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Document 61994TJ0271

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1996.
Eugénio Branco Ldª contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso d'annullamento - Fondo sociale europeo - Riduzione di un contributo finanziario inizialmente concesso - Mancanza di un atto impugnabile - Irricevibilità.
Causa T-271/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-00749

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:103

61994A0271

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1996. - Eugénio Branco Ldª contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso d'annullamento - Fondo sociale europeo - Riduzione di un contributo finanziario inizialmente concesso - Mancanza di un atto impugnabile - Irricevibilità. - Causa T-271/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00749


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Politica sociale ° Fondo sociale europeo ° Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale ° Riduzione di un contributo inizialmente concesso ° Competenza esclusiva della Commissione ° Surrogazione degli Stati membri nei diritti della Comunità prevista dall' art. 6, n. 2, del regolamento n. 2950/83 ° Surrogazione limitata al diritto a recupero derivante dalla decisione di riduzione del contributo adottata dalla Commissione ° Ricorso d' annullamento proposto dal beneficiario a seguito di una decisione puramente nazionale relativa alla riduzione del contributo nazionale e all' ingiunzione di restituire alcuni importi ° Irricevibilità in mancanza di un atto impugnabile

[Trattato CE, art. 173; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1)]

Massima


Se ogni autorità nazionale competente in materia di finanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo ha la possibilità di proporre, in una domanda di pagamento del saldo in conformità all' art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, concernente l' applicazione della decisione 83/516 relativa ai compiti del Fondo, di ridurre un contributo finanziario accordato da quest' ultimo, è però la Commissione a statuire sulle domande di pagamento del saldo ed è ad essa ° e ad essa soltanto ° che spetta il potere di ridurre un contributo finanziario in conformità all' art. 6, n. 1, del regolamento di cui sopra. Ne deriva che è la Commissione ad assumersi, nei confronti del destinatario del contributo, la responsabilità giuridica della decisione mediante la quale il suo contributo viene ridotto, a prescindere dal fatto che detta riduzione sia stata proposta o meno dall' autorità nazionale competente.

Poiché la Commissione è il titolare esclusivo del diritto di ridurre i contributi, l' autorità nazionale competente non può essere surrogata in tale diritto. Inoltre, la surrogazione di cui all' art. 6, n. 2, del regolamento non verte affatto sui poteri conferiti dall' art. 6, n. 1, ma unicamente sui diritti della Comunità al recupero degli anticipi indebitamente versati. Lo Stato membro è surrogato in tali diritti solo qualora versi alla Commissione le somme che il responsabile finanziario di un' azione deve rimborsare. Ora, solo le somme versate al beneficiario che non siano state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate. Poiché la valutazione della conformità dell' utilizzazione del contributo finanziario rispetto a tale decisione spetta alla sola Commissione, la surrogazione presuppone quindi una previa decisione di quest' ultima.

In mancanza di qualsiasi decisione della Commissione di non pagamento del saldo o di riduzione di un contributo ai sensi dell' art. 6, n. 1, che avrebbe ad oggetto la modifica della situazione di diritto del beneficiario di un contributo derivante dalle decisioni di approvazione, un ricorso diretto all' annullamento della riduzione di un contributo è irricevibile, in mancanza di un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173.

Dato che le decisioni di un' autorità nazionale relative alla riduzione del contributo finanziario nazionale e all' ingiunzione di restituire talune somme presentano un carattere puramente nazionale e non sono assolutamente imputabili a un' istituzione comunitaria, esse sfuggono al controllo del giudice comunitario, mentre spetta al giudice nazionale competente controllare la validità dei provvedimenti nazionali di esecuzione degli atti comunitari relativi ai contributi controversi, giudice nazionale che può, in applicazione dell' art. 177 del Trattato, deferire alla Corte di giustizia la questione della validità degli atti comunitari.

Parti


Nella causa T-271/94,

Eugénio Branco Lda, società di diritto portoghese, con sede in Lisbona, con l' avv. Bolota Belchior, del foro di Vila Nova de Gaia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Jacques Schroeder, 6, rue Heine,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda d' annullamento di una decisione che si asserisce adottata dalla convenuta e notificata con lettera del Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo) del 25 maggio 1994 e con lettera della convenuta del 16 giugno 1994, contenente, da una parte, il rigetto di una domanda di pagamento del saldo dei contributi finanziari concessi dal Fondo sociale europeo per due programmi di formazione e, dall' altra, la riduzione di tali contributi finanziari e la richiesta di restituzione di anticipi precedentemente versati dal Fondo sociale europeo e dallo Stato portoghese,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas e J. Azizi, giudici,

cancelliere: signora B. Pastor

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 giugno 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Sfondo normativo

1 Ai sensi dell' art. 1, n. 2, lett. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38), quest' ultimo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e orientamento professionale. In forza dell' art. 5, n. 1, della stessa decisione, il contributo del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il "FSE") è concesso nella proporzione del 50% delle spese imputabili, senza che esso possa però superare l' importo del contributo finanziario dei pubblici poteri dello Stato membro interessato.

2 L' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l' applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento"), elenca le spese che possono beneficiare di un contributo del FSE.

3 L' approvazione data dal FSE a una domanda di finanziamento comporta, in applicazione dell' art. 5, n. 1, del regolamento, il versamento, alla data prevista per l' inizio dell' azione di formazione, di un anticipo pari al 50% del contributo. In forza del n. 4 dello stesso articolo, le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell' azione considerata; lo Stato membro interessato certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.

4 Conformemente all' art. 7, n. 1, del regolamento, tanto la Commissione quanto lo Stato membro interessato possono controllare l' utilizzazione del contributo. L' art. 7 della decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, relativa alla gestione del Fondo sociale europeo (GU L 377, pag. 1; in prosieguo: la "decisione 83/673") prescrive allo Stato membro che effettua un' indagine sull' utilizzazione di un contributo, a seguito di una presunzione di irregolarità, di avvertire senza indugio la Commissione.

5 Infine, ai sensi dell' art. 6, n. 1, del regolamento, qualora il contributo del FSE non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Il n. 2 di tale articolo dispone che le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate e che, nella misura in cui esso versa alla Comunità le somme che i responsabili finanziari dell' azione devono rimborsare, lo Stato membro è surrogato nei diritti della Comunità.

Fatti di causa

6 La convenuta ha approvato, con decisioni notificate alla ricorrente dal Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo, in prosieguo: il "DAFSE") rispettivamente il 31 aprile e il 27 maggio 1987, due contributi finanziari di 11 736 792 ESC (pratica n. 870302 P3) e di 82 700 897 ESC (pratica n. 870301 P1), destintati a programmi di formazione.

7 Il 24 luglio 1987 la ricorrente ha riscosso un anticipo in applicazione dell' art. 5, n. 1, del regolamento.

8 Al termine delle azioni di formazione, svoltesi dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1987, essa ha presentato, presso il DAFSE, domande di pagamento del saldo dei contributi.

9 Con due lettere del 24 aprile 1989, il DAFSE ha informato la convenuta di aver sospeso il versamento del saldo, in applicazione dell' art. 7 della decisione 83/673.

10 Il 30 luglio 1990, esso le ha reso noto di considerare talune spese non imputabili e di aver autorizzato il rimborso delle somme corrispondenti da essa versate alla ricorrente a titolo di anticipi.

11 Con lettere in pari data, ricevute il giorno successivo, il DAFSE ha ingiunto alla ricorrente di restituirgli entro un termine di dieci giorni gli anticipi di 1 535 946 ESC (pratica 870302 P3) e di 4 399 475 ESC (pratica 870301 P1), versati dal FSE, e di 1 256 683 ESC (pratica 870302 P3) e di 3 599 570 ESC (pratica 870301 P1), versati dallo Stato portoghese a titolo di contributo nazionale. L' ordine di restituzione precisava che esso faceva salve le rettifiche che si fossero rese necessarie a seguito di indagini effettuate dagli organi competenti e, nella pratica 870301 P1, un' eventuale decisione della convenuta.

12 Con lettere in data 13 settembre 1993, il DAFSE ha notificato alla ricorrente le due decisioni nn. 82/93 e 84/93 del 1 settembre 1993. In esse si faceva menzione della surrogazione del DAFSE nei diritti della convenuta e si minacciava la ricorrente di esecuzione forzata in caso di mancata restituzione, entro otto giorni, delle somme da esso rimborsate alla convenuta.

13 Con lettera in data 12 maggio 1994, la ricorrente ha chiesto al DAFSE di informarla sui motivi per i quali la ricorrente non aveva ancora preso decisioni su tali pratiche.

14 Il 25 maggio 1994, il DAFSE ha inviato alla ricorrente la lettera seguente:

"[...]

1. Vero è che, ai sensi dell' art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, la decisione finale sulle domande di pagamento di saldo spetta alla Commissione delle Comunità europee che può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo del Fondo qualora esso non sia stato utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione della domanda di contributo.

2. Tuttavia, la CCE fa dipendere la sua decisione dai risultati della verifica dell' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento del saldo, che dev' essere certificata dagli Stati membri [art. 5, n. 4, del regolamento (CEE) n. 2950/83]. La Commissione ritiene, infatti, che gli Stati membri siano meglio in grado di valutare la legalità, l' imputabilità, il carattere ragionevole e reale dei costi attribuiti dai beneficiari alle azioni interessate.

3. Sul piano nazionale, spetta al DAFSE certificare, sotto il profilo fattuale e contabile, l' esattezza degli elementi contenuti nelle domande di pagamento del saldo [art. 2, lett. d), del decreto legge 18 gennaio 1991, n. 37], vuoi direttamente, vuoi tramite un terzo all' uopo investito, eccetto l' ispettore generale delle finanze, che dispone di una competenza propria per effettuare controlli finanziari.

4. Così le azioni realizzate dalla società Eugénio Branco nell' ambito delle pratiche 870301 P1 e 870302 P3 hanno formato oggetto di un controllo effettuato dall' ispettorato generale delle finanze.

5. Dopo un riesame, da parte dei funzionari del DAFSE, delle domande di pagamento di saldo di cui trattasi, tenendo conto delle risultanze della verifica di cui al punto precedente, il DAFSE ha trasmesso alla Commissione la sua decisione sulle domande con lettere nn. 8241 e 8243 del 30 luglio 1990, di cui si allega copia.

6. D' altro canto, la Commissione trasmette la sua decisione solo qualora essa non concordi con le decisioni dello Stato membro, o qualora la decisione di approvazione comporti il pagamento di una determinata somma a titolo di saldo.

7. Ora, nel caso di specie, la decisione dello Stato membro sulle domande di pagamento del saldo delle pratiche 870301 P1 e 870302 P3 è stata negativa, talché il DAFSE ha immediatamente rimborsato alla Commissione le somme dovute dalla società Eugénio Branco, quali risultano dalla decisione (v. le autorizzazioni di pagamento n. 1399/90, 1400/90, 1401/90 e 1402/90, tutte del 30 luglio 1990, allegate alle lettere n. 8241 e 8243).

Ecco perché la Commissione non ha trasmesso la sua decisione sulle domande di pagamento, poiché lo Stato membro, avendo pagato, è surrogato nei diritti della Comunità, conformemente all' art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2950/83 e, di conseguenza, essa ha considerato che tali pratiche erano chiuse.

[...]".

15 Con lettera in data 30 maggio 1994, la ricorrente ha chiesto alla convenuta la ragione per la quale essa non aveva ancora preso una decisione definitiva su tali pratiche.

16 La convenuta ha risposto il 16 giugno 1994, con la seguente lettera:

"[...]

Tengo ad informarVi del fatto che le autorità portoghesi hanno reso noto ai servizi del Fondo sociale europeo che le pratiche in oggetto rientrano nell' ambito di applicazione dell' art. 7 della decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, che dispone:

' Quando la gestione di un' azione per la quale è stato accordato un contributo forma oggetto di un' indagine a causa di una presunzione di irregolarità, lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio' .

Poiché il DAFSE (dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo) è l' interlocutore ufficiale del Fondo sociale europeo in Portogallo, una copia della Vs. lettera è stata inviata oggi a tale organismo perché esso Vi comunichi ogni opportuna informazione.

[...]".

Procedimento

17 La ricorrente ha depositato l' atto introduttivo del presente ricorso il 22 luglio 1994.

18 Con atto depositato il 29 settembre 1994, la convenuta ha sollevato un' eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, conformemente all' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. La ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale eccezione il 10 novembre 1994.

19 In applicazione dell' art. 64 del regolamento di procedura, il Tribunale, con lettera 9 giugno 1995, ha chiesto alla ricorrente se essa avesse impugnato dinanzi ai giudici nazionali gli atti notificati con lettere del DAFSE del 30 luglio 1990. Esso ha altresì invitato la convenuta a produrre l' (gli) atto(i) contenente(i) l' (le) eventuale(i) decisione(i) di non versamento del saldo e di riduzione del contributo che essa avrebbe adottato nel contesto delle pratiche controverse.

20 La ricorrente ha risposto che essa non aveva adito i giudici nazionali.

21 La convenuta ha precisato: "[...) la Commissione non ha adottato una formale decisione di non pagamento del saldo o di riduzione, ai sensi dell' art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83 [...]. Infatti, lo Stato membro, avendo accertato, tramite il DAFSE, suo interlocutore, irregolarità nella gestione delle azioni di formazione controverse, ha sospeso la domanda di pagamento del saldo [...] ai sensi dell' art. 7 della decisione 83/673".

22 Con ordinanza 14 luglio 1995 il presidente della Terza Sezione ha rinviato al merito la decisione sull' eccezione di irricevibilità.

23 Successivamente, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, alla quale la causa è stata di conseguenza attribuita.

24 L' udienza si è svolta il 4 giugno 1996. Sono state sentite le difese orali dei rappresentanti delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

25 Il presidente della Quinta Sezione ha chiuso la fase orale del procedimento con decisione del 18 giugno 1996.

Conclusioni delle parti

26 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione della Commissione, notificata alla ricorrente con lettera del DAFSE del 25 maggio 1994 e con lettera della Commissione del 16 giugno 1994, con cui è stato deciso sulla domanda di pagamento del saldo del contributo del FSE, considerandosi non imputabili talune spese, evidenziate dalla ricorrente, e con cui è stata imposta a quest' ultima:

a) nella pratica 870302 P3: la restituzione di 1 535 946 ESC al FSE e di 1 256 683 ESC allo Stato portoghese, vietandosi alla ricorrente di ricevere le somme di 991 009 ESC dal FSE e di 810 826 ESC dallo Stato portoghese;

b) nella pratica 870301 P1: la restituzione di 4 399 475 ESC al FSE e di 3 599 570 ESC allo Stato portoghese, vietandosi alla ricorrente di ricevere le somme di 8 589 002 ESC dal FSE e di 7 027 365 ESC dallo Stato portoghese;

° condannare la Commissione alle spese.

27 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso irricevibile o, in ogni caso, respingerlo;

° condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

Sintesi dei motivi e degli argomenti delle parti

28 La convenuta eccepisce un' improcedibilità fondata sulla mancanza di un atto impugnabile dinanzi al giudice comunitario e, in subordine, sulla scadenza dei termini d' impugnazione.

29 A suo parere, qualora le autorità dello Stato membro interessato concludano per l' esistenza di irregolarità e rimborsino alla Comunità gli anticipi indebitamente versati ai beneficiari del contributo, tali autorità sono allora surrogate nei diritti della convenuta. Tale surrogazione attribuirebbe alle autorità nazionali interessate il potere esclusivo di ridurre un contributo da essa inizialmente approvato. Solo nell' ipotesi in cui, malgrado la certificazione di fatto e contabile effettuata dallo Stato membro in applicazione dell' art. 5, n. 4, del regolamento, scoprisse spese eccessive o ingiustificate, essa sarebbe tenuta a prendere una decisione motivata di riduzione del contributo. Invece, essa non potrebbe modificare la domanda di versamento del saldo in un senso più favorevole al beneficiario. Da tali principi discenderebbe che le controversie sorte in occasione di una riduzione operata dalle autorità nazionali qualora esse si siano così surrogate nei diritti della convenuta rientrerebbero nell' ambito di applicazione del diritto nazionale. Il Tribunale sarebbe pertanto incompetente a conoscere di tali controversie.

30 La ricorrente asserisce di non aver adottato, nella fattispecie, alcuna decisione impugnabile dinanzi al giudice comunitario e, più in particolare, alcuna decisione di riduzione del contributo. Simili decisioni sarebbero state prese dal DAFSE nell' esercizio dei poteri che esso fondava sui diritti della convenuta nei quali esso era surrogato.

31 Anche supponendo che essa abbia preso siffatte decisioni, queste ultime sarebbero state contenute nelle lettere del DAFSE del 30 luglio 1990. Il riferimento ad un' eventuale decisione degli organi competenti non le priverebbe del loro carattere definitivo, in quanto tale precisazione riguarderebbe soltanto eventuali rettifiche contabili da effettuare a cura delle autorità competenti. Se ne dedurrebbe che la ricorrente sapeva, fin dal 1 agosto 1990, di dover restituire le somme litigiose. Di conseguenza, il ricorso sarebbe tardivo.

32 Infine, la lettera del DAFSE del 25 maggio 1994 e la propria lettera del 16 giugno 1994 presenterebbero un carattere meramente informativo e non costituirebbero quindi decisioni impugnabili in applicazione dell' art. 173 del Trattato CE. Supponendo che comprendano delle decisioni, tali lettere conterrebbero solo atti confermativi della surrogazione di cui la ricorrente avrebbe avuto conoscenza, al più tardi, a seguito, da un lato, delle decisioni del DAFSE nn. 82/93 e 84/93 notificatele il 13 settembre 1993 e, dall' altro, del procedimento di esecuzione forzata avviato nei suoi confronti relativamente alle pratiche litigiose. La convenuta domanda al Tribunale di ordinare un mezzo istruttorio ai sensi dell' art. 66 del regolamento di procedura per verificare che la ricorrente avesse effettivamente conoscenza della surrogazione del DAFSE e del carattere nazionale della controversia.

33 La ricorrente rileva che le lettere del DAFSE in data 30 luglio 1990 provengono da un organo nazionale e sostiene che esse non sono imputabili alla convenuta.

34 Essa deduce dai passaggi di tali lettere che preannunciavano indagini ("[...] dopo aver riesaminato la pratica di cui trattasi, le spese seguenti sono state considerate non imputabili [...] fatte salve le rettifiche che saranno necessarie a seguito delle indagini effettuate dagli organi competenti") e, per quanto riguarda la pratica 870301 P1, una decisione della convenuta ("[...] fatte salve le correzioni [...] e la decisione che la CCE prenderà su questa pratica") che esse costituiscono meri atti preparatori. Essa fa valere al riguardo la giurisprudenza relativa alla nozione di atto impugnabile (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa C-60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 8; sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punti 42 e 46) e la sentenza della Corte 5 dicembre 1963, cause riunite 23/63, 24/63 e 52/63, Henricot/Alta Autorità (Racc. pagg. 435, 450), in cui la Corte ha dichiarato che una decisione definitiva presuppone che i suoi destinatari siano in grado di comprendere chiaramente di trovarsi di fronte ad un atto di tale natura.

35 A suo parere, tali lettere del 30 luglio 1990 non contenevano né menzionavano decisioni della convenuta, in quanto quest' ultima non ne aveva adottate a tale data. In mancanza di atto iniziale, l' atto impugnato non potrebbe essere confermativo.

36 La ricorrente avrebbe atteso le risultanze delle indagini e la decisione definitiva della convenuta, ma non sarebbe mai stata informata dell' esistenza di una siffatta decisione né di un qualsiasi pagamento o rifiuto di pagamento. Ora, l' art. 5, n. 5, del regolamento prescriverebbe di fornire tale informazione.

37 La ricorrente segnala infine di non avere conoscenza di procedimenti di esecuzione forzata di sorta avviati contro di essa.

Giudizio del Tribunale

38 La convenuta fa valere, in sostanza, che essa non ha preso alcuna decisione nel caso di specie, in quanto non è suo compito prendere una decisione di riduzione di contributi qualora l' autorità nazionale ritenga che talune spese non siano imputabili ed essa rimborsi alla Commissione gli anticipi indebitamente versati al beneficiario. In un caso del genere, l' autorità nazionale sarebbe surrogata nei diritti della Commissione, compreso quello di ridurre un contributo.

39 Questa tesi non può essere accolta. Infatti il DAFSE, come qualunque altra autorità nazionale competente in materia di finanziamento delle azioni del FSE, può proporre, con una domanda di pagamento del saldo in conformità all' art. 5, n. 4, del regolamento, di ridurre un contributo finanziario del FSE. Tuttavia, è la Commissione a statuire sulle domande di pagamento del saldo, ed è alla stessa istituzione ° e ad essa soltanto ° che spetta il potere di ridurre un contributo finanziario del FSE, in conformità all' art. 6, n. 1, del regolamento. Ne deriva che è la Commissione ad assumersi, nei confronti del destinatario di un contributo del FSE, la responsabilità giuridica della decisione mediante la quale il suo contributo viene ridotto, a prescindere dal fatto che detta riduzione sia stata proposta o meno dall' autorità nazionale competente (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-85/94, Commissione/Branco, Racc. pag. II-2993, punti 23 e 24).

40 Spetta pertanto alla Commissione, e non allo Stato membro, pronunciarsi sulla conformità delle spese sostenute dal beneficiario alle condizioni da essa imposte nella decisione di approvazione, dato che lo Stato membro è unicamente chiamato a collaborare con la Commissione per controllarne l' osservanza.

41 Di conseguenza, poiché la Commissione, in forza dell' art. 6, n. 1, del regolamento è il titolare esclusivo del diritto di ridurre i contributi del FSE, il DAFSE non può essere surrogato in tale diritto.

42 Del resto, la surrogazione di cui all' art. 6, n. 2, del regolamento non verte affatto sui poteri conferiti dall' art. 6, n. 1, ma unicamente sui diritti della Comunità al recupero degli anticipi indebitamente versati.

43 Lo Stato membro è surrogato in tali diritti qualora versi alla Commissione le somme che il responsabile finanziario di un' azione deve rimborsare (art. 6, n. 2, in fine). Ora, solo le somme versate al beneficiario che non siano state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate (art. 6, n. 2, prima frase). Poiché la valutazione della conformità dell' utilizzazione del contributo finanziario spetta alla sola Commissione, la surrogazione presuppone quindi una previa decisione di quest' ultima.

44 Nella fattispecie si deve esaminare se la convenuta abbia adottato una decisione di riduzione dei contributi ai sensi dell' art. 6, n. 1, del regolamento.

45 A questo proposito, il Tribunale ricorda che perché un atto abbia valore di decisione è necessario che i destinatari siano in grado di comprendere chiaramente di trovarsi di fronte ad un atto di tale natura (sentenza Henricot/Alta Autorità, citata, pag. 450).

46 Ora, dalla lettera del DAFSE del 25 maggio 1994 non risulta che la convenuta abbia preso una qualunque decisione di riduzione del contributo o di non pagamento del saldo. Al contrario, il DAFSE vi espone i motivi per i quali la Commissione ritiene di non dover prendere una tale decisione qualora, come nel caso di specie, l' autorità nazionale decida essa stessa di ridurre il contributo. Pertanto non è possibile interpretarla nel senso che essa abbia notificato una decisione del genere.

47 L' assenza di una siffatta decisione della convenuta è del resto confermata dalla lettera del 16 giugno 1994. Quest' ultima fa infatti riferimento all' art. 7 della decisione 83/673. Ora, tale articolo riguarda l' ipotesi in cui il contributo formi oggetto di un' indagine. Si desume quindi, da tale lettera, che alla data del 16 giugno 1994 un' indagine era sempre in corso e che quindi la convenuta non aveva ancora preso decisioni sulla sorte dei contributi controversi.

48 Inoltre, una siffatta decisione non può essere dedotta dal rimborso da parte del DAFSE di una parte degli anticipi versati alla ricorrente, dato che la convenuta non ha imposto il rimborso di tali somme.

49 Del resto, tanto nelle sue memorie quanto nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale (v. supra, punto 21) e all' udienza, la convenuta ha costantemente negato di aver preso una decisione di riduzione di contributo o di non pagamento del saldo.

50 La ricorrente non ha, d' altro canto, dimostrato l' esistenza di un qualsiasi altro atto della convenuta che abbia avuto lo scopo di modificare la situazione giuridica risultante dalle sue decisioni di approvazione del 31 aprile e del 27 maggio 1987.

51 Di conseguenza non è dimostrato che la convenuta abbia preso una decisione di riduzione dei contributi o di non pagamento del saldo.

52 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale non può che constatare l' assenza, nella presente controversia, di un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato.

53 In ogni caso, dato che solo la Commissione è autorizzata a ridurre un contributo del FSE, le decisioni del DAFSE del 30 luglio 1990 e del 1 settembre 1993 relative alla riduzione del contributo finanziario nazionale e all' ingiunzione di restituire taluni importi (v. precedenti punti 11 e 12) presentano un carattere puramente nazionale e non sono assolutamente imputabili a un' istituzione comunitaria. Esse sfuggono al controllo del giudice comunitario, poiché spetta al giudice nazionale competente controllare la validità dei provvedimenti nazionali di esecuzione degli atti comunitari relativi ai contributi controversi. In tale occasione il giudice nazionale può, in applicazione dell' art. 177 del Trattato, deferire alla Corte di giustizia la questione della validità di tali atti comunitari.

54 Pertanto il ricorso d' annullamento è irricevibile in mancanza di un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato, senza che sia necessario accogliere la domanda della convenuta diretta all' adozione del mezzo istruttorio di cui al precedente punto 32.

55 Anche supponendo che il ricorso possa essere considerato come un ricorso per carenza diretto, in applicazione dell' art. 175, terzo comma, del Trattato, contro l' assenza di decisioni sulle domande di pagamento del saldo, esso sarebbe irricevibile per il mancato rispetto delle forme sostanziali previste dall' art. 175, secondo comma, del Trattato.

56 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

57 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 87, n. 3, secondo comma, dello stesso regolamento, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all' altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

58 Nella fattispecie, la convenuta è venuta meno alle sue responsabilità non decidendo sulle domande di pagamento del saldo. La sua lettera del 16 giugno 1994 non ha fatto altro che aumentare la confusione quanto alla sorte dei contributi controversi. Infine, senza addurre alcun serio argomento, essa ha perseverato a torto nella propria interpretazione, malgrado la citata sentenza Commissione/Branco, che precisava chiaramente che essa sola ha il potere di ridurre un contributo finanziario del FSE. Tali diversi elementi hanno costretto la ricorrente a sostenere spese inutili. Di conseguenza, si deve fare applicazione dell' art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura e condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La convenuta è condannata alle spese.

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