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Document 61993TO0460

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 26 novembre 1993.
Étienne Tête e altri contro Banca europea per gli investimenti.
Decisione della Banca europea per gli investimenti - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità.
Causa T-460/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-01257

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:103

61993B0460

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 26 NOVEMBRE 1993. - ETIENNE TETE E ALTRI CONTRO BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI. - DECISIONE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI - RICORSO D'ANNULLAMENTO - IRRICEVIBILITA. - CAUSA T-460/93.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-01257


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Ricorso d' annullamento ° Deliberazioni della Banca europea per gli investimenti ° Ricorso di una persona fisica o giuridica basato sull' art. 180, lett. c), del Trattato ° Irricevibilità ° Tutela giurisdizionale garantita dal ricorso per risarcimento danni

[Trattato CE, artt. 178 e 180, lett. c)]

Massima


Ai sensi dell' art. 180, lett. c), del Trattato, un ricorso d' annullamento contro una deliberazione del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti può essere proposto soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione. Di conseguenza, detta disposizione, una cui interpretazione più flessibile oltrepasserebbe i limiti posti al giudice comunitario dal suo testo, esclude i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche. Tale esclusione non ha l' effetto di privare questa categoria di ricorrenti di un' efficace tutela giurisdizionale, poiché questa è garantita loro dalla competenza del giudice comunitario a conoscere delle liti in materia di responsabilità extracontrattuale della Banca europea per gli investimenti, in forza dell' art. 178 del Trattato.

Parti


Nella causa T-460/93,

Étienne Tête, residente a Caluire-et-Cuire (Francia),

Jean-Pierre Raffin, residente a Parigi,

Felix Massola, residente a Villeurbanne (Francia),

Louis-Max Duplessy, residente a Villeurbanne,

Marie-Louise Guigen, residente a Villeurbanne,

Henri Chevaleyre, residente a Villeurbanne,

François Meillasson, residente a Villeurbanne,

Jean Margerand, residente a Villeurbanne,

Jean-Claude Pagand, residente a Villeurbanne,

Henri Alloix, residente a Villeurbanne,

Groupe des élus verts au conseil régional, con sede a Charbonnières-les-Bains (Francia),

Collectif auto-stop, con sede a Lione (Francia),

Association sauvegarde de l' Ouest lyonnais, con sede a Caluire-et-Cuire,

rappresentati dall' avv. Jean-Marc Bazy, del foro di Lione, e dal signor Raphaël Romi, professore "agrégé" di diritto pubblico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Monique Wirion, 1, place du Théâtre,

ricorrenti,

contro

Banca europea per gli investimenti, rappresentata dal signor Xavier Herlin, direttore della direzione degli affari giuridici, in qualità di agente, assistito dall' avv. Roger O. Dalcq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuta,

sostenuta da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou, membro del servizio giuridico, e dall' avv. Théophile M. Margellos, distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniente,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti 12 novembre 1991 che ha concesso alla comunità urbana di Lione un prestito per la tangenziale nord dell' agglomerato lionese,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, B. Vesterdorf e K. Lenaerts, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Antefatti all' origine del ricorso

1 Il 12 novembre 1991, il consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la "BEI") autorizzava la concessione alla comunità urbana di Lione di un prestito per il finanziamento del suo contributo al progetto di tangenziale nord dell' agglomerato urbano lionese. Il 15 settembre 1992 veniva firmato un contratto di finanziamento relativo a detto progetto tra la BEI e la comunità urbana di Lione. Questa firma diveniva oggetto di un comunicato stampa pubblicato dalla BEI lo stesso giorno.

Conclusioni delle parti e procedimento

2 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 18 novembre 1992, i ricorrenti, i cui nomi sono sopra menzionati, nonché il signor Raymond Puget, residente a Vaulx-en-Velin (Francia), proponevano il presente ricorso volto all' annullamento, da una parte, della decisione della BEI che ha autorizzato il prestito e, dall' altra, del contratto di prestito stesso. I ricorrenti adducevano quattro mezzi relativi alla violazione delle diverse disposizioni del Trattato CEE e del Protocollo sullo Statuto della BEI (in prosieguo: lo "Statuto").

3 Con lettera 11 febbraio 1993, inviata alla cancelleria della Corte, l' avvocato dei ricorrenti dichiarava che "si deve ritirare incondizionatamente, tra i ricorrenti, il nome del signor Puget", il che sarebbe equivalso "ad una rinuncia agli atti da parte di questa persona". Il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha tratto le conseguenze da questa dichiarazione in un' ordinanza pronunciata lo stesso giorno della presente ordinanza.

4 Con memoria 8 marzo 1993, la BEI sollevava un' eccezione d' irricevibilità sostenendo che nella fattispecie non sussistevano le condizioni di ricevibilità previste dall' art. 180 del Trattato CEE e che l' art. 173 del Trattato CEE non è applicabile agli atti della BEI. In subordine, la BEI sosteneva che i ricorrenti non dimostrano un interesse diretto e individuale ad agire e che il loro ricorso è stato presentato tardivamente.

5 Nelle osservazioni sull' eccezione d' irricevibilità presentate il 14 aprile 1993, i ricorrenti sostenevano che il ricorso è ricevibile.

6 Con domanda depositata nella cancelleria della Corte il 19 marzo 1993, la Commissione chiedeva d' intervenire a sostegno delle conclusioni della BEI.

7 Con ordinanza 14 maggio 1993, il presidente della Corte ammetteva la Commissione ad intervenire a sostegno delle conclusioni della BEI.

8 Il 14 giugno 1993, la Commissione depositava la sua memoria d' intervento nella quale sosteneva l' irricevibilità del ricorso.

9 A norma dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), la Corte rinviava la presente causa dinanzi al Tribunale con ordinanza 27 settembre 1993.

10 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione della BEI che ha autorizzato il prestito e il contratto di prestito stesso;

° condannare la BEI alla totalità delle spese e a 5 000 ECU per spese di procedura.

La BEI, convenuta, conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso irricevibile;

° rigettare l' istanza dei ricorrenti e condannarli in solido alla totalità delle spese.

La Commissione, interveniente, conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso irricevibile;

° condannare i ricorrenti in solido alla totalità delle spese.

11 Il Tribunale deve pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità secondo le modalità previste dall' art. 114, nn. 3 e 4, del regolamento di procedura. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di essere stato sufficientemente edotto dall' esame degli atti del fascicolo e che non occorra avviare la procedura orale e, inoltre, che si debbano esaminare innanzi tutto le eccezioni di irricevibilità relative al fatto che l' art. 180 del Trattato CE si opporrebbe alla ricevibilità del ricorso e al fatto che i ricorrenti non sarebbero direttamente riguardati dalla decisione impugnata.

Sulle eccezioni di irricevibilità relative al fatto che l' art. 180 del Trattato CE si opporrebbe alla ricevibilità del ricorso e al fatto che i ricorrenti non sarebbero direttamente riguardati dalla decisione impugnata

Argomenti dei ricorrenti

12 I ricorrenti sostengono che l' art. 180 del Trattato CE non mira a vietare a terzi, che si ritengano lesi da una decisione della BEI, di presentare un ricorso d' annullamento. Per quanto concerne la situazione, secondo loro paragonabile, degli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, la Corte avrebbe ammesso la ricevibilità di un ricorso d' annullamento con la sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339, punto 25 della motivazione). Il ragionamento della Corte in questa sentenza dovrebbe essere applicato al presente caso. Di conseguenza, l' art. 180, lett. c), del Trattato CE dovrebbe essere interpretato unicamente come una limitazione dei poteri procedurali degli Stati membri e della Commissione. Pertanto, non verrebbe vietato né al Consiglio, né a terzi di presentare un ricorso d' annullamento contro le deliberazioni della BEI. Un' interpretazione in senso contrario avrebbe come conseguenza che la BEI potrebbe violare impunemente il Trattato.

13 Questa interpretazione sarebbe confermata dall' art. 29 dello Statuto, secondo il quale "le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall' altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia". Senza la possibilità d' intervento di terzi dinanzi alla Corte, detto articolo non avrebbe senso nella misura in cui esso riguarda le controversie tra la BEI e terzi.

14 Inoltre, la sentenza della Corte 2 dicembre 1992, causa C-370/89, SGEEM e Etroy/BEI (Racc. pag. I-6211), con la quale la Corte, risolvendo un ricorso per risarcimento presentato contro la BEI, ha ovviato al fatto che la BEI non era stata considerata nella formulazione dell' art. 215 del Trattato CEE, dimostrerebbe la necessità di un' interpretazione ampia del Trattato. I ricorrenti aggiungono che l' art. 173 del Trattato CEE, applicabile ° a loro parere ° al loro ricorso, è stato modificato dal Trattato sull' Unione europea. Il nuovo art. 173 del Trattato CE ammetterebbe la possibilità per persone fisiche e giuridiche di proporre ricorsi d' annullamento contro le decisioni della Banca centrale europea. La BEI non sarebbe stata considerata dall' art. 173 del Trattato CE, e neanche dall' art. 215, sebbene anche le sue decisioni possano produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

15 I ricorrenti affermano di avere un interesse diretto ad agire. Il prestito concesso alla comunità urbana di Lione favorirebbe la realizzazione della tangenziale nord. Esso costringerebbe terzi, vale a dire i contribuenti, a rimborsarlo. La libertà della comunità urbana di Lione, già molto indebitata, sarebbe limitata in futuro per quanto concerne la gestione del suo bilancio, il che costituirebbe un rischio per la democrazia. Detto prestito, illegittimo secondo i ricorrenti in quanto concesso dalla BEI oltrepassando le proprie competenze, limiterebbe la possibilità di quest' ultima di concedere prestiti corrispondenti alle sue effettive competenze. Per dimostrare l' illegittimità del prestito, i ricorrenti si riferiscono alle proposte formulate dalla Commissione nel 1993 relative alla creazione di un Fondo europeo per gli investimenti.

Giudizio del Tribunale

16 Occorre sottolineare innanzi tutto che, ai sensi dell' art. 180, lett. c) del Trattato CE [identico all' ex art. 180, lett. c), del Trattato CEE], i ricorsi d' annullamento avverso le deliberazioni del consiglio di amministrazione della BEI possono essere proposti soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione. Di conseguenza, detta disposizione esclude i ricorsi presentati da singoli, come il presente ricorso.

17 Tuttavia, occorre esaminare se la disposizione del Trattato di cui trattasi debba essere interpretata nel senso proposto dai ricorrenti, che si sono avvalsi, a tale riguardo, della succitata sentenza Les Verts/Parlamento. Occorre osservare che la soluzione adottata in questa sentenza è stata motivata dal fatto che il Trattato CEE, nella sua versione originaria, conferiva al Parlamento solo poteri consultivi e di controllo politico, non però il potere di adottare atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Quando, successivamente, il Parlamento ha acquisito maggiori poteri che gli hanno consentito di adottare tali atti, si è rivelato necessario che la Corte potesse esercitare su di essi il proprio sindacato giurisdizionale (v. sentenza Les Verts/Parlamento, punti 22-25 della motivazione).

18 Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno dimostrato che le competenze della BEI abbiano avuto, fino alla data della decisione impugnata, uno sviluppo analogo. La BEI ha conservato infatti il proprio compito originario, che è quello di concedere prestiti e garanzie (v. artt. 129 e 130 del Trattato CEE, 198 D e 198 E del Trattato CE). La BEI non adotta quindi decisioni che producano effetti giuridici nei confronti di terzi che non beneficiano di prestiti né di garanzie della BEI stessa. La proposta formulata dalla Commissione nel 1993 relativa alla creazione di un Fondo europeo per gli investimenti, alla quale i ricorrenti si sono riferiti, conferma questa interpretazione delle attuali competenze della BEI.

19 A questo proposito, occorre aggiungere che la futura Banca centrale europea si distinguerà notevolmente dalla BEI. L' art. 108 A del Trattato CE prevede che essa adotterà regolamenti e decisioni (obbligatori per i loro destinatari), il che implica la necessità di ammettere la possibilità, per persone fisiche o giuridiche, di presentare ricorsi d' annullamento. Tenuto conto delle diverse competenze delle due banche, l' analogia proposta dai ricorrenti non risulta quindi giustificata.

20 Da quanto precede risulta che l' interpretazione più flessibile degli artt. 180 e 173 del Trattato CE, proposta dai ricorrenti, oltrepasserebbe i limiti posti al giudice comunitario dal testo dell' art. 180, lett. c), del Trattato CE.

21 Occorre però esaminare se l' art. 29 dello Statuto sia tale da modificare la suddetta analisi. La succitata sentenza SGEEM e Etroy/BEI, invocata dai ricorrenti, dimostra tuttavia che è stata ammessa la competenza del giudice comunitario per controversie tra la BEI e un terzo per quanto concerne la responsabilità extra-contrattuale della Comunità. Di conseguenza, non si può sostenere che il suddetto art. 29 sia privo di senso se si considera che i ricorsi d' annullamento presentati da terzi sono irricevibili. Si deve aggiungere che la competenza del giudice comunitario a conoscere controversie in forza dell' art. 178 del Trattato CE garantisce una tutela giurisdizionale efficace dei terzi nei confronti degli atti della BEI.

22 Anche se si supponesse che l' art. 173, quarto comma, del Trattato CE (identico all' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE) fosse applicabile al presente ricorso, si dovrebbe esaminare se i ricorrenti siano direttamente riguardati dalla decisione impugnata. Al riguardo, si deve constatare che la situazione giuridica dei ricorrenti non è stata ancora modificata dalla decisione di concedere un prestito alla comunità urbana di Lione. Gli interessi dei contribuenti e dei futuri amministratori eletti che dovranno approvare i bilanci della comunità urbana, cui fanno riferimento i ricorrenti, non sono sufficienti a dimostrare che la situazione giuridica di questi ultimi viene pregiudicata dalla decisione impugnata. Solo le decisioni adottate dalle varie autorità francesi per la costruzione della tangenziale in questione, per esempio decisioni di esproprio, sono suscettibili di incidere sulla situazione giuridica dei ricorrenti.

23 La Corte ha affermato, a proposito del procedimento di approvazione del bilancio da parte del Parlamento, che quest' ultimo si risolve in una semplice autorizzazione ad impegni di spesa e che una persona fisica o giuridica non può quindi, in ogni caso, essere direttamente toccata dagli atti che rientrano in questo procedimento (v. ordinanza 26 settembre 1984, causa 295/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 3331, punto 7 della motivazione). Pertanto, tale persona non può neppure essere direttamente riguardata da una decisione della BEI che autorizza la concessione di un prestito.

24 Ne consegue che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile senza che sia necessario esaminare le altre eccezioni di irricevibilità sollevate dalla BEI e dalla Commissione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

25 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti e la BEI ha concluso per la condanna dei ricorrenti alle spese, si deve condannare in solido questi ultimi alle spese sostenute dalla BEI.

26 L' interveniente ha chiesto la condanna dei ricorrenti alla "totalità delle spese". Tuttavia, a norma dell' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, si deve disporre che la Commissione, in quanto istituzione, sopporti le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) I ricorrenti sono condannati in solido alle spese, ad eccezione delle spese sostenute dall' interveniente che saranno a suo carico.

Lussemburgo, 26 novembre 1993.

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