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Document 61993TO0549
Order of the President of the Court of First Instance of 30 November 1993. # D. v Commission of the European Communities. # Officials - Procedure for interim relief - Suspension of the operation of a measure - Disciplinary proceedings - Removal from post. # Case T-549/93 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 30 novembre 1993.
D. contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Procedimento disciplinare - Destituzione.
Causa T-549/93 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 30 novembre 1993.
D. contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Procedimento disciplinare - Destituzione.
Causa T-549/93 R.
Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-01347
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:109
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 30 NOVEMBRE 1993. - D. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - ISTANZA DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DESTITUZIONE. - CAUSA T-549/93 R
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-01347
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di una sanzione disciplinare ° Presupposti per la concessione ° "Fumus boni juris" ° Danno grave e irreparabile ° Danno non patrimoniale ° Raffronto tra tutti gli interessi di cui trattasi ° Danno pecuniario
(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Nel procedimento T-549/93 R,
D., dipendente della Commissione delle Comunità europee, rappresentato dall' avv. Eric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione 30 settembre 1993, con cui l' autorità che ha il potere di nomina ha inflitto al richiedente la sanzione disciplinare della destituzione, senza soppressione del diritto alla pensione di anzianità, prevista dall' art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto del personale delle Comunità europee,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Antefatti e procedimento
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 1993, il richiedente ha presentato, ai sensi dell' art. 91, n. 4, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), un ricorso volto all' annullamento della decisione 30 settembre 1993 con cui l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") gli ha inflitto la sanzione disciplinare della destituzione, senza soppressione del diritto alla pensione di anzianità, prevista dall' art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto.
2 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il richiedente ha presentato, ai sensi dell' art. 91, n. 4, dello Statuto, anche una domanda di provvedimenti provvisori volti ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata.
3 La Commissione presentava le proprie osservazioni scritte l' 11 novembre 1993. Le parti svolgevano osservazioni orali il 17 novembre 1993.
4 Prima di esaminare la fondatezza della presente domanda di provvedimenti provvisori, occorre ricordare brevemente gli antefatti della lite, quali risultano dalle memorie depositate dalle parti e dalle spiegazioni che queste hanno fornito all' audizione.
5 Il 28 aprile 1988, il richiedente veniva nominato capo della delegazione della Commissione a (omissis), dove ha esercitato le proprie funzioni fino al novembre 1991. Dal 1 dicembre 1991, il richiedente ha occupato il posto di capo della delegazione della Commissione a (omissis). In precedenza, egli aveva esercitato nell' ordine le funzioni di consigliere presso delegazioni della Commissione a (omissis), dal 1981 al 1984, e a (omissis), dal 1984 al 1987, e di capo delegazione a (omissis), dal gennaio all' aprile 1988.
6 Durante un' inchiesta condotta nel febbraio 1993 dall' Ispettorato generale delle delegazioni della Commissione presso la delegazione a (omissis), gli ispettori venivano a conoscenza di un certo numero di accuse contro il richiedente, relative al periodo in cui questi aveva esercitato le funzioni di capo della delegazione. Queste accuse riguardavano, in sostanza, molestie sessuali di cui sarebbe stato oggetto il personale femminile della delegazione, nonché alcune irregolarità amministrative, consistenti, in particolare, in pagamenti ingiustificati e discriminatori a taluni membri del personale e, in generale, in una gestione scorretta ed abusiva del personale e dei beni della Commissione.
7 Il 4 maggio 1993, l' APN informava il richiedente dell' apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Dopo aver ascoltato il richiedente il 26 maggio 1993, con decisione 28 maggio 1993 l' APN lo sospendeva dalle sue funzioni, ai sensi dell' art. 88 dello Statuto, senza soppressione della retribuzione.
8 Il 2 giugno 1993, l' APN incaricava il signor Petersen, consigliere presso la direzione generale del personale e dell' amministrazione, di "procedere in nome e per conto suo all' audizione dei testimoni che si sono presentati e che si trovano a (omissis), nonché all' ispezione dei luoghi". I reclamanti e gli altri membri del personale locale venivano ascoltati tra il 7 il 13 giugno 1993. Anche altri dipendenti di ruolo ed agenti, che in passato avevano avuto rapporti di lavoro con il richiedente, venivano interrogati tra il 18 giugno e il 2 luglio 1993.
9 Dopo averne informato il richiedente, il 29 giugno 1993 l' APN investiva la commissione di disciplina della presente causa, con rapporto 7 luglio 1993. In questo rapporto veniva rimproverato al richiedente di aver commesso molestie sessuali nei confronti di agenti locali femminili impiegati presso la delegazione della Commissione a (omissis), durante il periodo in cui egli era stato delegato della Commissione. Per contro, il rapporto non si riferiva alle "gravi irregolarità amministrative" asserite in precedenza, in quanto l' APN prendeva atto che "in view of the nature of the allegations and of the evidence relating to them (it) does not consider it appropriate, at this stage, to seize the Disciplinary Board in respect of them" ["alla luce della natura delle affermazioni e delle relative prove, (essa) non ritiene opportuno, a questo stadio, investire la commissione di disciplina di questa materia"].
10 Con parere 27 luglio 1993, la commissione di disciplina, dopo aver preso conoscenza di tutti i documenti allegati al fascicolo e aver ascoltato il richiedente e il signor Petersen, raccomandava all' APN "di infliggere al signor (D.) la sanzione disciplinare di cui all' art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto, ossia la destituzione, senza soppressione dei suoi diritti alla pensione". All' audizione dinanzi alla commissione di disciplina, il richiedente aveva chiesto che fosse condotta un' inchiesta complementare e in contradditorio, comprendente in particolare un confronto e una perizia medica. Questa richiesta non veniva accolta dalla commissione di disciplina.
11 Dopo aver ascoltato nuovamente il richiedente il 29 luglio 1993, l' APN gli comunicava, con nota 30 luglio 1993, di aver "deciso di accogliere la (sua) richiesta di organizzare un confronto di ciascuna delle reclamanti con il richiedente stesso prima di adottare qualunque decisione in relazione al procedimento disciplinare avviato contro (di lui). I risultati di questi confronti, che avranno luogo nelle prossime settimane, completeranno il parere della commissione di disciplina 27 luglio 1993 e saranno allegati al fascicolo".
12 Il confronto tra il richiedente e le tre reclamanti, assistiti dai loro rispettivi avvocati, aveva luogo il 7 settembre 1993. Il 15 settembre 1993, l' APN procedeva all' audizione finale del richiedente, conformemente all' art. 7 dell' allegato IX dello Statuto.
13 Stando così le cose, con decisione 30 settembre 1993, l' APN infliggeva al richiedente la sanzione della destituzione, senza soppressione dei suoi diritti alla pensione, a partire dal 1 dicembre 1993. Nella decisione l' APN considera, in sostanza, che i fatti rimproverati al richiedente, quali risultano dalle deposizioni delle reclamanti, costituiscono un illecito molto grave, nonché un reato di diritto comune che né lo stato di salute del richiedente né alcun' altra circostanza consentono in alcun modo di giustificare.
In diritto
14 A norma del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, i ricorsi proposti al Tribunale non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o stabilire i provvedimenti provvisori necessari.
15 A norma dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, spetta al richiedente precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
Argomenti delle parti
16 In merito all' esistenza di argomenti che giustifichino prima facie la concessione della sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata, il richiedente ritiene, in sostanza, che diverse circostanze di fatto dimostrino che per lo meno la trattazione avviata è attendibile e che la sua tesi poggia su solidi argomenti.
17 A tale riguardo, il richiedente sostiene, in primo luogo, che l' APN ha ignorato le regole di procedura applicabili in materia disciplinare, per il fatto che essa ha adottato la decisione definitiva oltre il termine di un mese a decorrere dal parere della commissione di disciplina, previsto dall' art. 7, terzo comma, dell' allegato IX dello Statuto, e, rispettivamente, oltre il termine di quattro mesi dalla data di decorrenza della sospensione, previsto dall' art. 88, terzo comma, dello Statuto.
18 Il richiedente osserva, in secondo luogo, che al momento dell' adozione della decisione impugnata l' APN non disponeva di un parere regolare della commissione di disciplina, in quanto quest' ultima aveva emesso il proprio parere senza disporre di tutti gli elementi del fascicolo e, in particolare, dell' inchiesta in contradditorio che si è svolta successivamente. Il richiedente ritiene pertanto che non solo la procedura sia viziata da un' irregolarità, ma anche che i suoi diritti di difesa siano stati violati, in quanto egli è stato posto nell' impossibilità di esporre tutti i suoi argomenti dinanzi all' organo incaricato di emettere un parere motivato prima della decisione dell' APN.
19 In terzo luogo, il richiedente rimprovera all' APN di essersi astenuta dal fornire la prova dei fatti addebitati, per il fatto che essa si è accontentata di equiparare le deposizioni delle reclamanti alla prova dei fatti controversi, violando così i diritti della difesa e il principio generale "in dubio pro reo", riconosciuto in tutti i sistemi giuridici degli Stati membri. Il richiedente ritiene, in particolare, che la decisione impugnata non contenga alcuna motivazione né riguardo alla materialità dei fatti, né riguardo alla loro qualificazione, e che essa ignori sia la risoluzione del Consiglio 29 maggio 1990, 90/C 157/02, sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (GU C 157, pag. 3), sia la raccomandazione 92/131/CEE, adottata dalla resistente stessa il 27 novembre 1991, sulla tutela e sulla dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, e, più in particolare, il suo allegato che istituisce un codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali (GU 1992, L 49, pag. 1).
20 In quarto luogo, il richiedente sottolinea che i fatti che gli vengono rimproverati sono stati denunciati tra due e cinque anni dopo il loro presunto svolgimento, e quindici mesi dopo il suo allontanamento dalla delegazione all' interno della quale detti fatti si sarebbero verificati, il che sarebbe incompatibile con la nozione stessa di molestia sessuale. Il richiedente ritiene, peraltro, che vi sia una sproporzione evidente tra i fatti rimproverati e la sanzione emessa, mentre i fatti non sono stati dimostrati chiaramente e in modo inconfutabile dall' APN e quest' ultima ha ignorato numerose testimonianze ed elementi del fascicolo volti a dimostrare che i comportamenti controversi non hanno avuto luogo. Ne consegue, secondo il richiedente, che, adottando la sanzione la quale, nella prassi, è la più severa, in quanto egli non può beneficiare di alcuna pensione, l' APN avrebbe ignorato la precitata raccomandazione, la quale prevede il principio della graduazione delle pene.
21 Il richiedente ritiene infine che la decisione impugnata violi il principio secondo il quale un atto è punibile soltanto se è commesso da una persona riconosciuta responsabile dei suoi atti. A tale riguardo, egli sottolinea che la perizia medica che aveva chiesto alla commissione di disciplina per stabilire il suo eventuale grado di responsabilità gli è stata negata per la ragione che non risultava alcun disturbo psichico. Orbene, la mera lettura dei fatti che gli venivano rimproverati, ammesso che si considerino veri, sarebbe tale da dimostrare piuttosto il contrario.
22 In merito all' urgenza, il richiedente sostiene che la decisione impugnata gli arreca un danno grave ed irreparabile, sia sul piano pecuniario, sia sul piano della sua reputazione, del suo onore e della sua dignità.
23 Per quanto concerne il danno pecuniario, il richiedente sottolinea, innanzi tutto, che a partire dal 1 dicembre 1993 si troverà senza lavoro e senza la minima retribuzione. Inoltre, poiché è dipendente della Commissione da meno di dieci anni, non potrà percepire alcuna pensione, ma potrà semplicemente farsi rimborsare i suoi contributi personali al regime pensionistico. Secondo le informazioni di cui egli dispone, si tratterebbe di un importo dell' ordine di 1 000 000 BFR. Orbene, date le numerose spese che egli deve sostenere, e in particolare quelle relative alla sua difesa nella presente causa e, inoltre, agli studi che uno dei suoi figli effettua nel Regno Unito, il richiedente ritiene che presto verrà privato di ogni risorsa e sarà quindi costretto a vendere, in condizioni necessariamente svantaggiose, elementi del suo patrimonio familiare.
24 Il richiedente osserva, peraltro, che se la decisione di cui si chiede la sospensione dovesse produrre immediatamente i suoi effetti a partire dal 1 dicembre 1993, per lui non sarebbe praticamente più possibile essere reintegrato, di qui a diversi mesi, se non anni, nella funzione da lui occupata, sia perché il suo posto sarà necessariamente occupato da un' altra persona che vi sarà designata, sia per il fatto che egli non sarà più credibile nei confronti dei paesi terzi o della propria delegazione.
25 In merito al danno alla sua reputazione, al suo onore e alla sua dignità, il richiedente sostiene che si tratta di un danno totalmente irreparabile poiché, anche se successivamente la decisione impugnata venisse annullata, la sua destituzione e i motivi di quest' ultima saranno noti a tutti i dipendenti delle Comunità europee e ai capi delle altre delegazioni, e persino a persone estranee alle istituzioni comunitarie.
26 La Commissione sostiene, dal canto suo, che nella fattispecie non sussistono i presupposti che giustificano in diritto la concessione dei provvedimenti provvisori chiesti dal richiedente.
27 Per quanto concerne il fumus boni juris, la Commissione osserva che i mezzi e gli argomenti invocati dal richiedente non sembrano, a prima vista, fondati. Essa rileva in particolare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte e del Tribunale, il termine di un mese previsto dall' art. 7 dell' allegato IX dello Statuto non è un termine perentorio e che, alla luce delle circostanze della fattispecie, la decisione finale dell' APN è stata presa entro un termine ragionevole. In merito al mezzo relativo al fatto che la decisione finale è stata adottata più di quattro mesi dopo che il richiedente è stato sospeso, la Commissione ritiene che non si tratti di un' irregolarità sostanziale, suscettibile di determinare l' annullamento della decisione controversa. La resistente ritiene, a tale riguardo, che l' unica "sanzione" imposta dall' art. 88, commi terzo e quarto, dello Statuto, in caso di superamento del termine di quattro mesi, è che l' interessato percepisca nuovamente la propria retribuzione e gli vengano rimborsate le ritenute eventualmente operate. Orbene, la decisione di sospensione del richiedente prevedeva espressamente che quest' ultimo continuasse a percepire la propria retribuzione durante la sospensione. La Commissione sottolinea che comunque non le si può rimproverare di aver troppo tardato ad adottare la decisione finale, in quanto il superamento del termine di quattro mesi è stato soltanto di tre giorni e, inoltre, tale superamento sarebbe la conseguenza di aver voluto assicurare la massima tutela dei diritti della difesa organizzando, in particolare, il confronto richiesto dal richiedente.
28 Inoltre, la Commissione ritiene che il fatto che la commissione di disciplina non abbia preso in considerazione, quando ha emesso il suo parere, tutti gli elementi del fascicolo, in particolare quelli derivanti dal confronto tra il richiedente e le reclamanti, non può costituire un' illegittimità suscettibile di viziare d' irregolarità la procedura e la decisione finale. A tale riguardo, la resistente ricorda che la commissione di disciplina, ritenendo di essere sufficientemente edotta, aveva deciso di non procedere ad un confronto tra le parti e di non ordinare una perizia medica del richiedente. Essa aggiunge che l' APN non era tenuta ad organizzare detto confronto e che comunque quest' ultimo non ha fornito alcun elemento nuovo.
29 La resistente osserva inoltre che è infondato il mezzo relativo al presunto errore di qualificazione come molestia sessuale dei comportamenti rimproverati al richiedente. Oltre al fatto che, comunque, la qualificazione giuridica dei comportamenti rimproverati sarebbe secondaria rispetto alla realtà dei fatti, la Commissione sostiene che non si può negare nella fattispecie l' esistenza di una costrizione gerarchica.
30 In merito al mezzo riguardante la mancata indicazione della graduazione delle pene che possono essere applicate in casi di questo genere, la resistente, dopo aver sottolineato che la raccomandazione della Commissione 27 novembre 1991 è priva di qualunque forza vincolante, sostiene che lo Statuto non prevede una graduazione di pene stabilite in rapporto ad un' infrazione disciplinare determinata e, inoltre, che in circostanze di questo genere l' imposizione di tale obbligo all' APN porterebbe a negare il principio secondo il quale spetta a quest' ultima determinare la sanzione disciplinare una volta dimostrata la realtà dei fatti addebitati al dipendente.
31 Per quanto concerne l' urgenza, la Commissione ritiene che il richiedente non abbia dimostrato l' esistenza di un rischio di danno grave ed irreparabile nei suoi confronti.
32 Per quanto riguarda il danno pecuniario lamentato, la resistente rileva che, in caso di eventuale annullamento da parte del Tribunale della decisione controversa, il richiedente avrebbe diritto al versamento di tutte le somme che egli avrebbe dovuto percepire a partire dal 1 dicembre 1993 fino alla sua reintegrazione. La resistente aggiunge che, in ogni caso, il richiedente riceverà, sin d' ora, un importo di circa 1 300 000 BFR corrispondente ai contributi che egli ha versato per la costituzione della sua pensione durante il periodo in cui ha prestato servizio presso la Commissione come dipendente. Secondo la Commissione, egli avrà diritto inoltre ad una pensione belga a partire dall' età di 62 anni. La Commissione ritiene, infine, che il richiedente non abbia dimostrato di essere costretto a vendere i beni del suo patrimonio familiare in attesa della sentenza nel merito. Per quanto concerne, in particolare, le spese relative agli studi che il figlio del richiedente effettua nel Regno Unito, la resistente sottolinea che questi percepisce una borsa del governo del Regno Unito e che è alloggiato dall' università del Sussex al prezzo non elevato di 350 UKL. All' udienza, la Commissione ha inoltre aggiunto che, oltre alla somma corrispondente ai suoi contributi per la pensione, il richiedente deve percepire anche una somma di circa 1 000 000 BFR a titolo di giorni di ferie non goduti. Secondo un documento trasmesso dalla Commissione al Tribunale il 19 novembre 1993, si tratta della somma di 1 086 828 BFR, corrispondente ad 86 giorni di ferie non goduti dal richiedente al momento della cessazione dalle sue funzioni.
33 Con riferimento, inoltre, al danno non patrimoniale, la resistente osserva che, sia a livello dell' amministrazione sia a livello della gerarchia, la presente causa è stata trattata accuratamente, al fine di evitare qualunque circostanza suscettibile di nuocere all' immagine, alla reputazione e alla dignità professionale del richiedente. Inoltre, la Commissione sottolinea che la credibilità stessa dell' istituzione, in particolare presso i paesi terzi in cui il richiedente ha esercitato le sue funzioni, si opporrebbe a qualunque pubblicità della causa in esame. Infine, per quanto concerne l' addebito riguardante l' impossibilità del richiedente di esercitare nuovamente la funzione di capo delegazione nel caso in cui il Tribunale accogliesse il suo ricorso, la resistente ritiene che, senza escludere che il richiedente possa esser reintegrato nelle sue precedenti funzioni, da una giurisprudenza ben consolidata risulta che un dipendente non può pretendere di vedersi assegnare o mantenere un posto determinato, in quanto le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell' organizzazione dei loro servizi e nell' assegnazione del personale loro dipendente.
Valutazione del giudice dell' urgenza
Sull' esistenza di un fumus boni juris
34 Al fine di dimostrare l' esistenza di un fumus boni juris, occorre che il giudice dell' urgenza verifichi se, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, i mezzi e gli argomenti che il richiedente adduce a sostegno del suo ricorso d' annullamento dinanzi al Tribunale appaiano attendibili.
35 A tale riguardo, si deve constatare, in primo luogo, che la decisione impugnata si limita a dichiarare che viene rimproverato al richiedente "di aver commesso molestie sessuali ° durante il periodo in cui era delegato della Commissione a (omissis) ° nei confronti di agenti locali femminili", senza tuttavia fornire alcuna precisazione riguardo ai luoghi, alle circostanze, alla durata e alla regolarità dei fatti che costituiscono l' illecito disciplinare.
36 In secondo luogo, occorre osservare che, secondo la decisione impugnata, i fatti controversi sono stati evidenziati dalle deposizioni delle reclamanti e sono stati confermati da queste, sia durante l' inchiesta condotta nell' ambito del procedimento disciplinare, sia durante il confronto con il richiedente. La decisione non fa invece alcun riferimento alle testimonianze raccolte nel corso del procedimento disciplinare, suscettibili di confermare o di smentire le deposizioni delle reclamanti.
37 In terzo luogo, occorre sottolineare che la decisione impugnata è molto laconica per quanto concerne le considerazioni che hanno indotto l' APN ad adottare la sanzione scelta, mentre nella fattispecie si tratta di una delle sanzioni disciplinari più gravi, ossia la destituzione senza soppressione del diritto alla pensione di anzianità. La decisione si limita infatti a qualificare i fatti controversi come "colpa molto grave" e come "reato di diritto comune", senza tuttavia precisarlo, e a dichiarare che la qualità del lavoro del richiedente è "priva d' influenza rispetto ai fatti che gli vengono rimproverati", e che "né il suo stato di salute, né alcun' altra circostanza consentono, in alcun caso, di discolparlo".
38 Orbene, secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-115/89, Gonzáles Holguera/Parlamento, Racc. pag. II-831, punti 42-45 della motivazione), l' obbligo di motivare qualsiasi decisione individuale adottata in applicazione dello Statuto ha lo scopo, da un lato, di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per rendersi conto se la decisione sia o meno fondata e, dall' altro, di rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Affinché il Tribunale possa esercitare tale sindacato è indispensabile che nella motivazione della decisione che infligge una sanzione disciplinare siano precisati i fatti concreti addebitati al dipendente, nonché le considerazioni che hanno indotto l' APN ad adottare la sanzione scelta (v. sentenza della Corte 29 gennaio 1985, causa 228/83, F./Commissione, Racc. pag. 275).
39 Si deve osservare, peraltro, che in seguito al parere motivato emesso dalla commissione di disciplina, l' APN ha deciso di organizzare un confronto tra il richiedente e le reclamanti. Essa ha tuttavia deciso di non investire nuovamente del caso la commissione di disciplina dopo questo confronto. Ne consegue che il richiedente non è quindi stato in grado di presentare dinanzi alla commissione di disciplina le sue osservazioni scritte o orali su una parte dei risultati dell' inchiesta alla quale ha proceduto l' APN e, inoltre, che la commissione di disciplina non disponeva di tutti gli elementi del fascicolo disciplinare allorché ha emesso il suo parere motivato.
40 Alla luce di quanto sopra, e senza che ciò anticipi in alcun modo il giudizio sulla legittimità o sull' illegittimità dell' atto controverso, il giudice dell' urgenza ritiene che, per quanto concerne l' accertamento e la qualifica dei fatti cui ha proceduto l' APN, nonché il rispetto dei diritti della difesa nel corso del procedimento disciplinare, gli elementi di cui esso dispone, nella fase attuale del procedimento, siano tali da fornire un serio fondamento agli argomenti presentati dal richiedente a sostegno del suo ricorso d' annullamento della decisione impugnata.
41 Di conseguenza, occorre valutare se la decisione impugnata sia suscettibile di determinare un rischio di danno grave ed irreparabile per il richiedente, che giustifichi la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o l' adozione di altri provvedimenti provvisori.
Sul rischio di danno grave ed irreparabile
42 Da una giurisprudenza costante (v. ordinanza del presidente del Tribunale 13 maggio 1993, causa T-24/93 R, CMBT/Commissione, Racc. pag. II-543, punto 31 della motivazione) risulta che l' urgenza di un' istanza di provvedimento provvisorio dev' essere valutata rispetto alla necessità esistente di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che venga causato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede il provvedimento provvisorio. Alla parte che chiede la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata tocca fornire la prova che essa non può attendere la conclusione del procedimento nella causa principale senza subire un danno che produca effetti gravi ed irreparabili.
43 Per quanto riguarda il pregiudizio dovuto al danno alla sua reputazione, al suo onore e alla sua dignità, occorre rilevare, a titolo preliminare, che, trattandosi di un danno non patrimoniale, è difficile per il giudice dell' urgenza valutare il carattere irreparabile o difficilmente riparabile di siffatto danno. Detto giudice deve pertanto procedere ad un' accurata ponderazione degli interessi delle parti, per stabilire se occorra adottare i provvedimenti provvisori richiesti. A tale riguardo, spetta al giudice dell' urgenza confrontare il danno grave ed irreparabile addotto dal richiedente con l' interesse della Commissione di non vedersi imporre il mantenimento di un rapporto di lavoro in una situazione in cui un dipendente è stato destituito, al termine di un procedimento disciplinare, per una colpa definita come estremamente grave.
44 Nella fattispecie, occorre rilevare che il pregiudizio, addotto dal richiedente, risultante dal danno alla sua reputazione, al suo onore e alla sua dignità, anche ammesso che sia provato, si è già, in sostanza, verificato. A tale riguardo, per quanto attiene in particolare all' impossibilità dedotta dal richiedente di riprendere le proprie funzioni all' interno della delegazione della Commissione a (omissis), anche in caso di successivo annullamento della decisione, per il fatto che la sua destituzione sarebbe nota a tutti, è sufficiente ricordare che il richiedente è stato sospeso dalle sue funzioni come capo della delegazione della Commissione a (omissis) dal 28 maggio 1993, e ha già trasferito i suoi effetti personali da (omissis) a (omissis). In ogni caso, l' eventuale sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata non potrebbe ristabilire la reputazione, l' onore e la dignità del richiedente più di quanto potrebbe fare, in futuro, un eventuale annullamento della decisione al termine del procedimento nella causa principale.
45 Quanto, inoltre, al danno pecuniario addotto dal richiedente, va osservato che, secondo una giurisprudenza consolidata (v., da ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 29 settembre 1993, causa T-497/93 R II, Hogan/Corte di giustizia, Racc. pag. II-1005), un danno esclusivamente pecuniario non può, in via di principio, essere considerato irreparabile, o anche difficilmente riparabile dal momento in cui può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria.
46 Nella fattispecie, occorre osservare che, in caso di eventuale annullamento da parte del Tribunale della decisione impugnata, il richiedente avrà diritto al versamento di tutte le somme che avrebbe dovuto percepire a partire dal 1 dicembre 1993 fino alla sua reintegrazione.
47 Tuttavia, spetta al giudice dell' urgenza valutare, in funzione delle circostanze pertinenti ad ogni caso di specie, se l' esecuzione immediata della decisione possa recare al richiedente un danno grave ed imminente, che non potrebbe essere riparato nemmeno se la decisione venisse annullata al termine del procedimento nella causa principale.
48 A tale riguardo, occorre sottolineare che, a partire dall' entrata in vigore della decisione impugnata, il richiedente percepirà la somma di 1 326 536 BFR, a titolo di rimborso dei contributi da lui versati per la costituzione della sua pensione di anzianità, alla quale si aggiungerà la somma di 1 086 828 BFR, corrispondente al saldo dei giorni di ferie non goduti, vale a dire un ammontare complessivo di circa 2 400 000 BFR.
49 Questa somma, che corrisponde a circa otto stipendi di base di un dipendente inquadrato nel grado e nello scatto del richiedente (A 4, scatto 5, 308 681 BFR), di regola deve consentirgli di affrontare tutte le spese necessarie per assicurare la soddisfazione dei suoi bisogni e di quelli della sua famiglia fino a quando il Tribunale statuirà sul ricorso nella causa principale. Ne consegue che, diversamente da quanto la Corte ha affermato nelle ordinanze 3 luglio 1984 (ordinanza del presidente della Terza Sezione, causa 141/84 R, De Compte/Parlamento, Racc. pag. 2575) e 13 aprile 1987 (ordinanza del presidente della Quarta Sezione, causa 90/87 R, C.W./Corte dei conti, Racc. pag. 1801), l' esecuzione della decisione impugnata non può comportare per il richiedente, a prima vista, un danno pecuniario grave e imminente.
50 In ogni caso, occorre osservare che, a norma dell' art. 108 del regolamento di procedura, un' ordinanza di un procedimento sommario può essere modificata o revocata in qualunque momento, su richiesta di una parte, in seguito a mutamento delle circostanze. Se del caso, toccherà al richiedente adire il Tribunale nel caso in cui egli si trovasse, a causa di un eventuale protrarsi del procedimento, in una situazione finanziaria tale da causargli un danno imminente per cui non si possa attendere l' esito del procedimento nella causa principale.
51 Di conseguenza, si deve respingere, nella fase attuale, l' istanza di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così dispone:
1) L' istanza di provvedimento urgente è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 30 novembre 1993.