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Document 61994CJ0133

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 maggio 1996.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
    Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva del Consiglio 85/337/CEE.
    Causa C-133/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-02323

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:181

    61994J0133

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 maggio 1996. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva del Consiglio 85/337/CEE. - Causa C-133/94.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-02323


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso per inadempimento ° Esame del merito da parte della Corte ° Situazione da prendere in considerazione ° Situazione sussistente al momento della scadenza del termine stabilito nel parere motivato

    (Trattato CE, art. 169)

    2. Ambiente ° Valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti ° Direttiva 85/337 ° Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle classi elencate nell' allegato II ° Potere discrezionale degli Stati membri ° Portata e limiti

    (Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, art. 4, n. 2)

    3. Stati membri ° Obblighi ° Inadempimento ° Inadempimento degli obblighi specifici imposti da una direttiva e inadempimento dell' obbligo generale prescritto dall' art. 5 del Trattato

    (Trattato CE, artt. 5 e 169)

    Massima


    1. Nell' ambito di un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato, la sussistenza dell' inadempimento dev' essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi.

    2. L' art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dispone che i progetti appartenenti alle classi elencate nell' allegato II della direttiva stessa costituiscono oggetto di una valutazione quando gli Stati membri lo ritengono necessario a causa delle loro caratteristiche, e che a tale scopo gli Stati membri possono specificare taluni tipi di progetti da assoggettare a valutazione o fissare criteri o soglie limite per determinare quali dei progetti di cui trattasi devono costituire oggetto di valutazione. Tale disposizione dev' essere interpretata nel senso che non conferisce agli Stati membri il potere di escludere globalmente e definitivamente una o più delle classi considerate dalla possibilità di una valutazione, giacché i criteri o le soglie menzionati non hanno lo scopo di sottrarre anticipatamente all' obbligo di valutazione talune classi complete dei progetti elencati nell' allegato II, che si prevede di attuare nel territorio di uno Stato membro, ma mirano unicamente ad agevolare la valutazione delle caratteristiche complete di un progetto al fine di stabilire se sia soggetto al detto obbligo.

    3. Quando uno Stato membro è venuto meno agli obblighi specifici imposti da una direttiva è superfluo accertare se, per tale motivo, esso abbia altresì trasgredito gli obblighi impostigli dall' art. 5 del Trattato.

    Parti


    Nella causa C-133/94,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Rolf Waegenbaur, consigliere giuridico principale, e Marc H. Van der Woude, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, direttore presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

    convenuto,

    sostenuto da

    Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, D-53107 Bonn,

    interveniente,

    avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo trasposto completamente e correttamente nel diritto belga la direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva e degli artt. 5 e 189 del Trattato CE,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dai signori C.N. Kakouris (relatore), presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 16 novembre 1995, nel corso della quale il Regno del Belgio era rappresentato dal signor Jan Devadder, la Repubblica federale di Germania dal signor Ernst Roeder e la Commissione dal signor Wouter Wils, membro del servizio giuridico,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 gennaio 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 maggio 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo trasposto completamente e correttamente nel diritto belga la direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva e degli artt. 5 e 189 del Trattato CE.

    2 Ai sensi dell' art. 12, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano prendere le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica. La direttiva è stata notificata il 3 luglio 1985 ed il termine è scaduto il 3 luglio 1988.

    3 Con lettera 29 dicembre 1989, la Commissione ha informato il Regno del Belgio, conformemente all' art. 169 del Trattato, di ritenere che la trasposizione della direttiva fosse incompleta e inesatta ed ha chiesto al governo belga di trasmetterle le sue osservazioni in merito.

    4 Il governo ha reagito alla messa in mora il 25 maggio 1990 e ha poi trasmesso alla Commissione, il 26 luglio 1991, informazioni integrative.

    5 Ritenendo che la risposta del governo belga non fosse soddisfacente, il 3 dicembre 1991 la Commissione ha emesso un parere motivato in cui confermava le sue censure nei confronti del Regno del Belgio e lo invitava a porvi rimedio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica.

    6 Con lettere 9 dicembre 1991, 3 febbraio e 23 luglio 1992 il governo belga ha comunicato alla Commissione taluni provvedimenti e progetti di provvedimenti volti a completare la trasposizione della direttiva in diritto belga.

    7 Considerando tuttavia che la direttiva non era stata completamente e correttamente trasposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

    8 Con ordinanza del presidente della Corte 25 novembre 1994 la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno del Belgio.

    9 Nel ricorso la Commissione muove quattro censure relative alla trasposizione non corretta, a livello nazionale, dell' art. 2, n. 1, e dell' art. 4, n. 1, della direttiva, in combinato disposto con l' allegato I, punto 2; alla trasposizione non corretta da parte della Regione fiamminga dell' art. 2, n. 1, e dell' art. 4, n. 1, della direttiva, in combinato disposto con l' allegato I, punto 6; alla trasposizione non corretta da parte della Regione fiamminga dell' art. 4, n. 2, della direttiva, in combinato disposto con l' art. 2, n. 1; e, in ultimo luogo, alla mancata trasposizione da parte della Regione fiamminga e della Regione Bruxelles-Capitale degli artt. 7 e 9 della direttiva.

    10 Nel ricorso la Commissione ha altresì mosso una censura relativa alla trasposizione non corretta del combinato disposto dell' art. 6, n. 2, e dell' art. 9 della direttiva. Tuttavia, alla luce delle precisazioni fornite in proposito dal governo belga, nella replica la Commissione ha ritirato tale censura.

    Sulla censura relativa alla trasposizione non corretta, a livello nazionale, dell' art. 2, n. 1, e dell' art. 4, n. 1, della direttiva, in combinato disposto con l' allegato I, punto 2

    11 L' art. 2, n. 1, della direttiva dispone:

    "Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell' autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

    Detti progetti sono definiti nell' articolo 4".

    12 L' art. 4, n. 1, stabilisce:

    "Fatto salvo l' articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell' allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10".

    13 Il punto 2 dell' allegato I prevede:

    "2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica)".

    14 La Commissione sostiene che, ai sensi del combinato disposto dell' art. 4, n. 1, e dell' art. 2, n. 1, della direttiva, i progetti elencati nell' allegato I devono essere sottoposti a valutazione dell' impatto ambientale. Gli Stati membri non potrebbero pertanto istituire nessuna limitazione in materia. Ora, in Belgio la valutazione obbligatoria dell' impatto ambientale non sarebbe garantita per le centrali e altri reattori nucleari (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non supera 1 Kw di durata permanente termica) nonché per gli impianti utilizzati unicamente per il magazzinaggio permanente o l' eliminazione definitiva delle scorie radioattive.

    15 Nella controreplica il governo belga ha osservato che per quanto riguarda questo punto la direttiva è stata recepita nell' ordinamento giuridico nazionale in esito a modifiche apportate dal regio decreto 23 dicembre 1993 (Moniteur belge del 2 febbraio 1994, pag. 2142) al regio decreto 28 febbraio 1963 relativo alla disciplina generale della tutela della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

    16 La Commissione conferma l' addebito pur senza contestare la conformità alla direttiva della trasposizione così effettuata. In primo luogo, il Belgio non avrebbe trasposto completamente e correttamente la direttiva entro il termine stabilito nel parere motivato 3 dicembre 1991. In secondo luogo, alla data di presentazione del ricorso essa ignorava i provvedimenti di trasposizione adottati, dato che ne è stata ufficialmente informata solo con lettera 12 settembre 1994.

    17 A tal proposito si deve sottolineare che per giurisprudenza consolidata l' esistenza o meno di un inadempimento dev' essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (sentenza 27 novembre 1990, causa C-200/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4299, punto 13).

    18 Nel caso di specie i provvedimenti di trasposizione di cui è causa sono stati adottati dopo la scadenza del termine impartito dal parere motivato.

    19 Pertanto questa censura dev' essere accolta.

    Sulla censura relativa alla trasposizione non corretta, da parte della Regione fiamminga, dell' art. 2, n. 1, e dell' art. 4, n. 1, della direttiva, in combinato disposto con l' allegato I, punto 6

    20 Fra i progetti sottoposti a valutazione, l' allegato I della direttiva cita al punto 6 gli "impianti chimici integrati".

    21 Nella Regione fiamminga il procedimento di valutazione di impatto ambientale è stato ricompreso nei procedimenti di autorizzazione esistenti che riguardano gli impianti nocivi e quelli non nocivi.

    22 Per quanto riguarda gli stabilimenti nocivi, i procedimenti di autorizzazione sono stati disciplinati con decreto del consiglio fiammingo 28 giugno 1985 relativo all' autorizzazione antinquinamento (Moniteur belge del 17 settembre 1985, pag. 13304).

    23 Per l' attuazione di tale decreto l' esecutivo fiammingo ha emanato il 23 marzo 1989 il decreto 89-928 (Moniteur belge del 17 maggio 1989, pag. 8442). L' art. 3, punto 6, del detto decreto definisce gli impianti chimici integrati come impianti "per la trasformazione mediante processi chimici di:

    a) idrocarburi alifatici insaturi contenenti meno di 5 atomi di carbonio per molecola;

    b) idrocarburi ciclici insaturi ivi compresi composti aromatici comportanti meno di 9 atomi di carbonio per molecola;

    aventi una capacità di 100 000 tonnellate all' anno o più".

    24 Secondo la Commissione, l' esecutivo fiammingo ha dato un' interpretazione restrittiva della nozione di "impianti chimici integrati". La fissazione di criteri quantitativi non garantirebbe che tutti gli impianti chimici integrati siano sottoposti a valutazione dell' impatto ambientale. Infatti, solo gli impianti destinati al trattamento delle sostanze previste ai punti a) e b) della definizione data dall' esecutivo fiammingo e, fra di essi, solo quelli la cui capacità minima di trattamento è almeno pari a 100 000 tonnellate sarebbero sottoposti a procedimento di valutazione. Ora, l' allegato I, punto 6 della direttiva non comporterebbe nessuna limitazione quantitativa.

    25 Il governo belga ritiene che la nozione di "impianti chimici integrati" sia vaga, cosa che la Commissione stessa avrebbe del resto riconosciuto poiché, nella proposta relativa alla modifica della direttiva [documento COM(93) 575 def., GU 1994, C 130, pag. 8], essa definirebbe in modo più preciso tale nozione. Per tali motivi, e per esigenze attinenti alla certezza del diritto, il governo fiammingo non poteva fare altro se non provvedere esso stesso al contenuto della detta nozione. Il fatto che gli idrocarburi saturi non vi siano menzionati risulterebbe dalla circostanza che, a causa della loro limitata reattività, essi non sono quasi mai utilizzati come elementi in chimica di base. Inoltre, neanche il criterio della capacità, che non riguarderebbe la capacità di produzione, espressa in quantità di prodotto finito, bensì la capacità di lavorazione, espressa in quantità di elementi di base (piccole molecole), non comporterebbe reali limitazioni dell' ambito d' applicazione della direttiva. Infatti la definizione ricomprenderebbe gli impianti chimici di maggiore rilevanza situati nel territorio della Regione fiamminga.

    26 Si deve rilevare in proposito che l' allegato I, punto 6, della direttiva non istituisce nessuna limitazione degli impianti chimici integrati sottoposti a valutazione. Quando invece il legislatore comunitario ha inteso limitare l' obbligo di valutazione lo ha espressamente previsto. Ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda i punti 1, 2, 5, 7 e 8 del detto allegato.

    27 D' altra parte, l' elemento determinante della nozione di "impianti chimici integrati" è appunto il fatto di essere integrati, dato che gli altri impianti chimici rientrano nell' allegato II, punto 6. Ora, come ha sottolineato l' avvocato generale nei paragrafi 36-38 delle conclusioni, la disciplina fiamminga non precisa né definisce tale nozione, atteso che l' integrazione di un impianto chimico non dipende dalla capacità di trattamento né dal tipo di materie chimiche che vi sono trasformate, bensì dall' esistenza di unità di produzione collegate fra di loro e che costituiscono nel loro funzionamento un' unità produttiva unica.

    28 Pertanto anche questa censura va accolta.

    Sulla censura relativa alla trasposizione non corretta da parte della Regione fiamminga dell' art. 4, n. 2, in combinato disposto con l' art. 2, n. 1, della direttiva

    29 L' art. 4, n. 2, della direttiva dispone:

    "I progetti appartenenti alle classi elencate nell' allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

    A tal fine, gli Stati membri possono, tra l' altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d' impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell' allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10".

    30 Nella Regione fiamminga, l' art. 3 del citato decreto 89-928 contiene l' elenco degli stabilimenti nocivi che vanno sottoposti a valutazione conformemente al citato decreto del consiglio fiammingo 28 giugno 1985 relativo all' autorizzazione antinquinamento.

    31 Per quanto riguarda gli stabilimenti non nocivi, la legge organica sull' assetto territoriale e l' urbanismo 29 marzo 1962 (Moniteur belge del 12 aprile 1962, pag. 3000) ha istituito un procedimento per il rilascio delle licenze edilizie. In applicazione di tale legge l' esecutivo fiammingo ha emanato in particolare il decreto 23 marzo 1989, 89-929 (Moniteur belge del 17 maggio 1989, pag. 8450) che disciplina la valutazione dell' impatto ambientale dei lavori e degli atti che rientrano nell' ambito d' applicazione della legge organica 29 marzo 1962. L' art. 2 di tale decreto cita l' elenco dei progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell' impatto ambientale.

    32 La Commissione sostiene che l' art. 4, n. 2, alla luce dell' art. 2, n. 1, della direttiva, esige che gli Stati membri effettuino concretamente e caso per caso uno studio delle caratteristiche per ogni progetto elencato nell' allegato II. Tale studio consentirebbe successivamente di stabilire se, vista la natura, le dimensioni o l' ubicazione del progetto considerato, sia necessaria una valutazione dell' impatto ambientale. L' art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva consentirebbe agli Stati membri un espletamento agevolato di tale studio fissando criteri o soglie. Esso non consentirebbe loro invece di stabilire criteri o soglie per sottrarre anticipatamente a tale studio taluni progetti elencati nell' allegato II.

    33 Ora, la normativa in vigore nella Regione fiamminga non risponderebbe a tale requisito. Gli elenchi contenuti nell' art. 3 del decreto 89-928 e nell' art. 2 del decreto 89-929 non riguarderebbero tutti i progetti di cui all' allegato II. I progetti esclusi non verrebbero mai sottoposti ad uno studio volto a stabilire se le loro caratteristiche richiedano una valutazione dell' impatto ambientale.

    34 Il governo belga sostiene che il governo fiammingo, con l' emanazione dei decreti contestati, ha ritenuto che alla luce della situazione ambientale nelle Fiandre solo talune categorie dei progetti di cui all' allegato II, che soddisfano alle soglie e agli altri criteri da esso determinati, dovrebbero essere sottoposti a valutazione a causa della loro natura. Esso avrebbe quindi implicitamente ritenuto che le caratteristiche di tutti gli altri progetti di cui all' allegato II non ne rendono necessaria la valutazione ambientale.

    35 Secondo il governo belga, sostenuto dal governo tedesco, da nessuna disposizione della direttiva risulta che gli Stati membri possono valutare solamente in concreto che le caratteristiche di progetti individuali rendano superflua una valutazione dell' impatto ambientale. Gli Stati membri potrebbero altresì ritenere in generale che le caratteristiche di determinati progetti di cui all' allegato II rendano superflua una valutazione. I due governi rinviano in proposito al dettato dell' art. 4, n. 2.

    36 Il governo tedesco sostiene in particolare che il dettato di quest' ultima disposizione milita a favore di una determinazione astratta dei progetti da valutare, atteso che in caso contrario non gli Stati membri bensì le autorità competenti in ogni singola fattispecie dovrebbero valutare se un progetto debba essere sottoposto a valutazione. Inoltre, la distinzione fra "classi" e "progetti" di cui all' ottavo e nono 'considerando' nonché all' art. 4, n. 2, della direttiva dimostrerebbe che la scelta dei progetti di cui va valutato l' impatto ambientale può essere effettuata in modo astratto.

    37 Inoltre il governo tedesco ritiene che il fatto che un' esenzione dall' obbligo di valutazione sia unicamente possibile, ai sensi dell' art. 2, n. 3, della direttiva, per i progetti di cui all' art. 4, n. 1, faccia venir meno la necessità di un esame particolareggiato dei progetti di cui all' allegato II.

    38 Il governo belga aggiunge che, stando alla relazione della Commissione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio in ordine all' attuazione della direttiva [documento COM(93) 28, Vol. I, 2 aprile 1993] la maggioranza degli Stati membri ha interpretato l' art. 4, n. 2, in modo analogo a quanto fatto dal governo fiammingo.

    39 Infine i governi belga e tedesco adducono a sostegno della loro tesi la proposta di modifica della direttiva presentata dalla Commissione al Consiglio [documento COM(93) 575 def., già citato]. In particolare, la Commissione proporrebbe l' adozione di un nuovo art. 4, n. 3, il quale, in combinato disposto con un nuovo allegato II bis, imporrà agli Stati membri di accertare caso per caso la necessità di una valutazione. Ora, tale proposta sarebbe superflua se l' obbligo che ne deriva facesse già parte del diritto vigente.

    40 Occorre anzitutto chiarire che, come già precisato ai punti 33 e 34 della presente sentenza, la normativa fiamminga esclude dalla valutazione dell' impatto ambientale talune categorie di progetti di cui all' allegato II, completamente e definitivamente. Si deve pertanto stabilire se un' esclusione del genere sia consentita dall' art. 4, n. 2, della direttiva.

    41 Ora, sebbene da tale disposizione emerga che gli Stati membri possono sempre specificare alcuni "tipi" di progetti da sottoporre a una valutazione d' impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali progetti debbano formare oggetto di una valutazione, si deve sottolineare che tale facoltà degli Stati membri è concessa all' interno di ognuna delle classi elencate nell' allegato II. Infatti, il legislatore comunitario stesso ha considerato che tutte le classi di progetti di cui all' allegato II possono eventualmente, a seconda delle caratteristiche dei progetti al momento della loro elaborazione, aver un notevole impatto ambientale.

    42 Ne consegue che i criteri o soglie limite di cui al detto art. 4, n. 2, hanno lo scopo di agevolare la valutazione delle caratteristiche concrete di un progetto al fine di stabilire se vada sottoposto all' obbligo di valutazione e non di sottrarre anticipatamente a detto obbligo talune classi complete di progetti di cui all' allegato II che si prevede di attuare nel territorio di uno Stato membro.

    43 Pertanto l' art. 4, n. 2, non conferisce agli Stati membri il potere di escludere globalmente e definitivamente una o più classi di cui all' allegato II dalla possibilità di una valutazione d' impatto.

    44 Alla luce di tale riscontro, gli argomenti sopra dedotti dai governi belga e tedesco, secondo i quali l' art. 4, n. 2, non esclude la possibilità di uno Stato membro di stabilire in via astratta, sulla scorta di criteri o soglie limite, i progetti da sottoporre a valutazione ambientale, e pertanto non impone una decisione per ogni singolo progetto concreto, a prescindere dalla questione se siano fondati su un' interpretazione corretta dell' art. 4, n. 2, sono inconferenti nel caso di specie.

    45 Visto quanto precede, si deve dichiarare che la normativa fiamminga censurata non traspone correttamente l' art. 2, n. 1, e l' art. 4, n. 2, della direttiva in quanto implicitamente esclude in anticipo tutte le classi di progetti dell' allegato II non ricomprese nella detta normativa dalla possibilità di una valutazione dell' impatto ambientale quand' anche risulti che le caratteristiche dei progetti appartenenti alle dette classi esigono una valutazione del genere.

    46 Tale censura dev' essere pertanto accolta.

    Sulla censura relativa alla mancata trasposizione da parte della Regione fiamminga e della Regione Bruxelles-Capitale degli artt. 7 e 9 della direttiva

    47 L' art. 7 della direttiva dispone:

    "Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere un impatto importante sull' ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio si intende realizzare il progetto trasmette le informazioni raccolte ai sensi dell' articolo 5 all' altro Stato membro e contemporaneamente le mette a disposizione dei propri cittadini".

    48 L' art. 9 prevede che il contenuto del provvedimento definitivo venga posto a disposizione del pubblico interessato. L' ultimo comma di tale articolo recita:

    "Un altro Stato membro che sia stato informato conformemente all' articolo 7 è informato anche della decisione in causa".

    49 La Commissione dichiara che la Regione fiamminga e la Regione Bruxelles-Capitale non hanno trasposto gli artt. 7 e 9 della direttiva.

    50 Il governo belga ammette la censura mossa dalla Commissione per quanto riguarda la Regione fiamminga. Sottolinea però l' esistenza di un progetto preliminare di decreto la cui emanazione porrà fine all' inadempimento addebitatogli.

    51 Viceversa, per quanto riguarda la Regione Bruxelles-Capitale, il governo belga ritiene che gli artt. 7 e 9 non vadano trasposti in quanto la situazione geografica e la caratteristica di centro urbano di tale regione escludono l' ubicazione di impianti industriali atti ad avere conseguenze per l' ambiente che si ripercuotano in altri Stati membri.

    52 Questa tesi non può essere condivisa.

    53 Infatti, l' argomento relativo alla situazione geografica della Regione Bruxelles-Capitale è fondato sull' ipotesi che unicamente i progetti ubicati nelle regioni frontaliere possano avere conseguenze per l' ambiente di un altro Stato membro. Ora, come la Commissione ha giustamente osservato, un' ipotesi del genere è erronea in quanto trascura la possibilità di un inquinamento dell' aria o dell' acqua.

    54 Quanto all' argomento relativo alla caratteristica di centro urbano della Regione Bruxelles-Capitale, la Commissione ha indicato in udienza, senza essere contraddetta dal governo belga, che in tale regione sono insediati rilevanti impianti chimici e petrolchimici.

    55 La censura della Commissione dev' essere pertanto accolta.

    56 Atteso che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi specifici impostigli dalla direttiva, è superfluo accertare se, per tali motivi, abbia altresì trasgredito gli obblighi impostigli dall' art. 5 del Trattato (v. sentenza 19 febbraio 1991, causa C-374/89, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-367, punto 13).

    57 Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo trasposto completamente e correttamente nel diritto belga la direttiva 85/337, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva e dell' art. 189 del Trattato CE.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    58 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese. Poiché il Regno del Belgio è rimasto soccombente esso va condannato alle spese. A norma dell' art. 4, primo comma, del medesimo regolamento la Repubblica federale di Germania, che è intervenuta in causa, sopporterà le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Non avendo trasposto completamente e correttamente nel diritto belga la direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva e dell' art. 189 del Trattato CE.

    2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

    3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

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