EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61995CC0245

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 16 settembre 1997.
Commissione delle Comunità europee contro NTN Corporation e Koyo Seiko Co. Ltd. e Consiglio dell'Unione europea
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dumping - Cuscinetti a sfera originari del Giappone.
Causa C-245/95 P.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-00401

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:400

61995C0245

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 16 settembre 1997. - Commissione delle Comunità europee contro NTN Corporation e Koyo Seiko Co. Ltd. e Consiglio dell'Unione europea - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dumping - Cuscinetti a sfera originari del Giappone. - Causa C-245/95 P.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-00401


Conclusioni dell avvocato generale


1 Con il ricorso in oggetto, la Commissione sottopone al vostro esame la sentenza emessa il 2 maggio 1995 dal Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94 tra la NTN Corporation (in prosieguo: la «NTN») e la Koyo Seiko Co. Ltd (in prosieguo: la «Koyo Seiko»), da una parte, ed il Consiglio (1) dall'altra, recante annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2849/92 (2) (in prosieguo: il «regolamento controverso»).

2 Trattasi della prima sentenza emessa dal Tribunale in materia di dumping dopo che tale competenza gli è stata trasferita (3). E' altresì la prima volta che la Corte è invitata a pronunciarsi su questa materia in virtù dell'art. 168 A del Trattato CE.

3 Siete chiamati sostanzialmente a precisare se la nozione di «pregiudizio» o di «minaccia di pregiudizio» a un'industria stabilita nella Comunità al seguito della messa in libera pratica di un prodotto oggetto di dumping abbia lo stesso contenuto, e debba conseguentemente essere valutata in maniera analoga, vuoi nell'ambito di un procedimento di riesame (4), vuoi nell'ambito di un'inchiesta iniziale (5). In altre parole, vi si chiede di stabilire se, nelle due ipotesi, l'esistenza di un pregiudizio debba essere determinata sulla base dei criteri di cui all'art. 4 n. 1, del citato regolamento n. 2423/88 (in prosieguo: il «regolamento di base»).

4 Inoltre vi viene richiesto, in via subordinata, di verificare se la chiusura dell'inchiesta posteriormente al termine previsto dall'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento di base comporti necessariamente l'annullamento del regolamento controverso.

5 Dopo un'esposizione sommaria del contesto normativo, fattuale e processuale (I), esaminerò la questione della ricevibilità del ricorso (II). Analizzerò, in seguito, il primo motivo sollevato dalla ricorrente ed esporrò gli argomenti che mi inducono a ritenere di non dover procedere all'esame del secondo motivo prima di proporre di respingere il ricorso (III). Concluderò affrontando la questione delle spese (IV).

I - Contesto normativo, fattuale e processuale

Contesto normativo

6 Prima di esaminare le pertinenti disposizioni dei regolamenti comunitari in materia di dumping, mi sembra utile rammentare il fondamento giuridico di tale normativa nonché l'economia generale di detta materia.

Fondamento della politica commerciale comune della Comunità

7 Il regolamento n. 2423/88 è stato adottato in base (6) all'art. 113 del Trattato, inserito nel titolo VII relativo alla politica commerciale comune, nonché in applicazione degli accordi internazionali cui la Comunità ha aderito, in particolare l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il «GATT») nonché l'Accordo relativo all'attuazione dell'art. VI dell'Accordo GATT (7) (altrimenti denominato «codice antidumping»).

8 L'art. 113, n. 1, del Trattato prevede che «la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne (...) le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni».

9 L'art. 110, primo comma, del Trattato, tuttavia, stabilisce dei limiti al potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni comunitarie per l'elaborazione della politica commerciale comune e, in particolare, nell'applicazione di strumenti di difesa commerciale, disponendo che, «con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.» Da tale disposizione emerge che il ricorso agli strumenti di difesa commerciale non deve ostacolare in maniera ingiustificata il commercio internazionale.

10 Sotto tale profilo, vero è che voi avete costantemente affermato che, nell'ambito della politica commerciale comune e, più precisamente, in materia di misure di difesa commerciale, in ragione della complessità delle situazioni economiche che debbono essere esaminate dalle istituzioni (8), il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale (9) per quanto riguarda, in particolare, il calcolo del margine di dumping (10), del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio (11), nonché la determinazione del periodo da prendere in considerazione ai fini dell'accertamento del pregiudizio nel quadro di una procedura antidumping (12). Cionondimeno, avete stabilito limiti precisi a tale potere.

11 Risulta, infatti, dalle sentenze emesse dalla Corte prima del trasferimento di tale contenzioso al Tribunale che, nel quadro del controllo da voi operato sull'esercizio di detto potere, avete ritenuto essenziale verificare che le garanzie procedurali accordate dalle pertinenti disposizioni comunitarie siano state rispettate (13), che fatti materialmente esatti siano stati presi in considerazione (14), che non sia stato commesso alcun errore manifesto nella valutazione di tali fatti (15), che non siano stati trascurati elementi essenziali (16) ed infine che le istituzioni comunitarie non abbiano inserito nella loro motivazione considerazioni che costituiscono sviamento di potere ovvero inosservanza delle forme essenziali prescritte (17).

12 Infine, la legislazione antidumping comunitaria deve del pari rispettare gli obblighi assunti dalla Comunità nell'ambito del GATT e nell'ambito dell'Accordo relativo all'applicazione dell'art. VI dell'accordo del GATT. La Comunità, vincolata contrattualmente da tali accordi, non potrebbe, senza alcuna conseguenza sul piano della responsabilità internazionale, adottare norme antidumping e predisporre in materia misure che siano contrarie ad essi.

13 Ne avete tratto la conclusione - come ha ricordato il Tribunale (18) - in particolare nella citata sentenza Nakajima/Consiglio (19), che le disposizioni del regolamento di base devono essere interpretate alla luce dell'art. VI del GATT e del codice antidumping.

14 A norma dell'art. VI del GATT, il dumping è censurabile allorché arrechi o minacci di arrecare un pregiudizio ad un settore di produzione nel paese importatore.

15 Il codice antidumping fornisce precisazioni utili per l'applicazione delle misure antidumping.

16 L'art. 2, n. 1, dispone che, «ai fini del presente accordo, un prodotto deve essere considerato oggetto di dumping, cioè come immesso in commercio in un altro paese a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo all'esportazione di detto prodotto, esportato da un paese all'altro, è inferiore al prezzo comparabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione».

17 L'art. 2, n. 2 del codice antidumping, dispone che «l'espressione prodotto similare ("like product") indica un prodotto identico, cioè simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, o, in assenza di tale prodotto, un altro prodotto che, nonostante non sia simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato».

18 L'art. 3 del codice antidumping menziona i criteri da prendere in considerazione per determinare il contenuto della nozione di «pregiudizio». Su tale punto ritornerò in seguito.

19 Il codice antidumping tratta del «settore di produzione» nonché dello svolgimento e della conclusione del procedimento.

I regolamenti comunitari applicabili

a) Il regolamento n. 2423/88, regolamento di base

20 Il regolamento di base ha lo scopo (20) di integrare nella normativa comunitaria i nuovi orientamenti emersi dal GATT, tenendo conto dell'esperienza acquisita dalle istituzioni comunitarie nell'applicazione della precedente normativa antidumping comunitaria (21).

21 Gli obbiettivi del regolamento di base consistono anzitutto nel presentare con chiarezza e sufficienti dettagli talune nozioni (22) e inoltre nell'esporre taluni aspetti del procedimento che porta all'imposizione di un dazio antidumping (23).

22 L'art. 2, n. 1, del regolamento di base dispone che un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping «la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio».

23 L'art. 4, n. 1, del regolamento di base enumera i fattori sui quali si basa la valutazione vuoi del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio ad un'industria stabilita nella Comunità, vuoi del ritardo sensibile nella creazione di tale industria.

24 Secondo l'art. 5 del regolamento di base, ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione che agisca a nome di un'industria della Comunità e che si ritenga lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping può introdurre una denuncia presso la Commissione o presso uno Stato membro, che la trasmetterà alla Commissione. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza del dumping e al pregiudizio che ne deriva.

25 A norma dell'art. 6, n. 4, del regolamento di base, possono effettuarsi consultazioni in seno ad un comitato consultivo, composto di rappresentanti degli Stati membri e di un rappresentante della Commissione. Le consultazioni vertono sull'esistenza del dumping, sul pregiudizio, sul nesso di causalità tra il dumping ed il pregiudizio e sulle misure da adottarsi.

26 L'art. 7 del regolamento di base concerne lo svolgimento e l'oggetto dell'inchiesta condotta dalla Commissione. La durata dell'inchiesta è normalmente di un anno a far tempo dall'apertura del procedimento. L'art. 8 del regolamento di base permette il trattamento riservato delle informazioni trasmesse dalle parti - e da queste qualificate come riservate - alla Commissione nel corso dell'inchiesta.

27 Al termine di un esame preliminare la Commissione può imporre dazi provvisori aventi una validità massima di quattro mesi (art. 11).

28 Il procedimento è chiuso quando non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa (art. 9), ovvero quando vengono assunti dalle parti determinati impegni (art. 10) ovvero quando sono imposti dazi definitivi (art. 12).

29 Ai fini dell'art. 14, n. 1, del regolamento di base, si procede ad un riesame dei dazi antidumping, su richiesta di una parte interessata, quando esistono «elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione dell'inchiesta». Secondo l'art. 14, n. 2, del regolamento di base, «se, previa consultazione, risulta che il riesame è giustificato, l'inchiesta si riapre conformemente all'articolo 7, sempre che le circostanze lo esigano».

30 L'art. 15, n. 1, del regolamento di base stabilisce che i dazi antidumping e gli impegni scadono dopo cinque anni a decorrere dalla data in cui sono entrati in vigore. Tuttavia, il n. 3 del medesimo articolo dispone che, «se una delle parti interessate dimostra che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio, la Commissione, previa consultazione, pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in merito alla propria intenzione di riesaminare la misura».

b) Il regolamento n. 2849/92, regolamento controverso

31 L'oggetto del regolamento controverso, entrato in vigore il 2 ottobre 1992, è il riesame, basato sugli artt. 14 e 15 del regolamento di base, dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di un tipo di cuscinetti a sfera originari del Giappone, istituiti dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1739/85 (24). Il regolamento n. 1739/85 aveva istituito un dazio antidumping definitivo variante dall'1,2 % al 21,7% sulle importazioni di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone. I prodotti fabbricati dalla NTN e dalla Koyo Seiko erano stati oggetto di un dazio antidumping definitivo di aliquota pari rispettivamente a 3,2% e a 5,5%.

32 Dopo aver constatato la situazione di debolezza dell'industria comunitaria, nonostante i dazi istituiti con il regolamento n 1739/85 (25), il Consiglio ha concluso che alla scadenza delle misure antidumping in vigore poteva nuovamente verificarsi il pregiudizio subito dal settore produttivo interessato e ha adottato (26) conseguentemente nuove misure.

33 L'art. 1 del regolamento controverso dispone:

«Il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1739/85 è così modificato in relazione ai prodotti di seguito indicati:

1) E' istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, del codice NC 8482 10 90, originari del Giappone.

2) L'aliquota del dazio antidumping, espressa in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 13,7% (codice addizionale Taric 8677), fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle seguenti società, alle quali si applicano le aliquote del dazio antidumping sotto indicate:

(...)

- NTN Corporation, Osaka 11,6%»

Fatti e procedimento

34 Il 27 dicembre 1988 la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (in prosieguo: la «FEBMA»), conformemente all'art. 14, n. 1, del regolamento di base, presentava una domanda di riesame delle misure antidumping sulle importazioni di cuscinetti a sfera originari del Giappone, considerando che era intervenuta una modifica delle circostanze dopo l'istituzione dei dazi definitivi ad opera del regolamento n. 1739/85.

35 Il 30 maggio 1989 la Commissione, ritenendo che tale domanda contenesse elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento di riesame, ordinava un'inchiesta. Essendo scaduti dopo il termine di cinque anni i dazi definitivi, la Commissione pubblicava il 30 maggio 1990 un avviso (27) in cui si precisava che, in base all'art. 15, n. 4, del regolamento di base, le misure esistenti sarebbero restate in vigore in attesa dei risultati del riesame.

36 Il 28 settembre 1992, a seguito di un'inchiesta durata 41 mesi - cioè dal maggio 1989 al settembre 1992 - il Consiglio adottava il regolamento controverso, che porta a 11,6% l'aliquota del dazio antidumping applicabile alla NTN.

37 La NTN e la Koyo Seiko proponevano quindi, rispettivamente il 20 dicembre 1992 e il 13 gennaio 1993, due ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado al fine di ottenere l'annullamento dell'art. 1 del regolamento controverso.

38 La FEBMA veniva ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio nella causa T-163/94, NTN/Consiglio. La Commissione e la FEBMA venivano ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio nella causa T-165/94, Koyo Seiko/Consiglio.

39 La NTN e la Koyo Seiko chiedevano l'annullamento dell'art. 1 del regolamento n. 2849/92, nella parte in cui imponeva loro un dazio antidumping, e la condanna del Consiglio alle spese. Il Consiglio, sostenuto dalla FEBMA e dalla Commissione, chiedeva al Tribunale di respingere il ricorso e di condannare le ricorrenti alle spese.

40 La NTN e la Koyo Seiko, a sostegno dei loro ricorsi, deducevano vari motivi. Secondo le ricorrenti, il Consiglio non aveva dimostrato l'esistenza di un pregiudizio per l'industria comunitaria e non aveva determinato correttamente i possibili effetti della scadenza delle misure esistenti. Esso aveva del pari commesso uno sviamento di potere. Infatti, secondo le ricorrenti, se il procedimento di riesame fosse stato concluso entro un termine ragionevole, le istituzioni comunitarie non avrebbero potuto constatare l'esistenza di un pregiudizio. Infine, il regolamento controverso aveva introdotto un dazio antidumping flessibile in violazione del regolamento di base (28).

La sentenza del Tribunale

41 Il Tribunale, esaminati i due principali motivi comuni ai due ricorsi, annullava con una sentenza dettagliata l'art. 1 del regolamento controverso nella parte in cui imponeva un dazio antidumping alle ricorrenti. Accogliendo le tesi delle ricorrenti, concludeva, da una parte, che il Consiglio non aveva dimostrato l'esistenza di un pregiudizio ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento di base e, dall'altra, che esso aveva tenuto in non cale il termine previsto dall'art. 7, n. 9, lett. a), dello stesso regolamento.

Il ricorso dinanzi alla Corte

42 La Commissione chiede l'annullamento della sentenza, il rinvio della causa al Tribunale, nonché la condanna delle ricorrenti alle spese.

43 La NTN e la Koyo Seiko (in prosieguo, anche: le «convenute») chiedono alla Corte di confermare la sentenza del Tribunale, rigettare il ricorso e condannare la Commissione alle spese. Qualora la sentenza impugnata fosse annullata, la Koyo Seiko domanda alla Corte, in via subordinata, di annullare il regolamento controverso nella parte che la riguarda.

44 La NSK Ltd e le sue controllate europee (in prosieguo: la «NSK»), ammesse ad intervenire nel giudizio di impugnazione a sostegno delle convenute, chiedono che la Corte accolga le conclusioni presentate dalla NTN e dalla Koyo Seiko e che dichiari che l'annullamento dell'art. 1 del regolamento controverso concerne anche loro.

45 Su quest'ultima domanda, occorre precisare che la decisione individuale di cui erano destinatarie, che faceva parte del regolamento controverso, non è stata impugnata entro il termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato. Pertanto, essa resta valida e vincolante nei loro confronti (29). Gli effetti della detta decisione divenuta definitiva non possono pertanto essere rimessi in discussione nell'ambito del presente ricorso.

46 Inoltre l'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia dispone che «le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti».

47 Conformemente a quella disposizione, avete deciso, in un'ordinanza del 14 febbraio 1996, che, non avendo «presentato ricorso di annullamento, il (...) diritto di intervento (della NSK) si limita all'adesione alle conclusioni delle convenute» (30).

48 Il Consiglio non ha depositato osservazioni scritte. Cionondimeno ha precisato di sostenere l'insieme delle conclusioni e dei motivi della Commissione.

49 Il 10 ottobre 1995 la FEBMA ha depositato un'istanza di intervento presso la cancelleria della Corte. Orbene, essendo stata parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, essa poteva intervenire soltanto a norma dell'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, il quale dispone che «ogni parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale può presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto di impugnazione. Questo termine non può essere prorogato». Tale notifica ha avuto luogo il 24 luglio 1995. Il termine impartito alla FEBMA per presentare la comparsa di risposta, aumentato del termine relativo alla distanza previsto dall'art. 81, n. 2, del medesimo regolamento, è scaduto il 2 ottobre 1995.

50 La Corte conseguentemente ha statuito, con ordinanza 14 febbraio 1996, che l'istanza d'intervento presentata dalla FEBMA in questo giudizio non poteva essere accolta (31).

II - Sulla ricevibilità del ricorso

51 Nella comparsa di risposta la Koyo Seiko deduce l'irricevibilità del ricorso della Commissione (32).

52 La Commissione infatti non avrebbe depositato il ricorso «entro (il) termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata», previsto dall'art. 49 dello Statuto della Corte.

53 Inoltre, l'art. 1 dell'allegato II del regolamento di procedura della Corte, ai sensi del quale, «salvo che le parti abbiano la loro residenza abituale nel Granducato del Lussemburgo, i termini processuali sono prolungati, in ragione della distanza, come segue: - per il Regno del Belgio: di due giorni (...)», non potrebbe essere invocato dalle parti che, come la Commissione nella fattispecie, abbiano già designato un rappresentante con domicilio eletto a Lussemburgo.

54 La Koyo Seiko ne conclude che il ricorso della Commissione, essendo stato presentato due mesi e due giorni dopo la notifica della sentenza, è irricevibile.

55 Ritengo che vi siate già espressi chiaramente su tale questione nella sentenza 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a. (33), che trattava un problema analogo, rilevando che «(...) la Commissione doveva, per presentare il proprio ricorso, fruire dei due giorni supplementari previsti dalla citata decisione sui termini di distanza (...) (art. 1 dell'allegato II del regolamento di procedura della Corte) per le persone che hanno la loro residenza abituale in Belgio» (34).

56 Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata alla Commissione il 10 maggio 1995. Poiché il ricorso è stato depositato il 12 luglio 1995, cioè due mesi e due giorni più tardi, la Commissione ha rispettato le disposizioni in parola.

57 L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Koyo Seiko deve pertanto essere respinta.

III - Esame dei motivi dedotti dalla ricorrente

Sul primo motivo, relativo all'incorretta interpretazione della nozione di pregiudizio contenuta negli artt. 14 e 15 del regolamento di base

58 Con questo primo motivo, che si articola in due parti, la Commissione censura il Tribunale per non avere esso interpretato correttamente la nozione di pregiudizio contenuta negli artt. 14 e 15 del regolamento di base. Si tratta in primo luogo di verificare se il Tribunale abbia proceduto ad un'interpretazione corretta della nozione di pregiudizio nell'ambito di un procedimento di riesame. In secondo luogo, occorre esaminare se, in tale contesto, si debba tener conto del pregiudizio causato dalla contrazione della domanda sul mercato.

Prima parte: la nozione di pregiudizio nell'ambito del procedimento di riesame

59 La Commissione (35) sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto (36) ricorrendo ai criteri di cui all'art. 4 del regolamento di base al fine di accertare l'esistenza di un pregiudizio nell'ambito di un procedimento di riesame ex artt. 14 e 15 del medesimo regolamento.

60 Il Tribunale ha affermato che, «benché il regolamento di base contenga disposizioni in ordine agli elementi che devono essere accertati affinché possa essere avviata una procedura di riesame, esso non contiene tuttavia disposizioni specifiche in merito al pregiudizio di cui deve essere dimostrata l'esistenza nel regolamento che modifica i dazi in vigore» (37), e ne ha concluso che, «in mancanza di disposizioni specifiche in relazione alla determinazione del pregiudizio, nell'ambito di un procedimento di riesame aperto ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento base, un regolamento che modifichi, alla fine di tale procedimento, dazi antidumping in vigore, deve dimostrare, l'esistenza di un pregiudizio ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento di base» (38).

61 Secondo la Commissione l'art. 4 del regolamento di base si applica soltanto nell'ambito di un'inchiesta iniziale.

62 Sotto questo profilo essa sostiene che l'interpretazione teleologica del suddetto regolamento condurrebbe ad una soluzione diametralmente opposta a quella adottata dal Tribunale. Infatti, l'effetto utile delle disposizioni del regolamento di base, che prevedono un procedimento distinto per l'inchiesta iniziale e per l'inchiesta di riesame sarebbe compromesso se da tale distinzione non fosse tratta alcuna conseguenza giuridica.

63 Secondo la Commissione, «il criterio da applicarsi nel corso di un riesame non è dunque quello di accertare se il pregiudizio persista, ma se il pregiudizio sussisterebbe qualora il diritto fosse soppresso e se la misura applicata sia efficace per impedire il dumping ovvero per eliminare il pregiudizio» (39). Risulterebbe, inoltre, dagli artt. 13 e 14 del regolamento di base che il procedimento di riesame è inteso «a determinare se le misure siano ancora necessarie e adeguate per eliminare il pregiudizio causato dal dumping» (40). Essa conclude dunque che «occorre accertare quale sarebbe la situazione in mancanza di misure e determinare in particolare se una situazione in cui il dumping causa un pregiudizio possa rinnovarsi» (41).

64 Secondo le convenute il Tribunale ha applicato il criterio corretto, vale a dire l'esistenza di un pregiudizio o di una minaccia di pregiudizio ai sensi dell'art. 4 del regolamento di base.

65 La nozione di «rinnovarsi del pregiudizio» non sarebbe pertinente nella misura in cui si tratta di una nozione «inventata» a sostegno di una tesi e che non esiste nella normativa comunitaria. Tale nozione non sarebbe dedotta dall'interpretazione di detta normativa, ma dalla sua «riscrittura» (42). Peraltro, la questione del rinnovarsi del pregiudizio sarebbe stata esaminata dal Tribunale in relazione all'interpretazione della nozione di minaccia di pregiudizio.$

66 Infine, le convenute osservano che il Tribunale ha respinto il primo motivo a causa dei numerosi errori di fatto commessi dal Consiglio. Tale valutazione non può essere rimessa in discussione dalla Corte poiché non si tratta di una questione di diritto. Conseguentemente il motivo dovrebbe essere respinto.

67 Su quest'ultimo argomento, occorre precisare, che, in effetti, esula dal vostro controllo la motivazione del Tribunale secondo cui il Consiglio avrebbe adottato provvedimenti basandosi su constatazioni erronee o fallaci. Tale valutazione è di competenza esclusiva del Tribunale.

68 L'art. 168 A del Trattato dispone infatti che l'impugnazione si limita ai soli motivi di diritto. Tale limitazione è richiamata nell'art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte, che precisa i motivi sui quali può essere basata un'impugnazione, vale a dire «(l)'incompetenza del Tribunale, (i) vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché (la) violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale».

Avete conseguentemente precisato che «l'impugnazione può essere basata solo su mezzi relativi alla violazione, da parte del Tribunale, di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti (...)» (43).

69 Essenzialmente per tre ragioni ritengo che, contrariamente alla posizione difesa dalla Commissione, il Tribunale abbia proceduto ad una corretta interpretazione della nozione di pregiudizio, di cui agli artt. 14 e 15 del regolamento di base.

70 In primo luogo, risulta dall'economia generale del suddetto regolamento che, qualora il legislatore intenda adottare una norma, definirla o operare una distinzione, lo fa espressamente e chiaramente. E' questo, come ho già precisato (44), uno degli obbiettivi del regolamento.

71 Per quanto concerne le norme che disciplinano la procedura, il legislatore indica rispettivamente, al quarto, ottavo e decimo `considerando' (45), che è auspicabile «che le regole per determinare il valore normale siano esposte con chiarezza e sufficienti dettagli (...)», «stabilire con precisione il metodo per determinare l'importo di qualsiasi tipo di sovvenzioni» e «stabilire procedure che consentano, a chiunque agisca per conto di un'industria della Comunità che si ritenga lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, di formulare una denuncia (...)».

72 In ordine alla definizione di talune nozioni, il settimo, nono e quattordicesimo `considerando' (46) prevedono, rispettivamente, che «occorre precisare l'espressione "margine di dumping (...)" ; «è opportuno precisare alcuni fattori che possono essere presi in considerazione per la determinazione del pregiudizio» o, ancora, «per evitare qualsiasi confusione, è necessario chiarire nel presente regolamento l'impiego dei termini "inchiesta" e "procedura"».

73 Il legislatore comunitario indica del pari chiaramente se si debba operare una distinzione tra regole di procedura o tra nozioni. Ad esempio, il testo del quattordicesimo `considerando' opera una distinzione tra le nozioni di «inchiesta» e «procedura» allorché dichiara che il regolamento di base è inteso anche ad evitare «qualsiasi confusione» tra i due termini. Alla stessa stregua, il ventisettesimo `considerando', in materia di procedura, prevede un lasso di tempo minimo per procedere al riesame.

74 Tale criterio di precisazione informa la stessa parte dispositiva del regolamento di base.

75 Così, allorché norme specifiche di procedura sono d'applicazione nell'ambito di un procedimento iniziale ovvero in un procedimento di riesame, ciò è chiaramente e precisamente enunciato in articoli del regolamento di base.

76 Un esempio è la disposizione relativa alla legittimazione a promuovere il procedimento. Per quanto concerne il procedimento iniziale, l'art. 5, n. 1, del regolamento di base dispone che «ogni persona fisica o giuridica, nonché ogni associazione non avente personalità giuridica, che agisce a nome di un'industria della Comunità e che si ritiene lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, può introdurre una denuncia per iscritto». Per contro, per quanto concerne il procedimento di riesame, tale legittimazione è attribuita, ai sensi dell'art. 14, n. 1, secondo comma, del regolamento di base, agli Stati membri, alla Commissione o ad una parte interessata.

77 L'art. 14 del regolamento di base, che fissa le norme di procedura da osservare, indica espressamente, nel titolo e nel contenuto, che dette norme si applicano al solo riesame.

78 Orbene, è necessario constatare che né il regolamento controverso né il regolamento di base definiscono la nozione di «rinnovarsi» del pregiudizio che sarebbe specificamente applicabile nell'ambito di un'inchiesta di riesame.

79 Peraltro, quanto alle disposizioni sull'inchiesta, non solo i termini «inchiesta originale» e «inchiesta di riesame» non figurano nel preambolo del regolamento di base o figurano eccezionalmente nella parte dispositiva del medesimo (47), ma il legislatore non esprime mai la volontà di stabilire regole precise e distinte per disciplinare quelle diverse situazioni.

80 Infatti, l'art. 7 del regolamento di base è intitolato «Apertura e svolgimento dell'inchiesta», senza fornire ulteriori precisazioni sulla natura dell'inchiesta. Inoltre, nel testo stesso di tale disposizione si utilizza il solo termine «inchiesta», senza che si precisi se si tratta di un'inchiesta «originale» ovvero di un'inchiesta di riesame.

81 Analogamente l'art. 14 , n. 2, del regolamento di base, dedicato interamente al procedimento di riesame, rinvia, per quanto concerne il regime dell'inchiesta, all'art. 7 del regolamento medesimo, applicabile nell'ambito di un'inchiesta iniziale. Il legislatore comunitario chiarisce, tramite questo rinvio espresso, che devono essere rispettate le medesime regole vuoi per l'inchiesta «originale» vuoi per quella «di riesame».

82 In ordine alla nozione di «rinnovarsi del pregiudizio», non solo essa non viene mai menzionata espressamente, ma non è neppure utilizzata nel regolamento di base.

83 Il termine «pregiudizio» (48) soltanto è menzionato nel preambolo di tale regolamento, mentre nella parte dispositiva sono specificati i soli termini «pregiudizio» (49) e «minaccia di pregiudizio» (50).

84 L'art. 14 del regolamento di base, che fissa le norme di procedura da osservare nell'ipotesi di riesame, non fa riferimento al «pregiudizio», alla «minaccia di pregiudizio» e ancor meno al «rinnovarsi del pregiudizio». Dispone soltanto che si procede a riesame se lo Stato membro, la Commissione o una parte interessata «presentano elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità» (51).

85 La Commissione si basa sull'assenza di riferimento all'esistenza di un pregiudizio per sostenere che la prova dell'esistenza del pregiudizio, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di base, non dev'essere fornita nell'ambito del procedimento di riesame di cui agli artt. 14 e 15 dello stesso regolamento. Essa aggiunge che il Tribunale, statuendo diversamente, avrebbe optato per una soluzione inadeguata (52). Infatti, a suo avviso, nell'ambito del riesame, esigere tale prova dalle istituzioni comunitarie, senza tener conto delle misure antidumping applicate, equivarrebbe a sopprimere le misure antidumping adottate già alla loro entrata in vigore, poiché tali misure sono per l'appunto intese ad evitare ogni pregiudizio (53).

86 Ritengo del tutto logico che la predetta disposizione non faccia riferimento alla nozione di pregiudizio. Infatti, contrariamente a quanto sembra sostenere implicitamente la Commissione, il procedimento di riesame permette alle istituzioni comunitarie non solo di adottare nuove misure di difesa contro il dumping, ma anche, come precisa l'art. 14, n. 3, del regolamento di base, di abrogare o di annullare le misure antidumping adottate inizialmente. E' questo il motivo per cui l'art. 14, n. 1, secondo comma, del regolamento, contrariamente all'art. 5 (54), estende la facoltà di chiedere il riesame ad ogni parte interessata, e che provi una modifica delle circostanze.

87 Tale modifica può consistere nel ritorno a pratiche commerciali corrette - il che potrebbero giustificare la revoca o l'annullamento delle misure antidumping adottate inizialmente (55) - ma anche nel persistere o nell'aggravarsi di situazioni di dumping in un settore determinato e del pregiudizio che ne risulta. Ciò condurrebbe all'adozione di nuove misure antidumping (56).

88 Per quanto concerne questa seconda ipotesi, l'art. 15, n. 3, del regolamento di base dispone infatti: «se una delle parti interessate dimostra che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio, la Commissione (...) [procede] a riesaminare la misura» (57).

89 In secondo luogo, gli accordi del GATT ed il codice antidumping, alla luce dei quali occorre interpretare il regolamento di base (58), confermano l'analisi del Tribunale.

90 Benché l'art. 5 del codice antidumping sia intitolato «Inizio della procedura ed inchieste successive», le norme che disciplinano lo svolgimento vuoi dell'inchiesta iniziale vuoi dell'inchiesta successiva sono identiche.

91 L'art. 5, nn. 1, 2 e 3, del codice antidumping dispone infatti quanto segue:

«1. Un'inchiesta volta a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di ogni dumping addotto sarà aperta normalmente su domanda presentata per iscritto dall'industria interessata o in suo nome. La domanda dovrà contenere gli elementi di prova sufficienti circa l'esistenza:

a) del dumping;

b) di un pregiudizio nel senso dell'articolo VI dell'accordo generale, secondo l'interpretazione del presente accordo e

c) (di un) legame di causalità tra le importazioni oggetto del dumping e il pregiudizio addotto.

Se, in particolari circostanze, le autorità interessate decidono di aprire un'inchiesta senza essere state adite di tale domanda, esse procederanno solo se in possesso degli elementi di prova sufficienti riguardanti tutti i punti previsti ai commi da a) a c) di cui sopra.

2. Sin dall'inizio di un'inchiesta e anche in seguito gli elementi di prova relativi al dumping ed al pregiudizio derivante dovranno essere esaminati simultaneamente. In ogni caso gli elementi di prova relativi al dumping nonché al pregiudizio dovranno essere esaminati simultaneamente:

a) per decidere se aprire un'inchiesta o meno, e

b) in seguito, durante l'indagine, a partire da una data non posteriore al primo giorno in cui, conformemente al presente accordo, possono essere messe in vigore misure provvisorie, salvo nei casi di cui al paragrafo 3 dell'art. 10, per i quali le autorità accettano la domanda degli esportatori.

3. La domanda sarà respinta e l'inchiesta chiusa non appena le autorità interessate saranno giunte alla conclusione che gli elementi di prova relativi al dumping e al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare il proseguimento della procedura. La chiusura dell'inchiesta sarà immediata qualora il margine di dumping, il volume delle importazioni in dumping, reali o potenziali, o il pregiudizio siano trascurabili» (59).

92 Dall'analisi dell'art. 3 del codice antidumping, relativo al pregiudizio, risulta altresì che il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio debbono essere determinati secondo i medesimi criteri, quale che sia lo scopo dell'inchiesta, ossia «l'inizio del procedimento» o una «inchiesta successiva».

93 In terzo luogo, nella sentenza 7 dicembre 1993, Rima Eletrometalurgia/Consiglio, avete affermato che «(...) l'apertura di un'inchiesta, sia nel caso di apertura di un procedimento antidumping sia nell'ambito del riesame di un regolamento che istituisce dazi antidumping, è sempre subordinata all'esistenza di elementi probatori sufficienti quanto alla sussistenza di un dumping e del danno che ne deriva» (60).

94 Non ritengo che abbiate inteso limitare gli effetti della sentenza Lima Eletrometalurgia/Consiglio, e in particolare la portata del punto 16, alle sole circostanze particolari della fattispecie in esame, ma che abbiate voluto conferire a tale interpretazione una portata generale.

95 Secondo me il citato punto 16 deve essere valutato alla luce delle sentenze 11 luglio 1990 nelle cause Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio (61) e Sermes (62). L'analisi di siffatte sentenze basterà a dimostrare che le circostanze particolari della causa Rima Eletrometalurgia/Consiglio non hanno affatto influito sulla portata che avete voluto attribuire alla soluzione adottata in quella sede.

96 Nella prima causa, con riferimento all'adozione di un dazio definitivo a seguito di un procedimento di riesame (63), avete applicato l'art. 4, n. 2, del citato regolamento n. 2176/84 (64), che indica i criteri da prendere in considerazione per valutare l'esistenza di un pregiudizio nell'ambito dell'inchiesta iniziale, per poi statuire, in un punto di portata generale, che, «per quanto riguarda la diminuzione della quota di mercato dei motori elettrici importati, alla quale la Neotype fa riferimento, si deve rilevare che ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2176/84, l'esame del danno deve comprendere un complesso di fattori, uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo» (65). In tal guisa avete statuito che la nozione di pregiudizio deve essere valutata in base ai medesimi criteri nell'ambito vuoi di un'inchiesta iniziale vuoi di un'inchiesta aperta a seguito di una domanda di riesame.

97 Si deve sottolineare che il testo dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2423/88 riproduce esattamente il testo dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2176/84.

98 Nella seconda causa, a seguito del procedimento di riesame previsto dall'art. 14 del regolamento n. 2176/84, il Consiglio aveva adottato un regolamento che istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza compresa tra 0,75 e 75 kilowatts, provenienti da vari paesi dell'Est e dall'Unione Sovietica. La società Sermes, cui era stato richiesto, sulla base del regolamento, il versamento di dazi antidumping per l'importazione di motori elettrici, sosteneva che le istituzioni comunitarie non avevano dimostrato che i produttori comunitari avessero subito un pregiudizio ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2176/84 (66) a causa delle importazioni in parola. Voi avete affermato, nel contesto di un procedimento di riesame, che «si deve osservare che, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento di base, l'esame del danno subito dalla Comunità deve comprendere un complesso di fattori, uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo» (67).

99 Dalle osservazioni che precedono risulta che, per valutare se, nell'ambito del riesame, la scadenza di una misura antidumping adottata anteriormente determinerebbe nuovamente un pregiudizio ovvero una minaccia di pregiudizio, si deve far ricorso ai criteri previsti dall'art. 4 del regolamento di base. Conseguentemente, non può essere accolta la prima parte del primo motivo, afferente all'errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale nell'applicazione della nozione di pregiudizio.

Seconda parte: la possibilità di prendere in considerazione, nell'ambito del procedimento di riesame, l'esistenza di una fase di recessione per determinare l'imminenza di un pregiudizio

100 La Commissione (68) fa carico al Tribunale di aver commesso un errore di diritto considerando che, nell'ambito di un procedimento di riesame, il Consiglio non poteva basarsi sull'esistenza di una fase di recessione dell'industria dei cuscinetti a sfera nella Comunità per dimostrare l'imminenza di un pregiudizio (69).

101 Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza e delle conclusioni cui sono pervenuto (70), ritengo che, come ha giustamente rilevato il Tribunale (71), detto fattore non potesse essere preso in considerazione dal Consiglio senza violazione dell'art. 4, n. 1, ultima frase, del regolamento di base, secondo cui «i pregiudizi causati da altri fattori, quali il volume e i prezzi di importazioni non oggetto di dumping o di sovvenzioni o la contrazione della domanda che, singolarmente o combinati fra loro, esercitano altresì un'influenza negativa sull'industria della Comunità, non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni» (72).

102 E' giocoforza concludere che a buon diritto il Tribunale ha considerato che la determinazione dell'esistenza del pregiudizio nell'ambito di un procedimento di riesame debba effettuarsi sulla base dei soli fattori tassativamente enumerati ai nn. 2 e 3 dell'art. 4 del regolamento di base.

103 Alla luce delle considerazioni suesposte e, atteso che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, ritengo che il primo motivo debba essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo all'inosservanza del termine previsto per l'inchiesta dall'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento di base

104 Col secondo motivo mi sembra (73) che la Commissione vi chieda, in via subordinata, di annullare la sentenza del Tribunale soltanto se l'art. 1 del regolamento n. 2849/92 è annullato per violazione dell'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento di base considerato isolatamente.

105 A mio avviso, dalla motivazione stessa della sentenza impugnata emerge che il rigetto del primo motivo del ricorso permette di per sé di confermare l'annullamento dell'art. 1 del regolamento n. 2849/92 nella parte in cui impone un dazio antidumping alle parti convenute.

106 Infatti, completata l'analisi del primo motivo, la sentenza impugnata rileva che «in considerazione di questi elementi e tenuto conto inoltre della fallacia o dell'incompletezza degli accertamenti compiuti (...) il Tribunale ritiene che non sia escluso che il Consiglio non avrebbe concluso per l'esistenza di una minaccia di pregiudizio se non vi fossero stati gli errori di fatto e di diritto sopra esaminati» (74), per trarre la seguente conseguenza: «Pertanto, occorre accogliere le conclusioni delle ricorrenti e annullare il regolamento controverso, nella parte in cui le riguarda» (75).

107 Orbene, il Tribunale, pur rilevando, dopo aver proceduto all'analisi del secondo mezzo, che «il Consiglio non ha adeguatamente dimostrato che nel caso di specie il procedimento di riesame è stato concluso entro un termine ragionevole. Pertanto, il motivo relativo ad una violazione dell'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base è del pari fondato» (76), non ne deduce che la violazione dell'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento di base giustifichi altresì l'annullamento dell'art. 1 del regolamento controverso, ma che «da quanto sopra discende che l'art. 1 del regolamento controverso dev'essere annullato nella parte in cui riguarda le ricorrenti, senza che il Tribunale debba statuire sugli altri motivi di annullamento dedotti dalle ricorrenti, né disporre i mezzi istruttori richiesti dalla Koyo Seiko nella causa T-165/94» (77).

108 Ritengo quindi, che il Tribunale non abbia tratto alcuna conseguenza esplicita dalla violazione dell'art. 7 del regolamento di base per quanto concerne la validità o meno del regolamento controverso. Di conseguenza, l'esame del secondo motivo del ricorso è superfluo.

109 Tuttavia, in via subordinata, per essere esauriente, procederò all'analisi del secondo motivo.

110 Occorre osservare che la Corte non si è mai pronunciata sulle conseguenze del mancato rispetto del termine previsto dall'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento controverso, benché nelle citate cause Continentale Produkten-Gesellschaft (78) e Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Consiglio sia stata invitata a farlo.

111 Gli avvocati generali Darmon (79) e Tesauro (80) avevano sostenuto che l'inosservanza dell'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento di base non deve comportare automaticamente l'annullamento del regolamento. Tuttavia, la Corte non ha avuto motivo di esaminare questo problema, non avendo ritenuto che la durata delle inchieste di cui trattavasi fosse da considerare «irragionevole».

112 Condivido l'opinione degli avvocati generali Darmon e Tesauro essenzialmente per due ragioni.

113 In primo luogo, il termine di un anno prescritto per la durata di un'inchiesta dal legislatore comunitario ed internazionale non è tassativo.

114 Infatti, l'art. 7, n. 9, lett. a), seconda frase, del regolamento di base dispone soltanto che «di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura» (81). L'uso dell'avverbio «di norma» attenua il carattere imperativo del verbo «deve» e mette in evidenza il carattere non inderogabile del termine.

115 Del pari, l'art. 5, n. 5, del codice antidumping stabilisce che «le inchieste dovranno, salvo circostanze particolari, concludersi entro un anno a decorrere dal loro inizio» (82). Orbene il legislatore internazionale non precisa la nozione di «circostanze particolari». In tal modo esso attribuisce un certo potere discrezionale alle autorità competenti in ordine alla durata dell'inchiesta.

116 In secondo luogo, il regolamento di base ed il codice antidumping non prevedono alcuna sanzione per la mancata osservanza di quel termine.

117 La Corte, sulla base della prima osservazione, ha affermato che la presenza di quelle formulazioni imprecise non consente di attribuire al termine previsto all'art. 7 del regolamento di base un valore imperativo, ma soltanto indicativo (83).

118 Atteso dunque che la Corte ha considerato che l'imprecisione della formulazione dell'art. 7 del regolamento di base non permette di attribuire al termine da esso prescritto carattere tassativo, ritengo a fortiori che, non essendovi menzione di una sanzione, non possiate far dire ai testi normativi che l'annullamento della decisione finale adottata dalle istituzioni competenti - a conclusione di un procedimento svoltosi ritualmente sotto gli altri profili - costituisce la sanzione adeguata da irrogare in caso di inosservanza del termine - considerato isolatamente - dell'inchiesta.

119 Per giunta, l'interpretazione che vi propongo rappresenta altresì la traduzione del principio, stabilito da un certo numero di Stati membri, secondo cui una sanzione non si presume. Orbene, a mio avviso, tale principio costituisce, nella fattispecie, il corollario necessario del principio generale di certezza del diritto riconosciuto dal diritto comunitario.

120 Infine, dal momento che avete dichiarato che il termine di cui trattasi è soltanto indicativo, non è possibile assimilare la mancata osservanza dello stesso alla «violazione delle forme sostanziali» ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato.

121 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, concludo che l'annullamento del regolamento controverso non può costituire la giusta sanzione per la sola violazione dell'art. 7, del regolamento di base.

IV - Le spese

122 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, nelle controversie fra le istituzioni comunitarie e i privati, la parte che soccombe è condannata alle spese. Conseguentemente, si deve condannare la Commissione, ricorrente, alle spese del ricorso.

Conclusione

123 In base alle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:

1) respingere il ricorso;

2) condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

(1) - Racc. pag. II-1381 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

(2) - Regolamento del 28 settembre 1992 che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, istituito dal regolamento (CEE) n_ 1739/85 (GU L 286, pag. 2), e che rettifica il citato regolamento n. 2849/92 (GU 1993, L 72, pag. 36).

(3) - Decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE, recante modifica della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE, che modifica a sua volta la decisione 88/591/CECA,CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità Europee (GU L 66, pag. 29).

(4) - Procedimento previsto dagli artt. 14 e 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), attualmente in vigore.

(5) - Art. 7 del regolamento n. 2423/88.

(6) - Secondo `considerando'.

(7) - Decisione del Consiglio 10 dicembre 1979, 80/271/CE, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979, applicabile alla fattispecie (GU 1980, L 71, pagg. 1 e 90). Tale decisione è stata sostituita dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1). E' stato altresì concluso un nuovo accordo relativo all'applicazione dell'art. VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GU L 336, pag. 103).

(8) - V., in particolare, sentenza 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio (Racc. pag. I-2069, punti 86 e 87).

(9) - V., in particolare, sentenza 28 novembre 1989, causa C-121/86, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Consiglio (Racc. pag. 3919, punto 8).

(10) - V., in particolare sentenza 7 maggio 1987, causa 240/84, Toyo e a./Consiglio (Racc. pag. 1809, punti 13 e 14).

(11) - V., in particolare, sentenza 11 luglio 1990, cause riunite C-320/86 e C-188/87, Stanko France/Commissione e Consiglio (Racc. pag. I-3013).

(12) - V., in particolare, sentenza Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Consiglio (citata), punto 20.

(13) - Ibidem, punto 8.

(14) - V., in particolare, sentenza 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione (Racc. pag. 2913, punto 26).

(15) - V., in particolare, sentenza Toyo e a./Consiglio (citata, punti 21-24).

(16) - V., in particolare, sentenza 14 luglio 1988, causa 187/85, Fediol/Commissione (Racc. pag. 4155, punto 6).

(17) - V., in particolare, sentenza 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 849, punti 30 e 31).

(18) - Punto 65 della sentenza impugnata.

(19) - Punti 30-32.

(20) - Secondo e terzo `considerando'.

(21) - Ossia il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1).

(22) - Dal quarto al nono `considerando'.

(23) - Decimo `considerando' e seguenti.

(24) - Regolamento del 24 giugno 1985, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfera ed a rulli conici originari del Giappone (GU L 167, pag. 3).

(25) - Dal ventiseiesimo al trentaduesimo `considerando' del regolamento controverso.

(26) - Ibidem, trentanovesimo `considerando'.

(27) - Avviso 90/C 132/06, riguardante la continuazione delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone (GU C 132, pag. 5).

(28) - Punti 26 e 27 della sentenza impugnata.

(29) - V., in particolare, sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf (Racc. pag. I-833, punto 13).

(30) - Causa C-245/95 P, Commissione/NTN Corporation, Intervento II (Racc. pag. I-559, punto 9).

(31) - Commissione /NTN Corporation, Intervento I (Racc. pag. I-553).

(32) - Punti 3-6.

(33) - Causa C-137/92 P (Racc. pag. I-2555).

(34) - Ibidem, punto 42.

(35) - Punti 12-31 del ricorso.

(36) - Punti 30-116 della sentenza impugnata.

(37) - Ibidem, punto 58.

(38) - Ibidem, punto 59.

(39) - Punto 23 del ricorso.

(40) - Ibidem, punto 24.

(41) - Ibidem, punto 25. Il corsivo è mio.

(42) - Punto 15 della comparsa di risposta della NTN et della Koyo Seiko.

(43) - V., in particolare, sentenza 1_ ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I-4339, punto 12).

(44) - Paragrafo 21 delle presenti conclusioni.

(45) - Il corsivo è mio.

(46) - Ibidem.

(47) - Il solo art. 16 menziona la nozione di «inchiesta originale», mentre il termine «inchiesta di riesame» non è mai utilizzato. Per contro, il termine "inchiesta" figura agli artt. 7, 10, 12, 13, 14.

(48) - V. il nono, l'undicesimo e il diciannovesimo `considerando'.

(49) - Artt. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15.

(50) - Artt. 4, 10, 12 e 15.

(51) - Art. 14, n. 1, secondo comma. Il corsivo è mio.

(52) - Punto 29 del ricorso.

(53) - Ibidem.

(54) - Paragrafo 76 delle presenti conclusioni.

(55) - Art. 14, n. 3, del regolamento di base.

(56) - Art. 15, n. 3, del regolamento di base.

(57) - Il corsivo è mio.

(58) - V. paragrafi 12 e 13 delle presenti conclusioni.

(59) - Il corsivo è mio.

(60) - Causa C-216/91 (Racc. pag. I-6303, punto 16).

(61) - Cause riunite C-305/86 e C-160/87 (Racc. pag. I-2945).

(62) - Causa C-323/88 (Racc. pag. I-3027).

(63) - V. punti 6-9 della sentenza Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, citata.

(64) - Tale regolamento, in vigore al momento dei fatti, è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 2423/88 (v. paragrafo 20 delle presenti conclusioni).

(65) - Sentenza Neotype Techmashexport/ Commissione e Consiglio, citata, punto 50.

(66) - Sentenza Sermes, citata, punto 26.

(67) - Ibidem, punto 27.

(68) - Punto 30 del ricorso.

(69) - Punto 97 della sentenza impugnata.

(70) - Prima parte del primo motivo.

(71) - Punto 98 della sentenza impugnata.

(72) - Il corsivo è mio.

(73) - Le osservazioni che la Commissione fa valere a sostegno del secondo motivo dedotto non sono chiare (V., in particolare, punti 5, 7, 8 e 32 delle osservazioni).

(74) - Punto 115 della sentenza impugnata.

(75) - Ibidem. Il corsivo è mio.

(76) - Punto 124. Il corsivo è mio.

(77) - Punto 125. Il corsivo è mio.

(78) - Sentenza 12 maggio 1989, causa 246/87 (Racc. pag. 1151).

(79) - Paragrafo 10 delle conclusioni nella citata causa Continentale Produkten-Gesellschaft.

(80) - Paragrafo 9 delle conclusioni nella citata causa Epichieriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Consiglio.

(81) - Il corsivo è mio.

(82) - Ibidem.

(83) - La vostra giurisprudenza è costante su questo punto (v., in particolare, le sentenze citate dal Tribunale al punto 119 della sentenza impugnata).

Top