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Document 61995TO0208

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 10 luglio 1996.
Miwon Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
Dumping - Glutammato monosodico - Regolamento della Commissione che accerta una violazione degli impegni sui prezzi e istituisce un dazio antidumping provvisorio - Ricorso di annullamento - Intervento successivo di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Non luogo a statuire.
Causa T-208/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-00635

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:98

61995B0208

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 10 luglio 1996. - Miwon Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee. - Dumping - Glutammato monosodico - Regolamento della Commissione che accerta una violazione degli impegni sui prezzi e istituisce un dazio antidumping provvisorio - Ricorso di annullamento - Intervento successivo di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Non luogo a statuire. - Causa T-208/95.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00635


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Ricorso d' annullamento ° Ricorso diretto contro un regolamento che constata una violazione di un impegno di prezzo e istituisce un dazio antidumping provvisorio ° Adozione successiva di un regolamento antidumping definitivo ° Effetti sull' interesse ad agire

[Trattato CE, art. 173; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 10, n. 6]

Massima


Qualora gli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio antidumping provvisorio sono stati integralmente riscossi in forza del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, nessun effetto giuridico derivante dal regolamento provvisorio può essere invocato da un importatore che abbia dovuto versare detti dazi, di modo che quest' ultimo non ha più, in via di principio, interesse ad impugnare il regolamento provvisorio.

Il fatto che il regolamento provvisorio di cui trattasi constati la violazione, da parte del detto importatore, del suo impegno di prezzo e lo denunci non è atto a provare un interesse ad agire dello stesso importatore contro il detto regolamento.

Infatti, l' attività della Commissione rientra nell' ambito del processo decisionale del Consiglio. Dalle disposizioni del regolamento base antidumping n. 2423/88 emerge che la Commissione ha l' onere di condurre indagini e di decidere sulla base di queste ultime se porre termine al procedimento oppure proseguirlo, adottando misure provvisorie e proponendo al Consiglio l' adozione di misure definitive. Il potere di decidere in via definitiva spetta tuttavia al Consiglio. Questo può infatti astenersi da qualsiasi decisione, se è in disaccordo con la Commissione, o, invece, adottare una decisione sulla base delle proposte di quest' ultima.

Pertanto, il rigetto da parte della Commissione di una proposta d' impegno non è un atto che produca effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi dell' importatore di cui trattasi, poiché la Commissione può ritornare sulla sua decisione e il Consiglio può decidere di non istituire un dazio antidumping; esso costituisce invece un provvedimento intermedio il cui obiettivo è quello di preparare la decisione definitiva e non costituisce un atto impugnabile.

Del pari, il fatto che l' art. 10, n. 6, del regolamento n. 2423/88 conferisca, almeno espressamente, soltanto alla Commissione il potere di decidere se un impegno sia stato violato non è tale da conferire la natura di atto impugnabile ad una decisione di denuncia d' impegno.

In ogni caso, una decisione di denuncia d' impegno comporta, in via di principio, per gli operatori economici interessati, gli stessi effetti di una decisione di rigetto di una proposta di impegno, vale a dire l' istituzione di un dazio antidumping provvisorio. In entrambi i casi si tratta soltanto di un provvedimento intermedio il cui obiettivo è quello di preparare la decisione definitiva che sarà adottata dal Consiglio.

Parti


Nella causa T-208/95,

Miwon Co. Ltd, società di diritto coreano, con sede a Dongdaemun-KU (Seul, Corea del Sud), con l' avv. Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Freddy Brausch, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento del regolamento (CE) della Commissione 18 luglio 1995, n. 1754, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell' Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (GU L 170, pag. 4), nella misura in cui riguarda la Miwon Co. Ltd,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas, dalla signora V. Tiili, dai signori J. Azizi e R. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Fatti all' origine della lite

1 Con regolamento (CEE) 2 marzo 1990, n. 547 (GU L 56, pag. 23), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido glutammico e dei suoi sali originario dell' Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, ma ha accettato impegni di prezzi minimi da parte di tutti gli esportatori che, come la ricorrente Miwon Co. Ltd, avevano collaborato all' inchiesta.

2 Con regolamento (CEE) 27 giugno 1990, n. 1798 (GU L 167, pag.1), modificato da ultimo con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 settembre 1993, n. 2455 (GU L 255, pag. 1), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico (in prosieguo: il "GMS") originario di detti paesi, a eccezione delle merci dei produttori i cui impegni erano stati accettati.

3 A seguito di una domanda presentata dall' industria comunitaria, la Commissione ha annunciato (con avviso pubblicato nella GU 1994, C 187, pag. 13) l' inizio di un riesame delle misure antidumping, a norma dell' art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento base"). Nella denuncia si rilevava in particolare che il GMS originario dei paesi considerati era stato importato nella Comunità a prezzi inferiori a quelli previsti dagli impegni di prezzo vigenti.

4 Durante l' inchiesta la Commissione è giunta alla conclusione che gli impegni di prezzo, in particolare quello sottoscritto dalla ricorrente, erano stati violati e, a norma dell' art. 10, n. 6, del regolamento base, il 18 luglio 1995 ha adottato il regolamento (CE) n. 1754/95, che denuncia detti impegni di prezzo e istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di GMS originario dell' Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (GU L 170, pag. 4; in prosieguo: il "regolamento n. 1754/95"). A norma dell' art. 11, n. 5, del regolamento base, detto dazio è stato prorogato per un periodo di due mesi con il regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1995, n. 2685 (GU L 275, pag. 22).

5 Il 19 gennaio 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 81, che modifica il regolamento 2 settembre 1993, n. 2455, e istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di GMS originario dei paesi considerati (GU L 15, pag. 20; in prosieguo: il "regolamento n. 81/96"). Questo regolamento è stato oggetto di un secondo ricorso proposto dalla ricorrente il 12 aprile 1996 (causa T-51/96).

Procedimento

6 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 novembre 1995, la ricorrente ha proposto un ricorso d' annullamento avverso il regolamento n. 1754/95.

7 Con atto 29 gennaio 1996 la Commissione ha sollevato, in forza dell' art. 114, n. 2, del regolamento di procedura, un' eccezione di irricevibilità sostenendo che, a seguito dell' adozione da parte del Consiglio del regolamento n. 81/96, non vi è più luogo a statuire.

8 La ricorrente ha presentato osservazioni sull' eccezione di irricevibilità il 27 marzo 1996.

Motivi e argomenti delle parti

9 La Commissione sostiene come da una giurisprudenza costante risulti che l' adozione da parte del Consiglio del regolamento n. 81/96 recante istituzione di dazi definitivi ha reso privo di oggetto il ricorso presentato contro il regolamento della Commissione n. 1754/95, che istituisce dazi provvisori (sentenze della Corte 5 ottobre 1988, causa 56/85, Brother/Commissione, Racc. pag. 5655, cause riunite 294/86 e 77/87, Technointorg/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 6077, e 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945).

10 Essa osserva che nessun elemento del fascicolo giustifica che nella presente causa ci si discosti da detta costante giurisprudenza. Rileva che l' unico elemento particolare nella specie consiste nel fatto che i dazi provvisori sono stati imposti a causa della violazione di un impegno e non quale prima misura adottata nell' ambito di una procedura iniziale.

11 La Commissione sostiene che la sostituzione di un impegno con un dazio non costituisce una sanzione, ma soltanto il cambiamento di un tipo di misura antidumping con un' altra.

12 La Commissione rileva infine che il regolamento n. 81/96 conferma la constatazione, effettuata dalla Commissione stessa, che la ricorrente ha violato il suo impegno e giustifica, ai punti 25-28, la costruzione del prezzo all' esportazione della ricorrente, ai sensi dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base, con la considerazione che l' impegno è stato violato. Essa ne conclude che la questione della violazione dell' impegno è stata trasposta dal regolamento impugnato al regolamento n. 81/96 e che qualsiasi motivo o argomento relativo a tale questione può essere formulato nell' ambito di un ricorso avverso il regolamento n. 81/96. Non si dovrebbe pertanto più statuire sul ricorso in esame.

13 La ricorrente sostiene che la tesi della Commissione, secondo la quale la questione della violazione degli impegni è stata trasposta dal regolamento impugnato al regolamento n. 81/96 e le conclusioni del Consiglio su questo punto possono essere contestate nell' ambito di un ricorso contro quest' ultimo regolamento, è incompatibile con le disposizioni del regolamento base.

14 La ricorrente osserva che il regolamento impugnato è stato adottato in base all' art. 10, n. 6, del regolamento base, il quale conferisce alla Commissione il potere esclusivo di constatare che un impegno è stato violato e di conseguenza deve essere denunciato. Essa rileva che, in tal senso, la constatazione da parte della Commissione del fatto che l' impegno è stato violato e deve essere denunciato presenta carattere definitivo.

15 Essa fa valere a questo proposito che il Consiglio non si è più pronunciato nel regolamento n. 81/96 sulla questione se l' impegno debba essere denunciato in quanto è stato assertivamente violato, ma si è limitato a prendere atto della decisione della Commissione nel regolamento impugnato di denunciare l' impegno e a modificare il dazio antidumping definitivo che era stato imposto dal regolamento 27 giugno 1990, n. 1798, modificato da ultimo con il regolamento 2 settembre 1993, n. 2455.

16 Secondo la ricorrente il fatto che alcuni elementi sui quali il Consiglio si è basato per giustificare la costruzione del prezzo all' esportazione nel regolamento n. 81/96 coincidano con quelli considerati dalla Commissione nel regolamento impugnato non consente di concludere che la questione della violazione dell' impegno è stata riesaminata nel regolamento n. 81/96. La ricorrente sottolinea che il Consiglio ha del resto abbandonato alcuni elementi considerati dalla Commissione e ha basato in parte la sua decisione su altri motivi.

17 La ricorrente osserva che la constatazione effettuata dal Consiglio ai punti 25-28 del regolamento n. 81/96 è sostanzialmente diversa da quella della Commissione nel regolamento impugnato, in quanto la Commissione ha considerato in base all' art. 10, n. 6, del regolamento base che la ricorrente ha violato il suo impegno, mentre il Consiglio ha osservato che il prezzo all' esportazione della ricorrente doveva essere costruito ai sensi dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base. Sarebbe pertanto del tutto sbagliato sostenere che l' analisi della questione della violazione dell' impegno, considerata nel regolamento impugnato, è stata ripresa nel regolamento n. 81/96.

18 La ricorrente precisa a questo proposito che il fatto che alcuni elementi considerati dalla Commissione e dal Consiglio siano gli stessi è il frutto di una mera coincidenza ed è dovuto alla decisione della Commissione di considerare che i prezzi di rivendita relativamente bassi praticati da importatori indipendenti dalla ricorrente possono essere dovuti soltanto alla concessione da parte di quest' ultima di compensazioni segrete a detti importatori. Il Consiglio si sarebbe basato su questo ragionamento per applicare l' art. 2, n. 8, lett. b), al fine di calcolare i dazi antidumping definitivi, ma sarebbe facile immaginare situazioni in cui nessuno dei motivi considerati dalla Commissione per affermare che un esportatore ha violato il suo impegno sia pertinente per il calcolo del dazio antidumping definitivo imposto a detto esportatore. Orbene, la ricevibilità di un ricorso d' annullamento diretto contro una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 10, n. 6, non potrebbe dipendere dalla questione se alcuni elementi addotti dalla Commissione siano riutilizzati dal Consiglio per una decisione che è del tutto diversa.

19 La ricorrente osserva che la tesi della Commissione, secondo la quale un esportatore deve attendere l' adozione del regolamento del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo per impugnare la constatazione da parte della Commissione del fatto che esso ha violato il suo impegno, porterebbe a situazioni impossibili qualora, per un qualsivoglia motivo, il Consiglio decidesse di non imporre un dazio antidumping definitivo. In questo caso, infatti, l' esportatore non sarebbe più in grado, a causa della decadenza, di proporre un ricorso contro la constatazione da parte della Commissione della violazione del suo impegno, mentre tale constatazione potrebbe essere fatta valere successivamente contro di lui per rifiutare, anche in altri procedimenti relativi ad altri prodotti, la sua offerta d' impegno. Ne consegue, a suo avviso, che un esportatore ha un interesse legittimo a contestare la legittimità della constatazione della violazione di un impegno effettuata dalla Commissione in base all' art. 10, n. 6, indipendentemente dal fatto che il Consiglio imponga o meno un dazio antidumping definitivo.

Giudizio del Tribunale

20 Il Tribunale ricorda in via preliminare che, secondo una giurisprudenza consolidata (sentenze della Corte Brother/Commissione, già citata, punto 6, Technointorg/Commissione e Consiglio, già citata, punto 12, 11 luglio 1990, cause riunite C-304/86 e C-185/87, Enital/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2939, e Neotype Techmashexport/Commissione, già citata), tenuto conto del fatto che gli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio antidumping provvisorio sono stati integralmente riscossi in forza dell' art. 2 del regolamento definitivo, la ricorrente non può invocare alcun effetto giuridico derivante dal regolamento provvisorio. Ne consegue che, a seguito dell' adozione del regolamento definitivo da parte del Consiglio, la ricorrente non ha, in via di principio, più interesse ad impugnare il regolamento provvisorio.

21 Tuttavia, il Tribunale rileva che il ricorso in esame è diretto contro il regolamento provvisorio, in particolare in quanto constata una violazione da parte della ricorrente del suo impegno di prezzo e denuncia detto impegno.

22 Occorre pertanto esaminare se il fatto che nel regolamento impugnato la Commissione abbia constatato una violazione da parte della ricorrente del suo impegno di prezzo e abbia quindi denunciato tale impegno sia atto a conservare un interesse della ricorrente a perseguire l' annullamento del regolamento impugnato.

23 La ricorrente sostiene a questo proposito che, poiché l' art. 10, n. 6, del regolamento base conferisce alla Commissione il potere esclusivo di decidere se un impegno sia stato violato e debba essere pertanto denunciato, l' accertamento effettuato dalla Commissione su questo punto è definitivo e non può essere contestato nell' ambito di un ricorso diretto contro il regolamento del Consiglio.

24 Questa tesi non può essere accolta.

25 Infatti, come la Corte ha rilevato nella sua sentenza 14 marzo 1990, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione (causa C-156/87, Racc. pag. I-781, punti 6-9; v. del pari la sentenza recante la stessa data, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-719), l' attività della Commissione rientra nell' ambito del processo decisionale del Consiglio. Dalle disposizioni del regolamento base risulta infatti che la Commissione ha l' onere di condurre indagini e di decidere sulla base di queste ultime se porre termine al procedimento oppure proseguirlo, adottando misure provvisorie e proponendo al Consiglio l' adozione di misure definitive. Il potere di decidere in via definitiva spetta tuttavia al Consiglio. Questo può infatti astenersi da qualsiasi decisione, se è in disaccordo con la Commissione, o, invece, adottare una decisione sulla base delle proposte di quest' ultima.

26 La Corte ne ha concluso in dette sentenze che il rigetto da parte della Commissione di una proposta d' impegno non è un atto che produca effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi della ricorrente, poiché la Commissione può ritornare sulla sua decisione o il Consiglio può decidere di non istituire un dazio antidumping; detto rigetto costituisce invece un provvedimento intermedio il cui obiettivo è quello di preparare la decisione definitiva e non costituisce pertanto un atto impugnabile.

27 Si deve rilevare che la Corte è giunta a questa conclusione quando, proprio come nel caso di una decisione di denuncia di impegno, il regolamento base conferisce espressamente, al suo art. 10, n. 1, soltanto alla Commissione il potere di accettare una proposta di impegno.

28 Risulta così che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che l' art. 10, n. 6, del regolamento base conferisce, almeno espressamente, soltanto alla Commissione il potere di decidere se un impegno sia stato violato non è tale da conferire la natura di atto impugnabile ad una decisione di denuncia d' impegno.

29 Va rilevato del pari che una decisione di denuncia di impegno comporta, in via di principio, per gli operatori economici interessati, gli stessi effetti di una decisione di rigetto di una proposta d' impegno, vale a dire l' istituzione di un dazio antidumping provvisorio. In entrambi i casi si tratta tuttavia soltanto di un provvedimento intermedio il cui obiettivo è quello di preparare la decisione definitiva che sarà adottata dal Consiglio.

30 Va osservato inoltre che nel punto 13 del regolamento impugnato si precisa che "tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono esser riesaminate qualora la Commissione proponga l' istituzione di dazi definitivi".

31 Occorre pertanto considerare che la decisione da parte della Commissione di denunciare un impegno di prezzo a causa della sua violazione non costituisce un atto impugnabile e che mediante l' impugnazione del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi gli operatori economici possono, se del caso, far valere qualsiasi irregolarità relativa all' accertamento da parte della Commissione della violazione del loro impegno.

32 Ne consegue che il fatto che il regolamento provvisorio impugnato constati la violazione da parte della ricorrente del suo impegno non è tale da provare un interesse ad agire della ricorrente contro detto regolamento provvisorio.

33 Ad abundantiam, il Tribunale rileva che, in ogni caso, la questione della violazione dell' impegno è stata ripresa nel regolamento n. 81/96. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Consiglio nel suo regolamento n. 81/96 ha riesaminato o, quanto meno, si è pronunciato sulla questione della violazione dell' impegno. Così, ai punti 25-28 del regolamento n. 81/96, in particolare al punto 26, come anche nei punti 57 e 69, il Consiglio ha indicato i fatti che, a suo avviso, provano una violazione degli impegni.

34 Il Tribunale rileva che il fatto che alcuni motivi sui quali il Consiglio si è basato per constatare la violazione dell' impegno non siano identici a quelli considerati dalla Commissione è atto a corroborare la tesi della convenuta secondo cui la questione della violazione dell' impegno è stata sicuramente riesaminata nel regolamento del Consiglio.

35 La ricorrente ha quindi la possibilità di far valere qualsiasi motivo relativo all' illegittimità della constatazione della violazione del suo impegno nell' ambito di un ricorso diretto contro il regolamento definitivo e non ha pertanto più interesse ad agire contro il regolamento provvisorio su questo punto.

36 Del pari a torto la ricorrente afferma che gli accertamenti effettuati dal Consiglio e dalla Commissione sono sostanzialmente diversi, in quanto la Commissione si è pronunciata in base all' art. 10, n. 6, del regolamento base, mentre il Consiglio ha rilevato, ai punti 25-28 del suo regolamento, che il prezzo all' esportazione doveva essere costruito in base all' art. 2, n. 8, lett. b). Infatti, se il Consiglio ha concluso che il prezzo all' esportazione doveva essere ricalcolato ai sensi dell' art. 2, n. 8, lett. b), ciò è avvenuto proprio perché esso ha rilevato anzitutto che nessun altro motivo convincente diverso dall' esistenza di accordi di compensazione consentiva di spiegare il fatto che tutti gli importatori hanno rivenduto in perdita il prodotto di cui trattasi e che le ispezioni hanno provato la violazione degli impegni sottoscritti dalla Miwon Co. Ltd.

37 Da tutto quanto precede risulta che, a seguito dell' adozione del regolamento definitivo, il ricorso proposto contro il regolamento provvisorio è divenuto privo di oggetto e non vi è luogo a statuire.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

38 Ai termini dell' art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Il Tribunale ritiene equo, in base a una corretta valutazione dei fatti di causa, che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

così provvede:

1) Non vi è luogo a statuire sul ricorso.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 10 luglio 1996.

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