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Document 61994TJ0166

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 14 luglio 1995.
Koyo Seiko Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
Antidumping - Danno.
Causa T-166/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-02129

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:140

61994A0166

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE AMPLIATA) DEL 14 LUGLIO 1995. - KOYO SEIKO CO. LTD CONTRO CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. - ANTIDUMPING - DANNO. - CAUSA T-166/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-02129


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Danno ° Determinazione a livello degli "anelli esterni", componenti dei cuscinetti a rulli conici (CRC), venduti separatamente ° Errore manifesto di valutazione ° Sviamento di potere ° Insussistenza

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 1]

2. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Danno ° Incidenza delle importazioni oggetto di dumping ° Valutazione in rapporto a una parte rappresentativa del mercato comunitario ° Ammissibilità ° Violazione del principio dell' unità del mercato comunitario ° Insussistenza ° Esclusione dei mercati che siano oggetto di misure nazionali di protezione emanate in conformità alla normativa comunitaria ° Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 4, nn. 4 e 5)

3. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Danno ° Prova del nesso di causalità ° Obblighi delle istituzioni ° Valutazione di fattori estranei al dumping ° Importazioni di prodotti fabbricati in altri paesi terzi da produttori collegati ai produttori comunitari ° Importazioni che non possono ridurre la redditività dell' industria comunitaria

(Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 4, n. 1)

4. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Regolamenti che istituiscono dazi antidumping ° Inesattezza che non impedisce la comprensione del ragionamento che ha condotto all' istituzione dei dazi ° Irrilevanza

(Trattato CE, art. 190)

Massima


1. Nell' azione del Consiglio, il quale ha emanato il regolamento n. 55/93, che istituisce un dazio definitivo sulle importazioni di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici (CRC) originari del Giappone diverso da quello imposto sui CRC completi, basandosi, per accertare l' esistenza e la misura del danno arrecato ai produttori comunitari di anelli esterni, non sul prezzo dei cuscinetti a rulli conici (CRC) completi, bensì su quello degli anelli esterni, che sono fra i componenti dei CRC, non sono ravvisabili né errori manifesti di valutazione né uno sviamento di potere.

Infatti, a prescindere dalle questioni concernenti l' esistenza di una concorrenza tra anelli esterni provenienti da vari produttori e il montaggio degli anelli esterni di un produttore con gli altri componenti del CRC di un altro produttore, gli anelli esterni sono prodotti distinti, venduti e fatturati separatamente rispetto agli altri componenti del CRC; per tale motivo essi possono costituire oggetto di una procedura antidumping ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento antidumping di base.

Peraltro, se il prodotto nel suo complesso è intercambiabile e può essere sostituito da un CRC completo proveniente da un qualsiasi altro produttore, qualsiasi utilità tratta da un elemento di tale prodotto, nella fattispecie l' anello esterno venduto sotto forma di prodotto distinto, può influenzare la scelta dell' acquirente. Quando tale utilità si traduce in termini di prezzo, l' acquirente preferirà in linea di principio l' elemento meno costoso, né cambierà idea a causa della compatibilità di detto elemento con un tipo solo degli altri componenti del CRC completo, per cui la sottoquotazione del prezzo di tale elemento, vale a dire dell' anello esterno, può causare un danno ai produttori comunitari dello stesso.

Inoltre, qualora la scelta di un componente del CRC completo implichi che tutti gli altri elementi debbano provenire dal medesimo produttore, gli effetti della concorrenza esistente tra gli anelli esterni si riflettono a livello dei CRC completi, di modo che dal fatto che gli anelli esterni non vengano in concreto montati insieme ai coni dei vari produttori deriva che l' importazione di anelli esterni giapponesi oggetto di dumping danneggia in un primo tempo gli anelli esterni comunitari e, in seguito, gli altri componenti comunitari del CRC completo.

2. La prassi seguita dalle istituzioni comunitarie, consistente nel tenere in considerazione solo una parte rappresentativa del mercato comunitario per analizzare l' impatto di importazioni oggetto di dumping, non è contraria al principio dell' unità del mercato comunitario, purché sia sufficientemente dimostrata la rappresentatività del campione di mercato comunitario preso in esame.

Al riguardo occorre prendere atto che esse giustamente tengono conto di una parte soltanto del mercato comunitario, rappresentativa al tempo stesso per quanto concerne l' analisi della sottoquotazione dei prezzi, delle vendite e delle quote di mercato, tralasciando in sede di valutazione del danno sofferto dall' industria comunitaria il mercato di taluni Stati membri, inaccessibile ai prodotti importati oggetto di dumping a causa dei provvedimenti nazionali di salvaguardia adottati in osservanza della normativa comunitaria. L' inclusione di tali mercati porterebbe infatti al risultato di relativizzare la misura del danno e quindi di diminuire la tutela che il regolamento antidumping di base vuole offrire in relazione alla parte del mercato comunitario accessibile alle suddette importazioni.

3. Ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento antidumping di base n. 2423/88, le istituzioni comunitarie sono tenute a valutare se il danno di cui esse intendono tener conto derivi effettivamente dalle importazioni che sono state oggetto di dumping e ad escludere qualsiasi danno dovuto ad altri fattori.

In una situazione in cui le importazioni provenienti da paesi terzi diversi da quello dal quale provengono le importazioni oggetto della procedura antidumping sono dello stesso ordine di grandezza di queste ultime e in cui le istituzioni valutano in termini di redditività il danno sofferto dall' industria comunitaria, occorre dichiarare che le dette importazioni provenienti da paesi terzi non sono tali da far venir meno il nesso di causalità tra il dumping e il danno. Va tenuto presente, al riguardo, che le suddette importazioni non sono tali da diminuire la redditività dell' industria comunitaria quando sono effettuate da produttori collegati ai produttori comunitari e sono state decise da questi ultimi.

4. La motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti e alla Corte e al Tribunale di esercitare il loro controllo.

La circostanza che un 'considerando' di un regolamento che istituisce un dazio antidumping sia viziato da un' inesattezza non può essere giudicata tale da viziare la legittimità del suddetto regolamento posto che la sua motivazione, considerata nella sua interezza, indichi in modo chiaro e comprensibile l' iter logico seguito dalle istituzioni in modo tale che la ricorrente, avendo a disposizione tutti i dati sui quali le istituzioni comunitarie hanno fondato il loro ragionamento e avendo peraltro partecipato attivamente alle varie fasi del procedimento amministrativo, preliminare alla fissazione dell' aliquota definitiva del dazio antidumping, non possa essersi ragionevolmente ingannata sul contenuto di detto iter logico.

Parti


Nella causa T-166/94,

Koyo Seiko Co. Ltd, società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), con gli avv.ti Jacques Buhart, del foro di Parigi, e Charles Kaplan, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Ramon Torrent e Jorge Monteiro, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Georg Berrisch, del foro di Amburgo e del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eric L. White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Claus-Michael Happe, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

e

Federation of European Bearing Manufacturers' Associations, associazione di diritto tedesco, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Lucius, 6, rue Michel Welter,

intervenienti,

avente ad oggetto l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 8 gennaio 1993, n. 55, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (GU L 9, pag. 7),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen, R. García-Valdecasas, C.W. Bellamy e dalla signora P. Lindh, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 aprile 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti

1 Il presente ricorso d' annullamento è diretto avverso il regolamento (CEE) del Consiglio 8 gennaio 1993, n. 55, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (GU L 9, pag. 7, in prosieguo: il "regolamento n. 55/93" o "regolamento controverso"). Tale regolamento è stato adottato in base alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 2423/88" o "regolamento di base"). In data 14 luglio 1992 la Commissione aveva adottato il regolamento (CEE) n. 1994, che istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (GU L 199, pag. 8, in prosieguo: il "regolamento n. 1994/92" o "regolamento provvisorio").

Il prodotto

2 Gli anelli esterni di cuscinetti a rulli conici (in prosieguo: gli "anelli esterni") sono fra i componenti del cuscinetto a rullo conico (in prosieguo: il "CRC completo").

Un CRC completo consta dei seguenti pezzi:

° un anello interno di forma conica, dello stesso materiale di quello esterno;

° alcuni rulli conici antifrizione, adattati all' anello interno, i quali consentono a quest' ultimo di mutare posizione rispetto all' anello esterno;

° una gabbia, la quale mantiene i rulli sull' anello interno;

° l' anello esterno, che è la femmina in cui viene innestato il maschio, ossia il cono (composto dall' anello interno, dai cuscinetti e dalla gabbia).

3 Questi diversi componenti di un CRC completo possono essere acquistati separatamente. Capita che gli utilizzatori finali di un CRC completo, come alcune case automobilistiche, applichino i diversi componenti di un CRC completo alle diverse parti di un' autovettura e che il CRC completo sia pertanto montato solo all' atto del montaggio dell' autovettura.

Procedimento amministrativo

4 In data 26 settembre 1990 la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (in prosieguo: la "FEBMA") presentava denuncia di dumping presso la Commissione.

5 All' epoca in cui veniva presentata la denuncia all' origine del regolamento controverso, il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone (GU L 167, pag. 3, in prosieguo: il "regolamento n. 1739/85"), imponeva dazi antidumping del 5,5% sui CRC completi della ricorrente e del 4,3% sui coni della stessa; entrambi questi prodotti hanno il medesimo codice NC 8042 2000. Tale regolamento veniva abrogato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 settembre 1993, n. 2655, che abroga con effetto retroattivo le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (GU L 244, pag. 1).

6 In data 4 gennaio 1991 la Commissione pubblicava un avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di anelli esterni originari del Giappone (GU C 2, pag. 8).

7 Detto procedimento portava la Commissione ad adottare, in data 14 luglio 1992, il regolamento provvisorio, che istituiva un dazio antidumping provvisorio.

8 In risposta a una lettera della ricorrente ricevuta il 24 luglio 1992, la Commissione precisava le modalità da essa seguite per calcolare il margine di dumping e il danno.

9 In data 8 gennaio 1993 il Consiglio adottava il regolamento controverso, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 15 gennaio 1993.

Procedimento

10 In tali circostanze, con atto depositato presso la cancelleria della Corte in data 29 aprile 1993, la ricorrente ha presentato il ricorso di cui trattasi.

11 Con ordinanza 15 settembre 1993 il presidente della Corte ha dichiarato ammissibile l' intervento della Commissione a sostegno delle conclusioni formulate dal Consiglio.

12 Con ordinanza 1 ottobre 1993 il presidente della Corte ha dichiarato ammissibile l' intervento della FEBMA a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con il medesimo atto il presidente della Corte, su richiesta della ricorrente, ha disposto che taluni documenti, contenenti segreti aziendali, non fossero inseriti nel fascicolo degli atti di procedura comunicati all' interveniente.

13 Con ordinanza 18 aprile 1994 la Corte ha rinviato la causa al Tribunale di primo grado, in applicazione dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), e della decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA/CE (GU L 66, pag. 29).

14 In data 31 maggio 1994 la ricorrente ha chiesto che fosse disposto il trattamento riservato delle sue osservazioni concernenti la memoria d' intervento 16 maggio 1994, nonché gli allegati a dette osservazioni. Con ordinanza 24 febbraio 1995 il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha accolto tale richiesta.

15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Nell' ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all' art. 64 del regolamento di procedura, le parti sono state invitate a rispondere per iscritto a taluni quesiti entro il 16 marzo 1995.

16 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all' udienza pubblica svoltasi il 5 aprile 1995.

Conclusioni delle parti

17 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° annullare il regolamento n. 55/93 nella parte concernente la ricorrente;

° condannare il Consiglio e la FEBMA alle spese.

18 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso;

° condannare la ricorrente alle spese.

19 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso.

20 La FEBMA conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso;

° condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dall' interveniente.

Nel merito

21 La ricorrente invoca cinque motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo si fonda su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell' art. 2, n. 1, del regolamento di base, in quanto l' importazione di anelli esterni di provenienza giapponese non avrebbe potuto causare un danno. Il secondo motivo si fonda sull' esistenza di uno sviamento di potere, in quanto il regolamento controverso avrebbe lo scopo di evitare l' elusione di un dazio antidumping, in assenza però dei presupposti di cui all' art. 13, n. 10, del regolamento di base. Il terzo motivo si fonda sulla violazione dell' art. 4, n. 5, del regolamento di base, in quanto il Consiglio, per valutare gli effetti dell' importazione di anelli esterni di provenienza giapponese sulle vendite complessive di detto prodotto all' interno della Comunità, ha preso in considerazione solo le vendite comunitarie di anelli esterni in Francia, in Germania e nel Regno Unito. Il quarto motivo si fonda sulla violazione degli artt. 2, n. 2, e 4, n. 1, del regolamento di base, in quanto il Consiglio non avrebbe tenuto in sufficiente considerazione le importazioni di anelli esterni in provenienza da paesi terzi diversi dal Giappone per determinare la loro incidenza sulla produzione comunitaria di detta merce. Il quinto motivo è fondato sulla violazione dell' art. 190 del Trattato.

Primo motivo: errore manifesto di valutazione e violazione dell' art. 2, n. 1, del regolamento di base

Argomenti delle parti

22 La ricorrente sostiene, in sostanza, che a causa della mancanza di intercambiabilità degli anelli esterni prodotti dai vari fabbricanti, le istituzioni comunitarie non avevano il diritto di ritenere che esistesse un mercato comunitario degli anelli esterni diverso dal mercato dei CRC completi e che, per tale ragione, i dati relativi ai prezzi dei soli anelli esterni sarebbero irrilevanti ai fini della determinazione del danno sofferto dalla produzione comunitaria. La ricorrente aggiunge poi che una riduzione del prezzo degli anelli esterni non è tale da comportare una diminuzione del prezzo dei CRC completi, poiché il prezzo del cono, oggetto di negoziazione e vendita separate, avrebbe proprio l' effetto di compensare la riduzione del prezzo degli anelli esterni.

23 La ricorrente ricorda al riguardo che, affinché un dazio antidumping possa essere legittimamente imposto, l' art. 2, n. 1, del regolamento di base impone che sia addotta la prova che il prodotto oggetto di dumping causi un danno a un' attività produttiva con sede nella Comunità. Ebbene, nella fattispecie sarebbe impossibile dimostrare dal punto di vista economico che l' importazione di anelli esterni provenienti dal Giappone abbia potuto causare un danno alla produzione comunitaria nonché determinare la misura di detto danno eventuale, dato che gli anelli esterni prodotti dai vari fabbricanti non sarebbero intercambiabili.

24 La ricorrente ne deduce che non esiste un mercato degli anelli esterni, non essendoci concorrenza fra tali prodotti. Gli acquirenti di anelli esterni non potrebbero infatti compiere una scelta diversa da quella fatta per i coni all' atto di decidere la marca di anelli esterni da acquistare.

25 Essa ne ricava parimenti che, per quanto concerne il calcolo della misura del danno, gli acquirenti di anelli esterni scelgono una marca al posto di un' altra non in base al prezzo degli anelli esterni, bensì dei CRC completi, il quale dipende dal prezzo non solo degli anelli esterni, ma anche dei coni.

26 La ricorrente conclude che le istituzioni comunitarie hanno commesso un errore manifesto di valutazione basandosi sul prezzo degli anelli esterni e non su quello dei CRC completi per accertare l' esistenza e la misura del danno, poiché solo il prezzo dei CRC completi determina la scelta degli acquirenti. La ricorrente sottolinea inoltre che la fondatezza della sua analisi economica non è inficiata dal fatto che, dal punto di vista giuridico, un certo numero di anelli esterni possa essere venduto e fatturato separatamente dai coni.

27 Per parte loro, il Consiglio, la Commissione e la FEBMA ritengono che l' importazione di anelli esterni oggetto di dumping causi un danno ai produttori comunitari di detta merce. Essi infatti giudicano gli anelli esterni un prodotto diverso dai CRC completi, a prescindere dal grado di intercambiabilità dei primi.

28 Le istituzioni comunitarie hanno anche ricordato che la questione dell' intercambiabilità degli anelli esterni dei vari produttori è irrilevante nell' ambito del caso di specie poiché, da un lato, tali prodotti sono teoricamente e tecnicamente intercambiabili nonostante il fatto che gli utilizzatori desiderino procurarsi tutti i componenti di un CRC completo presso lo stesso fabbricante e, dall' altro, gli anelli esterni possono essere venduti e fatturati separatamente.

29 Esse deducono inoltre che le importazioni di anelli esterni oggetto di dumping sono causa di un danno per i produttori comunitari di tale merce non solo sul mercato degli anelli esterni, bensì anche su quello dei CRC completi. Importazioni di tal genere danneggerebbero infatti i produttori di CRC completi, in quanto il prezzo degli anelli esterni importati consentirebbe ai produttori giapponesi di compensare il dazio antidumping riscosso all' importazione dei coni. Gli acquirenti di CRC completi sarebbero effettivamente disposti a pagare un prezzo più alto per coni di provenienza giapponese qualora il prezzo al quale fosse possibile procurarsi anelli esterni aventi la stessa origine consentisse ben più che il pieno recupero del suddetto aumento di prezzo dei coni di provenienza giapponese. Conseguentemente, l' importazione di anelli esterni oggetto di dumping causerebbe un danno ai produttori comunitari di tale prodotto e di CRC completi.

30 Quanto alla misura del danno, il Consiglio ammette che è indubbiamente difficile valutarla, in quanto i produttori di anelli esterni sono anche produttori di CRC completi, ma ritiene di aver avuto a disposizione dati sufficienti a tal fine, cioè i prezzi di vendita degli anelli esterni, il loro volume di produzione e le loro vendite all' interno della Comunità, l' andamento delle quote di mercato dei produttori giapponesi e comunitari, nonché l' andamento della redditività della produzione comunitaria di anelli esterni. Il Consiglio conclude pertanto che, nonostante la mancata intercambiabilità di fatto degli anelli esterni, esso ha giustamente basato la propria analisi sul prezzo di questi ultimi e non su quello dei CRC completi.

31 La Commissione fa peraltro rilevare che la ricorrente non contesta il fatto che l' importazione degli anelli esterni oggetto di dumping causi un danno, bensì si limita a contestare le modalità con le quali la Commissione ha calcolato il dazio applicato. Ebbene, la valutazione della misura del danno nel caso di specie sarebbe ragionevole in quanto basata sul prezzo degli anelli esterni, che, salvo dati più precisi forniti dalla ricorrente, costituirebbe la base più adeguata per detto calcolo.

Giudizio del Tribunale

32 Il Tribunale anzitutto rileva che i dati in base ai quali la Commissione e il Consiglio hanno emanato, rispettivamente, il regolamento provvisorio e quello controverso riguardano gli anelli esterni venduti e fatturati separatamente dagli altri componenti del CRC completo, così come il Consiglio e la Commissione hanno precisato in udienza senza che la ricorrente sollevasse obiezioni in merito.

33 Esso rileva poi che è pacifico per le parti (la ricorrente lo ammette espressamente nel punto 3 della sua replica) che l' anello esterno è un prodotto distinto che può costituire oggetto di una distinta procedura antidumping.

34 La ricorrente sostiene tuttavia che, malgrado tale distinzione tecnica fra anello esterno e CRC completo, nel caso di specie non esisterebbe nessuna concorrenza tra gli anelli esterni dei vari produttori, poiché sarebbe concretamente impossibile montare gli anelli esterni di un produttore insieme agli altri componenti del CRC di un altro produttore. L' importazione di anelli esterni oggetto di dumping non potrebbe pertanto nemmeno causare un danno diverso da quello provocato dall' importazione di CRC completi, che siano oggetto di dumping.

35 Il Tribunale ricorda in merito che, ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento di base: "Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio". Ne consegue che le istituzioni comunitarie hanno giustamente concentrato la loro analisi sull' anello esterno quale prodotto distinto, in quanto, a parte la distinzione tecnica esistente tra quest' ultimo e il CRC completo, gli anelli esterni sono venduti e fatturati separatamente rispetto agli altri componenti del CRC. Del resto, occorre aggiungere che l' esistenza di una concorrenza tra anelli esterni fabbricati dai vari produttori non dipende semplicemente dal grado di intercambiabilità di questi ultimi, intendendo con tale nozione la possibilità di montare l' anello esterno di un produttore insieme agli altri componenti del CRC di un altro produttore.

36 Occorre infatti rilevare che, tralasciando la questione dell' intercambiabilità degli anelli esterni dei vari produttori secondo la definizione qui datane, il CRC completo di un produttore può essere sostituito da un CRC completo del medesimo tipo fabbricato da un qualsiasi altro produttore, senza che ciò incida in nessun modo sull' utilità che ne trae l' acquirente. Pertanto, se il prodotto nel suo complesso può essere sostituito da un altro, qualsiasi utilità tratta da un elemento di tale prodotto ° elemento venduto sotto forma di prodotto distinto ° può influenzare la scelta dell' acquirente. Quando tale utilità si traduce in termini di prezzo, l' acquirente preferirà in linea di principio l' elemento meno costoso, senza peraltro preoccuparsi della compatibilità di detto elemento con un tipo solo degli altri componenti del CRC completo. Pertanto, la sottoquotazione del prezzo di tale elemento, nel caso di specie l' anello esterno, può certamente causare un danno ai produttori comunitari dello stesso.

37 Secondo la ricorrente, il livello dei prezzi degli anelli esterni non sarebbe tuttavia un dato affidabile, giacché esso sarebbe determinato e compensato dal livello dei prezzi degli altri componenti del CRC completo in modo tale che una riduzione del prezzo dell' anello esterno non comporterebbe una diminuzione di quello del CRC completo.

38 In primo luogo, il Tribunale rileva in merito che le parti concordano sul fatto che il prezzo dell' anello esterno contribuisce alla determinazione del prezzo del CRC completo di tutti i componenti nella misura del 31,8%-34,8%.

39 Esso rileva, in secondo luogo, che dalle cifre prodotte a titolo di esempio e in via confidenziale dalla ricorrente nel punto 52 del suo ricorso non è dato ricavare che una qualsiasi riduzione del prezzo dell' anello esterno implichi un aumento del prezzo degli altri componenti del CRC completo né, ancor meno, che detto aumento annulli gli effetti della diminuzione del prezzo dell' anello esterno sul prezzo complessivo del CRC completo. Gli esempi illustrati dalla ricorrente mostrano viceversa che al prezzo minimo dell' anello esterno corrisponde un prezzo minimo del CRC completo. Occorre pertanto rilevare che i prezzi degli altri componenti del CRC completo costituiscono dati relativamente stabili e che essi non annullano gli effetti dannosi generati dalla concorrenza esistente tra gli anelli esterni dei vari produttori a seguito dell' importazione di anelli esterni giapponesi oggetto di dumping.

40 Occorre inoltre rilevare che, dal momento che la scelta di un componente del CRC completo implica, come sottolineato del resto dalla ricorrente, che tutti gli altri elementi debbano provenire dal medesimo produttore, gli effetti della concorrenza esistente tra gli anelli esterni dei vari produttori si riflettono a livello dei CRC completi. Di conseguenza, dal fatto che gli anelli esterni non vengano in concreto montati insieme ai coni dei vari produttori deriva che l' importazione di anelli esterni giapponesi oggetto di dumping danneggia in un primo tempo gli anelli esterni comunitari e, in seguito, gli altri componenti comunitari del CRC completo.

41 Da quanto esposto discende che le importazioni di anelli esterni oggetto di un dumping non contestato dalle parti possono causare un danno ai produttori comunitari di anelli esterni e che le istituzioni comunitarie non hanno commesso errori manifesti di valutazione basandosi sul prezzo degli anelli esterni per accertare l' esistenza e l' entità del danno arrecato ai produttori comunitari di anelli esterni.

42 Il primo motivo va pertanto respinto.

Secondo motivo: sviamento di potere

Argomenti delle parti

43 La ricorrente sostiene che il regolamento controverso è viziato da sviamento di potere. Esso avrebbe infatti lo scopo non di sanzionare l' importazione di un prodotto oggetto di dumping, bensì di evitare che, mediante un' importazione parzialmente distinta di anelli esterni, vengano elusi i dazi antidumping applicati sull' importazione dei CRC completi in forza del regolamento n. 1739/85 o sull' importazione congiunta di anelli esterni e di coni CRC. Ebbene, l' unica norma del regolamento di base dettata a tal fine, vale a dire l' art. 13, n. 10, avrebbe ad oggetto unicamente il montaggio sul territorio della Comunità, mediante utilizzazione di componenti importati non soggetti a dazi antidumping, di prodotti gravati da un simile dazio se importati dopo essere già stati montati. Poiché non ricorrerebbero i presupposti di detta norma, il Consiglio non avrebbe potuto farvi richiamo.

44 Il Consiglio replica, con il sostegno degli intervenienti, che l' art. 13, n. 10, del regolamento di base è assolutamente estraneo alla fattispecie. Nel caso di specie, il convenuto avrebbe semplicemente dato seguito a una denuncia secondo la quale un prodotto importato, oggetto di dumping, causava un danno alla produzione comunitaria. Una volta accertata l' esistenza del dumping e del danno esso era legittimato a istituire un dazio diverso da quello applicato sui CRC completi in forza del regolamento n. 1739/85.

Giudizio del Tribunale

45 Il Tribunale rileva che dal rigetto del primo motivo discende che le istituzioni comunitarie, basandosi sul prezzo degli anelli esterni considerati prodotti distinti dagli altri componenti di un CRC completo, non hanno commesso errori manifesti di valutazione nell' accertamento dell' esistenza e dell' entità del danno inflitto ai produttori comunitari dalle importazioni giapponesi oggetto di dumping. Pertanto esse hanno giustamente preso in considerazione in via autonoma gli anelli esterni, disponendo l' applicazione di un dazio antidumping diverso da quello gravante i CRC completi in forza del regolamento n. 1739/85.

46 Ne consegue che l' art. 13, n. 10, del regolamento di base non va applicato nella fattispecie e che le istituzioni comunitarie non hanno commesso nessuno sviamento di potere.

47 Occorre pertanto respingere il secondo motivo dedotto dalla ricorrente.

Terzo motivo: violazione dell' art. 4, n. 5, del regolamento di base

Argomenti delle parti

48 La ricorrente sostiene che il Consiglio ha ignorato l' art. 4, n. 5, del regolamento di base limitando alle sole vendite di anelli esterni comunitari concluse in Francia, in Germania e nel Regno Unito la sua indagine concernente gli effetti delle importazioni di anelli esterni originari del Giappone sulla produzione della Comunità.

49 Il Consiglio replica che esso poteva limitare la sua analisi dell' andamento delle vendite di anelli esterni comunitari unicamente ai suddetti Stati membri giacché è in essi che si conclude la maggior parte delle vendite. Di conseguenza tali mercati sarebbero sufficientemente rappresentativi dell' intero mercato comunitario. L' unità del mercato sarebbe stata pertanto rispettata. Il Consiglio sottolinea inoltre che la quota delle vendite di anelli esterni in Italia e in Spagna non ha l' importanza attribuitale dalla ricorrente. Infatti l' Italia (10%) e la Spagna (8%) rappresenterebbero insieme solo il 18% del mercato comunitario, mentre la Francia (14%), la Germania (45%) e il Regno Unito (18%) arriverebbero insieme a una quota del 77%.

50 La Commissione ritiene che lo svolgimento efficace e rapido della procedura antidumping le imponga di essere in grado di limitare il suo esame degli effetti dell' importazione dei prodotti di cui trattasi a una parte soltanto del mercato comune. Per questa ragione il regolamento di base le consentirebbe di concentrare la sua indagine solo su alcuni Stati membri, a condizione che tali mercati siano sufficientemente rappresentativi.

Giudizio del Tribunale

51 Il Tribunale ricorda preliminarmente che l' art. 4, nn. 4 e 5, del regolamento di base consente alle istituzioni comunitarie di valutare il danno arrecato alla produzione della Comunità dalle importazioni oggetto di dumping, analizzandone gli effetti in relazione ai produttori comunitari "le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti".

52 Le parti non contestano la circostanza che i produttori in Francia, in Germania e nel Regno Unito rappresentino una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di anelli esterni, ai sensi dell' art. 4, n. 5, del regolamento di base, rappresentandone l' 80% (diciannovesimo 'considerando' del regolamento controverso e punti 63 e 66 del ricorso). La ricorrente contesta tuttavia alle istituzioni comunitarie il diritto di limitare la loro analisi, al fine di determinare il danno sofferto dalla produzione comunitaria, alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite e quote di mercato concernenti solo una parte del mercato comunitario, giudicata rappresentativa.

53 Il Tribunale ritiene che la prassi seguita dalle istituzioni comunitarie, consistente nel tenere in considerazione solo una parte rappresentativa del mercato comunitario per analizzare l' impatto di importazioni oggetto di dumping, non è contraria al principio dell' unità del mercato comunitario, purché sia sufficientemente dimostrata la rappresentatività del campione di mercato comunitario preso in esame.

54 La ricorrente sostiene in merito che l' esclusione dell' Italia e della Spagna mina la rappresentatività del campione considerato in quanto, se si fosse tenuto conto delle vendite dei produttori comunitari in Italia e in Spagna, sarebbe stato possibile ridurre gli effetti delle importazioni oggetto di dumping nel resto della Comunità, giacché in detti Stati membri non era consentita l' importazione di anelli esterni giapponesi all' epoca dell' indagine (svoltasi nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1990; v. sesto 'considerando' del regolamento provvisorio), a causa dell' esistenza di misure nazionali adottate da tali Stati membri in forza dell' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1982, n. 288, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 35, pag. 1).

55 Occorre anzitutto esaminare se le istituzioni fossero obbligate a includere nella valutazione dell' entità del danno arrecato dalle importazioni di anelli esterni giapponesi oggetto di dumping i mercati italiano e spagnolo o se esse potessero limitare il loro esame alla sola parte del mercato comunitario in cui erano consentite dette importazioni.

56 Occorre rilevare al riguardo che le misure nazionali di tutela dei mercati italiano e spagnolo, adottate in base a una disciplina comunitaria, hanno avuto l' effetto di isolare detti mercati e di preservarli dagli effetti dannosi delle importazioni di anelli esterni giapponesi oggetto di dumping. Ne discende pertanto che i medesimi mercati devono essere ritenuti atipici in rapporto al mercato comunitario degli anelli esterni considerato nel suo complesso, dato che in quest' ultimo tali importazioni erano, in linea di principio, consentite.

57 Aderire alla tesi della ricorrente significherebbe pertanto ammettere che una medesima pratica di dumping dovrebbe essere sanzionata in modo diverso a seconda che i prodotti che ne sono oggetto abbiano accesso all' intero mercato comunitario o solo a una parte di esso. Nella seconda ipotesi occorrerebbe, secondo la ricorrente, per valutarne la gravità, porre in rapporto detto danno con l' intero mercato comunitario, ivi compresa la parte di quest' ultimo inaccessibile ai prodotti di cui trattasi e in ordine alla quale non è possibile soffrire alcun danno. Il Tribunale ritiene che questa tesi, giungendo a relativizzare la misura del danno sofferto nella parte del mercato comunitario accessibile ai prodotti di cui trattasi ponendolo in rapporto con l' intero mercato comunitario, va respinta poiché diminuisce la tutela necessaria, riguardo alla parte accessibile del mercato comunitario, offerta dal regolamento di base.

58 Occorre poi valutare se la Francia, la Germania e il Regno Unito costituiscano una parte rappresentativa dell' intero mercato comunitario, per quanto concerne singolarmente l' analisi della sottoquotazione dei prezzi, delle vendite e delle quote di mercato; la qual cosa è oggetto di contestazione da parte della ricorrente.

59 Per quanto concerne la sottoquotazione dei prezzi, il Tribunale rileva che la ricorrente contesta la rappresentatività del campione di mercato comunitario preso in considerazione (punto 63 del ricorso), ma che non adduce nessun indizio a riprova del fatto che i prezzi praticati in Italia e in Spagna dai produttori francesi, tedeschi e britannici sarebbero diversi da quelli praticati dai medesimi produttori in Francia, in Germania o nel Regno Unito. La ricorrente non ha pertanto dimostrato che le istituzioni comunitarie abbiano commesso un errore manifesto limitando alla Francia, alla Germania e al Regno Unito la loro analisi del danno sofferto dalla produzione comunitaria in termini di sottoquotazione dei prezzi (trentatreesimo 'considerando' del regolamento provvisorio).

60 Quanto alle vendite e alle quote di mercato, il Tribunale rileva che la ricorrente contesta parimenti il fatto che la Francia, la Germania e il Regno Unito siano rappresentativi del mercato comunitario, poiché le vendite concluse in Italia e in Spagna sarebbero tanto significative da compromettere, per la loro esclusione, la rappresentatività del campione preso in considerazione.

61 Occorre rilevare al riguardo che, nel trentesimo 'considerando' del regolamento provvisorio, la Commissione ha indicato che i mercati della Francia, della Germania e del Regno Unito rappresentano complessivamente la maggior parte delle vendite comunitarie di anelli esterni CRC fabbricati nella Comunità e di quelli rivenduti dai produttori giapponesi all' interno di quest' ultima. Il Consiglio ha confermato detta affermazione nel diciannovesimo 'considerando' del regolamento controverso. Nel punto 33 del suo controricorso il Consiglio ha pure precisato che le vendite concluse in Francia, in Germania e nel Regno Unito rappresentavano il 77% di tutte le vendite di anelli esterni concluse nell' ambito del mercato comunitario, a prescindere dal luogo originario di fabbricazione, mentre le vendite concluse in Italia e in Spagna ne costituivano solo il 18% e il restante 5% andava suddiviso fra i rimanenti Stati membri. La ricorrente non ha fatto opposizione in udienza avverso il Consiglio quando quest' ultimo ha affermato che questi dati non erano oggetto di contestazione, mentre invece essa si era chiesta, in sede di replica, quali fonti avesse utilizzato il Consiglio e quale fosse il loro grado di affidabilità. La ricorrente non ha inoltre addotto elementi a dimostrazione dell' inesattezza di questi dati.

62 Occorre ancora valutare se il campione preso in considerazione dalle istituzioni, il quale rappresenta pertanto il 77% delle vendite di anelli esterni all' interno della Comunità, a prescindere dal luogo originario di fabbricazione, sia ugualmente rappresentativo per quanto concerne le vendite, nell' intera Comunità, di anelli esterni prodotti in Francia, in Germania e nel Regno Unito.

63 Al riguardo il Consiglio, rispondendo a un quesito scritto del Tribunale, ha prodotto una tabella comparativa ed evolutiva delle vendite di anelli esterni effettuate dai produttori con sede nella Comunità (fabbricazione sia comunitaria sia in paesi terzi diversi dal Giappone) e da quelli con sede in Giappone, i cui dati sono qui di seguito riprodotti. Il Consiglio ha precisato in udienza che i dati riportati in questa tabella, non contestati né contraddetti dalla ricorrente, rappresentano la totalità delle vendite di anelli esterni concluse in Francia, in Germania e nel Regno Unito dai produttori francesi, tedeschi e britannici ("Quote produttori CE"), nonché le vendite di anelli esterni provenienti dal Giappone concluse nei tre suddetti Stati membri. Occorre ricordare che tutti i dati utilizzati dalle istituzioni comunitarie sia nei due regolamenti, provvisorio e controverso, sia negli atti del presente procedimento per quanto concerne la produzione fanno riferimento ai soli produttori con sede in Francia, in Germania e nel Regno Unito (i quali rappresentano l' 80% della produzione comunitaria), metodo che non è stato contestato dalla ricorrente (v. supra, punto 52).

Vendita di anelli esterni 1988 1989 1990

Quote produttori CE 78,3% 75,9% 70,8%

(fabbricazione CE)

Quote produttori CE 10,5% 11,5% 14,9%

(fabbricazione paesi terzi)

In provenienza dal Giappone 11,2% 12,6% 14,3%

___________________________________

100% 100% 100%

64 Dalle cifre qui riportate discende pertanto che, per il 1990 (periodo d' indagine), il 70,8% del 77% di tutte le vendite concluse nella Comunità hanno avuto ad oggetto anelli esterni fabbricati nella Comunità dai produttori francesi, tedeschi e britannici e vendute da questi ultimi in Francia, in Germania e nel Regno Unito, il che rappresenta il 54,5% di tutte le vendite effettuate nell' ambito della Comunità. Si tratta pertanto della maggior parte delle vendite effettuate all' interno della Comunità, a prescindere dal luogo originario di fabbricazione.

65 Occorre infine accertare se le vendite di anelli esterni concluse dai produttori francesi, tedeschi e britannici in Francia, in Germania e nel Regno Unito rappresentino ugualmente la maggior parte di tutte le vendite effettuate dai medesimi produttori all' interno dell' intera Comunità. Occorre porre a confronto a tal fine la quota delle vendite di detti produttori nei tre Stati membri menzionati con la quota delle loro vendite negli altri Stati membri, e ciò sempre in rapporto a tutte le vendite effettuate all' interno della Comunità.

66 Il Tribunale rileva al riguardo che, anche ipotizzando che i produttori francesi, tedeschi e britannici detengano un monopolio negli altri Stati membri, la quota delle loro vendite non supererebbe il 23% di tutte le vendite di anelli esterni nell' ambito della Comunità, ossia il 18% per l' Italia e la Spagna e il 5% per gli altri Stati membri.

67 Ne discende che la quota delle vendite dei produttori francesi, tedeschi e britannici in Francia, in Germania e nel Regno Unito (54,4%) è necessariamente superiore a quella dei medesimi produttori negli altri Stati membri, ivi comprese l' Italia e la Spagna (23%). Nell' ipotesi più sfavorevole alla tesi delle istituzioni, le vendite effettuate in Francia, in Germania e nel Regno Unito costituiscono più del doppio delle vendite di detti produttori nel resto della Comunità (54,5% / 23%).

68 Di conseguenza, la maggior parte degli anelli esterni venduti sul mercato comunitario e fabbricati in Francia, in Germania e nel Regno Unito è venduta nei tre suddetti Stati membri.

69 Da quanto illustrato discende che le istituzioni comunitarie hanno giustamente ritenuto che le vendite concluse dai produttori francesi, tedeschi e britannici in Francia, in Germania e nel Regno Unito rappresentino al contempo la maggior parte delle vendite di anelli esterni concluse nell' intero mercato comunitario, a prescindere dal luogo originario di fabbricazione, e, di gran lunga, la maggior parte delle vendite effettuate dai produttori francesi, tedeschi e britannici in tutto il mercato comunitario.

70 Da quanto esposto discende che le istituzioni comunitarie hanno giustamente ritenuto che il campione considerato fosse rappresentativo dell' intero mercato comunitario, per quanto concerne sia la sottoquotazione dei prezzi sia le vendite e le quote di mercato.

71 Ne consegue che il terzo motivo va parimenti respinto.

Quarto motivo: errore manifesto di valutazione e violazione dell' art. 2, n. 2, e dell' art. 4, n. 1, del regolamento di base

Argomenti delle parti

72 La ricorrente sostiene che dalla giurisprudenza discende che l' art. 4, n. 1, del regolamento di base impone al Consiglio e alla Commissione l' obbligo di valutare, al momento della determinazione del danno, se il danno che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di dumping e di escludere invece ogni danno derivante da altri fattori (sentenza della Corte 11 giugno 1992, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-3813, punto 16).

73 Nella fattispecie essa contesta al Consiglio il fatto di non aver sufficientemente valutato, senza darne spiegazione, se le importazioni di anelli esterni in provenienza da paesi terzi diversi dal Giappone non abbiano potuto contribuire al danno causato alla produzione comunitaria. Secondo la ricorrente, tali importazioni avrebbero potuto contribuire al danno arrecato alla produzione comunitaria, poiché ogni anello esterno importato nella Comunità, sia che venga immesso in libera pratica all' interno della stessa sotto forma di anello esterno sia che venga incorporato in un CRC completo, si sostituirebbe necessariamente a un anello esterno comunitario. Essa sottolinea, con il sostegno di dati numerici (v. gli allegati 9 e 10 all' allegato 3 del ricorso), che quantitativi rilevanti di CRC completi e di anelli esterni sono stati importati in provenienza da paesi terzi diversi dal Giappone. Pertanto si meraviglia che le istituzioni comunitarie affermino, senza ulteriori particolari, che importazioni di anelli esterni in provenienza da detti paesi terzi sono state effettuate solo in quantitativi non rilevanti e che esse non hanno inciso sulla redditività dei produttori comunitari (quarantasettesimo 'considerando' del regolamento provvisorio).

74 Il Consiglio e la Commissione replicano che è inesatto affermare che non sia stato compiuto nessun esame dell' incidenza delle importazioni di anelli esterni in provenienza da paesi terzi, come si limiterebbe a sostenere la ricorrente. Il Consiglio avrebbe sottolineato che la Commissione aveva constatato, in sede di indagine, che le importazioni di anelli esterni originari di paesi terzi diversi dal Giappone, essendo effettuate in quantitativi non rilevanti e provenendo principalmente da società collegate ai produttori comunitari, avevano inciso in misura trascurabile o inesistente sulla redditività dei produttori comunitari (quarantasettesimo 'considerando' del regolamento provvisorio, cui fa riferimento il Consiglio nel ventiseiesimo 'considerando' del regolamento controverso). Pertanto, esso avrebbe in tal modo rispettato l' obbligo impostogli dall' art. 4, n. 1, del regolamento di base.

75 La Commissione ha inoltre aggiunto che per calcolare le quote del mercato comunitario degli anelli esterni, a prescindere dalla loro provenienza, essa poteva escludere gli anelli esterni comunitari esportati nonché quelli importati da paesi terzi diversi dal Giappone ° più spesso da parte di società collegate ai produttori comunitari ° poiché esse sono destinate solo alla fabbricazione di CRC completi e, pertanto, non sono immessi in libera pratica nella Comunità sotto forma di "anelli esterni". Sarebbe su queste basi che essa ha constatato che la quota di mercato degli "anelli esterni" importati dai paesi terzi era poco importante.

76 A sostegno della tabella riprodotta nel punto 22 della risposta del Consiglio ai quesiti scritti del Tribunale e non contestata dalla ricorrente, il Consiglio e la Commissione hanno tuttavia illustrato in udienza che le vendite di anelli esterni in provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone, essendo prodotti venduti e fatturati separatamente, erano state addizionate alle vendite di anelli esterni provenienti da produttori comunitari per accertare, in particolare, il danno causato alla produzione comunitaria in termini di vendite, quote di mercato e profitti (trentanovesimo - quarantaduesimo 'considerando' del regolamento provvisorio).

Giudizio del Tribunale

77 Il Tribunale ricorda che il quarantasettesimo 'considerando' del regolamento provvisorio, confermato dal ventiseiesimo 'considerando' del regolamento controverso, dichiara che: "Per quanto riguarda l' incidenza delle importazioni di anelli esterni originari di altri paesi terzi, dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che tali importazioni sono state effettuate in quantitativi non rilevanti e principalmente da società collegate ai produttori comunitari (società di controllo oppure consociate)". Secondo la ricorrente, detta affermazione è tuttavia inesatta, poiché le importazioni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone non rappresenterebbero "quantitativi non rilevanti", bensì quantitativi almeno equivalenti, se non addirittura superiori per quanto concerne il 1990, a quelli delle importazioni giapponesi, come risulta dalla tabella riprodotta nel punto 22 della risposta del Consiglio ai quesiti scritti del Tribunale (qui sopra riprodotta, punto 63). Le istituzioni comunitarie avrebbero violato in tal modo l' obbligo ad esse incombente di valutare e prendere in considerazione gli effetti di tutti i fattori in grado di causare il danno sofferto dalla produzione comunitaria, conformemente all' art. 4, n. 1, del regolamento di base, secondo l' interpretazione elaboratane dalla giurisprudenza nella sentenza Extramet Industrie/Consiglio (citata, punto 16).

78 Occorre rilevare al riguardo che, in udienza, tanto il Consiglio quanto la Commissione hanno ammesso che l' espressione "quantitativi non rilevanti" era inesatta, poiché i quantitativi cui facevano riferimento tali termini sono dello stesso ordine di grandezza dei quantitativi di anelli esterni importati dal Giappone, come illustrato del resto dalla tabella riprodotta nel punto 22 della risposta del Consiglio ai quesiti scritti del Tribunale (v. il precedente punto 63). Il Consiglio ha tuttavia insistito sulla necessità di compiere un esame complessivo delle affermazioni contenute nel quarantasettesimo 'considerando' del regolamento provvisorio e di non scindere la portata dell' espressione "quantitativi non rilevanti" dalle riflessioni sull' uso di questi ultimi (cioè da parte delle società collegate ai produttori comunitari).

79 Il Tribunale ritiene che, quantunque le istituzioni comunitarie abbiano ammesso che il quarantasettesimo 'considerando' del regolamento provvisorio è viziato da inesattezza, il suo contenuto deve tuttavia essere valutato in rapporto all' intero ragionamento sviluppato dalle suddette istituzioni nell' ambito del regolamento controverso, al fine di verificare, da un lato, se esse abbiano esaminato altri fattori in grado di determinare il danno rilevato e, dall' altro, se abbiano preso in considerazione fattori di tal genere.

80 Quanto alla prima questione, il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, dai 'considerando' di entrambi i regolamenti, quello provvisorio e quello controverso, e, in particolare, dai dati in cifre riportati nel quarantunesimo 'considerando' del regolamento provvisorio, nella forma risultante dalle precisazioni fornite dal Consiglio nel punto 22 della sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, discende che le istituzioni comunitarie hanno quanto meno valutato se le importazioni di anelli esterni in provenienza da paesi terzi diversi dal Giappone abbiano potuto contribuire al danno sofferto dalla produzione comunitaria, in particolare alla diminuzione della quota di mercato di detta produzione in Francia, in Germania e nel Regno Unito.

81 In secondo luogo occorre verificare se le istituzioni comunitarie non abbiano omesso di prendere in considerazione, dopo averli esaminati, gli effetti eventuali delle importazioni di anelli esterni in provenienza da paesi terzi diversi dal Giappone relativi alla determinazione del danno considerato e, in particolare, se dette importazioni non siano state tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni di anelli esterni provenienti dal Giappone a prezzi di dumping, da un lato, e il danno sofferto dalla produzione comunitaria, dall' altro.

82 Il Tribunale rileva in merito che, da un lato, le istituzioni comunitarie hanno determinato il danno in termini di "redditività delle vendite di tutti i tipi del prodotto simile realizzate dai produttori comunitari negli stessi mercati" (quarantaduesimo 'considerando' del regolamento provvisorio) basandosi sui dati riguardanti la sottoquotazione (rispettivamente 'considerando' trentatreesimo del regolamento provvisorio e ventunesimo di quello controverso), le vendite/quote di mercato (rispettivamente 'considerando' trentunesimo, trentaduesimo e da trentanovesimo a quarantunesimo del regolamento provvisorio, ventunesimo e ventiquattresimo di quello controverso e, inoltre, punti 20-22 della risposta del Consiglio ai quesiti scritti del Tribunale) e la produzione (' considerando' trentaquattresimo-trentottesimo del regolamento provvisorio) e, dall' altro, la ricorrente non ha mai contestato il fatto che le istituzioni comunitarie abbiano legittimamente determinato il danno in termini di redditività della produzione comunitaria, benché essa sostenga che il danno considerato non è stato correttamente determinato e che sono stati commessi errori manifesti di valutazione.

83 Occorre pertanto accertare se questo nesso di causalità, valutato dal punto di vista della redditività della produzione comunitaria, nella ricostruzione elaboratane dalle istituzioni comunitarie in termini di sottoquotazione, di vendite/quote di mercato e di produzione, sia stato correttamente dimostrato.

84 Per quel che riguarda, in primo luogo, la sottoquotazione, occorre esaminare se il danno sofferto dalla produzione comunitaria, quale individuato dalle istituzioni comunitarie, possa trarre origine, in tutto o in parte, dalla sottoquotazione che sarebbe stata rilevata, fra i prezzi degli anelli esterni provenienti da produttori comunitari e quelli degli anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone, a seconda che essi siano venduti e fatturati separatamente o incorporati nei CRC completi venduti dai produttori comunitari.

85 Al riguardo, è anzitutto pacifico per le parti che gli anelli esterni importati da paesi terzi diversi dal Giappone provengono principalmente da società collegate ai produttori comunitari.

86 La ricorrente non ha inoltre mai allegato né dimostrato che i prezzi di vendita degli anelli esterni importati da paesi terzi diversi dal Giappone, quando sono venduti e fatturati separatamente, siano stati diversi da quelli praticati dai produttori comunitari. L' identità dei prezzi parrebbe per di più logica, dato che sarebbe strano che società organicamente collegate si pongano in concorrenza a tale livello riguardo ai loro stessi prodotti.

87 Occorre infine ricordare che, per quanto concerne gli anelli esterni importati da paesi terzi diversi dal Giappone e incorporati in CRC completi venduti dai produttori comunitari, le istituzioni comunitarie hanno limitato la loro analisi del danno sofferto dalla produzione comunitaria ai soli danni concernenti gli anelli esterni venduti e fatturati separatamente, come il Consiglio ha segnatamente precisato a sostegno del punto 22 della sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale senza essere contraddetto dalla ricorrente.

88 Da quanto esposto discende che il danno sofferto dalla produzione comunitaria, quale determinato dalle istituzioni comunitarie, non poteva derivare in tutto o in parte dalla sottoquotazione degli anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone rispetto a quelli fabbricati dai produttori comunitari.

89 Per quanto concerne, in secondo luogo, le vendite e quote di mercato, occorre valutare se il danno sofferto dalla produzione comunitaria, quale determinato dalle istituzioni comunitarie, abbia potuto essere eventualmente causato in tutto o in parte dall' entità delle vendite e delle quote di mercato degli anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone.

90 Al riguardo, il Tribunale rileva anzitutto che, nel quarantunesimo 'considerando' del regolamento provvisorio, la Commissione afferma che: "Tra il 1988 e il periodo dell' inchiesta anche la quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita:

1988 88,8%

1989 87,4%

1990 85,7%".

La Commissione ha inoltre precisato alla ricorrente, con lettera datata 25 novembre 1992 (punto 22 dell' allegato 13 al ricorso), che le vendite di anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone sono state incluse nella determinazione delle percentuali riprodotte nel quarantunesimo 'considerando' del regolamento provvisorio. Il Consiglio ha infine illustrato nei particolari il contenuto di tali cifre nella tabella di cui al punto 22 della sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, qui sopra riprodotta (punto 63).

91 Da tale tabella, i cui dati non sono stati oggetto di contestazione da parte della ricorrente, discende che le percentuali riprodotte nel quarantunesimo 'considerando' del regolamento provvisorio sono il risultato della somma della prima e della seconda riga della tabella. Ciò significa pertanto che le vendite e le quote di mercato prese in considerazione dalle istituzioni comunitarie per valutare l' impatto delle importazioni di anelli esterni giapponesi sulla determinazione del danno causato alla produzione comunitaria tengono parimenti conto delle importazioni di anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone.

92 Del resto il Tribunale rileva che le vendite e le quote di mercato degli anelli esterni fabbricati nella Comunità e provenienti da produttori comunitari, indicate nella prima riga della tabella, sono diminuite in misura più rilevante di quella tenuta presente dalla Commissione nel quarantunesimo 'considerando' del regolamento provvisorio. La perdita raggiunge infatti il 7,5% nel primo caso (dal 78,3% al 70,8%), mentre risulta del solo 3,1% nel secondo caso (dall' 88,8% all' 85,7%), una volta addizionate le vendite e le quote di mercato degli anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone. Ne discende che le istituzioni comunitarie hanno tenuto conto degli effetti eventuali delle importazioni di anelli esterni fabbricati da paesi terzi diversi dal Giappone.

93 La ricorrente non può pertanto affermare che il mero aumento delle vendite e delle quote di mercato degli anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone (passate dal 10,5% al 14,9%) indichi che dette importazioni hanno inciso sulla determinazione del danno constatato dalle istituzioni comunitarie. Infatti, anche ipotizzando che nel 1989 e nel 1990 le importazioni di anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone si siano mantenute al livello da esse raggiunto nel 1988, ossia al 10,5% del totale delle vendite comunitarie di anelli esterni in Francia, in Germania e nel Regno Unito, il livello delle vendite di anelli esterni comunitari avrebbe dovuto compensare tale divario, pari al 4,4%, per raggiungere il 75,2% del totale delle vendite comunitarie di anelli esterni nei tre citati Stati membri. La perdita registrata nel settore delle vendite di anelli esterni comunitari nel periodo 1988-1990 avrebbe raggiunto pertanto il 3,1% (passando dal 78,3% al 75,2%), il che corrisponde esattamente alla perdita di quote di mercato rilevata nel quarantunesimo 'considerando' del regolamento provvisorio (v. qui supra, punto 92), nonché all' incremento del livello delle vendite di anelli esterni provenienti dal Giappone (che cresce dall' 11,2% al 14,3%).

94 Ne discende che persino l' aumento delle vendite e delle quote di mercato degli anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone non consente di spiegare, in tutto o in parte, il danno sofferto in termini di redditività dalla produzione comunitaria a seguito delle importazioni giapponesi oggetto di dumping.

95 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che le istituzioni comunitarie hanno preso in considerazione gli effetti eventuali delle vendite e delle quote di mercato degli anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone per determinare il danno sofferto dalla produzione comunitaria in termini di redditività, ricomprendendo dette vendite e quote di mercato nelle voci corrispondenti relative ai produttori comunitari.

96 Per quel che concerne, in terzo luogo, il danno arrecato alla produzione comunitaria in quanto tale, occorre valutare se esso possa essere imputato in tutto o in parte all' importazione di anelli esterni provenienti da società con sede in paesi terzi diversi dal Giappone e collegate organicamente ai produttori comunitari.

97 Il Tribunale ritiene in merito che, data la determinazione del danno in termini di redditività dei produttori comunitari, non era irragionevole che le istituzioni comunitarie considerassero prive di incidenza sulla redditività dei produttori comunitari le importazioni di anelli esterni provenienti da imprese collegate. Dette importazioni sono state infatti decise dagli stessi produttori comunitari. Ebbene, lo scopo ultimo di un qualsiasi produttore, quando prende decisioni relative alla fabbricazione dei suoi prodotti, resta, sino a prova contraria, l' incremento della redditività della propria impresa. Un produttore comunitario può decidere pertanto di produrre anelli esterni all' interno della Comunità o di importarne in provenienza da imprese collegate sia per venderli direttamente e separatamente sul mercato comunitario sia per incorporarli in CRC completi, allo scopo di ridurne il prezzo di costo e aumentare in tal modo la propria redditività. Una decisione di tal natura non può tradursi in una perdita di redditività e non può pertanto costituire una causa, anche solo secondaria, del danno accertato dalle istituzioni comunitarie, tanto più che la ricorrente non ha addotto elementi che consentano di dimostrare che i produttori comunitari, importando anelli esterni provenienti da società collegate, non avessero lo scopo di accrescere la propria redditività.

98 Di conseguenza, le istituzioni comunitarie hanno giustamente ritenuto che le importazioni di anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone non potessero incidere sulla redditività della produzione comunitaria e che non dovessero pertanto esser prese in considerazione per la determinazione del danno causato dalle importazioni giapponesi oggetto di dumping.

99 Da quanto illustrato discende che, quantunque il quarantasettesimo 'considerando' del regolamento provvisorio sia indubbiamente viziato da inesattezza nella parte in cui afferma che le importazioni in provenienza da paesi terzi diversi dal Giappone rappresentavano "quantitativi non rilevanti" e benché esso possa pertanto aver indotto in errore, il ragionamento su cui si fonda, fatto proprio dalle istituzioni comunitarie in sede di regolamento controverso, si è rivelato corretto.

100 Ne discende che il quarto motivo va respinto.

Quinto motivo: violazione dell' art. 190 del Trattato

Argomenti delle parti

101 La ricorrente ritiene che la motivazione dell' atto impugnato non rispetti, sotto tre profili, gli obblighi imposti dall' art. 190 del Trattato. Anzitutto essa non illustrerebbe le ragioni a sostegno dell' esistenza di un mercato distinto degli anelli esterni, nell' ambito del quale gli anelli esterni giapponesi e comunitari sarebbero in concorrenza fra loro, al fine di determinare il danno arrecato alla produzione comunitaria. Inoltre essa non specificherebbe in modo esauriente la ragione per cui l' indagine sull' esistenza di un danno sia stata limitata alle vendite di anelli esterni in Francia, in Germania e nel Regno Unito. Infine, detta motivazione non indicherebbe se le istituzioni abbiano compiuto un esame degli effetti delle importazioni provenienti da paesi terzi sull' entità del danno accertato.

102 Il Consiglio ritiene di aver rispettato gli obblighi imposti dall' art. 190 del Trattato.

Giudizio del Tribunale

103 Occorre ricordare che, per giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 258/84, Nippon Seiko/Consiglio, Racc. pag. 1923, punti 27-29), la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti e alla Corte e al Tribunale di esercitare il loro controllo.

104 Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, dall' esame da esso condotto del primo e del terzo motivo discende che la motivazione del regolamento di cui trattasi ha indicato, in modo chiaro e inequivoco, l' iter logico seguito dalle istituzioni comunitarie ed ha consentito alla ricorrente di conoscere le ragioni dei due regolamenti, quello provvisorio e quello controverso, ai fini della tutela dei suoi diritti e al Tribunale di esercitare il suo controllo, sia per quanto concerne l' esistenza di una concorrenza tra anelli esterni sia per quanto riguarda la limitazione alla Francia, alla Germania e al Regno Unito dell' esame degli effetti delle importazioni giapponesi oggetto di dumping.

105 Per quel che concerne l' esame degli effetti delle importazioni in provenienza da paesi terzi diversi dal Giappone, valutati nell' ambito del quarto motivo, il Tribunale ricorda di aver rilevato che la formulazione del quarantasettesimo 'considerando' del regolamento provvisorio è tale da indurre in errore sul volume delle importazioni di anelli esterni provenienti da società collegate ai produttori comunitari e con sede in paesi terzi diversi dal Giappone, ma che detta inesattezza non ha inciso per nulla sulla legittimità del regolamento controverso né sul ragionamento su cui quest' ultimo si fonda. I 'considerando' dei due regolamenti, quello provvisorio e quello controverso, indicano infatti in modo chiaro e comprensibile l' iter logico seguito dalle istituzioni comunitarie in modo tale che la ricorrente, avendo a disposizione tutti i dati sui quali le istituzioni comunitarie hanno fondato il loro ragionamento e avendo peraltro partecipato attivamente alle varie fasi del procedimento amministrativo preliminare alla fissazione dell' aliquota definitiva del dazio antidumping, non può essersi ragionevolmente ingannata sul contenuto di detto iter logico.

106 Il quinto motivo dev' essere pertanto respinto.

107 Da quanto esposto discende che occorre respingere il ricorso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

108 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente e avendone fatto domanda sia il Consiglio sia l' interveniente FEBMA, la ricorrente dev' essere condannata al pagamento, oltre che delle proprie, delle spese sostenute dal Consiglio e dalla FEBMA. Conformemente all' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio e dalla FEBMA.

3) La Commissione sopporterà le proprie spese.

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