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Document 61995CJ0088

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 febbraio 1997.
    Bernardina Martínez Losada, Manuel Fernández Balado e José Paredes contro Instituto Nacional de Empleo (INEM) e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Social n. 2 de Santiago de Compostela - Spagna.
    Artt. 48 e 51 del Trattato CE - Artt. 4, 48 e 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Indennità di disoccupazione spettante ai disoccupati di età superiore a 52 anni.
    Cause riunite C-88/95, C-102/95 e C-103/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-00869

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:69

    61995J0088

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 febbraio 1997. - Bernardina Martínez Losada, Manuel Fernández Balado e José Paredes contro Instituto Nacional de Empleo (INEM) e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Social n. 2 de Santiago de Compostela - Spagna. - Artt. 48 e 51 del Trattato CE - Artt. 4, 48 e 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Indennità di disoccupazione spettante ai disoccupati di età superiore a 52 anni. - Cause riunite C-88/95, C-102/95 e C-103/95.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00869


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Campo di applicazione «ratione materiae» - Menzione o omessa menzione di una legge o regolamentazione nazionale nella dichiarazione effettuata da uno Stato membro in forza dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71 - Effetti

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1)

    2 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Normativa che subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi di contribuzione o di occupazione - Cumulo dei periodi di contribuzione o di occupazione - Presa in considerazione di periodi di occupazione o di contribuzione compiuti in forza della normativa di un altro Stato membro - Applicazione del solo art. 67 del regolamento n. 1408/71

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 48 e 67)

    3 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Normativa che subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi di contribuzione - Cumulo dei periodi di contribuzione - Presa in considerazione di periodi di contribuzione o di occupazione compiuti in forza della normativa di un altro Stato membro - Presupposti - Compimento da ultimo di periodi di contribuzione nello Stato membro in questione - Valutazione da parte del giudice nazionale che applica il proprio diritto

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 67, n. 3)

    4 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Disposizione nazionale che subordina la concessione di un'indennità di disoccupazione al versamento da parte dell'interessato di contributi a un regime di pensione di vecchiaia in uno o più Stati membri per un periodo di quindici anni - Insussistenza di discriminazione - Ammissibilità

    (Trattato CE, artt. 48 e 51; regolamento del Consiglio n. 1408/71)

    Massima


    5 Mentre la circostanza che una legge od altro provvedimento normativo interno non siano stati menzionati da uno Stato membro nella sua dichiarazione relativa al campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, effettuata in forza dell'art. 5 di tale regolamento, non può, di per sé, provare che detta legge o detto provvedimento esulino dalla sfera di applicazione del regolamento stesso, viceversa il fatto che uno Stato membro ne abbia fatto menzione nella sua dichiarazione dev'essere considerato come prova che le prestazioni corrisposte in base a tale legge o provvedimento sono prestazioni di previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71.

    Poiché la legge istitutiva era menzionata nella dichiarazione effettuata dalla Spagna, l'indennità prevista in tale Stato membro per i disoccupati di età superiore a 52 anni va considerata come una prestazione di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

    6 Poiché nessuna disposizione del capitolo 6, intitolato «Disoccupazione», del titolo III del regolamento n. 1408/71 fa riferimento all'art. 48 di tale regolamento, inserito nel capitolo 3, intitolato «Vecchiaia e morte (pensioni)», del medesimo titolo e relativo a periodi di contribuzione o di residenza inferiori a un anno, tale articolo non è applicabile alle prestazioni di disoccupazione, di modo che la presa in considerazione da parte di uno Stato membro dei periodi di occupazione o di contribuzione compiuti in forza della normativa di un altro Stato membro ai fini della concessione di una prestazione di disoccupazione è disciplinata soltanto dall'art. 67 del detto regolamento.

    7 Dal momento che il regolamento n. 1408/71 non determina i presupposti per la costituzione dei periodi di occupazione o di contribuzione, tali presupposti sono determinati esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro ove sono richieste le prestazioni. Spetta pertanto al giudice nazionale, che applica il suo proprio diritto, valutare se la condizione posta dall'art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71, secondo la quale una persona che ha compiuto periodi di contribuzione in un altro Stato membro può far valere tali periodi per ottenere una prestazione di disoccupazione nello Stato di cui trattasi soltanto se vi abbia compiuto da ultimo periodi di contribuzione secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, sia soddisfatta qualora l'interessato non vi abbia mai svolto attività lavorativa subordinata, ma siano stati versati contributi a suo nome ai regimi di assicurazione malattia e assegni familiari da parte dell'ente competente in materia di disoccupazione.

    8 Gli artt. 48 e 51 del Trattato, al pari del regolamento n. 1408/71, non ostano a che una legislazione nazionale esiga, per la concessione di un'indennità di disoccupazione prevista a favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni, che l'interessato abbia versato quindici anni di contributi ad un regime di pensione di vecchiaia in uno o più Stati membri. Infatti gli Stati membri conservano la competenza per definire i requisiti per la concessione delle prestazioni di previdenza sociale, anche rendendoli più rigidi, purché i requisiti adottati non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra lavoratori comunitari.

    Parti


    Nei procedimenti riuniti C-88/95, C-102/95 e C-103/95,

    aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Juzgado de lo Social di Santiago di Compostella (Spagna) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

    Bernardina Martínez Losada, Manuel Fernández Balado, José Paredes

    e

    Instituto Nacional de Empleo (Inem), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

    domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 4, 48 e 67 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7), nonché degli artt. 48 e 51 del Trattato CE,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici,

    avvocato generale: C.O. Lenz

    cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la signora Martínez Losada e a., dagli avvocati A. Vázquez Conde, R. Méndez Robleda e B. Mayo Martínez, del foro d'Orense;

    - per il governo spagnolo, dal signor A.J. Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, assistito dal signor M. Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee dalle signore M. Patakia e I. Martínez del Peral, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della signora Martínez Losada e a., rappresentati dall'avv. A. Vásquez Conde, del governo spagnolo, rappresentato dal signor L. Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalle signore M. Patakia e I. Martínez del Peral, all'udienza dell'11 luglio 1996,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 settembre 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanze 9 (C-88/95) e 13 marzo 1995 (C-102/95 e C-103/95), pervenute in cancelleria il 23 (C-88/95) e 31 marzo (C-102/95 e C-103/95) successivi, il Juzgado de lo Social di Santiago di Compostella ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 4, 48 e 67 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché degli artt. 48 e 51 del Trattato CE.

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie pendenti tra, da un lato, la signora Martínez Losada (C-88/95), il signor Fernández Balado (C-102/95) ed il signor Paredes (C-103/95) e, dall'altro, l'Instituto Nacional de Empleo (in prosieguo: l'«Inem») e l'Instituto Nacional de la Seguridad Social in merito al versamento dell'indennità di disoccupazione concessa ai disoccupati di età superiore a 52 anni.

    3 Secondo l'art. 215, n. 3, della legge generale sulla previdenza sociale, nel testo unico di cui al regio decreto legislativo n. 1 del 20 giugno 1994 (BOE n. 154 del 29 giugno 1994), fruisce di tale indennità il disoccupato che per sei anni ha versato contributi all'assicurazione per la disoccupazione e soddisfa tutte le condizioni, ad eccezione dell'età, per ottenere una pensione di vecchiaia di tipo contributivo nell'ambito del sistema di previdenza sociale.

    4 L'art. 161 della legge generale sulla previdenza sociale subordina la concessione di una pensione siffatta al compimento di un periodo minimo di assicurazione di quindici anni, di cui almeno due nel corso degli otto anni immediatamente precedenti all'insorgere del fatto generatore della prestazione.

    5 Nel caso di specie, emerge dagli atti di causa che i ricorrenti nella causa principale hanno svolto un'attività di lavoro subordinato in numerosi Stati membri, ove essi hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

    6 Viceversa essi non hanno mai lavorato in Spagna e non hanno quindi maturato alcun periodo di assicurazione a titolo di lavoro subordinato nell'ambito del regime spagnolo di previdenza sociale. Tuttavia essi hanno fruito tutti e tre per sei mesi, in forza della legge di tale Stato, di un'indennità di disoccupazione. Nel caso della signora Martínez Losada, tale indennità era diretta a compensare carichi di famiglia; i signori Fernández Balado e Paredes l'avevano invece percepita in quanto lavoratori migranti rientrati in patria.

    7 Durante il suddetto periodo di sei mesi in cui i ricorrenti nei processi a quibus hanno percepito l'indennità di disoccupazione, l'ente di gestione competente secondo la legge spagnola ha versato contributi, a loro nome, ai regimi dell'assicurazione malattia e degli assegni familiari.

    8 Con lettere 30 luglio 1993, 10 settembre 1993 e 26 novembre 1993, i ricorrenti hanno chiesto all'Inem l'indennità di disoccupazione prevista per le persone di età superiore a 52 anni. Tali domande sono state respinte per il motivo che, come indicava il rapporto redatto a tal fine dall'Instituto Nacional de la Seguridad Social, i ricorrenti non avevano maturato il periodo minimo di assicurazione prescritto per aver diritto alla pensione di vecchiaia prevista dal regime spagnolo di previdenza sociale.

    9 Secondo il giudice a quo, emerge dai rispettivi fascicoli nazionali che l'Inem subordina la concessione dell'indennità di disoccupazione controversa alla condizione che il lavoratore che la sollecita possa beneficiare, quando abbia raggiunto il limite di età prescritto, di una pensione di vecchiaia a carico del regime spagnolo di previdenza sociale e che tale indennità è negata quando il diritto o l'aspettativa ad una futura pensione siano stati maturati in un altro Stato membro.

    10 I ricorrenti hanno quindi impugnato la decisione in parola dinanzi al Juzgado de lo Social di Santiago di Compostella, che si è domandato se si possa applicare alla fattispecie nelle cause principali l'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e quale sia l'interpretazione da dare all'art. 67 del medesimo regolamento.

    11 L'art. 48, n. 1, esonera l'ente competente di uno Stato membro dall'obbligo di riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia quando la durata dei periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di tale Stato sia inferiore ad un anno o quando non sia stato versato alcun contributo.

    12 Quanto all'art. 67, relativo alle prestazioni di disoccupazione, esso recita:

    «1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

    (...)

    3. (...) l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo:

    - nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

    (...)

    secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

    (...)»

    13 Il giudice a quo nutre dubbi circa il modo di applicare il regolamento n. 1408/71. Esso rileva che, in una sentenza del 28 febbraio 1994, il Tribunal Supremo ha dichiarato che «chiunque non sia iscritto e non versi i contributi alla previdenza sociale spagnola e rimanga quindi estraneo a tale regime, non può affatto fruire delle prestazioni da quest'ultimo riconosciute». Secondo tale giudice, l'art. 48 del regolamento n. 1408/71 afferma la necessità, per la persona che richiede una prestazione, di essere stata iscritta per un periodo minimo al regime di previdenza sociale dello Stato a norma del quale la prestazione viene concessa.

    14 Alla luce delle considerazioni precedenti il giudice a quo ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se l'indennità di disoccupazione, istituita a favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni, dall'art. 13, n. 2, della legge 2 agosto 1984, n. 31, nella versione del regio decreto 31 marzo 1989, n. 3 (attualmente art. 215, n. 3 del regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1), che approva il testo unico della legge generale sulla previdenza sociale, sia una prestazione di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (cause C-102/95 e C-103/95).

    2) Se l'art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione attualmente in vigore, debba interpretarsi nel senso che esso, ai fini della concessione dell'indennità di disoccupazione prevista per i disoccupati di età superiore a 52 anni dall'art. 215, n. 3, del regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1, che approva il testo unico della legge generale sulla previdenza sociale, obbliga l'ente competente a tener conto dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro nei limiti in cui i contributi versati durante tali periodi permettano, alle condizioni di età prescritte, di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in uno Stato membro diverso da quello dell'ente competente (cause C-88/95, C-102/95 e C-103/95).

    3) Se possano prendersi in considerazione tali periodi nonostante il fatto che in Spagna il lavoratore non abbia versato contributi o che questi risultino inferiori ad un anno, purché l'interessato abbia maturato il diritto a pensione in qualunque altro Stato membro (cause C-88/95, C-102/95 e C-103/95).

    4) Se il fatto che, per poter percepire l'indennità di disoccupazione prevista a favore dei disoccupati di più di 52 anni, i lavoratori migranti debbano dimostrare di aver diritto, al raggiungimento del limite di età previsto, alla pensione di vecchiaia a carico della previdenziale sociale spagnola, e siano esclusi dal beneficio i lavoratori migranti i quali dimostrino di aver maturato tale diritto in qualunque altro Stato membro, possa essere incompatibile con l'art. 48, n. 2, e con l'art. 51 del Trattato CE (cause C-88/95, C-102/95 e C-103/95)».

    15 Con ordinanza del presidente della Corte 9 giugno 1995, le cause C-88/95, C-102/95 e C-103/95 sono state riunite ai fini della fase scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

    16 Occorre risolvere successivamente la prima, la terza, la seconda e, da ultimo, la quarta questione pregiudiziale.

    Sulla prima questione

    17 Con la prima questione il giudice a quo intende accertare se un'indennità come quella prevista dalla legge generale sulla previdenza sociale spagnola per i disoccupati di età superiore a 52 anni costituisca una prestazione di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71.

    18 Ai sensi di tale disposizione, il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di previdenza sociale riguardanti «le prestazioni di disoccupazione». Quanto al n. 2 di tale articolo, esso prevede che il regolamento n. 1408/71 si applica ai regimi di previdenza sociale generale e speciali, contributivi e non contributivi.

    19 Ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all'art. 97, le legislazioni e i regimi di cui all'art. 4, nn. 1 e 2.

    20 Per risolvere la questione sollevata va rilevato che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 15 giugno 1995, Zabala Erasun e a. (cause riunite C-422/93, C-423/93 e C-424/93, Racc. pag. I-1567), il governo spagnolo ha modificato la dichiarazione effettuata in conformità dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71, in modo da includervi in particolare l'indennità controversa. Esso ha quindi espressamente riconosciuto che tale indennità costituisce una prestazione di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

    21 Orbene, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, mentre la circostanza che una legge od altro provvedimento normativo interno non siano stati menzionati nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del regolamento n. 1408/71 non può, di per sé, provare che detta legge o detto provvedimento esulino dalla sfera d'applicazione del regolamento stesso, il fatto che uno Stato membro abbia menzionato una data legge nella sua dichiarazione dev'essere considerato come prova che le prestazioni corrisposte in base a detta legge sono prestazioni di previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71 (v., segnatamente, sentenza 29 novembre 1977, causa 35/77, Beerens, Racc. pag. 2249).

    22 La prima questione va quindi risolta nel senso che un'indennità come quella prevista dalla legge generale sulla previdenza sociale spagnola per i disoccupati di età superiore a 52 anni costituisce una prestazione di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

    Sulla terza questione

    23 Con la terza questione il giudice a quo domanda in sostanza se l'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71 vada interpretato nel senso che i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro per conseguire, in tal Stato, una pensione di vecchiaia possono essere presi in considerazione in un altro Stato membro ai fini della concessione di un'indennità di disoccupazione, laddove gli interessati non abbiano versato contributi in quest'ultimo Stato membro o questi risultino inferiori ad un anno.

    24 Va osservato in proposito che l'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71 rientra nelle disposizioni del capitolo 3, intitolato «Vecchiaia e morte (pensioni)» del titolo III del regolamento in parola.

    25 Nella sentenza 14 dicembre 1988, causa 269/87, Ventura (Racc. pag. 6411), la Corte ha dichiarato che, poiché nel capitolo 8, intitolato «Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani», del titolo III, non si fa alcun riferimento all'art. 48 del regolamento n. 1408/71, quest'ultimo non può essere applicato alle prestazioni per orfani.

    26 La stessa conclusione vale per le prestazioni di disoccupazione di cui al capitolo 6, intitolato «Disoccupazione», del titolo III, che nemmeno fa riferimento al detto art. 48.

    27 Quest'ultimo non è pertanto applicabile alle prestazioni di disoccupazione come quelle di cui si discute nelle cause principali, di modo che la presa in considerazione da parte di uno Stato membro dei periodi di occupazione o di assicurazione compiuti dagli interessati sotto la legislazione di un altro Stato membro ai fini della concessione di una prestazione di disoccupazione è disciplinata soltanto dall'art. 67 del regolamento n. 1408/71, che è al centro della seconda questione.

    28 La terza questione va risolta pertanto nel senso che l'art. 48 del regolamento n. 1408/71 non è applicabile alle prestazioni di disoccupazione.

    Sulla seconda questione

    29 Con la seconda questione il giudice nazionale domanda in sostanza se l'art. 67 del regolamento n. 1408/71 vada interpretato nel senso che una persona la quale abbia compiuto periodi di assicurazione in un primo Stato membro possa far valere tali periodi per conseguire una prestazione di disoccupazione in un secondo Stato membro, laddove non abbia svolto un'attività lavorativa subordinata in quest'ultimo Stato, ma siano stati versati contributi a suo nome ai regimi di assicurazione malattia e assegni familiari da parte dell'ente competente in materia di prestazioni di disoccupazione.

    30 La Commissione ritiene che, in un caso come quello di cui alle cause principali, gli interessati devono poter far valer i periodi in cui l'ente spagnolo competente ha versato loro prestazioni di disoccupazione e contributi ai regimi di assicurazione malattia e assegni familiari. Secondo la sentenza 12 maggio 1989, causa 388/87, Warmerdam-Steggerda (Racc. pag. 1203), sarebbe infatti del tutto privo di rilevanza il fatto che gli interessati abbiano versato contributi ad un altro settore previdenziale.

    31 Il governo spagnolo ritiene invece che i ricorrenti, in quanto non sono mai stati iscritti al regime previdenziale spagnolo e non hanno mai personalmente versato contributi, non soddisfano la condizione posta dall'art. 67, n. 3, per far valere periodi di assicurazione o di occupazione compiuti negli altri Stati membri.

    32 Secondo tale governo, esigere che i ricorrenti nei processi a quibus abbiano effettuato almeno un versamento di contributi a loro proprio nome al regime spagnolo di previdenza sociale e che l'ultimo periodo contributivo sia stato compiuto in tale Stato membro è conforme all'art. 67 del regolamento n. 1408/71 e agli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato. Non è ammissibile infatti che qualsiasi lavoratore che abbia compiuto i 52 anni e maturato un diritto a pensione in un altro Stato membro possa recarsi in Spagna allo scopo di percepirvi un'indennità di disoccupazione senza aver mai versato contributi al regime previdenziale spagnolo.

    33 Va rilevato in proposito che l'art. 51 del Trattato sancisce il principio del cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali e quello dell'esportazione delle prestazioni, senza definire con ciò la nozione di «periodi di assicurazione».

    34 L'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71 definisce questi ultimi come «periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai peridi di assicurazione».

    35 Emerge dalla citata sentenza Warmerdam-Steggerda, punti 10, 17 e 19, che il regolamento n. 1408/71 non determina i presupposti per la costituzione dei periodi di occupazione o di assicurazione. Tali presupposti sono determinati esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro ove sono richieste le prestazioni.

    36 Pertanto uno Stato membro ha il diritto di subordinare la concessione di un'indennità di disoccupazione alla condizione che gli interessati abbiano compiuto da ultimo periodi designati come «periodi di assicurazione» o «periodi di occupazione» a norma della sua propria legislazione.

    37 Spetta pertanto al giudice nazionale stabilire se i periodi in cui l'ente spagnolo competente ha versato contributi ai regimi di assicurazione malattia e assegni familiari a nome dei ricorrenti nei processi a quibus configurino periodi di assicurazione in forza della legislazione interna.

    38 La seconda questione va risolta pertanto nel senso che spetta al giudice nazionale valutare se la condizione posta dall'art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71, secondo la quale una persona che ha compiuto periodi di assicurazione in un altro Stato membro può far valere tali periodi per ottenere una prestazione di disoccupazione nello Stato di cui trattasi soltanto se vi abbia compiuto da ultimo periodi di assicurazione secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, sia soddisfatta laddove l'interessato non vi abbia mai svolto attività lavorativa subordinata, ma siano stati versati contributi a suo nome ai regimi di assicurazione malattia e assegni familiari da parte dell'ente competente in materia di disoccupazione.

    Sulla quarta questione

    39 La quarta questione si pone unicamente qualora il giudice a quo ritenga che i periodi in cui l'ente spagnolo competente ha versato contributi ai regimi di assicurazione malattia e assegni familiari a nome dei ricorrenti nei processi a quibus costituiscano periodi di assicurazione in forza della sua legislazione interna.

    40 Occorre allora ricordare che, poiché l'indennità accordata ai disoccupati di più di 52 anni va designata come «prestazione di disoccupazione» e non come «prestazione di pensione di vecchiaia», la condizione imposta dalla legislazione spagnola per la concessione di tale indennità deve intendersi nel senso che esige, non che l'interessato abbia diritto ad una pensione di vecchiaia in quanto tale, ma che abbia maturato un periodo contributivo di quindici anni presso un regime di pensione di vecchiaia.

    41 Va rilevato peraltro che il governo spagnolo, nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, ha ammesso espressamente che il diritto a tale indennità non è subordinato alla condizione che i contributi dell'interessato siano stati versati, durante il periodo prescritto, al regime di pensione di vecchiaia della previdenza sociale spagnola. Infatti, secondo tale governo, è sufficiente che gli interessati abbiano versato quindici anni di contributi al regime di previdenza sociale di un altro Stato membro ovvero che abbiano versato contributi, nel corso del medesimo periodo, in parte al regime spagnolo ed in parte al regime di un altro Stato membro.

    42 Dato quanto precede, la quarta questione va compresa come diretta ad accertare se gli artt. 48 e 51 del Trattato ostino a che una legislazione nazionale esiga che, ai fini della concessione di un'indennità di disoccupazione prevista a favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni, l'interessato abbia versato quindici anni di contributi ad un regime di pensione di vecchiaia in uno o più Stati membri.

    43 In proposito è giurisprudenza costante che gli Stati membri conservano la competenza per definire i requisisti per la concessione delle prestazioni di previdenza sociale, anche rendendoli più rigidi, purché i requisiti adottati non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra lavoratori comunitari (sentenza 20 settembre 1994, causa C-12/93, Drake, Racc. pag. I-4337, punto 27).

    44 Occorre quindi risolvere la quarta questione nel senso che gli artt. 48 e 51 del Trattato, al pari del regolamento n. 1408/71, non ostano a che una legislazione nazionale esiga, per la concessione di un'indennità di disoccupazione prevista a favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni, che l'interessato abbia versato quindici anni di contributi ad un regime di pensione di vecchiaia in uno o più Stati membri.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    45 Le spese sostenute dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice a quo, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Juzgado de lo Social di Santiago di Compostella con ordinanze 9 e 13 marzo 1995, dichiara:

    1) Un'indennità come quella prevista dalla legge generale sulla previdenza sociale spagnola per i disoccupati di età superiore a 52 anni costituisce una prestazione di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248.

    2) L'art. 48 del citato regolamento non è applicabile alle prestazioni di disoccupazione.

    3) Spetta al giudice nazionale valutare se la condizione posta dall'art. 67, n. 3, del citato regolamento, secondo la quale una persona che ha compiuto periodi di assicurazione in un altro Stato membro può far valere tali periodi per ottenere una prestazione di disoccupazione nello Stato di cui trattasi soltanto se vi abbia compiuto da ultimo periodi di assicurazione secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, sia soddisfatta laddove l'interessato non abbia mai svolto attività lavorativa subordinata, ma siano stati versati contributi a suo nome ai regimi di assicurazione malattia e assegni familiari da parte dell'ente competente in materia di disoccupazione.

    4) Gli artt. 48 e 51 del Trattato, al pari del regolamento n. 1408/71, non ostano a che una legislazione nazionale esiga, per la concessione di un'indennità di disoccupazione prevista a favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni, che l'interessato abbia versato quindici anni di contributi ad un regime di pensione di vecchiaia in uno o più Stati membri.

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