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Document 61995CJ0170

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 1996.
Office national de l'emploi contro Calogero Spataro.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Belgio.
Previdenza sociale - Prestazioni di disoccupazione - Art. 69, n. 4, del regolamento n. 1408/71.
Causa C-170/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-02921

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:236

61995J0170

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 1996. - Office national de l'emploi contro Calogero Spataro. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Belgio. - Previdenza sociale - Prestazioni di disoccupazione - Art. 69, n. 4, del regolamento n. 1408/71. - Causa C-170/95.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-02921


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Disoccupato che si reca in un altro Stato membro ° Conservazione del diritto alle prestazioni ° Disposizione speciale applicabile ai disoccupati soggetti alla normativa belga ° Recupero del diritto alle prestazioni ° Presupposti ° Inapplicabilità laddove si tratti dell' acquisto, alle condizioni prescritte dalla normativa nazionale, di nuovi diritti a prestazioni

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 69, n. 4)

Massima


L' art. 69, n. 4, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, non riguarda l' acquisto, ma il recupero del diritto alle prestazioni da parte del disoccupato che rientri in Belgio dopo la scadenza del periodo di tre mesi previsto al n. 1, lett. c), del medesimo articolo. Tale disposizione non permette di negare il beneficio del diritto alle prestazioni a un disoccupato il quale, alla data della domanda, soddisfi le condizioni stabilite dalla normativa belga per l' acquisto di tale diritto. Infatti, permettere l' acquisto del diritto alle prestazioni di disoccupazione al lavoratore che si sia avvalso della facoltà offerta dall' art. 69 di cercare lavoro in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente pur continuando a percepire prestazioni di disoccupazione, soltanto a condizioni che, da un lato, sono previste per il recupero del diritto a prestazioni siffatte dopo un soggiorno di più di tre mesi fuori del territorio dello Stato competente e che, dall' altro, non devono essere soddisfatte ai fini di tale acquisto dai lavoratori i quali non abbiano lasciato detto territorio, equivarrebbe a creare una discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti ed avrebbe il risultato di scoraggiare la mobilità di coloro che cercano lavoro, mobilità che l' art. 69 mira per l' appunto a favorire.

Parti


Nel procedimento C-170/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Cour de cassation del Belgio, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Office national de l' emploi

e

Calogero Spataro,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 69, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per l' Office national de l' emploi, dall' avv. Georges Lewalle, del foro di Liegi;

° per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore per gli affari amministrativi presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;

° per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore alla direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance, segretario degli Affari esteri alla stessa direzione, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali dell' Office national de l' emploi, rappresentato dall' avv. Lewalle, del governo belga, rappresentato dal signor Devadder, del governo francese, rappresentato dal signor Chavance, e della Commissione, rappresentata dalla signora Patakia, all' udienza del 7 marzo 1996,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 aprile 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 15 maggio 1995, pervenuta in cancelleria il 6 giugno successivo, la Cour de cassation del Belgio ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 69, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento").

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra l' Office national de l' emploi (in prosieguo: l' "Onem") ed il signor Spataro circa la concessione di prestazioni di disoccupazione.

3 Il signor Spataro era un lavoratore disoccupato che percepiva il sussidio di disoccupazione in Belgio quando ha lasciato tale paese nel luglio 1985 per cercar lavoro in Italia. Conformemente al disposto dell' art. 69, n. 1, del regolamento, egli ha conservato il diritto alle prestazioni di disoccupazione belghe per un periodo di tre mesi.

4 Non avendo trovato lavoro in Italia, l' interessato, dopo la scadenza del termine di tre mesi, è rientrato in Belgio dove ha nuovamente trovato lavoro all' inizio del 1986. Tuttavia è ridivenuto disoccupato qualche settimana più tardi ed ha chiesto di essere ammesso al beneficio delle prestazioni di disoccupazione. L' Onem ha rifiutato di accordargli tali prestazioni per il motivo che non aveva svolto nuovamente un' attività lavorativa in Belgio per tre mesi, come richiede l' art. 69, n. 4, del regolamento. L' Onem riteneva inoltre che il signor Spataro non soddisfacesse ai requisiti temporali previsti dalla legislazione belga (artt. 118 e seguenti del regio decreto 20 dicembre 1963, relativo all' occupazione e alla disoccupazione, in prosieguo: il "regio decreto").

5 L' interessato ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunal du travail di Liegi che ha accolto la sua istanza. In appello la Cour du travail di Liegi ha confermato la sentenza del Tribunale con la motivazione, in particolare, che l' art. 69, n. 4, del regolamento, se richiede che il disoccupato il quale ritorna in Belgio vi debba svolgere nuovamente un' attività lavorativa per tre mesi per riacquistare il diritto alle prestazioni in questo Stato, non subordina a tale condizione la nuova acquisizione del diritto alle prestazioni. Orbene, la Cour du travail ha accertato che il signor Spataro era in grado di comprovare oltre 450 giorni di lavoro (effettivi) o equiparati nel corso del periodo di 27 mesi anteriore alla sua domanda di prestazione, in conformità dei requisiti temporali fissati dal regio decreto per l' acquisizione del diritto alle prestazioni.

6 La Cour de cassation, adita a sua volta tramite un ricorso proposto dall' Onem, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se l' art. 69, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, secondo la formulazione data dal regolamento (CEE) n. 2001/83, debba essere interpretato nel senso che vige l' obbligo, per il lavoratore disoccupato, di aver svolto, dopo il suo ritorno in Belgio, un' attività lavorativa per almeno tre mesi, qualora il detto lavoratore disoccupato non si avvalga dell' art. 123 del regio decreto 20 dicembre 1963 per sostenere di aver conservato il proprio diritto alle prestazioni di disoccupazione, ma comprovi di soddisfare, alla data della sua domanda, i requisiti temporali necessari per acquisire il diritto a tali prestazioni".

7 Va ricordato anzitutto che l' art. 69 del regolamento conferisce al lavoratore disoccupato la facoltà di sottrarsi per un periodo determinato all' obbligo, imposto dalla normativa dello Stato membro competente, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato, senza per questo perdere ivi il diritto alle prestazioni di disoccupazione, al fine di consentirgli di cercare lavoro in un altro Stato membro. Secondo il n. 1, lett. c), di tale articolo, l' agevolazione così concessa al lavoratore è limitata ad un periodo di tre mesi a decorrere dalla data alla quale egli ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente.

8 Occorre sottolineare che, nella sentenza 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79, Testa (Racc. pag. 1979), la Corte ha dichiarato che il lavoratore, il quale ritorni nello Stato competente dopo la scadenza del termine di tre mesi, non può più, a norma dell' art. 69, n. 2, far valere il diritto alle prestazioni nei confronti dello Stato competente, sempreché il suddetto termine non venga prorogato in applicazione di tale disposizione.

9 Il n. 4 dell' art. 69, la cui interpretazione è chiesta dal giudice nazionale, è una disposizione speciale che riguarda il recupero del diritto alle prestazioni da parte del disoccupato che rientra in Belgio dopo la scadenza del periodo di tre mesi. Secondo questa disposizione, per riacquistare il diritto in parola, il lavoratore deve avere svolto un' attività lavorativa in tale paese per almeno tre mesi dopo esservi ritornato.

10 Nella sentenza 10 maggio 1990, causa C-163/89, Di Conti (Racc. pag. I-1829), la Corte ha rilevato che quest' ultima disposizione non poteva essere interpretata prescindendo dalle particolarità della normativa belga e segnatamente dell' art. 123 del regio decreto, secondo cui il lavoratore divenuto disoccupato conserva la qualità di beneficiario dell' indennità di disoccupazione qualora il versamento di tale indennità sia stato interrotto solo per un periodo inferiore a tre anni. La Corte ha quindi dichiarato che il disoccupato, il quale ritorni in Belgio solo dopo la scadenza del termine di tre mesi fissato dall' art. 69, n. 1, lett. c), del regolamento, recupera il diritto di fruire del regime belga delle prestazioni di disoccupazione alle sole condizioni, da un lato, di aver conservato la qualità di beneficiario in base alla normativa belga e, dall' altro, di avere, dopo il suo ritorno in Belgio, svolto un' attività lavorativa per almeno tre mesi.

11 La questione sollevata è diretta ad accertare se quest' ultima condizione, prevista dall' art. 69, n. 4, del regolamento sia applicabile anche qualora il disoccupato non sostenga di aver conservato il proprio diritto alle prestazioni di disoccupazione in base alla normativa belga (art. 123 del regio decreto), ma soddisfi, alla data della sua domanda, le condizioni previste dalla medesima (art. 118 del regio decreto) per acquisire un diritto siffatto.

12 L' Onem ed il governo belga propongono una soluzione positiva. In buona sostanza essi sostengono che l' art. 69, n. 4, diverrebbe privo del suo significato se l' obbligo di ripresa del lavoro per almeno tre mesi dopo il ritorno in Belgio, che tale disposizione impone espressamente, non fosse applicabile in una situazione come quella descritta dal giudice nazionale.

13 Il governo francese e la Commissione propongono invece una soluzione negativa. Essi fanno valere segnatamente che la disposizione controversa, intesa soltanto al recupero del diritto alle prestazioni del disoccupato che rientra in Belgio, non può avere il risultato di rendere l' acquisto del diritto in parola più difficile per un lavoratore migrante rispetto ad un lavoratore soggetto esclusivamente alla normativa belga.

14 Quest' ultima argomentazione dev' essere accolta.

15 Va ricordato, in primo luogo, che, come la Corte ha rilevato al punto 12 della citata sentenza Di Conti, l' art. 69, n. 4, del regolamento si limita a prescrivere che il disoccupato rientrante in Belgio vi eserciti di nuovo un' attività lavorativa per tre mesi al fine di recuperare il diritto alle prestazioni; esso riguarda quindi il recupero e non l' acquisto del diritto alle prestazioni. Peraltro tale disposizione non è stata prevista in funzione delle condizioni di acquisto del diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo la normativa belga, ma come contropartita del vantaggio per i disoccupati, offerto da tale normativa, di conservare il diritto alle prestazioni durante un periodo abbastanza lungo, senza per questo essere tenuti a restare a disposizione degli uffici del lavoro belgi (v. citata sentenza Di Conti, punto 16).

16 In secondo luogo, se è vero che, come si è ricordato al punto 7 della presente sentenza, il lavoratore migrante perde il diritto alle prestazioni in base alla normativa dello Stato competente se non vi rientri prima che spiri il termine di tre mesi, ciò non significa affatto che egli non possa acquisire nuovamente tale diritto alle normali condizioni previste dalla normativa del detto Stato. Infatti un' impossibilità del genere lo porrebbe in una posizione più sfavorevole rispetto all' ipotesi in cui non avesse rivendicato il beneficio delle disposizioni dell' art. 69 del regolamento. L' interpretazione sostenuta dall' Onem e dal governo belga avrebbe quindi il risultato di scoraggiare la mobilità di coloro che cercano lavoro, mobilità che tali disposizioni mirano per l' appunto a favorire, rendendo il beneficio delle prestazioni di disoccupazione più difficile da ottenere per il lavoratore che si sia avvalso della facoltà offertagli dall' art. 69, rispetto a tutti gli altri lavoratori del Belgio (v. citata sentenza Di Conti, punto 13).

17 La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che l' art. 69, n. 4, del regolamento non riguarda l' acquisto, ma il recupero del diritto alle prestazioni da parte del disoccupato che rientri in Belgio dopo la scadenza del periodo di tre mesi previsto al n. 1, lett. c), del medesimo articolo. Tale disposizione non permette di negare il beneficio del diritto alle prestazioni a un disoccupato il quale, alla data della domanda, soddisfi le condizioni stabilite dalla normativa belga per l' acquisto di tale diritto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

18 Le spese sostenute dai governi belga e francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation del Belgio con sentenza 15 maggio 1995, dichiara:

L' art. 69, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, non riguarda l' acquisto, ma il recupero del diritto alle prestazioni da parte del disoccupato che rientri in Belgio dopo la scadenza del periodo di tre mesi previsto al n. 1, lett. c), del medesimo articolo. Tale disposizione non permette di negare il beneficio del diritto alle prestazioni a un disoccupato il quale, alla data della domanda, soddisfi le condizioni stabilite dalla normativa belga per l' acquisto di tale diritto.

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