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Document 61995CJ0107

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 febbraio 1997.
Bundesverband der Bilanzbuchhalter e.V. contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso d'annullamento - Ricevibilità - Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento di uno Stato - Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento ex art. 90, n. 3, del Trattato CE.
Causa C-107/95 P.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-00947

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:71

61995J0107

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 febbraio 1997. - Bundesverband der Bilanzbuchhalter e.V. contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso d'annullamento - Ricevibilità - Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento di uno Stato - Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento ex art. 90, n. 3, del Trattato CE. - Causa C-107/95 P.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00947


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento - Esclusione

(Trattato CE, artt. 169 e 173, quarto comma)

2 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Rifiuto della Commissione di impartire una direttiva o di adottare una decisione nei confronti di uno Stato membro in materia di osservanza delle norme sulla concorrenza da parte di imprese pubbliche - Esclusione

(Trattato CE, artt. 90, nn. 1 e 3, e 173, quarto comma)

Massima


3 E' irricevibile il ricorso d'annullamento proposto da un privato avverso il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro.

4 Un privato è legittimato a promuovere, se del caso, un ricorso ex art. 173, quarto comma, del Trattato, per l'annullamento di una decisione della Commissione adottata in base all'art. 90, n. 3, del Trattato. Per di più, non si può escludere a priori che si presentino situazioni eccezionali in cui un privato, o, eventualmente, un'associazione costituita per la difesa degli interessi collettivi di una categoria di soggetti, possa essere legittimato ad impugnare il rifiuto della Commissione di adottare una decisione nell'ambito del compito di vigilanza che le è affidato dall'art. 90, nn. 1 e 3. Tuttavia, poiché la Commissione dispone, nell'ambito definito da tali disposizioni, di un ampio potere discrezionale con riguardo sia all'intervento che essa reputa necessario sia ai mezzi idonei a tal fine, è irricevibile il ricorso d'annullamento proposto da un privato avverso il rifiuto della Commissione di adottare una decisione nei confronti di uno Stato membro volta a constatare che un atto legislativo di portata generale è incompatibile con le norme del Trattato, indicando i provvedimenti che lo Stato destinatario deve adottare per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Tale irricevibilità deriva altresì dal fatto che non si può consentire che un privato, esperendo un ricorso del genere, costringa indirettamente uno Stato membro a emanare un atto legislativo di portata generale.

Parti


Nel procedimento C-107/95 P,

Bundesverband der Bilanzbuchhalter e.V., associazione di diritto tedesco, con sede in Bonn (Germania), con l'avv. Joachim Müller, del foro di Monaco, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 23 gennaio 1995 nella causa T-84/94, Bilanzbuchhalter/Commissione (Racc. pag. II-101),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, e dal signor Norbert Lorenz, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori L. Sevón, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione (relatore), C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato in cancelleria il 31 marzo 1995, l'associazione Bundesverband der Bilanzbuchhalter e.V. (in prosieguo: la «ricorrente») ha proposto, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 23 gennaio 1995 nella causa T-84/94, Bilanzbuchhalter/Commissione (Racc. pag. II-101). In tale ordinanza, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro la decisione della Commissione 4 novembre 1993 di archiviare la denuncia presentata dalla ricorrente stessa per far dichiarare che lo Steuerberatungsgesetz 4 novembre 1975 (legge relativa alla professione di consulente fiscale, BGBl. 1975, I, pag. 2735, in prosieguo: lo «StBerG») trasgrediva gli artt. 59 e 86 del Trattato CE e che, pertanto, la Repubblica federale di Germania aveva violato gli artt. 5 e 90 del medesimo Trattato avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle dette disposizioni.

2 Risulta dall'ordinanza impugnata che la ricorrente è un'associazione di categoria di diritto tedesco, costituita per la difesa degli interessi economici e socioprofessionali degli esperti contabili di bilancio (punto 1).

3 Il 21 agosto 1992 la ricorrente inoltrava una denuncia alla Commissione, nella quale contestava la legittimità dello StBerG, più volte modificato e da ultimo con legge 13 dicembre 1990 (BGBl. 1990, I, pag. 2756), nella parte in cui esso riserva il diritto di esercitare attività in materia di consulenza fiscale e in settori affini ai consulenti fiscali, ai controllori contabili, agli avvocati e ai revisori di conti giurati (punto 1).

4 Ritenendo tale normativa in contrasto con le disposizioni del Trattato, in particolare con gli artt. 59 e 86, la ricorrente contestava alla Repubblica federale di Germania di aver trasgredito gli artt. 5, secondo comma, e 90, nn. 1 e 2, del Trattato, avendo omesso di modificare la disciplina controversa. Essa chiedeva pertanto alla Commissione di vigilare, in conformità dell'art. 155 del Trattato, all'applicazione delle disposizioni del Trattato (punto 1).

5 Il 4 novembre 1993 la Commissione decideva di archiviare la denuncia della ricorrente, con la motivazione che lo StBerG non trasgrediva il diritto comunitario, e tale decisione veniva notificata alla ricorrente con lettera 13 dicembre 1993 (punto 4).

6 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 1994, la ricorrente proponeva, in forza dell'art. 173 del Trattato CE, un ricorso diretto all'annullamento della detta decisione per violazione del combinato disposto degli artt. 5, 59, 86, 90, n. 1, 155 del Trattato e 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204) (punti 5 e 8).

7 Con atto separato, depositato in cancelleria il 4 maggio 1994, la Commissione sollevava un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale (punto 6).

L'ordinanza del Tribunale

8 Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale, in base all'art. 111 del suo regolamento di procedura, ha dichiarato il ricorso irricevibile.

9 In primo luogo, il Tribunale ha stabilito, al punto 22 dell'ordinanza impugnata, che la decisione controversa andava interpretata come la manifestazione della volontà della Commissione di non intentare un procedimento ex art. 169 del Trattato CE contro la Repubblica federale di Germania.

10 Al punto 23, il Tribunale ha poi ricordato la giurisprudenza della Corte dalla quale risulta che la Commissione non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, ma che essa dispone in proposito di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa decida in un senso determinato (sentenza 14 febbraio 1989, causa 247/87, Star Fruit/Commissione (Racc. pag. 291, punti 10-14). Il Tribunale ha pertanto considerato che «nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, coloro che hanno presentato una denuncia non fruiscono della possibilità di adire il giudice comunitario per contestare dinanzi a esso la decisione della Commissione di archiviare la loro denuncia».

11 Al punto 24, il Tribunale ha quindi constatato che «nel caso di specie, la ricorrente non [era] legittimata ad impugnare il rifiuto della Commissione di promuovere un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania», richiamando al riguardo l'ordinanza della Corte 12 giugno 1992, causa C-29/92, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. I-3935, punto 21) e le ordinanze del Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-29/93, Calvo Alonso-Cortés/Commissione (Racc. pag. II-1389, punto 55), e 27 maggio 1994, causa T-5/94, J/Commissione (Racc. pag. II-391, punto 15).

12 In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato, ai punti 27 e 28 dell'ordinanza impugnata, la ricevibilità del ricorso proposto contro la decisione della Commissione di archiviare la denuncia della ricorrente, valutando l'ipotesi che tale provvedimento potesse essere qualificato come un rifiuto di adottare una decisione in forza dell'art. 190, n. 3, del Trattato.

13 Il Tribunale ha considerato in proposito, al punto 31, che risulta dall'art. 90, n. 3, del Trattato e dalla ratio delle disposizioni di questo articolo che il potere di sorveglianza di cui dispone la Commissione nei confronti degli Stati membri responsabili di una violazione delle norme del Trattato, in particolare di quelle relative alla concorrenza (sentenza della Corte 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, Paesi Bassi e a./Commissione, Racc. pag. I-565, punto 32), implicava necessariamente l'esercizio di un ampio potere discrezionale da parte di questa istituzione. Il Tribunale ne ha quindi concluso che l'esercizio del potere di valutazione della compatibilità dei provvedimenti statali con le norme del Trattato, conferito dall'art. 90, n. 3, del Trattato, non comportava l'obbligo di intervento da parte della Commissione (sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-32/93, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. I-1015, punti 36-38), e quindi che «le persone fisiche o giuridiche che chiedono alla Commissione di intervenire a norma dell'art. 90, n. 3, non hanno titolo per esperire un ricorso avverso la decisione della Commissione di non far uso delle prerogative devolutele dall'art. 90, n. 3».

14 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha dichiarato, al punto 32, che «la ricorrente non [era] legittimata a impugnare il rifiuto della Commissione di impartire una direttiva o adottare una decisione nei confronti della Repubblica federale di Germania ai sensi dell'art. 90, n. 3, del Trattato».

Il ricorso contro l'ordinanza

15 Nell'atto di impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare l'ordinanza del Tribunale per violazione delle norme del Trattato CE, in particolare degli artt. 5, 59, 86 e 90, nn. 1 e 3, nonché per l'errata interpretazione degli artt. 155 e 169 del medesimo Trattato.

16 L'ordinanza è contestata, per un verso, in quanto il Tribunale avrebbe considerato la decisione della Commissione come una decisione di non promuovere contro la Repubblica federale di Germania un ricorso per inadempimento ex art. 169 del Trattato e, per l'altro, in quanto l'avrebbe interpretata alla stregua di una decisione di non adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 90, n. 3, del Trattato.

Sul motivo concernente l'art. 169 del Trattato

17 La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha preso in considerazione lo sviamento di potere in cui sarebbe incorsa la Commissione, dando un'interpretazione errata dei fatti e omettendo di intervenire sebbene avesse riconosciuto, negli incontri tra i suoi rappresentanti e la ricorrente, l'esistenza di un'infrazione degli artt. 59, 86 e 90 del Trattato.

18 La ricorrente rileva inoltre come, in caso di manifesta violazione del Trattato, il margine di valutazione della Commissione sia inesistente talché essa avrebbe l'obbligo di promuovere il procedimento previsto dall'art. 169. Questo principio andrebbe senz'altro applicato nel caso di specie in quanto le disposizioni dello StBerG contrasterebbero palesemente con l'art. 59 del Trattato.

19 E' sufficiente rilevare, in proposito, che il Tribunale ha applicato correttamente la giurisprudenza della Corte secondo cui i privati non sono legittimati ad impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro (v., in particolare, ordinanza Asia Motor France e a./Commissione, citata, punto 21).

Sul motivo concernente l'art. 90, n. 3, del Trattato

20 Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 90, n. 3, la ricorrente sostiene che, sebbene la Commissione disponga di un potere discrezionale in ordine all'opportunità di un suo intervento, la sua decisione deve poter essere impugnata quando tale potere viene esercitato muovendo da un'interpretazione errata dei fatti o quando, per l'evidenza di questi ultimi, esso è del tutto inesistente. Essendosi rifiutata di intervenire di fronte ad una manifesta violazione degli artt. 59, 86 e 90 del Trattato, la Commissione sarebbe pertanto incorsa in uno sviamento di potere.

21 La ricorrente conclude che il Tribunale, avendo rifiutato di dichiarare che il potere discrezionale della Commissione è soggetto ai predetti limiti, ha trasgredito anch'esso il Trattato.

22 La Commissione ribatte, richiamando la sentenza del Tribunale Ladbroke/Commissione, citata, punto 38, che l'art. 90, n. 3, del Trattato le attribuisce il potere di adottare provvedimenti nei confronti di uno Stato membro, ma non le impone l'obbligo di farlo. Essa afferma inoltre che, come l'art. 169 del Trattato, l'art. 90, n. 3, non consente ai privati di impugnare l'eventuale rifiuto di adottare i provvedimenti da essi sollecitati.

23 Occorre ricordare che l'art. 90, n. 3, incarica la Commissione di vigilare sull'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti, per quanto riguarda le imprese di cui all'art. 90, n. 1, e le attribuisce espressamente il potere di intervenire a tale scopo mediante le direttive e le decisioni (v. sentenza Paesi Bassi e a./Commissione, citata, punto 25). La Commissione ha il potere di accertare che un determinato provvedimento statale è incompatibile con le norme del Trattato e di indicare i provvedimenti che lo Stato destinatario deve adottare per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v. sentenza Paesi Bassi e a./Commissione, citata, punto 28).

24 Come emerge dalla citata sentenza Paesi Bassi e a./Commissione, un privato è legittimato a promuovere, se del caso, un ricorso ex art. 173, quarto comma, del Trattato, per l'annullamento di una decisione della Commissione adottata in base all'art. 90, n. 3, del Trattato.

25 Non si può escludere a priori che si presentino situazioni eccezionali in cui un privato o, eventualmente, un'associazione costituita per la difesa degli interessi collettivi di una categoria di soggetti, possa essere legittimato ad impugnare il rifiuto della Commissione di adottare una decisione nell'ambito del compito di vigilanza che le è affidato dall'art. 90, nn. 1 e 3.

26 Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di adottare, in forza dell'art. 90, nn. 1 e 2, una decisione diretta alla Repubblica federale di Germania, volta a constatare che un atto legislativo di portata generale, vale a dire lo StBerG, era incompatibile con le norme del Trattato e a indicare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La decisione impugnata dinanzi al Tribunale era quindi il rifiuto da parte della Commissione di adottare una decisione del genere nei confronti della Repubblica federale di Germania.

27 A tale riguardo, risulta dalla lettera dell'art. 90, n. 3, e dalla ratio delle disposizioni di questo articolo che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nell'ambito definito ai nn. 1 e 3, con riguardo sia all'intervento che essa reputa necessario sia ai mezzi idonei a tal fine (v., in questo senso, sentenza Paesi Bassi e a./Commissione, citata, punto 27).

28 Inoltre, un privato non può, esperendo un ricorso avverso il rifiuto della Commissione di adottare una decisione in forza dell'art. 90, n. 3, nei confronti di uno Stato membro, costringere indirettamente questo Stato membro a emanare un atto legislativo di portata generale.

29 Ne consegue che la ricorrente non era legittimata a impugnare il rifiuto della Commissione di adottare il provvedimento da essa sollecitato.

30 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il Tribunale ha giustamente dichiarato il ricorso irricevibile anche nella parte relativa alla decisione della Commissione di non adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 90, nn. 1 e 3, del Trattato.

31 Il ricorso deve essere quindi respinto nel suo complesso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

32 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Poiché quest'ultima è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Bundesverband der Bilanzbuchhalter e.V. è condannato alle spese.

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