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Document 61995CJ0303
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 July 1996. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Failure to fulfil obligations - Directive 91/157/EEC. # Case C-303/95.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1996.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento - Direttiva 91/157/CEE.
Causa C-303/95.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1996.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento - Direttiva 91/157/CEE.
Causa C-303/95.
Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-03859
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:303
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1996. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento - Direttiva 91/157/CEE. - Causa C-303/95.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-03859
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Nella causa C-303/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle signore Laura Pignataro e Maria Condou-Durande, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare dalla Corte che la Repubblica italiana, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della stessa direttiva,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 giugno 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 settembre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 maggio 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38; in prosieguo: la "direttiva"), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della stessa direttiva.
2 A norma dell' art. 11 della direttiva, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva stessa prima del 18 settembre 1992 e devono informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto comunicazione delle disposizioni emanate dalla Repubblica italiana per conformarsi alla direttiva, la Commissione ha ingiunto al governo italiano, il 21 dicembre 1992, di presentare le sue osservazioni entro due mesi.
4 Poiché la lettera di diffida è rimasta senza risposta, la Commissione ha rivolto al governo italiano, il 9 dicembre 1994, un parere motivato nel quale lo invitava a prendere le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi.
5 Il 7 aprile 1995 il governo italiano ha fatto presente che, ai fini del recepimento della direttiva, il ministero dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato aveva predisposto uno schema di regolamento che era stato comunicato ufficialmente alle altre amministrazioni interessate. L' approvazione da parte degli altri ministeri competenti sarebbe imminente. Inoltre, il governo italiano ha inviato, in allegato, copia dello schema di regolamento.
6 Tali sono le circostanze in cui la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
7 Il governo italiano non nega di aver omesso di emanare tempestivamente i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Fa notare, tuttavia, che il decreto interministeriale è in corso di preparazione.
8 Poiché la direttiva non è stata recepita nell' ordinamento italiano nel termine fissato, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.
9 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della stessa direttiva.
Sulle spese
10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese. Poiché è rimasta soccombente, quest' ultima dev' essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della stessa direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.