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Document 61996CJ0010

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 1996.
    Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL contro Regione vallona, in presenza di Fédération royale ornithologique belge ASBL.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'Etat - Belgio.
    Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Divieto di cattura - Deroghe.
    Causa C-10/96.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-06775

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:504

    61996J0010

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 1996. - Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL contro Regione vallona, in presenza di Fédération royale ornithologique belge ASBL. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'Etat - Belgio. - Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Divieto di cattura - Deroghe. - Causa C-10/96.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-06775


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Attuazione da parte degli Stati membri - Deroghe al divieto di uccidere o di catturare le specie protette - Presupposto - Insussistenza di un'altra soluzione soddisfacente - Possibilità di allevamento e di riproduzione in cattività - Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, art. 9, n. 1, lett. c)]

    2 Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Attuazione da parte degli Stati membri - Deroghe al divieto di uccidere o di catturare le specie protette - Presupposto - Insussistenza di un'altra soluzione soddisfacente - Cattura di specie protette allo scopo di prevenire gli inconvenienti della consanguineità - Ammissibilità - Limiti

    [Direttiva del Consiglio 79/409, art. 9, n. 1, lett. c)]

    Massima


    3 L'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prevede la possibilità per gli Stati membri, se non esistono altre soluzioni soddisfacenti, di derogare al divieto di uccidere o di catturare le specie protette, va interpretato nel senso che uno Stato membro non può autorizzare in modo degressivo e per un periodo di tempo limitato la cattura di determinate specie protette, al fine di permettere agli allevatori dilettanti di rifornire le loro uccelliere, laddove l'allevamento e la riproduzione in cattività di tali specie sono possibili, ma non ancora praticabili su larga scala, in quanto numerosi allevatori dilettanti si vedrebbero costretti a modificare le proprie installazioni ed abitudini. In effetti, soltanto laddove fosse provato che l'allevamento e la riproduzione in cattività delle specie protette non potrebbero progredire in mancanza di prelievi nell'ambiente naturale, si può considerare che tale alternativa non rappresenta una soluzione soddisfacente ai sensi della detta disposizione.

    4 L'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, va interpretato nel senso che ad uno Stato membro è consentito, allo scopo di prevenire negli allevamenti di uccelli a fini di diletto gli inconvenienti della consanguineità derivante da un numero troppo elevato di incroci endogeni, di permettere la cattura di specie protette il che può corrispondere ad un impiego misurato secondo tale disposizione, a condizione che non esistano altre soluzioni soddisfacenti, essendo inteso che il numero di esemplari catturabili va fissato al livello che si riveli necessario al fine di rimediare a siffatti inconvenienti, nel rispetto del limite massimo di cui alla disposizione in parola.

    Parti


    Nel procedimento C-10/96,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Conseil d'Etat del Belgio nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL, Société d'études ornithologiques AVES ASBL

    e

    Regione vallona,

    con l'intervento della Fédération royale ornithologique belge ASBL,

    domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5, 9 e 18 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1),

    LA CORTE

    (Terza Sezione),

    composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,

    avvocato generale: N. Fennelly

    cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e la Société d'études ornithologiques AVES ASBL, dall'avv. Alain Lebrun, del foro di Liegi;

    - per la Fédération royale ornithologique belge ASBL, dall'avv. Patrick Taquet, del foro di Welkenraedt;

    - per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore d'amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale messo a disposizione di tale servizio, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e della Société d'études ornithologiques AVES ASBL, rappresentate dall'avv. Alain Lebrun, della Regione vallona, rappresentata dall'avv. Jean-Marie van der Mersch, del foro di Bruxelles, del governo belga, rappresentato dal signor Jan Devadder, e della Commissione, rappresentata dal signor Jean-Francis Pasquier, all'udienza del 1_ ottobre 1996,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 novembre 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 10 novembre 1995, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio 1996, il Conseil d'Etat del Belgio ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto dalla Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL (in prosieguo: la «LRBPO») e dalla Société d'études ornithologiques AVES ASBL (in prosieguo: la «AVES») avverso due decreti della Regione vallona che autorizzano segnatamente, a determinate condizioni, la cattura di talune specie di uccelli protette dalla direttiva.

    3 L'art. 5, lett. a), della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per stabilire un divieto generale di uccidere o catturare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato (in prosieguo: le «specie protette»).

    4 Tuttavia tale direttiva prevede all'art. 9, n. 1, lett. c), che gli Stati membri possono derogare a tale divieto in particolare per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, qualsiasi impiego misurato di determinati uccelli in piccole quantità, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.

    5 Ai sensi dell'art. 18, n. 1, della direttiva, «gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica».

    6 Il decreto del governo vallone 14 luglio 1994 sulla protezione degli uccelli nella Regione vallona dispone all'art. 26, incluso nel capitolo IV intitolato «Sulla cattura ai fini dell'allevamento», che la cattura di uccelli selvatici, effettuata al fine di consentire che l'allevamento diventi di per sé una soluzione soddisfacente, è soggetta ad autorizzazione ai sensi delle disposizioni dello stesso capitolo.

    7 Secondo l'art. 27, primo comma, del medesimo decreto, «le specie di uccelli selvatici di cui sia autorizzata la cattura nonché le quote di cattura per singola specie sono determinate in maniera degressiva anno per anno e per un periodo di cinque anni mediante decreto del governo nell'ambito delle specie e sottospecie di cui all'allegato III.b. del presente decreto».

    8 A tenore dell'art. 27, quarto comma, «per il periodo 1994-1998, le quote di cattura (...) sono fissate all'allegato XIII del presente decreto».

    9 L'allegato III.b. del decreto stabilisce le specie e le quantità massime di uccelli catturabili, mentre l'allegato XIII fissa tali quantità, inferiori al massimo previsto dall'allegato III.b., in maniera degressiva per gli anni 1994-1998.

    10 In seguito alla sentenza del Conseil d'Etat del Belgio 7 ottobre 1994, recante sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'art. 27, quarto comma, e dell'allegato XIII del decreto 14 luglio 1994, il governo vallone, con riguardo alla necessità di approvvigionare gli allevatori di uccelli a decorrere dal 1994 al fine di accelerare lo sviluppo dell'allevamento, il 13 ottobre 1994 ha emanato un decreto che autorizza la cattura delle stesse quantità e delle stesse specie di uccelli di quelle previste dall'allegato XIII del primo decreto. Con sentenza 14 ottobre 1994 il Conseil d'Etat ha ordinato la sospensione immediata di questo secondo decreto.

    11 Con atto introduttivo 17 novembre 1994, la LRBPO e la AVES hanno chiesto al Conseil d'Etat di annullare l'art. 27, quarto comma, e l'allegato XIII del decreto 14 luglio 1994 nonché il decreto 13 ottobre 1994, per violazione degli artt. 5, lett. a), e 9, n. 1, della direttiva. Le ricorrenti fanno valere che le disposizioni impugnate autorizzano la cattura di uccelli selvatici, mentre quest'ultima è vietata in linea di principio dalla direttiva e una deroga a tale divieto può essere ammessa, ai sensi dell'art. 9 della direttiva medesima, solamente qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, quale l'allevamento in cattività. Ora esistono, a parere delle ricorrenti nella causa principale, ampie e soddisfacenti possibilità di allevamento delle specie la cui cattura è autorizzata dai decreti litigiosi.

    12 La Regione vallona, sostenuta dalla Fédération royale ornithologique belge, ha replicato che l'allevamento non costituisce ancora di per sé una soluzione soddisfacente, ma che diverrà tale a condizione che le catture indicate siano autorizzate nel periodo compreso tra il 1994 ed il 1998. A parere di entrambe, al termine di tale periodo, contrassegnato da un regime giuridico transitorio, la cattura potrà essere totalmente evitata.

    13 Alla luce di quanto precede, il Conseil d'Etat ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se gli artt. 5, 9 e 18 della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, consentano ad uno Stato membro di tener conto, in modo degressivo e per un periodo di tempo determinato, del fatto che il divieto di catturare uccelli a fini di diletto costringerebbe numerosi allevatori dilettanti a modificare le proprie installazioni e ad abbandonare talune abitudini, qualora lo stesso Stato membro riconosca che l'allevamento risulta possibile, ma non ancora praticabile su larga scala per tale motivo.

    2) Se gli artt. 5, 9 e 18 della direttiva 79/409/CEE consentano - ed in caso affermativo in qual misura - agli Stati membri di autorizzare la cattura di uccelli viventi in natura allo stato selvatico sul territorio europeo, allo scopo di prevenire negli allevamenti di uccelli a fini di diletto gli inconvenienti della consanguineità che deriverebbe da un numero troppo elevato di incroci endogeni».

    Sulla prima questione

    14 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se la direttiva, in particolare la disposizione dell'art. 9, n. 1, lett. c), vada interpretata nel senso che uno Stato membro può autorizzare, in modo degressivo e per un periodo di tempo limitato, la cattura di determinate specie protette, al fine di permettere agli allevatori dilettanti di rifornire le loro uccelliere, laddove l'allevamento e la riproduzione in cattività di tali specie sono possibili, ma non ancora praticabili su larga scala, in quanto numerosi allevatori dilettanti si vedrebbero costretti a modificare le proprie installazioni ed abitudini.

    15 Va preliminarmente ricordato che la Corte, nella sentenza 8 luglio 1987, causa 262/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 3073, punto 38), ha dichiarato che la cattura e la cessione di uccelli selvatici, allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati, possono corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.

    16 Non può quindi escludersi che la cattura a fini di diletto di determinate specie protette, come quella destinata a consentire agli allevatori dilettanti di rifornire le loro uccelliere, possa, anch'essa, corrispondere ad un impiego giudizioso nel senso della disposizione citata.

    17 Ciò posto, è però d'uopo rilevare che una deroga al regime di protezione instaurato dalla direttiva, e in particolare al divieto di uccidere o catturare le specie protette, quale previsto all'art. 5, lett. a), può essere accordato solo se non esistono altre soluzioni soddisfacenti.

    18 Ora, l'allevamento e la riproduzione in cattività delle specie protette sono idonei a costituire una soluzione siffatta qualora si rivelino possibili (v. sentenza 8 luglio 1987, causa 247/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3029, punto 41).

    19 Occorre constatare in proposito che, come emerge dal fascicolo, l'allevamento e la riproduzione in cattività delle specie cui si riferisce la causa principale sono non soltanto realizzabili scientificamente e tecnicamente, ma anche attuati con successo da taluni allevatori in Vallonia e, su più larga scala, da allevatori attivi in Fiandra.

    20 Dato quanto precede, si può considerare che l'allevamento e la riproduzione in cattività non rappresentino un'«altra soluzione soddisfacente» soltanto laddove fosse provato che gli stessi non potrebbero progredire in mancanza di prelievi nell'ambiente naturale.

    21 Pertanto il fatto che l'allevamento e la riproduzione in cattività delle specie in questione non siano ancora praticabili su larga scala stanti le installazioni e le abitudini inveterate degli allevatori dilettanti - le quali ultime, peraltro, sono state favorite da una normativa interna derogatoria al regime generale della direttiva - non è di per sé idoneo a rimettere in discussione il carattere soddisfacente della soluzione alternativa al prelievo nell'ambiente naturale.

    22 Tenuto conto di tali considerazioni, la prima questione va risolta dichiarando che la direttiva, in particolare la disposizione dell'art. 9, n. 1, lett. c), va interpretata nel senso che uno Stato membro non può autorizzare in modo degressivo e per un periodo di tempo limitato la cattura di determinate specie protette, al fine di permettere agli allevatori dilettanti di rifornire le loro uccelliere, laddove l'allevamento e la riproduzione in cattività di tali specie sono possibili, ma non ancora praticabili su larga scala, in quanto numerosi allevatori dilettanti si vedrebbero costretti a modificare le proprie installazioni ed abitudini.

    Sulla seconda questione

    23 La seconda questione sottoposta alla Corte dal giudice nazionale è diretta ad accertare se e, all'occorrenza in quale misura le autorità degli Stati membri abbiano la facoltà, a norma della direttiva, ed in particolare dell'art. 9, n. 1, lett. c), di autorizzare la cattura di specie protette allo scopo di prevenire, negli allevamenti di uccelli a fini di diletto, gli inconvenienti della consanguineità derivanti da un numero troppo elevato di incroci endogeni.

    24 Va osservato innanzi tutto che, se la cattura di specie protette, in quanto destinata a permettere agli allevatori dilettanti di rifornire le loro uccelliere, può corrispondere, come si è dichiarato al punto 16 della presente sentenza, ad un impiego misurato ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, la soluzione non può essere diversa trattandosi della cattura di specie protette destinata a prevenire, negli allevamenti di uccelli a fini di diletto, gli inconvenienti della consanguineità.

    25 Va poi ricordato che, come si è già indicato al punto 17 della presente sentenza, una deroga all'art. 5, lett. a), della direttiva può essere accordata soltanto se non esistono altre soluzioni soddisfacenti. In particolare, tale condizione non è soddisfatta laddove è possibile rimediare agli inconvenienti della consanguineità con la collaborazione e gli scambi di esemplari tra gli allevamenti.

    26 Infine, quanto alla misura in cui la cattura di specie protette può essere consentita, spetta alle autorità competenti dello Stato membro interessato fissare il numero di esemplari allo stato selvatico catturabili al livello di quanto si riveli obiettivamente necessario per garantire una varietà genetica sufficiente delle specie allevate in cattività, a condizione, comunque, di rispettare il limite massimo delle «piccole quantità» di cui all'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.

    27 La seconda questione va quindi risolta nel senso che alle autorità nazionali è consentito, a norma della direttiva, in particolare del suo art. 9, n. 1, lett. c), autorizzare la cattura di specie protette allo scopo di prevenire, negli allevamenti di uccelli a fini di diletto, gli inconvenienti della consanguineità derivante da un numero troppo elevato di incroci endogeni, a condizione che non esistano altre soluzioni soddisfacenti, essendo inteso che il numero di esemplari catturabili va fissato al livello che si riveli necessario al fine di rimediare a siffatti inconvenienti, fermo restando, comunque, il rispetto del limite massimo delle «piccole quantità» di cui alla disposizione in parola.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    28 Le spese sostenute dal governo belga, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Terza Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Conseil d'Etat del Belgio con ordinanza 10 novembre 1995, dichiara:

    1) La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare la disposizione dell'art. 9, n. 1, lett. c), va interpretata nel senso che uno Stato membro non può autorizzare in modo degressivo e per un periodo di tempo limitato la cattura di determinate specie protette, al fine di permettere agli allevatori dilettanti di rifornire le loro uccelliere, laddove l'allevamento e la riproduzione in cattività di tali specie sono possibili, ma non ancora praticabili su larga scala, in quanto numerosi allevatori dilettanti si vedrebbero costretti a modificare le proprie installazioni ed abitudini.

    2) Alle autorità nazionali è consentito, a norma della direttiva 79/409, in particolare del suo art. 9, n. 1, lett. c), autorizzare la cattura di specie protette allo scopo di prevenire, negli allevamenti di uccelli a fini di diletto, gli inconvenienti della consanguineità derivante da un numero troppo elevato di incroci endogeni, a condizione che non esistano altre soluzioni soddisfacenti, essendo inteso che il numero di esemplari catturabili va fissato al livello che si riveli necessario al fine di rimediare a siffatti inconvenienti, fermo restando, comunque, il rispetto del limite massimo delle «piccole quantità» di cui alla disposizione in parola.

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