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Document 61995CC0380

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 27 giugno 1996.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/414/CEE - Mancato recepimento.
Causa C-380/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-04837

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:260

61995C0380

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 27 giugno 1996. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/414/CEE - Mancato recepimento. - Causa C-380/95.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-04837


Conclusioni dell avvocato generale


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1 Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione sostiene che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato e dalla suddetta direttiva. Essa chiede altresì che il governo ellenico sia condannato alle spese.

2 All'art. 23 la direttiva prevede che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il 25 luglio 1993 e informarne immediatamente la Commissione.

3 Il 5 ottobre 1993, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal governo ellenico, la Commissione, con lettera di diffida, ha promosso il procedimento per inadempimento. Dato che la lettera di diffida è rimasta senza esito, la Commissione, in data 21 settembre 1994, ha emesso un parere motivato. Il governo ellenico non ha risposto al parere motivato né ha adottato i provvedimenti necessari per recepire nell'ordinamento interno la direttiva 91/414. Quindi la Commissione ha deciso di proporre, il 27 novembre 1995, il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre successivo.

4 Il governo ellenico, nel controricorso, non contesta l'inadempimento che gli viene addebitato. Esso si limita a far sapere che un progetto di decreto presidenziale destinato a conformare la legislazione nazionale con le disposizioni della direttiva 91/414 è già stato elaborato dalla direzione competente e, dopo la sua definitiva messa a punto, sarà sottoposto al Consiglio di Stato, indi alla firma del presidente della Repubblica. Esso spera che il decreto presidenziale in questione potrà essere varato al più presto.

5 E' provato che, alla scadenza del termine fissato dalla direttiva, la sua completa trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale era ancora carente.

6 Si deve di conseguenza accogliere il ricorso della Commissione in quanto esso riguarda il mancato recepimento entro il termine impartito.

7 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

8 Vi propongo quindi di:

1) dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 23 della stessa;

2) condannare la Repubblica ellenica alle spese.

(1) - GU L 230, pag. 1.

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