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Document 61996CJ0039

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 aprile 1997.
    Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels contro Free Record Shop BV e Free Record Shop Holding NV.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Paesi Bassi.
    Art. 85 del Trattato CE - Art. 5 del regolamento del Consiglio n. 17 - Validità provvisoria degli accordi precedenti al regolamento n. 17 notificati alla Commissione - Validità provvisoria degli accordi modificati dopo la notifica.
    Causa C-39/96.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-02303

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:214

    61996J0039

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 aprile 1997. - Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels contro Free Record Shop BV e Free Record Shop Holding NV. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Paesi Bassi. - Art. 85 del Trattato CE - Art. 5 del regolamento del Consiglio n. 17 - Validità provvisoria degli accordi precedenti al regolamento n. 17 notificati alla Commissione - Validità provvisoria degli accordi modificati dopo la notifica. - Causa C-39/96.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02303


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Concorrenza - Intese - Notifica - Accordi precedenti - Validità provvisoria - Cessazione - Presupposti - Presa di posizione della Commissione

    (Trattato CE, art. 85; regolamento del Consiglio n. 17, art. 5, n. 1)

    2 Concorrenza - Intese - Notifica - Accordi precedenti - Validità provvisoria - Portata - Modifiche che accentuano o estendono gli effetti restrittivi dell'accordo - Esclusione

    (Trattato CE, art. 85; regolamento del Consiglio n. 17, art. 5, n. 1)

    Massima


    3 La validità provvisoria di un'intesa conclusa prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 17, notificata alla Commissione anteriormente al 1_ novembre 1962, viene meno solo quando la Commissione si sia pronunciata, in senso positivo o negativo, su tale intesa.

    Infatti, questa validità provvisoria è giustificata dalla tutela, da un lato, della certezza del diritto in materia contrattuale e, dall'altro, degli interessi dei partecipanti alla vecchia intesa regolarmente notificata. Il fatto che un tempo più o meno lungo sia trascorso dalla notifica di una vecchia intesa senza che la Commissione abbia preso posizione non può avere per effetto di porre termine alla validità provvisoria di tale intesa.

    4 Un'intesa regolarmente notificata, conclusa prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 17, beneficia della validità provvisoria solo se i termini dell'accordo rimangono sempre inalterati o, in caso di modifiche, se queste ultime non hanno per effetto di accentuare o estendere gli effetti restrittivi dell'accordo.

    Infatti, si deve ritenere in via di principio che, a differenza delle modifiche che comportano un'attenuazione dell'effetto restrittivo delle intese, qualsiasi estensione o aggravamento, per quanto minimo, delle restrizioni e, a fortiori, qualsiasi introduzione di nuove restrizioni pongano fine alla vecchia intesa, alla quale è stata riconosciuta la validità provvisoria, e introducano un nuovo accordo che non beneficia della validità provvisoria.

    Tuttavia, nel caso in cui la modifica della vecchia intesa avesse per effetto di introdurre una nuova restrizione, separabile dall'accordo e che non tocca la sua struttura, la validità provvisoria della vecchia intesa, come si presentava prima della modifica, non sarebbe rimessa in discussione; soltanto la nuova restrizione non fruirebbe della validità provvisoria.

    Parti


    Nel procedimento C-39/96,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels

    e

    Free Record Shop BV,

    Free Record Shop Holding NV,

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CE e del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), come modificato dal regolamento del Consiglio 3 luglio 1962, n. 59 (GU 1962, n. 58, pag. 1655),

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sevón, C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore) e M. Wathelet, giudici,

    avvocato generale: C.O. Lenz

    cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, dagli avv.ti Th. R. Bremer e M. van Empel, del foro di Amsterdam;

    - per la Free Record Shop BV e la Free Record Shop Holding NV, dall'avv. Th. J. Bousie, del foro di Amsterdam;

    - per il governo dei Paesi Bassi, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

    - per il governo francese, dalle signore C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, incaricata ad hoc presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor W. Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, rappresentata dagli avv.ti Th. R. Bremer e M. van Empel, della Free Record Shop BV e della Free Record Shop Holding NV, rappresentate dall'avv. Th. J. Bousie, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor W. Wils, all'udienza del 12 dicembre 1996,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 febbraio 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 1_ febbraio 1996, pervenuta alla Corte il 13 febbraio seguente, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 85 dello stesso Trattato e del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), come modificato dal regolamento del Consiglio 3 luglio 1962, n. 59 (GU 1962, n. 58, pag. 1655; in prosieguo: il «regolamento n. 17»).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (in prosieguo: la «KVB») e le società Free Record Shop e Free Record Shop Holding (in prosieguo: la «Free Record Shop») circa il rispetto da parte della Free Record Shop della regolamentazione adottata dalla KVB per il commercio del libro nei Paesi Bassi (Reglement voor het Handelsverkeer van Boeken in Nederland; in prosieguo: la «regolamentazione KVB»).

    3 Secondo questa regolamentazione, gli aderenti alla KVB devono mantenere, per mezzo di una clausola vincolante che deve figurare nelle condizioni di fornitura che essi sono tenuti a praticare, il sistema di prezzi imposti ai dettaglianti previsto da questa regolamentazione, anche nei confronti di coloro che, come la Free Record Shop, non sono aderenti alla KVB.

    4 Dal fascicolo della causa a qua risulta che la Free Record Shop ha messo in vendita, con uno sconto non regolamentare del 25%, una dozzina di libri che avrebbero dovuto essere venduti in base al prezzo imposto in forza della regolamentazione KVB.

    5 La Free Record Shop sostiene che imporre un prezzo di vendita per i libri, come prevede la regolamentazione KVB, è incompatibile con l'art. 85 del Trattato. La KVB sostiene che la sua regolamentazione beneficia della validità provvisoria derivante dalla notifica della versione precedente di questa regolamentazione che la KVB, la quale a quell'epoca aveva la denominazione VBBB, aveva notificato alla Commissione il 30 ottobre 1962. Secondo la KVB, le modifiche apportate a questa regolamentazione dopo la notifica configurano solo una disciplina meno rigorosa per quanto riguarda i prezzi di vendita imposti ai dettaglianti.

    6 Dato che la notifica è avvenuta nel 1962 e che, da allora, la Commissione non ha preso alcuna decisione, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam nutre dubbi sulla validità provvisoria della regolamentazione KVB nella sua versione vigente dal 1_ gennaio 1993 e si domanda se sia ancora possibile continuare a basarsi su questa validità provvisoria e, in caso affermativo, fino a quale momento. Egli ha quindi sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Qualora un accordo tra imprese o una decisione di un'associazione di imprese per disciplinare la concorrenza sia venuto (o venuta) in essere prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 17/62, e sia stato (o stata) tempestivamente notificato (o notificata) alla Commissione conformemente alle disposizioni di tale regolamento, mentre la Commissione non ha reagito in alcun modo a tale notifica, se l'accordo o la decisione continui ancora a fruire della "validità provvisoria" che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia spetta alle intese notificate.

    2) In caso di soluzione in senso affermativo, se la "validità provvisoria" permanga poi per un periodo indeterminato. In caso di soluzione in senso negativo, da quali circostanze dipenda poi la cessazione della "validità provvisoria".

    3) Se la "validità provvisoria" interessi solo l'accordo o la decisione, di cui alla questione sub 1), nella forma in cui essi sono notificati o riguardi anche accordi e decisioni successivamente venuti in essere, che in forma modificata continuino la stessa intesa, nei limiti in cui essi non contengono alcuna estensione né alcun aggravamento delle intese sotto il profilo del funzionamento e dell'attuazione del mercato comune».

    Sulla prima e seconda questione

    7 Con le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice nazionale domanda in sostanza se la validità provvisoria di un'intesa conclusa prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 17 (in prosieguo: una «vecchia intesa»), debitamente notificata alla Commissione anteriormente al 1_ novembre 1962, venga meno solo quando la Commissione si è pronunciata, positivamente o negativamente, su tale intesa o se, in mancanza di una tale decisione, la validità provvisoria sia limitata nel tempo.

    8 L'art. 5, n. 1, prima frase, del regolamento n. 17 prevede che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento e per i quali gli interessati intendono avvalersi delle disposizioni dell'art. 85, n. 3, dovevano essere notificati alla Commissione anteriormente al 1_ novembre 1962.

    9 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che le vecchie intese regolarmente notificate alla Commissione anteriormente al 1_ novembre 1962 beneficiano di una validità provvisoria per tutto il tempo in cui la Commissione non si è pronunciata al riguardo (v., in tal senso, sentenza 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis, Racc. pag. I-935, punto 48).

    10 Questa validità provvisoria è giustificata dalla tutela, da un lato, della certezza del diritto in materia contrattuale e, dall'altro, degli interessi dei partecipanti alla vecchia intesa regolarmente notificata. Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, il fatto che un tempo più o meno lungo sia trascorso dalla notifica di una vecchia intesa senza che la Commissione abbia preso posizione non può avere per effetto di porre termine alla validità provvisoria di tale intesa.

    11 Ne deriva che la validità provvisoria di una vecchia intesa regolarmente notificata alla Commissione viene meno solo quando quest'ultima si sia pronunciata relativamente a tale intesa.

    12 Occorre quindi risolvere le prime due questioni nel senso che la validità provvisoria di una vecchia intesa notificata alla Commissione anteriormente al 1_ novembre 1962 viene meno solo quando la Commissione si sia pronunciata, in senso positivo o negativo, su tale intesa.

    Sulla terza questione

    13 Con la terza questione il giudice nazionale domanda in sostanza se la validità provvisoria di una vecchia intesa regolarmente notificata alla Commissione perduri anche quando il suo contenuto sia stato modificato successivamente, qualora le modifiche non contengano alcuna estensione né alcun aggravamento degli effetti dell'intesa.

    14 Costituisce giurisprudenza costante che gli accordi conclusi dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 17, che riproducono esattamente il contratto tipo concluso anteriormente e regolarmente notificato, fruiscono dello stesso regime di validità provvisoria di quest'ultimo contratto (v. sentenza 30 giugno 1970, causa 1/70, Rochas, Racc. pag. 515). La Corte ha anche riconosciuto che, nel caso di modifiche che affievoliscono l'effetto restrittivo delle intese, il rifiuto di riconoscere la validità provvisoria equivarrebbe ad infliggere alle parti dell'accordo una sanzione per averne limitato volontariamente la sfera di applicazione, il che sarebbe in contrasto con lo spirito delle norme in materia di concorrenza e scoraggerebbe gli interessati dal rendere meno rigorosi i loro accordi (v., in tal senso, sentenza 20 marzo 1980, causa 106/79, Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels/Eldi Records, Racc. pag. 1137, punto 16).

    15 Queste considerazioni sono tuttavia valide solo quando le modifiche apportate alle vecchie intese comportano un'attenuazione dei loro effetti restrittivi. Si deve ritenere in via di principio che qualsiasi estensione o aggravamento, per quanto minimo, delle restrizioni e a fortiori qualsiasi introduzione di nuove restrizioni pongano fine alla vecchia intesa, alla quale è stata riconosciuta la validità provvisoria, e introducano un nuovo accordo che non beneficia della validità provvisoria. Infatti, nessuna considerazione di certezza del diritto giustifica che le parti di una vecchia intesa siano libere di accentuare gli effetti restrittivi di quest'ultima.

    16 Tuttavia, nel caso in cui la modifica della vecchia intesa avesse per effetto di introdurre una nuova restrizione, separabile dall'accordo (v., al riguardo, sentenza 30 giugno 1966, causa 56/65, Société Technique Minière, Racc. pag. 262) e che non tocca la sua struttura, la validità provvisoria della vecchia intesa, come si presentava prima della modifica, non sarebbe rimessa in discussione; soltanto la nuova restrizione non fruirebbe della validità provvisoria.

    17 Spetta al giudice nazionale, alla luce delle considerazioni che precedono, valutare la natura e le conseguenze delle modifiche apportate alla vecchia intesa.

    18 Occorre quindi risolvere la terza questione nel senso che una vecchia intesa regolarmente notificata beneficia della validità provvisoria solo se i termini dell'accordo rimangono sempre inalterati o, in caso di modifiche, se queste ultime non hanno per effetto di accentuare o estendere gli effetti restrittivi dell'accordo.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    19 Le spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi e dal governo francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam con ordinanza 1_ febbraio 1996, dichiara:

    1) La validità provvisoria di un'intesa conclusa prima dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, come modificato dal regolamento del Consiglio 3 luglio 1962, n. 59, notificata alla Commissione anteriormente al 1_ novembre 1962, viene meno solo quando la Commissione si sia pronunciata, in senso positivo o negativo, su tale intesa.

    2) Un'intesa regolarmente notificata, conclusa prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 17, come modificato dal regolamento n. 59, beneficia della validità provvisoria solo se i termini dell'accordo rimangono sempre inalterati o, in caso di modifiche, se queste ultime non hanno per effetto di accentuare o estendere gli effetti restrittivi dell'accordo.

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