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Document 61996CJ0117
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 17 September 1997. # Danmarks Aktive Handelsrejsende, acting on behalf of Carina Mosbæk v Lønmodtagernes Garantifond. # Reference for a preliminary ruling: Østre Landsret - Denmark. # Social policy - Protection of employees in the event of the employer's insolvency - Directive 80/987/EEC - Employee residing and employed in a State other than that in which the employer is established - Guarantee institution. # Case C-117/96.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 1997.
Danmarks Aktive Handelsrejsende, che agisce per conto della signora Carina Mosbæk contro Lønmodtagernes Garantifond.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Østre Landsret - Danimarca.
Politica sociale - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore del lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Lavoratore che risiede e svolge la sua attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso da quello della sede del datore di lavoro - Ente di garanzia.
Causa C-117/96.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 1997.
Danmarks Aktive Handelsrejsende, che agisce per conto della signora Carina Mosbæk contro Lønmodtagernes Garantifond.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Østre Landsret - Danimarca.
Politica sociale - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore del lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Lavoratore che risiede e svolge la sua attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso da quello della sede del datore di lavoro - Ente di garanzia.
Causa C-117/96.
Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-05017
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:415
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 1997. - Danmarks Aktive Handelsrejsende, che agisce per conto della signora Carina Mosbæk contro Lønmodtagernes Garantifond. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Østre Landsret - Danimarca. - Politica sociale - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore del lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Lavoratore che risiede e svolge la sua attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso da quello della sede del datore di lavoro - Ente di garanzia. - Causa C-117/96.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-05017
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987 - Ente di garanzia competente - Lavoratore che risiede e svolge la sua attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il datore di lavoro - Competenza dell'ente dello Stato membro nel cui territorio viene decisa l'apertura del procedimento concorsuale o viene dichiarata la chiusura dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro
(Direttiva del Consiglio 80/987, artt. 2, n. 1, e 3)
Allorché il datore di lavoro è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede e svolgeva la sua attività lavorativa subordinata, l'ente di garanzia competente, ai sensi dell'art. 3 della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento delle spettanze di detto lavoratore in caso di insolvenza del suo datore di lavoro è l'ente dello Stato nel cui territorio, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, viene decisa l'apertura del procedimento concorsuale o viene dichiarata la chiusura dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro.
Nel procedimento C-117/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Østre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Danmarks Aktive Handelsrejsende, che agisce per conto della signora Carina Mosbæk
e
Lønmodtagernes Garantifond,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sévon, D.A.O. Edward, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Lønmodtagernes Garantifond, dagli avvocati U. Andersen e A. Rubach-Larsen, del foro di Copenaghen;
- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e B. Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor N. Green, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H. Støvlbæk e dalla signora M. Patakia, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Danmarks Aktive Handelsrejsende, che agisce per conto della signora Carina Mosbæk, rappresentata dall'avvocato C. Elmquist-Clausen, del foro di Copenaghen, del Lønmodtagernes Garantifond, rappresentato dal signor U. Andersen, del governo francese, rappresentato dal signor C. Chavance, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora S. Ridley, assistita dal signor N. Green, e della Commissione, rappresentata dal signor H. Støvlbaek, all'udienza del 24 aprile 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 maggio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 27 marzo 1996, pervenuta in cancelleria il 12 aprile seguente, l'Østre Landsret ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la signora Mosbæk e il Lønmodtagernes Garantifond, l'ente di garanzia competente in Danimarca ai sensi della direttiva (in prosieguo: il «Fondo») in ordine al pagamento delle spettanze non corrisposte a seguito dell'insolvenza del datore di lavoro della signora Mosbæk.
3 A decorrere dal 1_ giugno 1993 la signora Mosbæk, residente in Danimarca, è stata assunta dalla società di diritto inglese Colorgen Ltd (in prosieguo: la «Colorgen») come direttrice commerciale per la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia e, in seguito, la Germania.
4 La Colorgen, la cui sede si trovava a Warrington (Inghilterra), non era né stabilita né registrata in Danimarca come impresa o a qualsiasi altro titolo, in particolare presso l'amministrazione tributaria o doganale. Essa era ivi rappresentata solo dalla signora Mosbæk. Per lo svolgimento delle attività di quest'ultima la Colorgen aveva preso in affitto un ufficio.
5 Per tutta la durata del rapporto di lavoro la retribuzione è stata versata direttamente dalla Colorgen all'interessata, senza che il datore di lavoro abbia operato, in forza della normativa danese, alcuna trattenuta a fini fiscali, pensionistici o ad altri fini previdenziali.
6 Nel luglio 1994 la Colorgen è stata dichiarata fallita e i suoi dipendenti, fra cui la signora Mosbæk, sono stati licenziati. Ai sensi dell'art. 3 della direttiva, la signora Mosbæk ha dichiarato, sia presso il Fondo sia presso il curatore fallimentare inglese della società, un credito non pagato di 471 996 DKR, costituito dalle sue retribuzioni, dalle commissioni e dal rimborso di spese professionali.
7 Il Fondo ha rifiutato il pagamento del credito in quanto questa competenza spetterebbe all'ente di garanzia dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro, nella fattispecie il National Insurance Fund.
8 Il 19 dicembre 1994 la signora Mosbæk ha citato in giudizio il Fondo dinanzi al retten i Hillerød (Danimarca).
9 La causa è stata poi rimessa, su istanza del Fondo, all'Østre Landsret, il quale ha ritenuto necessario deferire alla Corte di giustizia la seguente questione:
«Qualora il datore di lavoro non sia stabilito nello Stato membro di residenza del lavoratore e sia esclusivamente rappresentato in quest'ultimo mediante l'attività lavorativa del detto lavoratore, la quale viene svolta fra l'altro da un ufficio preso in affitto dal datore di lavoro per il lavoratore, se spetti all'ente di garanzia dello Stato in cui è stabilito il datore di lavoro ovvero a quello dello Stato di residenza del lavoratore garantire, in caso di insolvenza del datore di lavoro ai sensi dell'art. 3 della direttiva 80/987/CEE, il pagamento delle spettanze dovute in forza del rapporto di lavoro di cui trattasi».
10 In limine si deve ricordare che la direttiva è intesa a garantire ai lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso d'insolvenza del datore di lavoro, fatte salve le disposizioni più favorevoli esistenti negli Stati membri. A tal fine, essa impone agli Stati membri di istituire un ente che garantisca ai lavoratori, il cui datore di lavoro sia divenuto insolvente, il pagamento delle spettanze non corrisposte.
11 Ai sensi dell'art. 1, n. 1:
«la presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1».
12 Peraltro, l'art. 2, n. 1, dispone quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza:
a) quando è stata chiesta l'apertura di un procedimento, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato, che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest'ultimo e che permette di prendere in considerazione i diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e
b) quando l'autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
- ha deciso l'apertura del procedimento,
- o ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro, e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento».
13 L'art. 3 della direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché gli enti di garanzia assicurino il pagamento delle spettanze dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relative alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata.
14 Infine, ai termini dell'art. 5:
«Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro ed essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;
b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest'ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;
c) l'obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento».
15 Con la questione posta il giudice a quo chiede in sostanza quale sia l'ente di garanzia competente, ai sensi dell'art. 3 della direttiva, a garantire il pagamento delle spettanze di un lavoratore in caso d'insolvenza del suo datore di lavoro, allorché quest'ultimo è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede e svolgeva la sua attività lavorativa subordinata.
16 Si deve certo rilevare, in prima analisi, che la direttiva non contiene disposizioni riguardanti espressamente l'ipotesi descritta dalla domanda pregiudiziale. Tuttavia, non se ne può inferire che essa non si applichi alle spettanze di lavoratori subordinati che risiedono e svolgono o hanno svolto la loro attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il loro datore di lavoro.
17 Infatti, la direttiva è intesa a garantire una tutela minima ai lavoratori subordinati vittime dell'insolvenza del loro datore di lavoro, senza che sia stata prevista alcuna restrizione, in particolare dall'art. 1, n. 1, della direttiva, che limiti la sua sfera di applicazione nel caso in cui il luogo di residenza del lavoratore o il luogo in cui lo stesso svolge la sua attività lavorativa subordinata non coincida con il luogo in cui è stabilito il datore di lavoro.
18 L'effetto utile del diritto comunitario, il quale peraltro garantisce la libera circolazione delle persone all'interno della Comunità e, quindi, incentiva situazioni che, come nella fattispecie de qua, contengono elementi di estraneità, esige tale interpretazione della direttiva, la quale, a tenore del secondo `considerando', tende a ridurre le differenze esistenti fra gli Stati membri «che possono ripercuotersi direttamente sul funzionamento del mercato comune».
19 Occorre quindi determinare l'ente di garanzia competente per il pagamento delle spettanze, allorché il datore di lavoro è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore o dal luogo in cui lo stesso svolgeva la sua attività lavorativa subordinata.
20 A questo proposito, la struttura della direttiva impone di designare l'ente di garanzia dello Stato nel cui territorio, ai termini dell'art. 2, n. 1, della direttiva, viene decisa l'apertura del procedimento concorsuale, oppure viene dichiarata la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro.
21 Infatti, si deve ricordare anzitutto che, ai termini dell'art. 2, n. 1, della direttiva, perché essa trovi applicazione, debbono essersi verificati due eventi: in primo luogo, dev'essere stata presentata all'autorità nazionale competente un'istanza diretta ad aprire un procedimento concorsuale e, in secondo luogo, devono essere state pronunciate vuoi una decisione di apertura del procedimento, vuoi una dichiarazione di chiusura dell'impresa in caso di insufficienza dell'attivo (sentenze 10 luglio 1997, cause riunite C-94/95 e C-95/95, Bonifaci e a. e Berto e a., Racc. pag. I-3969, punto 35, e causa C-373/95, Maso e a., Racc. pag. I-4051, punto 45).
22 Come hanno rilevato il Fondo, i governi francese e del Regno Unito, nonché la Commissione, risulta pertanto che l'entrata in azione del regime di garanzia istituito dalla direttiva e, quindi, l'intervento dell'ente di garanzia sono subordinati in primo luogo alla presentazione di un'istanza di apertura di un procedimento concorsuale che consenta la presa in considerazione dei crediti di lavoro di cui trattasi.
23 In pratica, l'apertura di detto procedimento viene il più delle volte richiesta nello Stato nel cui territorio è stabilito il datore di lavoro. L'entrata in vigore della convenzione relativa alle procedure di insolvenza, sottoscritta a Bruxelles il 23 novembre 1995 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee), il cui art. 3, n. 1, adotta come criterio di competenza principale «il centro degli interessi principali del debitore», dovrebbe confermare questa tendenza generale.
24 Occorre poi osservare che, ai sensi dell'art. 5, lett. b), della direttiva, il regime di garanzia che essa mira ad istituire viene finanziato dai datori di lavoro, a meno che non lo sia integralmente dall'autorità pubblica. In mancanza di elementi nella direttiva attestanti il contrario, è conforme alla struttura della stessa che l'ente di garanzia competente per il pagamento delle spettanze non corrisposte ai lavoratori subordinati sia quello che ha riscosso o, quanto meno, avrebbe dovuto riscuotere i contribuiti del datore di lavoro insolvente. Ciò non può dirsi per l'ente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede ed ha svolto la sua attività lavorativa subordinata senza che il suo datore di lavoro disponga colà di un qualsiasi stabilimento o di una presenza commerciale.
25 Così, l'art. 5, lett. b), della direttiva ribadisce il nesso esistente fra l'obbligo di pagamento gravante sull'ente di garanzia ed il luogo di stabilimento del datore di lavoro che, di regola, contribuisce al finanziamento dell'ente. Ora, come è già stato sottolineato nel punto 23 della presente sentenza, lo Stato di stabilimento del datore di lavoro è il più delle volte quello nel cui territorio viene chiesta l'apertura del procedimento.
26 Infine, il fatto che la direttiva non abbia previsto un sistema di compensazione o di rimborso dei pagamenti fra gli enti di garanzia dei vari Stati membri tende a confermare che il legislatore comunitario ha voluto, in caso di insolvenza di un datore di lavoro, l'intervento dell'ente di garanzia di un solo Stato membro, al fine di evitare confusioni inutili fra i regimi nazionali e, in particolare, fra le situazioni nelle quali un lavoratore potrebbe avere diritto all'applicazione della direttiva in più Stati membri.
27 Pertanto, la questione deferita deve essere risolta dichiarando che, allorché il datore di lavoro è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede e svolgeva la sua attività lavorativa subordinata, l'ente di garanzia competente, ai sensi dell'art. 3 della direttiva, per il pagamento delle spettanze di detto lavoratore in caso d'insolvenza del suo datore di lavoro è l'ente dello Stato nel cui territorio, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, viene decisa l'apertura del procedimento concorsuale o viene dichiarata la chiusura dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro.
Sulle spese
28 Le spese sostenute dai governi tedesco, francese, del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Østre Landsret con ordinanza 27 marzo 1996, dichiara:
Allorché il datore di lavoro è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede e svolgeva la sua attività lavorativa subordinata, l'ente di garanzia competente, ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento delle spettanze di detto lavoratore in caso di insolvenza del suo datore di lavoro è l'ente dello Stato nel cui territorio, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, viene decisa l'apertura del procedimento concorsuale o viene dichiarata la chiusura dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro.