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Document 61996CC0366

    Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 16 settembre 1997.
    Louisette Cordelle contro Office national des pensions (ONP).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Charleroi - Belgio.
    Previdenza sociale - Artt. 12, n. 2, e 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Norme nazionali anticumulo - Prestazioni della stessa natura.
    Causa C-366/96.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-00583

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:409

    61996C0366

    Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 16 settembre 1997. - Louisette Cordelle contro Office national des pensions (ONP). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Charleroi - Belgio. - Previdenza sociale - Artt. 12, n. 2, e 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Norme nazionali anticumulo - Prestazioni della stessa natura. - Causa C-366/96.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-00583


    Conclusioni dell avvocato generale


    A - Introduzione

    1 Nel presente procedimento pregiudiziale il Tribunal du travail di Charleroi sottopone alla Corte di giustizia una questione riguardante la compatibilità di disposizioni nazionali anticumulo con il diritto comunitario.

    2 La controversia all'origine del procedimento si presenta, secondo le indicazioni del giudice a quo e delle parti interessate, nei seguenti termini: l'attrice nella causa principale, la signora Cordelle, è cittadina dell'Unione. Essa percepisce una pensione di reversibilità dell'assicurazione pensioni belga e tre pensioni di vecchiaia, di cui due a carico della previdenza sociale belga ed una di quella francese.

    3 La signora Cordelle riceve la sua pensione di reversibilità sulla base di un'anzianità contributiva piena maturata esclusivamente in Belgio quale lavoratore dipendente dal coniuge deceduto. La pensione è stata calcolata solamente ai sensi della normativa belga senza applicare il diritto comunitario. Oltre alle due pensioni di vecchiaia belghe l'attrice percepisce altresì una pensione di vecchiaia francese calcolata su 27 trimestri di lavoro dipendente e su 48 trimestri riconosciutile per aver allevato sei figli. Tale pensione era stata inoltre maggiorata del 10% per carico di famiglia. Nel 1989 l'ente previdenziale belga, l'Office National des Pensions (in prosieguo: l'«ONP»), effettuava un calcolo della pensione e determinava, in applicazione del regio decreto 21 dicembre 1967 (in prosieguo: il «regio decreto»), un importo massimo per la pensione belga di reversibilità e la pensione di vecchiaia francese. Venuto a conoscenza dell'ammontare della pensione di vecchiaia francese, nel 1994 l'ONP ha ridotto l'importo della pensione belga di reversibilità conformemente al regio decreto e ha richiesto la restituzione della somma già versata di 42 460 BFR.

    4 L'attrice contesta tale decisione sostenendo che la norma nazionale anticumulo di cui all'art. 52 del regio decreto non si può applicare alla sua pensione francese in quanto il fatto che questa sia stata maggiorata per figli a carico rappresenta un vantaggio che la legge belga non contempla e che per questo motivo non può essere preso in considerazione dalla disciplina anticumulo belga.

    5 L'art. 52 è diretto a coordinare l'assicurazione di due differenti rischi che riguardano periodi diversi, e cioè a determinare un massimale per il cumulo di pensioni di vecchiaia, concesse sulla base dei periodi di assicurazione maturati dal beneficiario, e di una pensione di reversibilità, concessa sulla base dei periodi di assicurazione maturati da un terzo. Tale norma prevede che la pensione di reversibilità di un lavoratore dipendente possa essere cumulata solo fino ad un determinato importo massimo con una o più pensioni di vecchiaia concesse in forza di una normativa belga o straniera (1).

    6 Per il Tribunal si pone la questione se la pensione francese debba considerarsi integralmente come una pensione di vecchiaia e se, tenuto conto della normativa comunitaria, occorra applicare al caso di specie l'art. 52 del regio decreto.

    7 Per questo motivo esso ha proposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se, considerando, da una parte, le prestazioni di diritto francese pagate dalla Caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie e, dall'altra, la pensione di vecchiaia di diritto belga, sia applicabile, tenuto conto della normativa comunitaria, la norma anticumulo (2) di cui all'art. 52 del regio decreto 21 dicembre 1967».

    B - Parere

    8 L'ONP ritiene che la questione pregiudiziale sia irricevibile. Così come è stata formulata, essa non è diretta a ottenere un'interpretazione del diritto comunitario e pertanto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 177 del Trattato CE che disciplina la competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale.

    9 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, a cui in questo contesto rinvia anche la Commissione, in un procedimento ex art. 177 del Trattato CE, la Corte non è competente ad applicare norme di diritto comunitario ad una determinata fattispecie e, di conseguenza, a qualificare disposizioni di diritto nazionale in relazione a tali norme. Tuttavia, essa può fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che potrebbero essergli utili nella valutazione degli effetti di queste disposizioni (3). Di conseguenza la Corte può interpretare le norme comunitarie in ordine alla questione se siano in contrasto con l'applicazione delle norme nazionali anticumulo.

    10 Nel caso di specie si deve soprattutto prendere in considerazione il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4), rispettivamente nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (5), ed in quella modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (6) (7).

    11 Fra le parti della controversia, solo la Commissione si è espressa sulla questione di stabilire quale versione del regolamento debba essere esaminata nel caso di specie. Tale questione è rilevante, perché la decisione in merito al calcolo delle pensioni di reversibilità e di vecchiaia è stata presa il 1_ giugno 1992, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1248/92, e la richiesta di restituzione dell'ONP riguarda il periodo successivo all'entrata in vigore di questo. All'udienza la Commissione è giunta alla conclusione che il calcolo delle pensioni è soggetto al sistema anteriore al 1992, cioè alla «vecchia» versione del regolamento, poiché le pensioni dell'attrice sono state calcolate nel 1989.

    12 L'applicabilità della «nuova» versione del regolamento è disciplinata dall'art. 95 bis, introdotto dal regolamento n. 1248/92. Il n. 1 di tale norma stabilisce che il regolamento n. 1248/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1$ giugno 1992. Tuttavia, ai sensi del n. 4, i diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1$ giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento n. 1248/92. Il momento a partire dal quale questi diritti sono nuovamente calcolati dipende dalla data di presentazione della domanda ed è disciplinato ai nn. 5 e 6 dell'art. 95 bis. Ne risulta che non tutte le pensioni sono state automaticamente ricalcolate a partire dal 1992.

    13 Non è noto alla Corte se l'attrice avesse presentato una siffatta domanda di revisione dei propri diritti. E' certo soltanto che il cumulo delle pensioni è stato operato in applicazione dell'art. 52 del regio decreto nel 1989, e quindi appunto in conformità della vecchia versione del regolamento. Per stabilire se la rettifica del vecchio calcolo della pensione ovvero la nuova determinazione effettuata nel 1994 sia stata eseguita secondo la nuova versione del regolamento si deve accertare tra l'altro la circostanza che l'attrice abbia o meno presentato una domanda di ricalcolo ai sensi dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71. Dato che non risulta chiaramente quale versione del regolamento fosse a fondamento della decisione impugnata, mi sembra opportuno procedere all'esame sulla scorta della vecchia e della nuova versione.

    I - Vecchia versione del regolamento n. 1408/71

    14 Come già accennato, né l'ONP né il governo belga esaminano il problema delle diverse versioni del regolamento n. 1408/71. Entrambi rilevano che la pensione di reversibilità è basata sui periodi assicurativi del coniuge maturati in maniera piena ed esclusiva in Belgio, e quindi è stata concessa esclusivamente secondo il diritto belga. Da tale riconoscimento di una pensione si dovrebbe distinguere il calcolo di ciò che alla fine - a causa della limitazione di cumulo ex art. 52 - viene liquidato al beneficiario. Questa distinzione non ha però rilevanza nel caso di specie, nel quale occorre stabilire se la pensione di reversibilità possa essere ridotta a causa della pensione di vecchiaia francese.

    15 La disposizione principale per risolvere la questione dell'applicabilità delle norme nazionali anticumulo è l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Esso stabilisce che le norme nazionali che prevedono una riduzione od una soppressione delle prestazioni in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di previdenza sociale sono applicabili anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro. Pertanto la controversa norma anticumulo sarebbe applicabile anche alla pensione di vecchiaia acquisita in base al diritto francese. Tuttavia, l'art. 12, n. 2, seconda frase, prevede un'eccezione per il caso in cui il beneficiario percepisca prestazioni della stessa natura, ad esempio quelle di vecchiaia. Ciò significa che tale eccezione può valere per diritti a pensione, ma solo ove si tratti di cumulo di prestazioni della stessa natura. Ne deriva quindi che ai fini dell'applicabilità delle norme nazionali anticumulo ex art. 12, n. 2, seconda frase, è decisivo stabilire se si tratti o meno di prestazioni della stessa natura.

    16 Nella sua giurisprudenza relativa al problema delle norme nazionali anticumulo nell'ambito pensionistico, la Corte si è costantemente espressa nel senso che, «qualora il lavoratore migrante percepisca una pensione unicamente in base alla normativa di uno Stato membro, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 non ostano a che gli sia applicata integralmente tale normativa nazionale, ivi comprese le relative norme anticumulo» (8). Dalla stessa giurisprudenza risulta tuttavia che, «qualora l'applicazione della sola normativa dello Stato membro considerato si riveli, per il lavoratore, meno favorevole rispetto a quella del regime comunitario, di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, vanno integralmente applicate le disposizioni di questo articolo» (9).

    17 Nell'applicazione dell'art. 46 si deve considerare che le norme nazionali anticumulo non sono applicabili se l'interessato fruisce di prestazioni della stessa natura, ad esempio quelle di vecchiaia, come dispone l'art. 12, n. 2, seconda frase (10). Ciò tuttavia non vale se l'interessato fruisce di prestazioni di natura diversa. In tal caso il regolamento n. 1408/71 non osterebbe all'applicazione delle norme nazionali anticumulo (11).

    18 Ciò significa che anche secondo la giurisprudenza della Corte è decisiva la distinzione tra prestazioni della stessa natura e prestazioni di natura diversa. Secondo una giurisprudenza costante, prestazioni in materia previdenziale devono essere considerate della stessa natura qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici (12). Secondo la Corte questa condizione non è stata soddisfatta nel caso di una pensione di invalidità personale, basata sulla carriera lavorativa che il titolare stesso ha compiuto in uno Stato membro, e di una pensione di reversibilità basata sulla carriera lavorativa che il coniuge defunto del titolare aveva effettuato in un altro Stato membro (13).$

    19 Anche nel caso di specie si tratta di prestazioni che sono dovute per carriere lavorative e periodi assicurativi diversi: da una parte la pensione di vecchiaia a titolo personale basata sulla carriera lavorativa dell'attrice e dall'altra la pensione di reversibilità basata sulla carriera lavorativa del coniuge defunto. Per questo motivo anche le prestazioni di cui al presente caso di specie non possono essere considerate prestazioni della stessa natura.

    20 Un ulteriore indizio in questo senso risulta dall'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71 (14), introdotto dal regolamento n. 1248/92. Come risulta dal ventunesimo `considerando' del regolamento n. 1248/92, questa norma è conforme alla giurisprudenza della Corte. L'inserimento dell'art. 46 bis è quindi un mero adeguamento alla giurisprudenza emanata dalla Corte fino a quel momento. Per questa ragione si possono far valere anche nel caso di specie le disposizioni dell'art. 46 bis. Ai sensi di quest'ultimo si configurano prestazioni della stessa natura nel caso di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate in base a periodi di assicurazione compiuti da una stessa persona. Tuttavia, poiché nel caso di specie si cumulano prestazioni calcolate sulla base di periodi di assicurazione maturati da più persone, non si tratta di prestazioni della stessa natura. Pertanto è d'uopo constatare che nel caso di specie il regolamento n. 1408/71 non osta all'applicabilità di una norma anticumulo nazionale come quella dell'art. 52 del regio decreto.

    II - Nuova versione del regolamento n. 1408/71

    21 All'udienza la Commissione ha asserito che le modifiche apportate dal regolamento n. 1248/92 non incidevano sui principi del regolamento n. 1408/71, ma fissavano esattamente i limiti dell'applicabilità di norme anticumulo nazionali nell'ambito del calcolo delle pensioni. E' quanto si intende esaminare in prosieguo.

    22 L'art. 12 del regolamento è stato modificato nel senso che l'art. 12, n. 2, seconda frase, è stato eliminato, e la disciplina di cui al n. 2, prima frase, si applica con la limitazione «se non è diversamente disposto nel presente regolamento». Quindi la questione se esista un'eccezione, ai sensi del regolamento n. 1408/71, ai fini dell'applicabilità di una norma anticumulo nazionale per pensioni di reversibilità e pensioni di vecchiaia, deve essere esaminata alla luce del capitolo 3 del regolamento, dal titolo: «Vecchiaia e morte (pensioni)». In tale capitolo sono stati inseriti ex novo gli artt. 46 bis, 46 ter e 46 quater.

    23 Nel caso di specie va escluso fin dall'inizio l'art. 46 ter poiché contiene «disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura (15) dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri». Dato che nel caso di specie si tratta di cumulo di prestazioni di natura diversa, l'art. 46 ter non è quindi pertinente.

    24 Lo stesso vale per l'art. 46 quater che contiene disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all'art. 46 bis, n. 1 - quindi prestazioni della stessa natura - con una o più prestazioni di natura diversa.

    25 Tuttavia l'art. 46 bis, dal titolo: «Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione e soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri», contiene norme che possono risultare applicabili nel caso di specie. Anzitutto si deve citare il n. 3, lett. a), che consente l'applicazione delle norme anticumulo nazionali solamente se esse prevedono che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all'estero. Dato che in base all'art. 52 del regio decreto oltre alle pensioni nazionali si possono prendere in considerazione anche pensioni estere, il n. 3, lett. a), non osta a tale applicazione.

    26 Il n. 3, lett. d), prevede però che nel caso in cui siano applicabili le norme anticumulo nazionali di un solo Stato membro, poiché l'interessato beneficia di prestazioni di natura diversa dovute in base alla legislazione di altri Stati membri, la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione degli altri Stati membri. Ciò significa, nel caso di specie, che la pensione di reversibilità concessa in base alla normativa belga può essere ridotta al massimo fino all'importo della pensione di vecchiaia concessa in base alla normativa francese. Tale disciplina, di conseguenza, non impedisce quindi l'applicazione delle norme nazionali anticumulo, ma la limita.

    27 Si deve pertanto ritenere che, anche ai sensi della nuova versione del regolamento n. 1408/71, rimangano applicabili norme anticumulo nazionali quali l'art. 52 nel caso di cumulo di prestazioni di diversa natura. Tuttavia le riduzioni previste da tali norme sono soggette ad una limitazione.

    28 Per finire desidero ancora esaminare brevemente l'argomento, addotto dall'attrice nella causa a qua, secondo cui la maggiorazione della pensione francese per figli a carico costituisce un vantaggio non esistente in Belgio e quindi non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 52. Come l'ONP ed il governo belga osservano giustamente, nell'applicazione di queste disposizioni nazionali anticumulo spetta al giudice nazionale qualificare le prestazioni menzionate secondo i criteri forniti dalla legislazione interna da applicarsi, tenendo conto delle norme concernenti i conflitti di leggi, visto che le norme comunitarie non sono in tal caso pertinenti (16). Per il resto mi sembra che la questione sia irrilevante ai fini della risoluzione della questione pregiudiziale.

    C - Conclusione

    29. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo di risolvere la questione pregiudiziale nei seguenti termini:

    «Le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, devono essere interpretate nel senso che non ostano all'applicazione di norme nazionali anticumulo quali l'art. 52 del regio decreto belga 21 dicembre 1967, che prevede che siano prese in considerazione anche prestazioni acquisite all'estero, nel caso di cumulo di una pensione di reversibilità concessa ai sensi della legge belga con una pensione di vecchiaia concessa ai sensi della legge francese. Tuttavia è possibile una limitazione dell'efficacia di tali norme ai sensi del regolamento comunitario nella versione risultante dal regolamento (CEE) 30 aprile 1992, n. 1248, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71».AllegatoA - Testo delle disposizioni pertinenti nella versione di cui al regolamento n. 2001/83 (GU L 230, pag. 6) (che corrisponde alla «vecchia versione» nelle conclusioni)L'art. 12, n. 2, recita:«Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b)».B - Testo delle disposizioni pertinenti nella versione di cui al regolamento n. 1248/92 (GU L 136, pag. 7) (17) (che corrisponde alla «nuova versione» nelle conclusioni)L'art. 12, n. 2 (nuova versione), recita:«Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro».L'art. 46 bis, introdotto ex novo nel regolamento, contiene disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri. I nn. 1 e 2 di tale norma recitano:«1. Ai sensi del presente capitolo si intendono per "cumulo di prestazioni della stessa natura" tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona.2. Ai sensi del presente capitolo si intendono per "cumulo di prestazioni di natura diversa" tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1».L'art. 46 ter, anch'esso inserito ex novo nel regolamento, contiene disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri.

    (1) - L'intero passo, secondo le indicazioni del governo belga, è del seguente tenore:

    «(...) une pension de survie (de travailleur salarié) ne peut être cumulée avec une ou plusieurs pensions de retraite ou tout autre avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de pension du personnel d'une institution de droit international public, qu'à concurrence d'une somme égale à 110% du montant de la pension de survie accordée au conjoint survivant, multipliée par la fraction inverse de celle, limitée le cas échéant à l'unité, qui a été utilisée pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie». [(...) una pensione di reversibilità (di lavoratore dipendente) può essere cumulata con una o più pensioni di vecchiaia o qualsiasi altro vantaggio sostitutivo, concessi in forza di una legge belga o straniera o in forza di un regime pensionistico del personale di un'istituzione di diritto internazionale pubblico, solo fino a concorrenza di una somma pari al 110% dell'importo della pensione di reversibilità accordata al coniuge superstite, moltiplicata per la frazione inversa a quella - eventualmente limitata, se del caso, all'unità - utilizzata per il calcolo della pensione di vecchiaia che serve da base quanto al calcolo della pensione di reversibilità].

    (2) - Nell'originale in lingua francese «la norme prohibitive de cumul».

    (3) - Sentenza 24 settembre 1987, causa 37/86, Coenen (Racc. pag. 3589, punto 8).

    (4) - GU L 149, pag. 2.

    (5) - Regolamento che modifica ed aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 230, pag. 6).

    (6) - Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 136, pag. 7).

    (7) - Le norme pertinenti di entrambe le versioni del regolamento sono riprodotte in allegato alle presenti conclusioni.

    (8) - Sentenza 2 agosto 1993, causa C-31/92, Larsy (Racc. pag. I-4543, punto 11); v. anche sentenze 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande (Racc. pag. I-3851, punto 15); 18 febbraio 1992, causa C-5/91, Di Prinzio (Racc. pag. I-897, punto 16); 5 maggio 1983, causa 238/81, Van der Bunt-Craig (Racc. pag. 1385, punto 15); 2 luglio 1981, cause riunite 116/80, 117/80, 119/80, 120/80 e 121/80, Celestre (Racc. pag. 1737, punto 9), e 5 ottobre 1978, causa 26/78, Viola (Racc. pag. 1771, punti 16-19).

    (9) - Sentenza nella causa C-31/92 (citata alla nota 8), punto 12; v. anche sentenze nelle cause riunite C-90/91 e C-91/91 (citata alla nota 8), punto 16; nella causa C-5/91 (citata alla nota 8), punto 17; nella causa 238/81 (citata alla nota 8), punto 15; nelle cause riunite 116/80, 117/80, 119/80, 120/80 e 121/80 (citata alla nota 8), punto 9, e nella causa 26/78 (citata alla nota 8), punti 20-21.

    (10) - Sentenza 6 ottobre 1987, causa 197/85, Stefanutti (Racc. pag. 3855, punto 12).

    (11) - In merito v. anche le mie conclusioni del 4 maggio 1995, per la sentenza 11 agosto 1995, causa C-98/94, Schmidt (Racc. pagg. I-2559, I-2561, paragrafi 22 e 25).

    (12) - Sentenza nella causa 197/85 (citata alla nota 10), punto 12, e sentenza 11 agosto 1995, causa C-98/94, Schmidt (Racc. pag. I-2559, punto 24).

    (13) - Sentenza nella causa 197/85 (citata alla nota 10), punto 13.

    (14) - V. l'allegato, sub B, delle presenti conclusioni.

    (15) - Il corsivo è mio.

    (16) - Sentenza nella causa 26/78 (citata alla nota 8), punti 16-19.

    (17) - Ai sensi del suo art. 4, il regolamento è entrato in vigore il 1_ giugno 1992.

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