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Document 61994TJ0201

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 7 febbraio 2002.
    Erwin Kustermann contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Regolamento (CE) n. 2187/93 - Indennizzo dei produttori - Interruzione della prescrizione.
    Causa T-201/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 II-00415

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:26

    61994A0201

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 7 febbraio 2002. - Erwin Kustermann contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee. - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Regolamento (CE) n. 2187/93 - Indennizzo dei produttori - Interruzione della prescrizione. - Causa T-201/94.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-00415


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Dies a quo - Responsabilità derivante dal regolamento n. 857/84, che implica la mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori di latte che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione - Data da prendere in considerazione

    [Trattato CE, artt. 178 e 215 (divenuti artt. 235 CE e 288 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 43; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84]

    2. Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Interruzione - Presupposti - Presentazione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario o presentazione all'istituzione competente di una domanda previa

    [Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e art. 175 (divenuto art. 232 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 43; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84, e (CE) n. 2187/93; comunicazione del Consiglio e della Commissione 92/C 198/04]

    Massima


    1. Il decorso del termine di prescrizione che colpisce le azioni promosse avverso la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale, quali le azioni per il risarcimento del danno sofferto dai produttori di latte o di latticini, i quali, in seguito ad impegni di non commercializzazione o di riconversione sottoscritti in forza del regolamento n. 1078/77, non potevano ottenere, tenuto conto del regolamento n. 857/84, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare, è iniziato il giorno successivo alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione e data in cui il regolamento n. 857/84 ha cominciato a produrre effetti dannosi per il ricorrente, impedendogli di riprendere il commercio di latte. Inoltre, poiché il danno subìto non si è prodotto istantaneamente, ma si è rinnovato quotidianamente, la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte si applica al periodo che precede di oltre cinque anni la data dell'atto interruttivo della prescrizione, senza ledere i diritti sorti nei periodi successivi.

    ( v. punti 62-64 )

    2. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia, il termine di prescrizione è interrotto solo dalla presentazione di un'istanza dinanzi al giudice comunitario o dalla presentazione di una domanda preventiva all'istituzione competente della Comunità, restando tuttavia inteso che, in quest'ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta segue il ricorso nei termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) o dall'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), a seconda dei casi.

    Riguardo al danno sofferto dai produttori di latte o di latticini, i quali, in seguito ad impegni di non commercializzazione o di riconversione sottoscritti in forza del regolamento n. 1078/77, non potevano ottenere, tenuto conto del regolamento n. 857/84, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare, la rinuncia ad opporre la prescrizione contenuta nella comunicazione del Consiglio e della Commissione, relativa alla successiva adozione del regolamento n. 2187/93, che prevede un'offerta di indennizzo ai produttori considerati, è un atto unilaterale che, al fine di limitare il numero di ricorsi giudiziali, mirava a incoraggiare i produttori ad attendere l'attuazione del sistema di indennizzo forfettario previsto dal detto regolamento. In applicazione di tale regolamento, i produttori potevano chiedere che fosse loro inviata un'offerta di indennizzo il cui termine di accettazione era di due mesi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 2187/93, a partire dalla scadenza di tale termine le istituzioni non erano più vincolate da tale offerta e potevano nuovamente avvalersi della prescrizione.

    Tuttavia, quando l'offerta di risarcimento di un danno si inserisce in un contesto in cui è stato richiesto ai produttori di non presentare domande preventive o ricorsi per risarcimento danni per via dell'attuazione da parte delle istituzioni di un sistema di indennizzo forfettario e transattivo, il rifiuto dell'offerta di risarcimento, espresso o risultante dalla scadenza di un termine per l'accettazione previsto in quell'ambito, non può avere conseguenze più rigorose in materia di calcolo del termine di prescrizione di quelle che deriverebbero da una decisione di rigetto da parte dell'amministrazione di una domanda di risarcimento presentata da un singolo. Infatti, tale rifiuto concretizza, allo stesso modo di una decisione di rigetto, il disaccordo tra l'amministrazione e colui che chiede il risarcimento.

    Ne risulta che, in tal caso, ciò che fa decorrere il termine di due mesi previsto dall'art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia con riferimento all'art. 173 del Trattato è la data di scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta ovvero quella di rifiuto esplicito dell'offerta. Solo una simile interpretazione consente di rispettare lo scopo del termine di accettazione, che è di concedere un certo periodo di riflessione al singolo affinché possa pronunciarsi sull'indennizzo transattivo che gli è proposto e, eventualmente, evitare di agire in giudizio. Pertanto i produttori che hanno aspettato, a causa dell'impegno assunto dalle istituzioni di presentare loro un'offerta di indennizzo, prima di presentare un ricorso per risarcimento dinanzi al Tribunale e l'hanno poi presentato entro due mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta che era stata loro fatta devono potersi avvalere dell'impegno delle istituzioni a rinunciare ad opporre la prescrizione e ottenere che la prescrizione della loro azione sia interrotta, in applicazione dell'art. 43 dello Statuto della Corte, alla data della detta comunicazione del Consiglio e della Commissione.

    ( v. punti 67-69 e 73-76 )

    Parti


    Nella causa T-201/94,

    Erwin Kustermann, residente in Eggenthal (Germania), rappresentato dagli avv.ti H.-P. Ried, Y. Schur e R. Brukhardt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra A.-M. Colaert, in qualità di agente,

    e

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Booß e M. Niejahr, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti H.-J. Rabe e M. Núñez-Müller, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuti,

    avente ad oggetto la domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) per i danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

    composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

    cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 maggio 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Contesto normativo

    1 Nel 1977 il Consiglio, per far fronte ad un'eccedenza di produzione di latte nella Comunità, adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Questo regolamento offriva ai produttori un premio in cambio della sottoscrizione di un impegno di non commercializzazione del latte o di riconversione delle mandrie per un periodo di cinque anni.

    2 Nonostante numerosi produttori avessero sottoscritto simili impegni, la situazione di sovrapproduzione persisteva nel 1983. Il Consiglio adottava quindi il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».

    3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), fissava il quantitativo di riferimento per ciascun produttore sulla base dei quantitativi consegnati nel corso di un anno di riferimento, il 1981, fatta salva per gli Stati membri la possibilità di scegliere il 1982 o il 1983. La Repubblica federale di Germania optava per quest'ultimo anno come anno di riferimento.

    4 Gli impegni di non commercializzazione sottoscritti da taluni produttori nell'ambito del regolamento n. 1078/77 riguardavano gli anni di riferimento prescelti. Non avendo prodotto latte nel corso di tali anni, essi non potevano ottenere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare.

    5 Con sentenze 28 aprile 1988 nelle cause 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), per violazione del principio del legittimo affidamento.

    6 In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 84, pag. 2). In applicazione di tale regolamento di modifica, i produttori che avevano sottoscritto un impegno di non commercializzazione ottenevano un quantitativo di riferimento cosiddetto «specifico» (chiamato anche «quota»).

    7 L'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico era soggetta a diverse condizioni. Alcune di esse, che facevano riferimento, in particolare, al momento di scadenza dell'impegno di non commercializzazione, venivano dichiarate invalide dalla Corte con sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e causa C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).

    8 A seguito delle dette sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 150, pag. 35), che, eliminando le condizioni dichiarate invalide, consentiva l'attribuzione ai produttori interessati di un quantitativo di riferimento specifico.

    9 Con sentenza 19 maggio 1992 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte dichiarava la Comunità responsabile dei danni causati a taluni produttori di latte ai quali, per effetto dell'applicazione del regolamento n. 857/84, era stato impedito di porre in commercio latte in forza degli impegni assunti ai sensi del regolamento n. 1078/77.

    10 A seguito di tale sentenza, il 5 agosto 1992 il Consiglio e la Commissione pubblicavano la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione 5 agosto 1992»). Dopo aver richiamato le conseguenze della sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena esecuzione, le istituzioni manifestavano l'intenzione di adottare i criteri pratici di indennizzo dei produttori interessati.

    11 Fino all'adozione di tali criteri, le istituzioni si impegnavano, nei confronti di ogni produttore che avesse diritto ad un indennizzo, a rinunciare a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. Tuttavia, l'impegno era subordinato alla condizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione 5 agosto 1992 ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto a una delle istituzioni.

    12 Al punto 3, secondo comma, della comunicazione 5 agosto 1992 vi era la seguente precisazione:

    «Le istituzioni preciseranno a quali autorità ed entro quali termini dovranno venir presentate le domande. Si assicura ai produttori che la facoltà di far riconoscere i loro diritti resta impregiudicata anche se non si rivolgono alle istituzioni comunitarie o alle autorità nazionali prima dell'apertura dei termini di cui sopra».

    13 Successivamente, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6). Questo regolamento prevede, a favore dei produttori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento definitivo, un'offerta di indennizzo forfettario dei danni subiti nell'ambito d'applicazione della normativa di cui alla sentenza Mulder II.

    14 Ai sensi dell'art. 10, n. 2, del citato regolamento:

    «Il produttore deve inoltrare la domanda alla competente autorità. La domanda del produttore deve pervenire all'autorità competente, pena il rigetto, entro il 30 settembre 1993.

    Il termine di prescrizione di cui all'articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia ricomincia a decorrere per tutti i produttori, dalla data menzionata al primo comma, se la domanda di cui allo stesso comma non è stata inoltrata anteriormente a tale data, a meno che la prescrizione sia stata interrotta da un ricorso alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 43 dello Statuto di quest'ultima».

    15 L'art. 14, terzo comma, dello stesso regolamento così dispone:

    «La mancata accettazione dell'offerta entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione ha per conseguenza che l'offerta stessa non vincola più, in futuro, le istituzioni comunitarie interessate».

    16 Con sentenza 27 gennaio 2000 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-203), la Corte statuiva sull'importo degli indennizzi chiesti dai ricorrenti.

    Fatti all'origine della controversia

    17 Il ricorrente è un produttore tedesco di latte che ha sottoscritto, nell'ambito del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione scaduto il 31 marzo 1986.

    18 Ancor prima della scadenza di tale impegno, il ricorrente richiedeva alle autorità nazionali l'attribuzione di un quantitativo di riferimento. Tale domanda veniva respinta con decisione 11 giugno 1985, in quanto il ricorrente non aveva prodotto latte durante l'anno di riferimento prescelto dalla Germania per l'attribuzione delle quote latte.

    19 Il ricorrente impugnava tale decisione dinanzi ai giudici nazionali.

    20 Il 14 agosto 1989, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, otteneva un quantitativo di riferimento specifico che gli consentiva di riprendere la produzione di latte.

    21 Il 1° febbraio 1990 il ricorrente riprendeva la produzione di latte.

    22 Con lettera 27 settembre 1993 il ricorrente richiedeva un indennizzo ai sensi del regolamento n. 2187/93.

    23 Con lettera 28 gennaio 1994 le autorità nazionali competenti gli presentavano un'offerta d'indennizzo forfettario per il periodo 5 agosto 1987 - 29 marzo 1989. Il ricorrente non l'accettava entro il termine di due mesi di cui all'art. 14, terzo comma, del citato regolamento.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    24 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 maggio 1994, il ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

    25 Con ordinanza 31 agosto 1994 il Tribunale ha sospeso il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte che avrebbe deciso il ricorso nelle cause riunite C-104/89 (Mulder e a./Consiglio e Commissione) e C-37/90 (Heinemann/Consiglio e Commissione).

    26 Il procedimento è stato ripreso dopo la pronuncia da parte della Corte della sentenza che ha concluso le cause summenzionate.

    27 Con decisione del Tribunale 5 ottobre 2000 la causa è stata assegnata ad una sezione composta da tre giudici.

    28 Con decisione 13 marzo 2001 il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

    29 Le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all'udienza del 3 maggio 2001.

    30 Nell'atto introduttivo, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    - condannare i convenuti a versargli la somma di ECU 26 968,95 maggiorata degli interessi;

    - condannare i convenuti alle spese.

    31 Nella replica il ricorrente ha limitato la sua domanda in conto capitale alla somma di 29 903,89 marchi tedeschi (DEM), corrispondente all'importo dell'offerta di indennizzo che gli è stata presentata dalle autorità nazionali competenti con lettera 28 gennaio 1994.

    32 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - condannare il ricorrente alle spese.

    33 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - condannare il ricorrente alle spese.

    In diritto

    Argomenti delle parti

    34 Il ricorrente sostiene di aver diritto al risarcimento per il danno subìto tra il 5 agosto 1987 e il 31 marzo 1989 in quanto gli è stato impedito di produrre latte in applicazione del regolamento n. 857/84.

    35 Egli contesta l'argomento dei convenuti secondo cui la domanda sarebbe interamente prescritta.

    36 In relazione all'ammontare del danno, il ricorrente, in risposta alle obiezioni sollevate dal Consiglio, ha precisato le cifre sulla base delle quali calcola il suo danno reale. Tuttavia, ha nuovamente manifestato il suo accordo sull'importo di DEM 29 903,89, che gli è stato proposto come indennizzo forfettario nell'ambito del regolamento n. 2187/93.

    37 La Commissione non contesta che il ricorrente faccia parte dei produttori che, a seguito della sentenza Mulder II, hanno acquisito il diritto ad essere indennizzati per il danno dovuto alla loro temporanea esclusione dalla produzione di latte. A suo avviso, tuttavia, i diritti al risarcimento del ricorrente si sono interamente prescritti.

    38 Il Consiglio ritiene, dal canto suo, che spetti alla parte che invoca la responsabilità della Comunità provare l'esistenza e la portata del danno lamentato e individuare il nesso di causalità tra tale danno e il comportamento contestato alle istituzioni comunitarie.

    39 Ora, a seguito del suo rifiuto dell'offerta di indennizzo fatta ai sensi del regolamento n. 2187/93, il ricorrente non potrebbe più beneficiare di tale offerta e non potrebbe fondare nessun diritto su tale regolamento (v. art. 14, terzo comma, del citato regolamento e sentenza 16 aprile 1997, causa T-20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-595, punto 68). Conseguentemente, non potrebbe far riferimento ai parametri finanziari di quel regolamento per provare e valutare il danno lamentato, ma dovrebbe dimostrare l'esistenza del danno sulla base della sua situazione individuale. Il Consiglio, pertanto, ritiene che il ricorso non sia fondato.

    40 Il Consiglio afferma, inoltre, che la domanda di risarcimento è interamente prescritta.

    41 In relazione alla prescrizione, i convenuti rilevano che il termine di cinque anni previsto all'art. 43 dello Statuto della Corte ha cominciato a decorrere il giorno in cui il ricorrente avrebbe potuto riprendere le consegne di latte se non gli fosse stato negato un quantitativo di riferimento, cioè il 1° aprile 1986.

    42 I convenuti affermano che, poiché il danno lamentato nel caso di specie non è un danno prodottosi istantaneamente, ma è maturato quotidianamente sinché il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento e quindi di consegnare latte, la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte si applica al periodo che precede di oltre cinque anni la data dell'atto interruttivo, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi (sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata, punti 130-132).

    43 Essi osservano che il ricorrente lamenta un lucro cessante verificatosi tra il 1° aprile 1986 e il 29 marzo 1989, data dell'entrata in vigore del regolamento n. 764/89. Per individuare quali dei danni subiti tra queste due date si siano prescritti, i convenuti ritengono necessario accertare la data di interruzione della prescrizione.

    44 A loro avviso, la prescrizione si è interrotta solo con la presentazione del ricorso in data 31 maggio 1994.

    45 Infatti, il ricorrente non potrebbe far valere una sospensione della prescrizione basata sull'impegno assunto dai convenuti nella loro comunicazione 5 agosto 1992. La rinuncia ad opporre la prescrizione, contenuta in tale comunicazione, si applicherebbe solo fino al momento dell'adozione delle modalità pratiche di indennizzo dei produttori interessati, che sarebbero state fissate dal regolamento n. 2187/93.

    46 I convenuti fanno presente che, come dichiarato dal Tribunale nella sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata (punto 137), dalla struttura del detto regolamento risulta che l'autolimitazione che le istituzioni si sono imposte in relazione al loro diritto di invocare la prescrizione è scaduta, nei confronti dei produttori che hanno presentato una domanda di risarcimento, al compimento del termine per l'accettazione dell'offerta d'indennizzo formulata in risposta a detta domanda.

    47 I convenuti fanno presente altresì che, come del resto già dichiarato dal Tribunale con sentenza 25 novembre 1998, causa T-222/97, Steffens/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-4175, punti 36-41), un produttore che non abbia accettato entro il termine stabilito l'offerta di indennizzo che gli sia stata fatta nell'ambito del regolamento n. 2187/93 né abbia presentato ricorso entro il detto termine per l'accettazione non può pretendere di avvalersi della rinuncia ad opporre la prescrizione che le istituzioni hanno concesso all'epoca a tutti i produttori interessati.

    48 Nel caso di specie il ricorrente, dal momento che non avrebbe accettato l'offerta del 28 gennaio 1994 né presentato ricorso entro il termine fissato per l'accettazione dell'offerta, non potrebbe avvalersi, in conformità alla citata giurisprudenza, della rinuncia ad opporre la prescrizione contenuta nella comunicazione 5 agosto 1992.

    49 Conseguentemente, poiché il ricorrente ha interrotto la prescrizione solamente il 31 maggio 1994 con la presentazione del ricorso, cioè più di cinque anni dopo il compimento (29 marzo 1989) del periodo in cui disponeva di diritti al risarcimento, la presente domanda, secondo i convenuti, è interamente prescritta.

    50 Secondo la Commissione, gli argomenti del ricorrente volti a confutare tale conclusione non sono fondati, per tre motivi.

    51 In primo luogo, dal punto 3 della comunicazione 5 agosto 1992 emergerebbe che i produttori avrebbero salvaguardato i loro diritti solo rispettando determinati termini, fissati successivamente dal regolamento n. 2187/93. Questo regolamento avrebbe fissato il 30 settembre 1993 come data limite per la presentazione delle domande di indennizzo. Lo stesso avrebbe altresì fissato un termine, per l'accettazione delle offerte che sarebbero state fatte ai produttori, di due mesi a partire dalla data di ricezione delle dette offerte. Secondo la Commissione, in caso di inosservanza di tali termini, i produttori perdevano anche la protezione concessa dalla comunicazione 5 agosto 1992, a meno che nel frattempo non presentassero ricorso dinanzi al Tribunale.

    52 In secondo luogo, l'offerta di indennizzo proposta al ricorrente dalle autorità nazionali con lettera 28 gennaio 1994 nonché la stessa domanda del ricorrente 27 settembre 1993 farebbero riferimento al regolamento n. 2187/93. Il ricorrente sarebbe stato pertanto a conoscenza del fondamento normativo pertinente e avrebbe potuto verificare, mediante la lettura del detto documento, sia il diritto comunitario applicabile sia le conseguenze giuridiche che il rifiuto dell'offerta comportava.

    53 In terzo luogo, una soluzione diversa da quella adottata nella citata sentenza Steffens/Consiglio e Commissione confliggerebbe con l'economia dell'art. 43 dello Statuto della Corte. Ai sensi di tale norma, una domanda presentata all'istituzione competente interrompe la prescrizione solo se il danneggiato presenta un'istanza, in caso di risposta negativa dell'istituzione comunitaria, nel termine di due mesi dalla detta risposta. Il termine per il ricorso comincerebbe a decorrere, quindi, dalla reazione dell'istituzione comunitaria. Nella fattispecie, secondo la Commissione, tale reazione era costituita dall'offerta di indennizzo che è stata fatta al ricorrente mediante la lettera 28 gennaio 1994, in cui i convenuti hanno rifiutato implicitamente che il ricorrente facesse valere altri diritti al risarcimento. Pertanto, al fine di rispettare il termine per il ricorso di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte e sfruttare l'«appiglio» della data di interruzione della prescrizione che vi sarebbe previsto, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la sua domanda nel termine di due mesi dalla ricezione dell'offerta.

    54 Quanto all'ammontare del danno lamentato, la Commissione non ritiene necessario discuterne in questa fase del procedimento e si riserva il diritto di farlo, eventualmente, in un momento successivo.

    55 Da parte sua, il Consiglio chiede al Tribunale, qualora questo ritenga che l'azione del ricorrente non sia interamente prescritta, di concedere alle parti un termine di sei mesi per accordarsi sull'ammontare dell'indennizzo.

    Giudizio del Tribunale

    56 Innanzi tutto si deve precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, il ricorrente non fonda la propria domanda sul regolamento n. 2187/93, bensì sull'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE) e che egli fa riferimento ai parametri di tale regolamento al solo scopo di facilitare il calcolo del danno lamentato.

    57 Inoltre, per quanto concerne il diritto al risarcimento vantato dal ricorrente, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante in materia di quote latte, dalla sentenza Mulder II discende che la responsabilità della Comunità sussiste nei confronti di ciascun produttore che abbia subìto un danno risarcibile a causa del divieto impostogli di consegnare latte in applicazione del regolamento n. 857/84 (v., in particolare, sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata, punto 71).

    58 Alla luce dei documenti allegati agli atti e non contestati dai convenuti, il ricorrente si trova nella situazione dei produttori interessati dalla sentenza Mulder II. Poiché aveva assunto un impegno di non commercializzazione nell'ambito del regolamento n. 1078/77, gli è stato impedito di riprendere il commercio di latte alla scadenza di tale impegno in conseguenza dell'applicazione del regolamento n. 857/84.

    59 Inoltre, dal momento che il suo impegno di non commercializzazione è scaduto il 31 marzo 1986, cioè dopo l'entrata in vigore del regime delle quote latte, il ricorrente non ha dimostrato, al fine di giustificare il suo diritto al risarcimento, di aver avuto l'intenzione di riprendere la produzione di latte dopo la scadenza del detto impegno e la manifestazione di tale intenzione è diventata in pratica impossibile a partire dall'entrata in vigore di tale regime.

    60 Ne consegue che dev'essere respinto l'argomento del Consiglio a questo proposito e si deve dichiarare che, salvo che la domanda del ricorrente non sia prescritta, quest'ultimo ha diritto ad essere indennizzato dai convenuti per il danno subìto.

    61 Occorre pertanto verificare, a questo punto, se e in quale misura la domanda del ricorrente incorra nella prescrizione.

    62 A questo proposito occorre rilevare che, nella fattispecie, il decorso del termine di prescrizione è iniziato il 1° aprile 1986, giorno successivo alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione e data in cui il regolamento n. 857/84 ha cominciato a produrre effetti dannosi per il ricorrente, impedendogli di riprendere il commercio di latte (sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata, punto 130).

    63 Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza in materia di quote latte, il danno subìto dal ricorrente non si è prodotto istantaneamente, ma è maturato nell'arco di un determinato periodo, sinché il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento e quindi di consegnare latte. Si tratta di un danno continuato, rinnovatosi quotidianamente (sentenze del Tribunale Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata, punto 132, e 31 gennaio 2001, causa T-76/94, Jansma/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-243, punto 78).

    64 Di conseguenza, la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte si applica al periodo che precede di oltre cinque anni la data dell'atto interruttivo della prescrizione, senza ledere i diritti sorti nei periodi successivi (v., in particolare, sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata, punto 132).

    65 Ne consegue che, per stabilire se e in quale misura si siano prescritti i diritti del ricorrente, si deve verificare la data in cui la prescrizione è stata interrotta.

    66 Per stabilire tale data, si deve analizzare l'impegno assunto dai convenuti di non far valere la prescrizione nei confronti dei ricorsi presentati dai produttori interessati dalla comunicazione 5 agosto 1992 e determinare in quale misura tale impegno, interpretato alla luce delle regole derivanti dall'art. 43 dello Statuto della Corte, produca effetti nei confronti del ricorrente.

    67 A tal fine si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte, il termine di prescrizione è interrotto solo dalla presentazione di un'istanza dinanzi al giudice comunitario o dalla presentazione di una domanda preventiva all'istituzione competente della Comunità, restando tuttavia inteso che, in quest'ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta segue il ricorso nei termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) o dall'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), a seconda dei casi (sentenze della Corte 5 aprile 1973, causa 11/72, Giordano/Commissione, Racc. pag. 417, punto 6, e Steffens/Consiglio e Commissione, già citata, punti 35 e 42).

    68 Si deve poi ricordare che la rinuncia ad opporre la prescrizione contenuta nella comunicazione 5 agosto 1992 era un atto unilaterale che, al fine di limitare il numero di ricorsi giudiziali, mirava a incoraggiare i produttori ad attendere l'attuazione del sistema di indennizzo forfettario previsto dal regolamento n. 2187/93 (citata sentenza Steffens/Consiglio e Commissione, punto 38).

    69 In applicazione di tale regolamento, i produttori potevano chiedere che fosse loro formulata un'offerta di indennizzo il cui termine di accettazione era di due mesi. Nella fattispecie l'offerta di indennizzo formulata con lettera 28 gennaio 1994 è stata ricevuta il 1° febbraio 1994 dal ricorrente, il quale non l'ha accettata entro il termine di due mesi, scaduto il 1° aprile 1994. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 2187/93, dal 2 aprile 1994 le istituzioni non erano più vincolate da tale offerta e potevano nuovamente opporre la prescrizione.

    70 In relazione al problema di stabilire se il Consiglio e la Commissione potessero nuovamente avvalersi della prescrizione alla scadenza del termine di due mesi previsto per l'accettazione dell'offerta, il ricorrente afferma che, avendo presentato il ricorso in esame entro il termine di due mesi a partire dalla scadenza del termine previsto dal regolamento n. 2187/93 per l'accettazione dell'offerta di transazione che gli è stata presentata, deve avere la possibilità di far valere l'impegno assunto dalle istituzioni nella comunicazione 5 agosto 1992, al fine di poter opporre l'interruzione della prescrizione alla data della detta comunicazione.

    71 Contro questa tesi i convenuti, richiamandosi alla citata sentenza Steffens/Consiglio e Commissione (punti 39 e 41), sostengono che il ricorrente, per poter beneficiare del detto impegno, avrebbe dovuto presentare il ricorso nel termine previsto per l'accettazione dell'offerta.

    72 Alla luce dei fatti di causa risulta che l'applicazione della citata giurisprudenza alla domanda in esame porta a una soluzione che non è conforme all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 43 dello Statuto della Corte e 14 del regolamento n. 2187/93 e che, quindi, è necessario limitare la portata di quanto dichiarato dal Tribunale nella detta sentenza.

    73 Infatti, si deve rilevare che, quando l'offerta di risarcimento di un danno si inserisce in un contesto come quello del caso di specie, in cui è stato richiesto ai produttori di non presentare domande preventive o ricorsi per risarcimento danni per via dell'attuazione da parte delle istituzioni di un sistema di indennizzo forfettario e transattivo, il rifiuto dell'offerta di risarcimento, espresso o risultante dalla scadenza di un termine per l'accettazione previsto in quell'ambito, non può avere conseguenze più rigorose in materia di calcolo del termine di prescrizione di quelle che deriverebbero da una decisione di rigetto da parte dell'amministrazione di una domanda di risarcimento presentata da un singolo. Infatti, tale rifiuto concretizza, allo stesso modo di una decisione di rigetto, il disaccordo tra l'amministrazione e colui che chiede il risarcimento.

    74 Ne risulta che, in un caso come quello di specie, ciò che fa decorrere il termine di due mesi previsto dall'art. 43 dello Statuto della Corte con riferimento all'art. 173 del Trattato è la data di scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta ovvero quella di rifiuto esplicito dell'offerta.

    75 Solo una simile interpretazione consente di rispettare lo scopo del termine di accettazione, che è di concedere un certo periodo di riflessione al singolo affinché possa pronunciarsi sull'indennizzo transattivo che gli è proposto e, eventualmente, evitare di agire in giudizio.

    76 Pertanto i produttori che, come il ricorrente, hanno aspettato, a causa dell'impegno assunto dalle istituzioni di presentare loro un'offerta di indennizzo, prima di introdurre un ricorso per risarcimento innanzi al Tribunale e l'hanno poi presentato entro due mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta che era stata loro fatta devono potersi avvalere dell'impegno delle istituzioni a rinunciare ad opporre la prescrizione e ottenere che la prescrizione della loro azione sia interrotta, in applicazione dell'art. 43 dello Statuto della Corte, alla data della comunicazione 5 agosto 1992.

    77 Stante quanto precede, il 5 agosto 1992 deve essere considerato come data di interruzione della prescrizione della domanda in esame. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza (sentenze della Corte 13 novembre 1984, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 e 282/82, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3693, punto 16, e Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata, punto 140), il periodo da indennizzare corrisponde ai cinque anni precedenti tale data. Esso è pertanto compreso tra il 5 agosto 1987 e il 28 marzo 1989, giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, il quale, permettendo per il futuro l'assegnazione di quantitativi specifici di riferimento ai produttori che si trovavano nella stessa situazione del ricorrente, ha posto fine al danno subìto da quest'ultimo.

    78 Quanto all'ammontare dell'indennizzo, si deve rilevare che le parti non hanno ancora avuto la possibilità di pronunciarsi specificamente sull'ammontare di un indennizzo relativo al periodo identificato dal Tribunale.

    79 Infatti, all'atto della ripresa del procedimento nella presente causa, le parti sono state invitate a concentrare la loro analisi sul problema dell'esistenza di un diritto a risarcimento, da un canto, perché l'importo dell'indennizzo dipende dal periodo durante il quale la ricorrente ha subìto danni che il Tribunale ritiene debbano essere risarciti dalla Comunità e, dall'altro, per dare alle parti la possibilità di accordarsi su tale importo in base ai criteri adottati dalla Corte nella citata sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione.

    80 Ciò posto, il Tribunale invita le parti a ricercare, alla luce della presente sentenza e delle precisazioni circa le modalità di calcolo del danno contenute nella citata sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione, un accordo sul punto entro sei mesi. In mancanza di accordo, le parti presenteranno al Tribunale, nel termine concesso, le loro richieste pecuniarie.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    81 In considerazione di quanto illustrato al punto 80 della presente sentenza, la decisione sulle spese deve essere riservata.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) I convenuti sono obbligati a risarcire il danno subìto dal ricorrente a causa dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, in quanto detti regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in osservanza di un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento prescelto dallo Stato membro interessato.

    2) Il periodo per il quale il ricorrente deve essere risarcito dei danni subiti a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84 è quello che inizia il 5 agosto 1987 e si conclude il 28 marzo 1989.

    3) Le parti comunicheranno al Tribunale, entro sei mesi a decorrere dalla presente sentenza, gli importi da versare, stabiliti di comune accordo.

    4) In mancanza di accordo, esse faranno pervenire al Tribunale, entro il medesimo termine, le loro richieste pecuniarie.

    5) La decisione sulle spese è riservata.

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