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Document 61994TJ0148

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) dell'11 marzo 1999.
    Preussag Stahl AG contro Commissione delle Comunità europee.
    Trattato CECA - Concorrenza - Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate - Fissazione dei prezzi - Ripartizione dei mercati - Sistema di scambio di informazioni.
    Causa T-148/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 II-00613

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:51

    61994A0148

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) dell'11 marzo 1999. - Preussag Stahl AG contro Commissione delle Comunità europee. - Trattato CECA - Concorrenza - Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate - Fissazione dei prezzi - Ripartizione dei mercati - Sistema di scambio di informazioni. - Causa T-148/94.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00613
    Pub.RJ pagina Pub ext


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Situazione economica difficile dell'impresa interessata - Presa in considerazione - Obbligo - Assenza

    (Trattato CECA, art. 65, n. 5)

    2 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Normativa tributaria di uno Stato membro - Esclusione

    (Trattato CECA, art. 65, n. 5)

    3 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Fissazione dell'ammenda da parte del giudice comunitario - Competenza anche di merito

    (Trattato CECA, art. 36, secondo comma)

    Massima


    1 Nella determinazione dell'importo delle ammende da infliggere ad imprese siderurgiche per violazione delle regole di concorrenza la Commissione può legittimamente tener conto della difficile situazione economica delle imprese medesime, mantenendo al tempo stesso le ammende ad un livello a suo giudizio adeguato. Tuttavia, riconoscere la sussistenza di un obbligo che imponga alla Commissione di tener conto della situazione finanziaria deficitaria di un'impresa finirebbe per procurare un vantaggio ingiustificato, sotto il profilo della concorrenza, alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato.

    2 La normativa tributaria di uno Stato membro, in particolare una normativa che non consenta all'impresa interessata di dedurre dai propri redditi fiscalmente imponibili le ammende inflitte per violazione della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, non può costituire un criterio rilevante ai fini della fissazione delle ammende medesime.

    3 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde ad un calcolo aritmetico preciso. Peraltro, il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.

    Parti


    Nella causa T-148/94,

    Preussag Stahl AG, società di diritto tedesco, con sede in Salzgitter (Germania), rappresentata dagli avv.ti Horst Satzky e Bernhard M. Maassen, del foro di Bruxelles, Martin Heidenhain, del foro di Francoforte, e Constantin Frick, del foro di Brema, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell'avv. René Faltz, 6, rue Heinrich Heine,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall e Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, Julian Currall e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Hans-Joachim Freund, del foro di Francoforte, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto, in via principale, il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    (Seconda Sezione ampliata),

    composto dai signori C.W. Bellamy, facente funzione di presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza(1)

    Motivazione della sentenza


    Fatti all'origine del ricorso

    A - Osservazioni preliminari

    1 Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»), con la quale era stata constatata la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee e una delle loro associazioni di categoria ad una serie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni riservate concernenti il mercato comunitario delle travi, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, ed erano state irrogate ammende a quattordici imprese del medesimo settore per infrazioni commesse nel periodo tra il 1º luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.

    2 La ricorrente, già denominata Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (indicata nella Decisione con il nome di «Peine-Salzgitter»), appartiene ad un gruppo di società di cui la società madre è la Preussag AG. Questa costituisce uno dei principali produttori di acciaio in Germania ed il suo volume di affari consolidato ammontava nel 1989/1990 a 3,225 miliardi di DM. Nel 1990, le sue vendite di travi nella Comunità si attestavano a 352 milioni di DM, vale a dire 172 milioni di ECU.

    (...)

    D - La Decisione

    3 La Decisione, notificata alla ricorrente il 3 marzo 1994, unita alla lettera 28 febbraio 1994 a firma del signor Van Miert (in prosieguo: la «Lettera»), recava un dispositivo del seguente tenore:

    «Articolo 1

    Le seguenti imprese hanno partecipato, nella misura descritta nella presente decisione, alle pratiche anticoncorrenziali, elencate per ciascuna di esse, che hanno impedito, limitato ed alterato il gioco normale della concorrenza sul mercato comune. Per le ammende inflitte, la durata dell'infrazione è indicata in mesi, ad eccezione dell'armonizzazione degli extra per la quale la partecipazione all'infrazione è contraddistinta da una "x".

    (...)

    Peine-Salzgitter

    a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e Walzstahl-Vereinigung (30)

    b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (30) c) Fissazione dei prezzi per il mercato tedesco (3)

    d) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (9)

    e) Fissazione del prezzi per il mercato danese (30)

    f) Ripartizione del mercato, "metodo Traverso" (3 + 3)

    g) Ripartizione del mercato francese (3)

    h) Ripartizione del mercato tedesco (6)

    i) Ripartizione del mercato italiano (3)

    i) Armonizzazione degli extra (x)

    (...)

    Articolo 4

    Per le infrazioni indicate all'articolo 1 commesse dopo il 30 giugno 1988 (dopo il 31 dicembre 1989 (2)nel caso di Aristrain e Ensidesa), vengono inflitte le seguenti ammende:

    (...)

    Preussag AG 9 500 000 ECU

    (...)

    (...)

    Articolo 6

    Sono destinatarie della presente decisione:

    (...)

    - Preussag Stahl AG (...)»

    Sulla domanda, dedotta in subordine, diretta all'annullamento dell'art. 4 della Decisione o quantomeno, alla riduzione dell'importo dell'ammenda

    (...)

    B - In ordine all'assenza di illeciti da parte della ricorrente ed in ordine alla pretesa necessità di definire le pratiche vietate piuttosto che imporre ammende

    (...)

    Giudizio del Tribunale

    4 Il Tribunale ha già accertato che la pretesa partecipazione della Commissione alle violazioni contestate alla ricorrente non è minimamente provata nella specie (v. supra, parte D). Il Tribunale ha parimenti rilevato che la ricorrente non poteva ignorare l'illiceità dei comportamenti di cui trattasi, quantomeno a decorrere dal 30 giugno 1988, e che la Commissione non ha illegittimamente «allineato» il Trattato CECA al Trattato CE. Parimenti, nessun elemento contenuto nei vari pareri, decisioni, commenti o relazioni interne della Commissione poteva indurre la ricorrente a ritenere legittimo un qualsiasi suo comportamento. Ne consegue che gli argomenti dedotti in merito relativi alla buona fede ed all'assenza di illeciti da parte del ricorrente devono essere respinti.

    5 Non può nemmeno trovare accoglimento l'argomento secondo cui, alla luce della precedente prassi amministrativa della Commissione, la ricorrente non avrebbe potuto prevedere l'irrogazione di un'ammenda. Infatti, da un lato, una serie di decisioni della Commissione hanno inflitto nel passato ammende (v. le decisioni menzionate nella Quindicesima Relazione generale dell'Alta Autorità, 1966, pag. 185 (punto 221); decisione della Commissione 21 gennaio 1970, 70/118/CECA, relativa ad una procedura, a norma dell'art. 65 del Trattato CECA, riguardante accordi e pratiche concordate esistenti sul mercato tedesco del rottame (GU L 29, pag. 30); decisioni 27 marzo 1980, C(80)236 def/1, 2 e 3, emanate nel settore degli acciai speciali, riassunte nella Decima Relazione sulla politica di.. concorrenza, punti 109 e 110, nonché la decisione sull'acciaio inossidabile, menzionata supra). D'altro canto, in ogni caso, la circostanza che una determinata decisione sia stata eventualmente preceduta da procedimenti analoghi in cui la Commissione non ha ritenuto opportuno infliggere un'ammenda non fa venir meno, nell'ambito di tale decisione, il potere sanzionatorio della Commissione espressamente attribuitole dall'art. 65, n. 5, del Trattato (v., in tal senso, con riguardo al Trattato CE, la sentenza della Corte 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e 36/78-82/78, BMW Belgium e a./Commissione, Racc. pag. 2435, punto 53).

    6 Deve essere parimenti respinto, per i motivi esposti supra ai punti 280-285 (3), l'argomento relativo alla pretesa contraddizione tra la disciplina dei prezzi, contenuta in particolare nell'art. 60 del Trattato, e la realtà del mercato.

    7 La tesi secondo cui la Commissione, in luogo di imporre ammende, avrebbe dovuto definire, a termini dell'art. 60, n. 1, secondo comma, del Trattato, le pratiche vietate non trova alcun sostegno nella menzionata sentenza 21 marzo 1955, Paesi Bassi/Alta Autorità. Il potere di procedere a tale definizione, nell'ambito dell'art. 60 del Trattato, non ha infatti nulla che vedere con il divieto di accordi e di pratiche concordate anticoncorrenziali contemplato dall'art. 65 del Trattato.

    8 Ne consegue che gli argomenti relativi all'assenza di illeciti da parte della ricorrente ed alla pretesa necessità, in luogo dell'irrogazione di un'ammenda, di definire le pratiche vietate devono essere respinti.

    C - In ordine al carattere sproporzionato dell'ammenda

    (...)

    - Sulla situazione economica della ricorrente e dell'industria siderurgica

    9 L'argomento dedotto dalla ricorrente relativo all'esiguità dei benefici dalla stessa tratti rispetto a quelli di altre imprese, esiguità che risulterebbe dalle cifre indicate al punto 301 (nota 1) della Decisione, è privo di pertinenza. Le ammende inflitte alle singole imprese sono state, infatti, determinate non in funzione dei benefici dalle medesime ricavati, bensì dei rispettivi volumi di affari, conformemente al dettato dell'art. 65, n. 5, del Trattato.

    10 Applicando tale criterio ad ogni singola impresa, ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato, la Commissione ha peraltro tenuto sufficientemente in considerazione l'importanza economica relativa di ognuna di esse sul mercato comunitario delle travi, unico interessato dalle violazioni. Il richiamo della ricorrente alla propria ridotta rilevanza sul mercato dell'acciaio grezzo appare, in tale contesto, privo di pertinenza. Lo stesso ragionamento deve applicarsi alla dichiarazione del signor Van Miert dinanzi al Parlamento europeo.

    (...)

    11 Legittimamente la Commissione ha ignorato il fatto che la ricorrente, secondo quanto dalla medesima esposto in ordine alla normativa tributaria tedesca, non può dedurre l'ammenda dai propri redditi imponibili. La normativa tributaria di uno Stato membro non può costituire un criterio pertinente ai fini della fissazione di un'ammenda per violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

    12 Per quanto attiene, infine, alle pretese difficoltà di adeguamento dell'industria al termine del regime di crisi, il Tribunale ha già rilevato che le imprese erano a conoscenza, sin dal settembre del 1985 se non da prima, di essere entrate in un regime transitorio. La Commissione ha peraltro emanato vari provvedimenti diretti ad accompagnare la transizione, in particolare il regime di sorveglianza previsto dalla decisione n. 2448/88.

    13 Devono quindi essere respinti gli argomenti relativi alla situazione economica della ricorrente e dell'industria siderurgica.

    (...)

    - Sull'esercizio da parte del Tribunale della propria competenza anche di merito

    14 Occorre ricordare che il Tribunale ha già annullato l'art. 1 della Decisione nella parte in cui accerta la partecipazione della ricorrente a un accordo per la fissazione dei prezzi sul mercato tedesco (v. supra, punto 410-413). L'ammenda irrogata dalla Commissione per questa infrazione è stata stabilita in 90 300 ECU.

    15 Per le ragioni esposte al precedente punto 509 (4), si deve inoltre escludere il periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 dicembre 1988 ai fini del calcolo dell'ammenda relativa all'infrazione consistente nella fissazione di prezzi sul mercato danese, il che corrisponde, nel caso della ricorrente, a una riduzione dell'ammenda pari a 17 200 ECU, secondo il metodo seguito dalla Commissione.

    16 Infine, per le ragioni già indicate ai punti 687-693 (5), il Tribunale ritiene che occorra ridurre del 15% l'importo totale dell'ammenda irrogata per gli accordi e le pratiche concordate per la fissazione dei prezzi, per il fatto che la Commissione, in qualche modo, ha esagerato gli effetti anticoncorrenziali delle infrazioni accertate. Tenendo conto delle riduzioni già menzionate per quanto riguarda gli accordi sui mercati tedesco e danese, tale riduzione ammonta, secondo il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione, a 811 410 ECU.

    17 In applicazione del metodo di calcolo della Commissione, l'ammenda irrogata alla ricorrente deve essere ridotta di 918 910 ECU.

    18 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso. Il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.

    19 Il Tribunale ritiene che l'impostazione generale seguita dalla Commissione per determinare il livello delle ammende (v. supra, punto 629) (6) sia giustificata dalle circostanze della fattispecie. Infatti, le infrazioni consistenti nel fissare i prezzi e ripartire i mercati, espressamente vietate dall'art. 65, n. 1, del Trattato, devono essere considerate particolarmente gravi dal momento che esse comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato. Del pari, i sistemi di scambio di informazioni riservate imputati alla ricorrente perseguivano uno scopo analogo a quello di una ripartizione dei mercati secondo i flussi tradizionali. Tutte le infrazioni prese in considerazione ai fini dell'ammenda sono state commesse, dopo la fine del regime di crisi, quando le imprese avevano già ricevuto avvertimenti in proposito. Come il Tribunale ha rilevato, l'obiettivo principale degli accordi e delle pratiche di cui trattasi era appunto quello di impedire o di falsare il ritorno al gioco normale della concorrenza, che era inerente alla scomparsa del regime di crisi manifesta. Inoltre, le imprese erano a conoscenza della loro illiceità e li hanno scientemente occultati alla Commissione.

    20 Tenuto conto, da un lato, di quel che precede e, dall'altro, dell'entrata in vigore, il 1º gennaio 1999, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, l'importo dell'ammenda deve essere fissato in 8 600 000 euro.

    (...)

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE

    (Seconda Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1) L'art. 1 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, è annullato nella parte in cui addebita alla ricorrente la partecipazione ad un accordo di fissazione dei prezzi per il mercato tedesco per una durata di tre mesi.

    2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 4 della decisione 94/215/CECA è fissato in 8 600 000 euro.

    3) Il ricorso è respinto quanto al resto.

    4) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quattro quinti delle spese della convenuta. La convenuta sopporterà un quinto delle proprie spese.

    (1) - I punti della motivazione della presente sentenza sono ampiamente identici o analoghi a quelli della sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen/Commissione (Racc. pag. II-347), ad esclusione, segnatamente, dei punti 74-91, 373-378, 566-574 e 614-625 della medesima, che non presentano corrispondenza equivalente nella presente sentenza. Parimenti, le violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato contestate alla ricorrente su taluni mercati nazionali non sono identiche a quelle contestate alla ricorrente nella causa Thyssen/Commissione. Nella specie, l'annullamento parziale dell'art. 1 della Decisione, è motivato, sostanzialmente, dalla mancata prova della partecipazione della ricorrente alle violazioni di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza.

    (2) - Data menzionata nelle versioni francese e spagnola della Decisione. Le versioni tedesche ed inglese indicano la data del 31 dicembre 1988.

    (3) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punti 310-316.

    (4) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punto 451.

    (5) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punti 640-646.

    (6) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punto 577.

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