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Document 61994CJ0272

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 marzo 1996.
    Procedimento penale a carico di Michel Guiot e Climatec SA, in qualità di datore di lavoro civilmente responsabile.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal correctionnel d'Arlon - Belgio.
    Contributi datoriali - Marche-fedeltà - Marche-intemperie - Libera prestazione di servizi.
    Causa C-272/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-01905

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:147

    61994J0272

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 marzo 1996. - Procedimento penale a carico di Michel Guiot e Climatec SA, in qualità di datore di lavoro civilmente responsabile. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal correctionnel d'Arlon - Belgio. - Contributi datoriali - Marche-fedeltà - Marche-intemperie - Libera prestazione di servizi. - Causa C-272/94.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01905


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni ° Obbligo per le imprese del settore edile che effettuano una prestazione di servizi di versare contributi datoriali che costituiscono un doppione dell' obbligo di versare contributi nel luogo di stabilimento ° Inammissibilità ° Giustificazione ° Insussistenza

    (Trattato CE, artt. 59 e 60)

    Massima


    Gli artt. 59 e 60 del Trattato ostano a che uno Stato membro imponga ad un' impresa del settore edile stabilita in un altro Stato membro e che esegue temporaneamente lavori nel primo Stato di versare contributi datoriali a titolo di "marche-fedeltà" e di "marche-intemperie" per i lavoratori addetti alla realizzazione di questi lavori, qualora tale impresa sia già assoggettata, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività, a contributi analoghi nello Stato in cui è stabilita.

    Infatti, un tale obbligo, anche se si applica indistintamente alle imprese stabilite nel territorio nazionale e a quelle stabilite in un altro Stato membro, che si avvalgono della libera prestazione di servizi, costituisce, nei limiti in cui le seconde, dovendo versare contributi in due Stati membri, sono menomate nella loro posizione concorrenziale, una restrizione a tale libertà. Tale restrizione può certo essere giustificata dall' interesse generale inerente alla tutela previdenziale dei lavoratori del settore edile, ma occorrerebbe per questo che i lavoratori in questione non fruissero già della stessa tutela o di una tutela essenzialmente analoga nello Stato membro di stabilimento del loro datore di lavoro.

    Spetta al giudice nazionale verificare se, al di là delle differenze tecniche tra i regimi di tutela dei lavoratori subordinati nei due Stati membri considerati, i lavoratori interessati non fruiscano già, nello Stato membro in cui è stabilita l' impresa presso cui prestano lavoro, di un meccanismo, finanziato dai contributi del loro datore di lavoro, che garantisca loro una tutela sostanzialmente analoga a quella finanziata con la contribuzione prevista nello Stato in cui la prestazione di servizi viene effettuata. In caso affermativo, si sarebbe in presenza di una illegittima restrizione alla libera prestazione dei servizi.

    Parti


    Nel procedimento C-272/94,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal correctionnel di Arlon (Belgio) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

    Michel Guiot,

    Climatec SA, in qualità di datore di lavoro civilmente responsabile,

    domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato CE,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici,

    avvocato generale: G. Tesauro

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per il Pubblico ministero, dal signor Philippe Naze, sostituto presso l' auditorat du travail del Tribunal de première instance di Arlon;

    ° per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore di amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

    ° per il governo tedesco, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;

    ° per il governo lussemburghese, dal signor Nicolas Schmit, consigliere di legazione di prima classe presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, e Hélène Michard, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali del signor Guiot e della Climatec SA, rappresentati dall' avv. André Bosseler, del foro di Arlon, del governo belga, rappresentato dal signor Jan Devadder, del governo lussemburghese, rappresentato dall' avv. Luc Frieden, del foro di Lussemburgo, e della Commissione, rappresentata dalle signore Marie-José Jonczy e Hélène Michard, all' udienza del 28 settembre 1995,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 ottobre 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con sentenza 1 settembre 1994, pervenuta in cancelleria il 29 settembre seguente, il Tribunal correctionnel di Arlon ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 59 e 60 dello stesso Trattato.

    2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del signor Guiot, nella sua qualità di amministratore della Climatec SA, società di diritto lussemburghese (in prosieguo: la "Climatec"), e nei confronti della stessa Climatec, in quanto datore di lavoro civilmente responsabile, accusati di aver omesso di pagare, nel periodo marzo 1992 - marzo 1993, i contributi per le "marche-fedeltà" e le "marche-intemperie" imposti dalla normativa belga in ragione dell' occupazione di quattro lavoratori alle dipendenze della Climatec in un cantiere sito in Arlon (Belgio). Le somme dovute per il periodo in esame ammontano in capitale a 98 153 BFR.

    3 In forza del contratto collettivo di lavoro belga del 28 aprile 1988 (in prosieguo: il "contratto"), concluso in seno alla commissione paritaria del settore edile, relativo alla concessione di "marche-fedeltà" e di "marche-intemperie", reso obbligatorio con il regio decreto 15 giugno 1988 (Moniteur belge del 7 luglio 1988, pag. 9897), questi quattro lavoratori impiegati nel territorio belga dovevano essere assoggettati al regime delle "marche-fedeltà" e delle "marche-intemperie".

    4 Ai sensi dell' art. 2 del contratto, tutte le imprese facenti capo alla commissione paritaria del settore edile sono tenute a versare al fondo per la sicurezza dei lavoratori edili (in prosieguo: il "fondo") un contributo complessivo del 9,12%, di cui il 9% è destinato alla concessione di "marche-fedeltà" ai loro lavoratori e lo 0,12% a coprire le spese di gestione. Ai sensi dell' art. 3, talune categorie di imprese sono inoltre tenute a versare al fondo un contributo del 2,1%, di cui il 2% è destinato alla concessione di "marche-intemperie" ai loro lavoratori e lo 0,10% a coprire le spese di gestione. In forza dell' art. 4, n. 1, del contratto, questi contributi "vengono calcolati sulla base del 100% della retribuzione lorda spettante al lavoratore".

    5 Peraltro, nel Granducato del Lussemburgo la Climatec è tenuta a versare, ai sensi della previdenza sociale di questo Stato, due tipi di contributi per tutti i lavoratori alle sue dipendenze, ivi compresi quelli distaccati temporaneamente in un altro Stato membro.

    6 In primo luogo, l' art. 1 della legge 28 gennaio 1971, relativa alla concessione di un salario di compensazione in caso di disoccupazione dovuta ad intemperie invernali (Mémorial A, 1971, pag. 36), prevede che, in caso di disoccupazione dovuta ad intemperie invernali che intervengano nel periodo dal 16 novembre al 31 marzo, i lavoratori impiegati nel settore dell' edilizia hanno diritto a un' indennità compensatoria del salario (in prosieguo: il "salario di compensazione"). Ai sensi dell' art. 13, questo salario di compensazione è dovuto sia per ore isolate di disoccupazione sia per giornate intere e consecutive. L' art. 15 dispone che l' importo orario lordo è di regola fissato nell' 80% del salario orario lordo normale del lavoratore.

    7 In secondo luogo, il regolamento granducale del 21 luglio 1989, recante dichiarazione di obbligatorietà generale delle clausole 14ª e 15ª del contratto collettivo di lavoro per l' edilizia stipulato tra la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise ed il Groupement des entrepreneurs du bâtiment e des travaux publics, da un lato, e la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens e la Confédération syndicale indépendante, dall' altro (Mémorial A, 1989, pag. 975), ha introdotto, con effetto dal 1 gennaio 1989, l' obbligo per il datore di lavoro di versare un premio di fine anno nella misura del 3% del salario lordo. A decorrere dal 1 gennaio 1993 l' art. 18 e l' allegato IV del regolamento granducale 16 ottobre 1993, recante dichiarazione di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per l' edilizia stipulato fra i sindacati Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzebuerg (OGB-L) e Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), da un lato, ed il Groupement des entrepreneurs du bâtiment e des travaux publics e la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise, dall' altro (Mémorial A, 1993, pag. 1668), hanno aumentato il suddetto premio nella misura del 4% del salario lordo. Tale premio di fine anno viene versato con il salario di dicembre, sempreché l' impiegato abbia un anno di anzianità nell' impresa nel momento in cui è dovuto il premio (vale a dire il 31 dicembre), e può essere ridotto progressivamente, fino a concorrenza del 100%, a causa di assenze.

    8 Considerando che l' esito del procedimento penale dipendeva dall' interpretazione delle norme del Trattato relative alla libera prestazione di servizi, il Tribunal correctionnel di Arlon ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    "° Se gli artt. 7, 7A, 59 e 60 del Trattato sull' Unione europea debbano essere interpretati nel senso che il fatto che uno Stato membro renda obbligatorio mediante un contratto collettivo reso obbligatorio con regio decreto, per tutte le imprese che lavorano o intendono lavorare sul suo territorio in forza del loro diritto alla libera prestazione di servizi, il versamento di contributi datoriali a titolo di 'marche di fedeltà' e di 'marche intemperie' che costituiscono un doppione dell' obbligo di contribuzione nel paese di origine di queste imprese, dove tali contributi coprono gli stessi rischi e hanno in pratica una finalità simile, se non identica, costituisce una violazione degli articoli sopra menzionati, in quanto si tratta di una misura discriminatoria in fatto, la quale rappresenta così un grave ostacolo alla realizzazione della libera prestazione di servizi nel grande mercato interno senza frontiere, poiché tale obbligo causa un costo supplementare per le imprese comunitarie, rendendole così meno competitive sul territorio dello Stato membro di cui trattasi.

    ° Più precisamente: se l' obbligo, per un' impresa edile stabilita in un altro Stato membro e che effettua prestazioni di servizi nel settore edile in Belgio, di pagare marche di intemperie e di fedeltà ai sensi del CCL del 28 aprile 1988, reso obbligatorio dal regio decreto 15 giugno 1988, sia compatibile con l' art. 59 del Trattato CEE (restrizioni alla libera prestazione di servizi transfrontaliera)".

    9 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 59 e 60 del Trattato ostino a che uno Stato membro imponga ad un' impresa stabilita in un altro Stato membro e che esegue temporaneamente lavori nel primo Stato, di versare contributi datoriali a titolo di "marche-fedeltà" e di "marche-intemperie" per i lavoratori che sono stati addetti a questi lavori, qualora tale impresa sia già tenuta a versare contributi datoriali comparabili, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi lavorativi, nello Stato in cui è stabilita.

    10 Si deve ricordare che l' art. 59 del Trattato prescrive non solo l' eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare maggiormente le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi (v., a questo proposito, sentenze 25 luglio 1991, causa C-76/90, Saeger, Racc. pag. I-4221, punto 12, e 9 agosto 1994, causa C-43/93, Vander Elst, Racc. pag. I-3803, punto 14).

    11 Occorre inoltre rilevare che, anche in assenza di armonizzazione in materia, la libera prestazione di servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato, può essere limitata solo da norme giustificate dall' interesse generale e valevoli per tutte le persone e le imprese che esercitino un' attività nel territorio dello Stato destinatario, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito (v., in ispecie, sentenze 26 febbraio 1991, causa C-180/89, Commissione/Italia, Racc. pag. I-709, punto 17; causa C-198/89, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-727, punto 18, e citata causa Vander Elst, punto 16).

    12 A questo proposito, nella sentenza 27 marzo 1990, causa C-113/89, Rush Portuguesa (Racc. pag. I-1417, punto 18), la Corte ha considerato che il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri estendano l' applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali in materia di salari minimi a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro, e che il diritto comunitario non vieta agli Stati membri neanche d' imporre l' osservanza di queste norme con i mezzi adeguati.

    13 Alla luce di quanto sopra, occorre poi esaminare se i requisiti fissati dalla normativa belga comportino effetti restrittivi sulla libera prestazione di servizi e, eventualmente, se, nel settore dell' attività presa in esame, motivi imperativi inerenti all' interesse generale giustifichino tali restrizioni alla libera prestazione di servizi. In caso affermativo, si dovrà inoltre verificare che questo interesse non sia già garantito dalle norme dello Stato in cui è stabilito il prestatore e che lo stesso risultato non possa essere ottenuto mediante regole meno restrittive.

    14 Occorre anzitutto osservare che una normativa nazionale che imponga al datore di lavoro, il quale agisce in qualità di prestatore di servizi ai sensi dei Trattato, di versare contributi datoriali al fondo per la sicurezza dello Stato membro ospitante, oltre ai contributi già versati al fondo per la sicurezza dello Stato in cui è stabilito, gli impone un onere economico supplementare, per cui egli non si trova su un piano di parità, dal punto di vista della concorrenza, con i datori di lavoro stabiliti nello Stato ospitante.

    15 Occorre quindi considerare che tale normativa, anche se si applica indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, può costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell' art. 59 del Trattato.

    16 Si deve tuttavia ammettere che l' interesse generale inerente alla tutela previdenziale dei lavoratori del settore edile, a causa di condizioni peculiari di questo settore, può costituire un motivo imperativo che legittima tale restrizione alla libera prestazione di servizi.

    17 Tuttavia, ciò non si verificherebbe nel caso in cui i lavoratori di cui trattasi usufruissero della stessa tutela o di una tutela essenzialmente comparabile, grazie ai contributi datoriali già versati dal datore di lavoro nel suo Stato membro di stabilimento.

    18 Alla luce di quanto sopra, spetta al giudice a quo verificare se i requisiti fissati dalla normativa dello Stato di stabilimento, nella specie il Granducato di Lussemburgo, siano analoghi o comunque comparabili a quelli posti dalla normativa dello Stato in cui la prestazione di servizi è effettuata, nella specie il Regno del Belgio.

    19 A questo proposito, occorre osservare che nella questione pregiudiziale il giudice a quo ha sottolineato che i contributi belgi e lussemburghesi di cui trattasi coprono di fatto gli stessi rischi e perseguono una finalità simile, se non addirittura identica.

    20 Questa conclusione è corroborata dagli atti di causa e dalle informazioni fornite in risposta ai quesiti scritti della Corte, nonché dalla discussione svoltasi dinanzi ad essa. Infatti, ne consegue che, sebbene la normativa lussemburghese differisca da quella belga, in particolare per quanto attiene alle percentuali dei premi e alle modalità del loro versamento, tali normative prevedono entrambe meccanismi volti, da un lato, a tutelare i lavoratori del settore edile dal rischio di inattività e, quindi, di perdita del salario dovuta ad intemperie e, dall' altro, a premiarne la fedeltà al settore di attività di cui trattasi.

    21 Poiché la tutela previdenziale dei lavoratori rappresenta la sola considerazione d' interesse generale in grado di legittimare restrizioni alla libera prestazione di servizi come quelle di cui trattasi, le eventuali differenze tecniche riscontrate nella gestione di questi regimi non possono giustificare tale restrizione.

    22 La questione proposta dal giudice a quo va pertanto risolta dichiarando che gli artt. 59 e 60 del Trattato ostano a che uno Stato membro imponga ad un' impresa stabilita in un altro Stato membro e che esegue temporaneamente lavori nel primo Stato di versare contributi datoriali a titolo di "marche-fedeltà" e di "marche- intemperie" per i lavoratori addetti alla realizzazione di questi lavori, qualora tale impresa sia già assoggettata, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività, a contributi comparabili nello Stato membro in cui è stabilita.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    23 Le spese sostenute dal governo belga, dal governo tedesco e dal governo lussemburghese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal correctionnel di Arlon con sentenza 1 settembre 1994, dichiara:

    Gli artt. 59 e 60 del Trattato CE ostano a che uno Stato membro imponga ad un' impresa stabilita in un altro Stato membro e che esegue temporaneamente lavori nel primo Stato di versare contributi datoriali a titolo di "marche-fedeltà" e di "marche-intemperie" per i lavoratori addetti alla realizzazione di questi lavori, qualora tale impresa sia già assoggettata, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività, a contributi comparabili nello Stato membro in cui è stabilita.

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