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Dokument 61995CJ0360

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 1997.
Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.
Inadempimento di uno Stato - Omessa trasposizione della direttiva 91/371/CEE - Applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
Causa C-360/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-07337

Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:1997:624

61995J0360

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. - Inadempimento di uno Stato - Omessa trasposizione della direttiva 91/371/CEE - Applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. - Causa C-360/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-07337


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nella causa C-360/95,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora Blanca Vilá Costa, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo emanato né posto in vigore entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/371/CEE, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 205, pag. 48), ovvero, in subordine, non avendo informato la Commissione in merito a tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 maggio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 giugno 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 novembre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo emanato né posto in vigore entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/371/CEE, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 205, pag. 48; in prosieguo: la «direttiva»), ovvero, in subordine, non avendo informato la Commissione in merito a tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE.

2 L'art. 1, n. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri modifichino le loro disposizioni nazionali conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica (in prosieguo: l'«accordo») entro il termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla notifica della direttiva medesima dandone immediata informazione alla Commissione.

3 Non avendo ricevuto comunicazione delle disposizioni emanate dal Regno di Spagna per conformarsi alla direttiva, la Commissione, con lettera 5 ottobre 1993, intimava al Regno di Spagna di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

4 La Commissione, non avendo ricevuto alcuna informazione che le consentisse di ritenere che il Regno di Spagna si fosse conformato agli obblighi dettati dalla direttiva, inviava al medesimo, in data 31 ottobre 1994, un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro un termine di due mesi.

5 Con lettera 18 gennaio 1995, le autorità spagnole facevano presente che le misure necessarie per conformarsi alla direttiva erano in fase di preparazione.

6 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione che le consentisse di concludere che il Regno di Spagna si fosse conformato o fosse in procinto di conformarsi agli obblighi dettati dalla direttiva, la Commissione proponeva il presente ricorso.

7 Si deve anzitutto rilevare che il presente ricorso, come emerge dall'atto introduttivo e dalle osservazioni orali della Commissione, verte sull'omessa trasposizione della direttiva entro i termini fissati ovvero, in subordine, sull'omessa comunicazione dei provvedimenti di trasposizione.

8 Si deve osservare, inoltre, che il Regno di Spagna contesta l'esistenza dell'inadempimento imputatogli e sostiene che, per determinare se vi sia o meno trasposizione della direttiva, occorre esaminare non solo la legge 8 novembre 1995, n. 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (legge relativa all'organizzazione e al controllo dell'assicurazione privata, BOE 9 novembre 1995, n. 268, pag. 32480, in prosieguo: la «legge n. 30/1995»), legge di trasposizione nell'ordinamento giuridico spagnolo del contenuto della direttiva, e, in particolare la sedicesima disposizione aggiuntiva di tale legge che definisce il regime delle imprese di assicurazione svizzere, bensì anche l'art. 87 della legge n. 30/1995, l'art. 9 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado (regolamento relativo all'organizzazione dell'assicurazione privata) approvato con regio decreto 1_ agosto 1985, n. 1348/85 (BOE 3 agosto 1985, n. 185), le cui disposizioni compatibili con la legge n. 30/1995 restano in vigore, nonché il protocollo relativo alla cooperazione tra gli enti di vigilanza degli Stati membri della Comunità economica europea e della Confederazione elvetica.

9 La Commissione replica che nella legge n. 30/1995 il legislatore spagnolo si è limitato a prevedere, nella sedicesima disposizione aggiuntiva, la non applicazione nei confronti delle imprese svizzere degli artt. 87, 88 e 89 della legge medesima, relativi all'attività in Spagna delle imprese di assicurazione con sede in paesi terzi. Tale trasposizione, non solo tardiva bensì anche incompleta, sarebbe stata attuata per mezzo di un supporto legislativo precario ed insufficiente, in quanto non terrebbe conto del sistema specifico dell'accordo.

10 La Commissione sostiene al riguardo che il fatto che il regime generale fissato agli artt. 87, 88 e 89 della legge n. 30/1995 per le imprese con sede in un paese terzo continui ad essere in vigore, ad eccezione dei casi disciplinati nella sedicesima disposizione aggiuntiva (che prevede la non applicazione di tali articoli nei confronti delle imprese svizzere) evidenzi la portata limitata delle misure di trasposizione adottate che non ricomprendono tutto quanto previsto agli artt. 11, 12, 13 e 14 dell'accordo, che precisano i requisiti ai fini della concessione del riconoscimento amministrativo nonché la procedura che consente alle imprese di assicurazione di esercitare la propria attività in Spagna.

11 Per quanto attiene, in primo luogo, alle disposizioni della direttiva che, secondo il Regno di Spagna, sarebbero state oggetto di trasposizione per mezzo della legge n. 30/1995, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, la sentenza 17 settembre 1996, causa C-289/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4405, punto 20).

12 Orbene, nella specie, la legge n. 30/1995 è stata emanata successivamente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, ragion per cui non può essere presa in considerazione dalla Corte. Si deve inoltre rilevare che gli articoli dell'accordo che, secondo il Regno di Spagna, sarebbero stati trasposti per mezzo della legge n. 30/1995 non sono stati in realtà oggetto di tale trasposizione.

13 Per quanto attiene, in secondo luogo, alle disposizioni della direttiva che il Regno di Spagna ritiene essere state trasposte per mezzo delle norme in vigore anteriormente al termine fissato dalla Commissione, si deve rilevare che, come è stato giustamente osservato dalla Commissione stessa, è necessario nella specie emanare un atto positivo di trasposizione, atteso che l'art. 1, secondo comma, della direttiva prevede espressamente l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le disposizioni dirette alla sua trasposizione contengano un riferimento alla direttiva medesima o siano corredate da tale riferimento (v., al riguardo, sentenza 27 novembre 1997, causa C-137/96, Commissione/Germania, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 8). Orbene, le norme richiamate dal Regno di Spagna, menzionate al punto 8 della presente sentenza, non rispondono a tale requisito.

14 Si deve pertanto dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

15 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna alle spese. Poiché quest'ultimo è rimasto soccombente, esso va condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il Regno di Spagna, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/371/CEE, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Vrh