nazionali notifichino alla Commissione i quantitativi corrispondenti alle domande di autorizzazione di importazione da esse ricevute.

    36 Il Consiglio ha pertanto delegato alla Commissione l'obbligo di controllare l'osservanza dei limiti quantitativi comunitari.

    37 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento, spetta in particolare alla Commissione confermare che i quantitativi richiesti sono disponibili per le importazioni. A norma dell'art. 2, n. 7, tale procedura di conferma è volta ad assicurare che i quantitativi per i quali vengono emesse le autorizzazioni di importazione non superino mai i limiti quantitativi complessivi della Comunità. A norma dell'art. 12, n. 1, la Commissione, in casi eccezionali in cui vi è ragione di credere che le domande previste di autorizzazioni all'importazione rischino di eccedere i limiti quantitativi, può limitare l'importo da assegnare al 90% dei detti limiti quantitativi.

    38 Ai sensi dell'art. 12, n. 4, del regolamento, le notifiche presentate dagli Stati membri per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti dei contingenti comunitari sono accantonate dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendono disponibili ulteriori quantitativi, ad esempio tramite l'applicazione delle flessibilità previste dall'art. 7. Inoltre, la Commissione si mette immediatamente in contatto con le autorità del paese fornitore interessato al fine di ottenere chiarimenti e trovare rapidamente una soluzione allorquando le domande notificate superano i limiti quantitativi. Ai sensi dell'art. 12, n. 8, la Commissione può, seguendo la procedura di cui all'art. 17, adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione di tale articolo.

    39 Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del regolamento, il Consiglio ha attribuito alla Commissione, oltre ai suoi poteri di controllo sull'osservanza dei limiti quantitativi comunitari, il potere di autorizzare importazioni oltre ai limiti e alle flessibilità normali previsti dall'art. 7 del regolamento «qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari».

    40 Allorché l'art. 145 del Trattato stabilisce che «il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che esso stabilisce», dal contesto del Trattato nel quale l'articolo va considerato nonché dalle esigenze concrete risulta che la nozione di attuazione va interpretata in senso lato (v., in tale senso, sentenza 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda e a., Racc. pag. 1279, punto 10).

    41 Poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l'andamento dei mercati internazionali e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampi poteri. Di conseguenza, i limiti di tali poteri devono essere valutati in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali della regolamentazione del settore. Così, la Commissione è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti esecutivi necessari o utili per l'attuazione della disciplina di base, purché essi non siano contrastanti con tale disciplina o con le norme di attuazione stabilite dal Consiglio (v., in materia agricola, sentenza 17 ottobre 1995, causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-3081, punti 30 e 31).

    42 Nella fattispecie, dal contesto generale del regime disciplinato dal regolamento emerge - come del resto ha sottolineato al paragrafo 59 delle sue conclusioni l'avvocato generale - che l'art. 12 di tale regolamento riguarda unicamente la procedura di controllo del rispetto dei limiti quantitativi comunitari e non può quindi conferire alla Commissione il potere di modificare la misura dei medesimi.

    43 Così, i contatti che la Commissione, ai sensi dell'art. 12, n. 4, del regolamento, deve prendere con le autorità dei paesi fornitori di cui trattasi allorquando le notifiche superano i contingenti disponibili non possono dar luogo ad accordi con le autorità di tali paesi terzi che comportino il superamento dei limiti quantitativi fissati dal Consiglio. Allo stesso modo, i provvedimenti di cui all'art. 12, n. 8, sono unicamente volti ad attuare la procedura di gestione dei contingenti disponibili.

    44 Per contro, dal tenore stesso dell'art. 8 del regolamento emerge come esso autorizzi la Commissione a concedere possibilità supplementari di importazione rispetto ai quantitativi disponibili sulla base dei limiti quantitativi comunitari complessivi e delle flessibilità normali previste dall'art. 7 del regolamento suddetto.

    45 Occorre dunque analizzare se la Commissione fosse competente, sotto il profilo dell'art. 8 del regolamento, ad adottare la decisione impugnata e se segnatamente sussistessero, con riferimento a tale norma, circostanze tali da giustificare l'autorizzazione di quantitativi supplementari di importazioni per l'anno di contingentamento 1995.

    46 A tale proposito, occorre rilevare che l'art. 8 non può essere interpretato che restrittivamente, poiché consente alla Commissione l'apertura di possibilità supplementari di importazioni in deroga al sistema generale posto con il regolamento.

    47 Nella fattispecie, il rilascio di licenze di esportazione in eccesso da parte delle autorità cinesi, a seguito principalmente di un guasto del sistema informatico di tali autorità, non è tale da giustificare le possibilità supplementari di importazione autorizzate con la decisione impugnata.

    48 Nelle circostanze suddette, infatti, il superamento dei limiti quantitativi è riconducibile alla gestione del sistema di doppio controllo instaurato con l'accordo CEE-Cina e deve quindi in linea di principio considerarsi non tanto un evento anormale o imprevedibile, ma piuttosto un rischio insito nella procedura di controllo dei limiti quantitativi. A tale riguardo, la Commissione non ha provato che il rilascio di licenze di esportazione in eccesso nell'anno 1995 sia stato così brusco ed immediato da non metterla in grado di adottare misure adeguate, come quelle previste, segnatamente, dall'art. 12, n. 1, del regolamento, per prevenire il superamento dei limiti quantitativi.

    49 La Commissione non può trarre argomenti dal fatto che imprese importatrici in buona fede siano rimaste penalizzate, in quanto essa non ha provato che fosse impossibile adottare le misure suddette così da evitare il blocco dei prodotti di cui trattasi all'entrata nel territorio doganale comunitario.

    50 Stando così le cose, e senza che sia necessario statuire sui restanti motivi dedotti dalla Repubblica portoghese, occorre annullare la decisione impugnata.

    Sulla limitazione nel tempo degli effetti dell'annullamento

    51 La Commissione ha chiesto alla Corte di limitare gli effetti di un eventuale annullamento della decisione impugnata.

    52 A tale riguardo, occorre rilevare che l'annullamento puro e semplice della decisione impugnata potrebbe pregiudicare l'esercizio dei diritti da essa risultanti.

    53 Alla luce di tali considerazioni, motivi di certezza del diritto autorizzano la Corte a far uso del potere attribuitole dall'art. 174, n. 2, del Trattato CE. Occorre pertanto mantenere in vigore gli effetti della decisione impugnata.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    54 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il socccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è irricevibile per quanto riguarda la domanda di annullamento della prassi delle «flessibilità eccezionali» seguita dalla Commissione delle Comunità europee in materia di gestione dei limiti quantitativi all'importazione nella Comunità di prodotti tessili e di abbigliamento originari di paesi terzi.

    2) La decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee a seguito del parere favorevole del comitato «tessili», riunitosi il 6 marzo 1996, relativo all'importazione di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese, è annullata.

    3) Gli effetti della decisione annullata sono mantenuti in vigore.

    4) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

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