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Document 61994CJ0192

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 1996.
El Corte Inglés SA contro Cristina Blázquez Rivero.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de Primera Instancia n. 10 de Sevilla - Spagna.
Effetto diretto delle direttive non attuate - Direttiva del Consiglio 87/102/CEE in materia di credito al consumo.
Causa C-192/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-01281

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:88

61994J0192

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 1996. - El Corte Inglés SA contro Cristina Blázquez Rivero. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de Primera Instancia n. 10 de Sevilla - Spagna. - Effetto diretto delle direttive non attuate - Direttiva del Consiglio 87/102/CEE in materia di credito al consumo. - Causa C-192/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01281


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Atti delle istituzioni ° Direttive ° Effetto diretto ° Limiti ° Possibilità di far valere una direttiva nei confronti di un singolo ° Insussistenza

(Trattato CE, art. 189, terzo comma)

2. Ravvicinamento delle legislazioni ° Protezione dei consumatori in materia di credito al consumo ° Direttiva 87/102 ° Possibilità, in mancanza di provvedimenti di attuazione, di fondarsi sulla direttiva per far valere un diritto di procedere contro un prestatore di fondi, persona privata ° Insussistenza ° Competenza comunitaria fondata sull' art. 129 A ° Irrilevanza

(Trattato CE, artt. 129 A e 189, terzo comma; direttiva del Consiglio 87/102/CEE, art. 11)

3. Diritto comunitario ° Diritti attribuiti ai singoli ° Violazione, da parte di uno Stato membro, dell' obbligo di attuare una direttiva ° Obbligo di risarcire il danno causato ai singoli ° Presupposti

(Trattato CE, art. 189, terzo comma)

Massima


1. La facoltà di far richiamo alle direttive avverso enti statali si fonda sulla natura cogente delle direttive, che esiste solo nei confronti degli Stati membri cui sono rivolte, e mira ad evitare che uno Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario. Estendere detto principio all' ambito dei rapporti tra singoli significherebbe riconoscere in capo alla Comunità il potere di emanare norme che facciano sorgere con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta unicamente nei casi in cui essa abbia il potere di adottare regolamenti o decisioni.

Ne discende che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso.

2. In mancanza di misure di attuazione, nei termini prescritti, della direttiva 87/102, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, e pur tenendo conto dell' art. 129 A del Trattato CE, un consumatore non può fondare sulla direttiva stessa un diritto di procedere contro un prestatore di fondi, persona privata, per inadempimenti in sede di forniture di beni o di servizi da parte del fornitore con cui detto prestatore di fondi abbia concluso un accordo di esclusiva in materia di credito al consumo, né può esercitare tale diritto innanzi a un giudice nazionale.

L' art. 129 A ha infatti una portata ristretta. Da un lato, esso enuncia l' obbligo per la Comunità di contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. Dall' altro, esso stabilisce una competenza della Comunità in vista di azioni specifiche connesse alla politica di protezione dei consumatori al di fuori delle misure adottate nell' ambito del mercato interno. Dal momento che tale articolo si limita ad assegnare alla Comunità un obiettivo e a conferirle determinate competenze a tale scopo senza stabilire in aggiunta obblighi a carico degli Stati membri o dei singoli, esso non può giustificare la facoltà di far direttamente richiamo tra privati a disposizioni chiare, precise e tassative contenute in direttive riguardanti la protezione dei consumatori le quali non siano state recepite nei termini prescritti.

3. Nel caso in cui il risultato prescritto da una direttiva non possa essere conseguito mediante interpretazione, il diritto comunitario impone agli Stati membri di risarcire i danni da essi causati ai singoli a causa della mancata attuazione della direttiva, purché siano soddisfatte tre condizioni. Innanzi tutto la direttiva deve avere lo scopo di attribuire diritti ai singoli. Dev' essere poi possibile individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della direttiva. Infine deve esistere un nesso di causalità tra la violazione dell' obbligo a carico dello Stato e il danno subito.

Parti


Nel procedimento C-192/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Juzgado de Primera Instancia n. 10 di Siviglia (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

El Corte Inglés SA

e

Cristina Blázquez Rivero,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 129 A del Trattato CE e 11 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore), P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la società El Corte Inglés SA, dagli avv.ti S. Martínez Lage e J. Pérez-Bustamante Koester, del foro di Madrid,

° per il governo spagnolo, dal signor A.J. Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agenti,

° per il governo francese, dalle signore I. Latournarie, amministratore civile presso il servizio affari giuridici del ministero degli Affari esteri, ed E. Belliard, direttore aggiunto degli affari giuridici presso il medesimo ministero, in qualità di agenti,

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora A. Alcover, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 dicembre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 30 giugno 1994, pervenuta in cancelleria il 4 luglio seguente, il Juzgado de Primera Instancia n. 10 di Siviglia ha sottoposto a questa Corte, in applicazione dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 129 A del Trattato CE e 11 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48; in prosieguo: la "direttiva").

2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra una società di credito al consumo, El Corte Inglés (in prosieguo: la "società di credito"), e la signora Blásquez Rivero, sorta per aver quest' ultima sospeso il rimborso di quanto da lei dovuto alla detta società.

3 La signora Blázquez Rivero concludeva con l' agenzia di viaggi Viajes El Corte Inglés SA (in prosieguo: l' "agenzia di viaggi") un contratto di viaggio turistico che essa pagava in parte grazie a un prestito concessole dalla società di credito. Quest' ultima gode dell' esclusiva per i prestiti accordati ai clienti dell' agenzia di viaggi in forza di un accordo tra le due società.

4 Contestando all' agenzia di viaggi alcuni inadempimenti in sede di esecuzione degli obblighi contrattuali, la signora Blázquez Rivero inoltrava numerosi reclami a carico della medesima. Poiché questi ultimi non davano esito positivo, la signora Blázquez Rivero sospendeva il rimborso del prestito concessole dalla società di credito, la quale adiva allora il Juzgado de Primera Instancia di Siviglia, chiedendo il saldo dell' importo ancora dovutole.

5 Innanzi al giudice nazionale la signora Blázquez Rivero opponeva alla società di credito l' inadempimento del contratto di viaggio, senza però distinguere tra la società attrice e l' agenzia di viaggi, a motivo dello stretto legame che le unirebbe.

6 Il giudice a quo ha ritenuto che l' art. 11, n. 2, della direttiva consentiva alla consumatrice di promuovere un' azione avverso la società di credito. Secondo il disposto di detta norma:

"Quando:

a) per l' acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore, e

b) tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l' acquisto di merci o di servizi di tale fornitore, e

c) il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in conformità al precedente accordo, e

d) i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte, o non sono conformi al relativo contratto di fornitura, e

e) il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva diritto,

il consumatore ha il diritto di procedere contro il creditore.

Gli Stati membri stabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto è esercitabile".

7 Secondo il giudice a quo poco importa che l' azione sia stata promossa, come nella fattispecie, dalla società di credito e non dalla consumatrice, dato che i diritti possono essere invocati indifferentemente in via sia di azione sia di eccezione.

8 Esso ha però constatato che, da un lato, l' art. 11, n. 2, della direttiva non era stato recepito nell' ordinamento spagnolo, pur essendo scaduto il termine all' uopo previsto alla data dei fatti controversi, e, dall' altro, il risultato cui mira detta disposizione non poteva essere conseguito mediante un' interpretazione conforme del diritto nazionale. L' art. 1257 del codice civile spagnolo, ai sensi del quale "i contratti producono effetti solo tra le parti contraenti e i loro eredi", impedirebbe infatti alla consumatrice di opporre alla società di credito gli inadempimenti dell' agenzia di viaggi.

9 Pur ritenendo che l' art. 11, n. 2, fosse sufficientemente chiaro, preciso e tassativo per essere invocato innanzi ad esso, il giudice nazionale ha sospeso il giudizio ed ha invitato la Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione seguente:

"Se l' art. 11 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, non recepita nell' ordinamento giuridico spagnolo, sia direttamente applicabile nel caso in cui un consumatore eccepisca, a fronte della pretesa del creditore, le carenze del servizio prestato da un fornitore con il quale detto creditore aveva concluso un accordo di finanziamento, in via esclusiva, dei suoi clienti".

10 Poco tempo dopo la presentazione di detta domanda alla Corte, quest' ultima ha pronunciato la sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I-3325), riconfermando la propria giurisprudenza orientata nel senso di negare alle direttive un qualsiasi effetto diretto orizzontale. La Corte ha trasmesso al giudice a quo copia di detta sentenza chiedendogli se, tenuto conto di quest' ultima, esso intendesse riconfermare la sua questione.

11 Il giudice a quo ha ritenuto che la sentenza pronunciata nella causa Faccini Dori costituisse una risposta chiara al problema dell' effetto diretto orizzontale delle direttive non attuate, ma ha tuttavia rilevato che, diversamente dalla controversia della cui decisione è investito, la causa Faccini Dori riguardava fatti anteriori all' entrata in vigore del Trattato sull' Unione europea. Ora, quest' ultimo ha introdotto una nuova disposizione in materia di protezione dei consumatori, l' art. 129 A.

12 Ai sensi della suddetta norma:

"1. La Comunità contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante:

a) misure adottate in applicazione dell' articolo 100 A nel quadro della realizzazione del mercato interno;

b) azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e di garantire loro un' informazione adeguata.

2. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all' articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le azioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Le azioni adottate in applicazione del paragrafo 2 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente Trattato. Esse sono notificate alla Commissione".

13 Posto dinanzi alla questione se detta norma, che stabilisce il principio di un livello elevato di protezione dei consumatori, potesse incidere in un qualsiasi modo sul problema dell' effetto diretto tra privati dell' art. 11 della direttiva, il giudice a quo ha confermato la sua domanda.

14 Con la sua questione il giudice nazionale chiede in sostanza se, in mancanza di misure di attuazione della direttiva nei termini prescritti e tenuto conto dell' art. 129 A del Trattato CE, il consumatore possa fondare sulla direttiva stessa un diritto di procedere contro un prestatore di fondi, persona privata, per inadempimenti in sede di fornitura di beni o di servizi da parte del fornitore con cui detto prestatore di fondi abbia concluso un accordo di esclusiva in materia di credito al consumo, e se possa esercitare tale diritto innanzi a un giudice nazionale.

Sulla possibilità di far richiamo alle disposizioni della direttiva concernenti il diritto di azione del consumatore nelle controversie tra lo stesso e un prestatore di fondi

15 Come affermato dalla Corte con giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall I, Racc. pag. 723, punto 48), una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso.

16 Per quanto concerne la giurisprudenza relativa alla facoltà di far richiamo alle direttive avverso enti statali, essa si fonda sulla natura cogente delle direttive, che esiste solo nei confronti degli Stati membri cui sono rivolte, e mira ad evitare che uno Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario (v. sentenza Marshall I, già citata, punti 48 e 49).

17 Estendere detta giurisprudenza all' ambito dei rapporti tra singoli significherebbe riconoscere in capo alla Comunità il potere di emanare norme che facciano sorgere con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta unicamente nei casi in cui essa ha il potere di adottare regolamenti o decisioni (v. sentenza Faccini Dori, già citata, punto 24).

18 L' art. 129 A del Trattato non può portare a una modifica di detta giurisprudenza, nemmeno limitatamente alle direttive riguardanti la protezione dei consumatori.

19 Basti rilevare al riguardo che l' art. 129 A ha una portata ristretta. Da un lato, esso enuncia l' obbligo per la Comunità di contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. Dall' altro, esso stabilisce una competenza della Comunità in vista di azioni specifiche connesse alla politica di protezione dei consumatori al di fuori delle misure adottate nell' ambito del mercato interno.

20 Dal momento che si limita ad assegnare alla Comunità un obiettivo e a conferirle determinate competenze a tale scopo senza stabilire in aggiunta obblighi a carico degli Stati membri o dei singoli, l' art. 129 A non può giustificare la facoltà di far direttamente richiamo tra privati alle disposizioni chiare, precise e tassative contenute in direttive riguardanti la protezione dei consumatori le quali non siano state recepite nei termini prescritti.

21 Il consumatore non può quindi fondare sulla direttiva stessa un diritto di procedere contro un prestatore di fondi, persona privata, a motivo di inadempimenti in occasione della fornitura di beni o di servizi né esercitare tale diritto innanzi a un giudice nazionale.

22 Nel caso in cui il risultato prescritto dalla direttiva non possa essere conseguito mediante interpretazione, occorre peraltro ricordare che, secondo la sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357, punto 39), il diritto comunitario impone agli Stati membri di risarcire i danni da essi causati ai singoli a causa della mancata attuazione di una direttiva, purché siano soddisfatte tre condizioni. Innanzi tutto, la direttiva deve avere lo scopo di attribuire diritti ai singoli. Deve essere poi possibile individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della direttiva. Infine deve esistere un nesso di causalità tra la violazione dell' obbligo a carico dello Stato e il danno subito (sentenza Faccini Dori, già citata, punto 27).

23 Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre risolvere la questione dichiarando che, in mancanza di misure di attuazione della direttiva nei termini prescritti e pur tenendo conto dell' art. 129 A del Trattato, il consumatore non può fondare sulla direttiva stessa un diritto di procedere contro un prestatore di fondi, persona privata, per inadempimenti in sede di fornitura di beni o di servizi da parte del fornitore con cui detto prestatore di fondi abbia concluso un accordo di esclusiva in materia di credito al consumo, né può esercitare tale diritto innanzi a un giudice nazionale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Le spese sostenute dai governi spagnolo e francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Juzgado de Primera Instancia n. 10 di Siviglia con ordinanza 30 giugno 1994, dichiara:

In mancanza di misure di attuazione, nei termini prescritti, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, e pur tenendo conto dell' art. 129 A del Trattato CE, il consumatore non può fondare sulla direttiva stessa un diritto di procedere contro un prestatore di fondi, persona privata, per inadempimenti in sede di fornitura di beni o di servizi da parte del fornitore con cui detto prestatore di fondi abbia concluso un accordo di esclusiva in materia di credito al consumo, né può esercitare tale diritto innanzi a un giudice nazionale.

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