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Document 61996CJ0144
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 2 October 1997. # Office national des pensions (ONP) v Maria Cirotti. # Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Bruxelles - Belgium. # Social security - Articles 46 and 51 of Regulation (EEC) No 1408/71. # Case C-144/96.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 ottobre 1997.
Office national des pensions (ONP) contro Maria Cirotti.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Bruxelles - Belgio.
Previdenza sociale - Articoli 46 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71.
Causa C-144/96.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 ottobre 1997.
Office national des pensions (ONP) contro Maria Cirotti.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Bruxelles - Belgio.
Previdenza sociale - Articoli 46 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71.
Causa C-144/96.
Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-05349
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:459
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 ottobre 1997. - Office national des pensions (ONP) contro Maria Cirotti. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Bruxelles - Belgio. - Previdenza sociale - Articoli 46 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71. - Causa C-144/96.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-05349
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia e morte - Prestazioni - Adeguamento - Nuovo calcolo della parte di una prestazione di vecchiaia corrisposta, in forza della normativa nazionale, al coniuge separato in caso di rivalutazione della prestazione d'invalidità riscossa dall'interessato ai sensi della normativa di un altro Stato membro - Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 3, n. 1, 46 e 51, n. 1)
Gli artt. 46 e 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la parte di una prestazione di vecchiaia di un lavoratore subordinato concessa, in forza della normativa che si applica in uno Stato membro, al coniuge separato venga ridotta in relazione alle rivalutazioni che risultano dall'andamento generale della situazione economica e sociale di cui ha costituito oggetto una prestazione di invalidità percepita dal detto coniuge ai sensi della normativa di un altro Stato membro.
Da un lato, infatti, l'art. 51, n. 1, si applica non solo nell'ipotesi in cui la prestazione che va ridotta in ragione degli aumenti dovuti all'indicizzazione di un'altra prestazione sia stata liquidata in forza dell'art. 46, ma anche nel caso in cui la liquidazione sia stata effettuata ai sensi delle norme nazionali.
D'altro lato, poiché la prestazione concessa al coniuge separato non fa parte di un sistema normativo che ha lo scopo di compensare l'insufficienza delle risorse dell'interessato in modo da consentirgli di ottenere il minimo di risorse garantito, l'applicazione dell'art. 51, n. 1, non perturba affatto il funzionamento di tale sistema.
Infine, all'applicazione dell'art. 51, n. 1, non può, per il fatto che è idonea a favorire l'interessato, la cui prestazione non può essere ricalcolata, opporsi l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il quale non prevede la parità di trattamento tra coniugi né osta all'applicazione di una normativa nazionale che sfavorisca i lavoratori non migranti rispetto ai lavoratori migranti.
Nel procedimento C-144/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Cour du travail di Bruxelles nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Office national des pensions (ONP)
e
Maria Cirotti,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 46 e 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata con regolamento del Consiglio (CEE) 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, G.L. Murray (relatore), P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Office national des pensions (ONP), dal signor Gabriel Perl, amministratore generale;
- per la signora Cirotti, dagli avv.ti Jules Raskin, del foro di Liegi, e Franco Agostini, del foro di Roma;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia e dal signor Peter Hillenkamp, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Office national des pensions, rappresentato dal signor Jean-Paul Lheureux, viceconsigliere, dalla signora Cirotti, rappresentata dall'avv. Jules Raskin, e dalla Commissione, rappresentata dalla signora Maria Patakia, all'udienza del 6 febbraio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 25 aprile 1996, pervenuta in cancelleria il 3 maggio successivo, la Cour du travail di Bruxelles ha sollevato, in forza dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 46 e 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la signora Cirotti e l'Office national des pensions (in prosieguo: l'«ONP») a proposito del calcolo della parte della pensione di vecchiaia di lavoratore subordinato del marito cui ha diritto in forza della normativa belga.
3 La signora Cirotti è cittadina italiana. E' titolare di una pensione di invalidità in Italia. Dal mese di luglio 1981 ha ottenuto in Belgio una parte della pensione di vecchiaia di lavoratore subordinato del marito da cui era separata di fatto, in base all'art. 74, n. 2, del regio decreto 21 dicembre 1967 recante disciplina generale del regime pensionistico di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati, come modificato dal regio decreto 3 dicembre 1970 (Moniteur belge del 23 dicembre 1970).
4 Nella versione in vigore al 1_ luglio 1981, tale disposizione prevedeva:
«La moglie separata legalmente o di fatto può ottenere il pagamento di una parte della pensione di vecchiaia del marito purché:
a) non abbia perduto la potestà genitoriale né sia stata condannata per aver attentato alla vita del marito;
b) l'eventuale residenza all'estero non costituisca ostacolo al pagamento della pensione di lavoratore subordinato;
c) abbia cessato qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autorizzata ai sensi dell'art. 64 e non fruisca di un'indennità di malattia, invalidità o disoccupazione involontaria in forza di una normativa previdenziale belga o straniera, ad eccezione di quella relativa agli invalidi e mutilati;
d) non fruisca di una pensione di vecchiaia o reversibilità belga o straniera o di una prestazione sostitutiva o di un assegno per invalidità o come mutilata per un importo tale che l'applicazione del n. 4 non comporti alcun prelevamento in suo favore sulla pensione del marito».
5 Così come modificato dal regio decreto 21 maggio 1991 (Moniteur belge del 27 giugno 1991), tale articolo dispone quanto segue:
«Il coniuge separato legalmente o di fatto può ottenere il pagamento di una parte della pensione di vecchiaia dell'altro coniuge purché:
a) non abbia perduto la potestà genitoriale né sia stato condannato per aver attentato alla vita del coniuge;
b) la sua residenza all'estero o l'applicazione dell'art. 70 non costituisca ostacolo al pagamento della pensione di lavoratore subordinato;
c) abbia cessato qualsiasi attività lavorativa diversa da quella che è autorizzata ai sensi dell'art. 64 e non fruisca di un'indennità malattia, invalidità o disoccupazione involontaria in forza di una normativa previdenziale belga o straniera, né di un assegno per interruzione di carriera o riduzione delle prestazioni di lavoro;
d) non fruisca di una pensione di vecchiaia o reversibilità o di una prestazione sostitutiva, in forza di una normativa belga, in forza di una normativa di un paese straniero o in forza di una normativa applicabile al personale di un'istituzione di diritto internazionale pubblico, di un importo tale che l'applicazione dei nn. 3 e 4 non comporti alcun prelevamento in suo favore sulla pensione del coniuge».
6 Emerge dagli atti di causa che, con provvedimento 21 dicembre 1988, l'ONP ha ridotto l'importo delle prestazioni versate alla signora Cirotti in forza delle disposizioni sopra citate al fine di tener conto degli aumenti della sua pensione italiana dal 1981 in poi, aumenti che paiono collegati all'indicizzazione.
7 Con ricorso 17 gennaio 1989, la signora Cirotti ha contestato la decisione dell'ONP dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles che, con sentenza 17 giugno 1993, ha accolto la sua domanda applicando nel presente caso l'interpretazione formulata dalla Corte nella sentenza 20 marzo 1991 (causa C-93/90, Cassamali, Racc. pag. I-1401). In quella sentenza, la Corte ha dichiarato che, quando in forza di norme anticumulo nazionali, la pensione versata ad un lavoratore da uno Stato membro sia stata liquidata in misura tale che il suo importo, cumulato con quello di una prestazione di qualsivoglia natura erogata da un altro Stato membro, non supera un determinato limite, né l'art. 51, n. 1, del regolamento 1408/71, né alcuna disposizione di diritto comunitario consentono di modificare l'importo di detta pensione allo scopo di evitare il superamento di detto limite in caso di successive variazioni dell'altra prestazione dovute all'andamento generale della situazione economica e sociale.
8 Con ricorso 9 luglio 1993, l'ONP ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi alla Cour du travail di Bruxelles. Nell'ambito della detta impugnazione l'ente belga contesta al giudice di primo grado di aver effettuato un ragionamento per analogia. Infatti, secondo l'ONP, il diritto del coniuge a una parte della pensione di vecchiaia concessa al lavoratore subordinato, su cui verte il processo a quo, è da equipararsi non a una pensione di reversibilità, ma ad un reddito garantito. Tale parte dovrebbe di conseguenza essere valutata tenendo conto dell'andamento delle risorse del coniuge e dovrebbe variare in relazione alle altre prestazioni previdenziali percepite eventualmente in un altro Stato membro.
9 L'ONP aggiunge che l'applicazione per analogia della soluzione di cui alla sentenza Cassamali comporterebbe una disparità di risorse tra i coniugi, poiché il titolare della quota della pensione di vecchiaia dispone di risorse nel complesso incrementate in ragione della maggiorazione della prestazione che esso percepisce, a titolo personale, in un altro Stato membro. Ciò sarebbe in contrasto con l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
10 Tale disposizione recita:
«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».
11 Quanto all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, relativo alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia, esso dispone quanto segue:
«1. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore subordinato autonomo è stato soggetto e le cui condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 45 e/o dell'articolo 40, paragrafo 3, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione.
Tale istituzione procede anche al calcolo dell'importo della prestazione che sarebbe ottenuto applicando le norme di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Si prende in considerazione solo l'importo più elevato.
2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45 e/o dall'articolo 40, paragrafo 3:
a) l'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri, alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;
b) l'istituzione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;
c) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione, è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato, per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di un importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica;
d) per l'applicazione delle norme di calcolo di cui al presente paragrafo, le modalità di computo dei periodi che si sovrappongono sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 98.
3. L'interessato ha diritto, entro il limite più elevato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), alla somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.
Qualora l'importo di cui al precedente comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il paragrafo 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del paragrafo 1.
4. Quando, in materia di pensioni o rendite d'invalidità, di vecchiaia o di superstite, la somma delle prestazioni dovuta da due o più Stati membri, in applicazione delle disposizioni di una convenzione multilaterale sulla sicurezza sociale di cui all'articolo 6, lettera b), è inferiore alla somma che sarebbe dovuta da tali Stati membri in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, l'interessato beneficia delle disposizioni del presente capitolo».
12 L'articolo 51 del regolamento n. 1408/71 prevede:
«1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.
2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni dell'articolo 46».
13 Ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipendesse dall'interpretazione del regolamento n. 1408/71, e in particolare degli artt. 46 e 51, il giudice nazionale ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 46 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano in caso di cumulo di una prestazione di invalidità liquidata in forza della legislazione di uno Stato membro con una prestazione di vecchiaia che assegna al coniuge separato di fatto una parte della prestazione di vecchiaia di lavoratore subordinato dovuta al coniuge da cui è separato e liquidata in forza della legislazione di un altro Stato membro, anche se tale applicazione può favorire il lavoratore migrante rispetto al lavoratore non migrante, mentre l'art. 3, n. 1, del precitato regolamento dispone la parità di trattamento fra tutti i cittadini degli Stati membri».
14 Con tale questione, il giudice a quo vuole sapere in sostanza se le disposizioni degli artt. 46 e 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 vadano interpretate nel senso che ostano a che la parte di una prestazione di vecchiaia di un lavoratore subordinato, concessa in forza della normativa che si applica in uno Stato membro al coniuge separato, venga ricalcolata in ragione delle rivalutazioni che risultano dall'andamento generale della situazione economica e sociale cui è stata oggetto una prestazione di invalidità percepita dal detto coniuge ai sensi della normativa di un altro Stato membro.
15 Occorre, preliminarmente, osservare che si evince dagli atti di causa che la prestazione il cui calcolo è in discussione nel processo a quo consiste in una parte della pensione di vecchiaia di un lavoratore subordinato che è concessa al coniuge separato di fatto da questi e che inoltre è concessa soltanto se ricorrano presupposti analoghi a quelli cui è subordinata la concessione delle pensioni di vecchiaia personali e in particolare solo se il coniuge che ha presentato la domanda abbia, fatte salve talune eccezioni, cessato qualsiasi attività lavorativa.
16 Inoltre, tale prestazione deve essere considerata come una «prestazione di vecchiaia» ai sensi del regolamento n. 1408/71 e i diritti del suo titolare devono, ai sensi dell'art. 44 di tale regolamento, essere determinati in conformità delle disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento, di cui fanno parte gli artt. 46 e 51.
17 Occorre inoltre sottolineare che, per calcolare l'importo di prestazioni di vecchiaia spettanti al lavoratore che sia stato assoggettato alle leggi di due o più Stati membri, l'ente competente di ciascuno degli Stati interessati deve raffrontare l'importo spettante in forza della sola normativa nazionale, comprese le norme anticumulo, e quello risultante dall'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71. Per la liquidazione di ciascuna prestazione, il lavoratore deve fruire di quello dei due regimi che è più vantaggioso per lui (v., in particolare, sentenza 21 marzo 1990, causa C-85/89, Ravida, Racc. pag. I-1063, punto 18).
18 Come la Corte ha rilevato nella sentenza 2 febbraio 1982, causa 7/81, Sinatra (Racc. pag. 137, punto 8), qualsiasi successiva modifica di una delle prestazioni implica in linea di massima che si operi, per ciascuna prestazione, un nuovo raffronto tra il regime nazionale e il regime comunitario onde stabilire quale dei due si riveli più vantaggioso a seguito della modifica sopraggiunta.
19 Tuttavia, la Corte ha precisato nella stessa sentenza, punti 9 e 10, che, onde ridurre l'onere amministrativo che comporterebbe il riesame della situazione del lavoratore ogniqualvolta vi sia modifica delle prestazioni percepite, l'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 esclude che si possa procedere ad un nuovo calcolo delle prestazioni ai sensi dell'art. 46 e quindi ad un nuovo raffronto tra il regime nazionale ed il regime comunitario qualora la modifica sia la conseguenza di avvenimenti estranei alla situazione individuale del lavoratore e sia dovuta all'andamento generale della situazione economica e sociale.
20 Cionondimeno l'ONP sostiene che l'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non è applicabile in un caso come quello su cui verte il processo a quo perché l'importo della pensione di vecchiaia del lavoratore subordinato, una parte della quale è concessa al coniuge separato di fatto, è stata calcolata solo sulla base della legislazione belga più favorevole dell'art. 46, n. 2.
21 A tale riguardo, è sufficiente rilevare che risulta dalla citata sentenza Cassamali (punto 20) che l'art. 51, n. 1, va applicato anche nell'ipotesi in cui la prestazione che va ridotta in ragione degli aumenti dovuti all'indicizzazione di un'altra prestazione sia stata liquidata in applicazione delle disposizioni nazionali e non secondo l'art. 46.
22 Per contestare l'applicazione dell'art. 51, n. 1, l'ONP richiama altresì la sentenza 22 aprile 1993, causa C-65/92, Levatino (Racc. pag. I-2005), pronunciata nell'ambito di una controversia che riguardava l'esame delle rivalutazioni di una pensione italiana legate all'andamento del costo della vita per il calcolo del reddito garantito alle persone anziane istituito dalla normativa belga.
23 In quella causa la Corte ha considerato che, sebbene le disposizioni degli artt. 46 e 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71 fossero applicabili alla determinazione e all'adeguamento dell'importo di una prestazione come il reddito garantito alle persone anziane, ciò non valeva per quelle di cui all'art. 51, n. 1.
24 Secondo l'ONP, la stessa conclusione s'impone riguardo ai diritti dei coniugi separati stabiliti dalla normativa belga.
25 Come ha rilevato l'avvocato generale al punto 24 delle conclusioni, il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Levatino è basato sulle particolarità del reddito garantito alle persone anziane e di conseguenza non è utilizzabile per la prestazione in discussione nel processo a quo.
26 Infatti, dopo aver rilevato che l'obiettivo del reddito garantito è quello di compensare l'insufficienza delle risorse dell'interessato in modo da consentirgli di ottenere il minimo di risorse garantito dalla legge (punto 34), la Corte ha dichiarato che l'applicazione dell'art. 51, n. 1, si risolverebbe nel trascurare l'aumento delle risorse dell'interessato dovuto alla rivalutazione della pensione straniera e nel conferirgli la possibilità di disporre sistematicamente di risorse superiori al reddito minimo garantito dalla legge (punto 35).
27 Nella stessa sentenza, la Corte ha aggiunto che l'applicazione dell'art. 51, n. 1, non si limiterebbe a favorire il lavoratore migrante, ma snaturerebbe lo scopo della prestazione di reddito garantito, e sconvolgerebbe il sistema istituito dalla normativa nazionale considerata (punto 36).
28 In un caso come quello oggetto del processo a quo, non si può sostenere che l'applicazione dell'art. 51, n. 1, per il calcolo della prestazione di cui trattasi avrebbe l'effetto di snaturarne lo scopo e di sconvolgere il sistema della normativa belga, poiché questa non ha come scopo, a differenza del reddito garantito alle persone anziane, di compensare l'insufficienza delle risorse dell'interessato in modo da consentirgli di ottenere il minimo di risorse garantito dal diritto belga.
29 Infine, l'ONP afferma che l'applicazione dell'art. 51, n. 1, comporterebbe nel caso di specie una violazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, per il fatto che uno dei coniugi separati fruirebbe in tal caso di un importo di risorse superiore a quello dell'altro coniuge.
30 Al riguardo occorre osservare che risulta dalla formulazione dell'art. 3, n. 1, che tale disposizione non persegue la parità di trattamento tra i coniugi.
31 Relativamente alla stessa disposizione, il giudice a quo si domanda se l'applicazione dell'art. 51, n. 1, a un caso come quello su cui verte il processo a quo non sia tale da favorire il lavoratore migrante rispetto al lavoratore nazionale.
32 A questo proposito va osservato, in primo luogo, che l'art. 3, n. 1, mira alla parità tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini degli altri Stati membri. Per contro, non osta all'applicazione di una normativa nazionale che sfavorisca i lavoratori non migranti rispetto ai lavoratori migranti.
33 Peraltro, risulta dalla sentenza 13 ottobre 1977, causa 22/77, Mura (Racc. pag. 1699), che l'argomento secondo il quale l'applicazione delle norme comunitarie relative al coordinamento dei regimi di previdenza sociale porterebbe a favorire i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori che non hanno mai lasciato il loro paese, è privo di rilevanza, non potendo ravvisarsi una discriminazione allorché norme diverse siano applicate in situazioni giuridiche che non sono paragonabili. Inoltre, tali differenze di trattamento, qualora esistano, sono il risultato della mancanza di un regime comune di previdenza sociale.
34 Emerge da quanto precede che le disposizioni degli artt. 46 e 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate nel senso che ostano a che la parte di una prestazione di vecchiaia di un lavoratore subordinato, concessa in forza della normativa che si applica in uno Stato membro, al coniuge separato, venga ricalcolata in relazione alle rivalutazioni che risultano dall'andamento generale della situazione economica e sociale di cui ha costituito oggetto una prestazione di invalidità percepita dal detto coniuge ai sensi della normativa di un altro Stato membro.
Sulle spese
35 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour du travail di Bruxelles con ordinanza 25 aprile 1996, dichiara:
Le disposizioni degli artt. 46 e 51, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001/83, devono essere interpretate nel senso che ostano a che la parte di una prestazione di vecchiaia di un lavoratore subordinato concessa, in forza della normativa che si applica in uno Stato membro, al coniuge separato, venga ricalcolata in relazione alle rivalutazioni che risultano dall'andamento generale della situazione economica e sociale di cui ha costituito oggetto una prestazione di invalidità percepita dal detto coniuge ai sensi della normativa di un altro Stato membro.