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Document 61996CC0020

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 6 maggio 1997.
Kelvin Albert Snares contro Adjudication Officer.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Social Security Commissioner - Regno Unito.
Previdenza sociale - Prestazioni speciali a carattere non contributivo - Art. 4, n. 2, bis e art. 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Assegno di sussistenza per minorati - Non esportabilità.
Causa C-20/96.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-06057

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:227

61996C0020

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 6 maggio 1997. - Kelvin Albert Snares contro Adjudication Officer. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Social Security Commissioner - Regno Unito. - Previdenza sociale - Prestazioni speciali a carattere non contributivo - Art. 4, n. 2, bis e art. 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Assegno di sussistenza per minorati - Non esportabilità. - Causa C-20/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-06057


Conclusioni dell avvocato generale


1 L'oggetto del rinvio pregiudiziale operato dal Social Security Commissioner verte sulla questione se il ricorrente nella causa principale debba cessare di fruire di un assegno sociale per minorati a partire dalla data alla quale ha lasciato definitivamente il Regno Unito per stabilirsi in un altro Stato membro.

2 Viene quindi chiesto che questa Corte si pronunci sull'interpretazione e sulla validità di disposizioni di diritto comunitario relative all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità e, in particolare, di quelle che vertono sulle «prestazioni speciali a carattere non contributivo», in vigore dal 1_ giugno 1992 (1).

La normativa nazionale

3 Dall'ordinanza di rinvio emerge che il «disability living allowance» (assegno di sussistenza per minorati; in prosieguo: il «DLA») è una prestazione non contributiva (2) versata indipendentemente dal previo accertamento di una incapacità lavorativa e non subordinata a condizioni di reddito, agli invalidi per handicap fisico o mentale (3).

4 Il DLA si compone di due voci:

- una voce «autonomia», destinata alle persone non autosufficienti (che può essere concessa sulla base di tre aliquote differenti, a seconda della natura dell'handicap e del grado di assistenza che si richiede);

- una voce «mobilità», destinata a persone dalla limitata capacità di spostamento (che può essere concessa sulla base di due aliquote differenti, a seconda della natura e della gravità dell'indebolimento delle capacità di spostamento).

5 Prima della sua istituzione, il 1_ aprile 1992 (4), nel diritto nazionale esistevano due tipi di prestazioni non contributive, non subordinate a condizioni di reddito, aventi il medesimo oggetto di ciascuna delle due voci del DLA. Si trattava dell'«attendance allowance» (assegno di accompagnamento; in prosieguo: l'«AA»), versato sulla base di due aliquote corrispondenti alle due più elevate aliquote della voce «autonomia» del DLA, e del «mobility allowance» (assegno di mobilità; in prosieguo: la «MA»), versato sulla base di un'aliquota pari all'aliquota più elevata della voce «mobilità» del DLA (5).

6 Le condizioni per la concessione delle due voci del DLA sono identiche a quelle previste per l'AA e la MA e non è richiesta alcuna particolare condizione di cittadinanza. La normativa nazionale prevede, in particolare, che ogni richiedente debba soddisfare delle condizioni di residenza e di presenza in Gran Bretagna (6). Tale condizione di residenza può essere, in sostanza, revocata solo in caso di assenza temporanea dal territorio nazionale (7).

I regolamenti comunitari

Il regolamento n. 1408/71 prima della riforma del 1992

7 Se è vero che il regolamento n. 1408/71 non istituisce un regime di previdenza sociale a sé stante per i lavoratori e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e non è neppure inteso ad armonizzare - né tantomeno a unificare - le varie normative nazionali applicabili in materia, coordina per contro queste ultime, sovrapponendovi un insieme di regole, nell'intento supremo di cancellare ogni situazione idonea a scoraggiare l'uso del diritto alla libera circolazione riconosciuto dal Trattato.

8 Il campo di applicazione «ratione materiae» del regolamento n. 1408/71 è definito nell'art. 4 del regolamento stesso. Tale articolo, nel quale rientrano tutte le legislazioni relative ai «settori di sicurezza sociale» riguardanti i rischi figuranti nel suo n. 1 - e quindi anche le «prestazioni di invalidità» previste alla lett. b) - e dal quale resta esclusa l'«assistenza sociale e medica» (n. 4), non opera però distinzioni tra i regimi contributivi e quelli non contributivi (n. 2).

9 Le legislazioni e i regimi nazionali contemplati nei nn. 1 e 2 dell'art. 4 sono, conformemente all'art. 5, menzionati dagli Stati membri in dichiarazioni notificate e pubblicate. Così, al punto 11 della sezione L dell'allegato VI del regolamento, l'AA era (ed è a tutt'oggi) menzionato dal Regno Unito come una prestazione d'invalidità ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b).

10 L'art. 10, n. 1, del regolamento pone in questi termini il principio della revoca delle clausole di residenza delle prestazioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento:

«1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice».

Le modifiche apportate con il regolamento n. 1247/92

Giustificazione

11 Nella versione iniziale, l'art. 4 del regolamento n. 1408/71 limitava la sfera di applicazione di tale regolamento alle sole prestazioni di previdenza sociale propriamente dette ed escludeva quelle rientranti nell'assistenza sociale. Di conseguenza, solo le prime potevano essere esportate in un altro Stato membro, conformemente all'art. 10, n. 1, con esclusione delle seconde. Il regolamento, però, non conteneva alcuna definizione di queste due nozioni.

12 Prendendo a base la considerazione che «(...) la distinzione fra prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che ne fanno parte si fonda essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare i suoi scopi e le condizioni per la sua concessione» (8), questa Corte ha accolto una concezione estensiva delle legislazioni e dei regimi contemplati nell'art. 4, n. 1, che prescinde dalle qualificazioni nazionali e che comprende talune prestazioni che, «(...) in relazione al loro ambito di applicazione ratione personae, ai loro obiettivi e alle loro modalità di applicazione» (9), presentano contemporaneamente somiglianze con l'assistenza sociale (10) e con la previdenza sociale (11).

13 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, una siffatta prestazione, definita di tipo «misto» o di natura «ibrida» doveva essere «(...) considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1 (...)» (12).

Le nuove disposizioni

14 Tenendo conto di tale giurisprudenza (13), il Consiglio, con regolamento n. 1247/92, adottato sulla base degli artt. 51 e 235 del Trattato CE, ha inserito nel regolamento n. 1408/71 regole speciali di coordinamento, applicabili a talune prestazioni a carattere non contributivo, ormai incluse espressamente nella sfera di applicazione del regolamento. Si tratta delle prestazioni aventi il detto carattere non contributivo, destinate a coprire a titolo suppletivo, complementare o accessorio le eventualità corrispondenti ai settori della previdenza sociale contemplati nel regolamento n. 1408/71, e di quelle destinate ad assicurare la specifica tutela dei minorati.

15 Tale situazione viene presa in considerazione in un nuovo art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, nei seguenti termini:

«2 bis. Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano:

a) previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure

b) destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati».

16 L'art. 5 è stato modificato allo scopo di prevedere che gli Stati membri menzionino le normative e i regimi parimenti contemplati dall'art. 4, n. 2 bis, nella loro dichiarazione (va rilevato che il Regno Unito non ha fatto una siffatta dichiarazione).

17 Il regime di coordinamento posto in essere a favore di tali prestazioni costituisce l'oggetto di un nuovo art. 10 bis, il quale, al n. 1, consente una deroga al principio della revoca delle clausole di residenza per quelle tra le prestazioni di questo tipo che siano state oggetto di una dichiarazione in tal senso da parte dello Stato che le ha istituite:

«1. Nonostante l'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza».

18 Il DLA figura nell'elenco delle prestazioni speciali menzionate nell'allegato II bis, punto f), della sezione L (Regno Unito).

19 I nn. 2-4 dell'art. 10 bis sono intesi a far riconoscere i periodi maturati o i fatti sopravvenuti nel territorio di un altro Stato membro, al fine di consentire la concessione di tali prestazioni nel territorio dello Stato di residenza:

«2. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro.

3. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto ad una prestazione di cui al paragrafo 1, erogata a titolo complementare, al beneficio di una prestazione di cui a una delle lettere da a) ad h) dell'articolo 4, paragrafo 1 e qualora nessuna prestazione di questo tipo sia dovuta a norma di questa legislazione, qualsiasi prestazione corrispondente erogata a norma della legislazione di un altro Stato membro è considerata come una prestazione erogata a norma della legislazione del primo Stato membro ai fini della concessione della prestazione complementare.

4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1, destinate agli invalidi o ai minorati, alla condizione che l'invalidità o la minorazione sia stata constatata per la prima volta nel territorio di detto Stato membro, si considera questa condizione soddisfatta se la constatazione è stata fatta per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro».

20 All'applicazione di tale riforma, entrata in vigore il 1_ giugno 1992, si accompagnano misure transitorie che di norma sono intese a preservare i diritti che esistevano anteriormente alla sua adozione (art. 2 del regolamento n. 1247/92).

Fatti e procedimento

21 Il signor Snares (in prosieguo anche: il «ricorrente nella causa principale»), cittadino britannico, ha svolto attività lavorativa subordinata ed ha contribuito al regime di previdenza sociale del Regno Unito per circa venticinque anni.

22 Rimasto vittima di un grave incidente nell'aprile del 1993, chiedeva ed otteneva il beneficio a vita di un DLA - secondo l'aliquota media della voce «mobilità» - a partire dal 1_ settembre 1993 (14).

23 Informato della partenza definitiva del ricorrente nella causa principale dal territorio nazionale per stabilirsi permanentemente a Tenerife, in Spagna, dove risiede sua madre, la competente autorità nazionale ha considerato che, non soddisfacendo più la condizione della residenza contemplata dalla legislazione britannica, il signor Snares non aveva più diritto al DLA a partire dalla detta data.

24 Pronunciandosi sull'appello con il quale era stato adito, il Social Security Appeal Tribunal di Salisbury confermava la detta decisione, considerando, in particolare, che le modifiche apportate al regolamento n. 1408/71 a mezzo regolamento n. 1247/92 consentivano alla normativa nazionale, a partire dal 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, di subordinare il pagamento del DLA alla condizione della residenza.

25 Il ricorrente allora adiva il Social Security Commissioner, sostenendo, in particolare, che il DLA è una prestazione d'invalidità ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, come lo erano l'AA (15) e la MA (16), alle quali si sostituisce, e che tale assegno deve, di conseguenza, poter continuare a essergli erogato in Spagna, conformemente all'art. 10, n. 1, del regolamento.

26 Senza volere, in questa fase del procedimento, «esprimere opinioni in merito alle tesi contrapposte» (17), il giudice nazionale ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il combinato disposto degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, inseriti dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1247/92 con decorrenza dal 1_ giugno 1992, abbia l'effetto di escludere dalla sfera di applicazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 una prestazione che anteriormente alla data suddetta sarebbe rientrata nelle previsioni di quest'ultimo articolo, con riferimento all'ipotesi di una persona la quale, a causa della sua precedente attività lavorativa, era o era stata soggetta alla normativa previdenziale dello Stato membro considerato, con la conseguenza che una persona la quale acquisti la titolarità del diritto a una simile prestazione dopo il 1_ giugno 1992 in forza della normativa di uno Stato membro non possa far richiamo alle disposizioni dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 per opporsi alla revoca di tale diritto giustificata esclusivamente in base alla residenza dell'interessato nel territorio di un altro Stato membro.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1247/92 sia stato emanato nel rispetto dei poteri conferiti dal Trattato di Roma, in particolare dagli artt. 51 e 235 del medesimo».

Sulle risposte alle questioni pregiudiziali

27 Mi pronuncio in ordine successivo, come suggerito dal giudice a quo, sulla portata e sulla validità degli artt. 4, nn. 2 bis e 10 bis, del regolamento n. 1408/71.

28 In limine preciso che il ricorrente nella causa principale rientra esattamente nel campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, come definito dall'art. 2, n. 1, nei seguenti termini:

«1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (...)».

29 Su questo punto non si hanno dubbi, come rilevato dal Social Security Commissioner, «(...) essendo stato l'interessato soggetto alla legislazione del Regno Unito in qualità di lavoratore subordinato ed essendo cittadino del medesimo Stato» (18).

30 Infatti, ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento, la nozione di «lavoratore» è definita esclusivamente sulla base dell'affiliazione dell'interessato a un regime assicurativo e non sulla base dell'esercizio effettivo di un'attività. Questa Corte deduce da ciò che tale nozione «(...) ha portata generale e comprende (...) qualsiasi persona che, esercitando o no un'attività lavorativa, possieda la qualità di assicurato in forza della legislazione previdenziale d'uno o più Stati membri» (19).

31 Ne consegue che, per rientrare nel campo di applicazione ratione personae del regolamento, è sufficiente che un cittadino di uno Stato membro sia o sia stato soggetto a un regime di previdenza sociale di uno o più Stati membri (20).

32 Tale è il caso del signor Snares, il quale può di conseguenza avvalersi delle disposizioni del regolamento.

Sulla portata degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 del regolamento n. 1408/71

33 L'oggetto di questa prima questione è quello di stabilire se il DLA rientra nel campo di applicazione ratione materiae dell'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, in quanto si tratta di una prestazione d'invalidità che beneficia, a tale titolo, della revoca delle clausole di residenza prevista dall'art. 10, n. 1, o se debba essere considerato come una «prestazione speciale a carattere non contributivo» destinata «ad assicurare la tutela specifica dei minorati», ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, lett. b), del medesimo regolamento, che può essere concessa subordinatamente alla condizione della residenza, conformemente all'art. 10 bis.

34 Tutti gli Stati membri intervenuti nel procedimento (il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria) come pure il Consiglio e la Commissione si oppongono, sia pure con qualche lieve differenziazione, alla tesi sostenuta dal ricorrente nella causa principale, secondo la quale il DLA rientrerebbe nelle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento.

35 Suggerisco alla Corte di seguire i detti Stati in tale orientamento, che è l'unico, a mio avviso, idoneo a essere accolto, tenuto conto della normativa in vigore al momento del sopravvenire dei fatti di cui alla fattispecie principale.

36 A questo proposito, ricordo che occorre distinguere due periodi.

37 Prima del 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, dall'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario derivavano tre tipi di regimi.

38 Metto subito da parte le prestazioni di assistenza sociale e medica, le quali, essendo espressamente escluse dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, non potevano beneficiare delle misure di coordinamento dei regimi di previdenza sociale istituiti dal diritto comunitario. Le disposizioni dell'art. 10, n. 1, pertanto, non le riguardavano.

39 Per contro, solo le prestazioni di previdenza sociale espressamente previste dall'art. 4 del regolamento n. 1408/71 beneficiavano del principio della revoca delle clausole di residenza, sancito dall'art. 10, n. 1, il quale «(...) garantisce ai lavoratori migranti il pieno godimento di determinate prestazioni in denaro acquisite in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, anche se gli interessati risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'ente debitore» (21), e il cui scopo è quello di «(...) favorire la libera circolazione dei lavoratori, tutelandoli contro gli inconvenienti che potrebbero conseguire dal trasferimento della residenza da uno Stato membro all'altro» (22).

L'AA rientrava pertanto in tale categoria per effetto della dichiarazione fatta dal Regno Unito ai sensi dell'art. 5.

40 D'altronde, senza essere stata espressamente prevista dal regolamento n. 1408/71, la categoria delle prestazioni detta di tipo «misto» o di natura «ibrida» veniva presa in considerazione dalla giurisprudenza di questa Corte alla luce del fatto che presenta «contemporaneamente somiglianze con entrambe le categorie» (23) di prestazioni. In assenza di disposizioni specifiche che le prendessero in considerazione, e purché ne presentassero i connotati essenziali, questa Corte le ha assimilate a prestazioni di previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento.

41 L'interpretazione che questa Corte ha fornito della detta disposizione consentiva in tal modo al beneficiario di siffatte prestazioni di poterle mantenere qualora trasferisse la propria residenza sul territorio di un altro Stato membro, anche nel caso in cui tali prestazioni erano riservate dalla normativa che le prevedeva alle sole persone residenti nel territorio nazionale, e questo in applicazione dell'art. 10, n. 1.

42 Per esempio, questa Corte ha ritenuto rientrare nel campo di applicazione del regolamento: taluni redditi garantiti alle persone anziane in Belgio (24) e in Francia (25), i «family credit» inglesi (26), le previdenze che la legislazione dei Paesi Bassi riconosce a taluni disoccupati (27), e taluni assegni per minorati previsti dalle legislazioni di Belgio (28), Francia (29) e Gran Bretagna (30).

43 In questo contesto giurisprudenziale questa Corte è stata indotta ad analizzare, nella sentenza Newton, le caratteristiche della MA.

Nel rilevare che

«(...) una normativa, come quella di cui trattasi nella causa principale, anche se, in considerazione di talune sue caratteristiche, ha natura assistenziale, soprattutto per il fatto che la concessione della prestazione prevista prescinde dal compimento di periodi di attività lavorativa, di iscrizione o di contribuzione assicurativa, si avvicina tuttavia sotto altri aspetti al settore della previdenza sociale» (31),

questa Corte ha classificato la detta prestazione tra quelle dette di tipo «misto».

44 Questa Corte aveva tuttavia precisato che una siffatta prestazione poteva essere assimilata a una prestazione d'invalidità ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), solo «(...) nel caso di un lavoratore subordinato o autonomo che sia già coperto, in ragione di una precedente attività lavorativa, dal sistema previdenziale dello Stato membro in cui vige una siffatta normativa, da lui invocata», «(...)anche se può essere qualificata diversamente in relazione ad altre categorie di beneficiari» (32).

Questa Corte aveva anche chiarito quest'ultimo punto:

«In particolare, [la MA] non può considerarsi rientrare nella sfera della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 51 del Trattato e del regolamento n. 1408/71, con riguardo a persone che siano stato soggette, in quanto lavoratori dipendenti o autonomi, esclusivamente alla normativa di altri Stati membri» (33), a meno che non si rischi di mettere gravemente a repentaglio «(...) l'equilibrio del sistema istituito dalle normative nazionali, che costituiscono espressione dell'attenzione degli Stati membri nei confronti delle persone minorate residenti nei rispettivi territori nazionali» (34).

45 In applicazione della detta giurisprudenza, pertanto, prima della modifica del regolamento n. 1408/71, la MA doveva essere considerata una prestazione di tipo «misto», assimilata a una prestazione d'invalidità ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), di tale regolamento, per quelli tra i suoi beneficiari che erano o erano stati assicurati ai sensi della normativa britannica. Solo questi ultimi potevano, di conseguenza, reclamare il beneficio dell'esportazione di tale prestazione, conformemente al principio fissato dall'art. 10, n. 1, del regolamento. Gli altri beneficiari di tale prestazione non potevano invocare l'applicazione del regolamento, poiché la MA costituiva per essi una prestazione rientrante nell'art. 4, n. 4.

46 Dopo il 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, la situazione è stata alquanto modificata, guadagnando in chiarezza e certezza.

47 Dalla lettura del terzo e quarto `considerando' del regolamento n. 1247/92 emerge che l'adozione di tali disposizioni di modifica del regolamento n. 1408/71 è motivata essenzialmente dalla necessità di tener conto della giurisprudenza sopra menzionata sulle prestazioni di natura «ibrida», fino ad allora ignorate dai regolamenti comunitari:

«considerando che è necessario tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale alcune prestazioni previste dalle legislazioni nazionali possono rientrare simultaneamente nel settore della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale a causa del loro campo d'applicazione quanto alle persone, dei loro obiettivi e delle loro modalità d'applicazione;

considerando che la Corte di giustizia ha dichiarato che, per talune loro caratteristiche, le legislazioni in virtù delle quali sono erogate tali prestazioni sono equiparabili all'assistenza sociale nella misura in cui il bisogno costituisce un criterio essenziale d'applicazione e non si considerano per la loro erogazione i periodi di attività professionale o contributivi, mentre per altre caratteristiche esse si apparentano alla sicurezza sociale in quanto manca ogni discrezione nel modo in cui tali prestazioni, così come sono previste, sono erogate e conferiscono ai beneficiari una posizione giuridicamente definita».

48 Dopo tale riforma vanno operate, in sostanza, le seguenti classificazioni.

49 Il regime delle «prestazioni di previdenza sociale» resta immutato: queste fruiscono, in particolare, sempre del principio della revoca delle clausole di residenza previsto dall'art. 10, n. 1. Parimenti, le prestazioni che hanno natura di provvedimenti di «assistenza sociale o medica», ai sensi dell'art. 4, n. 4, restano estranee al sistema di coordinamento posto in essere.

50 Quello che invece cambia è che queste due categorie coprono ora un ambito meno esteso di prestazioni, dal momento che alle prestazioni «miste», che in precedenza potevano rientrare in una o nell'altra di tali disposizioni, viene d'ora in avanti attribuito un loro proprio regime. Esse vengono infatti espressamente contemplate nel regolamento n. 1408/71, all'art. 4, n. 2 bis.

51 A questo proposito vanno distinti due tipi di «prestazioni speciali a carattere non contributivo».

52 L'art. 10 bis nuovo è applicabile a quelle tra le dette prestazioni che sono state menzionate da uno Stato membro nell'allegato II bis del regolamento, e possono essere concesse subordinatamente alla condizione della residenza. Per quanto riguarda invece le prestazioni di questo tipo che non hanno costituito oggetto di una siffatta menzione, ci si deve rifare al regime «di principio» previsto dall'art. 10, n. 1, e la loro concessione, al pari delle prestazioni di previdenza sociale, non può essere subordinata a condizioni di residenza.

53 Il DLA è menzionato dal Regno Unito nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71 (35).

54 Il fatto che sia stato menzionato ne comporta automaticamente la classificazione nella categoria delle «prestazioni speciali a carattere non contributivo», cui è applicabile l'art. 10 bis?

55 Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla portata di tali dichiarazioni, in particolare delle dichiarazioni contemplate nell'art. 5 del regolamento n. 1408/71.

Questa Corte ha così considerato che:

«(...) mentre la circostanza che una legge od altro provvedimento normativo interno non siano stati menzionati nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del regolamento [n. 1408/71] non può, di per sé, provare che detta legge o detto provvedimento esulino dalla sfera d'applicazione del regolamento stesso, il fatto che uno Stato membro abbia menzionato una data legge nella sua dichiarazione dev'essere considerato come prova che le prestazioni corrisposte in base a detta legge sono prestazioni di previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71» (36).

56 Questa giurisprudenza è senz'altro trasponibile all'ipotesi delle menzioni contenute nell'allegato II bis. Come la menzione di una legislazione nazionale nelle dichiarazioni contemplate nell'art. 5 stabilisce che le prestazioni concesse sulla base di tale legge sono prestazioni di previdenza sociale ai sensi del regolamento, la menzione di una legislazione, come il DLA nell'allegato II bis, come costitutiva di una prestazione speciale a carattere contributivo cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 10 bis, è, a mio avviso, sufficiente per farla rientrare senza ambiguità di sorta nel campo di applicazione dell'art. 4, n. 2 bis.

57 La circostanza che il Regno Unito non ne abbia fatto menzione ai sensi dell'art. 5, «(...) non è determinante (...)» (37) e, come emerge dalla medesima giurisprudenza, non la esclude pertanto da tale categoria.

58 D'altronde, se questa unica menzione già mi pare sufficiente per provare la natura di «prestazione speciale a carattere non contributivo» del DLA, anche altri argomenti depongono, mi sembra, a favore dell'inclusione del DLA in tale categoria di prestazioni.

59 E' a questo proposito, in primo luogo, possibile fare utile riferimento alle prestazioni alle quali il DLA si è sostituito nel diritto nazionale, poiché, come tutti convengono, queste ultime presentavano le medesime caratteristiche delle due voci del DLA che è loro succeduto, con l'eccezione di una delle aliquote secondo le quali ciascuna voce può essere concessa.

60 Sotto il regime precedente al 1992, l'AA rientrava nella sfera di applicazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, a causa della sua menzione da parte del Regno Unito ai sensi della dichiarazione resa conformemente all'art. 5. Tuttavia, le sue condizioni di concessione e la sua natura non si differenziavano da quelle della MA, che lo completava e che, in ragione delle sue caratteristiche, è stato identificato da questa Corte nella citata sentenza Newton come una prestazione di tipo «misto».

61 Se all'epoca la Corte faceva rientrare tale prestazione sotto l'art. 4, n. 1, del regolamento, qualificandola come «prestazione di previdenza sociale», che beneficia a tale titolo del principio della revoca delle clausole di residenza sancito dall'art. 10, n. 1, questo, come ho visto, era dovuto al fatto che in tale epoca, in mancanza di un regime particolare, soltanto attraverso la detta disposizione era possibile far rientrare nel campo di applicazione del regolamento le prestazioni di tipo misto, quando queste ne presentavano le caratteristiche essenziali. Del resto ho fatto presente che tale qualifica non era sistematica e dipendeva dal fatto che il beneficiario della MA rientrava nel sistema di previdenza sociale del Regno Unito.

62 Gli «antenati» del DLA erano pertanto prestazioni di tipo «misto» e quest'ultimo dovrebbe logicamente essere qualificato nello stesso modo.

63 Aggiungo, in secondo luogo, qualora ve ne fosse bisogno, che le caratteristiche del DLA si configurano in ragione della sua natura «mista». Da un lato, fa parte dell'assistenza sociale, nel senso che non si basa su periodi di occupazione o di assicurazione ed è destinato ad alleviare uno stato di bisogno manifesto di un privato, della cui entità viene tenuto conto ai fini dell'applicazione delle aliquote variabili. Dall'altro, si ricollega alla previdenza sociale, in quanto viene conferito come un diritto a coloro che ne soddisfano le condizioni di attribuzione, senza una valutazione individuale e discrezionale della loro situazione.

64 Se non vi è dubbio, a mio avviso, che il DLA costituisce senz'altro una «prestazione speciale a carattere non contributivo», non si può ulteriormente mettere in discussione il fatto che ad esso dovrebbe essere applicato il regime proprio di questa categoria di prestazioni, quale quello istituito, a partire dal 1_ giugno 1992, con l'entrata in vigore del regolamento n. 1247/92.

65 Poco importa che prima dell'adozione del regolamento di modifica, alle prestazioni del tipo del DLA veniva applicato un regime differente, fatta salva la verifica della validità di tali nuove disposizioni, da effettuarsi successivamente.

66 Si deve infatti, conformemente al principio dell'applicazione immediata della legge nel tempo (38), fare riferimento alle norme di regolamento in vigore all'epoca dei fatti. Questa considerazione si giustifica «(...) in ossequio al principio della certezza del diritto, il quale esige, fra l'altro, che qualsiasi situazione di fatto venga di regola, e purché non sia espressamente disposto il contrario, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta» (39).

67 A questo proposito il signor Snares non può rivendicare proficuamente il beneficio di un regime che non era più in essere al momento in cui egli ha sollecitato il DLA. Un richiedente il cui handicap è sopravvenuto dopo che l'art. 4, n. 2 bis, e l'art. 10 bis sono stati inseriti nel regolamento n. 1408/71 vede i propri diritti regolati esclusivamente da dette nuove disposizioni. Nella specie è infatti privo di importanza sapere se prima del 1_ giugno 1992 il DLA poteva, come suggerito dal richiedente, essere considerato una prestazione di previdenza sociale a determinate condizioni.

68 Rilevo che, per la medesima ragione, non è possibile basarsi sul principio della conservazione dei diritti acquisiti quale sancito dall'art. 51, lett. b), del Trattato per pretendere di beneficiare del regime applicabile alle prestazioni assimilabili al DLA prima della riforma del 1992. Se è vero che l'art. 2 del regolamento n. 1247/92 (40) garantisce al titolare di un diritto sorto anteriormente alla riforma il mantenimento del diritto stesso, il signor Snares non può però avvalersene, dato che il suo diritto a ottenere il DLA è sorto posteriormente all'entrata in vigore del regolamento n. 1247/92.

69 Da quanto sopra si deve concludere che il DLA è, a partire dal 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, una «prestazione speciale a carattere non contributivo» ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, da cui consegue che la sua attribuzione, fatto salvo il rispetto della conservazione dei diritti acquisiti da parte di chi ne fa richiesta, può, in dipendenza della sua menzione nell'allegato II bis di tale regolamento, essere validamente subordinata ad una condizione di residenza nel territorio dello Stato che la concede.

Sulla validità delle disposizioni relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo

70 Secondo il ricorrente nella causa principale, poiché lo scopo dei regolamenti nn. 1408/71 e 1247/92 è quello di facilitare la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità, gli artt. 51 e 235 del Trattato possono essere invocati solo per favorire la realizzazione di questo obiettivo. Orbene, il regolamento n. 1247/92 abbassa, invece che elevare, il livello e la qualità della vita dei lavoratori che vogliono esercitare il diritto alla libera circolazione, in quanto cittadini dell'Unione. Esso ostacola e indebolisce la coesione economica e sociale piuttosto che promuoverla e rafforzarla, dal momento che rende più difficile per i cittadini vivere e lavorare in paesi diversi dal loro paese di origine. Di conseguenza, la modifica controversa esorbiterebbe dal contesto delle competenze attribuite al legislatore dall'art. 235 e dall'art. 51 del Trattato.

71 Nell'esaminare tale questione metto subito da parte qualsiasi concreto riferimento all'art. 235, il quale, di per sé, non sembra appropriato per la presente fattispecie. Infatti, il regolamento n. 1408/71 e tutti i regolamenti che lo hanno modificato o integrato hanno essenzialmente come base giuridica l'art. 51 del Trattato. Il riferimento complementare all'art. 235 è stato reso necessario solo a partire dall'adozione del regolamento n. 1390/81 (41), il quale estende il regolamento n. 1408/71 ai lavoratori autonomi, mentre il Trattato non ha previsto a tal fine poteri specifici di azione. Il rinvio in particolare suggerito dal ricorrente nella causa principale all'art. 8 A del Trattato, il quale consacra, in termini più ampi di quanto non faccia l'art. 51, «il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri» di ogni «cittadino dell'Unione», non apporta nulla di più. La menzione di queste disposizioni consente, in sostanza, di aggirare l'ostacolo nato dal fatto che la situazione del signor Snares non presenta alcun collegamento con l'art. 51 del Trattato isolatamente considerato, il quale si limita a garantire la libera circolazione dei lavoratori. Ho constatato che, pur avendo come obiettivo quello di dare attuazione agli obiettivi attribuiti all'art. 51 del Trattato, la normativa comunitaria controversa copre un campo di applicazione ratione personae più esteso (42).

72 Procedo pertanto a una valutazione della compatibilità con i principi sanciti dall'art. 51 del Trattato, il quale è così formulato:

«Il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri».

73 Ricordo che i regolamenti di modifica sono stati adottati in considerazione della giurisprudenza di questa Corte, la quale, avendo adottato una concezione estensiva della nozione di «prestazione di sicurezza sociale», ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, consentiva che talune prestazioni «miste» beneficiassero del regime di coordinamento comunitario posto in essere.

74 Il problema che viene sollevato in occasione della presente causa non è dunque tanto quello di verificare se il Consiglio aveva il diritto di far rientrare le prestazioni di questo tipo nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, poiché ciò già emergeva dalla giurisprudenza di questa Corte, quanto quello di verificare che il Consiglio avesse il diritto di consentire che quelle tra le prestazioni menzionate nell'allegato II bis potessero essere concesse subordinatamente alla condizione della residenza, in deroga al principio sancito dall'art. 10, n. 1.

75 Deve essere messa quindi in discussione essenzialmente la validità dell'art. 10 bis, che istituisce un regime proprio di talune prestazioni contemplate dall'art. 4, n. 2 bis.

76 A questo proposito si deve rilevare che la possibilità di prevedere deroghe al principio della revoca della clausole di residenza esisteva «in embrione» già prima dell'adozione del regolamento n. 1247/92.

77 In primo luogo, il testo stesso dell'art. 10, n. 1, il quale precisa che il principio della revoca delle clausole di residenza è applicabile «salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento», non può essere più chiaro.

78 E' così che, già prima delle modifiche operate nel 1992, il regolamento n. 1408/71 conteneva disposizioni che consentivano che la concessione di talune prestazioni fosse subordinata a una condizione di residenza.

79 Cito, ad esempio, l'art. 69 del regolamento - ai sensi del quale l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione è prevista solo per una durata limitata a tre mesi - di cui questa Corte, nella sentenza Van Noorden (43), ha riconosciuto la validità nei seguenti termini: «(...) le norme comunitarie applicabili in materia, in particolare gli artt. 67, n. 3, 69 e 70 del regolamento n. 1408/71, non ostano a che uno Stato membro neghi ad un lavoratore l'attribuzione di indennità di disoccupazione oltre il periodo massimo di tre mesi previsto dall'art. 69 di questo stesso regolamento, qualora il lavoratore non abbia compiuto, da ultimo, periodi di assicurazione o di occupazione nel detto Stato membro» (44).

80 Menziono parimenti l'allegato E del regolamento n. 3 (45), il quale, derogando all'art. 10, n. 1, enumerava le «prestazioni non corrisposte all'estero» e del quale questa Corte non ha messo in discussione la validità (46).

81 Del resto, neppure la giurisprudenza di questa Corte escludeva tale possibilità di deroga quando ebbe a pronunciarsi sull'applicazione del principio sancito dall'art. 10, n. 1, «(...) in assenza di disposizioni espresse in senso contrario (...)» (47). Questa Corte ha così implicitamente riconosciuto al legislatore comunitario il diritto di emanare siffatte disposizioni specifiche, allorché ha considerato, questa volta ragionando a contrario, in maniera più esplicita che «(...) in mancanza di modalità specifiche che si applicano alle prestazioni non contributive di cui trattasi, la soluzione dei problemi sollevati (...) dev'essere trovata nelle disposizioni attuali dei regolamenti, così come interpretate dalla Corte» (48).

82 Così questi riferimenti ai testi normativi e alla giurisprudenza consentono di ricordare che non esistono né nel Trattato né nel sistema di coordinamento posto in essere principi generali di esportabilità delle prestazioni sociali.

83 Se, sulla base di quanto or ora esposto deve riconoscersi la non esportabilità di talune prestazioni, ci si deve ancora assicurare che il Consiglio aveva il potere di prevedere una tale regola per talune prestazioni di tipo «misto».

84 Mi pare che il carattere molto particolare delle prestazioni controverse consente di togliere ogni dubbio al riguardo.

85 Come sottolineato dal governo francese (49), la condizione della residenza nel caso di specie si giustifica sotto un duplice punto di vista. In primo luogo, le prestazioni controverse sono concesse in un dato Stato e sono strettamente in funzione del livello e del costo della vita in tale Stato. La non esportabilità di tali prestazioni, poi, tiene conto della possibilità, per i loro beneficiari, di chiedere prestazioni della stessa natura nello Stato membro dove essi trasferiscono la loro residenza.

86 Tenuto conto della particolare natura delle prestazioni, che, come il DLA, rientrano in un settore misto, a metà strada tra le prestazioni classiche di previdenza sociale e le prestazioni di assistenza sociale escluse dalla normativa applicabile, mi sembra giustificato un dispositivo di coordinamento di deroga. Infatti, tali prestazioni sono intese ad assicurare con l'erogazione di una prestazione minima un certo livello di vita, valutato dallo Stato considerato, sulla base del livello medio esistente sul suo territorio, e che può variare da uno Stato all'altro. Si tratta di prestazioni concesse in considerazione dei loro beneficiari in un dato ambito territoriale.

87 Il contesto socio-economico, cioè culturale o familiare, proprio di ciascuno Stato di residenza, sottostà alle condizioni di concessione di tali prestazioni. Per esempio, oltre al reddito medio, e al costo della vita, l'esistenza di altre prestazioni o assegni ricollegantisi a un particolare stato di bisogno è essenziale per determinare le modalità di concessione di siffatte prestazioni. Tali prestazioni o assegni possono così assumere la forma di un aiuto alla casa, di possibilità di assistenza pratica o finanziaria per i minorati, di una rete ospedaliera idonea, o ancora di infrastrutture pubbliche o di associazioni che rispondano ai bisogni dei minorati.

88 In considerazione del contesto nel quale sono «nate», delle prestazioni siffatte, qualora vengano concesse a un beneficiario residente in un altro Stato membro, possono rivelarsi, tenuto conto dell'ambiente socio-economico o culturale di questo altro Stato, del tutto inadatte, esorbitanti o inadeguate. Sarebbe utopistico credere in un'armonizzazione dell'insieme degli Stati membri da questo punto di vista. Una persona minorata non ha necessariamente i medesimi bisogni finanziari in Spagna come nel Regno Unito.

89 Tale limite all'esportazione delle prestazioni può d'altronde trovare un valido sostegno nei principi enunciati nella sentenza della Corte 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir (Racc. pag. 5391), pronunciata in merito agli assegni legati a un certo «ambiente sociale» proprio di uno Stato membro.

90 L'oggetto del contendere di cui alla causa principale verteva sulla questione se la competente istituzione francese aveva il diritto di cessare il pagamento degli assegni di «inizio dell'anno scolastico» e di «stipendio unico» al ricorrente nella causa principale a seguito del trasferimento della sua residenza dal territorio francese in quello del Regno Unito. Il giudice a quo aveva di conseguenza adito questa Corte con una questione pregiudiziale d'interpretazione dell'art. 77 (50) del regolamento n. 1408/71.

Questa Corte ha ritenuto che «[tale disposizione] vada interpretata nel senso che riserva al titolare delle prestazioni familiari, cittadino di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro, il solo beneficio del versamento, da parte degli enti previdenziali del suo paese di origine, degli "assegni familiari", ad esclusione di altre prestazioni familiari, quali gli assegni di "inizio dell'anno scolastico" e di "stipendio unico" contemplati dalla normativa francese» (51).

Così decidendo, questa Corte ha ritenuto che tale art. 77 non è in contrasto con gli artt. 48 e 51 del Trattato, dato che «(...) costituisce una norma di portata generale che si applica indistintamente a tutti i cittadini degli Stati membri ed è basata su criteri obiettivi concernenti la natura e le condizioni di concessione delle prestazioni di cui trattasi» (52).

Questa Corte, infatti, ha distinto le prestazioni versate esclusivamente in funzione del numero e, eventualmente, dell'età dei familiari, la cui concessione «(...) rimane giustificata, indipendentemente dalla residenza del beneficiario e della sua famiglia», dalle «(...) prestazioni di altra natura o subordinate ad altre condizioni, come ad esempio nel caso di una prestazione destinata a coprire talune spese occasionate dall'inizio dell'anno scolastico dei figli (che) sono, per lo più, strettamente connesse all'ambiente sociale e, pertanto, alla residenza degli interessati» (53).

91 Ritengo che le prestazioni speciali a carattere non contributivo contemplate dall'art. II bis, come il DLA, rientrano tra quelle che sono «strettamente connesse all'ambiente sociale e, pertanto, alla residenza degli interessati».

92 Si deve inoltre rilevare che la regola della non esportazione delle prestazioni contemplate nell'allegato II bis è stata fatta propria dal legislatore comunitario parallelamente a quella dell'applicazione della legislazione dello Stato di residenza.

93 In applicazione di tale regola gli Stati membri sono tenuti a concedere le prestazioni speciali a carattere non contributivo previste dalla loro legislazione a tutte le persone residenti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, quale che ne sia la cittadinanza, in quanto soddisfino le condizioni previste per la loro concessione poste dalla legislazione nazionale e in quanto le prestazioni considerate siano enumerate nell'allegato II bis.

94 La circostanza che, nel caso di specie, al signor Snares venga proposta in Spagna una prestazione equivalente al DLA di importo inferiore o venga rifiutato il beneficio di una prestazione spagnola corrispondente non essendo in possesso dei requisiti prescritti, non è di per sé tale da giustificare l'invalidità della condizione di residenza prescritta dall'art. 10 bis del regolamento. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in assenza fino a tutt'oggi di un'armonizzazione comunitaria in materia, «(...) gli Stati membri conservano la competenza per definire i requisiti per la concessione delle prestazioni (di previdenza sociale), anche rendendoli più rigidi purché i requisiti adottati non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra lavoratori comunitari» (54).

95 Nella specie si deve fare riferimento alle pertinenti disposizioni della legislazione spagnola, Stato di residenza, senza chiamare in causa le disposizioni britanniche, anche se queste si rivelano più vantaggiose per l'interessato, a meno che non si voglia rinnegare il principio dell'unicità della legge applicabile, che è alla base dell'applicazione della pertinente normativa comunitaria (55). La natura vincolante delle norme di collegamento contenute nel regolamento risulta certamente dal primato del diritto comunitario. Ne consegue che gli interessati non possono avere la libera scelta della legislazione nazionale applicabile, per il fatto che soddisfarebbero le condizioni di assoggettamento a più regimi nazionali, allo stesso modo che «(...) gli Stati membri non dispongono (...) della facoltà di determinare quando debba applicarsi la propria legislazione o quella di un altro Stato membro», poiché «(...) la legislazione nazionale da applicarsi è determinata in funzione dei criteri che si evincono dalle norme del diritto comunitario» (56).

96 Rilevo, inoltre, che, se è vero che la riforma adottata nel 1992 non può essere invalidata, come ho avuto modo di considerare, in quanto consente di subordinare la concessione di talune prestazioni speciali a carattere non contributivo a una condizione di residenza, meno ancora può esserlo per il fatto che rispetta i requisiti previsti in materia dal Trattato e dal regolamento di base, al fine di assicurare la libera circolazione delle persone che rientrano nel suo campo di applicazione.

97 Si deve infatti rilevare che i complementi apportati dal regolamento n. 1247/92 al regolamento n. 1408/71 non si limitano alla disposizione considerata nell'art. 10 bis, n. 1, ma consistono in un insieme coerente che consente di assicurare effettivamente lo scopo perseguito.

98 Le nuove norme di coordinamento poste in essere tengono così espressamente conto di fatti e di circostanze che si producono in uno Stato membro diverso da quello di residenza. I nn. 2-4 dell'art. 10 bis fanno infatti obbligo allo Stato di residenza di:

- tener conto dei periodi di attività lavorativa compiuti nel territorio degli altri Stati membri, conformemente all'art. 51, lett. a), del Trattato (n. 2);

- considerare le prestazioni dovute a norma delle legislazioni di altri Stati membri come prestazioni erogate a norma della legislazione applicabile per quanto riguarda la concessione delle prestazioni complementari (n. 3), e

- riconoscere la constatazione d'invalidità o di minorazione effettuata in un altro Stato membro (n. 4).

99 L'art. 4, n. 2 bis, ha del resto accresciuto i diritti delle persone rientranti nella sfera di applicazione del regolamento per le prestazioni speciali a carattere non contributivo, dato che dispone che tali prestazioni rientrano tutte nel campo di applicazione del regolamento e non semplicemente, come avveniva in precedenza, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, nei soli casi in cui tali prestazioni presentavano i connotati essenziali della previdenza sociale.

100 La protezione che la nuova normativa concede agli interessati si rivela inoltre sotto alcuni aspetti più ampia di quella risultante dalla giurisprudenza di questa Corte. Così, il diritto alla prestazione non è più, come risultava dalla citata sentenza Newton, subordinato alla condizione che il richiedente sia stato in precedenza soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato dal quale richiede la detta prestazione.

101 Così, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nella causa principale, nell'adottare il regolamento di modifica n. 1247/92, non mi pare che il Consiglio abbia contravvenuto all'obbligo che gli deriva dall'art. 51 del Trattato di adottare «le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione delle persone». Non è del resto inutile ricordare a questo proposito che l'art. 51 non prescrive al Consiglio nei dettagli le misure che egli deve adottare, ma gli lascia «(...) ampia discrezionalità (...) nella scelta delle misure più adatte per ottenere il risultato di cui all'art. 51 del Trattato» (57).

102 Passo ora ad esaminare, per ragioni di completezza, altri due punti sollevati nel corso dell'udienza, idonei, secondo il ricorrente nella causa principale, a ingenerare dubbi circa la validità della nuova regolamentazione posta in essere.

103 Il ricorrente ha così brandito lo spettro dell'art. 8 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (58) per asserire - sembra - che l'impossibilità di esportare il beneficio del DLA in Spagna, dove risiede sua madre, potrebbe contravvenire al rispetto della sua vita familiare, garantito dalla detta disposizione.

Mi limito a rilevare, indipendentemente dai dubbi che si possono nutrire circa la pertinenza di tale argomentazione, tratta da una disposizione che «mira a tutelare la sfera di esplicazione della libertà personale dell'uomo» (59), che il sistema posto in essere, lungi dal costituire un freno allo stabilimento dell'interessato in un altro Stato membro, dove risiede un suo familiare, segna un progresso rispetto alla regolamentazione precedente, la quale - va ricordato - non garantiva in alcun modo l'inclusione delle prestazioni «miste» nel suo campo di applicazione ratione materiae e non gli concedeva, in via sistematica, il beneficio del regime di coordinamento posto in essere.

104 E' stato d'altronde affermato che le nuove disposizioni, impedendo l'esportazione delle prestazioni controverse, potrebbero costituire un ostacolo al diritto di soggiorno degli interessati in un altro Stato membro, qualora quest'ultimo possa subordinare il detto soggiorno a una condizione di reddito (60).

Debbo innanzi tutto rilevare che tale problema nella specie non si è posto, poiché il signor Snares continua a fruire, in Spagna, dove risiede ormai da più di tre anni, conformemente all'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, della concessione di un «incapacity benefit», prestazione di natura contributiva (61). Ricordo poi che già prima dell'adozione del regolamento n. 1247/92 era consentito che talune prestazioni fossero concesse subordinatamente alla condizione della residenza (62).

Conclusione

105 In considerazione di quanto precede suggerisco a questa Corte di risolvere le questioni sottoposte dal Social Security Commissioner come segue:

«1) A partire dal 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, la concessione di una "prestazione speciale a carattere non contributivo" ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, come modificato, menzionata nell'allegato II bis di tale regolamento - fermo restando il mantenimento dei diritti acquisiti da parte di chi la richiede - può essere validamente subordinata a una condizione di residenza nel territorio dello Stato che la rilascia, conformemente all'art. 10 bis, n. 1, del regolamento n. 1408/71, come modificato, anche se prima di tale data una prestazione equivalente poteva essere considerata in determinati casi rientrante nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, e la sua concessione, conformemente all'art. 10, n. 1, di tale regolamento, non poteva essere all'epoca subordinata a una condizione di residenza.

2) Il regolamento n. 1247/92 è stato adottato nell'ambito dei poteri conferiti al Consiglio dal Trattato CE, in particolare, dagli artt. 51 e 235, e dal suo esame non sono emersi elementi idonei a inficiarne la validità».

(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata e modificata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71» o il «regolamento»).

(2) - Cioè la sua attribuzione non è subordinata al versamento di contributi sociali.

(3) - Esso è previsto dagli artt. 71-76 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di previdenza sociali) e dal Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991 [regolamento di previdenza sociale (assegno di sussistenza per minorati) del 1991].

(4) - A mezzo della Disability Living Allowance and Disability Working Allowance Act 1991 (legge del 1981 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegnazione di posti di lavoro a minorati).

(5) - Dopo il 1_ aprile 1992 non è stata concesso nessun nuovo AA o MA, ad eccezione dell'AA per i beneficiari di oltre 65 anni.

(6) - Art. 71, n. 6, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 e art. 2, n. 1, delle Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991.

(7) - Art. 2, n. 2, delle Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991.

(8) - Sentenza 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx (Racc. pag. 973, punto 11). V. anche, per esempio, sentenze 6 luglio 1978, causa 9/78, Gillard (Racc. pag. 1661, punto 12); 5 maggio 1983, causa 139/82, Piscitello (Racc. pag. 1427, punto 10); 10 marzo 1993, causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-817, punto 28), e 2 agosto 1993, causa C-66/92, Acciardi (Racc. pag. I-4567, punto 13).

(9) - Sentenza Hoeckx, citata (punto 12). V. anche, per esempio, sentenze 22 giugno 1972, causa 1/72, Frilli (Racc. pag. 457, punto 13); 28 maggio 1974, causa 187/73, Callemeyn (Racc. pag. 553, punto 6); 9 ottobre 1974, causa 24/74, Biason (Racc. pag. 999, punto 9); 24 febbraio 1987, cause riunite 379/85, 380/85, 381/85 e 93/86, Giletti e a. (Racc. pag. 955, punto 9), e 20 giugno 1991, causa C-356/89, Newton (Racc. pag. I-3017, punto 12).

(10) - In sostanza, in quanto tali prestazioni sono destinate ad alleviare un manifesto stato di bisogno di una persona e la loro concessione implica una verifica dei mezzi di sussistenza e della situazione particolare dell'interessato, si prescinde da ogni esigenza relativa all'esercizio di attività professionali o di versamento di contributi.

(11) - In sostanza, in quanto gli interessati godono di un diritto giuridicamente tutelato per la loro concessione, la quale non dipende dall'esercizio di alcun potere discrezionale se sono soddisfatte le condizioni di legge previste per la concessione.

(12) - Sentenza Acciardi, citata (punto 14). V. anche, per esempio, sentenza 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes (Racc. pag. I-4839, punto 15).

(13) - V. l'esplicito riferimento che viene operato nel terzo e quarto `considerando' del regolamento n. 1247/92, riprodotti nel paragrafo 47 delle miei conclusioni.

(14) - Il governo del Regno Unito segnala (punti 1.1, 1.2 e 1.5 delle sue osservazioni) che il signor Snares beneficia anche, dal momento dell'incidente fino a tutt'oggi, di una prestazione non contributiva («invalid benefit», sostituita dal 13 aprile 1995 con l'«incapacity benefit», disciplinata dagli artt. 30A-30E del Social Security Contributions and Benefits Act 1992).

(15) - In ragione della sua inclusione nella dichiarazione operata dal Regno Unito conformemente all'art. 5 del regolamento, a titolo dei regimi contemplati dall'art. 4, nn. 1 e 2 (v. paragrafo 9 delle mie conclusioni).

(16) - Questo assegno non figura nella dichiarazione del Regno Unito, ma questa Corte vi ha riconosciuto la natura di «prestazione di previdenza sociale» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento, nella citata sentenza Newton.

(17) - Paragrafo 25 dell'ordinanza di rinvio.

(18) - Paragrafo 12 dell'ordinanza di rinvio.

(19) - Sentenza 31 maggio 1979, causa 182/78, Pierik (Racc. pag. 1977, punto 4); il corsivo è mio. V. anche sentenza 10 marzo 1992, causa C-215/90, Twomey (Racc. pag. I-1823, punto 13).

(20) - Su questo punto rilevo, come affermato da un autore, che «il campo di applicazione ratione personae del regolamento, così come delimitato, eccede notevolmente lo stretto contesto della libera circolazione delle persone garantito dal Trattato». S. Van Raepenbusch, La sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, Joly Communautaire, tomo 2, Parigi 1995, paragrafo 20 in fine.

(21) - Sentenza 7 novembre 1973, causa 51/73, Smieja (Racc. pag. 1213, punto 14).

(22) - Ibidem, punto 20. V. anche sentenze 10 giugno 1982, causa 92/81, Camera (Racc. pag. 2213, punto 14), e 2 maggio 1990, causa C-293/88, Winter-Lutzins (Racc. pag. 1623, punto 15).

(23) - Sentenza Newton, citata (punto 12).

(24) - Sentenze Frilli, citata, e 12 luglio 1984, causa 261/83, Castelli (Racc. pag. 3199).

(25) - Sentenze Biason e Giletti e a., citate; sentenze 12 luglio 1990, causa C-236/88, Commissione/Francia (Racc. pag. I-3163), e 11 giugno 1991, causa C-307/89, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2903).

(26) - Sentenza Hughes, citata.

(27) - Sentenza Acciardi, citata.

(28) - Sentenze 13 novembre 1974, causa 39/74, Costa (Racc. pag. 1251), 17 giugno 1975, causa 7/75, Époux (Racc. pag. 679), e Callemeyn, citata.

(29) - Sentenza 16 dicembre 1976, causa 63/76, Inzirillo (Racc. pag. 2057).

(30) - Sentenza Newton, citata.

(31) - Punto 13.

(32) - Punto 15.

(33) - Punto 16.

(34) - Punto 17.

(35) - Sezione L, lett. f).

(36) - Sentenza 20 febbraio 1997, cause riunite C-88/95, C-102/95 e C-103/95, Martínez Losada e a. (Racc. pag. I-869, punto 21), la quale fa riferimento alla sentenza 29 novembre 1977, causa 35/77, Beerens (Racc. pag. 2249, punto 9). V. anche, più in generale, sentenze 15 luglio 1964, causa 100/63, Van der Veen (Racc. pag. 1105), e 2 dicembre 1964, causa 24/64, Dingemans (Racc. pag. 1259).

(37) - Sentenza 27 gennaio 1981, causa 70/80, Vigier (Racc. pag. 229, punto 15).

(38) - Artt. 94 e 95 del regolamento n. 1408/71 e art. 2 del regolamento n. 1247/92.

(39) - Sentenza 12 ottobre 1978, causa 10/78, Belbouab (Racc. pag. 1915, punto 7).

(40) - Tale articolo è ormai integrato nell'art. 95 ter del regolamento n. 1408/71, come modificato con regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3095 (GU L 335, pag. 1).

(41) - Regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori autonomi e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori indipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 143, pag. 1).

(42) - Paragrafi 28-31 delle mie conclusioni. V. anche conclusioni dell'avvocato generale Mancini nella sentenza 5 luglio 1984, causa 238/83, Meade (Racc. pag. 2631, paragrafi 2 e 3).

(43) - Sentenza 16 maggio 1991, causa C-272/90 (Racc. pag. I-2543).

(44) - Punto 12.

(45) - Regolamento del Consiglio 25 settembre 1958 sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, n. 30, pag. 561), al quale, a partire dal 1_ ottobre 1972, è subordinato il regolamento n. 1408/71.

(46) - Sentenza Biason, citata (punti 18-20).

(47) - Sentenza 31 marzo 1977, causa 87/76, Bozzone (Racc. pag. 687, punto 21). V. anche le citate sentenze Piscitello (punto 16) e Giletti e a. (punto 16).

(48) - Sentenza 12 luglio 1990, Commissione/Francia, citata (punto 16).

(49) - Punto 8 delle sue osservazioni.

(50) - Tale articolo riserva ai titolari di pensioni o agli orfani che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente il beneficio del pagamento dei soli «assegni familiari», con esclusione delle «prestazioni familiari» ai sensi dell'art. 1, lett. u), del regolamento.

(51) - Punto 11.

(52) - Punto 16.

(53) - Punto 16; il corsivo è mio.

(54) - Sentenza Martínez Losada e a., citata (punto 43), dove viene fatto rinvio alla sentenza 20 settembre 1994, causa C-12/93, Drake (Racc. pag. I-4337, punto 27).

(55) - Art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

(56) - Sentenza 23 settembre 1982, causa 276/81, Kuijpers (Racc. pag. 3027, punto 14).

(57) - Sentenza 22 novembre 1995, causa C-443/93, Vougioukas (Racc. pag. I-4033, punto 35).

(58) - Il cui n. 1 prevede che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza».

(59) - Sentenza 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione (Racc. pag. 2859, punto 18).

(60) - Direttive del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), e 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU L 180, pag. 28).

(61) - V. nota 14 delle mie conclusioni.

(62) - V. paragrafi 76-81 delle mie conclusioni.

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