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Document 61995TO0018

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 10 dicembre 1996.
Atlanta Handelsgesellschaft Harder & Co. GmbH e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. contro Commissione delle Comunità europee.
Organizzazione comune dei mercati - Banane - Ricorso di annullamento - Irricevibilità.
Causa T-18/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-01669

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:182

61995B0018

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 10 dicembre 1996. - Atlanta Handelsgesellschaft Harder & Co. GmbH e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. contro Commissione delle Comunità europee. - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Ricorso di annullamento - Irricevibilità. - Causa T-18/95.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01669


Massima

Parole chiave


Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento relativo ad un aumento del contingente tariffario di importazione di banane a favore degli operatori rimasti vittime di una calamità naturale

[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CE) della Commissione n. 2791/94]

Massima


E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto da operatori economici che esercitano le loro attività nel settore della banana contro il regolamento n. 2791/94, relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il 1994, in seguito alla tempesta tropicale Debbie.

Innanzi tutto, infatti, tale regolamento costituisce un atto normativo di portata generale. Esso è diretto a rimediare alle conseguenze di una calamità naturale e risponde agli obiettivi della politica agricola comune relativi alla stabilizzazione del mercato e al mantenimento di prezzi ragionevoli nelle forniture di banane ai consumatori, mentre gli operatori tra i quali è ripartito il quantitativo addizionale sono definiti in maniera obiettiva in relazione ai danni causati dalla tempesta di cui sono rimasti vittime.

In secondo luogo, se il carattere normativo di un regolamento non esclude che esso possa riguardare individualmente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, determinanti operatori interessati, questo non è il caso del regolamento controverso. Al riguardo, la circostanza che le ricorrenti appartengono ad una cerchia chiusa di operatori che, per il tipo di consegne da essi effettuato sul mercato comunitario, non ha potuto beneficiare del contingente addizionale non basta a distinguerle rispetto a chiunque altro, poiché esse si trovano nella stessa situazione di tutti gli altri operatori, a qualsiasi categoria appartengano, che parimenti non ne hanno beneficiato non essendo stati danneggiati dalla tempesta, e, del resto, il regolamento non ha influito sui quantitativi di banane loro attribuiti, così come non ha leso diritti specifici di cui esse fossero titolari.

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