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Document 61995CC0222

    Conclusioni dell'avvocato generale Elmer del 10 dicembre 1996.
    Société civile immobilière Parodi contro Banque H. Albert de Bary et Cie.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
    Libera circolazione dei capitali - Libera prestazione di servizi - Enti creditizi - Concessione di un mutuo ipotecario - Requisito dell'autorizzazione dello Stato membro in cui viene fornita la prestazione.
    Causa C-222/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-03899

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:481

    61995C0222

    Conclusioni dell'avvocato generale Elmer del 10 dicembre 1996. - Société civile immobilière Parodi contro Banque H. Albert de Bary et Cie. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia. - Libera circolazione dei capitali - Libera prestazione di servizi - Enti creditizi - Concessione di un mutuo ipotecario - Requisito dell'autorizzazione dello Stato membro in cui viene fornita la prestazione. - Causa C-222/95.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03899


    Conclusioni dell avvocato generale


    1 Nel procedimento pregiudiziale in esame la Cour de cassation francese ha chiesto alla Corte di interpretare le norme del Trattato CEE relative a prestazioni di servizi collegate a movimenti di capitali.

    I fatti e la legislazione nazionale

    2 Questi sono i fatti all'origine della causa: la banca H. Albert de Bary et Cie (in prosieguo: la «Bary et Cie»), banca olandese con sede sociale in Amsterdam, che nei Paesi Bassi fruisce di un'autorizzazione per prestare servizi in materia bancaria, in particolare concessioni di mutui ipotecari, il 29 novembre 1984 ha consentito alla società francese Société civile immobilière Parodi (in prosieguo: la «Parodi») un mutuo ipotecario di 930 000 DM.

    3 Il 13 marzo 1990 la Parodi ha citato la Bary et Cie chiedendo l'annullamento del mutuo ed ha chiesto la somma di 1 251 390 FF pari alle spese da essa sostenute in occasione del mutuo. A sostegno della sua domanda la Parodi ha fatto valere che al momento della prestazione del mutuo la Bary et Cie non era titolare di un'autorizzazione per l'esercizio di attività bancarie in Francia, come era richiesto dalla legislazione francese.

    4 La Parodi ha fatto riferimento al riguardo alla legge francese 24 gennaio 1984, n. 84-46, relativa all'attività ed al controllo degli istituti di credito (in prosieguo: la «legge francese»), la quale contiene le seguenti disposizioni:

    «Articolo 15

    Prima di esercitare la propria attività, gli enti creditizi devono ottenere l'autorizzazione rilasciata dal Comitato per gli enti creditizi (...).

    Il Comitato per gli enti creditizi controlla se l'impresa richiedente soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 16 e 17 della presente legge e se la forma giuridica dell'impresa sia idonea allo svolgimento dell'attività bancaria. Esso prende in considerazione il programma di attività di tale impresa, gli strumenti tecnici e finanziari di cui intende dotarsi nonché le qualità dei soggetti partecipanti al capitale e, se del caso, dei loro garanti.

    Il Comitato valuta altresì l'idoneità dell'impresa richiedente al conseguimento dei suoi obiettivi di sviluppo in condizioni che siano compatibili con il buon funzionamento del sistema bancario e garantiscano alla clientela un livello sufficiente di sicurezza.

    Il Comitato può, inoltre, negare l'autorizzazione qualora i soggetti di cui all'art. 17 non siano in possesso dei requisiti della necessaria onorabilità e della professionalità adeguata alla loro funzione.

    (...)

    Articolo 16

    Gli enti creditizi devono disporre di un capitale versato o di un capitale di dotazione di ammontare non inferiore ad un importo determinato dal Comitato per la disciplina bancaria.

    Ciascun ente creditizio deve poter dimostrare in ogni momento che il suo patrimonio attivo superi effettivamente, in una misura non inferiore all'ammontare del capitale minimo, il suo passivo nei confronti dei terzi.

    Le succursali degli enti creditizi la cui sede sociale si trova all'estero devono dimostrare la disponibilità di un capitale di dotazione impiegato in Francia pari ad un ammontare non inferiore al capitale minimo prescritto agli enti creditizi di diritto francese.

    Articolo 17

    L'effettiva determinazione dell'orientamento dell'attività degli enti creditizi dev'essere garantita per lo meno da due persone.

    Gli enti creditizi la cui sede sociale si trova all'estero nominano per lo meno due persone cui è affidata l'effettiva determinazione dell'attività della loro succursale in Francia».

    La questione pregiudiziale

    5 Con sentenza 15 giugno 1993, la Cour d'appel di Chambéry ha respinto la domanda della Parodi. Quest'ultima ha proposto un ricorso dinanzi alla Cour de cassation.

    6 Con ordinanza 13 giugno 1995, la Cour de cassation ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se per il periodo antecedente all'entrata in vigore della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989, 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (1) [in prosieguo: la "seconda direttiva sul coordinamento bancario"], gli artt. 59 e 61, n. 2, del Trattato CEE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che subordina a un'autorizzazione la prestazione di servizi in materia bancaria, in particolare la concessione di mutui ipotecari, qualora la banca interessata, stabilita in un altro Stato membro, sia ivi titolare di un'autorizzazione».

    Le pertinenti disposizioni comunitarie

    7 Le seguenti disposizioni del Trattato CEE, come redatto nel 1984, rilevano nella fattispecie:

    «CAPO 3

    I SERVIZI

    Articolo 59

    Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono (...) soppresse (...) nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

    (...)

    Articolo 61

    (...)

    2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale dev'essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali.

    CAPO 4

    I CAPITALI

    Articolo 67

    1. Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali.

    (...)

    Articolo 69

    Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione (...) stabilisce (...) le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell'articolo 67».

    8 All'epoca rilevante ai fini della causa in esame era in vigore la prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1960 per l'applicazione dell'art. 67 del Trattato (2), come poi modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 18 dicembre 1962 (3) (in prosieguo: la «prima direttiva sui movimenti di capitali») (4), la quale è stata adottata, fra l'altro, ai sensi degli artt. 67 e 69 del Trattato e, per quanto è rilevante per la causa in esame, contiene le seguenti disposizioni:

    «Articolo 3

    1. Salvo quanto disposto dal paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri accordano ogni autorizzazione di cambio necessaria per la conclusione o l'esecuzione delle transazioni e per i trasferimenti fra residenti degli Stati membri, aventi per oggetto i movimenti dei capitali specificati nell'elenco C dell'allegato I alla presente direttiva.

    2. Qualora la libertà di questi movimenti di capitali sia di natura tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi della politica economica di uno Stato membro, quest'ultimo può mantenere o ristabilire le restrizioni valutarie a detti movimenti di capitali esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Lo Stato interessato consulta in proposito la Commissione.

    (...)».

    L'elenco C dell'allegato I elenca i movimenti dei capitali di cui all'art. 3 e menziona, fra l'altro, i «prestiti e crediti non connessi con operazioni commerciali - a medio e a lungo termine».

    Dalle note esplicative concernenti tale categoria e figuranti nell'allegato II della direttiva emerge che tale categoria comprende, fra l'altro, prestiti e crediti accordati da non residenti a residenti, in particolare prestiti e crediti a medio termine (da uno a cinque anni) e a lungo termine (cinque anni e oltre) accordati da istituti finanziari.

    Il procedimento dinanzi alla Corte

    9 La Bary et Cie sostiene che la legge francese comporta una discriminazione degli istituti di credito aventi la loro sede in uno Stato membro diverso dalla Francia rispetto agli istituti di credito aventi la loro sede in Francia. Pertanto, la questione sollevata dovrebbe essere così risolta: gli artt. 59 e 61, n. 2, del Trattato devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale quale la legge francese.

    10 Il governo belga adduce che, all'epoca pertinente per la causa in esame, uno Stato membro poteva senza dubbio esigere che un istituto di credito già autorizzato nello Stato membro di origine fosse del pari autorizzato nello Stato nel cui territorio fornisce i suoi servizi; tuttavia, un obbligo del genere poteva essere stabilito soltanto qualora ciò fosse necessario per tutelare il destinatario della prestazione. Non si può tuttavia considerare che sia necessario esigere un'autorizzazione in occasione della concessione di un mutuo ad una società, al fine di tutelare quest'ultima. La Repubblica francese ha tuttavia potuto avvalersi della deroga risultante dall'art. 3, n. 2, in combinato disposto con l'elenco C dell'allegato I della prima direttiva sui movimenti di capitali, secondo cui gli Stati membri hanno diritto a mantenere in vigore restrizioni per taluni movimenti di capitali, in particolare per i mutui ipotecari.

    11 Il governo francese fa valere che le norme relative alla libera prestazione dei servizi devono essere intese nel senso che, al momento dei fatti rilevanti nella specie, le dette norme non si opponevano ad una normativa nazionale quale la legge francese, data la necessità di tutelare il mutuatario anche nel caso di un mutuo ipotecario, e in quanto all'epoca considerata tale tutela non poteva essere considerata fornita dallo Stato di origine. Il governo francese ha inoltre dichiarato in udienza che la concessione di un'autorizzazione a favore di un istituto di credito stabilito in un altro Stato membro, al fine di esercitare attività di credito in Francia, non era subordinata all'istituzione di una succursale in Francia. La Repubblica francese si era avvalsa all'epoca che rileva ai fini della causa in esame del diritto risultante dall'art. 3, n. 2, in combinato disposto con l'allegato I, elenco C, della prima direttiva sui movimenti di capitali, al fine di mantenere in vigore restrizioni vigenti, fra l'altro, per i mutui ipotecari; per tale motivo le norme relative alle prestazioni di servizi non potevano applicarsi nella misura in cui sussistevano siffatte restrizioni: v. art. 61, n. 2, del Trattato.

    12 La Commissione e il governo del Regno Unito sono dell'avviso che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi non ostano all'obbligo di un'autorizzazione nello Stato nel cui territorio la prestazione è fornita, purché detto obbligo si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e ai prestatori di altri Stati membri, purché vi siano interessi che giustifichino l'obbligo di un'autorizzazione, a condizione che tali elementi non siano stati già presi in considerazione dalle norme vigenti nello Stato di origine e a condizione che non sia possibile pervenire al medesimo risultato con misure meno vincolanti. In udienza, la Commissione ha segnalato inoltre che dai suoi archivi emerge che la Repubblica francese si è avvalsa in una certa misura della deroga risultante dall'art. 3, n. 2, in combinato disposto con l'allegato I, elenco C, della prima direttiva sui movimenti di capitali, secondo cui gli Stati membri hanno diritto a mantenere in vigore restrizioni per alcuni movimenti di capitali, compresi i mutui ipotecari, di modo che i movimenti di capitali nell'ambito dei mutui ipotecari non erano completamente liberi in Francia.

    Presa di posizione

    13 Il fatto per una banca di concedere un mutuo ipotecario a un mutuatario in un altro Stato membro può essere considerato una prestazione di servizi collegata a un movimento di capitali. Ai sensi dell'art. 61, n. 2, del Trattato, la liberalizzazione dei servizi delle banche che sono vincolati a movimenti di capitale dev'essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali. La soppressione delle restrizioni ai movimenti di capitali risulta non direttamente dall'art. 67 del Trattato, ma dalle direttive adottate dal Consiglio in forza dell'art. 69 (5).

    14 Le disposizioni del Trattato in materia di servizi si applicano pertanto ai servizi bancari vincolati a un movimento di capitali solo nella misura in cui vi è stata liberalizzazione dei movimenti dei capitali come quelli considerati nella specie: v. sentenza della Corte 14 novembre 1995, Svensson e Gustavsson (6) (in prosieguo: la «causa Svensson»), punto 11. Questa causa riguardava la compatibilità col diritto comunitario di una normativa nazionale che riservava il beneficio di un abbuono di interessi erogato dallo Stato in questione, quanto agli interessi attinenti ad un mutuo contratto ai fini dell'acquisto di un alloggio, soltanto al caso in cui il mutuo fosse stato acceso presso un istituto di credito stabilito nel territorio dello Stato membro di cui trattasi. La Corte ha esaminato in primo luogo se fossero liberalizzati i movimenti di capitali come quelli considerati relativi al mutuo ipotecario. Poiché ciò si verificava all'epoca in esame, la Corte ha dovuto applicare alle norme di cui trattasi, che riguardavano un abbuono di interessi quanto agli interessi relativi ad un mutuo ipotecario, tanto le norme in materia di servizi (art. 59) quanto quelle in materia di capitali (art. 67).

    15 All'epoca che rileva ai fini della causa ora in esame, la normativa comunitaria relativa alla liberalizzazione dei movimenti di capitali era costituita unicamente dalla prima direttiva sui movimenti di capitali. L'art. 3, n. 1, di detta direttiva libera i movimenti di capitali specificati nell'elenco C dell'allegato I della direttiva nel senso che gli Stati membri sono tenuti a rilasciare le necessarie autorizzazioni di cambio. La categoria «concessione e rimborso di prestiti e crediti a medio e a lungo termine non connessi con operazioni commerciali» è menzionata nell'elenco C dell'allegato I e rientra pertanto nella sfera di applicazione dell'art. 3. In forza dell'allegato II, VIII A, tale categoria comprende, fra l'altro, la concessione di prestiti e crediti a medio e a lungo termine (vale a dire di una durata superiore ad un anno) concessi da istituti finanziari. Si deve supporre pertanto che la prestazione da parte delle banche di prestiti a medio e a lungo termine, compresa la concessione di un mutuo ipotecario, rientra nell'ambito della liberalizzazione dei movimenti di capitali ex art. 3, n. 1, della direttiva. L'art. 59 del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi si applica quindi alla prestazione di tali mutui, a norma dell'art. 61, n. 2, del Trattato.

    16 Il giudice a quo ha chiesto alla Corte di interpretare unicamente le norme contenute negli artt. 59 e 61, n. 2; si può sostenere pertanto che non è necessario statuire sul punto se i fatti della causa debbano essere valutati anche in base all'art. 67 del Trattato, relativo ai movimenti di capitali. Nella summenzionata causa Svensson la Corte si è riferita tanto all'art. 59 quanto all'art. 67 - che nella specie era menzionato nella questione pregiudiziale - ed ha interpretato tali articoli allo stesso modo. Un riferimento parallelo in tale senso mi sembra coerente in quanto l'art. 61, n. 2, prevede una liberalizzazione di detti servizi che si attua «in armonia con» la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali. Nonostante il fatto che il giudice a quo si riferisca unicamente alle norme in materia di servizi, ritengo che sia più logico far riferimento, nella sentenza che la Corte deve emettere nella specie, anche alle norme relative ai movimenti di capitali.

    17 All'epoca rilevante ai fini della causa qui considerata, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai servizi di cui trattasi non era ancora tale da comportare l'obbligo di valutare una fattispecie in funzione di siffatte norme oggetto di armonizzazione, e non alla luce delle norme generali del Trattato contenute negli artt. 59 e 67 in materia di libera circolazione dei servizi collegati ai movimenti di capitali. Un'armonizzazione del genere si è verificata soltanto dopo l'attuazione della seconda direttiva sul coordinamento bancario, molto tempo dopo il momento che rileva nella causa in esame.

    18 Per quanto attiene al preciso contenuto del divieto di cui all'art. 59, relativo alle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, in una sentenza 25 luglio 1991 (7) la Corte ha affermato quanto segue:

    «(...) l'art. 59 del Trattato prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi a causa della sua nazionalità, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi».

    19 L'obbligo di un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività di credito, quale quello contenuto nella legge francese, può, a mio avviso, impedire o rendere più difficile mutui concessi a mutuatari in Francia da istituti di credito regolarmente stabiliti in altri Stati membri. Una norma nazionale come quella francese dev'essere considerata quindi, secondo me, nel senso che essa comporta una restrizione per il libero scambio dei servizi vincolati a movimenti di capitali (8).

    20 Ciò non significa per questo che una norma quale la norma francese sia incompatibile col Trattato. Risulta infatti dalla costante giurisprudenza della Corte (9) che,

    «tenuto conto delle speciali caratteristiche di talune prestazioni di servizi, non si possono considerare incompatibili col Trattato talune condizioni specifiche, eventualmente imposte al prestatore di servizi, che siano giustificate dall'applicazione di norme relative a questo tipo di attività. Tuttavia, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato, può venire limitata solamente da norme giustificate dal pubblico interesse e obbligatorie nei confronti di tutte le persone e le imprese che esercitino la propria attività sul territorio di tale Stato, nella misura in cui tale interesse non risulti garantito dalle norme alle quali il prestatore di servizi è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito.

    (...)

    Una disposizione del genere [relativa ad un'autorizzazione/o ad un permesso] andrebbe tuttavia al di là dell'obiettivo perseguito qualora i presupposti cui è subordinato il rilascio della licenza coincidano con la documentazione e con le garanzie richieste nello Stato di stabilimento. Il rispetto del principio della libera prestazione dei servizi implica, da un lato, che lo Stato membro destinatario della prestazione non operi, per ciò che riguarda l'esame delle domande di licenza e il rilascio di queste, alcuna discriminazione in base alla nazionalità o al luogo di stabilimento del prestatore di servizi e, dall'altro, che esso tenga conto della documentazione e delle garanzie già presentate dal prestatore di servizi per quel che riguarda l'esercizio della sua attività nello Stato membro dove è stabilito» (10).

    21 La Corte ha ripreso tale principio in varie sentenze relative al settore delle assicurazioni (le cosiddette cause di «coassicurazione») (11), nelle quali ha affermato che

    «tenuto conto delle speciali caratteristiche di talune prestazioni di servizi, non si possono considerare incompatibili col Trattato talune condizioni specifiche imposte al prestatore, che siano giustificate dall'applicazione di norme relative a questi tipi di attività. Tuttavia, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato, può venire limitata solamente da norme giustificate dall'interesse generale e obbligatorie nei confronti di tutte le persone e le imprese che esercitino la propria attività nel territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non risulti garantito dalle norme alle quali il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito. Inoltre, le suddette condizioni devono essere obiettivamente necessarie al fine di assicurare l'osservanza delle norme professionali e di garantire la tutela degli interessi da queste perseguita».

    22 L'interesse per la tutela dei consumatori, menzionato dal governo francese, senza alcun dubbio dev'essere considerato importante e tale, secondo la costante giurisprudenza della Corte, da giustificare talune limitazioni alla libera prestazione dei servizi (12). In generale i consumatori si possono senz'altro definire come persone fisiche che agiscono per uno scopo che può essere considerato estraneo alle loro attività commerciali o professionali (13). Tuttavia il diritto degli Stati membri di limitare la libera prestazione dei servizi collegati ai movimenti di capitali per tutelare la parte debole del contratto non può essere limitato a persone cui si riferisce tale ristretta definizione, ma deve anche poter mirare a tutelare altre persone che, come i mutuatari, possono essere esposte a condizioni contrattuali inique.

    23 La Parodi non è una persona fisica, ma una società immobiliare il cui statuto non risulta in modo preciso dagli atti. All'udienza dinanzi alla Corte il governo francese ha segnalato che in Francia vi sono numerose forme di società immobiliari; ad esempio, una famiglia può fondare tale tipo di società per la costruzione di un'abitazione per i familiari. Le persone che dirigono siffatte imprese familiari non si distinguono necessariamente, a mio avviso, dai comuni consumatori, e di primo acchito non si può ritenere che tali persone possiedano conoscenze tecniche tali da essere in grado di controllare le condizioni di credito.

    24 Del pari, la Corte dispone soltanto di pochissime informazioni quanto al preciso obiettivo dell'autorizzazione richiesta dalla legge francese, e in particolare quanto alla prassi seguita dalle autorità considerate nei confronti delle banche stabilite in altri Stati membri. Rilevo tuttavia che le normi francesi in materia di autorizzazione di esercizio di un'attività bancaria non sembrano prevedere principi appositamente destinati a tutelare i consumatori ed i mutuatari, ma sembrano piuttosto considerare vari aspetti del cosidetto controllo precauzionale, volto a garantire la solvibilità delle banche nei confronti dei risparmiatori. Si può supporre che anche tali aspetti siano stati presi in considerazione dalle competenti autorità dei Paesi Bassi quando queste hanno rilasciato un'autorizzazione alla Bary et Cie per l'esercizio di un'attività bancaria in tale paese.

    25 Anche se i pochi elementi di cui dispongo sembrano far pensare che l'autorizzazione richiesta dalle autorità francesi sia in contrasto con gli artt. 59 e 67 del Trattato, ritengo che si debba lasciare al giudice nazionale il compito di accertare se sussistesse un interesse così rilevante, sotto il profilo della tutela dovuta alla Parodi, che il governo francese era legittimato in base al diritto comunitario a richiedere che la Bary et Cie fosse titolare di un'autorizzazione per esercitare attività bancarie in Francia al fine di consentire un mutuo ipotecario alla Parodi stessa, e più in particolare la questione di stabilire in quale misura il controllo svolto in forza della legge francese fosse già garantito dal controllo esercitato in base alla normativa olandese. Ritengo pertanto che la questione debba essere risolta nel senso suggerito dalla Commissione e dal governo del Regno Unito.

    26 Nel corso dell'udienza il governo francese ha segnalato che la Repubblica francese si era avvalsa, all'epoca che qui rileva, della deroga consentita dall'art. 3, n. 2, della prima direttiva sui movimenti di capitali ed aveva mantenuto in vigore restrizioni valutarie per quanto riguarda i mutui in divise il cui controvalore superasse i 50 milioni di FF. La Commissione ha confermato che sembra risultare anche dai suoi archivi che la Repubblica francese si era avvalsa della facoltà di mantenere in vigore restrizioni valutarie.

    Nella misura in cui la Repubblica francese ha regolarmente mantenuto in vigore talune limitazioni ai movimenti di capitali, risulta dalla summenzionata interpretazione dell'art. 61, n. 2, del Trattato che l'obbligo francese di autorizzazione non implica alcuna violazione delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei servizi bancari vincolati a movimenti di capitali: v., a questo proposito, sentenza 21 settembre 1988, Van Eycke (14).

    Se ci si basa sulle informazioni fornite dal governo francese quanto ai limiti massimi vigenti per le restrizioni valutarie, tale questione diviene priva di importanza ai fini della soluzione del caso concreto, in quanto gli importi del prestito nella specie sono molto meno elevati. Ritengo tuttavia che la Corte debba lasciare al giudice nazionale il compito di pronunciarsi sul punto di stabilire in quale misura la Repubblica francese avesse regolarmente mantenuto in vigore restrizioni valutarie ai sensi dell'art. 3, n. 2, della prima direttiva sui movimenti di capitali. La Corte non ha avuto la possibilità di esaminare le disposizioni e i documenti pertinenti, che non sono stati versati agli atti, e al riguardo si tratta in realtà di una questione d'interpretazione del diritto nazionale e dell'applicazione concreta di una norma giuridica.

    Conclusione

    27 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere la questione sollevata come segue:

    «L'art. 61, n. 2, del Trattato CEE, in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, e con l'allegato I, elenco C, della prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1960 per l'applicazione dell'art. 67 del Trattato, modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 18 dicembre 1962, dev'essere interpretato nel senso che gli artt. 59 e 67 del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi collegati a movimenti di capitali si applicavano, prima dell'entrata in vigore della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989, 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE, alla concessione da parte di istituti finanziari di prestiti e di crediti a medio e a lungo termine, purché lo Stato membro di cui trattasi non avesse istituito restrizioni valutarie per siffatti prestiti e crediti a norma dell'art. 3, n. 2, della direttiva per prima citata.

    Gli artt. 59 e 67 del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale di uno Stato membro che autorizzi una banca stabilita in un altro Stato membro - ove essa fruisce di un'autorizzazione per l'esercizio di attività bancarie - a concedere prestiti e crediti a medio e a lungo termine a mutuatari stabiliti o residenti sul suo territorio soltanto alla condizione che essa abbia ottenuto precedentemente un'autorizzazione per esercitare la sua attività in quanto istituto di credito sul suo territorio, a meno che detta autorizzazione

    - sia richiesta per qualsiasi persona o per qualsiasi società che eserciti siffatta attività sul territorio dello Stato ospitante,

    - sia giustificata da ragioni di pubblico interesse, che non sono prese in considerazione in forza delle disposizioni alle quali il prestatore di servizi è soggetto nello Stato membro di stabilimento, e

    - sia oggettivamente necessaria per garantire l'osservanza delle norme vigenti nel settore considerato e per tutelare gli interessi che queste norme mirano a salvaguardare, in quanto lo stesso risultato non può essere ottenuto mediante norme meno vincolanti».

    (1) - GU L 386, pag. 1.

    (2) - GU 1960, n. 43, pag. 921.

    (3) - GU 1963, n. 9, pag. 62.

    (4) - Si deve del resto segnalare che erano del pari in vigore la direttiva del Consiglio 28 giugno 1973, 73/183/CEE, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari (GU L 194, pag. 1), e la prima direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, 77/780/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU L 322, pag. 30). La prima direttiva citata non armonizzava le legislazioni degli Stati membri per quanto concerne l'accesso alla concessione dei mutui ipotecari, mentre la seconda riguardava unicamente la questione dello stabilimento.

    (5) - V. sentenza 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati (Racc. pag. 2595, punti 8-13).

    (6) - Causa C-484/93 (Racc. pag. I-3955).

    (7) - Causa C-76/90, Säger (Racc. pag. I-4221).

    (8) - V., al riguardo, sentenza 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Binsbergen (Racc. pag. 1299).

    (9) - Sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, Webb (Racc. pag. 3305, punto 17).

    (10) - V. citata sentenza Webb (punto 20).

    (11) - Sentenze 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 3755, punto 27); causa 252/83, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 3713); causa 220/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 3663), e causa 206/84, Commissione/Irlanda (Racc. pag. 3817).

    (12) - V., in particolare, sentenza 24 marzo 1994, causa C-275/92, Schindler (Racc. pag. I-1039, punto 58).

    (13) - V., ad esempio, l'art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva (seguente) del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), modificata dalla direttiva del Consiglio 22 febbraio 1990, 90/88/CEE (GU L 61, pag. 14). Tale direttiva non osta del resto a che gli Stati membri estendano la sfera di applicazione delle norme della direttiva in modo che essa si applichi anche a persone che non abbiano la qualità di consumatori.

    (14) - Causa 267/86 (Racc. pag. 4769).

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