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Document 61995CO0019

    Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 17 settembre 1996.
    San Marco Impex Italiana Srl contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Appalto di lavori pubblici - Artt. 178 e 215, secondo comma del Trattato CEE.
    Causa C-19/95 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-04435

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:331

    61995O0019

    Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 17 settembre 1996. - San Marco Impex Italiana Srl contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Appalto di lavori pubblici - Artt. 178 e 215, secondo comma del Trattato CEE. - Causa C-19/95 P.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-04435


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Semplice reiterazione dei motivi e degli argomenti presentati davanti al Tribunale ° Valutazione erronea dei fatti ° Irricevibilità ° Rigetto

    [Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

    2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Valutazione erronea degli elementi di prova regolarmente prodotti ° Irricevibilità ° Rigetto

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)

    3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivo presentato per la prima volta nell' ambito dell' impugnazione ° Irricevibilità

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)

    Massima


    1. Emerge dall' art. 168 A del Trattato, dall' art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e dall' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura che un ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

    Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.

    Il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l' inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto e, dall' altro a valutare tali fatti. La Corte è competente, ai sensi dell' art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.

    2. Emerge dall' art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte e dall' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale che, nell' ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti.

    3. Un motivo presentato per la prima volta nell' ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado dinanzi alla Corte vanno dichiarati irricevibili. Infatti, permettere ad una parte di sollevare in tale ambito un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell' ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata all' esame della valutazione compiuta dal Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi.

    Parti


    Nel procedimento C-19/95 P,

    San Marco Impex Italiana Srl, società di diritto italiano con sede in Modena (Italia), con l' avvocato Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 16 novembre 1994, nella causa T-451/93, San Marco/Commissione (Racc. pag. II-1061), nonché il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in relazione al contratto di appalto di lavori pubblici stipulato tra la ricorrente stessa ed il governo della Repubblica democratica somala,

    procedimento in cui l' altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hans Peter Hartvig, consigliere giuridico, e Claire Bury, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dai signori D. A. O. Edward (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici,

    avvocato generale: N. Fennelly,

    cancelliere: R. Grass,

    sentito l' avvocato generale,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 26 gennaio 1995, la società San Marco Impex Italiana (in prosieguo la "San Marco") ha impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 16 novembre 1994, causa T-451/93, San Marco/Commissione, Racc. pag. II-1061), con la quale quest' ultimo ha respinto la sua domanda proposta a norma degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in relazione al contratto di appalto di lavori pubblici stipulato tra la ricorrente stessa ed il governo della Repubblica democratica somala.

    2 Occorre preliminarmente riassumere i fatti all' origine della controversia, quali risultano dalla sentenza impugnata.

    3 Il 3 marzo 1987 la Commissione concludeva a nome della Comunità europea un accordo di finanziamento con la Repubblica democratica somala, con cui accettava di finanziare un progetto presentato dal governo somalo per la progettazione e la costruzione di cinque ponti sul fiume Scebeli, di un ponte sul fiume Giuba e per la costruzione delle relative strade di accesso. Detto accordo veniva stipulato nell' ambito della seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 (GU 1980, L 347, pag. 2; in prosieguo: la "seconda convenzione di Lomé") ed era finanziato con le risorse del quinto Fondo europeo di sviluppo (in prosieguo: il "FES")(punto 1).

    4 In seguito all' indizione di una gara d' appalto, il 22 febbraio 1988 veniva stipulato un contratto d' appalto tra la San Marco ed il ministero somalo degli Affari esteri, in veste di ordinatore nazionale, a nome del ministero somalo dei Lavori pubblici e dell' Edilizia. Il contratto veniva vistato dal delegato della Commissione in Somalia (in prosieguo: il "delegato") e dalla Consulint International (in prosieguo: la "Consulint"), società di consulenza incaricata dal governo somalo di sovrintendere ai lavori di costruzione (punto 2).

    5 L' esecuzione dei lavori veniva avviata nel mese di maggio 1988 (punto 5).

    6 In quella fase si ponevano due problemi. Il primo riguardava la modifica, proposta dalla Consulint, di uno dei materiali utilizzati per lo strato di fondazione delle strade d' accesso, che non si poteva reperire in una zona che fosse sufficientemente vicina ai cantieri. Tale modifica avrebbe comportato un aumento del costo unitario dei materiali. Il secondo problema si presentava a causa del rifiuto del delegato di vistare due fatture, i cui importi risultavano comprensivi di una revisione del prezzo di taluni materiali (cemento, acciaio, bitume e gasolio), in quanto tali revisioni erano state giustificate soltanto in base a fatture anziché con una documentazione attestante l' aumento dei prezzi di mercato per i materiali in questione (punti 6-8).

    7 Il 23 agosto 1989 l' ordinatore nazionale presentava una richiesta di integrazione del finanziamento per un ammontare di 750 000 ECU, tramite il delegato della Commissione, affinché si tenesse conto, in particolare, di questi due problemi. In previsione dell' imminente concessione di fondi aggiuntivi, il 28 agosto 1989 veniva inviato al delegato per il suo visto un atto aggiuntivo n. 1 al contratto, redatto dalla Consulint e sottoscritto dalla ricorrente, dall' ordinatore nazionale e dal ministero dei Lavori pubblici e dell' Edilizia somalo (punti 13 e 14).

    8 Il 21 dicembre 1989 la Commissione, tramite il suo delegato, comunicava all' ordinatore nazionale la sua decisione di aver concesso un' integrazione di 750 000 ECU al finanziamento. Con lettera 25 dicembre 1989, l' amministrazione somala delle strade informava la Consulint che "l' atto aggiuntivo n. 1 (integrazione del finanziamento) era stato approvato". La Consulint trasmetteva alla ricorrente una copia di tale lettera in data 27 dicembre 1989, comunicando che era stato approvato un finanziamento integrativo di 750 000 ECU "conformemente ai termini dell' atto aggiuntivo n. 1" (punti 15 e 16).

    9 Con lettera 6 febbraio 1990 il delegato informava l' amministrazione delle strade somala di non poter vistare l' atto aggiuntivo sottoposto alla sua approvazione. Egli proponeva in data 1 marzo 1990 una versione modificata, che rinviava per la firma. Dopo che la nuova versione dell' atto aggiuntivo era stata sottoscritta dalla ricorrente, dal ministro somalo dei Lavori pubblici e dell' Edilizia e dall' ordinatore nazionale, il delegato, con lettera 1 marzo 1990, informava il ministero dei Lavori pubblici e dell' Edilizia somalo della sua decisione di non vistare l' atto aggiuntivo. Infatti, la ricorrente non aveva diritto, a suo avviso, ad una revisione dei prezzi unitari per i materiali di fondazione ed essa non aveva ancora fornito la documentazione giustificativa della revisione dei prezzi del cemento e dell' acciaio. Tale lettera veniva confermata in data 6 giugno 1990 (punti 17-20).

    10 Nel mese di dicembre 1990 aveva inizio la guerra civile in Somalia. Con lettera 1 marzo 1991 il responsabile della direzione generale "Sviluppo" della Commissione, in veste di ordinatore principale ° vale a dire in quanto autorità responsabile in ultima istanza della gestione degli stanziamenti del FES ai sensi dell' art. 121, n. 1, della seconda convenzione di Lomé °, comunicava alla ricorrente di aver temporaneamente assunto le funzioni di ordinatore nazionale in forza dell' art. 60 del regolamento finanziario applicabile al quinto FES, in quanto riteneva che l' ordinatore nazionale non fosse più in grado di svolgere le proprie funzioni. In tale veste, l' ordinatore principale informava la ricorrente della sua decisione di risolvere il contratto di appalto in forza dell' art. 93, n. 1, del capitolato generale, con effetto dal 1 marzo 1991 (punti 22 e 23).

    11 I legali della ricorrente inviavano quindi alla Commissione, in allegato ad una lettera datata 7 febbraio 1992, un rendiconto complessivo dei pagamenti richiesti, per un ammontare totale di 4 389 498,40 ECU, relativo, in particolare, a fatture insolute e a pagamenti reclamati in base alla lettera della Commissione 1 marzo 1991. Con lettera 15 aprile 1992, confermata da una successiva lettera 11 maggio 1992, la Commissione respingeva la richiesta di pagamento inoltrata dai legali della ricorrente (punti 28 e 29).

    12 Per una più ampia esposizione dei fatti di causa si fa rinvio ai punti 1-29 della sentenza impugnata.

    13 Il 7 luglio 1992 la ricorrente ha proposto un ricorso davanti al Tribunale diretto ad ottenere il risarcimento dei danni da essa subiti in relazione al contratto di appalto di lavori pubblici.

    14 Con sentenza 16 novembre 1994, il Tribunale ha respinto il ricorso.

    15 Il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, di non essere competente ad accertare se la ricorrente fosse contrattualmente legittimata a pretendere il pagamento degli importi relativi alle fatture di cui trattasi. A suo avviso, una questione siffatta doveva essere risolta mediante arbitrato, a norma dell' art. 132 e dell' allegato XIII della seconda convenzione di Lomé (punto 42).

    16 In secondo luogo, il Tribunale ha affermato che un delegato della Commissione può, anzi deve, rifiutarsi di vistare le fatture presentate dall' aggiudicatario qualora abbia fondati motivi per ritenere che non ricorrano i presupposti per la concessione di un finanziamento comunitario (punto 50).

    17 In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che la ricorrente non aveva fornito alcun elemento di prova che permettesse di dimostrare che il rifiuto del delegato di vistare le fatture in questione non fosse motivato e, inoltre, che essa non aveva dimostrato di avere, tenuto conto del comportamento della Commissione, un legittimo affidamento sul fatto che il delegato avrebbe vistato le fatture controverse (punti 56, 73 e 74).

    18 In quarto luogo, il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la questione dell' aumento del prezzo unitario dei materiali di fondazione delle strade d' accesso, che il delegato poteva rifiutarsi di vistare le fatture in questione. Infatti, la ricorrente aveva presentato un' offerta basata su un prezzo unitario fisso, senza aver eseguito un' ispezione accurata prima di presentare l' offerta. Ne risulta che essa ha seriamente sottovalutato il problema della disponibilità di uno dei componenti necessari in prossimità del cantiere (punti 57-62).

    19 In quinto luogo, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato nella giusta sede l' effettiva esistenza di un suo credito nei confronti del governo somalo (punto 67).

    20 In sesto luogo, a giudizio del Tribunale, la Commissione non aveva l' obbligo di soddisfare le sue pretese relative a spese sostenute prima della risoluzione del contratto (punto 93).

    21 In settimo luogo, il Tribunale ha affermato che non vi è stata alcuna violazione della legittima aspettativa della ricorrente né della certezza del diritto. Infatti, la ricorrente non poteva fondare la sua pretesa su una presunta promessa di pagamento contenuta in una lettera che è stata inviata in una data successiva a quella in cui sono state sostenute le spese di cui trattasi (punti 95-98).

    22 In ottavo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non aveva dimostrato che i danni assertivamente subiti derivassero dalla risoluzione del contratto disposta dall' ordinatore principale (punto 107).

    23 In ultimo luogo, a giudizio del Tribunale, il testo della lettera 1 marzo 1991 non poteva far sorgere nella ricorrente la legittima aspettativa che la Commissione le avrebbe risarcito i danni derivanti dalla risoluzione del contratto di appalto (punto 112).

    24 Il 20 gennaio 1995 la San Marco ha proposto impugnazione contro questa sentenza.

    Motivi dell' impugnazione

    25 Nella sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale, di pronunciarsi di nuovo sulla sua domanda e di condannare la Commissione a pagarle un importo totale di 4 389 498,40 ECU o, in subordine, un importo di 2 504 280,07 ECU che rappresenta il saldo di 148 192,09 ECU per non corretta evasione delle fatture, il saldo non contestato di 483 830,65 ECU per le fatture insolute e le indennità compensative risultanti dalla risoluzione del contratto per un importo di 1 922 258 ECU.

    26 I motivi dedotti dalla ricorrente riguardano il mancato pagamento di talune fatture, da un lato, e la mancata corresponsione del risarcimento da parte della Commissione a seguito della risoluzione del contratto, dall' altro.

    27 Per quanto riguarda il mancato pagamento di talune fatture, la ricorrente deduce otto motivi rispettivamente relativi:

    ° all' errata valutazione dei fatti da parte del Tribunale, che comporterebbe una non corretta applicazione del diritto;

    ° all' obbligo della ricorrente di eseguire in modo rigoroso le istruzioni che la Consulint le ha dato;

    ° all' applicazione erronea, da parte della Commissione, delle clausole contrattuali nell' evasione delle fatture;

    ° alla violazione del legittimo affidamento della ricorrente, da parte della Commissione, a causa del rifiuto di sottoscrivere l' atto aggiuntivo n. 1;

    ° alla violazione del legittimo affidamento della ricorrente, da parte del delegato, in quanto quest' ultimo si è rifiutato di liquidare la parte di fatture che doveva essere saldata in Somalia;

    ° alla valutazione errata della domanda della ricorrente, da parte del Tribunale, e del rigetto ingiustificato della domanda relativa agli importi correttamente fatturati e

    ° all' organizzazione lacunosa degli uffici della Commissione.

    28 Per quanto riguarda il mancato risarcimento da parte della Commissione a seguito della risoluzione del contratto, la ricorrente deduce quattro motivi, relativi rispettivamente:

    ° all' obbligo della Commissione di motivare le sue decisioni,

    ° all' interpretazione e all' applicazione errate dell' art. 60 del regolamento finanziario, applicable al quinto FES, e dell' art. 93, n. 1, del capitolato generale d' oneri,

    ° alla violazione, da parte della Commissione, del suo dovere di assistenza nei confronti della imprese comunitarie che lavorano sulla base di contratti FES e

    ° alla valutazione errata, da parte del Tribunale, dell' illecito commesso dalla Commissione.

    29 Nella sua memoria di risposta, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare l' impugnazione irricevibile ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura o, in subordine, di respingerla in quanto infondata.

    30 Ad avviso della Commissione, tutti i motivi della ricorrente sono irricevibili per tre ragioni.

    31 In primo luogo, risulterebbe dall' art. 168 A del Trattato CE e dall' art. 51 dello Statuto CE della Corte che l' impugnazione davanti alla Corte è limitata alle questioni di diritto. In secondo luogo, in forza dell' art. 112, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, l' impugnazione davanti alla Corte dovrebbe contenere i motivi e gli argomenti di diritto dedotti. In terzo luogo, ai sensi dell' art. 113, n. 2, dello stesso regolamento di procedura, l' impugnazione davanti alla Corte non potrebbe modificare l' oggetto della controversia davanti al Tribunale. Orbene, la presente impugnazione non soddisferebbe nessuno di questi tre requisiti.

    32 Nel merito, la Commissione ritiene che gli accertamenti di fatto e di diritto compiuti dal Tribunale siano del tutto corretti e che, pertanto, ove fossero giudicati ricevibili, i motivi della ricorrente dovrebbero essere respinti nel loro complesso in quanto privi di fondamento.

    33 Ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura, quando l' impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

    Quanto al mancato pagamento di talune fatture

    Sul primo motivo

    34 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione dei fatti, che ha comportato una non corretta applicazione del diritto. Tale motivo si suddivide in tre parti.

    35 La ricorrente sostiene anzitutto che il Tribunale ha ritenuto a torto che essa non aveva fornito informazioni sulle fatture rifiutate dal delegato comprendenti gli aumenti del prezzo del cemento, dell' acciaio e del bitume. Inoltre, riferendosi alla lettera della Consulint 13 giugno 1990, in cui si precisava che il "prezzo unitario dei materiali di fondazione non era stato aumentato", essa sostiene che il Tribunale ha valutato erroneamente i fatti, constatando che essa ha sottovalutato la disponibilità, in prossimità dei cantieri, di uno dei componenti necessari. Infine, essa ritiene che il Tribunale non abbia correttamente valutato i fatti laddove ha affermato che le tre fatture emesse dalla San Marco dopo la decisione della Commissione di accordare un finanziamento integrativo (comunicata alla ricorrente il 27 dicembre 1989) si riferivano a spese sostenute dopo che essa era stata informata della detta decisione.

    36 Occorre ricordare che, ai sensi dell' art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte, può essere proposta impugnazione contro una decisione del Tribunale. Ai sensi dell' art. 168 A del Trattato e dell' art. 51 del medesimo Statuto, l' impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto ed essere fondata su mezzi relativi all' incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte di quest' ultimo. Quanto all' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, esso prevede che nell' impugnazione devono essere specificati i motivi e gli argomenti dedotti.

    37 Emerge da tali disposizioni che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., al riguardo, ordinanza 14 dicembre 1995, causa C-173/95 P, Hogan/Corte di giustizia, Racc. pag. I-4905, punto 20).

    38 Secondo una giurisprudenza costante, non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell' art. 49 delle Statuo CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa (v., in particolare, ordinanza 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 30).

    39 Emerge altresì dalle disposizioni prima menzionate che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l' inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall' altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell' art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., al riguardo, sentenza 1 giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 48 e 49).

    40 La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (v., in tal senso, sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi, citata, punto 66).

    41 Per quanto riguarda le tre parti del primo motivo, è sufficiente constatare che la ricorrente ha omesso, da un lato, di formulare argomenti intesi a dimostrare che il Tribunale era incorso in un errore di diritto nella sua valutazione e, dall' altro, di precisare gli elementi contestati della sentenza di cui chiede l' annullamento. La ricorrente non deduce la violazione di norme di diritto e si limita a contestare la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale.

    42 Il primo motivo deve quindi essere considerato manifestamente irricevibile.

    Sul secondo motivo

    43 Argomentando dall' art. 56 del contratto, concernente il rapporto tra l' ingegnere e l' aggiudicatario, la ricorrente sostiene che essa doveva eseguire in modo pedissequo le istruzioni impartitele dalla Consulint, ivi compresa la sua decisione di modificare la composizione della fondazione per motivi tecnici. Essa avrebbe quindi affermato a giusto titolo davanti al Tribunale che il delegato aveva abusato dei suoi poteri nel rifiutarsi di vistare le fatture relative alle vie d' accesso ai ponti sui fiumi Giuba e Scebeli, per motivi connessi alla modificazione dello strato di fondazione.

    44 Per quanto riguarda tale motivo, è sufficiente rilevare come la ricorrente riproduca gli argomenti da essa già esposti davanti al Tribunale e come essa non abbia addotto alcun argomento inteso a dimostrare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella sua valutazione. Infatti, il Tribunale ha dichiarato, al punto 63 della sentenza impugnata, che la Consulint "non può essere considerata alla stregua di un agente della Commissione" e, al punto 62, che "il delegato poteva legittimamente rifiutarsi di vistare le fatture di cui trattasi". Orbene, la ricorrente non contesta tale affermazione in diritto.

    45 Il secondo motivo deve quindi essere considerato manifestamente irricevibile.

    Sul terzo e sul sesto motivo

    46 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha effettuato i pagamenti entro i termini previsti dal contratto e che, di conseguenza, le sono dovuti gli interessi in forza del contratto. La Commissione non avrebbe rispettato nemmeno l' art. 33 delle condizioni speciali, ai cui termini i pagamenti effettuati in Somalia dovevano essere effettuati in ECU, né avrebbe pagato, in Somalia, il 12% di determinate fatture che erano già state saldate per un importo pari all' 88% in Italia. Del pari, poiché le fatture datate 7 febbraio 1989, 5 marzo 1989, 5 aprile 1989, 8 maggio 1989 e 31 agosto 1989 erano state approvate, la ricorrente poteva legittimamente scontare il pagamento di tali fatture sia per la parte dovuta in Somalia che per quella dovuta in Italia. Poiché la parte pagabile in Italia era stata saldata tempestivamente, il delegato avrebbe violato il legittimo affidamento della ricorrente, omettendo di pagare la parte che doveva essere saldata in Somalia.

    47 Occorre ricordare che, ai sensi dell' art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, un' impugnazione non può modificare l' oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

    48 Inoltre, ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

    49 Permettere ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell' ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata all' esame della valutazione compiuta dal Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi (v., in tal senso, sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., citata, punto 59).

    50 Nella fattispecie, è sufficiente constatare che gli argomenti svolti nel terzo e nel sesto motivo non sono stati dedotti dal ricorrente davanti al Tribunale.

    51 Inoltre, la ricorrente ha omesso di formulare argomenti tendenti a dimostrare che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella sua valutazione e a precisare gli elementi contestati della sentenza impugnata.

    52 Conseguentemente, il terzo e il sesto motivo vanno considerati manifestamente irricevibili.

    Sul quarto motivo

    53 Argomentando ancora una volta dall' art. 56 delle condizioni speciali del contratto, la ricorrente sostiene che, poiché la Commissione aveva pagato senza riserve le fatture riguardanti i primi quattro ponti per i quali era stato utilizzato lo stesso strato di fondazione modificato, da un lato il delegato non poteva rifiutarsi di vistare le fatture riguardanti gli ultimi due ponti e, dall' altro, la Commissione e il suo delegato non potevano rifiutare il pagamento delle fatture vistate a causa del problema relativo allo strato di fondazione. Comportandosi in modo diverso, la convenuta avrebbe violato il suo legittimo affidamento.

    54 Tale censura non è stata formulata dalla ricorrente davanti al Tribunale.

    55 E' bensì vero che, nel primo motivo dedotto davanti al Tribunale (più in particolare, nella parte riguardante il terzo inadempimento extracontrattuale della Commissione), la ricorrente ha sostenuto che la Commissione aveva violato il suo legittimo affidamento. Tuttavia, essa ha sostenuto che gli atti o le omissioni che l' avevano fatto nascere si riferivano unicamente al modo in cui la Commissione aveva concesso un finanziamento integrativo per far fronte alle modifiche chieste dall' ordinatore nazionale e al modo in cui essa aveva modificato e inviato per la sottoscrizione l' atto aggiuntivo n. 1.

    56 Inoltre, la ricorrente ha omesso di esporre argomenti atti a dimostrare che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella sua valutazione e di precisare gli elementi contestati della sentenza impugnata.

    57 Il quarto motivo deve pertanto essere considerato manifestamente irricevibile.

    Sul quinto motivo

    58 La ricorrente assume che la Commissione ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento, rifiutando di firmare l' atto aggiuntivo n. 1 che essa aveva predisposto dopo aver annunciato la concessione dei fondi. Essa sostiene che, col suo atteggiamento e, in particolare, approvando la modifica dello strato di fondazione per i primi quattro ponti e la domanda di fondi integrativi nonché redigendo l' atto aggiuntivo senza alcun riferimento al problema dello strato di fondazione, il delegato ha lasciato credere alla ricorrente che l' atto aggiuntivo n. 1 sarebbe stato sottoscritto e che i fondi integrativi sarebbero stati versati.

    59 Al riguardo, è sufficiente constatare che la ricorrente, da un lato, si limita a ripetere gli argomenti formulati davanti al Tribunale e, dall' altro, non adduce alcun argomento idoneo a dimostrare che tale giudice è incorso in errore di diritto nella sua valutazione.

    60 Infatti, il quinto motivo si limita a reiterare una parte del primo motivo che la ricorrente ha dedotto davanti al Tribunale. Come risulta dal punto 36 della sentenza impugnata, la ricorrente ha sostenuto davanti a quest' ultimo che "Viste le circostanze in cui la Commissione ha concesso i fondi aggiuntivi per finanziare le modifiche richieste dall' ordinatore nazionale ed ha modificato l' atto aggiuntivo n. 1 rinviandolo per la firma, la ricorrente poteva legittimamente ritenere che la Commissione avrebbe sottoscritto l' atto aggiuntivo e pagato le relative fatture". Il quinto motivo mira in realtà ad ottenere il riesame di questa parte del primo motivo presentato davanti al Tribunale, il quale lo ha respinto nei punti 70-75 della sentenza impugnata, nonché dei fatti che, secondo la ricorrente, le avrebbero ingenerato un legittimo affidamento.

    61 Questo motivo va quindi dichiarato irricevibile.

    Sul settimo motivo

    62 Sebbene il Tribunale abbia considerato legittimo il rifiuto del delegato di vistare le fatture a causa dell' aumento del prezzo del cemento, dell' acciaio e del bitume e dell' aumento del prezzo unitario dei materiali per lo strato di fondazione, la ricorrente sostiene che essa aveva diritto di ricevere il pagamento della parte delle fatture che non riguardava questi due aspetti. A tale riguardo, essa sostiene che tutte le informazioni necessarie figuravano nei documenti prodotti davanti al Tribunale.

    63 Tale censura non è stata formulata davanti al Tribunale, poiché la ricorrente si è limitata a sostenere che il delegato non poteva rifiutarsi di vistare le fatture contestate e che, in ogni caso, tali rifiuti erano nel caso di specie illegittimi (punti 33-37 della sentenza impugnata).

    64 Occorre rilevare inoltre che, al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tenuto conto di un quesito rivolto alla ricorrente per verificare se la sua domanda si limitava all' aumento del prezzo del cemento, dell' acciaio e del bitume, da un lato, e all' aumento del prezzo unitario dei materiali per lo strato di fondazione, dall' altro, e, in caso di risposta negativa, di consentirle di produrre le prove rilevanti. Alla luce della risposta della ricorrente, il Tribunale ha dichiarato, al punto 52, che esso poteva esaminare la domanda della ricorrente solo nella parte in cui questa era fondata sull' asserita illegittimità del rifiuto del delegato di vistare alcune fatture che comprendessero questi due aspetti.

    65 Ciò premesso, occorre dichiarare il settimo motivo della ricorrente manifestamente irricevibile.

    Sull' ottavo motivo

    66 Nel punto 101 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non aveva esposto alcun argomento o elemento di prova che gli permettesse di accertare che l' amministrazione della Commissione non aveva agito correttamente.

    67 La ricorrente contesta tale ragionamento sottolineando, in particolare, che essa aveva fatto riferimento nel suo ricorso alla non corretta evasione delle fatture, delle questioni riguardanti lo strato di fondazione e dell' atto aggiuntivo n. 1. Parimenti, la lettera inviata il 30 giugno 1990 dal delegato al suo superiore gerarchico a Bruxelles avrebbe testimoniato il cattivo funzionamento degli uffici della Commissione.

    68 A tale riguardo, occorre constatare che la ricorrente si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale.

    69 In ogni caso, occorre rilevare che il Tribunale, al punto 100 della sua sentenza, ha dichiarato che, in mancanza di un obbligo in capo alla Commissione di soddisfare la domanda di pagamento della ricorrente, tale argomento doveva essere respinto poiché irrilevante. Orbene, la ricorrente non ha addotto alcun argomento atto a dimostrare che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in tale valutazione.

    70 Conseguentemente l' ottavo motivo è manifestamente irricevibile.

    Sul mancato risarcimento da parte della Commissione in seguito alla risoluzione del contratto

    Sul primo e sul terzo motivo

    71 La ricorrente sostiene che la decisione della Commissione contenuta nelle lettere 15 aprile e 11 maggio 1992 non era debitamente motivata come impone l' art. 190 del Trattato CE. Peraltro, basandosi sull' art. 60 del regolamento finanziario applicabile al quinto FES, che riguarda i ritardi nello svolgimento delle procedure relative ai progetti finanziati dal FES, la ricorrente sostiene che la Commissione è venuta meno al suo obbligo generale relativo alla tutela degli interessi finanziari delle imprese comunitarie che lavorano sotto contratti FES.

    72 Tali motivi non sono stati formulati dalla ricorrente davanti al Tribunale e sono quindi manifestamente irricevibili.

    Sul secondo motivo

    73 La ricorrente muove censura al Tribunale per aver interpretato ed applicato in modo errato l' art. 60 del regolamento finanziario applicabile al quinto FES e l' art. 93, n. 1, del capitolato generale d' oneri e per aver valutato in modo errato l' obbligo della Commissione di soddisfare la domanda della ricorrente.

    74 L' art. 93, n. 1, del capitolato generale d' oneri, stabilisce che, qualora l' amministrazione disponga unilateralmente la cessazione definitiva dell' esecuzione dell' appalto, quest' ultimo è immediatamente risolto e l' aggiudicatario ha diritto a un risarcimento per gli eventuali danni derivantigli dalla risoluzione ad esso non imputabile.

    75 Il secondo motivo è suddiviso in due parti.

    Sulla prima parte del secondo motivo

    76 La ricorrente sostiene che la Commissione, agendo in veste di ordinatore principale e di ordinatore nazionale nell' ambito dell' art. 60 del regolamento finanziario applicabile al quinto FES e quale amministrazione nell' ambito dell' art. 93, n. 1, del capitolato generale d' oneri, si era impegnata, nella lettera 1 marzo 1991, a pagare alla ricorrente, per i lavori già effettuati, le somme che erano debitamente motivate. L' importo totale di tali somme ammontava a 582 022,74 ECU.

    77 La Commissione sostiene che tale argomentazione è irricevibile. Infatti, la ricorrente si limiterebbe in sostanza a riproporre gli argomenti addotti davanti al Tribunale.

    78 Occorre rilevare che la prima parte del secondo motivo è ricevibile. Infatti, la ricorrente contesta in esso, in realtà, in modo implicito ma certo, la constatazione fatta dal Tribunale al punto 93 della sentenza impugnata, secondo la quale l' art. 60 del regolamento finanziario applicabile al quinto FES dà alla Commissione la facoltà, ma non stabilisce un obbligo, di effettuare pagamenti a un imprenditore in caso di ritardi nella liquidazione o nel mandato di pagamento che sopraggiunga a livello nazionale. Inoltre, la ricorrente sostiene che risulta dal combinato disposto degli artt. 60 e 93, n. 1, del capitolato generale d' oneri che la Commissione ha l' obbligo di pagare le somme, avendo essa agito in veste di ordinatore principale e di ordinatore nazionale.

    79 Tuttavia tale prima parte del secondo motivo è manifestamente infondata. Infatti, emerge dalla formulazione univoca e precisa dell' art. 60 del regolamento finanziario applicabile al quinto FES che l' ordinatore principale può prendere qualsiasi provvedimento per porre fine al protrarsi di ritardi nella liquidazione, nel mandato di pagamento o nel pagamento, che possono pregiudicare l' intera esecuzione di un appalto o di un contratto. Orbene, dal fatto che la Commissione ha deciso di risolvere il contratto in questione non discende che tale facoltà sia divenuto un obbligo che le incomba, ai sensi dell' art. 93, n. 1, del capitolato generale d' oneri. Come il Tribunale ha giustamente rilevato al punto 91 della sentenza impugnata, qualora la ricorrente ritenesse di essere contrattualmente legittimata a rivendicare il pagamento di determinati importi, tale controversia andrebbe risolta mediante arbitrato in conformità dell' art. 132 della seconda convenzione di Lomé e dell' allegato XIII della medesima convenzione.

    Sulla seconda parte del secondo motivo

    80 La ricorrente sostiene che, ai sensi dell' art. 93, n. 1, del capitolato generale d' oneri e in seguito alla lettera 1 marzo 1991, la Commissione era obbligata a risarcire la ricorrente dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

    81 Senza che sia necessario esaminare tale argomentazione, occorre rilevare che la ricorrente si limita a contestare la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale al punto 107 della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale ha constatato in esso che non è stato dimostrato che alcun danno tra quelli che la ricorrente asserisce di aver subito derivava dalla risoluzione del contratto disposta dall' ordinatore principale. Ne consegue che questa seconda parte deve essere considerata manifestamente irricevibile.

    Sul quarto motivo

    82 La ricorrente rimprovera al Tribunale di aver commesso un errore non avendo accertato l' illecito della Commissione che ha causato il danno esistente al momento della risoluzione e avendo constatato che tale danno non era stato dimostrato. Al riguardo, essa sostiene di aver lasciato, su istruzioni della Consulint, materiali nel posto dove sono sorti i due ultimi ponti.

    83 Sul punto, è sufficiente constatare che la ricorrente ha omesso, da un lato, di addurre argomenti diretti a dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua valutazione e, dall' altro, di precisare gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l' annullamento. Inoltre, la ricorrente non deduce la violazione di norme di diritto, ma si limita a contestare la valutazione dei fatti da parte del Tribunale.

    84 In ogni caso, il Tribunale ha dichiarato, al punto 108 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva dimostrato la sua presenza in loco alla data della risoluzione del contratto e, al punto 118, che essa non aveva prodotto nessun elemento di prova atto a dimostrare, per mezzo di argomentazioni o di prove, non soltanto che la Commissione aveva commesso un illecito, ma altresì che il danno allegato è stato causato dall' atto illecito e non dalla guerra civile, da un furto o da un' altra causa esterna. La ricorrente contesta soltanto questa valutazione di fatto. Inoltre, essa non ha addotto argomenti per dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel compiere tale valutazione.

    85 Conseguentemente, occorre considerare il quarto motivo manifestamente irricevibile.

    86 Dal complesso delle considerazioni che precedono emerge che i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso sono vuoi manifestamente irricevibili vuoi manifestamente infondati. Il ricorso deve pertanto essere respinto ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    87 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché è rimasta soccombente, la ricorrente dev' essere condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Prima Sezione)

    così provvede:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La San Marco Impex Italiana Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

    Lussemburgo, 17 settembre 1996.

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