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Document 61995CJ0105

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 aprile 1997.
Paul Daut GmbH & Co. KG contro Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster - Germania.
Carni separate meccanicamente - Trattamento termico - Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato - Scambi intracomunitari.
Causa C-105/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-01877

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:189

61995J0105

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 aprile 1997. - Paul Daut GmbH & Co. KG contro Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster - Germania. - Carni separate meccanicamente - Trattamento termico - Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato - Scambi intracomunitari. - Causa C-105/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01877


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Scambi intracomunitari di carni fresche - Direttiva 64/433 - Normativa nazionale che vieta l'importazione di carni separate meccanicamente, non assoggettate a trattamento termico nello Stato membro di origine, ma destinate ad esserlo in uno stabilimento autorizzato dello Stato membro importatore - Inammissibilità

[Direttiva del Consiglio 64/433/CEE, art. 6, n. 1, lett. c) e g)]

2 Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e collaborazione con la Commissione per l'applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica - Direttiva 89/608 - Possibilità dell'autorità competente di uno Stato membro di chiedere l'assistenza dell'autorità competente di un altro Stato membro - Facoltà del veterinario ufficiale dello Stato membro di origine, in mancanza di tale richiesta, di designare, ai fini del trattamento termico di carni separate meccanicamente, uno stabilimento autorizzato situato nel territorio dello Stato membro importatore

(Direttiva del Consiglio 89/608/CEE, artt. 1, 2, 4 e 8)

Massima


3 L'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 64/433, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, come modificata e codificata dalla direttiva 91/497, osta ad una normativa nazionale che vieta l'importazione di carni separate meccanicamente, non assoggettate a trattamento termico nello Stato membro di origine, quando esse sono destinate ad essere sottoposte al detto trattamento in uno stabilimento autorizzato nello Stato membro importatore, designato dal veterinario ufficiale dello Stato di origine.

Infatti, il legislatore comunitario, consapevole della natura particolarmente delicata e deperibile delle carni separate meccanicamente, ha prescritto per l'appunto agli Stati membri, nell'art. 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva, di provvedere affinché tali carni siano sottoposte a trattamento termico prima del consumo. Questo trattamento dev'essere effettuato nello stabilimento di origine oppure, ai sensi della lett. g) dello stesso articolo, in qualsiasi altro stabilimento designato dal veterinario ufficiale dello Stato membro di origine.

Dalla ratio di tale disposizione risulta che, per motivi sanitari, il trattamento dev'essere effettuato il più presto possibile, ossia dopo che le carni sono state separate meccanicamente dagli ossi. E' quindi preferibile che esso venga effettuato nello stabilimento nel quale ha avuto luogo il procedimento meccanico di separazione delle carni. Tuttavia, nel caso in cui, segnatamente per motivi di ordine economico, non sia opportuno che il trattamento termico abbia luogo nello stabilimento suddetto, esso dev'essere effettuato quanto prima, cioè in uno stabilimento autorizzato ubicato il più vicino possibile allo stabilimento di origine.

Tale principio di prossimità sia temporale sia geografica del procedimento di produzione della carne al trattamento termico della stessa non implica che la scelta che compete al veterinario ufficiale dello Stato membro di origine sia limitata agli stabilimenti situati nel territorio di questo Stato. Anzi, lo stabilimento più idoneo, in base al detto principio di prossimità, potrebbe logicamente trovarsi nel territorio di un altro Stato membro, purché sia autorizzato ai sensi della normativa comunitaria.

Tale interpretazione è corroborata dal tenore dell'art. 6, n. 1, lett. g), che conferisce al veterinario ufficiale dello Stato membro di origine la facoltà di designare «qualsiasi altro» stabilimento, ed è la sola compatibile con i principi fondamentali dell'unità del mercato comunitario e della libera circolazione delle merci.

Infine, questa interpretazione tiene debitamente conto della necessità di tutelare la sanità pubblica. Infatti, il veterinario ufficiale dello Stato membro di origine, al quale la direttiva attribuisce una funzione comunitaria ai fini, in particolare, dell'applicazione dei principi dell'unità del mercato e della libera circolazione delle merci, deve curare, nel designare uno stabilimento, che sia effettivamente garantita la tutela della sanità pubblica. A tale scopo, la direttiva 89/608 gli conferisce la possibilità di avvalersi dell'assistenza delle autorità dello Stato membro nel cui territorio si trova lo stabilimento designato.

4 Dagli artt. 1 e 2 della direttiva 89/608, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica, risulta che ciascuno Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione la competente autorità centrale incaricata nel suo territorio di controllare l'applicazione della normativa veterinaria e zootecnica. A norma degli artt. 4 e 8 della stessa direttiva, l'assistenza tra autorità competenti ha luogo su domanda dell'autorità centrale di uno Stato membro rivolta all'autorità centrale di un altro Stato membro, oppure spontaneamente, quando tali autorità lo ritengano utile ai fini dell'osservanza della normativa veterinaria o zootecnica. Inoltre, l'art. 6 prevede la possibilità, per un'autorità competente, di chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di rafforzare la sorveglianza in una determinata zona, in particolare su taluni stabilimenti.

Tale sistema consente quindi alla competente autorità veterinaria di uno Stato membro di chiedere, quando lo ritiene opportuno, ai fini dell'esercizio di controlli e della prevenzione di infrazioni, l'assistenza della competente autorità veterinaria di un altro Stato membro, la quale è tenuta a prestarla. Tuttavia, la facoltà del veterinario ufficiale dello Stato membro di origine di designare, ai fini del trattamento termico di carni separate meccanicamente, uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro importatore non è condizionata dalla formulazione di tale richiesta.

Parti


Nel procedimento C-105/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Oberverwaltungsgericht del Land Renania Settentrionale - Vestfalia, Münster (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Paul Daut GmbH & Co. KG

e

Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, n. 121, pag. 2012), come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69), della direttiva del Consiglio 21 novembre 1989, 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351, pag. 34), e degli artt. 30 e 36 del Trattato CE,

LA CORTE

(Quarta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris (relatore), facente funzione di presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Paul Daut GmbH & Co. Kg, dall'avv. Gerd Weyland, con studio in Gummersbach;

- per l'Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh, dalla signora Bärbel Schütte, Kreisoberrechtsrätin presso il Rechtsamt der Kreisverwaltung Gütersloh, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Gereon Thiele, Assessor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Gerrit Schohe, del foro di Bruxelles,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Paul Daut GmbH & Co. KG, rappresentata dall'avv. Gerd Weyland, del governo tedesco, rappresentato dal signor Ernst Röder, e della Commissione, rappresentata dall'avv. Gerrit Schohe, assistito dal signor Heinrich Winter, perito della Commissione, all'udienza del 3 ottobre 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 ottobre 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 17 marzo 1995, pervenuta in cancelleria il 31 marzo successivo, l'Oberverwaltungsgericht del Land Renania Settentrionale - Vestfalia ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, n. 121, pag. 2012), come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69), della direttiva del Consiglio 21 novembre 1989, 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351, pag. 34), e degli artt. 30 e 36 del Trattato CE.

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la società Paul Daut (in prosieguo: la «Daut») e l'Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh (in prosieguo: l'«Oberkreisdirektor»), autorità competente in materia di igiene dei generi alimentari e delle carni, a proposito del sequestro disposto da quest'ultimo, presso i locali della Daut, di circa due tonnellate di carni separate meccanicamente e congelate.

3 Emerge dal fascicolo della causa principale che la carne separata meccanicamente dagli ossi è carne fresca in forma di poltiglia, ottenuta mediante trinciatura e successiva estrazione degli ossi mediante pressatura. Questa tecnica consente di staccare i resti di carne ancora aderenti agli ossi. In tale forma la carne è estremamente deperibile e, se non viene trattata termicamente, è inidonea al consumo umano.

4 A questo proposito, l'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 64/433, come modificata, dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché:

(...)

c) le carni separate meccanicamente siano sottoposte al trattamento termico conformemente alla direttiva 77/99/CEE;

(...)

g) i trattamenti previsti alle lettere precedenti siano effettuati nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dal veterinario ufficiale».

5 Il trattamento termico viene effettuato conformemente alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/99/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU 1977, L 26, pag. 85), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE (GU L 57, pag. 1). Esso deve quindi aver luogo in stabilimenti autorizzati ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della direttiva 77/99.

6 Infine, l'art. 6, lett. a), della direttiva 89/608 prescrive quanto segue:

«A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, fa esercitare o fa rafforzare la sorveglianza nella zona di azione dei propri servizi ove si sospettano irregolarità, in particolare:

a) sulle aziende,

(...)».

7 Il legislatore tedesco ha recepito le direttive 64/433 e 77/99 nel diritto nazionale mediante il regolamento 30 ottobre 1986 sui requisiti igienici e sulle ispezioni amministrative nel commercio della carne (Verordnung über die hygienischen Anforderungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch, BGBl. I, pag. 1678; in prosieguo: il «regolamento»), modificato in particolare dalla legge 27 aprile 1993 (BGBl. I, pag. 512). Ai sensi dell'art. 17, n. 1, punto 2, del regolamento, è vietata l'importazione in Germania di carni separate meccanicamente che non siano state assoggettate a trattamento termico nello Stato di origine.

8 In base al regolamento, quindi, l'Oberkreisdirektor ha disposto il sequestro delle carni di cui trattasi presso lo stabilimento della Daut. Infatti, come risulta dal fascicolo della causa principale, esse erano state acquistate, senza che avessero subito un trattamento termico, presso un'impresa stabilita in Belgio, titolare di autorizzazione comunitaria, ed erano poi state importate in Germania per essere trattate termicamente e sottoposte a ulteriore lavorazione nello stabilimento della Daut, anch'essa titolare di autorizzazione comunitaria.

9 L'Amtsgericht di Rheda-Wiedenbrück ha emesso decreto di condanna nei confronti dell'amministratore della Daut ed ha inflitto un'ammenda a quest'ultima.

10 L'Oberverwaltungsgericht, adito da ultimo, considera che, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 64/433, come modificata, quando il trattamento termico non è effettuato nello stabilimento di origine, lo stabilimento da designarsi da parte del veterinario ufficiale dello Stato membro di origine dev'essere situato in tale Stato. Esso nutre però dubbi sulla compatibilità della detta disposizione, interpretata in tal senso, con l'art. 30 del Trattato in relazione all'ipotesi in cui la carne separata meccanicamente sia congelata prima di essere spedita in un altro Stato membro per essere trattata termicamente in uno stabilimento idoneo.

11 Tenuto conto di tali considerazioni, l'Oberverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in via pregiudiziale, la seguente questione:

«Se sia compatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato CE, in relazione alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (direttiva sulle carni fresche), nell'assetto organico datole nell'allegato della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, e in relazione alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/99/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (direttiva sui prodotti a base di carne), nella versione di cui all'allegato della direttiva 92/5/CEE, il fatto che l'autorità resistente - in base all'art. 17, n. 1, punto 2, del regolamento sui requisiti igienici e sulle ispezioni amministrative nel commercio delle carni (Verordnung über die hygienischen Anforderungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch) del 30 ottobre 1986 (BGBl. I, pag. 1678), da ultimo modificato con la legge di esecuzione SEE (EWR-Ausführungsgesetz) del 27 aprile 1993 (BGBl. I, pagg. 512, 552) - contesti la consegna di carni congelate separate meccanicamente a un'azienda tedesca autorizzata in conformità della normativa CE, in grado di procedere al trattamento termico previsto dalla direttiva 77/99/CEE, che acquista carni congelate separate meccanicamente da un'azienda belga autorizzata in conformità della normativa CE, in base alla designazione del veterinario ufficiale belga, al fine di sottoporle al trattamento termico previsto dalla direttiva 77/99/CEE e procedere all'ulteriore lavorazione. In caso di soluzione negativa, se sia necessario un accordo con le competenti autorità veterinarie tedesche e quali siano i soggetti di detto accordo».

12 Tale questione si articola in tre parti:

- nella prima parte il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 64/433, come modificata, osti ad una normativa nazionale che vieta l'importazione di carni separate meccanicamente, non assoggettate a trattamento termico nello Stato membro di origine, quando esse sono destinate ad essere sottoposte al detto trattamento in uno stabilimento autorizzato nello Stato membro importatore, designato dal veterinario ufficiale dello Stato di origine;

- in caso di soluzione negativa di tale questione, si chiede, in secondo luogo, se l'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 64/433, come modificata, sia compatibile con le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci, in particolare quando le carni importate sono state congelate nello Stato membro di origine;

- in caso di soluzione affermativa della prima parte della questione, il giudice a quo chiede, in terzo luogo, se sia indispensabile una concertazione con la competente amministrazione veterinaria dello Stato membro importatore e, in caso affermativo, tra quali autorità.

Sulla prima parte della questione

13 Con la prima parte della questione, il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 64/433, come modificata, osti ad una normativa nazionale che vieta l'importazione di carni separate meccanicamente, non assoggettate a trattamento termico nello Stato membro di origine, quando esse sono destinate ad essere sottoposte al detto trattamento in uno stabilimento autorizzato nello Stato membro importatore, designato dal veterinario ufficiale dello Stato di origine.

14 Occorre pertanto stabilire se, ai sensi della predetta disposizione, qualora il trattamento termico non sia effettuato nello stabilimento di origine, il veterinario ufficiale dello Stato membro di origine possa designare, ai fini del detto trattamento, uno stabilimento autorizzato situato in un altro Stato membro.

15 A questo proposito si deve rilevare che il legislatore comunitario, consapevole della natura particolarmente delicata e deperibile delle carni separate meccanicamente, ha prescritto per l'appunto agli Stati membri, nell'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 64/433, di provvedere affinché tali carni siano sottoposte a trattamento termico prima del consumo. Questo trattamento dev'essere effettuato nello stabilimento di origine oppure in qualsiasi altro stabilimento designato dal veterinario ufficiale dello Stato membro di origine [lett. g)].

16 Dalla ratio dell'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 64/433 risulta che, per motivi sanitari, il trattamento dev'essere effettuato il più presto possibile, ossia dopo che le carni sono state separate meccanicamente dagli ossi. E' quindi preferibile che esso venga effettuato nello stabilimento nel quale ha avuto luogo il procedimento meccanico di separazione delle carni.

17 Tuttavia, nel caso in cui, segnatamente per motivi di ordine economico, non sia opportuno che il detto trattamento abbia luogo nello stabilimento che produce le carni, esso dev'essere effettuato quanto prima, cioè in uno stabilimento autorizzato ubicato il più vicino possibile allo stabilimento di origine.

18 Tale principio di prossimità sia temporale sia geografica del procedimento di produzione della carne al trattamento termico della stessa non implica, come ha giustamente sottolineato la Commissione, che la scelta che compete al veterinario ufficiale dello Stato membro di origine sia limitata agli stabilimenti situati nel territorio di quest'ultimo Stato. Anzi, lo stabilimento più idoneo, in base al detto principio di prossimità, potrebbe logicamente anche trovarsi nel territorio di un altro Stato membro, purché sia autorizzato ai sensi della normativa comunitaria.

19 Tale interpretazione è corroborata dal tenore dell'art. 6, n. 1, lett. g), della direttiva 64/433, che conferisce al veterinario ufficiale dello Stato membro di origine la facoltà di designare «qualsiasi altro» stabilimento. Inoltre, questa risulta essere la sola interpretazione compatibile con i principi fondamentali dell'unità del mercato comunitario e della libera circolazione delle merci.

20 Infine, si deve rilevare che questa interpretazione tiene debitamente conto della necessità di tutelare la sanità pubblica. Infatti, il veterinario ufficiale dello Stato membro di origine, al quale la direttiva 64/433 attribuisce una funzione comunitaria ai fini, in particolare, dell'applicazione dei principi dell'unità del mercato e della libera circolazione delle merci, deve curare, nel designare uno stabilimento, che sia effettivamente garantita la tutela della sanità pubblica, perseguita dalla normativa comunitaria. A tale scopo, la direttiva 89/608 gli conferisce la possibilità di avvalersi dell'assistenza delle autorità dello Stato membro nel cui territorio si trova lo stabilimento designato.

21 Di conseguenza, la normativa di uno Stato membro che vieta l'importazione di carni separate meccanicamente non sottoposte a trattamento termico nello Stato membro di origine contrasta con i predetti principi della prossimità geografica tra il luogo di produzione della carne e il luogo del trattamento della stessa, dell'unità del mercato comunitario e della libera circolazione delle merci. Ciò vale a fortiori quando la carne la cui importazione è vietata sia stata congelata nello Stato membro di origine.

22 Occorre quindi risolvere la prima parte della questione nel senso che l'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 64/433, come modificata, osta ad una normativa nazionale che vieta l'importazione di carni separate meccanicamente, non assoggettate a trattamento termico nello Stato membro di origine, quando esse sono destinate ad essere sottoposte al detto trattamento in uno stabilimento autorizzato nello Stato membro importatore, designato dal veterinario ufficiale dello Stato di origine.

23 Data questa soluzione, non vi è motivo di risolvere la seconda parte della questione.

Sulla terza parte della questione

24 Con la terza parte della questione il giudice nazionale chiede in sostanza se sia indispensabile una concertazione con la competente amministrazione veterinaria dello Stato membro importatore e, in caso affermativo, tra quali autorità.

25 La direttiva 89/608 prevede la reciproca assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione della normativa comunitaria in materia veterinaria e zootecnica. Nel secondo `considerando' essa sottolinea la necessità di rafforzare la collaborazione tra le autorità incaricate in ciascuno degli Stati membri di applicare tale normativa, ai fini, segnatamente, del corretto funzionamento del mercato comune dei prodotti agricoli e della realizzazione del mercato interno, che presuppone l'abolizione dei controlli veterinari alle frontiere.

26 Dagli artt. 1 e 2 della direttiva 89/608 risulta che ciascuno Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione la competente autorità centrale incaricata nel suo territorio di controllare l'applicazione della normativa veterinaria e zootecnica. A norma degli artt. 4 e 8 della stessa direttiva, l'assistenza tra autorità competenti ha luogo su domanda dell'autorità centrale di uno Stato membro (autorità richiedente) rivolta all'autorità centrale di un altro Stato membro (autorità interpellata), oppure spontaneamente, quando tali autorità lo ritengano utile ai fini dell'osservanza della normativa veterinaria o zootecnica. Inoltre, l'art. 6 prevede la possibilità, per un'autorità competente, di chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di rafforzare la sorveglianza in una determinata zona, in particolare su taluni stabilimenti.

27 Tale sistema consente quindi alla competente autorità veterinaria di uno Stato membro di chiedere, quando lo ritiene opportuno, l'assistenza della competente autorità veterinaria di un altro Stato membro per effettuare controlli e prevenire infrazioni. In tal caso l'autorità interpellata deve prestare la sua assistenza all'autorità richiedente. Tuttavia, la possibilità che venga presentata tale domanda non condiziona, ai fini del trattamento termico di carni separate meccanicamente, la facoltà del veterinario ufficiale di uno Stato membro di designare uno stabilimento situato nel territorio di un altro Stato membro.

28 La terza parte della questione dev'essere quindi risolta nel senso che la competente autorità veterinaria dello Stato membro di origine può chiedere, ai sensi della direttiva 89/608, l'assistenza della competente autorità veterinaria dello Stato membro importatore, senza che la facoltà del veterinario ufficiale dello Stato membro di origine di designare, ai fini del trattamento termico da effettuare, uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro importatore sia condizionata da tale domanda.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

29 Le spese sostenute dai governi tedesco e belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quarta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberverwaltungsgericht del Land Renania Settentrionale - Vestfalia, Münster con ordinanza 17 marzo 1995, dichiara:

1) L'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, osta ad una normativa nazionale che vieta l'importazione di carni separate meccanicamente, non assoggettate a trattamento termico nello Stato membro di origine, quando esse sono destinate ad essere sottoposte al detto trattamento in uno stabilimento autorizzato nello Stato membro importatore, designato dal veterinario ufficiale dello Stato di origine.

2) La competente autorità veterinaria dello Stato membro di origine può chiedere, ai sensi della direttiva del Consiglio 21 novembre 1989, 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica, l'assistenza della competente autorità veterinaria dello Stato membro importatore, senza che la facoltà del veterinario ufficiale dello Stato membro di origine di designare, ai fini del trattamento termico da effettuare, uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro importatore sia condizionata da tale domanda.

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