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Document 61994CO0253

    Ordinanza della Corte del 13 gennaio 1995.
    Olivier Roujansky contro Consiglio dell'Unione europea.
    Ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di primo grado - Rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato.
    Causa C-253/94 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-00007

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:4

    61994O0253

    ORDINANZA DELLA CORTE DEL 13 GENNAIO 1995. - OLIVIER ROUJANSKY CONTRO CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. - RICORSO CONTRO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO - RIGETTO DEL RICORSO IN QUANTO MANIFESTAMENTE INFONDATO. - CAUSA C-253/94 P.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00007


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso di annullamento ° Atti impugnabili ° Dichiarazione del Consiglio dell' Unione europea sull' entrata in vigore del Trattato sull' Unione europea ° Esclusione ° Trattato sull' Unione europea ° Esclusione

    (Trattato CE, art. 173, primo comma)

    2. Ricorso contro un' ordinanza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Motivo diretto avverso la decisione del Tribunale sulle spese ° Irricevibilità nell' ipotesi di rigetto di tutti gli altri motivi

    (Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 51, secondo comma)

    Massima


    1. Né la dichiarazione del Consiglio europeo sull' entrata in vigore del Trattato sull' Unione europea né il Trattato sull' Unione europea sono atti la cui legittimità possa essere assoggettata a controllo in forza dell' art. 173 del Trattato.

    2. Nell' ipotesi in cui siano stati respinti tutti gli altri motivi fatti valere in un ricorso avverso una decisione del Tribunale, il motivo concernente l' illegittimità della decisione del Tribunale sulle spese, in applicazione dell' art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte, dev' essere respinto in quanto irricevibile.

    Parti


    Nel procedimento C-253/94 P,

    Olivier Roujansky, residente in Bordeaux (Francia), con l' avvocato Pierre Alt, del foro di Sarreguemines, 4, rue du Palais, 57204 Sarreguemines,

    ricorrente,

    avente ad oggetto un ricorso proposto avverso l' ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 14 luglio 1994, causa T-584/93, Roujansky/Consiglio (Racc. pag. II-585), e diretto all' annullamento della suddetta ordinanza,

    LA CORTE,

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, F.A. Schockweiler. P.J.G. Kapteyn e C. Gulmann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edwards (relatore), A.M. La Pergola e J.-P. Puissochet, giudici,

    avvocato generale: G. Tesauro

    cancelliere: R. Grass

    sentito l' avvocato generale,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 15 settembre 1994 il signor Roujansky ha proposto, ai sensi dell' art 49 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, un ricorso diretto contro l' ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 1994, causa T-584/93, Roujansky/Consiglio (Racc. pag. II-585), con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente ai sensi dell' art. 173 del Trattato CE.

    2 Dall' ordinanza del Tribunale risulta che il ricorso mirava:

    ° a far dichiarare l' "inesistenza assoluta" ovvero, quanto meno, a veder annullare la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993, che avrebbe prodotto l' effetto di rendere noto ai cittadini della Comunità economica europea che il Trattato sull' Unione europea sarebbe entrato in vigore il 1 novembre 1993;

    ° a far dichiarare la nullità del Trattato sull' Unione europea nella sua formulazione del 7 febbraio 1992 nonché del Trattato sull' Unione europea, come modificato a seguito delle dichiarazioni della Danimarca.

    3 L' atto introduttivo è stato notificato al Consiglio dell' Unione europea dalla cancelleria del Tribunale. A seguito di tale notifica, il Consiglio dell' Unione europea ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Quest' ultimo si è pronunciato senza avviare la trattazione orale.

    4 Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda mirante all' accertamento dell' inesistenza ovvero all' annullamento della dichiarazione del Consiglio europeo, il Tribunale ha rilevato anzitutto che l' art. 173, primo comma, del Trattato non ricomprende gli atti del Consiglio europeo fra quelli la cui legittimità può essere sottoposta al controllo del giudice comunitario. Il Tribunale ha inoltre rammentato che l' art. 31 dell' Atto unico europeo, in vigore alla data di adozione della dichiarazione impugnata, esclude espressamente l' applicazione al Consiglio europeo delle disposizioni del Trattato CEE relative alla competenza del giudice comunitario e che tale esclusione è stata confermata dall' art. L del Trattato sull' Unione europea.

    5 Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto di non essere competente a pronunciarsi sulla legittimità della dichiarazione del Consiglio europeo.

    6 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda mirante a far dichiarare la nullità del Trattato sull' Unione europea, il Tribunale ha rilevato che siffatto Trattato non costituiva un atto di una istituzione della Comunità, ai sensi degli artt. 4 e 173 del Trattato e che, di conseguenza, esso non era competente a pronunciarsi sulla legittimità delle relative disposizioni.

    7 Il Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute dal Consiglio dell' Unione europea.

    8 Nel suo ricorso avverso l' ordinanza del Tribunale il ricorrente fa valere sostanzialmente che l' ordinanza impugnata è viziata da errori di diritto per quanto riguarda la declaratoria di irricevibilità e la condanna del ricorrente al pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute dal Consiglio dell' Unione europea.

    9 Quanto alla declaratoria di irricevibilità, il ricorrente ritiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339), degli artt. 31 e 2 dell' Atto unico europeo, dell' art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali nonché degli artt. 111, 115 e 116 del regolamento di procedura del Tribunale.

    10 Ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura della Corte, "Quando l' impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l' impugnazione con ordinanza motivata".

    11 Come è stato dichiarato dal Tribunale, né la dichiarazione del Consiglio europeo né il Trattato sull' Unione europea sono atti la cui legittimità possa essere assoggettata a controllo in forza dell' art. 173 del Trattato, di guisa che il ricorso proposto dal ricorrente avverso la declaratoria di irricevibilità è manifestamente infondato.

    12 Nel suo ricorso il ricorrente contesta inoltre la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale nei suoi confronti. In particolare, egli ritiene che il Tribunale, nella sua ordinanza, abbia erroneamente considerato come convenuto il Consiglio dell' Unione europea mentre il ricorso era diretto avverso il Consiglio europeo.

    13 Ai sensi dell' art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte, "L' impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l' onere e l' importo delle spese".

    14 Essendo stati respinti in quanto manifestamente infondati tutti gli altri motivi fatti valere dal ricorrente, in forza di tale disposizione anche quello concernente le spese deve essere respinto in quanto irricevibile.

    15 Il ricorso del ricorrente avverso l' ordinanza del Tribunale va pertanto interamente respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    16 In mancanza di conclusioni sulle spese, il ricorrente sopporterà le proprie spese ai sensi dell' art. 69 del regolamento di procedura.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    così provvede:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese.

    Lussemburgo, 13 gennaio 1995.

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