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Document 61994TO0185

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 7 luglio 1994.
    Geotronics SA contro Commissione delle Comunità europee.
    Programma PHARE - Gara d'appalto - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori.
    Causa T-185/94 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 II-00519

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:80

    61994B0185

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 7 LUGLIO 1994. - GEOTRONICS SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - PROGRAMMA PHARE - GARA DI APPALTO - PROCEDIMENTO SOMMARIO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI PROVVISORI. - CAUSA T-185/94 R.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00519


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Danno economico

    (Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    Massima


    L' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dev' essere valutata con riguardo alla necessità di statuire in via provvisoria per evitare che sia provocato un danno grave e irreparabile alla parte richiedente. Tocca a quest' ultima fornire la prova di non poter attendere l' esito del giudizio di merito senza subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili.

    Un danno d' ordine puramente economico, come quello costituito, per la richiedente, dalla privazione della possibilità di ottenere un appalto nell' ambito di un programma comunitario, non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né tampoco difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.

    Parti


    - 35726 -

    Nel procedimento T-185/94 R,

    Geotronics SA, società di diritto francese, con sede in Lognes (Francia), con l' avv. Tommy Petterson, del foro di Svezia, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio legale Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

    richiedente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Karen Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    resistente,

    avente ad oggetto, da un lato, la domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 10 marzo 1994, che respinge l' offerta presentata dalla richiedente per la fornitura di "total stations" (tacheometri elettronici) nell' ambito del programma PHARE, e, dall' altro, la domanda di provvedimenti urgenti diretta a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire l' attribuzione del contratto ovvero, qualora il contratto sia già stato attribuito, per annullarlo,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    In fatto

    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 aprile 1994, la richiedente ha proposto, ai sensi degli artt. 173 e 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il "Trattato CE"), un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione, notificatale il 10 marzo 1994, che respinge la sua offerta di fornitura di "total stations" a seguito di una gara d' appalto ristretta presentata nell' ambito del programma PHARE e, in subordine, un ricorso ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CE, diretto al risarcimento dei danni che la richiedente ritiene di aver subito a causa della decisione controversa.

    2 Con atto separato, depositato lo stesso giorno nella cancelleria del Tribunale, la richiedente ha inoltre presentato, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, una domanda intesa a che il Tribunale disponga, in primo luogo, la sospensione dell' esecuzione della decisione che costituisce oggetto del ricorso e, in secondo luogo, ingiunga alla Commissione di adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire l' attribuzione del contratto ovvero, qualora il contratto sia già stato attribuito, per annullarlo.

    3 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 24 maggio 1994.

    4 Prima di valutare la fondatezza della domanda di provvedimenti provvisori, occorre ricordare in breve gli antefatti della lite, quali risultano dalle memorie e dagli atti depositati dalle parti.

    5 La causa riguarda una gara d' appalto ristretta bandita, il 9 luglio 1993, congiuntamente dalla Commissione e dal ministero rumeno dell' Agricoltura e dell' Industria alimentare, tramite l' "EC/PHARE Programme Management Unit-Bucharest" (in prosieguo: il "PMU-Bucharest"), per la fornitura, al suddetto ministero, di "total stations" (tacheometri elettronici) da usare nell' ambito del programma di riforma agraria in Romania. In forza delle condizioni stabilite nel bando di gara, i prodotti da fornire dovevano essere originari della Comunità europea o di uno degli Stati beneficiari del programma PHARE.

    6 Il programma PHARE costituisce l' ambito nel quale la Comunità europea canalizza l' aiuto finanziario ai paesi dell' Europa centrale ed orientale. Tale programma si basa sul regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1989, n. 3906, relativo all' aiuto economico a favore di alcuni paesi dell' Europa centrale ed orientale (GU L 375, pag. 11, in prosieguo: il "regolamento n. 3906/89"), nella versione modificata da ultimo con il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1993, n. 1764 (GU L 162, pag. 1).

    7 A seguito dell' offerta presentata il 16 luglio 1993 dalla richiedente, il PMU-Bucharest, con telecopia 18 ottobre 1993, comunicava alla stessa di avere emesso un parere favorevole alla sua offerta di fornitura e che il contratto sarebbe stato presto sottoposto all' approvazione dell' autorità competente ("the Contracting Authority").

    8 Il 19 novembre 1993 la Commissione informava la richiedente che il comitato di valutazione ("evaluation committee") le aveva raccomandato di attribuire l' appalto a quest' ultima. La resistente esprimeva tuttavia dubbi quanto alla questione se il criterio relativo all' origine dei prodotti venisse osservato e chiedeva alla richiedente ulteriori informazioni in proposito.

    9 Con telecopia 2 marzo 1994 la richiedente comunicava alla Commissione di aver saputo che la sua offerta sarebbe stata respinta in quanto i suoi prodotti non erano di origine comunitaria, bensì di origine svedese. Cionondimeno, ritenendo che, a seguito dell' entrata in vigore, il 1 gennaio 1994, dell' Accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3, in prosieguo: l' "Accordo SEE"), la situazione, per quanto riguarda i criteri relativi all' origine dei prodotti, fosse mutata, la richiedente suggeriva alla Commissione di riaprire la gara d' appalto.

    10 Con telecopia 10 marzo 1994, inviata alla richiedente, la Commissione respingeva la sua offerta, con la motivazione che, contrariamente a quanto prescritto nel bando di gara, i prodotti offerti non erano di origine comunitaria. Nella stessa occasione la Commissione informava la richiedente che, dato che era stata presentata un' altra offerta tecnicamente e finanziariamente accettabile, rispondente ai criteri di origine dei prodotti previsti nel bando di gara, essa non intendeva riaprire la procedura.

    11 Con lettera 11 marzo 1994 la Commissione informava il PMU-Bucharest che l' offerta dell' unica altra impresa offerente, l' impresa tedesca Carl Zeiss (in prosieguo: la "Zeiss"), era accettabile e gli chiedeva di mettersi in contatto con quest' ultima per il perfezionamento del contratto.

    12 Con telecopia 17 maggio 1994 il PMU-Bucharest comunicava alla Commissione che, con decisione 15 aprile 1994, il ministero rumeno dell' Agricoltura e dell' Industria alimentare aveva attribuito il contratto all' impresa Zeiss.

    In diritto

    13 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), nella versione modificata con la decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o prescrivere i provvedimenti provvisori necessari.

    14 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori previsti dagli artt. 185 e 186 del Trattato devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 14 dicembre 1993, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II-1409).

    Argomenti delle parti

    15 Per quanto riguarda la fondatezza prima facie del ricorso, la richiedente sostiene, in sostanza, che respingendo la sua offerta per il solo motivo che i prodotti in causa non erano d' origine comunitaria, mentre essi erano originari di un paese firmatario dell' Accordo SEE, la Commissione ha violato gli artt. 6 e 228, n. 7, del Trattato CE, nonché gli artt. 4, 8, 11 e 65, n. 1, dell' Accordo SEE.

    16 Quanto all' urgenza, la richiedente deduce che, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, sussisterebbe il grave rischio che la Commissione attribuisca l' appalto ad un altro fornitore, privandola così della possibilità di vendere i suoi prodotti nell' ambito del programma PHARE. E' , quindi, urgente che il Tribunale disponga la sospensione richiesta, al fine di evitare danni gravi e irreparabili per la richiedente.

    17 La resistente, da parte sua, contesta la ricevibilità del ricorso e, di conseguenza, quella della domanda di provvedimenti provvisori. Essa è del parere che la lettera della Commissione 10 marzo 1994 non sia atta a produrre effetti giuridici, dato che spetta alle autorità rumene, e non già alla Commissione, accettare o respingere l' offerta presentata dalla richiedente.

    18 Comunque, secondo la Commissione, l' Accordo SEE, il quale del resto non era ancora in vigore al momento della presentazione dell' offerta della richiedente, nel luglio 1993, non impone la riapertura della gara d' appalto. A parere della resistente, l' Accordo SEE non riguarda le autorità rumene, le sole competenti ad adottare una decisione sull' assegnazione dell' appalto, né si applica ai programmi d' aiuto esterno della Comunità. La Commissione sostiene inoltre che le disposizioni dell' Accordo SEE invocate dalla richiedente sono irrilevanti nel caso di specie, dato che riguardano solo la portata dell' Accordo e le relazioni tra le parti contraenti. Ne consegue, secondo la Commissione, che la richiedente non ha provato la sussistenza del fumus boni juris.

    19 Quanto al rischio di danno grave e irreparabile, la Commissione deduce che la richiedente non ha provato il carattere urgente della sua domanda di provvedimenti provvisori. A parere della resistente, la richiedente non ha affatto dimostrato che il danno ch' essa assume di aver subito non possa essere interamente risarcito nel caso in cui il suo ricorso sia accolto. A questo proposito, la Commissione osserva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un danno di natura economica può essere considerato grave e irreparabile solo quando non possa essere interamente riparato in caso di vittoria della parte richiedente nella causa di merito (v. ordinanza del presidente della Corte 19 dicembre 1990, causa C-358/90 R, Compagnia italiana alcool/Commissione, Racc. pag. I-4887, punto 26).

    Valutazione del giudice dell' urgenza

    20 Risulta da una giurisprudenza costante che l' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev' essere valutata con riguardo alla necessità di statuire in via provvisoria per evitare che sia provocato un danno grave e irreparabile alla parte richiedente. Tocca alla parte che chiede la sospensione dell' esecuzione fornire la prova di non poter attendere la conclusione del giudizio di merito senza subire un danno che comporterebbe per essa conseguenze gravi e irreparabili (v. ordinanza Gestevisión Telecinco/Commissione, già citata).

    21 A questo proposito, occorre ricordare che nella domanda di provvedimenti provvisori la richiedente si limita a far presente, come circostanza comprovante l' urgenza, ch' essa subirà danni gravi e irreparabili qualora la decisione contestata venga eseguita, dato che l' esecuzione della stessa la priverebbe definitivamente della possibilità di aggiudicarsi il contratto e, pertanto, di vendere i suoi prodotti nell' ambito del programma PHARE.

    22 Va rilevato che la privazione della possibilità di ottenere l' appalto costituisce per la richiedente un danno d' ordine puramente economico. Orbene, secondo una costante giurisprudenza (v., in particolare, ordinanza Compagnia italiana alcool/Commissione, già citata), un danno d' ordine puramente economico non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né tampoco difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.

    23 Nel caso di specie si deve constatare che la richiedente non ha provato, e nemmeno sostenuto, che il suo danno economico non potrebbe essere interamente risarcito qualora il Tribunale dovesse annullare la decisione controversa in esito al giudizio di merito.

    24 A questo proposito si deve rilevare infatti che nel ricorso la richiedente chiede il risarcimento di tutti i danni che essa ritiene di aver subito a causa della decisione controversa, quantificati in 500 400 ECU, importo al quale si aggiungono gli interessi a decorrere dalla data della notifica della stessa decisione, mentre nella domanda di provvedimenti provvisori non menziona alcun rischio di pregiudizio diverso da quello prospettato nel ricorso.

    25 Pertanto, senza che sia necessario esaminare se i motivi dedotti dalla richiedente a sostegno del ricorso forniscano un fumus boni juris, si deve constatare che la domanda di provvedimenti provvisori non soddisfa la condizione relativa all' urgenza e, di conseguenza, dev' essere respinta.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    così provvede:

    1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2) Le spese sono riservate.

    Lussemburgo, 7 luglio 1994.

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