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Document 61993TO0278

    Ordinanza del presidente del Tribunale del 1 febbraio 1994.
    David Alwyn Jones e Mary Bridget Jones e a. contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.
    Quote di latte - Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori.
    Cause T-278/93 R e T-555/93 R, T-280/93 R e T-541/93 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 II-00011

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:10

    61993B0278

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 1. FEBBRAIO 1994. - DAVID ALWYN JONES E MARY BRIDGET JONES E ALTRI CONTRO CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - QUOTE DI LATTE - PROCEDIMENTO SOMMARIO - PROVVEDIMENTI PROVVISORI. - CAUSE RIUNITE T-278/93 R E T-555/93 R, T-280/93 R E T-541/93 R.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00011


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l' adozione - Danno grave e irreparabile - Obbligo, per taluni produttori di latte che non hanno ottenuto quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare, di scegliere fra l' accettare un indennizzo forfettario che non li soddisfa e l' attendere un risarcimento per un periodo di tempo indeterminato - Provvedimenti provvisori che non risultano necessari dopo l' analisi delle conseguenze dell' accettazione dell' indennizzo forfettario

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2187/93]

    Massima


    L' urgenza di una domanda di provvedimento provvisorio dev' essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Spetta al richiedente dimostrare di non poter attendere l' esito del procedimento principale senza subire un danno dalle conseguenze gravi e irreparabili.

    Il fatto che i produttori di latte che esigono il risarcimento del danno cagionato dal diniego, giudicato illegittimo dalla Corte, di attribuire loro quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione debbano accettare, rinunciando a ricorrere, l' indennizzo forfettario previsto dal regolamento n. 2187/93, oppure attendere l' esito delle azioni di danni da loro instaurate dinanzi al giudice comunitario per ricevere effettivamente un risarcimento, non può comportare il rischio che essi subiscano un danno siffatto.

    Infatti, anche se il produttore indebitato ed esposto alle azioni esecutive dei creditori non può attendere a tempo indeterminato il versamento del risarcimento, si deve rilevare che l' accettazione dell' offerta di indennizzo forfettario alle condizioni stabilite dal predetto regolamento non significherebbe necessariamente la perdita definitiva del diritto al maggiore risarcimento fatto valere dagli interessati. Invero, se, come sostengono questi ultimi, il regime dell' indennizzo forfettario, come disciplinato dal regolamento, è illegittimo, l' annullamento ope judicis delle norme contestate, nell' ambito di procedimenti in cui non vi sia rinuncia agli atti, creerà una situazione nuova, che darà a tutti gli interessati, come hanno espressamente ammesso le istituzioni resistenti dinanzi al giudice dell' urgenza, la possibilità di esigere un risarcimento che sarà calcolato in relazione ad un periodo più lungo di quello assunto come riferimento per l' indennizzo forfettario. Certo, in tale ipotesi potrebbero essere prese in considerazione, per il calcolo del risarcimento, solo le perdite effettivamente subite, ma ciò non costituirebbe lesione dei diritti degli interessati.

    Ne consegue che la domanda di provvedimenti provvisori dev' essere respinta, poiché il fatto di accettare l' offerta di indennizzo forfettario prevista dal regolamento n. 2187/93 non può, di per sé, causare un danno grave e irreparabile ai richiedenti.

    Parti


    Nei procedimenti T-278/93 R e T-555/93 R,

    David Alwyn Jones e Mary Bridget Jones, residenti in Llandeilo (Regno Unito), con gli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, e H.J. Bronkhorst, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, incaricati dallo studio legale Burges Salmon, solicitors, Bristol, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Luc Frieden, 62, avenue Guillaume,

    richiedenti,

    contro

    Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Michel Bishop, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, capo della direzione "Affari giuridici" della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

    e

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    resistenti,

    T-280/93 R,

    Brian Stephen Garrett, residente in Motcombe (Regno Unito), con l' avv. Martin Rawstorne, solicitor, Yeovil, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Berna et associés, 16 A, boulevard de la Foire,

    richiedente,

    contro

    Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Michel Bishop, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, capo della direzione "Affari giuridici" della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

    e

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    resistenti,

    e

    T-541/93 R,

    Norman McCutcheon, residente in Aldoghal (Regno Unito), e gli altri 246 produttori di latte i cui nomi e indirizzi figurano nell' allegato, con gli avv.ti James O' Reilly, SC, e Philippa Watson, barrister, incaricati dall' avv. Oliver Ryan-Purcell, solicitor, Tipperary, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Fyfe Business Centre, 29, rue Jean-Pierre Brasseur,

    richiedenti,

    contro

    Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Michel Bishop, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, capo della direzione "Affari giuridici" della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

    resistente,

    aventi ad oggetto,

    - nei procedimenti T-278/93 R, T-555/93 R e T-541/93 R, la domanda diretta ad ottenere che il Tribunale, da un lato, disponga la sospensione dell' esecuzione del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6), ed in particolare dell' art. 14, quarto comma, di detto regolamento, e, dall' altro, ordini al Consiglio e alla Commissione di adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i richiedenti possano ricevere l' indennizzo forfettario previsto dallo stesso regolamento, senza essere obbligati a rinunciare a quanto richiesto nel ricorso principale e,

    - nel procedimento T-280/93 R, la domanda diretta ad ottenere che il Tribunale ordini al Consiglio e alla Commissione, da un lato, di accordarsi, entro un mese, con il richiedente sull' importo del risarcimento da attribuire a quest' ultimo per le sue due aziende agricole, pena la riassunzione del procedimento principale e, dall' altro, di versare immediatamente al richiedente, come acconto, la somma di 329 000 UKL,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    In fatto

    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 maggio 1992 (causa C-202/92), il signor David Jones e la signora Mary Jones hanno proposto contro il Consiglio e la Commissione, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto al risarcimento per il danno che essi ritengono di aver subito a causa dell' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (in prosieguo: il "regolamento n. 857/84"; GU L 90, pag. 13).

    2 Con ordinanza della Corte 14 settembre 1993, il relativo procedimento è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva nelle cause riunite C-104/89, Mulder e a./Consiglio e Commissione, e C-37/90, Heinemann/Consiglio e Commissione, che hanno il medesimo oggetto e contestano la validità dei medesimi atti.

    3 Con ordinanza 27 settembre 1993, la Corte, ai sensi dell' art. 47 del Protocollo relativo allo Statuto CEE della Corte (in prosieguo: lo "Statuto"), ha rinviato il ricorso al Tribunale, in conformità all' art. 3 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21). La causa è stata registrata presso la cancelleria del Tribunale con il n. T-278/93.

    4 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 1993, i medesimi ricorrenti, insieme ad altri 25 produttori di latte che avevano in precedenza proposto dei ricorsi per risarcimento aventi il medesimo oggetto, hanno proposto contro il Consiglio, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento degli artt. 8, n. 2, lett. a), e 14, quarto comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (in prosieguo: il "regolamento n. 2187/93"; GU L 196, pag. 6).

    5 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, i ricorrenti David Jones e Mary Jones hanno proposto una domanda di provvedimenti provvisori diretta, in sostanza, ad ottenere che il Tribunale ordini al Consiglio e alla Commissione di adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire che essi possano ricevere l' indennizzo forfettario previsto dal regolamento n. 2187/93, senza essere obbligati a rinunciare ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale.

    6 Il Consiglio e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori rispettivamente il 18 e il 19 novembre 1993.

    7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 agosto 1992 (causa C-337/92), il signor Brian Garrett ha proposto contro il Consiglio e la Commissione, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto al risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito a causa dell' applicazione del regolamento n. 857/84.

    8 Con ordinanza della Corte 14 settembre 1993, il relativo procedimento è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva nelle cause riunite C-104/89, Mulder e a./Consiglio e Commissione, e C-37/90, Heinemann/Consiglio e Commissione, che hanno il medesimo oggetto e contestano la validità dei medesimi atti.

    9 Con ordinanza 27 settembre 1993, la Corte, ai sensi dell' art. 47 dello Statuto, ha rinviato il ricorso al Tribunale, in conformità all' art. 3 delle summenzionate decisioni del Consiglio 24 ottobre 1988 e 8 giugno 1993. La causa è stata registrata presso la cancelleria del Tribunale con il n. T-280/93.

    10 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 1993, il ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori diretta, in sostanza, ad ottenere che il Tribunale ordini al Consiglio e alla Commissione, da un lato, di accordarsi con lui entro un mese sull' importo del risarcimento da attribuirgli per le sue due aziende agricole, pena la riassunzione del procedimento principale, e, dall' altro, di versargli immediatamente, come acconto, la somma di 329 000 UKL.

    11 Il Consiglio e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori rispettivamente il 9 e il 10 dicembre 1993.

    12 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 1993, il signor Norman McCutcheon e altri 246 produttori di latte hanno proposto contro il Consiglio, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento n. 2187/93 e, in particolare, degli artt. 8 e 14 di detto regolamento. La causa è stata registrata con il n. T-541/93. Tutti questi produttori avevano anche proposto contro il Consiglio e la Commissione, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE dei ricorsi diretti al risarcimento del danno che ritengono di aver subito a causa dell' applicazione del regolamento n. 857/84.

    13 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 novembre 1993, il signor Norman McCutcheon e gli altri 246 ricorrenti nella causa T-541/93 hanno proposto una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere che il Tribunale ordini la sospensione dell' esecuzione del regolamento n. 2187/93, e in particolare dell' art. 14, quarto comma, di detto regolamento, e dichiari che i richiedenti possono ricevere l' indennizzo forfettario previsto dal regolamento n. 2187/93 senza essere obbligati a rinunciare al ricorso per risarcimento proposto dinanzi al Tribunale.

    14 Il Consiglio ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 9 dicembre 1993.

    15 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 1993, la Commissione ha chiesto di poter intervenire nel procedimento T-541/93 R a sostegno delle conclusioni del Consiglio. L' istanza di intervento è stata notificata alle parti del procedimento principale in conformità all' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

    16 Le parti hanno presentato osservazioni orali all' udienza del 6 gennaio 1994.

    17 In tale udienza il presidente del Tribunale ha invitato le parti a pronunziarsi oralmente su un' eventuale riunione dei presenti procedimenti ai fini dell' ordinanza urgente, nonché sull' istanza di intervento della Commissione nel procedimento T-541/93 R. Le parti non hanno sollevato obiezioni né contro la riunione né contro l' intervento della Commissione a sostegno del Consiglio nel procedimento T-541/93 R.

    18 Poiché i procedimenti T-278/93 R e T-555/93 R, T-280/93 R e T-541/93 R sono connessi per l' oggetto, occorre disporne la riunione ai fini della pronuncia dell' ordinanza in sede di procedimento sommario. Di conseguenza, si deve anche ritenere che la Commissione abbia interesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio nel procedimento T-541/93 R.

    19 Prima di esaminare la fondatezza delle domande proposte dinanzi al Tribunale, conviene menzionare brevemente il contesto in cui si svolgono i presenti procedimenti e, in particolare, i fatti essenziali all' origine delle controversie per le quali il Tribunale è adito, così come emergono dalle memorie presentate dalle parti e dalle osservazioni orali svolte nel corso dell' udienza.

    20 Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321, in prosieguo: "Mulder I"), e causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte ha dichiarato invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (in prosieguo: il "regolamento n. 1371/84", GU L 132, pag. 11), nei limiti in cui detti regolamenti non avevano previsto l' assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori che non avevano consegnato latte durante l' anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato, perché vincolati da un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1).

    21 Con sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061, in prosieguo: "Mulder II"), la Corte ha dichiarato che il Consiglio e la Commissione erano tenuti a risarcire il danno subito dai ricorrenti a causa dell' applicazione del regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento n. 1371/84.

    22 In seguito a detta sentenza della Corte, il Consiglio e la Commissione, in una comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 5 agosto 1992 (GU C 198, pag. 4), hanno riconosciuto che le considerazioni della Corte nella citata sentenza Mulder II si applicavano a tutte le persone che si trovassero in una situazione analoga a quella dei ricorrenti nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, soprammenzionate, e si sono impegnati, in attesa dell' adozione dei provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza della Corte, a non opporre alle domande presentate dopo il 5 agosto 1992 l' art. 43 dello Statuto, ai sensi del quale le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.

    23 Di conseguenza, il 22 luglio 1993 il Consiglio, su proposta della Commissione e sentiti i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, ha emanato il regolamento n. 2187/93, che prevede un' offerta di indennizzo forfettario a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività e precisa le modalità e condizioni di concessione di detto indennizzo.

    24 Ritenendosi lesi da talune disposizioni di detto regolamento, ed in particolare da quelle relative al termine di prescrizione, alcuni produttori interessati, fra cui i richiedenti, hanno proposto dinanzi al Tribunale dei ricorsi diretti all' annullamento parziale del regolamento n. 2187/93, nonché le domande di provvedimenti provvisori qui in esame.

    In diritto

    25 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell' art. 4 della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o adottare i provvedimenti provvisori necessari.

    26 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori contemplati dagli artt. 185 e 186 del Trattato CEE debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio, nel senso che non debbono pregiudicare la decisione nel merito.

    27 Ai sensi dell' art. 8, n. 1, del regolamento n. 2187/93, l' indennizzo forfettario viene offerto soltanto per il periodo per il quale il relativo diritto non sia prescritto. L' art. 8, n. 2, lett. a), prevede che il termine di prescrizione quinquennale in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità, fissato dall' art. 43 dello Statuto, si considera interrotto alla data della presentazione della domanda da parte del produttore che si ritenga danneggiato ad una delle istituzioni della Comunità, o alla data della proposizione del ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, o anche alla data della citata comunicazione 5 agosto 1992.

    28 Ai sensi dell' art. 10, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2187/93, la domanda di risarcimento deve essere presentata, in ciascuno Stato membro, all' autorità competente all' uopo designata da quest' ultimo, entro il 30 settembre 1993. Detta autorità dispone a questo punto, ai sensi dell' art. 14, primo comma, di un termine massimo di quattro mesi a decorrere dal ricevimento della domanda per proporre al produttore, a nome e per conto del Consiglio e della Commissione, un' offerta di indennizzo, accompagnata da una ricevuta a saldo di ogni suo avere.

    29 Ai sensi dell' art. 14, terzo comma, del regolamento n. 2187/93, la mancata accettazione dell' offerta entro il termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di quest' ultima ha per conseguenza che l' offerta stessa non vincola più, in futuro, le istituzioni comunitarie interessate, e cioè il Consiglio e la Commissione. Inoltre, l' art. 14, quarto comma, dispone che l' accettazione dell' offerta mediante la restituzione alla competente autorità nazionale, nel suddetto termine di due mesi, della ricevuta debitamente approvata e sottoscritta, comporta la rinuncia ad ogni azione nei confronti delle istituzioni comunitarie per il danno oggetto dell' offerta di indennizzo.

    Argomenti delle parti

    30 Gli argomenti delle parti rilevanti per la decisione sulle domande di provvedimenti provvisori in esame possono essere riassunti come segue.

    31 Quanto agli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti, i richiedenti Jones e McCutcheon sostengono, in sostanza, che l' applicazione dell' art. 43 dello Statuto fatta dal Consiglio nel quadro dell' art. 8, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2187/93 è illegittima perché è errata in diritto e viola nel contempo il principio della tutela del legittimo affidamento e il principio di parità di trattamento.

    32 E' parere dei richiedenti che dall' art. 43 dello Statuto, come interpretato dalla Corte nelle sentenze 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wuehrer e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. 85), 13 novembre 1984, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 e 282/82, Birra Wuehrer e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. 3693, in prosieguo: "Birra Wuehrer II"), risulti che il termine di prescrizione da applicare in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni cui è subordinato l' obbligo di risarcimento e soprattutto prima che si sia concretato il danno da risarcire. I richiedenti assumono che nella fattispecie soltanto il 28 aprile 1988, cioè il giorno della pronuncia della precitata sentenza Mulder I, si sono prodotte le condizioni che hanno originato l' obbligo di risarcimento, dal momento che nessuno dei produttori di latte interessati, prima di quella data, poteva sapere di aver diritto all' assegnazione di un quantitativo di riferimento.

    33 I richiedenti ritengono anche che, in questo caso, invocare l' art. 43 dello Statuto equivalga a disattendere il principio fondamentale della tutela del legittimo affidamento, giacché né il Consiglio né la Commissione hanno sollevato la questione della prescrizione nella causa Mulder II, benché la domanda di risarcimento di uno dei ricorrenti in detto procedimento si riferisse in parte - per poco più di due mesi - a un periodo coperto dal termine di prescrizione. Pertanto, si dovrebbe ritenere che il Consiglio e la Commissione abbiano rinunciato al diritto di opporre la prescrizione alle domande di risarcimento presentate dall' insieme dei produttori di latte interessati.

    34 Deducono i richiedenti che l' applicazione dell' art. 43 dello Statuto viola inoltre il principio fondamentale di parità di trattamento in quanto crea una discriminazione tra i produttori i cui piani di non commercializzazione o di riconversione hanno avuto termine nel 1983 e nel 1984 e quelli i cui piani si sono conclusi nel 1987, dato che questi ultimi sono colpiti dalla prescrizione solo in scarsa misura.

    35 Quanto all' urgenza, i richiedenti sostengono che, se non otterranno i provvedimenti provvisori richiesti, subiranno un danno grave e irreparabile. A questo proposito, essi sottolineano che il regolamento controverso lascia loro la scelta fra l' accettare l' indennizzo forfettario, rinunciando dunque ai loro diritti al risarcimento della totalità del danno, e il respingere l' offerta di indennizzo forfettario, obbligandosi dunque ad attendere diversi anni prima che il Tribunale, o eventualmente la Corte in caso di ricorso contro la sentenza di primo grado, abbiano pronunciato le rispettive sentenze nelle cause attualmente pendenti. Ora, sempre secondo i richiedenti, essi non sono in condizioni di attendere la conclusione dei procedimenti menzionati in quanto è la stessa sopravvivenza delle loro aziende ad essere attualmente in pericolo, dal momento che i rispettivi creditori si accingono ad appropriarsi tali aziende agricole e a venderle. I richiedenti sostengono dunque che in entrambi i casi essi subiranno un danno grave ed irreparabile cui soltanto l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti può porre rimedio; infatti, ai sensi dell' art. 14, primo e terzo comma, del regolamento n. 2187/93, l' offerta di indennizzo deve pervenire loro entro il 31 gennaio 1994 e dev' esere accettata entro due mesi dal ricevimento dell' offerta.

    36 Il richiedente Brian Garrett fa presente, per quanto lo riguarda, che, in assenza dei provvedimenti provvisori richiesti e tenuto conto del fatto che l' indennizzo forfettario previsto dal regolamento n. 2187/93 è pari a circa la metà della somma da lui dovuta alle banche, queste ultime si impadroniranno delle parti delle sue aziende agricole sulle quali grava un' ipoteca: perciò egli non soltanto perderà l' indennizzo forfettario relativo a queste parti, ma anche i quantitativi di riferimento che gli sono stati o gli saranno assegnati ai sensi dell' art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

    37 Il Consiglio e la Commissione, dal canto loro, ritengono innanzitutto che le domande di provvedimenti provvisori debbano essere respinte come irricevibili, in quanto i richiedenti non sono direttamente e individualmente riguardati dal regolamento n. 2187/93. Oltre al fatto che le disposizioni impugnate riguarderebbero i richiedenti soltanto nella loro qualità obiettiva di produttori di latte che hanno partecipato al regime di non commercializzazione, il regolamento controverso non produrrebbe effetti giuridici obbligatori nei confronti delle persone interessate, dal momento che non modificherebbe la loro situazione giuridica senza il loro consenso. Il Consiglio e la Commissione ricordano che in effetti l' offerta di indennizzo forfettario prevista dal regolamento non è affatto obbligatoria, in quanto le persone interessate hanno la massima libertà di accettarla o di respingerla.

    38 Quanto agli argomenti di fatto e di diritto presentati per giustificare prima facie l' adozione dei provvedimenti sollecitati dai richiedenti, il Consiglio e la Commissione li ritengono sprovvisti di ogni fondamento. Per quanto riguarda l' errata applicazione dell' art. 43 dello Statuto censurata dai richiedenti, i resistenti sostengono che le norme dettate in materia di prescrizione dall' art. 8, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 2187/93 sono esattamente le stesse che la Corte ha individuato nella sentenza Birra Wuehrer II e che, di conseguenza, non è possibile contestare ai resistenti di aver agito in contrasto con la giurisprudenza della Corte.

    39 Il Consiglio e la Commissione escludono, d' altro canto, la stessa esistenza di una violazione del legittimo affidamento, soprattutto perché, contrariamente a quanto sostengono i richiedenti, non sarebbe stato possibile nella causa Mulder II opporre un' eccezione di prescrizione in quanto il ricorrente aveva presentato al Consiglio una domanda ai sensi dell' art. 43 dello Statuto tre mesi prima di proporre il ricorso dinanzi alla Corte, interrompendo con ciò la prescrizione. Il Consiglio rileva che comunque, trattandosi di un' eccezione che può essere sollevata in ogni singolo caso a discrezione del resistente, questi dovrebbe conservare la facoltà di invocare la prescrizione in occasione di un ricorso successivo o di applicarla al momento dell' adozione di un provvedimento legislativo di portata generale, come nel caso in esame.

    40 Secondo il Consiglio e la Commissione, anche l' argomento relativo alla violazione del principio di parità di trattamento è sprovvisto di ogni fondamento, dato che la differenza di trattamento tra i produttori interessati è solo la conseguenza automatica della differenza obiettiva fra le loro situazioni di fatto con riguardo all' art. 43 dello Statuto.

    41 Per quanto riguarda più particolarmente la domanda di provvedimenti provvisori presentata dal richiedente Garrett, i resistenti sostengono che essa è manifestamente infondata: infatti il richiedente non ha dimostrato che il danno lamentato è la conseguenza di un atto illegittimo della Comunità e inoltre i provvedimenti provvisori richiesti pregiudicherebbero l' esito dell' azione principale, in quanto mirano ad ottenere il pagamento anticipato dei danni e degli interessi a risarcimento di un danno la cui esistenza dev' essere stabilita nell' ambito del procedimento principale. I resistenti sottolineano, d' altro canto, che il richiedente chiede che gli venga versato, a titolo di provvedimento provvisorio, un importo che rappresenta più del doppio del danno che egli sembra lamentare nel procedimento principale, e cioè 136 000 UKL.

    42 Quanto all' urgenza, il Consiglio e la Commissione assumono, in sostanza, che non solo i richiedenti non si trovano a dover fare una scelta impossibile, ma in più non rischiano di subire alcun danno grave ed irreparabile: in effetti, se i richiedenti accettano l' offerta di indennizzo forfettario, essa sarà sufficiente a risolvere le loro attuali difficoltà finanziarie. D' altra parte, nell' ipotesi in cui il Tribunale e, in ultimo grado, la Corte, dovessero, nell' ambito dei ricorsi che non costituiranno oggetto di rinuncia, dichiarare illegittime le disposizioni dell' art. 8 del regolamento n. 2187/93 sul termine di prescrizione, i richiedenti non perderebbero neppure necessariamente l' integralità dei loro diritti al risarcimento per l' intero periodo al quale, a loro avviso, tali diritti si riferiscono. In questo caso si verificherebbe una situazione completamente nuova, in quanto il risarcimento potrebbe essere chiesto, in via di principio, per l' intero periodo in causa. Tuttavia, a detta dei resistenti, tale risarcimento potrebbe in tal caso essere calcolato sulla base delle perdite effettivamente subite anziché mediante una stima forfettaria generosa.

    43 Il Consiglio e la Commissione ritengono inoltre che non sussista per i richiedenti il rischio di subire un danno grave ed irreparabile neppure nel caso in cui essi respingano l' offerta di indennizzo forfettario. I richiedenti, purché soddisfino le condizioni necessarie per beneficiare dell' indennizzo forfettario di cui al regolamento n. 2187/93, avrebbero senza alcun dubbio diritto a ricevere per il danno subito un indennizzo maggiorato di un interesse dell' 8% annuo. Secondo i resistenti, questo diritto al risarcimento, che deve, in via di principio, essere almeno pari all' importo dell' indennizzo forfettario cui i richiedenti avrebbero diritto in caso di accettazione dell' offerta, potrà, se necessario, essere ceduto alle banche rispettive come garanzia per i loro mutui.

    Valutazione del giudice in sede di procedimento sommario

    44 Visti gli argomenti dedotti dalle parti, occorre esaminare in primo luogo se, in assenza dei provvedimenti provvisori richiesti, sussista nel caso in esame, per i richiedenti, il rischio di un danno grave ed irreparabile che possa giustificare l' adozione di tali provvedimenti.

    45 Come risulta da una giurisprudenza costante (v., in particolare, ordinanza del presidente del Tribunale 13 maggio 1993, causa T-24/93 R, CMBT/Commissione, Racc. pag. II-544), l' urgenza di una domanda di provvedimento provvisorio dev' essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile. Spetta alla parte che chiede la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata dimostrare di non poter attendere l' esito del procedimento principale senza subire un danno dalle conseguenze gravi e irreparabili.

    46 Quanto alle domande dei richiedenti Jones e McCutcheon, occorre rammentare che il loro argomento principale consiste nell' affermare che, in assenza dei provvedimenti provvisori chiesti al giudice dell' urgenza, essi subiranno un danno grave ed irreparabile sia nell' ipotesi in cui accettino l' offerta di indennizzo forfettario che è stata loro proposta - poiché dovrebbero in tal caso rinunciare ad ogni azione nei confronti delle istituzioni comunitarie volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti -, sia nel caso in cui respingano detta offerta, poiché la situazione economica in cui versano non consente loro di attendere l' esito del procedimento principale.

    47 Di conseguenza, occorre verificare se la scelta che si pone ai richiedenti in merito all' accettazione o al rifiuto dell' offerta di indennizzo forfettario produca necessariamente le conseguenze gravi e irreparabili che essi allegano.

    48 Per quanto riguarda anzitutto l' ipotesi di rifiuto dell' offerta di indennizzo forfettario occorre osservare che, anche se così facendo i richiedenti conserverebbero, in via di principio, ogni probabilità di ottenere il risarcimento dei danni per l' intero periodo durante il quale ritengono di aver subito un danno, rimane comunque il fatto che i richiedenti hanno provato, prima facie, di non poter attendere l' esito del ricorso, tenuto conto delle gravi difficoltà economiche in cui versano e dell' imminente pignoramento delle rispettive aziende agricole da parte dei creditori.

    49 Per quanto riguarda poi l' ipotesi di accettazione dell' offerta di indennizzo forfettario, occorre sottolineare che tale indennizzo consentirebbe, almeno ai richiedenti Jones e McCutcheon, di evitare il pignoramento delle rispettive aziende da parte dei creditori. Il danno, per loro, risiederebbe quindi nel fatto di dover rinunciare ai loro diritti al risarcimento per il periodo che, ai sensi dell' art. 8 del regolamento n. 2187/93, è coperto dalla prescrizione.

    50 Orbene occorre osservare, a questo proposito, che il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato nelle loro osservazioni scritte che il fatto di accettare l' offerta di indennizzo forfettario, e dunque di rinunciare ad ogni azione per danni nei confronti delle istituzioni comunitarie, non implica necessariamente per i richiedenti la perdita di tutti i loro diritti al risarcimento per l' intero periodo relativamente al quale ritengono di avervi titolo qualora il Tribunale o la Corte dovessero dichiarare illegittime le disposizioni dell' art. 8 del regolamento n. 2187/93 in materia di prescrizione in una delle cause rimaste pendenti. In tal caso si verificherebbe, secondo i resistenti, una situazione completamente nuova e sarebbe esigibile, in via di principio, un risarcimento per l' intero periodo, anche se tale indennizzo potrebbe essere calcolato sulla base delle perdite effettivamente subite, anziché mediante una stima forfettaria come quella prevista dal regolamento n. 2187/93.

    51 Interrogati dal presidente, nel corso dell' udienza del 6 gennaio 1994, sulla portata delle dichiarazioni figuranti alla pag. 16 delle rispettive osservazioni scritte, gli agenti del Consiglio e della Commissione hanno reso la seguente dichiarazione, che è stata iscritta, con l' accordo dei resistenti, nel verbale dell' udienza del procedimento sommario: "gli agenti del Consiglio e della Commissione hanno dichiarato, nel corso delle discussioni, che, se il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia, in ultimo grado, dovessero dichiarare che il regolamento (CEE) n. 2187/93 non ha correttamente applicato l' art. 43 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, si presenterebbe una situazione nuova per il fatto che il periodo da risarcire si dovrebbe calcolare, in via di principio, senza tener conto degli effetti della prescrizione. In questo caso, secondo gli agenti, il forfait sulla base del quale è calcolato il risarcimento potrebbe venir riconsiderato, per esempio, in base al danno reale subito" ("the agents for the Council and the Commission declared that if the Court of First Instance and the Court of Justice should decide that Regulation (EEC) No. 2187/93 had not correctly applied article 43 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice this would constitute a new situation as the period of indemnisation would, then, in principle, be calculated without taking into account the effect of the prescription and that in that case, in the opinion of the agents, the forfait on the basis of wich the indemnisation is calculated could be reconsidered, e.g. on the basis of real damages").

    52 Alla luce di quanto sopra rilevato occorre concludere che, qualora, nell' ambito dei ricorsi diretti all' annullamento di talune disposizioni del regolamento n. 2187/93 - un certo numero dei quali, come le parti hanno ammesso all' udienza, non costituirà, in via di principio, oggetto di rinuncia -, il Tribunale e, se del caso, la Corte dichiarassero illegittime le disposizioni dell' art. 8 di detto regolamento sul termine di prescrizione, il fatto che i produttori interessati abbiano accettato l' offerta di indennizzo forfettario e, di conseguenza, abbiano rinunciato ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale non comporterebbe la perdita definitiva del loro diritto al risarcimento per l' intero periodo relativamente al quale ritengono di avervi titolo.

    53 La questione se, in tale ipotesi, l' indennizzo sarebbe calcolato sulla base delle perdite effettive o secondo una stima forfettaria non è pertinente alla valutazione dell' esistenza del rischio di un danno grave e irreparabile per i richiedenti. Il fatto che le istituzioni resistenti possano decidere, in caso di annullamento dell' art. 8 del regolamento n. 2187/93, di calcolare l' indennizzo sulla base delle perdite effettivamente subite dai produttori interessati, anziché in maniera forfettaria, come avviene attualmente, non potrebbe, in via di principio, essere considerato lesivo per il diritto dei richiedenti di essere indennizzati per l' intero periodo nel corso del quale ritengono di essere stati danneggiati. Pertanto, l' accettazione da parte dei richiedenti dell' offerta di indennizzo forfettario prevista dal regolamento n. 2187/93 non può, di per sé, causare loro un pregiudizio grave ed irreparabile.

    54 Per quanto riguarda, in particolare, la domanda di provvedimenti provvisori del richiedente Garrett, occorre rilevare in primo luogo che, anche supponendo dimostrata l' urgenza, la riassunzione del procedimento relativo al ricorso non potrebbe eliminare il rischio di danno imminente invocato dal richiedente. In secondo luogo, va osservato che la domanda diretta ad ottenere che il Tribunale ordini ai resistenti di versare al richiedente, come acconto, la somma di 329 000 UKL equivale alla domanda di accogliere, già in fase di procedimento sommario, le conclusioni presentate nel procedimento principale, provvedimento che, se fosse adottato, pregiudicherebbe l' esito di quest' ultimo. Infine occorre sottolineare che, in ogni caso, il richiedente non ha dimostrato, neppure prima facie, l' esistenza di un nesso diretto tra i danni allegati, ma non quantificati, nel ricorso, che risulterebbero da un atto illegittimo della Comunità di cui questa dovrebbe rispondere, e il danno che egli rischia, a suo dire, di subire in caso di mancata adozione dei provvedimenti provvisori richiesti, cioè il pignoramento immediato di una parte dei suoi terreni a causa dell' impossibilità di rimborsare due mutui ipotecari.

    55 Alla luce di quanto precede, e senza che sia necessario analizzare, in questa fase, né gli argomenti dei resistenti quanto alla ricevibilità né il fumus boni juris degli argomenti invocati dai richiedenti negli atti introduttivi del procedimento principale, si deve concludere che le condizioni che consentono, in diritto, la concessione dei provvedimenti provvisori sollecitati non sono soddisfatte e che le domande debbono, perciò, essere respinte.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    così provvede:

    1) Le domande di provvedimenti provvisori sono respinte.

    2) Le spese sono riservate.

    Lussemburgo, 1 febbraio 1994.

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