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Document 61995CJ0279

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1. ottobre 1998.
Langnese-Iglo GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Art. 85 del Trattato CE - Contratti di acquisto in esclusiva di gelati - Lettera amministrativa di archiviazione - Divieto di conclusione in futuro di contratti in esclusiva.
Causa C-279/95 P.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-05609

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:447

61995J0279

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1. ottobre 1998. - Langnese-Iglo GmbH contro Commissione delle Comunità europee. - Concorrenza - Art. 85 del Trattato CE - Contratti di acquisto in esclusiva di gelati - Lettera amministrativa di archiviazione - Divieto di conclusione in futuro di contratti in esclusiva. - Causa C-279/95 P.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-05609


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova - Esclusione salvo caso di snaturamento

(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma)

2 Concorrenza - Intese - Decisione di archiviazione della Commissione - Natura giuridica - Apertura successiva di un procedimento d'infrazione - Presa in considerazione di un elemento di fatto precedente alla decisione di archiviazione - Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 17)

3 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Cessazione delle infrazioni - Potere della Commissione - Emissione nei confronti di un'impresa del divieto di concludere, in futuro, accordi di esclusiva - Esclusione

(Trattato CE, art. 85; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

Massima


1 Ai sensi dell'art. 168 A del Trattato CE e dell'art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.

Per quanto riguarda in particolare la produzione delle prove, spetta al Tribunale stimare insindacabilmente il valore da attribuire agli elementi di prova ad esso presentati, salvo l'ipotesi di snaturamento di detti elementi.

2 Con riguardo alla natura giuridica di una lettera amministrativa di archiviazione, l'invio di tale lettera, nella quale la Commissione ha provveduto a riservarsi il diritto di riaprire il procedimento in caso di sostanziale modificazione di taluni elementi di fatto o di diritto assunti a base delle proprie valutazioni, non può avere come conseguenza che la Commissione, al momento della effettiva riapertura del procedimento, non è più autorizzata a prendere in considerazione un elemento di fatto allorché questo esisteva già prima dell'invio della lettera amministrativa, ma era stato portato a sua conoscenza solo più tardi, e precisamente nell'ambito di una denuncia presentata in un momento successivo.

3 Poiché l'applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 17 deve avvenire in funzione della natura dell'infrazione accertata, se la Commissione può obbligare, mediante decisione, le imprese e le associazioni di imprese a porre fine alla violazione dell'art. 85 del Trattato in un accordo di acquisto in esclusiva, essa non può imporre il divieto di concludere in futuro accordi di questo tipo.

Parti


Nel procedimento C-279/95 P,

Langnese-Iglo GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti Martin Heidenhain, Bernhard M. Maassen e Horst Satzky, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jean Hoss, 2, place Winston Churchill,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'8 giugno 1995, nella causa T-7/93, Langnese Iglo/Commissione (Racc. pag. II-1533),

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Wouter Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alexander Böhlke, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

sostenuta da

Mars GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Viersen (Germania), rappresentata dall'avv. Jochim Sedemund, del foro di Berlino, e dall'avv. John E. Pheasant, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Michel Molitor, 55, boulevard de la Pétrusse,

interveniente nel giudizio di primo grado,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 novembre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 agosto 1995 la Langnese-Iglo GmbH (in prosieguo: «Langnese-Iglo») ha presentato, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado l'8 giugno 1995 nella causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione (Racc. pag. II-1533; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto la sua domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 23 dicembre 1992, 93/406/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE nei riguardi di Langnese-Iglo GmbH (IV/34.072) (GU 1993, L 183, pag. 19; in prosieguo: la «decisione controversa»).

2 Per quanto riguarda i fatti all'origine del presente ricorso, dalla sentenza impugnata risulta quanto segue:

«1 Con lettera 6 dicembre 1984 il Bundersverband der deutschen Süsswarenindustrie eV - Fachsparte Eiskrem (Associazione nazionale dell'industria dolciaria tedesca - settore gelati, in prosieguo: l'"Associazione") chiedeva alla Commissione di inviarle una "dichiarazione formale" relativa alla compatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato dei contratti in esclusiva conclusi dai produttori tedeschi di gelati con i rispettivi clienti. Con lettera 16 gennaio 1985, la Commissione comunicava all'Associazione di non poter dar corso alla richiesta di emanare una decisione applicabile all'intero settore.

2 L'impresa tedesca Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "Schöller") notificava alla Commissione, con lettera 7 maggio 1985, un modello di "contratto di fornitura" predisposto a disciplina delle relazioni con i propri distributori al dettaglio. Il 20 settembre 1985 la direzione generale della concorrenza della Commissione inviava al difensore della Schöller una lettera amministrativa di archiviazione (in prosieguo: la "lettera amministrativa") del seguente tenore:

"In data 2 maggio 1985 avete presentato richiesta, a nome della società Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 17, diretta all'ottenimento di un'attestazione negativa relativa ad un accordo di fornitura di gelati.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento medesimo avete anche provveduto a notificare, a titolo preventivo, il relativo contratto. Avete inoltre fornito, con lettera 25 giugno 1985, un contratto tipo destinato a servire da riferimento per i contratti che la società Schöller concluderà in futuro.

Con lettera 23 agosto 1985 avete chiaramente spiegato che l'obbligo di acquisto in esclusiva assunto dal cliente e contenuto nel contratto tipo notificato, accompagnato da un divieto di concorrenza, inizialmente può essere risolto, previo preavviso entro un termine non inferiore a sei mesi, non prima del secondo anno di durata del contratto e, in seguito, con lo stesso termine di preavviso, alla scadenza di ogni anno.

Dagli elementi di cui la Commissione è a conoscenza e che, sostanzialmente, si fondano su quanto indicato nella vostra richiesta, emerge che i contratti a durata determinata che verranno conclusi in futuro non supereranno i due anni. La durata media di tutti gli accordi di fornitura di gelati della vostra cliente risulterà quindi ben inferiore al periodo di cinque anni, condizione prevista dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984 (GU L 173 del 30 giugno 1983, pag. 5), per ottenere l'esenzione per categoria degli accordi di acquisto in esclusiva.

Tali elementi evidenziano chiaramente che gli accordi di fornitura di gelati conclusi dalla società Schöller non producono assolutamente, pur in considerazione del numero di accordi di natura analoga, l'effetto di far venir meno la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Resta garantito l'accesso di imprese terze al commercio al dettaglio.

Gli accordi di fornitura di gelati della società Schöller, oggetto di notificazione, sono conseguentemente compatibili con le norme del Trattato CEE in materia di concorrenza. Pertanto, non occorre che la Commissione intervenga con riguardo ai contratti inoltrati dalla vostra cliente.

La Commissione si riserva tuttavia il diritto di riavviare la procedura laddove taluni elementi di fatto o di diritto assunti a base del presente parere dovessero modificarsi sostanzialmente.

Desideriamo far inoltre presente alla vostra cliente che gli accordi di fornitura di gelato già esistenti sono oggetto di analoga valutazione e che non vi è quindi necessità di notificarli qualora gli accordi di durata determinata non superino i due anni successivamente al 31 dicembre 1986 e sempreché vi sia possibilità di risoluzione, con un preavviso massimo di sei mesi, alla fine di ogni anno.

(...)".

3 Il 18 settembre 1991 la Mars GmbH (in prosieguo: la "Mars") presentava dinanzi alla Commissione una denuncia nei confronti della ricorrente nonché della Schöller in cui si lamentava la violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato e si chiedeva l'adozione di provvedimenti conservativi al fine di prevenire il danno grave ed irreparabile derivante, a suo parere, dal fatto che la vendita dei suoi gelati appariva gravemente ostacolata in Germania per effetto dell'attuazione di accordi, contrari alle norme in materia di concorrenza, che la ricorrente e la Schöller avrebbero concluso con numerosi rivenditori al dettaglio.

4 Con decisione 25 marzo 1992, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/34.072 - Mars/Langnese e Schöller - Provvedimenti conservativi; in prosieguo: la "decisione 25 marzo 1992"), la Commissione vietava, sostanzialmente, alla ricorrente nonché alla Schöller, a titolo di provvedimenti conservativi, di far valere i loro diritti contrattuali derivanti dagli accordi conclusi dalle società stesse o in nome e per conto delle medesime, nella parte in cui i rivenditori al dettaglio si impegnavano ad acquistare, ad offrire in vendita e/o a vendere esclusivamente gelati dei detti produttori, con riguardo ai prodotti di gelateria "Mars", "Snickers", "Milky Way" e "Bounty", qualora questi fossero offerti al consumatore finale in confezioni singole. La Commissione revocava, inoltre, per quanto attiene agli accordi in esclusiva conclusi dalla ricorrente, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione del divieto soprammenzionato, il beneficio dell'applicazione del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5, con corrigenda in GU 1984, L 79, pag. 38; in prosieguo: il "regolamento n. 1984/83").

5 Ciò premesso, ai fini dell'emanazione, in esito alla decisione 25 marzo 1992, di una decisione definitiva sugli "accordi di fornitura" di cui trattasi, la Commissione pronunciava il 23 dicembre 1992 la decisione 93/406/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/34.072, Langnese-Iglo GmbH, GU 1993, L 183, pag. 19; in prosieguo: la "decisione"), il cui dispositivo così recita:

"Articolo 1

Gli accordi stipulati da Langnese-Iglo GmbH e comportanti l'obbligo dei dettaglianti stabiliti in Germania di acquistare esclusivamente da detta impresa gelati monodose industriali destinati alla rivendita (esclusiva dei punti di vendita) costituiscono un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

Articolo 2

Per gli accordi di cui all'art. 1 è revocato il beneficio dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1984/83, nella misura in cui soddisfano alle condizioni dell'esenzione per categoria da questo previste.

Articolo 3

Langnese-Iglo GmbH è tenuta, entro tre mesi dalla notifica della presente decisione, a comunicare ai rivenditori con i quali ha stipulato accordi del tipo indicato all'art. 1 tuttora in corso il testo degli articoli 1 e 2 che precedono, informandoli espressamente della nullità degli accordi stessi.

Articolo 4

A Langnese-Iglo GmbH è fatto divieto fino al 31 dicembre 1997 di stipulare accordi del tipo indicato all'art. 1.

(...)"».

3 Il 23 dicembre 1992 la Commissione emanava altresì nei confronti della Schöller la decisione 93/405/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del Trattato CEE nei riguardi di Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG (IV/31.533 e IV/34.072; GU 1993, L 183, pag. 1). Detta decisione, e in particolare i suoi artt. 1, 3 e 4, sono sostanzialmente identici alla decisione controversa.

4 Il 19 gennaio 1993 la Langnese-Iglo proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.

5 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 1993, la Mars chiedeva di essere ammessa ad intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale a sostegno della Commissione. Con ordinanza 12 luglio 1993 il presidente della Prima Sezione del Tribunale ammetteva l'intervento.

6 Con questo stesso provvedimento, nonché con ordinanza 9 novembre 1994 del presidente della Seconda Sezione ampliata, il Tribunale accoglieva la domanda di trattamento riservato presentata dalla Langnese-Iglo in applicazione dell'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

7 A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale la Langnese-Iglo deduceva cinque motivi attinenti, in primo luogo, all'irregolare notificazione della decisione nella parte in cui la Commissione avrebbe omesso di notificare taluni allegati; in secondo luogo, alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, nella parte in cui la Commissione non avrebbe rispettato la posizione da essa adottata nella lettera amministrativa; in terzo luogo, alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato; in quarto luogo, alla violazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato e del principio di proporzionalità, nella parte in cui la Commissione aveva revocato il beneficio dell'esenzione per categoria previsto dal regolamento n. 1984/83 per tutti gli accordi di fornitura contestati; e, in quinto luogo, alla violazione dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

8 La Commissione, sostenuta dalla Mars, concludeva per il rigetto del ricorso.

9 Con la sentenza impugnata, il Tribunale annullava l'art. 4 della decisione controversa respingendo il ricorso per il resto. Esso inoltre condannava la Langnese-Iglo all'insieme delle spese del procedimento, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario (ordinanza del presidente del Tribunale 19 febbraio 1993, Langnese-Iglo e Schöller/Commissione, cause riunite T-7/93 R e T-9/93 R, Racc. pag. II-131), nonché quelle della Mars, ad esclusione di un quarto delle spese complessive sostenute dalla Commissione. Quest'ultima ha dunque sostenuto un quarto delle proprie spese.

10 Anche la Schöller proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso contro la decisione 93/405 diretta nei suoi confronti. Con sentenza 8 giugno 1995 nella causa T-9/93, Schöller/Commissione (Racc. pag. II-1611), il Tribunale annullava, come nella sentenza impugnata, l'art. 4 della suddetta decisione e respingeva il ricorso per il resto. La Schöller non ha impugnato tale sentenza.

11 Nel presente ricorso la Langnese-Iglo chiede alla Corte l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il suo ricorso di primo grado, l'annullamento degli artt. 1, 2 e 3 della decisione controversa, nonché la condanna della Commissione alle spese sia del procedimento dinanzi al Tribunale sia di quello dinanzi alla Corte. In subordine, essa chiede che la causa venga rinviata al Tribunale.

12 La Commissione conclude che la Corte voglia respingere il presente ricorso, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda della Langnese-Iglo annullando l'art. 4 della decisione controversa, nonché respingere l'istanza della ricorrente. Inoltre la Commissione chiede la condanna della Langnese-Iglo alle spese.

13 La Mars chiede il rigetto del presente ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l'art. 4 della decisione controversa.

14 Con ordinanza 20 marzo 1996 il presidente della Corte, in applicazione degli artt. 93, n. 3, secondo comma, e 118 del regolamento di procedura della Corte, ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla Langnese-Iglo. Detta ordinanza accorda il trattamento riservato a taluni dati che illustrano il grado di dipendenza. La presente sentenza, pertanto, non contiene alcuna menzione di tali dati.

15 La Langnese-Iglo invoca tre motivi a sostegno del suo ricorso, e precisamente:

- la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento;

- la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (effetti dei contratti di acquisto esclusivo sul gioco della concorrenza);

- la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

16 A sostegno del suo ricorso incidentale la Commissione, sostenuta dalla Mars, deduce che l'annullamento dell'art. 4 della decisione controversa violerebbe l'art. 3 del regolamento n. 17.

17 Con lettera pervenuta alla Corte il 27 marzo 1998 la Langnese-Iglo ha chiesto che la Corte constati d'ufficio il non luogo a statuire sul ricorso incidentale presentato dalla Commissione. Né quest'ultima né la Mars si sono opposte.

Sul ricorso principale

Sul primo motivo

18 Il primo motivo di ricorso riguarda i punti 35-42 della sentenza impugnata, relativi alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

19 Dinanzi al Tribunale la Langnese-Iglo sosteneva che la Commissione fosse vincolata alla valutazione contenuta nella lettera amministrativa, tenuto conto del fatto che essa non era in grado di dimostrare che la suddetta lettera fosse stata elaborata sulla base di informazioni inesatte o incomplete, né che le caratteristiche giuridiche o sostanziali del mercato dei gelati fossero sensibilmente modificate successivamente all'invio della stessa (punti 28-30 della sentenza impugnata).

20 La Langnese-Iglo sosteneva inoltre che, sebbene la lettera amministrativa fosse stata indirizzata alla Schöller, la Commissione e i partecipanti - tra cui la Langnese-Iglo - al procedimento scaturito dalla lettera dell'associazione del 6 dicembre 1984 avevano tuttavia convenuto che la notificazione effettuata dalla Schöller nel maggio 1985, riguardante gli accordi di fornitura di gelati da essa stipulati, e la contestuale domanda di rilascio di un'attestazione negativa valessero anche per tutti i membri dell'associazione. La lettera amministrativa avrebbe abbracciato, conseguentemente, tutti i contratti in esclusiva esistenti sul mercato dei gelati (punto 31 della sentenza impugnata).

21 Nella sentenza impugnata il Tribunale, in via preliminare, ha considerato al punto 35 che non era necessario esaminare la questione se la Langnese-Iglo potesse legittimamente attendersi che la valutazione espressa dalla Commissione nella lettera amministrativa indirizzata alla Schöller si applicasse anche alla sua situazione giuridica, né l'ulteriore questione relativa all'audizione dei testimoni in merito, come proposto dalla ricorrente. Secondo il Tribunale, era sufficiente rilevare che, in ogni caso, la menzionata lettera amministrativa non poteva impedire alla Commissione di esaminare la denuncia presentata dalla Mars.

22 A questo riguardo, al punto 36, il Tribunale ha ricordato che emergeva dalla giurisprudenza (v. sentenze della Corte 10 luglio 1980, cause riunite 253/78 e da 1/79 a 3/79, Giry e Guerlain e a., Racc. pag. 2327; causa 37/79, Marty, Racc. pag. 2481; causa 99/79, Lancôme e Cosparfrance, Racc. pag. 2511, e la sentenza 11 dicembre 1980, causa 31/80, L'Oréal, Racc. pag. 3775) che una lettera amministrativa non costituisce né una decisione di attestazione negativa né una decisione che applica l'art. 85, n. 3, del Trattato, ai sensi degli artt. 2 e 6 del regolamento n. 17, qualora la lettera amministrativa non sia stata emanata conformemente alle disposizioni del regolamento medesimo. Il Tribunale ha poi sottolineato, al punto 37, che si trattava di una lettera amministrativa con cui veniva comunicato all'impresa interessata, vale a dire alla Schöller, il parere della Commissione secondo cui, alla luce delle circostanze della specie, non occorreva intervenire nei confronti dei contratti di cui trattavasi. Infine, al punto 38, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva proceduto all'epoca unicamente ad un'analisi provvisoria delle condizioni del mercato riservandosi, nella lettera amministrativa, il diritto di riaprire il procedimento in caso di sostanziale modificazione di taluni elementi di fatto o di diritto assunti a base delle proprie valutazioni.

23 Al punto 39 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato, da un lato, che due nuove imprese concorrenti, la Mars e la Jacobs Suchard, avevano fatto il loro ingresso sul mercato successivamente all'invio della lettera amministrativa e, dall'altro, che, successivamente alla presentazione della denuncia da parte della Mars, la Commissione era giunta a conoscenza dell'esistenza di ulteriori ostacoli all'accesso al mercato. Il Tribunale ne ha concluso, al punto 40, che tali elementi costituivano circostanze nuove che potevano giustificare, particolarmente alla luce dei problemi concreti incontrati dalla Mars, un'analisi più approfondita e più precisa dei fattori che condizionavano l'accesso al mercato rispetto a quanto appurato in occasione dell'emanazione della lettera amministrativa. Di conseguenza, detta lettera non impediva alla Commissione di riaprire il procedimento al fine di valutare, con riguardo al caso concreto, la compatibilità dei contestati accordi di fornitura con le norme in materia di concorrenza. A questo proposito, il Tribunale faceva altresì leva, al punto 41, sull'obbligo di esame delle denunce incombente alla Commissione.

24 Nel presente ricorso la Langnese-Iglo sostiene che la Commissione non era autorizzata a discostarsi dal contenuto della lettera amministrativa e a vietare il sistema di contratti di acquisto in esclusiva da essa posto in essere, fatta salva l'ipotesi in cui l'indagine avesse rivelato una sensibile modifica delle circostanze giuridiche e sostanziali del mercato dei gelati. Ora, la ricorrente contesta gli accertamenti effettuati dal Tribunale in merito ai cambiamenti di fatto avvenuti sul mercato.

25 Essa inoltre contesta la sentenza impugnata nella parte in cui rileva che la Commissione, prima dell'invio della lettera amministrativa, aveva proceduto unicamente ad un'analisi provvisoria delle condizioni di mercato. D'altronde, secondo la Langnese-Iglo, tale accertamento, quand'anche fondato, non avrebbe alcun rilievo. Infatti le imprese interessate devono poter contare sul fatto che l'invio di una lettera amministrativa si basi su una verifica obiettiva delle circostanze di fatto e di diritto del mercato in questione.

26 A questo proposito occorre ricordare anzitutto che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato CE e dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, solo su motivi di violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti (v., in particolare, sentenza del 1_ ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 12; ordinanza del 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punti 36 e 39, nonché sentenza 28 maggio 1998 nella causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punti 18 e 21).

27 Ora, contestando le nuove circostanze rilevate dal Tribunale in merito alla comparsa di nuove imprese concorrenti sul mercato nonché all'esistenza di ostacoli supplementari all'accesso al mercato di cui la Commissione era venuta a conoscenza successivamente al deposito della denuncia da parte della Mars, la Langnese-Iglo rimette in discussione la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale. Questo argomento è quindi irricevibile nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la censura della Langnese-Iglo relativa all'osservazione del Tribunale secondo cui prima di inviare la lettera amministrativa la Commissione avrebbe proceduto ad un'analisi unicamente provvisoria delle condizioni di mercato.

28 L'argomento della Langnese-Iglo dev'essere inteso nel senso che essa contesta altresì al Tribunale di aver ammesso che la Commissione potesse discostarsi dalle valutazioni esposte nella lettera amministrativa a causa non solo di cambiamenti di fatto o di diritto sopraggiunti dopo l'invio della lettera stessa, ma anche di nuove circostanze che, seppur esistenti già in precedenza, erano giunte a conoscenza della Commissione solo dopo l'invio di tale lettera.

29 A questo proposito occorre far rinvio alla motivazione del Tribunale relativa, in primo luogo, alla natura giuridica di una lettera amministrativa (punti 36 e 37 della sentenza impugnata), in secondo luogo, al fatto che in detta lettera, in particolare, veniva indicato che la Commissione si riservava comunque il diritto di riaprire il procedimento in caso di sostanziale modificazione di taluni elementi di fatto o di diritto assunti a base delle proprie valutazioni (punto 38 della sentenza impugnata), e infine all'obbligo incombente alla Commissione di esaminare le denunce in maniera appropriata (punto 41 della sentenza impugnata).

30 Da queste considerazioni richiamate dal Tribunale, e contro le quali la Langnese-Iglo non presenta del resto alcun argomento specifico nel suo ricorso, emerge che l'invio di una lettera amministrativa avrebbe la sola conseguenza che la Commissione non sarebbe più autorizzata a prendere in considerazione un elemento di fatto allorché questo esisteva già prima dell'invio della lettera amministrativa, ma era stato portato a conoscenza della Commissione stessa solo più tardi, e precisamente nell'ambito di una denuncia presentata in un momento successivo.

31 Ne discende che il primo motivo è in parte irricevibile e in parte infondato e deve pertanto essere respinto.

Sul secondo motivo

32 Con il secondo motivo la Langnese-Iglo contesta la conclusione del Tribunale, ai punti 94-114, secondo cui la Commissione avrebbe giustamente considerato che i contratti di acquisto in esclusiva conclusi dalla ricorrente determinerebbero una restrizione sensibile del gioco della concorrenza sul mercato di riferimento, essendo pertanto incompatibili con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

33 Secondo la Langnese-Iglo questa conclusione del Tribunale, da un lato, sarebbe basata su vari elementi che non risulterebbero dai documenti del fascicolo e, dall'altro, si fonderebbe su una erronea valutazione giuridica della situazione di fatto.

34 A sostegno della propria tesi la Langnese-Iglo deduce, in primo luogo, che i documenti del fascicolo non consentivano al Tribunale di concludere, al punto 105, che il sistema dei contratti di acquisto in esclusiva attuato dalla ricorrente assieme alla Schöller aveva determinato un'incidenza cumulativa superiore al 30%. Secondo la Langnese-Iglo emerge dal fascicolo che detta incidenza era inferiore al 30%, percentuale considerata accettabile dalla Commissione tanto nella lettera amministrativa quanto nella Quindicesima relazione sulla politica di concorrenza del 1985.

35 In secondo luogo la Langnese-Iglo sostiene che l'osservazione del Tribunale in merito al sistema di finanziamenti riguardante un elevato numero di frigocongelatori (punti 107 e 108), da essa messi a disposizione dei rivenditori al dettaglio a condizione che costoro li utilizzassero esclusivamente per conservarvi i suoi prodotti, sarebbe semplicemente la riproposizione di una dichiarazione pronunciata dalla Commissione, ma contestata dalla ricorrente davanti al Tribunale. Lo stesso varrebbe riguardo ai ristorni che la Langnese-Iglo concedeva per assicurare una determinata percentuale delle vendite di gelati in confezione monodose (punto 109 della sentenza impugnata). Secondo la ricorrente, la Commissione non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni benché il Tribunale abbia sottolineato, al punto 95, che spettava alla Commissione stabilire l'esistenza degli ostacoli all'accesso al mercato da essa denunciati.

36 In terzo luogo la Langnese-Iglo deduce che, anche supponendo che l'incidenza sul mercato di riferimento per i gelati si situasse fra la cifra da essa sostenuta e quella calcolata dal Tribunale, di modo che tale cifra fosse leggermente superiore o inferiore al 30%, gli elementi di fatto, quali regolarmente accertati dal Tribunale, non permetterebbero di concludere che l'accesso al mercato in questione fosse ostacolato in maniera sensibile, o addirittura bloccato.

37 Occorre anzitutto constatare che, con i propri argomenti, la Langnese-Iglo contesta diversi elementi di fatto accertati dal Tribunale. Come ricordato al punto 26 della presente sentenza, la Corte non è competente a valutare i fatti nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale.

38 Per quanto riguarda in particolare la produzione delle prove occorre precisare che spetta al Tribunale stimare insindacabilmente il valore da attribuire agli elementi di prova ad esso presentati, salvo l'ipotesi di snaturamento di detti elementi (vedi, a questo proposito, l'ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 40; nonché la sentenza 2 marzo 1994 nella causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42, e la sentenza Deere/Commissione, citata, punto 22). Ora, la ricorrente non deduce alcun argomento serio per sostenere che il Tribunale abbia snaturato determinati elementi di prova.

39 Per quanto riguarda la terza censura del presente motivo, è chiaro che la Langnese-Iglo contesta il complesso delle conclusioni tratte dal Tribunale sulla base degli elementi di fatto da esso presi in considerazione, sottolineando in particolare che un'incidenza leggermente superiore o inferiore al 30% non ostacola in maniera sensibile l'accesso al mercato, specie quando il mercato interessato è in piena espansione.

40 A questo proposito si deve constatare che la ricorrente non precisa quali errori giuridici il Tribunale avrebbe commesso nel valutare i punti di diritto e che le argomentazioni da essa presentate rimettono in discussione i fatti accertati dal Tribunale stesso. Pertanto anche questa parte del motivo è irricevibile.

41 Dalle considerazioni che precedono discende che il secondo motivo è irricevibile nel suo complesso.

Sul terzo motivo

42 Il terzo motivo si compone di due capi, relativi alla lamentata violazione del principio di proporzionalità, da un lato, e del principio di parità di trattamento, dall'altro.

Sul primo capo del terzo motivo

43 La Langnese-Iglo sostiene che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità dichiarando che la Commissione non aveva commesso un errore allorché aveva revocato l'esenzione per categoria, prevista dal regolamento n. 1984/83, e vietato tutti i contratti di acquisto in esclusiva della Langnese-Iglo senza avere preliminarmente indicato alla ricorrente i limiti entro i quali un sistema di contratti di acquisto in esclusiva fosse compatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato e, pertanto, senza averle dato modo di adattare tale sistema di contratti alle esigenze imposte dal suddetto articolo.

44 A sostegno di questa tesi la Langnese-Iglo afferma che il ragionamento del Tribunale presenterebbe una contraddizione. Difatti esso aveva considerato, al punto 131, che un sistema di contratti analoghi come quelli di acquisto in esclusiva della Langnese-Iglo doveva essere valutato nel suo complesso e che, pertanto, giustamente la Commissione non aveva proceduto a una suddivisione dei contratti stessi, e, al punto 193, che in un procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato la Commissione non è tenuta a indicare quali accordi contribuiscano solo in misura trascurabile all'eventuale effetto cumulativo prodotto da accordi analoghi sul mercato. Questa valutazione del Tribunale sarebbe in contraddizione con quella da esso svolta nei punti 207 e 208, da cui risulta che l'art. 85, n. 1, non osta, in linea generale, alla conclusione di contratti in esclusiva, sempreché ciò non contribuisca in misura significativa alla compartimentazione del mercato e che la Commissione non sia autorizzata a restringere o limitare, per mezzo di una decisione individuale, gli effetti giuridici di un atto normativo come il regolamento n. 1984/83.

45 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 27 delle conclusioni, la Langnese-Iglo desume tale asserita contraddizione da considerazioni relative a contesti differenti della sentenza impugnata, omettendo di considerare che il Tribunale ha distinto chiaramente, da un lato, l'applicazione agli accordi esistenti dell'art. 85, n. 1 e, dall'altro, gli effetti dell'art. 3 del regolamento n. 17 sugli accordi di acquisto in esclusiva che la Langnese-Iglo potrebbe concludere in futuro.

46 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dunque, il ragionamento del Tribunale non presenta contraddizioni a questo proposito.

47 Quanto al resto, occorre constatare che la Langnese-Iglo non indica con sufficiente precisione i punti della sentenza contestati. Infatti la sua argomentazione riguarda elementi che si ritrovano tanto nei punti 129-132 della sentenza impugnata, concernenti il capo relativo al presunto obbligo per la Commissione di suddividere i contratti individuali in modo che una parte di essi sia sottratta al divieto dell'art. 85, n. 1, del Trattato, quanto ai punti 192-195 della stessa sentenza, concernenti il capo relativo al problema se il divieto globale degli accordi di licenza sia contrario al principio di proporzionalità.

48 A fronte di questa mancanza di precisione, del resto sottolineata dalla Commissione, la Corte non è in grado di esaminare nel merito il presente capo del motivo. A questo proposito, è necessario ricordare che un ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (vedi, in particolare, l'ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 37, e la sentenza Deere/Commissione, citata, punto 19).

49 Di conseguenza il primo capo del terzo motivo è irricevibile.

Sul secondo capo del terzo motivo

50 La Langnese-Iglo sostiene che il divieto di tutti i suoi accordi di acquisto esclusivo viola altresì il principio di parità di trattamento. A questo proposito essa rileva che il Tribunale ha constatato, al punto 209 della sentenza impugnata, che l'art. 4 della decisione controversa viola tale principio in quanto detta disposizione esclude per talune imprese il beneficio, in futuro, del regolamento n. 1984/83, mentre le imprese concorrenti della Langnese-Iglo potevano sfruttare i vantaggi accordati da detto regolamento.

51 Secondo la Langnese-Iglo il principio di parità di trattamento si dovrebbe applicare altresì alle situazioni passate. Essa deduce che non è ammissibile che la Commissione vieti il complesso dei contratti in esclusiva indipendentemente dalla questione se essi ricadano sotto l'art. 85, n. 1, del Trattato, e fruiscano dell'esenzione in virtù del regolamento n. 1984/83, mentre le imprese concorrenti possono mantenere e imporre l'applicazione di contratti in esclusiva analoghi.

52 Quanto al rinvio al punto 209 della sentenza impugnata, occorre rilevare che la Langnese-Iglo, per contestare il divieto totale degli accordi esistenti, fa leva su una considerazione del Tribunale che non riguarda gli accordi futuri. Detto rinvio, pertanto, non è pertinente in quanto tale.

53 Va peraltro rilevato che dinanzi al Tribunale la Langnese-Iglo non ha avanzato motivi basati su un'asserita violazione, da parte della Commissione, del principio di parità di trattamento con riguardo al divieto complessivo degli accordi di acquisto in esclusiva esistenti.

54 A questo proposito va ricordato anzitutto che, in forza dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

55 Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è limitata all'esame della valutazione, da parte del Tribunale, dei motivi discussi dinanzi ad esso (vedi, in tal senso, la sentenza 1_ giugno 1994 nella causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59).

56 Di conseguenza questo capo del terzo motivo è irricevibile.

57 Il terzo motivo è dunque irricevibile nel suo complesso.

58 Dall'insieme delle considerazioni che precedono emerge che i motivi dedotti dalla Langnese-Iglo a sostegno del suo ricorso sono in parte irricevibili, in parte infondati. Il ricorso della Langnese-Iglo deve pertanto essere respinto integralmente.

Sul ricorso incidentale

La sentenza impugnata e gli argomenti delle parti

59 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha annullato l'art. 4 della decisione controversa, ai sensi del quale «a Langnese-Iglo GmbH è fatto divieto fino al 31 dicembre 1997 di stipulare accordi del tipo indicato all'articolo 1».

60 In effetti il Tribunale ha dichiarato, al punto 205, che l'art. 3 del regolamento n. 17, ai sensi del quale «se la Commissione constata (...) un'infrazione alle disposizioni dell'art. 85 o dell'art. 86 del Trattato può obbligare, mediante decisione, le imprese e le associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata», attribuisce alla Commissione unicamente il potere di vietare i contratti in esclusiva esistenti che risultino incompatibili con le norme in materia di concorrenza.

61 A questo proposito il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che conformemente alla sentenza 28 febbraio 1991 nella causa C-234/89, Delimitis (Racc. pag. I-935, punti 23 e 24), i contratti di acquisto in esclusiva di un fornitore la cui incidenza sull'effetto cumulativo sia insignificante non ricadono nella sfera di applicazione del divieto di cui all'art. 85, n. 1. Di conseguenza, secondo il Tribunale, detta disposizione non osterebbe, in linea generale, alla conclusione di contratti in esclusiva, sempreché ciò non contribuisca in misura significativa alla compartimentazione del mercato. A questo proposito il Tribunale ha disatteso l'argomento della Commissione secondo cui il divieto di concludere qualsiasi contratto futuro sarebbe giustificato dalla necessità di impedire un tentativo di elusione, attraverso il regolamento n. 1984/83, del divieto relativo ai contratti esistenti, contenuto nell'art. 1 della decisione controversa (punti 206 e 207 della sentenza impugnata).

62 In secondo luogo il Tribunale ha osservato, al punto 208, che il regolamento n. 1984/83, in quanto atto normativo di portata generale, non comporta alcun fondamento giuridico che consenta, per mezzo di una decisione individuale, di procedere alla revoca di un'esenzione per categoria relativamente ad accordi futuri.

63 In terzo luogo, al punto 209, il Tribunale ha stabilito che sarebbe contrario al principio di parità di trattamento escludere per talune imprese il beneficio, in futuro, di un regolamento di esenzione per categoria, mentre altre imprese potrebbero proseguire la conclusione di accordi di acquisto in esclusiva come quelli vietati dalla decisione controversa.

64 La Commissione, sostenuta dalla Mars, deduce l'erroneità in diritto dell'interpretazione che il Tribunale ha dato dell'art. 3 del regolamento n. 17. Secondo la Commissione, detta disposizione l'autorizzerebbe ad impedire che si continui ad adottare un comportamento di cui si è accertata la contrarietà alle regole in materia di concorrenza. La Commissione ritiene che senza l'art. 4 della decisione controversa la Langnese-Iglo potrebbe fruire di un'esenzione per categoria per nuovi contratti in esclusiva attraverso il regolamento n. 1984/83. In tal modo il divieto contenuto nell'art. 4 rappresenterebbe una garanzia del rispetto degli artt. 1 e 2 della decisione controversa.

65 Dinanzi alla Corte la Commissione ha precisato la propria opinione in merito all'interpretazione dell'art. 4 della decisione controversa, dichiarando di non sostenere più quanto affermato dinanzi al Tribunale, vale a dire che tale disposizione comprenderebbe anche il divieto di concludere qualsiasi contratto di acquisto in esclusiva con nuovi rivenditori. Essa afferma che il suo ricorso incidentale contesta la sentenza impugnata solo nella parte in cui annulla l'art. 4 della decisione interpretato in modo restrittivo, vale a dire in quanto detto articolo vieta alla Langnese-Iglo di ricostituire un sistema di contratti di acquisto in esclusiva identico a quello attuato in precedenza.

66 La Langnese-Iglo sostiene, in compenso, che l'art. 4 della decisione controversa va inteso nel senso che le vieta di concludere qualsiasi tipo di accordo in esclusiva con dettaglianti per la rivendita di gelati in confezione monodose. Questa disposizione non distinguerebbe tra l'ipotesi di un accordo concluso con una controparte contrattuale legata alla Langnese-Iglo da un accordo in esclusiva alla data della decisione controversa e l'ipotesi di un accordo concluso con un cliente contattato dalla Langnese-Iglo solo dopo questa data. Inoltre l'art. 4 vieterebbe qualunque accordo in esclusiva fino al 31 dicembre 1997 indipendentemente dal numero di accordi in esclusiva da essa stipulati fino a tale data e dal fatto che, ed entro quali limiti, l'accordo in questione, considerato individualmente o congiuntamente ad altri accordi della ricorrente e delle imprese concorrenti, sia previsto dall'art. 85, n. 1, o fruisca di un'esenzione in forza del regolamento n. 1984/83. Secondo la Langnese-Iglo detto art. 4 non sarebbe neppure necessario per impedire qualunque elusione del divieto previsto dall'art. 1 della decisione controversa.

67 La Langnese-Iglo aggiunge che l'art. 4 della decisione controversa si differenzierebbe dalla corrispondente disposizione presente in altre decisioni con cui, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, la Commissione in passato ha imposto alle imprese interessate di porre fine all'accertata violazione dell'art. 85 del Trattato. In tali decisioni la Commissione avrebbe obbligato le imprese interessate ad astenersi per il futuro dalla conclusione di accordi che avessero «un oggetto o un effetto identico o analogo» agli accordi vietati.

68 Infine la Langnese-Iglo deduce che l'accoglimento della domanda della Commissione violerebbe il principio della parità di trattamento dal momento che né la Commissione né la Mars hanno impugnato la citata sentenza Schöller/Commissione.

Sull'eccezione di non luogo a statuire

69 La Langnese-Iglo sostiene che, essendo ormai scaduto il termine del 31 dicembre 1997 fissato dall'art. 4 della decisione controversa, il ricorso incidentale sarebbe privo di oggetto. Di conseguenza la Corte dovrebbe dichiarare d'ufficio il non luogo a statuire sul ricorso incidentale. A questo proposito la ricorrente si basa sulla sentenza 5 ottobre 1988 nella causa 56/85, Brother Industries/Commissione (Racc. pag. 5655).

70 La Commissione ritiene invece che il problema della legittimità dell'art. 4 della decisione controversa, nella sua interpretazione restrittiva, rimanga, sia in linea di principio sia in pratica. L'importanza dal punto di vista pratico deriverebbe dal fatto che la Langnese-Iglo, a seguito della sentenza impugnata, ha violato l'art. 4 della decisione controversa interpretato restrittivamente. Su questo punto la Mars aggiunge che la pronuncia sul ricorso incidentale condiziona, in particolare, il problema della validità dei contratti conclusi dalla Langnese-Iglo con diversi punti di vendita nel corso del periodo precedente il 31 dicembre 1997, nonché il problema della possibilità per le imprese concorrenti, all'occorrenza, di presentare una domanda di risarcimento danni per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

71 E' vero che, ove il ricorso incidentale portasse all'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l'art. 4 della decisione controversa, il divieto basato su tale disposizione non avrebbe alcun riflesso pratico sulla situazione attuale, dal momento che tale divieto era previsto solo fino al 31 dicembre 1997. Tuttavia, come rilevato dalla Commissione e dalla Mars, questa constatazione non fa venir meno l'interesse a risolvere in via definitiva la controversia in merito alla legittimità e alla portata dell'art. 4 della decisione dedotta in lite, al fine di stabilirne gli effetti giuridici per il periodo antecedente alla data in esso fissata.

72 A questo proposito occorre aggiungere che la valutazione compiuta nella citata sentenza Brother Industries/Commissione, sulla quale si basa la Langnese-Iglo, non si può applicare al caso di specie. Infatti le due situazioni non sono paragonabili dal momento che, nel primo caso, il ricorso era divenuto privo di oggetto a causa della sostituzione, nel corso del processo, del regolamento impugnato con un altro regolamento, anch'esso impugnato dal medesimo ricorrente.

73 Se ne deve quindi concludere che il ricorso incidentale non è divenuto privo di oggetto e, pertanto, l'eccezione di non luogo a statuire sollevata dalla Langnese-Iglo va disattesa.

Sulla domanda nel merito

74 Anzitutto va considerato che, per i motivi esposti ai punti 205-209 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente ritenuto che la Commissione non avesse diritto di imporre alla Langnese-Iglo il divieto di concludere qualsiasi accordo futuro di acquisto in esclusiva. La valutazione effettuata dal Tribunale è per di più conforme alla giurisprudenza della Corte secondo la quale l'applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 17 va adeguata alla natura della trasgressione accertata (vedi le sentenze 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 45, e 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTP e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punto 90).

75 Occorre poi rilevare che, dinanzi alla Corte, la Commissione ha esplicitamente dichiarato di non contestare questa valutazione del Tribunale. Essa afferma ora che l'art. 4 della decisione controversa avrebbe il solo scopo di vietare alla Langnese-Iglo di ricostituire lo stesso sistema di contratti in esclusiva con i propri rivenditori al minuto, senza però impedirle di concludere nuovi contratti di acquisto in esclusiva con altri dettaglianti. Su questo punto la sentenza del Tribunale sarebbe basata su un'interpretazione erronea della portata dell'art. 4 della decisione controversa.

76 Questo mutamento d'opinione da parte della Commissione non porta tuttavia a concludere che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto.

77 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 40 delle conclusioni, la lettera dell'art. 4 della decisione controversa e il punto 154 di quest'ultima sembrano attribuire a detta disposizione la portata stabilita dal Tribunale e sostenuta dalla Langnese-Iglo. Una critica della valutazione del Tribunale è ancor meno giustificata alla luce della posizione sostenuta dinanzi ad esso dalla Commissione su questo punto.

78 D'altronde si deve osservare che il principio della certezza del diritto esige che ogni atto dell'amministrazione che produce effetti giuridici sia chiaro e preciso, affinché l'interessato possa conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (vedi, in tal senso, per quanto riguarda gli atti normativi a portata generale, la sentenza 22 febbraio 1989, cause riunite 92/87 e 93/87, Commissione/Francia e Regno Unito, Racc. pag. 405, punto 22).

79 Pertanto non è necessario esaminare il ricorso incidentale, in quanto si basa sull'ipotesi che la legittimità dell'art. 4 della decisione controversa debba valutarsi attribuendogli la portata raccomandata dalla Commissione dinanzi alla Corte.

80 Di conseguenza il ricorso incidentale è irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

81 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Langnese-Iglo è rimasta soccombente nel suo ricorso e la Commissione è rimasta soccombente nel suo ricorso incidentale, esse sopporteranno ciascuna le proprie spese sostenute nel presente procedimento. Quanto alla Mars, intervenuta a sostegno della Commissione sia nel ricorso principale sia in quello incidentale, va condannata a sopportare le proprie spese del presente grado di giudizio, conformemente all'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso della Langnese-Iglo GmbH è respinto.

2) Il ricorso incidentale della Commissione delle Comunità europee è respinto.

3) La Langnese-Iglo GmbH, la Commissione delle Comunità europee e la Mars GmbH sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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