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Document 61995CJ0320

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 febbraio 1999.
José Ferreiro Alvite contro Instituto Nacional de Empleo (Inem) e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela - Spagna.
Art. 51 del Trattato CE - Art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Indennità di disoccupazione spettante ai disoccupati di età superiore a 52 anni.
Causa C-320/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-00951

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:90

61995J0320

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 febbraio 1999. - José Ferreiro Alvite contro Instituto Nacional de Empleo (Inem) e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela - Spagna. - Art. 51 del Trattato CE - Art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Indennità di disoccupazione spettante ai disoccupati di età superiore a 52 anni. - Causa C-320/95.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-00951


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Normativa nazionale che subordina la concessione di un'indennità di disoccupazione al versamento, da parte dell'interessato, di contributi a un regime di pensioni di vecchiaia per un periodo minimo - Ammissibilità - Presupposti

Massima


Il periodo contributivo minimo che l'interessato deve avere maturato mediante versamenti a favore di un regime di pensioni di vecchiaia prima di poter ottenere un'indennità di disoccupazione, del tipo di quello istituita da una normativa previdenziale nazionale per i disoccupati di età superiore a 52 anni, è determinato dalla detta legislazione nazionale, fermo restando che il detto periodo deve considerarsi ugualmente maturato in base ai contributi versati, in tutto o in parte, ai regimi previdenziali di uno o più altri Stati membri.

Parti


Nel procedimento C-320/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Juzgado de lo Social di Santiago de Compostela (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

José Ferreiro Alvite

e

Instituto Nacional de Empleo (Inem),

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 51 del Trattato CE e 67 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, facente funzioni di presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo spagnolo, dalla signora Paloma Plaza García, abogado del Estado, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Maria Patakia e Isabel Martínez del Peral, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Ferreiro Alvite, con l'avv. Abelardo Vázquez Conde, del foro di Orense, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Nuria Díaz Abad, abogado del Estado, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora Sarah Moore, barrister, e della Commissione, rappresentata dalla signora Isabel Martínez del Peral, all'udienza del 30 aprile 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 giugno 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 settembre 1995, pervenuta alla Corte il 16 ottobre successivo, modificata con ordinanza 30 aprile 1997, pervenuta alla Corte il 12 maggio seguente, il Juzgado de lo Social di Santiago de Compostela ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 51 del medesimo Trattato e 67 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra il signor Ferreiro Alvite, da un lato, e l'Instituto Nacional de Empleo (Inem) e l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dall'altro, in merito al versamento dell'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione spagnola in favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni.

Diritto comunitario

3 Nel capitolo 6, intitolato «Disoccupazione», del titolo III relativo alle disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni del regolamento n. 1408/71, l'art. 67 prevede quanto segue:

«1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di occupazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

3. (...) l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo:

- nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

- nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione,

secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

(...)».

Diritto spagnolo

4 Secondo l'art. 215, n. 3, della legge generale sulla previdenza sociale, nel testo unico di cui al regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1 (BOE n. 154 del 29 giugno 1994, in prosieguo: la «legge spagnola»), fruisce dell'indennità di disoccupazione concessa ai disoccupati di età superiore a 52 anni il disoccupato che per sei anni ha versato contributi all'assicurazione per la disoccupazione e soddisfa tutte le condizioni, ad eccezione dell'età, per ottenere una pensione di vecchiaia di tipo contributivo nell'ambito del sistema di previdenza sociale.

5 L'art. 16, n. 1, lett. b), della legge spagnola subordina la concessione di una pensione siffatta al compimento di un periodo minimo di assicurazione di quindici anni, di cui almeno due nel corso degli otto anni immediatamente precedenti all'insorgere del fatto generatore della prestazione.

Causa principale

6 Dagli atti della causa principale si ricava che il signor Ferreiro Alvite, nato il 10 febbraio 1936, ha versato contributi per 1 303 settimane al regime previdenziale del Regno Unito in qualità di lavoratore dipendente, ma durante la sua esistenza lavorativa non ha maturato nessun periodo assicurativo valido per il regime previdenziale spagnolo. Egli ha goduto per sei mesi di un'indennità di disoccupazione per lavoratori migranti rientrati in Spagna. Durante il suddetto periodo l'ente di gestione competente secondo la legge spagnola ha versato contributi, a suo nome, ai regimi dell'assicurazione malattia e degli assegni familiari.

7 L'11 aprile 1994 il signor Ferreiro Alvite ha chiesto il versamento dell'indennità di disoccupazione prevista in favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni. La sua istanza è stata respinta con decisione 5 agosto 1994, in quanto egli non aveva maturato il periodo contributivo minimo per aver diritto alla pensione di vecchiaia, stabilito dal regime previdenziale spagnolo. Il 19 settembre 1994 egli ha proposto un reclamo preventivo, respinto con decisione 28 ottobre 1994.

8 Il signor Ferreiro Alvite ha adito allora il Juzgado de lo Social di Santiago de Compostela, il quale si è posto il problema dell'applicabilità, al caso di cui è investito, dell'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e dell'interpretazione dell'art. 67 del medesimo regolamento. Il Juzgado de lo Social di Santiago de Compostela ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di porre alla Corte tre questioni pregiudiziali.

9 Poiché tali questioni erano identiche alle questioni seconda-quarta esaminate dalla Corte nelle cause riunite C-88/95, C-102/95 e C-103/95, Martínez Losada e a., rinviate dallo stesso giudice, il 19 ottobre 1995 il Presidente della Corte ha deciso di sospendere il giudizio nel presente procedimento finché la Corte non avesse pronunciato la sentenza relativa alle citate cause riunite Martínez Losada e a.

10 Il 20 febbraio 1997 la Corte ha pronunciato la sentenza Martínez Losada e a. (Racc. pag. I-869) e ha chiesto al Juzgado de lo Social di Santiago de Compostela se esso intendesse confermare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

11 Quest'ultimo ha dichiarato di voler confermare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, con riserva di una nuova formulazione delle questioni pregiudiziali, poiché continuava a nutrire dubbi in merito all'interpretazione delle disposizioni comunitarie rilevanti.

12 Infatti, secondo il giudice a quo, le dichiarazioni che il governo spagnolo ha reso dinanzi alla Corte nelle citate cause riunite Martínez Losada e a. sarebbero in contrasto con la prassi applicativa della legge spagnola seguita dalla pubblica amministrazione spagnola, quando essa è investita di una domanda di indennità di disoccupazione da parte di lavoratori migranti.

13 Il giudice a quo ricorda, a tal proposito, che nel punto 41 della citata sentenza Martínez Losada e a. la Corte ha rilevato che, nelle osservazioni scritte ad essa presentate dal governo spagnolo, quest'ultimo aveva espressamente ammesso che il diritto all'indennità concessa ai disoccupati di età superiore a 52 anni non è subordinato alla condizione che i contributi dell'interessato siano stati versati, durante il periodo prescritto, al regime di pensione di vecchiaia della previdenza sociale spagnola e che è sufficiente che gli interessati abbiano versato quindici anni di contributi al regime di previdenza sociale di un altro Stato membro ovvero che abbiano versato contributi, nel corso del medesimo periodo, in parte al regime spagnolo ed in parte al regime di un altro Stato membro. Ebbene, secondo il giudice a quo, il governo spagnolo, malgrado tale affermazione, continuerebbe a rifiutare la prestazione di cui trattasi, in quanto il richiedente dovrebbe essere stato iscritto per un certo periodo al regime spagnolo per la pensione di vecchiaia.

Questioni pregiudiziali

14 Alla luce di ciò, con ordinanza 30 aprile 1997, pervenuta alla Corte il 12 maggio successivo, il giudice a quo ha riformulato le questioni pregiudiziali nel modo seguente:

«1) Se l'art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione attualmente in vigore, in relazione al presupposto di fatto da esso disciplinato, debba interpretarsi nel senso che esso, ai fini della concessione dell'indennità di disoccupazione prevista per i disoccupati di età superiore a cinquantadue anni dall'art. 215, n. 3, del regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1, che approva il testo unico della legge generale sulla previdenza sociale, obbliga l'ente competente a tener conto dei periodi di assicurazione o di occupazione maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro se e in quanto i contributi versati durante tali periodi permettano, alle condizioni di età prescritte, di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in uno Stato membro diverso da quello dell'ente competente.

2) Qualora la disposizione dell'art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 non dovesse risultare applicabile, trattandosi di soddisfare un requisito necessario per accedere alla pensione di vecchiaia, se debba applicarsi direttamente l'art. 51 del Trattato CE e se l'ente competente abbia l'obbligo di tenere conto dei diritti a pensione di vecchiaia maturati in un altro Stato membro per considerare soddisfatto il requisito della titolarità del diritto a una pensione di vecchiaia, prescindendo dalla condizione relativa all'età, posto dall'art. 215 del testo unico della legge generale sulla previdenza sociale.

3) Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 67 del regolamento n. 1408/71 o dell'art. 51 del Trattato CE, qualora l'ente competente abbia l'obbligo di tenere conto dei diritti a pensione di vecchiaia maturati in un altro Stato membro, sempre che il lavoratore avesse ivi avuto diritto di accedere a prestazioni del sistema di previdenza sociale, ai sensi della sola normativa nazionale o di quella comunitaria, se sia sufficiente, per poter percepire l'indennità di disoccupazione prevista a favore dei disoccupati di età superiore a cinquantadue anni, che il lavoratore abbia maturato, solo con i contributi versati in un altro Stato membro o sommando quelli versati in Spagna e quelli versati in questo o in altri Stati membri, il periodo minimo previsto dall'uno o dall'altro Stato membro, oppure se occorra che egli maturi i periodi minimi richiesti dall'art. 161, n. 1, lett. b), del testo unico della legge generale sulla previdenza sociale».

15 Occorre preliminarmente constatare che la prima questione è identica alla seconda questione risolta dalla Corte nella citata sentenza Martínez Losada e a., e che la seconda questione nella presente fattispecie, se la s'intende priva di natura ipotetica, trova risposta nella medesima sentenza. Occorre pertanto riformulare le questioni pregiudiziali per poter fornire una risposta utile al giudice a quo, al fine di permettergli di risolvere la controversia di cui è investito.

16 A tal riguardo, occorre ricordare che, nella citata sentenza Martínez Losada e a., la Corte ha dichiarato che un'indennità come quella prevista dalla legge spagnola per i disoccupati di età superiore a 52 anni costituisce una prestazione di disoccupazione ai sensi del regolamento n. 1408/71. A norma dell'art. 67 del detto regolamento, la concessione di una prestazione di disoccupazione è subordinata a due tipi di condizioni: da un lato, alla condizione enunciata dal detto art. 67, n. 3 (in prosieguo: la «condizione comunitaria»), e, dall'altro, a quella o quelle previste dalla disciplina nazionale (in prosieguo: le «condizioni nazionali»).

17 Nella fattispecie, la condizione comunitaria è soddisfatta solo se l'interessato abbia versato contributi al regime previdenziale spagnolo, o se si possa presumere che lo abbia fatto. A tal proposito, come rilevato dalla Corte nel punto 37 della citata sentenza Martínez Losada e a., spetta al giudice nazionale stabilire se i periodi in cui l'ente spagnolo competente ha versato contributi ai regimi di assicurazione malattia e assegni familiari a nome del ricorrente nel processo a quo configurino periodi di assicurazione in forza della legislazione interna.

18 Se dovesse risultare che l'interessato non ha versato contributi al regime previdenziale spagnolo né si può presumere in conclusione che l'abbia fatto, egli non potrebbe reclamare la concessione della prestazione controversa né ex art. 67 del regolamento n. 1408/71 né ex art. 51 del Trattato. Viceversa, se egli ha versato contributi al regime previdenziale spagnolo o si può presumere che in conclusione lo abbia fatto, occorre esaminare se siano soddisfatte le condizioni nazionali. A tal riguardo, occorre sottolineare che non si tratta di determinare se l'interessato abbia diritto, in Spagna, a una pensione di vecchiaia, bensì se esso soddisfi le condizioni, prescindendo da quella relativa all'età, previste dalla legislazione spagnola per la concessione di una pensione di vecchiaia.

19 Ne discende che il problema sollevato dal giudice a quo mira in sostanza a chiarire se il periodo contributivo che l'interessato deve avere maturato prima di potere ottenere un'indennità di disoccupazione del tipo di quella istituita dalla legge spagnola per i disoccupati di età superiore a 52 anni sia determinato unicamente dalla legislazione di questo Stato membro o dalla legislazione dello o degli Stati membri in favore dei cui regimi previdenziali l'interessato ha versato contributi. Inoltre, il giudice a quo chiede se, ai fini del periodo contributivo stabilito dalla legislazione spagnola, possano ritenersi validi i contributi versati, in tutto o in parte, ai regimi previdenziali di uno o più altri Stati membri.

20 Il governo spagnolo allega che, per poter godere dell'indennità di disoccupazione che l'art. 215, n. 3, della legge spagnola istituisce a favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni, l'interessato deve aver maturato i periodi contributivi previsti dall'art. 161, n. 1, lett. b), del medesimo testo normativo.

21 La Commissione ritiene compatibile con gli artt. 48 e 51 del Trattato, nonché con il regolamento n. 1408/71, la condizione imposta dalla legge spagnola, la quale subordina la concessione dell'indennità di disoccupazione a favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni al versamento di contributi a un regime di pensioni di vecchiaia per un periodo di 15 anni, fermo restando che, durante tale periodo, i contributi possono essere stati versati, in tutto o in parte, al regime previdenziale di un altro Stato membro.

22 Nella soluzione da essa data alla quarta questione nella citata sentenza Martínez Losada e a., la Corte ha dichiarato che gli artt. 48 e 51 del Trattato, al pari del regolamento n. 1408/71, non ostano a che una legislazione nazionale esiga, per la concessione di un'indennità di disoccupazione prevista a favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni, che l'interessato abbia versato quindici anni di contributi ad un regime di pensione di vecchiaia in uno o più Stati membri.

23 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, è tuttora di competenza degli Stati membri la determinazione delle condizioni richieste per la concessione delle prestazioni previdenziali, condizioni che i detti Stati possono persino rendere più severe, purché i requisiti adottati non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra i lavoratori comunitari (v., in tal senso, sentenza 20 settembre 1994, causa C-12/93, Drake, Racc. pag. I-4337, punto 27).

24 L'ente competente ha pertanto il diritto di imporre, in osservanza della sua legislazione nazionale, il periodo contributivo previsto da quest'ultimo.

25 Tuttavia, durante tale periodo, come giustamente rilevato dalla Commissione, i contributi possono essere versati, in tutto o in parte, al regime previdenziale di un altro Stato membro.

26 Occorre quindi risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che il periodo contributivo che l'interessato deve aver maturato prima di poter ottenere un'indennità di disoccupazione, del tipo di quella istituita dalla legge spagnola per i disoccupati di età superiore a 52 anni, è determinato dalla legislazione di questo Stato membro, fermo restando che il detto periodo deve considerarsi ugualmente maturato in base ai contributi versati, in tutto o in parte, ai regimi previdenziali di uno o più altri Stati membri.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Le spese sostenute dai governi spagnolo e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Juzgado de lo Social di Santiago de Compostela, con ordinanze 21 settembre 1995 e 30 aprile 1997, dichiara:

Il periodo contributivo che l'interessato deve avere maturato prima di poter ottenere un'indennità di disoccupazione, del tipo di quella istituita dalla legge generale spagnola sulla previdenza sociale, nel testo unico di cui al regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1, per i disoccupati di età superiore a 52 anni, è determinato dalla legislazione di questo Stato membro, fermo restando che il detto periodo deve considerarsi ugualmente maturato in base ai contributi versati, in tutto o in parte, ai regimi previdenziali di uno o più altri Stati membri.

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