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Document 61996CC0051
Opinion of Mr Advocate General Cosmas delivered on 18 March 1999. # Christelle Deliège v Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) and François Pacquée (C-191/97). # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Namur - Belgium. # Freedom to provide services - Competition rules applicable to undertakings - Judokas - Sports rules providing for national quotas and national federations' selection procedures for participation in international tournaments. # Joined cases C-51/96 and C-191/97.
Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 18 marzo 1999.
Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) e François Pacquée (C-191/97).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Namur - Belgio.
Libera prestazione dei servizi - Regole di concorrenza applicabili alle imprese - Judoka - Normative sportive che prevedono contingenti nazionali e procedure di selezione da parte delle federazioni nazionali per la partecipazione a tornei internazionali.
Cause riunite C-51/96 e C-191/97.
Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 18 marzo 1999.
Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) e François Pacquée (C-191/97).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Namur - Belgio.
Libera prestazione dei servizi - Regole di concorrenza applicabili alle imprese - Judoka - Normative sportive che prevedono contingenti nazionali e procedure di selezione da parte delle federazioni nazionali per la partecipazione a tornei internazionali.
Cause riunite C-51/96 e C-191/97.
Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-02549
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:147
Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 18 marzo 1999. - Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) e François Pacquée (C-191/97). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Namur - Belgio. - Libera prestazione dei servizi - Regole di concorrenza applicabili alle imprese - Judoka - Normative sportive che prevedono contingenti nazionali e procedure di selezione da parte delle federazioni nazionali per la partecipazione a tornei internazionali. - Cause riunite C-51/96 e C-191/97.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-02549
I - Introduzione
1 Il presente procedimento trae origine da due questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte a norma dell'art. 234 CE (ex art. 177) dal Tribunal de première instance di Namur (Belgio). La Corte ha così l'occasione di completare la propria giurisprudenza relativa all'individuazione dei criteri per stabilire se lo sport rientri nella sfera di applicazione del diritto comunitario e si ricolleghi a quest'ultimo. Nella fattispecie, si pone in particolare la questione dell'applicazione, nell'ambito dei rapporti tra gli atleti e le loro federazioni, dei principi fondamentali del diritto comunitario primario relativi alla libera circolazione delle persone e alla tutela di una concorrenza sana (si tratta degli artt. 48, 59, 60, 85 e 86 del Trattato CE, divenuti rispettivamente, in seguito a modifica, artt. 39, 49, 50, 81 e 82 CE. Nel prosieguo della trattazione, ricorrerò alla numerazione precedente l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam). La controversia in esame si distingue dalla causa Bosman sotto due profili principali: in primo luogo, essa si riferisce ad uno sport individuale e non di squadra (il judo); in secondo luogo, tale sport fa parte dei cosiddetti sport dilettantistici, in cui la professionalità non è quindi automaticamente riconosciuta agli atleti.
II - Fatti
2 La signorina Christelle Deliège, cittadina belga e attrice nel procedimento a quo (in prosieguo: la «signorina Deliège»), è judoka in Belgio e vanta notevoli successi in questo sport (1). Tuttavia, a suo dire, è caduta in disgrazia presso le federazioni sportive del suo paese (2). Queste ultime le avrebbero impedito in più occasioni di partecipare a tornei nell'intento di nuocere alla sua carriera e di favorire l'inserimento di atleti concorrenti nella squadra nazionale che avrebbe dovuto partecipare ai giochi olimpici di Atlanta. Le federazioni chiamate in causa ribattono che la signorina Deliège è stata esclusa dai tornei internazionali per motivi strettamente sportivi e disciplinari. L'attrice nel procedimento a quo sembrerebbe, da un lato, possedere capacità inferiori ed aver conseguito risultati più modesti rispetto alle atlete scelte per partecipare ai tornei internazionali e, dall'altro, avere un carattere difficile, con una certa tendenza a commettere infrazioni disciplinari.
3 Tale disputa di carattere generale tra la signorina Deliège e gli organismi sportivi belgi ha dato luogo ad un certo numero di incidenti, culminati nella controversia attualmente pendente dinanzi al giudice a quo. La signorina Deliège voleva partecipare al campionato europeo di judo nel 1995 nonché ai tornei internazionali di judo a Basilea il 2 e 3 dicembre 1995, a Parigi il 10 e 11 febbraio 1995 e nella città di Leonding il 16, 17 e 18 febbraio 1996. La partecipazione a tali tornei rivestiva per lei particolare importanza, poiché il suo posto nella squadra olimpionica belga sarebbe dipeso in larga misura dai risultati che avrebbe ottenuto nel corso degli stessi.
4 A questo punto, è opportuno analizzare i criteri e il meccanismo di selezione dei judoka per i giochi olimpici di Atlanta. La federazione mondiale di questo sport aveva deciso che avrebbero partecipato ai giochi i primi otto classificati dell'ultimo campionato mondiale in ciascuna categoria nonché un certo numero di judoka per ogni continente (per l'Europa erano previsti nove uomini e cinque donne in ciascuna delle sette categorie (3)). Per dare attuazione alle decisioni della federazione mondiale - ovvero per designare gli atleti e le atlete europei da inviare ad Atlanta - l'Unione europea di judo (in prosieguo: la «UEJ») si è riunita a Nicosia, dove ha preso le seguenti decisioni: la lista europea di selezione per i giochi olimpici sarebbe stata stabilita in base ai risultati ottenuti nei principali tornei che si sarebbero svolti in paesi europei (i cosiddetti tornei di categoria A) e durante i campionati europei. Il diritto di iscrivere gli atleti a tali tornei (che includevano quelli di Basilea, Parigi e Leonding) spettava esclusivamente alle federazioni nazionali, che potevano presentare solo sette uomini e sette donne in totale, limitandosi a uno o due atleti o atlete per categoria. L'iscrizione nella lista di selezione doveva avvenire alla luce dei migliori risultati ottenuti da ciascun atleta in tre tornei di categoria A, nonché dei risultati ottenuti nei campionati europei. Di conseguenza, ciascun atleta, uomo o donna, aveva interesse a partecipare a tali tornei per essere inserito nella lista europea di selezione dei nove migliori atleti e delle cinque migliori atlete per ogni categoria. Rilevo, tuttavia, che il diritto di partecipare ai giochi olimpici, grazie ai risultati eventualmente ottenuti, veniva acquisito non già dal singolo atleta, ma dalla federazione nazionale del suo paese. In altri termini, un atleta avrebbe benissimo potuto classificarsi primo nella lista europea di selezione senza partecipare, alla fine, ai giochi di Atlanta se la sua federazione avesse affidato ad altri l'incarico di rappresentare il suo paese.
5 Per non perdere la speranza di essere selezionata per Atlanta, la signorina Deliège, il 26 febbraio 1996, proponeva al Tribunal de première instance di Namur una domanda di provvedimenti urgenti. Tale domanda era volta, da un lato, a fare ingiungere alle federazioni sportive belghe (rispettivamente la LFJ e la LBJ) l'adozione delle misure necessarie per iscrivere la signorina Deliège al torneo internazionale di Parigi e, dall'altro, a sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale volta a stabilire se le regole testé richiamate dell'UEJ, relative alla partecipazione ai tornei di categoria A, fossero conformi agli artt. 59 e seguenti, 85 e 86 del Trattato.
6 La signorina Deliège presentava quindi un ricorso dinanzi allo stesso giudice contro le federazioni di cui sopra nonché contro il signor François Pacquée, presidente della LBJ, chiedendo al giudice adito, in primo luogo, di dichiarare che il sistema applicato nella selezione dei judoka per i tornei internazionali è illegale in quanto contrario al principio della libera prestazione dei servizi e al libero esercizio della professione da parte degli atleti, in secondo luogo, - nel caso in cui il giudice ritenesse opportuno rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in via pregiudiziale - di disciplinare la situazione in attesa della soluzione alla questione pregiudiziale e, in terzo luogo, di condannare le federazioni convenute e il presidente della LJB a versarle trenta milioni di BEF a titolo di indennizzo.
III - Questioni pregiudiziali
7 Provvedendo nell'ambito del procedimento sommario, il presidente del Tribunal de première instance di Namur ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale, oggetto della causa C-51/96:
«Se una regolamentazione che imponga ad un atleta professionista, semiprofessionista o candidato a divenire tale di essere in possesso di un'autorizzazione o di una selezione da parte della propria federazione nazionale per poter prendere parte ad una competizione internazionale e che preveda contingenti nazionali di partecipazione o competizioni analoghe sia o no contraria al Trattato di Roma, in particolare agli artt. 59-66, 85 e 86 del medesimo».
8 Allorché è stato investito del merito della controversia, il Tribunal de première instance di Namur ha ritenuto che vi fosse il rischio che la Corte dichiarasse irricevibile la questione prospettata nella causa C-51/96 e, di conseguenza, ha reputato opportuno sospendere il procedimento e sottoporre una nuova questione pregiudiziale, nei seguenti termini (causa C-191/97):
«Se imporre ad un atleta professionista o semiprofessionista, o candidato all'esercizio di un'attività professionistica o semiprofessionistica, di essere in possesso di un'autorizzazione della propria federazione per poter partecipare ad una competizione internazionale in cui non si confrontino squadre nazionali sia contrario al Trattato di Roma, in particolare agli artt. 59, 85 e 86 di tale Trattato».
IV - Nella causa C-51/96
9 Le federazioni sportive, i governi belga, ellenico ed italiano nonché la Commissione ritengono che la questione pregiudiziale posta nella causa C-51/96 sia irricevibile e adducono tre argomenti a sostegno di tale tesi. In primo luogo, la soluzione della questione posta sarebbe del tutto priva di utilità per il giudice a quo. Il procedimento sommario nell'ambito del quale è stata sollevata la questione pregiudiziale si era concluso nel momento in cui la Corte è stata adita, con la conseguenza che il giudice a quo non avrebbe avuto più motivo di rivolgersi alla Corte. La questione di diritto sollevata con il rinvio pregiudiziale riguarderebbe il merito della causa, su cui il giudice del procedimento sommario non potrebbe intervenire. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza Fratelli Pardini (4), non occorrerebbe risolvere la questione pregiudiziale. Il secondo argomento a favore dell'irricevibilità è relativo al contenuto della questione pregiudiziale posta. In concreto, si sostiene con esso che tale questione è manifestamente ipotetica ed estranea al diritto comunitario, dal momento che si riferisce allo sport dilettantistico. Infine - ed è il terzo motivo di irricevibilità dedotto dalle parti sopra menzionate -, il giudice a quo non avrebbe descritto in modo soddisfacente le circostanze di fatto e di diritto in cui si colloca la questione pregiudiziale. In particolare, in mancanza di un'esposizione chiara e completa degli elementi di fatto e di diritto della controversia, la Corte non sarebbe in grado di dare una soluzione soddisfacente alla questione sottopostale, tenuto conto, in particolare, della circostanza che tale questione toccherebbe problemi giuridici complessi, come quelli relativi al diritto comunitario della concorrenza (5).
10 Ritengo opportuno approfondire più in particolare il primo motivo di irricevibilità di cui sopra. Dalla sentenza Fratelli Pardini (6) emergono i seguenti elementi: la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a risolvere questioni pregiudiziali sollevate nell'ambito di un procedimento sommario qualora la soluzione possa essere utile al giudice a quo. Per contro, «la Corte non è competente a conoscere del rinvio pregiudiziale qualora, al momento in cui esso viene effettuato, il giudizio dinanzi al giudice a quo sia ormai già concluso» (7). Analogamente, il giudice nazionale adito nell'ambito di un procedimento sommario non può porre una questione pregiudiziale allo scopo di facilitare il giudice che verrà chiamato a decidere nel merito. La Corte ha precisato che «risulta al tempo stesso dal testo e dalla struttura» dell'art. 234 CE (ex art. 177) che «solo l'organo giurisdizionale nazionale, che reputi la decisione pregiudiziale richiesta "necessaria per emanare la sua sentenza", può avvalersi del diritto di adire la Corte» (8).
11 In base alle norme processuali belghe, in particolare gli artt. 584 e 1039, n. 1, del codice di procedura, un'ordinanza emanata nell'ambito di un procedimento sommario non costituisce un provvedimento definitivo, ma si limita a disciplinare in via provvisoria una situazione urgente. Il giudice del procedimento sommario non può, nel suo provvedimento, pronunciarsi su questioni di esclusiva competenza del giudice a cui compete la decisione nel merito. Tale divieto non risulta minimamente rimesso in discussione dalla giurisprudenza della Cour de cassation belga, che autorizza il giudice del procedimento sommario ad esaminare determinati aspetti giuridici della controversia (9). Tale facoltà è concessa nel contesto particolarmente circoscritto in cui opera il giudice del procedimento sommario, vale a dire quello della regolamentazione provvisoria di una situazione di urgenza.
12 Nella sua ordinanza di rinvio, il giudice a quo, oltre a porre la questione pregiudiziale, ha regolato provvisoriamente i rapporti tra la signorina Deliège e le federazioni sportive interessate. Il procedimento di merito si è aperto con la presentazione dei ricorsi della signorina Deliège il 26 febbraio ed il 1_ marzo 1996 dinanzi al Tribunal de première instance di Namur, che, da quel momento, è l'unico giudice competente a decidere nel merito. Pertanto, il giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda di provvedimenti urgenti, anche se ricevesse la soluzione della questione pregiudiziale, non potrebbe intervenire nuovamente nei rapporti tra la signorina Deliège e le federazioni sportive per applicare norme di diritto comunitario, in quanto tale intervento lo porterebbe ad occuparsi di questioni delle quali solo il giudice del merito è competente a conoscere; in altri termini, esso agirebbe in modo da pregiudicare il procedimento principale, in aperto contrasto con le norme processuali nazionali.
13 In conclusione, è giocoforza constatare che, nel momento in cui la Corte è chiamata a risolvere la questione pregiudiziale nella causa C-51/96, il procedimento sommario nell'ambito del quale è stata sollevata tale questione si è concluso, con la conseguenza che il giudice a quo ha necessariamente esaurito la propria competenza. Per di più, conformemente alla sentenza Fratelli Pardini (10), non è neanche possibile rispondere alla questione pregiudiziale al semplice scopo di facilitare il compito del giudice nazionale competente a decidere nel merito. E' del resto per questo motivo che, constatando il rischio che la questione pregiudiziale fosse dichiarata irricevibile, il giudice del merito ha prospettato una nuova questione pregiudiziale, questa volta nell'ambito della causa C-191/97. Alla luce di queste considerazioni, ritengo che la questione oggetto della causa C-51/96 non debba essere esaminata.
V - Nella causa C-191/97
14 Le federazioni sportive, il governo ellenico e la Commissione sostengono nelle loro osservazioni che la questione posta nell'ambito della causa C-191/97 è irricevibile, in primo luogo, perché non illustra il contesto di diritto e di fatto della causa in modo sufficiente per potervi dare una soluzione, in secondo luogo, perché non si rapporta al diritto comunitario, in terzo luogo, perché un'eventuale soluzione pregiudicherebbe i diritti della difesa della Federazione internazionale e dell'UEJ, le quali, benché direttamente implicate nella causa, non avrebbero potuto esporre i loro punti di vista e, in quarto luogo, perché tale questione riveste carattere ipotetico. Anche i governi olandese e italiano hanno messo in dubbio la ricevibilità nelle loro osservazioni orali.
15 Ritengo che la questione controversa non abbia carattere ipotetico e che non si riferisca necessariamente, come spiegherò in seguito (11), ad una materia che non rientra nella sfera di applicazione del diritto comunitario. Per di più, la tesi della violazione dei diritti della difesa della Federazione internazionale e dell'UEJ va respinta. Innanzi tutto, l'esame in via incidentale della compatibilità di una regolamentazione con il diritto comunitario nell'ambito della soluzione di una questione pregiudiziale non pregiudica i diritti dell'autore di tale regolamentazione, così da dover riconoscere direttamente ad esso il diritto di difendersi dalla valutazione della Corte. Peraltro, quest'ultima non è competente ad esaminare la correttezza dell'ordinanza di rinvio per quanto riguarda la partecipazione delle dette federazioni internazionali al procedimento a quo. Dal momento che non hanno acquisito la qualità di parti in causa nell'ambito del procedimento nazionale, esse non hanno neanche il diritto di presentare osservazioni dinanzi alla Corte. Esse possono tuttavia ricorrere, avvalendosi dei rimedi giurisdizionali del diritto nazionale, avverso le decisioni del giudice a quo, ove ritengano di essere state escluse a torto dal procedimento a quo.
16 Resta da stabilire se la Corte sia stata resa sufficientemente edotta del contesto di diritto e di fatto in cui è chiamata a dare soluzione alla questione pregiudiziale. Tornerò su questo aspetto al momento dell'esame dei due problemi specifici prospettati nella questione pregiudiziale. Quest'ultima si riferisce alla compatibilità di determinate regole adottate dall'UEJ con il diritto comunitario dal punto di vista, in primo luogo, delle norme comunitarie in materia di libera circolazione e, in secondo luogo, delle norme comunitarie relative alla tutela della concorrenza. L'analisi che segue affronterà in successione questi due problemi fondamentali.
A - Sull'applicazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione
17 E' fuori dubbio che, in linea di principio, quando un'attività sportiva viene esercitata in un ambito strettamente professionistico, è disciplinata dalle norme sulla libera circolazione. Ricordo in particolare che, nella sentenza Bosman, le disposizioni degli artt. 48 e seguenti del Trattato sono state dichiarate applicabili a uno sportivo professionista che esercitava un'attività remunerata. Il ragionamento seguito dalla Corte in quella causa può essere trasposto agli atleti professionisti che si distinguono negli sport individuali e che sono piuttosto paragonabili ai prestatori di servizi delle libere professioni, a cui si applicano gli artt. 59 e seguenti del Trattato.
18 La constatazione di cui sopra non è tuttavia sufficiente per risolvere la questione pregiudiziale. La presente causa va esaminata sotto due profili, che non si distinguono sempre perfettamente l'uno dall'altro. Occorre chiedersi, da un lato, se l'attività sportiva della signorina Deliège come judoka rientri nel campo di applicazione dei pertinenti articoli del Trattato. In altri termini, se essa presenti la dimensione economica necessaria per potersi ricondurre al principio della libera circolazione. Dall'altro, anche in caso di soluzione affermativa della prima questione, se la pertinente regolamentazione dell'UEJ, intesa alla limitazione del numero degli eventuali partecipanti a tornei internazionali, sia o no in contrasto con gli artt. 59 e seguenti del Trattato.
19 Risponderò a tali questioni nei paragrafi seguenti di questa analisi. Ritengo, peraltro, che gli elementi di diritto e di fatto indispensabili per affrontare in modo soddisfacente tali problemi siano noti alla Corte e che, quindi, gli argomenti addotti riguardo all'irricevibilità debbano essere respinti.
a) Sulla configurazione dell'attività svolta dalla signorina Deliège come attività economica
20 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, «la pratica dello sport è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato» (divenuto, in seguito alla modifica, art. 2 CE) (12). Di conseguenza, occorre stabilire in quale misura la circostanza che la signorina Deliège si dedichi alla pratica del judo configuri un'«attività economica». In caso di risposta affermativa, si dovranno, in linea di principio, applicare gli artt. 59 e seguenti del Trattato.
21 Il punto di cui sopra costituisce l'elemento più importante per fornire una soluzione utile alla questione pregiudiziale. Se si ritiene che la signorina Deliège eserciti un'attività economica, che gode della protezione delle norme comunitarie, la sua posizione sarà già considerevolmente rafforzata nel procedimento a quo, indipendentemente dalla valutazione che la Corte farà da ultimo sulla compatibilità della controversa regolamentazione dell'UEJ con il diritto comunitario. Faccio inoltre notare come lo scopo della mia analisi non sia quello di stabilire se la signorina Deliège debba essere qualificata come professionista, semiprofessionista o candidata a divenire tale. La questione è stabilire se l'attività da lei esercitata abbia o no carattere «economico».
1) Argomenti delle parti
22 La signorina Deliège sostiene che la partecipazione di una judoka di alto livello (come lei) a grandi tornei europei costituisce un'attività economica. Tale attività potrebbe essere scomposta in quattro diversi tipi di servizi. In primo luogo, quelli che la signorina Deliège fornirebbe agli organizzatori dei tornei, dal momento che tali tornei costituirebbero uno spettacolo offerto a pagamento agli spettatori e produrrebbero entrate derivanti dalla cessione dei diritti di diffusione televisiva o dalla pubblicità. In secondo luogo, l'atleta stessa sarebbe destinataria di servizi forniti dagli organizzatori, dal momento che essa sarebbe tenuta a versare una quota d'iscrizione per partecipare ai tornei. In terzo luogo, essa fornirebbe servizi agli sponsor che, dietro compenso pecuniario, si assicurerebbero una fonte di pubblicità grazie al legame stabilito tra loro e l'atleta; secondo la signorina Deliège, il fatto che gli introiti relativi alle sponsorizzazioni costituiscano la contropartita diretta non dei suoi successi sportivi, ma della promozione pubblicitaria dei suoi sponsor è privo di rilevanza, perché la dimensione sportiva e quella pubblicitaria della sua attività si confonderebbero In quarto luogo, la signorina Deliège ritiene di fornire alla propria federazione e agli sponsor di quest'ultima servizi per i quali è retribuita sotto forma di indennità di trasferta, gratifiche e premi.
Il rapporto trilaterale tra gli operatori sportivi, gli operatori esterni all'attività sportiva e gli atleti stessi equivale quindi, secondo la signorina Deliège, alla prestazione o al godimento di forme diverse di servizi. Si tratterebbe sempre di servizi a carattere transfrontaliero, vuoi perché i prestatori o i beneficiari sarebbero stabiliti in diversi Stati membri (13), vuoi perché tenuti a spostarsi da uno Stato membro all'altro (14). Le prestazioni verrebbero normalmente fornite «dietro retribuzione» ai sensi dell'art. 60 del Trattato, come interpretato dalla giurisprudenza (15).
La signorina Deliège sottolinea infine come i proventi da lei realizzati grazie alla pratica del judo, in particolare quelli provenienti dalle sponsorizzazioni e dagli aiuti finanziari erogati dalle federazioni belghe, le consentissero di vivere esclusivamente grazie a questo sport, perlomeno fino alle vicende culminate nella controversia di cui il giudice a quo è attualmente investito.
23 La LFJ, la LBJ e il signor Pacquée sostengono invece che il judo, perlomeno come praticato in Belgio, è un'attività puramente sportiva e di svago, senza carattere economico. Per affermare il contrario, occorrerebbe che la pratica di tale sport assicurasse apprezzabili contropartite finanziarie, cosa che non avverrebbe nella fattispecie. La signorina Deliège non sarebbe legata alla federazione da alcun tipo di rapporto di lavoro e non percepirebbe alcuna altra forma di retribuzione per la pratica del suo sport. La LFJ qualifica le borse e le indennità di trasferta come sostegno erogato per il miglioramento dei risultati sportivi, analogo a quello concesso agli studenti meritevoli per finanziare i loro studi. Lo stesso raffronto viene fatto dalla LBJ e dal signor Pacquée, che stabiliscono un parallelo tra lo sport dilettantistico, in cui classificano il judo, e l'istruzione pubblica. Essi rimandano quindi alla giurisprudenza Humbel (16), dalla quale traggono argomento per sostenere che non rientra nel campo di applicazione dell'art. 60 del Trattato un'attività senza scopo di lucro, volta a soddisfare aspirazioni culturali e sociali; in Belgio, la pratica del judo costituirebbe per l'appunto un'attività di questo tipo.
Le stesse parti sostengono inoltre che gli eventuali proventi derivanti dalle sponsorizzazioni - che sarebbero comunque inesistenti o marginali nel judo - non costituiscono «una retribuzione» dell'attività sportiva, bensì una contropartita per la prestazione di servizi a carattere pubblicitario. Non potrebbero pertanto conferire carattere economico all'attività sportiva in quanto tale. Nello stesso contesto, i judoka non potrebbero essere considerati destinatari di servizi forniti dagli organizzatori dei tornei, in quanto non verrebbe richiesto loro di pagare alcun tipo di contropartita finanziaria per la loro partecipazione a tali manifestazioni. Inoltre, i tornei non avrebbero scopo di lucro; talvolta sarebbero anzi organizzati in assenza di spettatori o con ingresso gratuito.
24 I governi della maggior parte degli Stati che hanno presentato osservazioni, nonché la Commissione, hanno aderito al punto di vista delle federazioni di judo belghe. Essi si pronunciano a favore dell'assenza di elementi sufficienti per concludere che l'attività sportiva della signorina Deliège, alle condizioni e nell'ambito in cui viene esercitata, costituisca un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato. Ritengono che non vi siano elementi per dimostrare l'esistenza di una retribuzione, vale a dire un corrispettivo economico percepito dall'atleta per la pratica del judo; di conseguenza, gli artt. 59 e seguenti del Trattato non sarebbero applicabili. Solo i governi finlandese e olandese sostengono che il caso della signorina Deliège può, a certe condizioni, rientrare nel campo di applicazione dell'art. 60 del Trattato.
2) Il mio punto di vista sulla questione
aa) Osservazioni preliminari
25 La soluzione dei delicati problemi sopra menzionati richiede una lettura giuridica del fenomeno dello sport contemporaneo, nella sua dimensione economica e sociale. Per rispondere alla questione concreta, la Corte dovrà avventurarsi su un terreno vergine, in cui la sua giurisprudenza non le sarà sempre utile, dal momento che copre solo indirettamente gli aspetti implicati nella presente causa.
26 In primo luogo, occorre affermare che il carattere in linea di principio dilettantistico del judo, dedotto dalle federazioni belghe e dalla maggior parte degli Stati membri, non è sufficiente per escludere il caso della signorina Deliège dal campo di applicazione degli artt. 59 e seguenti del Trattato. La natura economica o meno dell'attività dell'atleta va ricercata negli elementi concreti che definiscono tale attività e non nelle dichiarazioni delle federazioni sportive relative all'immagine del judo al giorno d'oggi. Anche volendo ammettere che la volontà attuale dei dirigenti di tale sport sia di conservarne il carattere dilettantistico e di eliminare qualsiasi tipo di professionismo, ciò non significa che, in determinati casi, la pratica del judo, considerata dal punto di vista del diritto comunitario, non possa essere qualificata come attività economica.
27 Non si può del resto contestare a tale approccio giuridico di ignorare la specificità dello sport e di intervenire in questioni e scelte che rientrano nella competenza esclusiva delle federazioni sportive. Il diritto di associazione invocato dalle federazioni per garantire loro l'autonomia in materia normativa non può essere interpretato in modo assoluto, al punto da conferire loro piena immunità rispetto al diritto comunitario, aprendo così brecce nell'ordinamento giuridico comunitario. Applicando al caso di specie il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Bosman (17), è giocoforza ammettere che, se la libertà di associazione può essere tutelata dal diritto comunitario, non arriva tuttavia al punto di escludere l'esercizio dell'attività della signorina Deliège dal campo di applicazione degli artt. 59 e seguenti del Trattato, in quanto la questione non riguarda direttamente l'esercizio di tale libertà. Tuttavia, tornerò più avanti (18) sul problema dei limiti all'autonomia in materia normativa dello sport.
bb) I «servizi» ai sensi del diritto comunitario
28 Prima di valutare le tesi delle parti nel merito, ritengo necessario ricordare in via generale le condizioni in cui un'attività rientra nella nozione comunitaria di «servizi». Conformemente all'art. 60 del Trattato, «sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione». La Corte ha precisato la nozione di retribuzione nella sua giurisprudenza.
29 Nelle sentenze Humbel (19) e Wirth (20), la Corte ha dichiarato che «la caratteristica essenziale della retribuzione va quindi rintracciata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione considerata, corrispettivo che è generalmente pattuito fra il prestatore e il destinatario del servizio» (21). Partendo da tale affermazione, essa ha stabilito che l'insegnamento impartito nell'ambito del sistema nazionale di insegnamento secondario o da un istituto di insegnamento superiore finanziato dallo Stato non può essere considerato come il corrispettivo dei diritti di scolarità e d'iscrizione eventualmente versati dagli alunni.
30 Tuttavia, la Corte non ha affatto adottato un'interpretazione restrittiva della nozione di retribuzione. Nella sentenza Schindler (22), essa ha dichiarato che le lotterie rientrano nel campo di applicazione dell'art. 60 del Trattato e che la vendita di biglietti di una lotteria costituisce quindi un'attività economica, per il seguente motivo: «(...) le attività abituali di una lotteria vanno analizzate come versamento di una somma da parte di uno scommettitore che spera di ricevere in contropartita una vincita o un premio. L'alea che può avere questa contropartita non priva lo scambio della sua natura economica» (23).
31 La Corte manifesta talvolta una certa flessibilità anche per quanto riguarda la correlazione che deve sussistere tra il prestatore del servizio e il suo destinatario e tra la retribuzione e i servizi prestati. Nella causa Bond van Adverteerders (24), si è posta la questione dell'esame alla luce dell'art. 60 del Trattato della diffusione transfrontaliera via cavo di programmi televisivi contenenti messaggi pubblicitari. Tale attività coinvolge principalmente quattro categorie di soggetti. Le emittenti di programmi televisivi, i gestori di reti di distribuzione via cavo, i pubblicitari e gli abbonati alle reti via cavo in quanto destinatari finali. La Corte ha riconosciuto l'esistenza di almeno due servizi distinti: da un lato, quello fornito dai gestori di reti di distribuzione via cavo alle emittenti di programmi televisivi; dall'altro, quello fornito dalle emittenti di programmi televisivi ai pubblicitari. Essa ha inoltre riconosciuto che «[e]ntrambi i servizi considerati sono altresì forniti dietro retribuzione ai sensi dell'art. 60 del trattato. Infatti, i gestori di reti di distribuzione via cavo traggono il corrispettivo del servizio reso alle emittenti dai canoni che percepiscono dai loro abbonati. E' irrilevante che in generale dette emittenti non paghino i gestori di reti di distribuzione via cavo per la trasmissione. Infatti, l'art. 60 del trattato non prescrive che il servizio sia pagato da coloro che ne fruiscono (25). Dal canto loro, le emittenti ricevono dai pubblicitari un corrispettivo per il servizio che forniscono a questi mandando in onda i loro messaggi» (26).
32 Occorre altresì riconoscere un certo interesse alla sentenza Steymann (27), relativa alla natura delle attività svolte da una persona nell'ambito della sua partecipazione ad una comunità religiosa. In essa la Corte ha dichiarato che i lavori effettuati dai membri della comunità in questione, nella misura in cui sono intesi a garantirne l'indipendenza economica, «rappresentano un elemento essenziale della partecipazione alla comunità di cui trattasi» (28); di conseguenza, le prestazioni fornite da quest'ultima ai suoi membri «possono essere considerate come una indiretta contropartita dei loro lavori» (29). L'originalità di tale sentenza risiede nei seguenti elementi: in primo luogo, il riconoscimento della natura economica dell'attività controversa non è ostacolato dal contesto religioso in cui si svolge tale attività; in secondo luogo, la soddisfazione generale dei bisogni materiali dei membri della comunità (vitto, vestiario, denaro per le piccole spese) costituisce una retribuzione ai sensi dell'art. 60 del Trattato, anche se non riveste la forma classica di un corrispettivo in denaro; in terzo luogo, la relazione tra i servizi e la relativa contropartita può essere indiretta.
cc) Sui proventi che la signorina Deliège realizzerebbe grazie alla pratica del judo
33 Prendo ora in esame le asserzioni di ognuna delle parti relativamente all'esistenza o meno di un'attività economica esercitata dalla signorina Deliège sotto forma di prestazione di servizi dietro retribuzione. Come ho già precisato, la signorina Deliège assume di prestare quattro tipi di servizi ai sensi dell'art. 60 del Trattato, che sarebbero direttamente connessi alla sua attività sportiva e alla sua partecipazione a tornei internazionali in Europa. Salvo nel caso in cui si riconosca che le altre tre forme di servizi che sostiene di prestare non soddisfano le condizioni dell'art. 60 del Trattato, ritengo opportuno non prendere in esame le sue asserzioni relative ai servizi che sostiene di ricevere dagli organizzatori dei tornei (30). Si tratta dei servizi che l'interessata fornirebbe, in primo luogo, alla Ligue francophone e alla Ligue belge, in secondo luogo, agli organizzatori dei tornei e, in terzo luogo, ai suoi sponsor.
34 Mi sembra che, per comprendere a fondo il problema, occorra anzitutto affrontarlo sotto l'aspetto dei proventi che l'attrice avrebbe realizzato o che avrebbe potuto realizzare grazie alla sua partecipazione a tornei internazionali di judo. La questione che si pone è se tali proventi, se esistono, costituiscano la contropartita di determinate prestazioni fornite dalla signorina Deliège nell'ambito delle sue attività sportive. In caso di risposta affermativa, non vedo perché tali attività non potrebbero essere considerate come «servizi» ai sensi del Trattato. Non si deve inoltre trascurare l'esame generale degli aspetti economici delle gare internazionali, nel cui ambito può inserirsi un judoka di alto livello.
35 Ciò premesso, l'analisi che segue si comporrà di due elementi: da un lato, valuterò sotto il profilo giuridico gli aiuti, finanziari e no, che la signorina Deliège ha ottenuto dalle federazioni di judo in Belgio. Dall'altro, affronterò la questione più generale delle sponsorizzazioni, indipendentemente dall'accertamento del punto se le somme corrispondenti siano state versate alla signorina Deliège, agli organizzatori delle manifestazioni sportive o alle leghe di judo.
i) Gli aiuti versati dalle federazioni sportive agli atleti di alto livello
36 Per quanto riguarda i servizi che avrebbe fornito alle federazioni belghe e alla federazione francofona, la signorina Deliège sostiene di aver ottenuto come contropartita (o che avrebbe potuto ottenere se avesse continuato la propria attività senza ostacoli) aiuti finanziari sotto forma di borse, indennità di trasferta e gratifiche. Le parti avverse nel procedimento a quo, la maggior parte degli Stati membri, nonché la Commissione sostengono che i detti aiuti non possono essere considerati una retribuzione ai sensi dell'art. 60 del Trattato e che, pertanto, non costituiscono un compenso economico per la pratica del suo sport.
37 Esamino quindi i singoli argomenti addotti contro le tesi della signorina Deliège. Innanzi tutto, è stato messo in dubbio che si possa qualificare come retribuzione ai sensi dell'art. 60 una somma che non costituisca una controprestazione erogata in forza di un rapporto di lavoro o di altra relazione contrattuale tra l'atleta e la federazione, né sia stata determinata di comune accordo tra le due parti. Non occorre che mi limiti ai termini impiegati né all'interpretazione restrittiva della nozione di retribuzione. Nelle sentenze Schindler (31) e Steymann (32), la Corte ha stabilito chiaramente che intendeva dare di tale nozione giuridica un'interpretazione non formale, ma sostanziale, che potrebbe anche estendersi al caso di specie, a condizione, beninteso, che dall'esame svolto quest'ultimo risulti presentare tutti gli elementi che consentano ad esso di rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 60. In altri termini, occorre valutare se le somme erogate dalle federazioni alla signorina Deliège costituiscano in realtà la contropartita dei servizi prestati, indipendentemente dalla denominazione di tali somme e/o dall'assenza di rapporti contrattuali tra l'atleta e la propria federazione.
38 E' su questo punto che si fonda il secondo argomento degli avversari della signorina Deliège, e principalmente delle federazioni di judo, parti nel procedimento a quo. Come ho già rilevato, esse sostengono che il meccanismo degli aiuti versati agli atleti ha come unico obiettivo di aiutare questi ultimi a migliorare le proprie prestazioni e quindi a garantire lo sviluppo degli atleti, così come un sistema di istruzione pubblica offre borse di studio agli allievi che si distinguono per meriti scolastici. L'assenza di scopo lucrativo da parte delle federazioni e l'obiettivo esclusivamente sociale e culturale dell'aiuto concesso deporrebbero a favore della non applicabilità dell'art. 60 nella presente causa, esattamente come sarebbe stato riconosciuto per l'istruzione pubblica nell'ambito delle cause Humbel (33) e Wirth (34).
39 Da parte sua, la Commissione riscontra un'ulteriore falla nel ragionamento giuridico della signorina Deliège: essa osserva che, ai sensi dell'art. 60 del Trattato, un'attività costituisce un servizio solo quando viene «normalmente» fornita dietro retribuzione. Pertanto, anche volendo riconoscere che in alcuni momenti della sua carriera sportiva la signorina Deliège è stata retribuita per praticare il judo, ciò non sarebbe sufficiente per consentirle di rivendicare la libertà sancita dagli artt. 59 e seguenti del Trattato, in quanto la pratica di tale sport non sarebbe considerata - alla luce dei dati attuali e sempre secondo il punto di vista della Commissione - come idonea a garantire «normalmente» una retribuzione.
40 Gli argomenti di cui sopra, contrapposti al punto di vista della signorina Deliège, non sono privi di logica. Essi si fondano tuttavia su una generalizzazione che può portare a conclusioni erronee. Infatti, la pratica del judo è, nella stragrande maggioranza dei casi, priva di carattere economico ed esula dal diritto comunitario. Si tratta di un'attività del tutto estranea al campo dell'economia, organizzata per promuovere obiettivi educativi, sociali e culturali legati agli ideali dello sport. La questione che si pone è se tale constatazione vale tuttavia per qualsiasi judoka, uomo o donna, indipendentemente dalle condizioni in cui pratica la sua attività sportiva. Credo di no.
41 Il fatto che, in uno sport ritenuto «dilettantistico», un atleta ottenga sistematicamente, proprio in virtù del livello dei suoi risultati, aiuti sotto forme diverse da parte di enti responsabili dell'organizzazione di tale sport, e che tali aiuti gli consentano di dedicarsi alla carriera sportiva in modo e a condizioni equivalenti a quelle di un professionista - in altri termini, permettendogli di guadagnarsi da vivere continuando la sua attività sportiva - milita a favore di una distinzione tra tale atleta e gli altri (puramente dilettanti) che praticano la stessa attività. Questo atleta fa parte di una categoria specifica, quella che potremmo definire degli «atleti non dilettanti di alto livello». Tale categoria specifica può giovarsi delle garanzie che il diritto comunitario riconosce ai lavoratori o ai prestatori di servizi.
42 Nella delimitazione di tale categoria risiede il primo rilevante problema di interpretazione. Come distinguere gli atleti puramente dilettanti da quelli tutelati dalle disposizioni del Trattato? Va da sé che un atleta che riporti risultati eccellenti o che ottenga una sovvenzione o un aiuto non rientra necessariamente nella categoria «non dilettanti». Su questo punto, è utile un confronto tra sport e istruzione pubblica, al quale hanno del resto fatto ricorso la LFJ e la LBJ. Un allievo o uno studente che consegua ottimi risultati a scuola o all'università e che ottenga borse o aiuti di altro tipo in ragione di tali risultati non può essere qualificato prestatore di servizi dietro retribuzione. In compenso, uno scienziato che, avendo ottenuto un dottorato, percepisca da un istituto universitario o da altro organismo pubblico determinate somme, qualunque ne sia la denominazione (borse, premi, ecc.), per operare in modo permanente come ricercatore nei laboratori dell'università, per realizzarvi un lavoro di postdottorato, deve essere assimilato, indipendentemente dal punto se venga qualificato o no come studente di postdottorato, a un dipendente del servizio «ricerca» di un'impresa piuttosto che a uno studente. Gli atleti «non dilettanti» rientrano, mi sembra, in una situazione giuridica intermedia di questo genere.
43 I criteri di delimitazione della categoria controversa possono avere carattere obiettivo o soggettivo. Affronterò innanzi tutto i primi, che sono anche i più certi. Un atleta è un «non dilettante», la cui attività è disciplinata dagli artt. 59 e seguenti del Trattato, quando la pratica dello sport, considerata obiettivamente, deve essere assimilata nel suo caso a quella di una professione e costituisce quindi il perseguimento sistematico delle risorse necessarie alla propria sussistenza. Tale conclusione poggerà principalmente sulle condizioni oggettive di esercizio dell'attività imposte dalla federazione o da altro ente per l'ottenimento degli aiuti economici: allenamenti quotidiani, altri obblighi che implicano la necessità di dedicarsi esclusivamente allo sport, considerevole investimento di tempo e di sforzi, prestazioni ad alto livello e titoli (35). Inoltre, per considerare un atleta come «non dilettante», occorre che questi si trovi nelle condizioni testé descritte per un certo lasso di tempo; in altri termini, la sua attività dovrà presentare una certa continuità (36). Infine, l'importo dell'aiuto ottenuto non è indifferente: le indennità di trasferta, o persino le prestazioni in natura che superano una retribuzione media, costituiscono una retribuzione piuttosto che un aiuto erogato per motivi prettamente sportivi (37).
44 Tra i criteri soggettivi di valutazione dell'attività sportiva, cito innanzi tutto la volontà dell'atleta di fare della propria attività una fonte di reddito. Tale criterio non è sicuro e ritengo che non debba essere tenuto in considerazione, in particolare, per determinare la natura degli aiuti che una federazione di sport dilettantistico versa ad un atleta. Si può poi ricorrere al criterio del fine per il quale gli aiuti vengono versati. Le federazioni sostengono che le borse, i premi e le prestazioni di qualsiasi tipo sono volte a consentire lo sviluppo sportivo di un atleta e non costituiscono una contropartita per le sue prestazioni. Ritengo tuttavia che il criterio del fine perseguito, in generale, non sia sufficiente per sminuire le conclusioni che discendono dall'applicazione dei criteri obiettivi di cui sopra; anzi, lungi dall'affievolirle, le rafforza. L'obiettivo primario dell'aiuto erogato alla specifica categoria dei «non dilettanti» non è, a mio avviso, il miglioramento delle loro prestazioni e, all'esame condotto, gli argomenti addotti in senso contrario appaiono inesatti. Ritengo opportuno insistere su quest'ultimo punto.
45 Non vi è dubbio che le molteplici forme assunte dagli aiuti versati non consentono sempre di determinarne la vera finalità (38). Tuttavia, ritengo che gli aiuti regolarmente versati dalle federazioni ai propri campioni vadano spesso al di là del quadro del perfezionamento sul piano sportivo. L'atleta di alto livello fornisce un servizio importante agli enti che gestiscono lo sport. I suoi successi fanno di lui un «idolo» per i giovani che la federazione vuole attirare, un polo di attrazione per gli sponsor, addirittura un argomento supplementare per le organizzazioni sportive quando vogliono ottenere una quota maggiore delle sovvenzioni prelevate dal bilancio dello Stato. Oggi le prestazioni sportive valgono denaro, dal momento che il denaro è presente in tutti gli aspetti dello sport, in particolare grazie alla televisione e agli sponsor. Poiché le federazioni sportive non sono estranee a questo gioco finanziario, che analizzerò nella sezione che segue (39), molti interessi economici dipendono dai successi dei loro atleti, successi che dovranno quindi, in determinati casi, essere considerati come servizi «normalmente» (40) forniti in contropartita di un aiuto economico regolarmente versato all'atleta dalla federazione.
46 In conclusione, dall'applicazione di criteri oggettivi e (in subordine) teleologici emerge che, in determinati casi, un gruppo di atleti che ho definito «non dilettanti» fornisce alle organizzazioni che provvedono alle affiliazioni in uno sport che si asserisce «dilettantistico» servizi che danno luogo ad una contropartita sotto forma di aiuti vari, materiali o finanziari, versati con regolarità. Tali atleti esercitano un'attività economica che rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario.
47 Resta da stabilire se la signorina Deliège rientri nella citata categoria degli «atleti non dilettanti di alto livello». Tale questione è di competenza del giudice nazionale, che sembra propendere a darvi una soluzione in linea di principio affermativa. Tale soluzione può del resto fondarsi su un certo numero di elementi che la signorina Deliège ha fatto valere dinanzi alla Corte, da cui emerge che, fino a quando non è stata scartata dalla LBJ, per la sua preparazione ai giochi olimpici essa fruiva di un aiuto finanziario, parte del quale era persino tassata (41). Ulteriori elementi di cui la Corte è venuta a conoscenza, e che non sono mai stati contestati, dimostrano inoltre come i campioni di judo (42) in Belgio percepiscano dalla federazione un aiuto mensile di importo fisso (43); del pari, se vincono una medaglia olimpica, essi ottengono un premio considerevole (44). Di conseguenza, tenuto conto delle somme percepite dalla signorina Deliège o di quelle che avrebbe potuto percepire grazie alle sue prestazioni nel judo e alla pratica sistematica di tale sport (45), ritengo che si debba riconoscere che tale atleta esercita, praticando il detto sport, un'attività economica ai sensi del Trattato. Tale conclusione è inoltre corroborata dal prosieguo dell'analisi.
ii) Il rapporto tra lo sport e la vita economica
48 La signorina Deliège sostiene inoltre di fornire servizi, da un lato, ai propri sponsor (46) e, dall'altro, agli organizzatori di determinate gare di judo, in particolare dei tornei internazionali di categoria A. A tale impostazione della signorina Deliège, le federazioni sportive (in parte), la Commissione e la maggior parte degli Stati membri ribattono quanto segue: in primo luogo, gli introiti e altri proventi che la signorina Deliège ha percepito dai suoi sponsor costituirebbero la retribuzione di un servizio a carattere pubblicitario, che si distinguerebbe chiaramente dai risultati sportivi da lei ottenuti; in secondo luogo, non si tratterebbe in questo caso di una prestazione di servizi a favore degli organizzatori di tornei, dal momento che i partecipanti a tali tornei non percepirebbero alcun tipo di retribuzione da parte degli organizzatori.
49 Ritengo che la corretta soluzione del problema se l'attività sportiva della signorina Deliège costituisca altresì un'attività economica, in ragione dei servizi che sostiene di fornire ai propri sponsor e agli organizzatori dei tornei, richieda preliminarmente un'analisi più generale dei rapporti tra lo sport e la vita economica. Il modo in cui l'attività d'impresa si collega al mondo dello sport e l'intensità di tale legame consentiranno di trarre conclusioni utili ai fini della soluzione della presente controversia. Si può enunciare, a priori, la seguente regola fondamentale: l'assoggettamento dell'attività sportiva alle norme del diritto comunitario in materia di libera circolazione sarà tanto più completo quanto più stretto sarà il rapporto esistente tra attività sportiva e attività economica.
50 Prima di proseguire, si impongono due osservazioni preliminari. In primo luogo, oggetto di indagine non è stabilire in che misura determinate attività che sono in rapporto con lo sport presentino anche un interesse economico. Ciò è infatti evidente per attività quali, ad esempio, la costruzione di impianti o lo smercio di articoli sportivi. L'obiettivo della presente analisi è invece di precisare se l'attività sportiva, di per sé, vale a dire l'evento sportivo e la prestazione sportiva, non interessino solo la nobile emulazione e gli altri ideali sportivi, ma abbiano altresì una dimensione economica. In secondo luogo, è d'uopo precisare che, per assoggettare un'attività sportiva alle norme comunitarie relative alla libera circolazione, la dimensione economica di tale attività non deve essere semplicemente marginale. In altri termini, la componente economica dell'evento sportivo dovrà essere significativa, ossia ben distinta dall'aspetto puramente sportivo e tale da non poter essere ignorata. Ciò succede in particolare quando la componente economica dell'attività sportiva incide sull'evento sportivo nel suo insieme, nel senso che, senza di essa, quest'ultimo verrebbe modificato in modo drastico o addirittura non potrebbe avere luogo.
51 Dopo queste considerazioni preliminari, posso ora esaminare la rilevanza che può assumere per l'applicazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei servizi la circostanza che un'atleta come la signorina Deliège abbia stipulato contratti individuali di sponsorizzazione con alcuni imprenditori. Innanzi tutto, non ritengo corretto separare completamente la prestazione e l'attività sportiva dell'atleta dal servizio a carattere pubblicitario che fornisce ai suoi sponsor. La prestazione sportiva e il servizio pubblicitario sono, quasi sempre, strettamente collegati e costituiscono due aspetti della stessa attività. Certamente, la sponsorizzazione, in quanto forma pubblicitaria, obbedisce alle proprie regole e non tiene conto soltanto delle prestazioni sportive, ma anche dell'aspetto fisico, delle qualità e delle caratteristiche dell'atleta. Non è quindi escluso che, per ragioni di politica pubblicitaria, non sia la persona del campione ad essere chiamata a identificarsi col prodotto o l'impresa di cui si fa la promozione, ma quella di un altro atleta. Tuttavia, indipendentemente da siffatte eccezioni, è certo che la pubblicità mediante sponsorizzazione presuppone atleti dalle prestazioni elevate, noti al grande pubblico proprio per la loro partecipazione a eventi sportivi importanti. Da questo punto di vista, le prestazioni sportive sono in linea di massima adeguate ai servizi pubblicitari che un atleta può fornire. Il suo avvenire come «idolo pubblicitario» va di pari passo con il successo della sua carriera sportiva.
52 Ciononostante, occorre chiedersi se le osservazioni di cui sopra e la circostanza che uno sportivo disponga di propri sponsor siano sufficienti affinché la pratica dello sport divenga per ciò stesso un'attività economica. Ritengo di no. Le aspettative degli atleti sul piano economico e l'interesse degli imprenditori per le loro prestazioni non costituiscono l'essenza dello sport. Se gli altri fattori che rientrano nelle attività sportive (in particolare, la regolamentazione che disciplina tali attività e l'organizzazione delle gare) fossero del tutto estranei al fatto economico, non sarebbero gli atleti e i loro sponsor a poter modificare il volto dello sport, nel senso che, da soli, non potrebbero cambiare alcunché del carattere non economico dello sport. A titolo di esempio, un tempo era vietato ricavare vantaggi economici dalla pratica di taluni sport; gli atleti che sceglievano di discostarsi da tale regola venivano esclusi dai principali eventi sportivi, in particolare dai giochi olimpici (47). All'epoca in cui tale regime veniva concretamente applicato, nessuno avrebbe potuto sostenere che la partecipazione di un atleta ai giochi olimpici fosse collegata all'esercizio di un'attività economica.
53 Tuttavia, l'esistenza di sponsor personali, come nel caso della signorina Deliège, è un elemento non trascurabile, in particolare allorché altri elementi obiettivi militano a favore della tesi secondo cui la pratica dello sport di cui trattasi presenta, in determinate circostanze, un interesse economico più generale.
54 Partendo da tali considerazioni, affronterò un problema che, secondo me, è di capitale importanza per una precisa definizione della dimensione economica di un'attività sportiva. Non esaminerò più il comportamento individuale e le intenzioni soggettive dell'atleta, ma il fatto sportivo in sé, nei suoi connotati oggettivi, ovvero le caratteristiche specifiche della competizione sportiva. Del resto, solo le gare consentono di valutare gli atleti; le loro prestazioni individuali sono prive di gran parte del loro significato se non si accompagnano al successo nelle competizioni concrete in cui essi si misurano coi loro rivali. Pertanto, occorre chiedersi se le attività sportive - per quanto riguarda la presente causa, i tornei internazionali di judo di categoria A - presentino un interesse economico. Se l'evento sportivo non ha soltanto un'importanza puramente sportiva, nel senso che non costituisce semplicemente il campo in cui si affrontano e si premiano i migliori, ma presenta anche un vero e proprio interesse economico, occorre riconoscere che tale dimensione economica dell'evento sportivo è talmente significativa che quest'ultimo costituisce di per sé un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato. Ma in cosa può consistere tale dimensione economica? Innanzi tutto, essa consiste nel fatto che la manifestazione sportiva può essere offerta come spettacolo a cui si ha accesso dietro pagamento; inoltre, può divenire un prodotto televisivo che apporterà significativi introiti a chi detiene i relativi diritti e infine - per non dire soprattutto - lo spettacolo può costituire la cornice per una promozione pubblicitaria, ovvero divenire un mezzo per fornire servizi pubblicitari. Si deve tener conto di tali elementi ogniqualvolta ci si chiede in che misura un evento sportivo costituisca un'attività economica.
55 L'esperienza comune insegna che il corso naturale delle cose porta progressivamente ad accentuare la dimensione economica delle manifestazioni sportive. Tale dimensione si presenterà tanto più interessante quanto più l'evento sportivo sarà importante per il mondo dello sport. Un esempio caratteristico di tale constatazione è costituito dai giochi olimpici, nella forma che hanno assunto in questi ultimi anni. Oltre ad essere la manifestazione più importante fra quelle che si svolgono nel mondo dello sport, tali giochi sono anche divenuti uno spettacolo televisivo di spicco e un mezzo essenziale di promozione pubblicitaria sotto diversi aspetti; per tale motivo, essi costituiscono una fonte fondamentale di entrate per i loro organizzatori (48). Peraltro, tornando ad un'idea espressa precedentemente, l'importanza della dimensione economica di un'attività sportiva si misura anche dall'influenza che può esercitare sull'aspetto strettamente sportivo di tale attività. Per riprendere l'esempio dei giochi olimpici, non è un caso se, per attirare l'attenzione del pubblico, tali giochi ammettono ormai anche la partecipazione di atleti professionisti (49), come non è per caso che, proprio per lo stesso motivo, si introducano regolarmente nuove discipline, che non hanno alcun rapporto con la storia delle Olimpiadi.
56 Per tornare all'ambito che ci interessa più da vicino (le gare di judo e, in particolare, i tornei internazionali di categoria A), ritengo che, alla luce di determinati elementi, più che manifestazioni puramente sportive, tali tornei, o almeno alcuni di questi, costituiscano uno spettacolo televisivo e un prodotto pubblicitario, dal momento che gran parte del bilancio dell'organizzazione proviene dagli sponsor o dai diritti di diffusione televisiva (50). Nelle sue osservazioni, la Commissione mette in dubbio la rilevanza di tale constatazione e sostiene che, secondo quanto viene comunemente ammesso, il valore economico dei tornei di judo non è molto elevato e potrebbe perfettamente essere considerato marginale. Di fatto si può condividere questa opinione. Infatti, conformemente alla descrizione di cui sopra, la qualifica di prodotto economico sembra essere più appropriata ad altre discipline, come il tennis o l'atletica, e ad altre manifestazioni sportive che non ai tornei di judo di categoria A. La decisione finale in materia spetta al giudice nazionale, che è competente a condurre l'esame necessario a tale effetto. Per quanto mi riguarda, tuttavia, eviterei di affrontare la questione del riconoscimento della natura economica di talune manifestazioni nell'ambito del judo con spirito così rigido come fa la Commissione. Ritengo infatti che, nel caso della signorina Deliège, la natura economica dell'attività risulti da una combinazione di elementi diversi. L'atleta dispone di propri sponsor e desidera partecipare a competizioni che, oltre che manifestazioni sportive, costituiscono uno spettacolo, un prodotto o un servizio che presenta un certo interesse economico.
57 Passo quindi ad esaminare più in particolare il caso della signorina Deliège: quest'atleta, partecipando ai tornei di categoria A, offrirebbe dei servizi ai titolari dei diritti di diffusione televisiva e/o alle persone che fanno pubblicità attraverso tale mezzo; gli intermediari dei servizi sono gli organizzatori dei tornei, i quali ricavano così introiti grazie ai diritti di diffusione televisiva e alla pubblicità. E' vero che la signorina Deliège non percepisce direttamente alcuna retribuzione dai destinatari di tali servizi, ma ottiene tuttavia, come contropartita da parte degli organizzatori, il diritto di partecipare a tali tornei; grazie a questa partecipazione, soddisfa i propri sponsor, da cui riceverà quindi una serie di compensi. Il fatto che non siamo in presenza di una forma classica di prestazione di servizi - nel cui ambito il prestatore fornisce direttamente un servizio al destinatario ed è retribuito da quest'ultimo - non deve necessariamente indurre a concludere che il rapporto sopra descritto tra atleti, organizzatori di tornei e imprenditori nel settore televisivo o pubblicitario non rientri nell'ambito di applicazione delle norme comunitarie relative alla libera prestazione di servizi. Le pertinenti norme sono state concepite per ricomprendere anche realtà complesse di questo genere.
58 Ritengo di dover fare riferimento, a questo proposito, alle conclusioni dell'avvocato generale Mancini nella causa sopra citata, Bond van Adverteerders (51), che, ricordo, riguardava la diffusione via cavo di programmi televisivi contenenti pubblicità. Interpretando gli artt. 59 e 60 del Trattato, nonché la giurisprudenza della Corte quale si presentava allora, l'avvocato generale concluse che, perché si abbia un «servizio», non è necessario che al compimento di una prestazione corrisponda il versamento di una retribuzione da parte del destinatario. Egli sottolineò inoltre che «rilevando questi dati non intendo affatto disconoscere che i vari soggetti partecipanti all'emissione-trasmissione-ricezione di un messaggio - l'emittente, l'inserzionista, il proprietario del satellite, l'operatore via cavo, il telespettatore - perseguono un interesse economico o, in altri termini, che la prestazione ha contenuto patrimoniale. Voglio dire solo che, proprio perché gli interessi in giuoco sono molteplici, la natura patrimoniale della prestazione non viene meno se, com'è nel nostro caso, tra l'ultimo e il primo dei soggetti che ho elencato non abbia luogo un trasferimento di denaro (52). A mio avviso, anzi, quella natura può restare integra anche se una remunerazione manchi del tutto [è l'ipotesi dei programmi di beneficenza a cui partecipano sportivi o attori di fama (...)]» (53).
59 Applicando le considerazioni di cui sopra al caso della signorina Deliège, posso concludere che la natura economica dell'attività di quest'atleta non è in alcun modo pregiudicata dal fatto che essa non risulti essere retribuita per le sue prestazioni nell'ambito di tornei internazionali di judo né dai suoi sponsor né dai titolari dei diritti di diffusione televisiva. Per riprendere il punto di vista dell'avvocato generale Mancini, quando gli interessi in questione sono numerosi e complessi, come avviene appunto nel caso delle manifestazioni sportive a cui si riferisce la signorina Deliège, il carattere economico dell'attività può derivare da altri elementi, anche in assenza di trasferimento di denaro tra il prestatore e il destinatario di uno dei numerosi servizi coinvolti.
60 Ricapitolando, concludo nel senso che la partecipazione di un «atleta non dilettante di alto livello», che abbia propri sponsor, a tornei internazionali che non abbiano soltanto un contenuto sportivo, ma costituiscano anche manifestazioni a carattere economico, equivale all'esercizio di un'attività avente «normalmente» carattere economico. L'atleta in questione è in linea di principio tutelato dal diritto comunitario e, in particolare, dalle norme sulla libera prestazione dei servizi. Resta da esaminare se la regolamentazione che disciplina le condizioni della sua partecipazione ai tornei in questione rientri nel campo di applicazione dell'art. 59 e, in caso affermativo, se ed entro quali limiti sia conforme a quest'ultimo.
b) La compatibilità della controversa regolamentazione dell'UEJ con gli artt. 59 e seguenti del Trattato
61 Ammettendo, alla luce delle considerazioni di cui sopra, che la pratica del judo da parte della signorina Deliège, proprio a causa delle condizioni particolari in cui si svolge, costituisca un'attività economica, che sia di conseguenza tutelata dal Trattato, si pone la questione se la regolamentazione dell'UEJ, in base alla quale la signorina Deliège è stata esclusa da alcuni tornei internazionali, sia conforme alle norme del diritto comunitario primario relative alla libera prestazione dei servizi. La regolamentazione in questione prevede un sistema di selezione degli atleti, uomini e donne, che partecipano a determinati tornei internazionali, prescrivendo due regole di base: in primo luogo, essa affida alle federazioni nazionali la competenza esclusiva della selezione dei detti atleti. In secondo luogo, essa limita ad un atleta o ad un'atleta (eccezionalmente a due) per ciascuna categoria il numero dei rappresentanti di ogni federazione nazionale.
62 Tali regole vanno esaminate sotto due profili: da un lato, è indispensabile stabilire se esse rientrino nel campo di applicazione dell'art. 59 del Trattato o se - in quanto attinenti a questioni puramente sportive - esulino del tutto da tale campo di applicazione. D'altro lato, in caso di soluzione negativa di quest'ultimo punto, dovrò analizzare la regolamentazione controversa dal punto di vista delle condizioni e restrizioni imposte dall'art. 59 del Trattato. Si porrà allora il problema di accertare se il sistema di selezione degli atleti sia lecito e non costituisca un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
1) Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 59 alla regolamentazione controversa
63 La tesi secondo la quale le regole dell'UEJ non sono assoggettate alle prescrizioni dell'art. 59 può poggiare su due basi giuridiche, che analizzerò qui di seguito.
aa) Sull'applicazione della giurisprudenza Keck e Mithouard
64 I governi danese e norvegese sostengono che, conformemente alla giurisprudenza Keck e Mithouard (54) e Alpine Investments (55), la questione dell'applicabilità dell'art. 59 nella presente causa non si pone. Essi ritengono che le controverse misure adottate dall'UEJ non ostacolino di per sé l'accesso alla prestazione di servizi (nell'ipotesi, beninteso, in cui la partecipazione ai tornei di judo in questione costituisca per la signorina Deliège una siffatta forma di «servizi»), ma incidano soltanto sul modo in cui tali servizi vengono prestati. Le misure che si riferiscono al «modo di prestazione» di un servizio - al pari di quelle che disciplinano, senza discriminazioni, i «metodi di vendita» di un prodotto - non rientrerebbero nel campo di applicazione, rispettivamente, degli artt. 59 e 30 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 49 e 28 CE).
65 Infatti, l'eliminazione di talune norme sportive dalla sfera di applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione potrebbe essere una conseguenza della giurisprudenza enunciata nelle citate sentenze Keck e Mithouard e Alpine Investments. Ciò del resto si evincerebbe, a contrario, dalla sentenza Bosman. In base a tale sentenza, le norme relative al trasferimento di calciatori professionisti «condizionano direttamente l'accesso dei calciatori al mercato del lavoro negli altri Stati membri e in tal modo sono idonee ad ostacolare la libera circolazione dei lavoratori. Esse non possono quindi venire assimilate alle normative riguardanti le modalità di vendita delle merci che la sentenza Keck e Mithouard ha ritenuto esulare dalla sfera d'applicazione dell'art. 30 del Trattato(...)» (56).
66 Ritengo tuttavia che, a dispetto delle affermazioni in senso contrario dei governi norvegese e danese, la controversa regolamentazione dell'UEJ non si riferisca semplicemente al modo di organizzazione di un servizio, ma tocchi direttamente la questione dell'accesso a quest'ultimo. Sia la regola «uno o due atleti(e) per categoria» sia il principio della competenza esclusiva delle federazioni nazionali per la selezione dei partecipanti a determinate competizioni internazionali regolano direttamente l'accesso degli «atleti non dilettanti di alto livello, come la signorina Deliège» al mercato dei servizi negli altri Stati membri. Di conseguenza, la giurisprudenza Keck e Mithouard non va applicata alla presente causa.
bb) Sulle regole che discendono dalla specificità dello sport
67 La maggior parte degli Stati membri e delle federazioni sportive sostengono il seguente argomento: le regole controverse dell'UEJ esulerebbero dall'applicazione delle libertà comunitarie in quanto riguarderebbero questioni puramente sportive.
68 In effetti, la specificità dello sport è stata riconosciuta dalla Corte come motivo per escludere l'applicazione del principio della libera circolazione. Nella sentenza Donà, si afferma espressamente che le norme di diritto comunitario relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi «non sono in contrasto con una disciplina o prassi che escluda i giocatori stranieri da determinati incontri per motivi non economici, ma inerenti al carattere e alla fisionomia specifica di detti incontri, e che hanno quindi natura prettamente sportiva, come ad esempio nel caso di incontri tra rappresentative nazionali di due paesi» (57).
Fin dalla sentenza Walrave e Koch, il giudice comunitario aveva dichiarato che la composizione delle rappresentative nazionali viene «operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi; è perciò impossibile configurare tale attività sotto il profilo economico» (58). Tali dichiarazioni sono state corroborate nella sentenza Bosman, che ha riconosciuto che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi «non ostano a normative o a prassi giustificate da motivi non economici, inerenti alla natura e al contesto specifici di talune competizioni sportive» (59). Occorre tuttavia sottolineare che la restrizione così apportata alla sfera di applicazione del diritto comunitario «deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico (...) essa non può essere invocata per escludere un'intera attività sportiva dalla sfera d'applicazione del Trattato» (60).
69 La giurisprudenza sopra richiamata consente di trarre le seguenti conclusioni: in primo luogo, talune discipline o prassi relative allo sport non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 59 del Trattato. In secondo luogo, l'applicazione di tale eccezione è subordinata al fatto che le discipline o le prassi controverse siano giustificate da motivi specifici, puramente sportivi e privi di carattere economico; l'organizzazione di incontri tra rappresentative nazionali costituisce un chiaro esempio di motivo di questo genere. In terzo luogo, la lacuna creata nella sfera d'applicazione del diritto comunitario viene chiaramente circoscritta; lo scostamento dagli obblighi comunitari non può andare al di là dell'obiettivo per il quale è stato previsto.
70 Esaminerò ora i dati della presente causa alla luce delle regole testé definite. La prima cosa che potrei far valere a favore del mantenimento delle decisioni controverse dell'UEJ è il loro obiettivo finale. Esse erano volte alla selezione delle squadre nazionali che avrebbero rappresentato l'Europa ai giochi olimpici di Atlanta. In concreto, nei tornei internazionali di categoria A, a cui si riferisce la signorina Deliège, il confronto non avveniva solo tra atleti, ma anche tra rappresentative nazionali, le quali si disputavano, come principale trofeo, il diritto di mandare i propri atleti ai successivi giochi olimpici. Anche se, in tali tornei di judo di categoria A, non sono le rappresentative nazionali ad affrontarsi direttamente, resta il fatto che il risultato di tali competizioni era di cruciale importanza per ciascuna rappresentativa nazionale degli Stati europei. Analogamente, la composizione delle rappresentative nazionali europee che avrebbero avuto l'onore di partecipare al massimo evento sportivo mondiale, i giochi olimpici, costituiva una questione di ordine puramente sportivo, in linea di principio priva di qualsiasi dimensione economica.
71 Di conseguenza, l'obiettivo centrale della controversa regolamentazione dell'UEJ era la selezione delle rappresentative nazionali per Atlanta. Tale regolamentazione postula logicamente che si debbano mandare ad Atlanta le migliori rappresentative nazionali europee. Orbene, le squadre migliori sono quelle composte da atleti che abbiano ottenuto le prestazioni migliori nella loro disciplina. Per questa ragione la selezione europea viene definita in base ai successi degli atleti in determinati tornei internazionali e ai campionati europei. Restano tuttavia due questioni a cui dare soluzione. In primo luogo, se fosse indispensabile affidare alle federazioni nazionali la competenza esclusiva per la scelta degli atleti che avrebbero partecipato ai tornei internazionali controversi. In secondo luogo, se occorresse limitare il numero di partecipanti che ogni federazione nazionale poteva iscrivere ai tornei. Rispondo a tali questioni qui di seguito.
72 Per quanto riguarda la prima questione, occorre notare che, conformemente alle regole tradizionalmente osservate in tutto il mondo, la sorte della rappresentativa nazionale di un paese in una data disciplina è nelle mani della federazione nazionale responsabile per tale disciplina. Alle federazioni nazionali è stato affidato un compito d'interesse pubblico, consistente nell'organizzare e promuovere gli interessi delle squadre nazionali per permettere loro di ottenere i più alti riconoscimenti internazionali. E' universalmente riconosciuto che il massimo riconoscimento per una squadra nazionale è quello di essere selezionata per i giochi olimpici e di rappresentare così il proprio paese a tali giochi con atleti che ne indossino i colori. Pertanto, dal momento che la selezione delle rappresentative nazionali ai giochi passava necessariamente attraverso le prestazioni ottenute nel corso dei tornei internazionali di judo di categoria A, era del tutto logico riconoscere alle federazioni nazionali l'esclusività nella scelta dei partecipanti a tali tornei. Il sistema verrebbe chiaramente pregiudicato nella sua essenza se si ammettesse, da un lato, che le federazioni nazionali di judo abbiano la responsabilità di promuovere gli interessi della squadra nazionale in tale disciplina, ma, dall'altro, che non abbiano la possibilità di scegliere gli atleti che, a loro giudizio, sono idonei a difendere gli interessi della rappresentativa nazionale. E' quindi indispensabile che la scelta dei partecipanti venga effettuata esclusivamente dalle federazioni nazionali. Introdurre un sistema diverso, che offrisse agli atleti la possibilità di presentarsi individualmente ai tornei internazionali, come auspica la signorina Deliège, significherebbe rompere l'equilibrio tra le federazioni nazionali, che finirebbero per non essere più rappresentate dallo stesso numero di atleti.
73 Quest'ultima osservazione mi porta a rispondere alla seconda questione formulata precedentemente. Le federazioni nazionali, nello sforzo di promuovere gli interessi della propria squadra nazionale perché questa venga selezionata per i giochi, devono trovarsi su un piano di pari opportunità. Di conseguenza, affinché si affrontino in condizioni paritarie, l'UEJ ha ritenuto opportuno, da un lato, attribuire alle federazioni l'esclusività nella scelta dei partecipanti a tornei internazionali di categoria A e, dall'altro, limitare il numero dei partecipanti per federazione a uno o due atleti/e per ciascuna categoria. Non spetta certo alla Corte esaminare se tale numero possa passare a tre, quattro o più per categoria.
74 Tenuto conto di quanto precede, ritengo che la controversa regolamentazione dell'UEJ introduca disposizioni giustificate «da motivi non economici, ma inerenti al carattere e alla fisionomia specifica di detti incontri». Di conseguenza, le disposizioni comunitarie in materia di libera prestazione dei servizi non sono applicabili. Del resto, la restrizione così apportata alla sfera di applicazione dell'art. 59 non eccede il suo scopo, consistente nel preservare l'ideale sportivo della nobile emulazione tra gli Stati.
75 Osservo inoltre che mettere in evidenza tale dimensione dello sport sembra aver costituito una delle preoccupazioni del legislatore comunitario costituzionale, nel corso dei lavori che hanno portato all'adozione del Trattato di Amsterdam (61). Nella dichiarazione n. 29 sullo sport, la conferenza «sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone». Del resto, non è certo un caso che la stessa dichiarazione riconosca la necessità, da un lato, di prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport e, dall'altro, di riservare un'attenzione particolare alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico.
76 In sintesi, il diritto comunitario riconosce alle autorità sportive un limitato potere di autogestione e autoregolamentazione relativamente alle questioni non economiche connesse alla natura specifica dello sport. Ritengo che, nell'adottare la regolamentazione controversa, l'UEJ non abbia oltrepassato tale limitato potere di autogestione e autoregolamentazione. La questione dell'applicazione dell'art. 59 del Trattato dunque non si pone.
2) Sull'esame della controversa regolamentazione dell'UEJ alla luce dell'art. 59 del Trattato
77 In subordine, per il caso in cui si riconosca che la regolamentazione sportiva controversa non esula, per sua natura, dalla sfera di applicazione dell'art. 59, occorre fare le seguenti osservazioni.
78 In primo luogo rilevo che, contrariamente a quanto sostiene la signorina Deliège, le norme dell'UEJ non sembrano istituire alcuna discriminazione. La signorina Deliège sostiene che la norma che limita il numero dei partecipanti, per ciascuna categoria, ai tornei internazionali di categoria A costituisce una restrizione con effetti discriminatori. Certo, tali discriminazioni non si fonderebbero direttamente sulla cittadinanza dell'atleta; le federazioni nazionali potrebbero ammettere ai tornei di categoria A atleti di un'altra nazionalità, purché siano registrati presso le corrispondenti federazioni e dispongano di una licenza rilasciata da queste. Tuttavia, la signorina Deliège vede in ciò un modo per determinare una discriminazione in base al luogo di residenza dell'atleta; orbene, discriminazioni di questo genere sarebbero vietate dal diritto comunitario.
79 Tale affermazione, secondo me, non è esatta. La restrizione quantitativa imposta dall'UEJ riguarda tutti gli atleti praticanti questa disciplina in Europa, indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal luogo di residenza. Qualunque sia la cittadinanza o il luogo di residenza che la signorina Deliège potrebbe avere, resterebbe comunque soggetta esattamente alle stesse restrizioni per quanto riguarda la selezione per partecipare ai tornei internazionali di judo di categoria A.
80 Tale constatazione non implica necessariamente la compatibilità della normativa sportiva controversa con le prescrizioni dell'art. 59 del Trattato. Dalla giurisprudenza della Corte discende con ogni evidenza che l'art. 59 non riguarda soltanto le restrizioni discriminatorie, quelle cioè che prevedono un trattamento diverso, a scapito del prestatore di servizi, a motivo della sua cittadinanza o perché sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono prestati i servizi. L'art. 59 riguarda anche le restrizioni che non danno luogo a discriminazioni. Mi riferisco, in particolare, alla sentenza Säger (62), secondo la quale «l'art 59 del Trattato prescriv[e] non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi a causa della sua nazionalità, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro (...)» (63).
81 Sotto questo profilo, si deve prendere atto che, limitando il numero dei partecipanti a tornei internazionali di judo di categoria A, in primo luogo, e attribuendo alle federazioni nazionali il potere esclusivo di selezionare i detti partecipanti, in secondo luogo, la regolamentazione dell'UEJ crea ostacoli che possono impedire o intralciare la libera prestazione dei servizi da parte di «atleti non dilettanti di alto livello» (64). Tali ostacoli costituiscono del pari restrizioni alla libera circolazione dei servizi, in linea di principio contrarie all'art. 59 del Trattato.
82 Resta da esaminare se le restrizioni alla libera circolazione dei servizi derivanti dalla regolamentazione dell'UEJ siano conformi alle norme del Trattato. Secondo una giurisprudenza costante della Corte (65), gli ostacoli alla libera circolazione possono essere tollerati dall'ordinamento giuridico comunitario qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni: in primo luogo, una deroga è espressamente contemplata dal diritto comunitario, come nel caso dell'art. 56 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE), relativo alle normative nazionali giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. In secondo luogo, non sono contrarie al diritto comunitario misure che, senza dar luogo a discriminazioni, siano giustificate da necessità imperative di interesse pubblico, siano atte a garantire il conseguimento dello scopo con esse perseguito e non eccedano quanto necessario a tal fine. La controversa regolamentazione dell'UEJ non è stata adottata per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Tuttavia, essa può essere obiettivamente giustificata da un'altra necessità imperativa di interesse pubblico. Occorre quindi applicare il complesso di criteri elaborati a tal fine dalla giurisprudenza, per valutare se gli ostacoli frapposti dalla regolamentazione in questione possano o no essere tollerati dal diritto comunitario.
83 Che cosa potrebbe dunque giustificare l'esistenza della regolamentazione dell'UEJ? In base agli argomenti addotti dalle parti, ritengo che occorra in proposito porre l'accento sui tre punti che seguono.
84 In primo luogo, ho già fatto riferimento al rapporto tra la regolamentazione sportiva controversa e la questione della selezione delle rappresentative nazionali europee ai giochi olimpici. Anche se si intendesse negare che essa esuli interamente dal campo di applicazione dell'art. 59, in quanto si riferisce ad incontri particolari in cui si affrontano squadre nazionali, resta il fatto che tale regolamentazione è oggettivamente giustificata nei limiti in cui si applica a rappresentative nazionali di judo degli Stati membri. Preciso il mio pensiero: il perseguimento degli interessi di una rappresentativa nazionale costituisce una necessità imperativa d'interesse pubblico che, per sua natura, può giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi. Per soddisfare tale necessità imperativa, si possono riconoscere determinati poteri alle squadre o alle federazioni sportive nazionali, che hanno anche l'esclusiva competenza a designare le rappresentative nazionali. Fa parte di questa categoria di prerogative giustificate quella che consiste nel riconoscere alle federazioni di judo il diritto esclusivo di scegliere gli atleti, uomini e donne, che parteciperanno ai tornei internazionali di judo di categoria A. Ritengo inoltre che la messa a punto di un meccanismo di selezione delle migliori squadre nazionali per rappresentare il continente europeo ai giochi olimpici di Atlanta possa essere equiparata a una necessità imperativa d'interesse pubblico, il cui adempimento giustifica talune misure restrittive relative all'accesso dei judoka a determinati tornei internazionali. L'elaborazione del regime di selezione delle rappresentative nazionali europee per i giochi olimpici incombe in via esclusiva all'UEJ. Adottando la regolamentazione controversa, quest'ultima ha preso le misure indispensabili per adempiere il suo compito. Per questo motivo, la regolamentazione in parola costituisce una restrizione legittima alla libera prestazione di servizi.
85 Il secondo punto su cui occorre porre l'accento è quello della rappresentatività garantita dal sistema controverso di selezione degli atleti per i tornei di judo di categoria A. Con la regolamentazione sportiva che ha deciso di adottare, l'UEJ predispone una determinata forma di tornei attraverso la quale garantisce la più ampia rappresentatività possibile dei vari paesi europei. In altri termini, rende possibile la partecipazione di atleti di ciascuno Stato membro dell'UEJ, rafforzando in tal modo la posizione dei paesi in cui il judo è meno sviluppato, anzitutto perché gli atleti che rappresentano tali paesi possono partecipare a manifestazioni di alto livello a cui non avrebbero accesso se l'unico criterio fosse costituito dalle loro prestazioni e, in secondo luogo, perché sensibilizza il pubblico sportivo del paese, che potrebbe altrimenti restare indifferente a tale disciplina a causa delle modeste prestazioni degli atleti nazionali. In altre parole, l'idea della rappresentatività include anche l'esigenza di uno sviluppo equilibrato della disciplina a livello paneuropeo; tale esigenza è direttamente legata all'ideale della nobile emulazione che anima o perlomeno dovrebbe animare lo sport. Di conseguenza, le restrizioni di accesso a determinati tornei internazionali, imposte ai judoka allo scopo di assicurare una migliore rappresentatività di tali tornei e, per estensione, nell'interesse di un equilibrato sviluppo della disciplina a livello paneuropeo, sono giustificate, anche se possono equivalere a restrizioni alla libera prestazione dei servizi.
86 La signorina Deliège ribatte a tale argomento che gli obiettivi, da un lato, della selezione delle migliori squadre nazionali per i giochi di Atlanta e, dall'altro, dell'organizzazione del maggior numero possibile di tornei rappresentativi internazionali di judo non richiedono una tutela così assoluta da giustificare le restrizioni derivanti dalla controversa regolamentazione dell'UEJ. Sarebbe invece possibile creare un sistema meno rigido per gli atleti, che poggiasse su criteri più oggettivi, come l'albo d'oro e le prestazioni individuali, senza intervento preliminare delle federazioni. La signorina Deliège ritiene che un sistema siffatto sarebbe di facile applicazione, in particolare negli sport individuali come il judo. A tale proposito, richiama l'esempio del tennis, i cui meccanismi combinerebbero in modo ideale la promozione degli interessi generali dello sport e la tutela degli interessi economici e professionali degli atleti.
87 Il ragionamento della signorina Deliège non può essere accettato perché ignora, da un lato, l'importanza della specificità dello sport e, dall'altro, i limiti dell'intervento del diritto comunitario negli ambiti propri di tale attività. Giungo così al terzo punto delle mie osservazioni su tale questione. Il diritto comunitario non impone allo sport di evolvere in una data direzione, nel senso che non esige la piena commercializzazione e professionalizzazione delle discipline che lo compongono. Anzi, in linea di principio esso rispetta le scelte dei dirigenti di ogni disciplina sportiva, che sono altresì i rappresentanti legittimi degli atleti, del pubblico e, in generale, di tutti coloro che si interessano alla disciplina in questione. L'ordinamento giuridico comunitario vieta semplicemente che la commercializzazione o professionalizzazione dello sport avvengano in violazione delle norme del Trattato. Ritengo, in altri termini, che il diritto di autoregolamentazione riconosciuto allo sport, e a cui ho fatto riferimento precedentemente, sia un valore tutelato dal diritto comunitario. Esso garantisce agli organismi sportivi il potere di promuovere una disciplina nel modo che ritengono più conforme ai loro obiettivi, purché le loro scelte non comportino discriminazioni né nascondano il perseguimento d'interessi economici. Come logica conseguenza, ritengo che qualsiasi decisione degli enti sportivi che abbia come obiettivo o oggetto esclusivo la promozione della dimensione sociale dello sport, al di là di qualsiasi intenzione di ordine economico, sia in linea di principio giustificata, anche quando comporti una restrizione delle libertà comunitarie. Lo impone l'esigenza di garantire allo sport il diritto di autoregolamentazione.
88 In conclusione, anche in una disciplina che si definisce «dilettantistica» c'è spazio per l'applicazione del principio della libera circolazione delle persone o della libera prestazione dei servizi. Tuttavia, ciò non significa affatto che tale sport debba diventare puramente professionistico, nel senso che l'attività sportiva si identifichi pienamente con l'attività professionale. Peraltro, pochissime discipline sportive possono essere qualificate come puramente professionistiche o puramente dilettantistiche. I dirigenti della disciplina hanno l'ultima parola nella determinazione del carattere più o meno professionistico o dilettantistico di tale disciplina. In ogni caso, la controversa regolamentazione dell'UEJ non può essere considerata contraria alle norme comunitarie in materia di libera circolazione e di libera prestazione dei servizi.
B - La regolamentazione dell'UEJ alla luce degli artt. 85 e 86 del Trattato
a) Argomenti delle parti
89 Secondo le osservazioni della signorina Deliège, ciascun judoka può essere considerato come un'impresa ai sensi dell'art. 85 del Trattato, in quanto fornisce servizi o perlomeno partecipa alla prestazione di servizi. Analogamente, le federazioni di judo costituirebbero associazioni d'imprese o imprese autonome in quanto eserciterebbero attività economiche. Peraltro, la regolamentazione dell'UEJ dovrebbe essere considerata come una decisione di un'associazione d'imprese oppure come un accordo fra imprese, con la conseguenza che troverebbe applicazione l'art. 85 del Trattato.
90 Inoltre, la signorina Deliège sostiene che la regolamentazione controversa incide in modo sensibile sugli scambi intracomunitari, perlomeno potenzialmente, in quanto i judoka non potrebbero circolare liberamente all'interno del mercato comune per effettuarvi le loro prestazioni; il mercato connesso con la disciplina del judo sarebbe controllato in modo assoluto ed esclusivo dalle federazioni sportive. La signorina Deliège sostiene che le norme controverse dell'UEJ limitano la concorrenza sia sul mercato dei tornei di judo sia su quello dei servizi pubblicitari forniti nell'ambito di tali tornei. Più precisamente, la norma relativa alla limitazione del numero di partecipanti ai tornei internazionali di categoria A impedirebbe la partecipazione di coloro che provengono da paesi in cui tale disciplina è particolarmente sviluppata; pertanto, la restrizione della concorrenza pregiudicherebbe la qualità dei servizi prestati nel settore dei tornei di judo. Inoltre, la regolamentazione controversa consentirebbe alle federazioni di controllare in modo costante ed abusivo la situazione della concorrenza nel settore dello sport, impedendo la partecipazione di un maggior numero di atleti.
91 La signorina Deliège osserva inoltre che solo la Commissione è competente a concedere una deroga in base all'art. 85, n. 3, del Trattato, con la quale la regolamentazione sportiva controversa cesserebbe di contravvenire alle norme comunitarie in materia di concorrenza. Tuttavia, siffatta deroga non sarebbe mai stata richiesta finora e non potrebbe del resto, secondo la signorina Deliège, essere concessa per accordi o prassi in contrasto con l'art. 59 del Trattato.
92 Per quanto riguarda l'art. 86, la signorina Deliège tenta di definire il mercato di cui trattasi. Si tratta (secondo lei) del mercato dei servizi di judo forniti in occasione di tornei internazionali di judo in cui non si contrappongano squadre nazionali. Dal punto di vista geografico, il mercato coprirebbe l'insieme del mercato europeo in cui si applicano le regole dell'UEJ e, in ogni caso, il mercato belga. La signorina Deliège sostiene che la LBJ detiene una posizione dominante sul mercato belga, mentre, dal canto suo, l'UEJ occupa una posizione dominante sul mercato europeo. Tali federazioni europee abuserebbero della loro posizione dominante, imponendo regole che impedirebbero a taluni atleti di accedere alle risorse economiche di cui potrebbero beneficiare grazie all'esercizio della loro disciplina. L'abuso è costituito, secondo la signorina Deliège, dalla circostanza che le federazioni non si limitano a regolamentare questioni relative alla pratica del judo, ma definiscono anche, e in modo abusivo, le condizioni di accesso ai tornei. Da un lato, il diritto di selezione riconosciuto alle federazioni nazionali potrebbe essere equiparato all'imposizione, da parte di un'impresa che si trova in posizione dominante, di norme di cooperazione impari a scapito delle proprie controparti commerciali, ovvero gli atleti. Dall'altro, la limitazione del numero di judoka che partecipano ai tornei internazionali di categoria A porterebbe ad applicare condizioni disuguali a prestazioni di servizi equivalenti. La signorina Deliège ritiene che tale comportamento abusivo pregiudichi il commercio intracomunitario e costituisca una restrizione alla libertà di concorrenza; su questo punto, rinvia alle analisi da lei svolte a proposito dell'art. 85 del Trattato.
93 Dal canto loro, la Ligue francophone e la Ligue belge nonché la maggior parte degli Stati membri respingono l'ipotesi che la presente controversia possa rientrare nel campo di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza. Le dette parti ritengono non solo che un judoka non possa essere considerato come un'impresa, ma inoltre che le federazioni o le associazioni di judo non possano essere qualificate imprese o associazioni d'imprese dal momento che il loro obiettivo non consisterebbe nel perseguimento d'interessi economici, bensì nella promozione di ideali sociali e culturali, come la nobile emulazione e lo sviluppo dello sport. Peraltro, anche supponendo che un judoka possa essere considerato un'impresa, non sarebbe certo questo il caso della signorina Deliège; tuttavia, anche se il fenomeno delle sponsorizzazioni inducesse a riconoscere la qualità d'impresa ad un'atleta come la signorina Deliège, ciò non sarebbe sufficiente per qualificare le federazioni come associazioni d'imprese, dal momento che gli atleti non sarebbero legati a tali federazioni in quanto prestatori di servizi pubblicitari, ma in ragione della loro qualità di atleti. In altri termini, dal momento che le federazioni di judo non avrebbero obiettivi commerciali o economici, non potrebbero essere considerate imprese o associazioni d'imprese, anche se taluni judoka potrebbero essere qualificati come imprese.
94 Peraltro, le stesse parti richiamano l'attenzione sulla circostanza che l'applicazione dell'art. 85 presuppone l'esistenza di una concorrenza effettiva ed il rischio che vengano ostacolati gli scambi intracomunitari. Come sottolineano le federazioni sportive nonché la maggior parte degli Stati membri, tali condizioni non sono soddisfatte nella fattispecie. In ogni caso, le regole di selezione degli atleti per la partecipazione ai tornei, che si baserebbero esclusivamente su criteri sportivi ed oggettivi e non sarebbero discriminatorie, sarebbero conformi ai principi della libera concorrenza. Per gli stessi motivi, non si potrebbe affermare che le federazioni sportive occupino una posizione dominante che sfruttano abusivamente.
95 Il governo spagnolo segue un approccio intermedio. Innanzi tutto osserva che, se è vero che gli atleti delle federazioni sportive possono essere considerati come imprese o associazioni d'imprese, la valutazione a tale riguardo deve fondarsi su elementi obiettivi e su uno studio approfondito di ogni controversia. Per quanto riguarda il caso di specie, nessun elemento consentirebbe di affermare che, di fatto, l'adozione della regolamentazione controversa da parte dell'UEJ equivalga al perseguimento di un'attività economica che possa comportare l'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza. In ogni caso, aggiunge il governo spagnolo, non è evidente che la normativa controversa pregiudichi in modo sensibile, attuale o potenziale, gli scambi tra gli Stati membri o limiti la concorrenza in misura ingiustificata.
96 Anche il governo olandese sottolinea la necessità di una valutazione ad hoc della presente causa, mentre quello norvegese afferma che, per valutare una regolamentazione sportiva dal punto di vista delle regole di concorrenza, occorre affrontare anche questioni come la sponsorizzazione, la pubblicità e la ripartizione dei proventi. Sulla scorta di tali elementi, sarebbe opportuno esaminare in che misura la regolamentazione controversa dell'UEJ pregiudichi il commercio tra Stati e incida sulla concorrenza. Il governo norvegese non esclude a priori la possibilità che una regolamentazione sportiva possa comportare risultati contrari alle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Sarebbe tuttavia importante esaminare altresì se le regole sportive di cui trattasi possano essere considerate giustificate in ragione del loro scopo.
97 Infine, la Commissione sottolinea come non sia possibile escludere a priori l'eventualità che i divieti di cui agli artt. 85 e 86 del Trattato siano applicabili anche alle regolamentazioni sportive che prevedono o disciplinano la selezione di atleti per la partecipazione a tornei in base a criteri non oggettivi e discriminatori. In compenso, una selezione basata sui risultati sportivi o che introduca restrizioni obiettivamente giustificate non sarebbe contraria al diritto comunitario della concorrenza, dal momento che non sarebbe sproporzionata rispetto al suo obiettivo.
b) La mia posizione sulla questione
98 La Corte non ha ancora preso posizione sull'incidenza diretta che le regole comunitarie di concorrenza possono avere sullo sport. Nella sentenza Bosman (66), essa ha ritenuto opportuno non rispondere alle questioni che il giudice a quo aveva posto a proposito della compatibilità di talune norme dell'Associazione europea di calcio (UEFA), relative al trasferimento di calciatori professionisti, con le regole comunitarie di concorrenza. L'avvocato generale Lenz ha tuttavia presentato su tale questione conclusioni molto interessanti, da cui emerge che le disposizioni degli artt. 85 e seguenti del Trattato si applicano alla sfera dello sport.
1) Sulla ricevibilità
99 Per quanto riguarda la presente causa, il mio compito non è dare una risposta ipotetica alla questione sollevata, ma fornire al giudice a quo indicazioni utili per la soluzione della controversia nel procedimento a quo. Temo tuttavia che ciò non sia possibile nella fattispecie. L'esame di un'attività nell'ottica del diritto comunitario della concorrenza dev'essere preceduta dal raffronto analitico di molti dati complessi, di diritto e di fatto, che consentano di stabilire quali sono le imprese coinvolte (se ve ne sono), le loro caratteristiche, le condizioni particolari del mercato, il livello degli scambi intracomunitari (se esistono), l'esistenza di una posizione dominante, il carattere abusivo di un comportamento ed infine le conseguenze dell'atto o della prassi controversa sul piano della concorrenza. Tali elementi, necessari per determinare in modo soddisfacente in che misura la controversa regolamentazione dell'UEJ sia contraria agli artt. 85 e 86 del Trattato, non sono stati forniti al giudice comunitario dal giudice a quo. Quest'ultimo si limita a osservazioni vaghe e generali sulla necessità di stabilire se la regolamentazione controversa dell'UEJ sia conforme al diritto della concorrenza. Di conseguenza, è giocoforza constatare l'impossibilità di dare una soluzione soddisfacente alla questione prospettata.
100 La posizione da me sostenuta può forse essere fonte di equivoci. Non è detto, in definitiva, che una stessa questione possa essere affrontata nella prospettiva degli artt. 59 e seguenti del Trattato, e non in quella degli artt. 85 e seguenti. Tuttavia, vi è una sostanziale differenza tra le norme sulla libera prestazione dei servizi e quelle relative alla tutela della concorrenza. Nel primo caso, la questione giuridica viene esaminata nella sua dimensione individuale: la questione posta è dunque di stabilire se, tra determinate persone, vi sia un rapporto da prestatore a destinatario di un «servizio», ai sensi del diritto comunitario. Di conseguenza, è sufficiente stabilire se un'atleta fornisca servizi solo dietro retribuzione per determinare se gli articoli del Trattato relativi alla libera prestazione di servizi siano, in linea di principio, applicabili al suo caso. Per contro, quando viene esaminata nella prospettiva delle regole sulla concorrenza, una determinata attività dev'essere considerata nella sua dimensione globale, istituzionale. L'esame sotto il profilo giuridico non si impernia sulla valutazione di un'attività individuale, bensì sulla descrizione e delimitazione di un mercato globale. La definizione delle condizioni del mercato e del comportamento complessivo degli operatori che vi agiscono è una questione manifestamente più complessa di quella di verificare se vi sia, in un caso determinato, prestazione di servizi ai sensi del Trattato. Del pari, gli elementi di fatto e di diritto la cui conoscenza è indispensabile per il giudice comunitario per dare una soluzione corretta e soddisfacente ad una questione connessa al diritto della concorrenza sono, in tutta evidenza, assai più numerosi di quelli richiesti per esaminare un'ipotesi connessa alle norme comunitarie in materia di libera circolazione.
101 La Corte ha già constatato, nella sentenza Telemarsicabruzzo (67), la crescente necessità di definizione e analisi degli elementi della controversia nel procedimento a quo per poter rispondere a questioni inerenti al diritto comunitario della concorrenza. In tale sentenza, essa ha dichiarato quanto segue: «[s]i deve ricordare che l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tale esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse» (68).
102 Pertanto, in mancanza di elementi di fatto e di diritto sufficienti per poter formulare una risposta soddisfacente, ritengo che la controversa regolamentazione dell'UEJ non possa essere esaminata alla luce delle regole comunitarie di concorrenza. In particolare, non è dato di determinare chiaramente quale sia il numero di judoka che esercitano un'attività economica praticando il loro sport, cosa che consentirebbe di definire il numero di imprese che si suppone operino sul mercato di cui trattasi. Analogamente, non è chiaro fin dove si estenda (supponendo che esista) l'attività economica delle federazioni nazionali di judo, dell'UEJ o degli organizzatori di tornei internazionali in tale disciplina. Inoltre, per le questioni relative all'esistenza di scambi intracomunitari nel settore dei tornei internazionali di judo, agli effetti della controversa regolamentazione dell'UEJ su tali scambi nonché alle conseguenze che ne derivano per la concorrenza in generale, non è possibile rispondervi se non in via ipotetica, cosa che non equivale certamente a dare al giudice nazionale una risposta utile e soddisfacente.
2) Sul merito
103 In via del tutto subordinata, esporrò tuttavia alcune considerazioni relative alla questione se la regolamentazione dell'UEJ sia in contrasto con il diritto comunitario della concorrenza.
104 Ritengo innanzi tutto che ogni judoka appartenente alla categoria degli «atleti non dilettanti di alto livello» - come sopra indicato - debba essere considerato un'impresa ai sensi dell'art. 85 del Trattato. Tale nozione «abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento» (69). Pertanto, le federazioni nazionali di judo e l'UEJ possono essere considerate associazioni d'imprese ai sensi dell'art. 85. Come giustamente osservato dall'avvocato generale Lenz, nelle sue conclusioni nella causa Bosman (70), tale conclusione non è infirmata dalla circostanza che i membri delle federazioni nazionali non sono soltanto gli «atleti non dilettanti di alto livello», ma anche un gran numero di società dilettantistiche e di atleti esclusivamente dilettanti. Inoltre, le federazioni nazionali e l'UEJ possono essere considerate esse stesse come imprese, nel senso sopra delineato, se sviluppano un'attività economica autonoma, indipendentemente dal fatto che il profitto ne costituisca o no la finalità diretta. Il giudice comunitario non ha considerato lo scopo di lucro alla stregua di un elemento costitutivo della nozione di «impresa» ai sensi dell'art. 85 (71) (72).
105 Riassumendo, non si può escludere che l'UEJ e le federazioni nazionali che ne sono membri possano configurarsi come imprese ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato. Alcuni punti restano tuttavia oscuri. In primo luogo, non è possibile, in base agli elementi portati a conoscenza della Corte, determinare il numero di judoka che, come la signorina Deliège, devono essere considerati «imprese». Non è dunque possibile determinare con precisione la cerchia degli «atleti non dilettanti di alto livello» nel settore del judo. Si può semplicemente supporre che tale cerchia includa un certo numero dei migliori atleti di questa disciplina nei diversi Stati europei. D'altronde, è impossibile stabilire con certezza in che misura la Ligue nationale de judo belga e l'UEJ esercitino direttamente un'attività economica (vuoi nell'ambito dell'organizzazione di tornei vuoi con la conclusione di contratti con sponsor o la cessione dei diritti di diffusione televisiva) e se tale attività sia in relazione con la regolamentazione sportiva oggetto di controversia nella presente causa.
106 In ogni caso, anche ammettendo che la regolamentazione controversa costituisca un accordo tra imprese o una decisione di associazione d'imprese (73), affinché si configuri una violazione dell'art. 85 occorre accertare anche la presenza di ostacoli al commercio tra Stati membri e una restrizione della concorrenza.
107 Per quanto riguarda l'incidenza sul commercio tra Stati, ricordo che il divieto sancito dall'art. 85 si applica agli accordi atti «ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri, in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri» (74), a condizione che l'effetto in questione sia «sensibile» (75).
108 Non è certo, a mio giudizio, che la regolamentazione sportiva controversa produca conseguenze di questo tipo. Occorre chiedersi fino a che punto le caratteristiche proprie del mercato dello spettacolo e di quello dei servizi pubblicitari, mercati connessi ai tornei internazionali di judo, vengano modificate per il solo fatto che un atleta non possa gareggiare in tali tornei. Non ritengo che la scelta fondamentale operata dall'UEJ per valorizzare il carattere rappresentativo di taluni incontri internazionali di judo rischi di mettere in pericolo la libertà degli scambi tra Stati membri, e tanto meno in modo sensibile. L'accento posto dall'UEJ sulla rappresentatività dei tornei, rispetto alla necessità che vi partecipino gli atleti oggettivamente più qualificati, costituisce, a mio avviso, una scelta legittima. In tal modo, l'UEJ intende (a buon diritto) conformarsi alle esigenze del mercato (76). In particolare, preferisce organizzare tornei a cui partecipino atleti provenienti dal maggior numero possibile di paesi piuttosto che manifestazioni in cui si confrontino soltanto atleti di un ristretto numero di paesi, nei quali la disciplina sportiva in questione sia particolarmente sviluppata. Tale scelta non solo non ostacola il commercio intracomunitario, ma anzi lo rafforza, in quanto garantisce la partecipazione ai tornei internazionali di atleti di tutti gli Stati membri e non solo di quelli in cui tale sport è più sviluppato.
109 Si possono tuttavia opporre due osservazioni all'approccio di cui sopra. In primo luogo, la giurisprudenza sembra riconoscere che il commercio intracomunitario viene pregiudicato anche nei casi in cui un accordo o una decisione tra imprese o associazione d'imprese provochi l'aumento piuttosto che la diminuzione del volume degli scambi tra gli Stati membri (77); di conseguenza, il fatto che la controversa regolamentazione dell'UEJ sia volta a garantire la partecipazione di atleti di tutti gli Stati membri a una serie di tornei internazionali, mentre questa partecipazione sarebbe impossibile senza tale regolamentazione, non significherebbe necessariamente che non si possa configurare un ostacolo al commercio tra Stati membri. In secondo luogo, l'ostacolo in questione può essere anche solo di natura potenziale; è sufficiente, in altri termini, che sia possibile un'incidenza significativa sul commercio tra Stati membri (78). Di conseguenza, il solo fatto che la regolamentazione dell'UEJ possa escludere un determinato numero di atleti di alto livello dalla partecipazione ai tornei internazionali di judo potrebbe bastare a far ritenere sussistente un ostacolo potenziale agli scambi intracomunitari.
110 Tuttavia, anche in quest'ipotesi estensiva, alla quale peraltro non aderisco, ritengo malgrado tutto che non vi sia stata violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato nella fattispecie, in quanto non vi è stata restrizione illecita della concorrenza. Sottolineo anzitutto di condividere la tesi della Commissione, secondo cui le regole adottate da una federazione sportiva in materia di accesso degli atleti a tornei internazionali possono costituire una restrizione della concorrenza. Tuttavia, occorre anche riconoscere che l'art. 85, n. 1, non si applica alle restrizioni della concorrenza indispensabili per raggiungere gli obiettivi legittimi ch'esse perseguono. Tale eccezione si fonda sull'idea che non dovrebbe costituire una violazione delle regole comunitarie di concorrenza una regolamentazione che, a prima vista, riduca la concorrenza, ma sia necessaria proprio al fine di permettere al meccanismo del mercato di funzionare o per altro scopo legittimo.
111 Questa è la posizione adottata dalla Corte nella sentenza DLG (79), relativa alla validità dello statuto di una cooperativa che vietava ai suoi membri di far parte anche di altre organizzazioni sue dirette concorrenti. Dopo aver constatato che la compatibilità con le regole della concorrenza non può essere valutata in astratto, ma deve esserlo in funzione del contenuto delle clausole controverse e delle «condizioni economiche esistenti sui mercati interessati», la Corte ha concluso che non rientravano nel campo di applicazione dell'art. 85, n. 1, restrizioni alla concorrenza «necessarie» ad assicurare il buon funzionamento della cooperativa e a rafforzare la sua posizione al momento della conclusione di un contratto. La Corte ha anche esaminato se le disposizioni statutarie avessero carattere «ragionevole» e non comportassero sanzioni «sproporzionate» (80).
112 Come ha sottolineato l'avvocato generale Lenz nelle sue conclusioni nella causa Bosman (81), la costruzione giuridica di cui sopra dev'essere trasposta anche ai rapporti tra lo sport e il diritto comunitario della concorrenza. Applicando tale ragionamento alla presente causa, sono inoltre del parere che la regolamentazione controversa, anche se si dovesse ritenere che restringa la concorrenza, nel senso che impedisca a determinati judoka di partecipare ad alcuni tornei internazionali, non rientri nella sfera di applicazione dell'art. 85 del Trattato, in quanto indispensabile per raggiungere gli obiettivi legittimi derivanti dalla specificità del judo (82). Per quanto riguarda la descrizione e il carattere di legittimità di tali obiettivi, rinvio all'analisi svolta precedentemente (83), da cui emerge che la regolamentazione sportiva controversa era volta, in primo luogo, a mettere a punto un sistema di selezione delle squadre nazionali chiamate a rappresentare il continente europeo ai giochi olimpici di Atlanta e, in secondo luogo, ad assicurare la più ampia rappresentatività possibile in determinati tornei internazionali. Di conseguenza, non si configura, ai miei occhi, alcuna violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
113 Anche ammettendo, del resto, che l'UEJ occupi una posizione dominante sul mercato delle competizioni di judo, i particolari obiettivi perseguiti dalle misure da essa adottate ancora una volta farebbero sì che il suo comportamento non potrebbe essere qualificato abusivo e non rientrerebbe quindi nel campo di applicazione dei divieti previsti dall'art. 86 del Trattato.
114 In conclusione, non vedo, negli elementi sopra menzionati, sottoposti alla valutazione della Corte, alcun motivo per cui la regolamentazione dell'UEJ possa essere considerata contraria alle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del Trattato.
V - Conclusione
115 Per questi motivi, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali:
«1. La questione pregiudiziale nella causa C-51/96 è irricevibile.
2. Per quanto riguarda la questione pregiudiziale nella causa C-191/97:
a) L'attività sportiva da cui un atleta ricava vantaggi economici sotto forma di aiuti finanziari erogati dalle federazioni sportive del suo paese o sotto forma di gratifiche costituisce, nelle condizioni della presente causa, un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE) e gode pertanto della tutela del diritto comunitario.
b) Il diritto comunitario, in particolare gli artt. 59 e seguenti del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 49 e seguenti CE), non ostano a una regolamentazione sportiva la quale, in primo luogo, imponga agli "atleti non dilettanti di alto livello" l'obbligo di ottenere l'autorizzazione della federazione nazionale presso cui sono iscritti per partecipare a tornei internazionali in cui non si confrontino direttamente rappresentative nazionali e, in secondo luogo, limiti il numero degli atleti scelti dalle federazioni nazionali per partecipare a tali tornei, in quanto tale normativa è giustificata da ragioni non economiche relative alla natura particolare di determinati incontri sportivi e alle esigenze specifiche dello sport in generale; tra tali ragioni, occorre considerare in particolare, da un lato, l'organizzazione della selezione delle squadre nazionali chiamate a rappresentare il continente europeo ai giochi olimpici e, dall'altro, la garanzia del carattere rappresentativo degli incontri internazionali, come elemento costitutivo dello sviluppo equilibrato dello sport a livello paneuropeo.
c) In mancanza di elementi sufficienti, è impossibile risolvere la questione pregiudiziale relativa agli artt. 81 e 82 CE (ex artt. 85 e 86)».
(1) - E' stata più volte campionessa del Belgio, una volta campionessa d'Europa e una volta campionessa del mondo della categoria dei minori di anni diciannove.
(2) - Si tratta della Ligue belge de judo (in prosieguo: la «LBJ») e della Ligue francophone de judo (in prosieguo: la «LFJ»).
(3) - Come in altri sport di combattimento, gli atleti sono suddivisi in categorie, a seconda del peso. La signorina Deliège, per esempio, disputava solitamente in quella inferiore ai cinquantadue chili.
(4) - Sentenza 21 aprile 1988, causa 338/85 (Racc. pag. 2041).
(5) - Si fa riferimento, in particolare, alla sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I-393).
(6) - Citata alla nota 4.
(7) - Sentenza Fratelli Pardini, citata alla nota 4, punto 11.
(8) - Sentenza Fratelli Pardini, citata alla nota 4, punto 10.
(9) - V. in particolare: Cass. 9.9.1982, J. T. 1982, pag. 727.
(10) - Citata alla nota 4.
(11) - V. infra, paragrafi 20 e seguenti.
(12) - V. sentenze 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà (Racc. pag. 1333, punto 12); 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch (Racc. pag. 1405, punto 4), e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 73).
(13) - Sentenza 26 aprile 1988, causa 352/88, Bond van Adverteerders e a. (Racc. pag. 2085).
(14) - Sentenza 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone (Racc. pag. 377).
(15) - V. sentenze 27 settembre 1988, causa 263/86, Humbel (Racc. pag. 5365), e 24 marzo 1994, causa C-275/92, Schindler (Racc. pag. I-1039).
(16) - Citata alla nota 15.
(17) - Rinvio ai punti 79 e 80 di tale sentenza, citata alla nota 12.
«Per quanto concerne gli argomenti relativi alla libertà di associazione, occorre riconoscere che tale principio, sancito dall'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e scaturente dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, peraltro riaffermata dal preambolo dell'Atto unico europeo e dall'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, sono oggetto di tutela nell'ordinamento giuridico comunitario.
Tuttavia, non si può ritenere che le norme emanate da associazioni sportive e menzionate dal giudice nazionale siano necessarie per garantire alle dette associazioni, alle società calcistiche o ai calciatori l'esercizio di tale libertà o ne costituiscano una necessaria conseguenza».
(18) - V. infra, paragrafi 76 nonché 87 e seguenti.
(19) - Citata alla nota 15.
(20) - Sentenza 7 dicembre 1993, causa C-109/92 (Racc. pag. I-6447).
(21) - Sentenza Humbel, citata alla nota 15, punto 17 nonché sentenza Wirth, citata alla nota 20, punto 15.
(22) - Citata alla nota 15.
(23) - Sentenza Schindler, citata alla nota 15, punto 33.
(24) - Citata alla nota 13.
(25) - Il corsivo è mio.
(26) - Sentenza Bond van Adverteerders, citata alla nota 13, punto 16.
(27) - Sentenza 5 ottobre 1988, causa 196/87 (Racc. pag. 6159).
(28) - Sentenza citata alla nota 27, punto 12 della motivazione.
(29) - Ibidem, punto 12.
(30) - Ritengo che, nelle circostanze della presente controversia, in cui si chiede di valutare la validità del sistema di selezione degli atleti in vista della loro partecipazione a tornei, occorra innanzi tutto esaminare se questi siano prestatori di servizi, non anche se essi siano destinatari di servizi.
(31) - Citata alla nota 15.
(32) - Citata alla nota 27.
(33) - Citata alla nota 15.
(34) - Citata alla nota 20.
(35) - E' importante notare come le condizioni per fruire di un aiuto economico sistematico vengano stabilite dalle stesse federazioni in modo generale e astratto. Si prevede, ad esempio, che gli atleti che possono vantare certi successi in gara o partecipano a un determinato ciclo di allenamenti percepiscano periodicamente un aiuto finanziario o vengano retribuiti mediante gratifiche forfettarie.
(36) - Si pone qui un problema spinoso. La pratica dello sport deve essere coronata da successo per presentare un interesse economico? In altri termini, il diritto comunitario tutela solo gli atleti di successo? La risposta non è così ovvia. Ritengo che talune prestazioni di alto livello - ed è un criterio che non deriva da una valutazione giuridica - siano indispensabili e che senza di esse sia obiettivamente evidente che l'atleta non può beneficiare degli aiuti previsti dalla federazione per i propri campioni. Non ritengo tuttavia che occorra trattare gli «atleti non dilettanti di alto livello» che hanno ottenuto l'aiuto della federazione in modo diverso rispetto agli atleti che, in ragione delle condizioni in cui praticano lo sport in questione e grazie ai risultati ottenuti, possono con fondamento pretendere tali aiuti.
(37) - Occorre tuttavia fare attenzione: se l'elevato importo dell'aiuto percepito gioca a favore della natura economica dell'attività sportiva, ciò non significa tuttavia che gli atleti che a tale titolo ottengano redditi insignificanti non esercitino un'attività economica, solo perché i loro proventi siano di importo esiguo. Il primo criterio resta quello delle condizioni in cui l'attività sportiva controversa viene praticata.
(38) - Tuttavia, i premi versati ai campioni negli sport dilettantistici dopo un grande successo (ad esempio, il conseguimento di una medaglia ai giochi olimpici) sono chiaramente la retribuzione di un successo, piuttosto che un aiuto al miglioramento delle prestazioni.
(39) - Il puro dilettantismo non ha bisogno di campioni né di farne oggetto di un sostegno particolare. Sono le federazioni che stabiliscono i meccanismi di sostegno agli atleti migliori e che determinano le condizioni in cui questi ultimi possono praticare la loro attività sportiva. Grazie a tali meccanismi, esse spingono i campioni a considerare la loro carriera sportiva come un mezzo per assicurare il proprio sostentamento.
(40) - Per rispondere al corrispondente argomento della Commissione, se il judo non comporta «normalmente» il pagamento di una retribuzione, ciò non significa che taluni judoka non vengano «normalmente» retribuiti per le loro prestazioni e per la loro attività. Più in generale, ritengo che oggi qualsiasi atleta di livello olimpionico pratichi la propria attività sportiva, qualunque essa sia, «normalmente» dietro retribuzione o cercando di ottenerla.
(41) - BEF 250.000 per il 1993 e BEF 200.000 per il 1994.
(42) - Coloro che possono essere classificati nella categoria degli «atleti non dilettanti di alto livello».
(43) - Circa BEF 30.000.
(44) - BEF 1.000.000 per la medaglia d'oro, 600.000 per l'argento e 400.000 per la medaglia di bronzo.
(45) - Stando a quanto risulta dal fascicolo, la garanzia di ottenere un sostegno economico da parte della federazione di judo ha per contropartita obblighi e impegni significativi da parte degli atleti che lo percepiscono. L'assenza a determinati allenamenti è sufficiente per far perdere all'atleta tali vantaggi.
(46) - La signorina Deliège ha prodotto agli atti del presente procedimento un contratto di sponsorizzazione con una banca belga; riferisce inoltre di aver concluso un contratto analogo con una nota marca di automobili, che avrebbe messo un veicolo a sua disposizione in cambio della prestazione di servizi a carattere pubblicitario.
(47) - Si possono trovare esempi in questo senso nella distinzione che si operava in passato tra pattinaggio dilettantistico e professionistico nonché nell'ambito del pugilato.
(48) - Proprio per questa ragione, d'altronde, si riscontra una forte concorrenza tra le città candidate all'organizzazione dei giochi olimpici.
Occorre comunque sottolineare come l'alterazione dell'ideale sportivo, dovuta all'impatto degli interessi economici sullo sport non sia una specificità della nostra epoca. Già dai tempi antichi, dal primo secolo avanti Cristo, i giochi olimpici persero gran parte del loro prestigio; vi partecipavano sempre più spesso atleti professionisti, mentre l'interesse del pubblico si distoglieva dall'atletica classica per rivolgersi agli sport ippici, nei quali primeggiavano i più ricchi, in grado di stanziare notevoli somme per il mantenimento dello loro scuderie.
Tuttavia, lo sport professionista non è necessariamente un segno di decadenza. Anche in epoca classica, quando i giochi olimpici conobbero il loro apogeo, un buon numero di atleti partecipanti erano professionisti che avevano come sponsor principale la città che rappresentavano. Oltre alla corona di ulivo (fatta con un ramo di ulivo selvatico) ricevuta a Olimpia, l'atleta godeva anche di un certo numero di vantaggi materiali; infatti, era nutrito a spese del tesoro pubblico, era esonerato da incarichi pubblici, ecc. Ad Atene, Solone aveva fissato la gratifica di un campione olimpico a cinquecento dracme, somma sufficiente a far entrare l'atleta nella classe sociale più elevata (quella dei pentacosiomedimni). In altre città più ricche dell'Italia meridionale, l'importo poteva raggiungere cinque talenti, cioè una somma enorme per quell'epoca, se si considera che Solone aveva fissato il valore del talento attico a seimila dracme.
Riassumendo, i fenomeni che sono chiamato ad esaminare nella fattispecie (l'intrecciarsi dello sport dilettantistico e professionistico ed il mecenatismo sportivo) risalgono all'antichità. V. ad esempio Daremberg (H) e Saglio (E), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, volume IV, pag. 182, Graz 1963, prima edizione, Parigi 1907, e N. Gialouris, Storia dei giochi olimpici, Ekdotiki Athinon, Atene, 1976, pag. 108 e seguenti.
(49) - In particolare, in sport come il calcio e la pallacanestro.
(50) - Tale constatazione vale perlomeno per il torneo di judo di Parigi, se si dà credito ai dati che la signorina Deliège ha fornito alla Corte, senza che le altre parti li abbiano contestati.
(51) - Sentenza citata alla nota 13.
(52) - Il corsivo è mio.
(53) - Conclusioni dell'avvocato generale Mancini, v. sentenza Bond van Adverteerders, citata alla nota 13, n. 8.
(54) - Sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91 (Racc. pag. I-6097).
(55) - Sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93 (Racc. pag. I-1141).
(56) - Sentenza Bosman, citata alla nota 12, punto 103.
(57) - Sentenza Donà, citata alla nota 12, punto 14.
(58) - Sentenza Walrave e Koch, citata alla nota 12, punto 8.
(59) - Sentenza Bosman, citata alla nota 12, punto 76.
(60) - Ibidem, punto 76.
(61) - Ritengo che sia utile il riferimento al Trattato di Amsterdam, ancorché quest'ultimo sia entrato in vigore solo il 1_ maggio 1999, poiché rivela le intenzioni degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie relativamente alle prospettive di evoluzione dell'unificazione europea.
(62) - Sentenza 25 luglio 1991, causa C-76/90 (Racc. pag. I-4221).
(63) - Sentenza Säger, citata alla nota 62, punto 12. V. anche sentenze 25 luglio 1991, causa C-288/89, Collectieve Antennevoorziening Gouda (Racc. pag. I-4007), Alpine Investments, citata alla nota 55, nonché Schindler, citata alla nota 15.
(64) - Per la definizione di tale categoria, v. supra, paragrafi 41 e seguenti.
(65) - V. sentenze Alpine Investments (citata alla nota 55) e Säger (citata alla nota 62) nonché Collectieve Antennevoorziening Gouda (nota 63); v. inoltre sentenza 25 luglio 1991, causa C-353/89, Commissione/Paesi Bassi, (Racc. pag. I-4069).
(66) - V. nota 12.
(67) - Citata alla nota 5.
(68) - Sentenza Telemarsicabruzzo, citata alla nota 5, punti 6 e 7.
(69) - V. sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I-1979, punto 21).
(70) - Sentenza Bosman, citata alla nota 12, paragrafo 256 delle conclusioni dell'avvocato generale Lenz.
(71) - V. sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck e a. (Racc. pag. 3125, punto 88).
(72) - Per quanto riguarda più in particolare le federazioni nazionali, posso rinviare alla sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado nella causa T-46/92 [sentenza 9 novembre 1994, Scottish Football/Commissione, Racc. pag. II-1039], da cui emerge che l'associazione scozzese di calcio costituisce un'impresa o un'associazione d'imprese ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato. A questo stesso proposito, nella decisione 27 ottobre 1992 (GU L 326, pag. 31), la Commissione ha constatato, in particolare a proposito della vendita di biglietti per la Coppa del mondo di calcio 1990 in Italia, che la FIFA (Federazione mondiale di calcio) e la Federazione italiana calcio esercitano un'attività economica e devono, di conseguenza, essere considerate imprese.
(73) - Come giustamente osserva l'avvocato generale Lenz nelle sue conclusioni relative alla sentenza Bosman, citata alla nota 12, la distinzione tra accordo tra imprese e decisione di associazione d'imprese è irrilevante all'atto pratico (paragrafo 258 delle conclusioni).
(74) - Sentenza 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin (Racc. pag. 1869, punto 17).
(75) - V. a titolo indicativo, sentenza 20 giugno 1978, causa 28/77, Tepea (Racc. pag. 1391, punti 46 e 47).
(76) - Più un torneo è rappresentativo, più considerevoli saranno gli introiti derivanti dai diritti di diffusione televisiva e dalla pubblicità; tali tornei infatti attireranno (potenzialmente) l'interesse del pubblico di tutti gli Stati membri dell'UEJ.
(77) - Sentenza della Corte 20 giugno 1966, causa 56/65, Société technique minière/Maschinenbau Ulm (Racc. pag. 261).
(78) - Sentenza 1_ febbraio 1978, causa 19/77, Miller (Racc. pag. 131, punti 14 e 15).
(79) - Sentenza 15 dicembre 1994, causa C-250/92 (Racc. pag. I-5641).
(80) - Sentenza DLG, citata alla nota 79, punti 31-36.
(81) - Sentenza citata alla nota 12 (paragrafi 268 e seguenti delle conclusioni).
(82) - Per rispondere ad un argomento sollevato dalla signorina Deliège a tale proposito, osservo quanto segue: il fatto che un accordo o una pratica rientrino o no nel campo di applicazione dell'art. 85 è una questione di competenza della Corte. Se si dovesse riconoscere, peraltro, che l'accordo o la pratica controversa rientrano nel campo di applicazione dei divieti di cui all'art. 85, n. 1, spetterebbe alla Commissione concedere eventualmente una deroga ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
(83) - V. paragrafi 70-76 e 84-88 delle presenti conclusioni.