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Document 61993TJ0554

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) del 16 aprile 1997.
Alfred Thomas Edward Saint e Christopher Murray contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.
Ricorso d'annullamento - Ricorso per risarcimento - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Produttori che hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione - Indennizzo - Regolamento (CEE) n. 2187/93 - Effetti giuridici - Ricevibilità - Prescrizione.
Causa T-554/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 II-00563

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:54

61993A0554

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) del 16 aprile 1997. - Alfred Thomas Edward Saint e Christopher Murray contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee. - Ricorso d'annullamento - Ricorso per risarcimento - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Produttori che hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione - Indennizzo - Regolamento (CEE) n. 2187/93 - Effetti giuridici - Ricevibilità - Prescrizione. - Causa T-554/93.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00563


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Atti produttivi di effetti giuridici obbligatori - Regolamento che prevede un'offerta di indennizzo forfettario destinata ai produttori di latte danneggiati dalla mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento - Esclusione

(Trattato CE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 2187/93)

2 Ricorso per risarcimento - Termine di prescrizione - Dies a quo - Responsabilità derivante dal regolamento n. 857/84, che implica la mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori di latte che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione - Data da prendere in considerazione

[Trattato CE, artt. 178 e 215; Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 43; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84]

3 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Assegnazione dei quantitativi di riferimento in esenzione dal prelievo - Produttori che hanno sospeso le loro forniture in forza del regime di premi di non commercializzazione o di riconversione e ai quali, di conseguenza, è stato negato un quantitativo di riferimento - Offerta di indennizzo forfettario in forza del regolamento n. 2187/93 - Mancata accettazione dell'offerta entro i termini stabiliti - Perdita dei diritti derivanti dal regolamento

(Trattato CE, art. 215; regolamento del Consiglio n. 2187/93)

Massima


4 Possono costituire oggetto di un'azione di annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo.

Il regolamento n. 2187/93 non costituisce un atto del genere, impugnabile da parte dei produttori di latte o di latticini ai quali, in seguito alla mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento, è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, in quanto detto regolamento si limita a prevedere che ai produttori di latte di cui trattasi sia rivolta un'offerta di indennizzo forfettario la cui accettazione resta una scelta rimessa alla loro valutazione e in quanto detti produttori, nel caso in cui non accettino l'offerta, restano esattamente nella stessa situazione in cui si sarebbero trovati se il regolamento de quo non fosse stato adottato, poiché conservano il diritto di esperire un ricorso per risarcimento danni ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato.

5 Il termine di prescrizione che colpisce le azioni promosse avverso la Comunità per responsabilità extracontrattuale, di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte, non può cominciare a decorre prima che sussistano tutte le condizioni cui è subordinato l'obbligo del risarcimento; va tuttavia precisato che la dichiarazione di illegittimità dell'atto all'origine dei danni non rientra fra tali presupposti. Trattandosi del danno sofferto dai produttori di latte o di latticini i quali, in seguito ad impegni di non commercializzazione o di riconversione sottoscritti in forza del regolamento n. 1078/77, non hanno potuto né farsi attribuire, in considerazione del regolamento n. 857/84, un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio nessun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare, il decorso del termine di prescrizione è iniziato il giorno in cui, dopo la scadenza degli impegni di non commercializzazione, è stato loro vietato di riprendere le consegne di latte a causa del diniego di un quantitativo di riferimento. Peraltro, dato che tale danno non si è prodotto istantaneamente, ma si è rinnovato quotidianamente, la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte si applica, in relazione alla data dell'atto introduttivo, al periodo che precede di oltre cinque anni questa data, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi.

6 Il regolamento n. 2187/93, che prevede un'offerta di indennizzo forfettario ai produttori di latte o di latticini che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione e ai quali, in conseguenza della mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento, è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, contiene disposizioni rigorose in materia di accettazione della suddetta offerta. A tal proposito, i produttori che non hanno accettato detta offerta nei termini stabiliti, ma hanno persistito nei loro ricorsi ex art. 215 del Trattato, al fine di ottenere il risarcimento del danno concretamente sofferto, non possono parimenti continuare a chiedere l'indennizzo forfettario, dato che questa offerta non vincola più le istituzioni per il futuro.

Parti


Nella causa T-554/93,

Alfred Thomas Edward Saint e Christopher Murray, residenti rispettivamente in Penrhos, Gwent (Regno Unito), e in Naas, Kildare (Irlanda), con gli avv.ti Erik H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, e Hendrik J. Bronkhorst, patrocinante presso lo Hoge Raad dei Paesi Bassi, su incarico di Burges Salmon, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Luc Frieden, 62, avenue Guillaume,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Michael Bishop, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, poi dai signori Rozet e Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE, degli artt. 8, n. 2, lett. a), e 14, quarto comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6), e una domanda di risarcimento, ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CEE, dei danni sofferti dai ricorrenti in conseguenza del divieto di porre in commercio latte, loro imposto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Prima Sezione ampliata),

composto dai signori A. Saggio, presidente, C.W. Bellamy e A. Kalogeropoulos, dalla signora V. Tiili e dal signor R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 maggio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti e contesto normativo

1 Nel 1977, per ridurre le eccedenze nella produzione di latte nella Comunità, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Questo regolamento offriva un premio ai produttori in cambio della sottoscrizione di un impegno di non commercializzazione del latte o di riconversione di mandrie bovine per un periodo di cinque anni.

2 I ricorrenti, produttori di latte nel Regno Unito e in Irlanda, sottoscrivevano siffatti impegni, scaduti rispettivamente l'11 marzo 1984 e il 13 maggio 1985.

3 Nel 1984, onde far fronte ad una persistente situazione di sovrapproduzione, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».

4 Nel regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 857/84»), veniva fissato il quantitativo di riferimento per ciascun produttore in base ai quantitativi consegnati nel corso di un anno di riferimento, vale a dire l'anno civile 1981, facendo salva la possibilità per gli Stati membri di optare per l'anno 1982 o per l'anno 1983. Esso veniva integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento n. 1371/84»).

5 Gli impegni di non commercializzazione o di riconversione dei ricorrenti riguardavano i suddetti anni di riferimento. Non avendo prodotto latte nel corso di tali anni, essi non potevano essere assegnatari di un quantitativo di riferimento né di conseguenza mettere in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare.

6 Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e causa 170/86, Von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento n. 1371/84, per violazione del principio del legittimo affidamento.

7 In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 84, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 764/89»). In forza di questo regolamento di modifica, i produttori che avevano sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione ricevevano un quantitativo di riferimento cosiddetto «specifico» (chiamato anche «quota»). Tali produttori sono denominati «produttori SLOM I».

8 L'attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento veniva subordinata a varie condizioni. Alcune di esse venivano dichiarate illegittime dalla Corte con sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e causa C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).

9 A seguito di tali sentenze il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 150, pag. 35; in prosieguo: il «regolamento n. 1639/91»), con il quale veniva assegnato un quantitativo specifico di riferimento ai produttori interessati. Questi ultimi sono denominati «produttori SLOM II».

10 Uno dei produttori che avevano proposto un ricorso sul quale era intervenuta la declaratoria d'invalidità del regolamento n. 857/84 aveva nel frattempo, insieme ad altri produttori, esperito nei confronti del Consiglio e della Commissione un'azione di risarcimento dei danni sofferti per la mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento in osservanza di tale regolamento.

11 Con sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II» o «causa Mulder II»), la Corte dichiarava la Comunità responsabile per tali danni. Essa fissava alle parti il termine di un anno per giungere ad un accordo sull'importo del risarcimento. Poiché le parti non erano pervenute ad un accordo, la procedura veniva riaperta per consentire alla Corte di stabilire, in sede di sentenza definitiva, i criteri di valutazione del danno.

12 Dalla sentenza Mulder II si evince che qualsiasi produttore al quale sia stato vietato di porre in commercio latte unicamente a causa del suo impegno di non commercializzazione o di riconversione ha diritto, in linea di principio, di ottenere un risarcimento per i danni sofferti.

13 A fronte del numero considerevole dei produttori interessati e della difficoltà di trattare soluzioni individuali, il 5 agosto 1992 il Consiglio e la Commissione pubblicavano la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione» o la «comunicazione 5 agosto»). Dopo aver richiamato in essa le conseguenze della sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena efficacia, le istituzioni manifestavano la loro intenzione di adottare criteri pratici di indennizzo dei produttori interessati. Fino all'adozione di tali criteri, le istituzioni si impegnavano a rinunciare, nei confronti di ogni produttore che aveva diritto a un indennizzo, a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto CEE della Corte. Tuttavia, l'impegno era subordinato alla condizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto a una delle istituzioni. Infine, il Consiglio e la Commissione rassicuravano i produttori in ordine al fatto che il non manifestarsi a partire dalla data della comunicazione fino all'adozione dei criteri pratici di indennizzo non avrebbe recato loro alcun pregiudizio.

14 Facendo seguito alla comunicazione 5 agosto, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 2187/93»). Il regolamento prevede un'offerta di indennizzo forfettario ai produttori che avevano ricevuto quantitativi di riferimento specifici alle condizioni previste dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91.

15 L'art. 8 del regolamento n. 2187/93 dispone che l'indennizzo viene offerto soltanto per il periodo per il quale il relativo diritto non è prescritto. La data di interruzione del termine di prescrizione di cinque anni, di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte, è la data della domanda presentata a una delle istituzioni della Comunità oppure la data di iscrizione in ruolo di un ricorso proposto dinanzi alla Corte o ancora, al più tardi, la data di pubblicazione della menzionata comunicazione, vale a dire il 5 agosto 1992 [art. 8, n. 2, lett. a)]. Il periodo coperto dall'indennizzo decorre da una data anteriore di cinque anni alla data di interruzione della prescrizione fino al momento in cui il produttore ha ricevuto un quantitativo di riferimento specifico ai sensi dei regolamenti nn. 764/89 e 1639/91.

16 In forza dell'art. 14, quarto comma, del regolamento n. 2187/93, l'accettazione dell'offerta comporta la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni comunitarie per il danno controverso.

Procedimento e conclusioni delle parti

17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 1993, la signora Mary Aharn e altri 588 ricorrenti, tra i quali i signori Alfred Thomas Edward Saint e Christopher Murray, hanno chiesto l'annullamento degli artt. 8, n. 2, lett. a), e 14, quarto comma, del regolamento n. 2187/93, nonché la condanna della Comunità al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del divieto ad essi imposto di esercitare la loro attività in osservanza del regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento n. 1371/84.

18 Il 22 dicembre 1993 il signor Abbott Trust e altri 314 ricorrenti della presente causa hanno chiesto in via d'urgenza l'adozione di provvedimenti provvisori miranti alla sospensione dell'applicazione dell'art. 14, terzo comma, del regolamento n. 2187/93, per le tre settimane seguenti la data dell'ordinanza che doveva essere emanata nella causa T-555/93 R, Jones e a./Consiglio e Commissione, nell'ambito della quale era stata chiesta la sospensione dell'esecuzione del regolamento n. 2187/93, in particolare degli artt. 8 e 14, quarto comma, del medesimo, o, se posteriore a questa prima scadenza, per i due mesi seguenti il ricevimento dell'offerta di risarcimento prevista da tale regolamento. Con ordinanza 12 gennaio 1994, causa T-554/93 R, Abbott Trust e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-1), il giudice dell'urgenza ha accolto detta istanza. Il procedimento d'urgenza T-555/93 R si è concluso con l'emanazione di un'ordinanza di rigetto del presidente del Tribunale 1_ febbraio 1994, cause riunite T-278/93 R, T-555/93 R, T-280/93 R e T-541/93 R, Jones e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-11).

19 Il 27 e il 25 gennaio 1994 le competenti autorità nazionali hanno rivolto, rispettivamente, ai signori Saint e Murray, a nome e per conto del Consiglio e della Commissione, talune offerte di risarcimento ai sensi del regolamento n. 2187/93.

20 Con ordinanza 30 agosto 1994 la Commissione, convenuta unicamente per quanto concerne la domanda di risarcimento, è stata autorizzata ad intervenire nell'ambito del ricorso d'annullamento, a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

21 Poiché i ricorrenti, ad eccezione dei signori Saint e Murray, avevano rinunciato agli atti, la causa, per quanto concerne le loro posizioni, è stata cancellata dal ruolo con ordinanze 8 giugno (586 ricorrenti) e 10 novembre 1995 (1 ricorrente).

22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. All'udienza del 21 maggio 1996 le parti hanno svolto le loro difese orali.

23 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 8, n. 2, lett. a), e 14, quarto comma, del regolamento n. 2187/93;

- condannare la Comunità al versamento di un risarcimento pari a 18 403 ECU al signor Saint e pari a 9 342,497 ECU al signor Murray, con gli interessi calcolati al tasso dell'8% annuo a partire dal 19 maggio 1992, secondo il metodo di cui agli artt. 6 e 11 del regolamento n. 2187/93, applicato all'intero periodo durante il quale è stato fatto loro divieto di porre in commercio latte;

- in subordine, condannare la Comunità al versamento di un risarcimento pari a 6 658 ECU al signor Saint e pari a 4 306,626 ECU al signor Murray, importi calcolati conformemente al regolamento n. 2187/93, applicato solo al periodo previsto da quest'ultimo;

- condannare i convenuti alle spese.

24 Il Consiglio, convenuto, chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare irricevibili i ricorsi d'annullamento e per risarcimento o, in subordine, respingerli;

- condannare i ricorrenti alle spese.

25 La Commissione, parte interveniente a sostegno delle conclusioni del Consiglio nel ricorso d'annullamento e convenuta nel ricorso per risarcimento, chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare irricevibili i ricorsi d'annullamento e per risarcimento o, in subordine, respingerli;

- condannare i ricorrenti alle spese.

Sulle domande di annullamento

26 I ricorrenti deducono tre motivi d'annullamento, fondati sulla violazione dell'art. 43 dello Statuto della Corte, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e sulla violazione del principio di uguaglianza.

27 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, parte interveniente, eccepisce l'irricevibilità delle domande di annullamento e, comunque, contesta i motivi sollevati.

Sulla ricevibilità

28 Il Consiglio solleva due eccezioni d'irricevibilità. Con la prima esso obietta che i ricorrenti non sono individualmente e direttamente interessati dal regolamento n. 2187/93. Con la seconda eccezione esso fa valere che questo regolamento non può essere impugnato dai produttori, considerati come destinatari di un'offerta d'indennizzo.

29 La Commissione, nelle proprie osservazioni formulate nella memoria d'intervento, aderisce alle conclusioni del Consiglio senza tuttavia aggiungervi autonomi motivi.

30 Il Tribunale ritiene necessario esaminare preliminarmente la seconda eccezione di irricevibilità, posto che l'analisi degli effetti dell'atto impugnato precede in ordine logico quella della questione se lo stesso atto riguardi direttamente e individualmente i ricorrenti.

Sugli effetti dell'atto impugnato

- Argomenti delle parti

31 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, afferma che il regolamento n. 2187/93 non costituirebbe un atto soggetto a sindacato giurisdizionale. Esso non produrrebbe effetti vincolanti poiché non modifica la posizione giuridica dei produttori senza il loro consenso.

32 La Commissione aggiunge che la soluzione consistente nel rivolgere, mediante regolamento, un'offerta di transazione non vincolante ai produttori SLOM sarebbe stata scelta a motivo della difficoltà di negoziare una transazione individuale con ciascun produttore. Facendo riferimento all'ordinanza della Corte 17 maggio 1989, causa 151/88, Italia/Commissione (Racc. pag. 1255), e alla sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-116/89, Prodifarma e a./Commissione (Racc. pag. II-843), essa afferma che non esisterebbe nessun obbligo giuridico di accettare l'offerta, la quale, sinché non viene accettata, non produce effetti sul proseguimento dei giudizi già pendenti.

33 Gli elementi di questa offerta sarebbero gli stessi che avrebbero potuto figurare in una proposta di transazione rivolta direttamente dalla Comunità a ciascun produttore. Il regolamento sarebbe il mero strumento dell'offerta. Esso indicherebbe unicamente il metodo che la Comunità si è impegnata a rispettare nel caso in cui essa fosse accolta (ordinanza della Corte 8 marzo 1991, cause riunite C-66/91 e C-66/91 R, Emerald Meats/Commissione, Racc. pag. I-1143). La forma del regolamento sarebbe stata scelta in quanto essa garantisce la serietà dell'azione delle istituzioni. Le sole disposizioni vincolanti del regolamento, vale a dire quelle relative alle autorità competenti ad agire in nome della Comunità e quelle che stabiliscono le conseguenze pecuniarie dell'accettazione della proposta, non sarebbero oggetto del ricorso.

34 In conclusione la Commissione afferma che, secondo la giurisprudenza (sentenza della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263), ciò che consente di determinare se un atto sia o meno impugnabile sarebbe il suo contenuto e non la sua forma. Ebbene, dall'analisi del regolamento n. 2187/93 discenderebbe che l'offerta prevista dalle sue disposizioni non è diversa da una qualsivoglia offerta di transazione rivolta direttamente a un produttore da parte di un'istituzione. Poiché le condizioni di un'offerta del genere non sono impugnabili, lo stesso varrebbe per le disposizioni del citato regolamento, aventi la stessa natura.

35 Per i ricorrenti, in considerazione delle circostanze, alla maggior parte dei produttori SLOM non resterebbe altro da fare che accogliere l'offerta formulata mediante il regolamento n. 2187/93. Ebbene, la Commissione avrebbe essa stessa ammesso che un regolamento è impugnabile se esso impone un accordo vincolante senza la minima facoltà di scelta. Alla luce di ciò, il ricorso sarebbe ricevibile.

- Giudizio del Tribunale

36 Possono costituire oggetto di un'azione di annullamento solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; ordinanze del Tribunale 30 novembre 1992, causa T-36/92, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. II-2479, punto 38, e 21 ottobre 1993, cause riunite T-492/93 e T-492/93 R, Racc. pag. II-1023, punto 24; sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-154/94, Comité des salines de France e Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est/Commissione, Racc. pag. II-1377, punto 37).

37 Nel caso di specie, emerge chiaramente dal quarto `considerando' del regolamento n. 2187/93 e da una interpretazione sistematica dei suoi artt. 1, 8 e 14 che il detto regolamento istituisce un sistema di offerta di indennizzo a favore dei produttori SLOM I e SLOM II. Infatti, il quarto `considerando' e gli artt. 8 e 14 fanno uso del termine «offerta», delle espressioni «l'indennizzo viene offerto soltanto (...)», «l'indennizzo è offerto», nonché «offerta di indennizzo». Risulta inoltre dal quarto `considerando' e, in particolare, dall'art. 11 del regolamento impugnato che le offerte hanno carattere forfettario, in quanto i loro importi sono calcolati senza tener conto dei danni concretamente subiti né delle particolari circostanze di ciascun produttore. Ai produttori è assegnato un termine di due mesi per accettare l'offerta. L'accettazione dell'offerta comporta la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni per il risarcimento del danno subito (art. 14, ultimo capoverso). Per contro, in caso di rifiuto dell'offerta, quest'ultima non vincola più le istituzioni per l'avvenire (art. 14, terzo comma, del regolamento), ma resta ai produttori la possibilità di intentare un'azione di risarcimento contro la Comunità.

38 Risulta pertanto che, come ha osservato il Consiglio, il regolamento n. 2187/93 si limita a prevedere che ai produttori di latte che hanno subito danni in conseguenza dell'applicazione del regolamento n. 857/84 sia rivolta un'offerta di indennizzo per il periodo stabilito in conformità dell'art. 8 del regolamento. Più esattamente, i criteri che disciplinano questa offerta forfettaria consentono ai detti produttori di richiedere che tale offerta sia loro rivolta e assegnano loro un termine di due mesi per accettarla. E' implicito nella natura stessa dell'offerta che la sua accettazione sia accompagnata da determinate conseguenze, in quanto essa comporta la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni. Tuttavia, l'accettazione resta una scelta rimessa alla valutazione dei produttori.

39 Nel caso in cui non accetti l'offerta, il produttore resta esattamente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il regolamento de quo non fosse stato adottato, poiché conserva il diritto di esperire un ricorso per risarcimento ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CE.

40 Dal tenore del regolamento impugnato risulta quindi che il Consiglio ha in realtà concesso ai produttori che avevano diritto ad un risarcimento una modalità ulteriore d'indennizzo. I produttori potevano già avvalersi, come è stato richiamato, del ricorso per risarcimento previsto dagli artt. 178 e 215 del Trattato. Poiché il numero dei produttori interessati (v. precedente punto 13) escludeva, stando ai `considerando' del regolamento n. 2187/93, che si potesse prendere in considerazione ciascuna situazione individuale, l'atto impugnato ha attribuito loro la possibilità di ottenere la riparazione alla quale hanno diritto senza dover esperire un ricorso per risarcimento.

41 Il regolamento n. 2187/93 ha dunque, rispetto ai produttori, natura di proposta transattiva, la cui accettazione è facoltativa, e costituisce un'alternativa alla soluzione giurisdizionale della controversia. La sfera giuridica dei produttori considerati non è interessata negativamente, posto che l'atto impugnato non menoma i loro diritti. Al contrario, esso si limita ad offrire un'ulteriore modalità per ottenere una riparazione.

42 In ordine agli artt. 8 e 14 del regolamento n. 2187/93, il cui annullamento è richiesto più specificamente dai ricorrenti, essi si limitano a stabilire il periodo per il quale un indennizzo è offerto nonché le conseguenze dell'accettazione dell'offerta. Orbene, essendo l'accettazione facoltativa, il prodursi degli effetti di queste disposizioni rimane subordinato alla volontà di ciascun produttore destinatario di una proposta di transazione.

43 Alla luce di tali circostanze e della giurisprudenza in materia di atti che si limitano a rendere manifesta l'intenzione di un'istituzione (sentenza della Corte 27 settembre 1988, causa 114/86, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. 5289, punti 12 e 13), il Tribunale ritiene che il regolamento n. 2187/93, per la parte in cui prevede un'offerta rivolta ai produttori, non è un atto impugnabile da parte dei produttori nell'ambito di un ricorso di annullamento.

44 Occorre aggiungere che, a parte l'offerta d'indennizzo e le condizioni alle quali è assoggettata, il regolamento n. 2187/93 non produce alcun effetto giuridico nei confronti dei produttori. Infatti, le norme del regolamento che non riguardano l'offerta d'indennizzo e le sue condizioni si applicano solo alle autorità nazionali.

45 Di conseguenza, le domande di annullamento devono essere dichiarate irricevibili, senza che sia necessario esaminare la prima eccezione d'irricevibilità.

Sulle domande di risarcimento

46 In via principale, i ricorrenti chiedono la condanna della Comunità, ex art. 215 del Trattato, al risarcimento dei danni che asseriscono di aver subito. Tali danni sono calcolati, in base alle modalità di calcolo di cui al regolamento n. 2187/93, per l'intero periodo durante il quale è stato fatto loro divieto di produrre, e non per il solo periodo preso in considerazione dal suddetto regolamento. Il signor Saint chiede un risarcimento pari a 18 403 ECU e il signor Murray un indennizzo pari a 9 342,497 ECU, con interessi calcolati al tasso dell'8% annuo a partire dalla data della sentenza Mulder II.

47 In subordine, i ricorrenti chiedono la condanna della Comunità al versamento dell'indennizzo determinato in osservanza del regolamento n. 2187/93 nel testo adottato.

48 Le istituzioni eccepiscono l'irricevibilità delle domande di risarcimento.

49 Nella replica il signor Saint modifica l'importo dell'indennizzo preteso, adducendo un errore in sede di elaborazione dei calcoli secondo l'iter illustrato nel regolamento n. 2187/93. Esso quantifica in 30 686 ECU la sua domanda principale e in 12 052,12 UKL (lire sterline) la sua domanda in subordine. Il signor Murray, per quanto lo concerne, quantifica in 4 724,27 IRL (sterline irlandesi) l'importo della sua domanda in subordine.

50 Basandosi su alcune perizie, i due ricorrenti affermano che i loro danni effettivi sarebbero superiori agli indennizzi richiesti. Il danno del signor Saint ammonterebbe a 43 301 UKL e quello del signor Murray a 17 781 IRL.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

51 Il Consiglio obietta che le domande di risarcimento sarebbero irricevibili in quanto non conformi ai requisiti imposti dal regolamento di procedura. In sede di ricorso per risarcimento, incomberebbe al ricorrente l'onere di fornire, nel suo ricorso, le opportune precisazioni in merito all'ammontare del danno sofferto e di accompagnarle con i relativi elementi di prova. Nella fattispecie, i ricorrenti dovrebbero parimenti dichiarare i redditi sostitutivi da loro percepiti durante il periodo nel corso del quale è stato loro vietato di produrre latte.

52 Secondo la Commissione, i ricorrenti dovrebbero dimostrare che esiste un nesso causale tra l'atto delle istituzioni e i danni sofferti. Ebbene, essi si sarebbero limitati a indicare taluni elementi desumibili dal regolamento n. 2187/93. Le loro domande sarebbero irricevibili (sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punti 73-76), tanto più che esse non indicano nessuna circostanza specifica che avrebbe intralciato la determinazione dei danni realmente sofferti. Inoltre, gli ammontari dei danni dedotti in sede di replica sarebbero basati sui calcoli effettuati dai ricorrenti, i quali, del resto, non avrebbero fornito nessuna precisazione circa il metodo seguito.

53 I ricorrenti contestano l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e dalla Commissione. Essi ritengono che il loro ricorso rispetti i requisiti imposti dall'art. 44 del regolamento di procedura, in quanto esso conterrebbe un'indicazione sommaria dei motivi dedotti. A sostegno della loro replica, essi producono nuovi elementi di prova, in particolare alcune perizie.

Giudizio del Tribunale

54 Ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.

55 Nella fattispecie, la questione relativa al rispetto, in sede di ricorso, dei requisiti fissati da detta disposizione non può essere analizzata al di fuori del quadro specifico del contenzioso sulle quote lattiere. Il ricorso mira infatti ad ottenere un risarcimento dei danni sofferti dai ricorrenti in quanto produttori di latte, a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84.

56 Ebbene, dagli atti si ricava che i ricorrenti hanno ricevuto alcune offerte di indennizzo in pendenza di giudizio, in data 27 e 25 gennaio 1994, da parte delle competenti autorità nazionali, in nome e per conto del Consiglio e della Commissione, nell'ambito del regolamento n. 2187/93. Mediante tale atto, la Comunità mira a indennizzare i produttori che soddisfano i requisiti definiti nella sentenza Mulder II (v. i precedenti punti 13 e 14). Di conseguenza, in questa fase dell'analisi, senza anticipare il giudizio sull'applicabilità del regolamento di cui trattasi secondo le modalità indicate dai ricorrenti, che costituisce una questione di merito, occorre constatare che le istituzioni hanno ammesso l'esistenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti fissati dal regolamento, vale a dire di un danno derivante dal fatto che la Comunità ha vietato loro illegittimamente le consegne di latte.

57 In tale contesto la denuncia, in sede di ricorso, dell'esistenza di un danno che sarebbe dovuto a un atto delle istituzioni soddisfa sufficientemente i requisiti di cui al regolamento di procedura, in considerazione dell'offerta di indennizzo rivolta ai ricorrenti, in nome e per conto dei convenuti. Del resto, il carattere conciso del ricorso non ha impedito al Consiglio e alla Commissione di difendere efficacemente i loro interessi.

58 Nel medesimo contesto, l'indicazione dei motivi di diritto dedotti può essere molto sommaria in sede di ricorso, purché il ricorrente, come è avvenuto nella fattispecie (v. successivo punto 101), fornisca tutte le precisazioni utili durante il procedimento (sentenza della Corte 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione, Racc. pag. 533, punto 4), in particolare mediante perizie.

59 Ne discende che, nella presente controversia, il ricorso contiene elementi che soddisfano sufficientemente i requisiti posti dal regolamento di procedura e che, pertanto, le domande di risarcimento sono ricevibili.

60 Pertanto, alla luce delle domande principali e di quelle in subordine dei ricorrenti, occorre esaminare, nell'ordine, la questione dell'esistenza e della portata del diritto al risarcimento ex art. 215 del Trattato, poi quella dell'esistenza del diritto al risarcimento fondato, in particolare, sul regolamento n. 2187/93 e infine quella dell'importo dell'indennizzo.

Sull'esistenza e sulla portata del diritto al risarcimento ex art. 215 del Trattato

Sull'esistenza del diritto al risarcimento

61 I ricorrenti lamentano i danni sofferti durante l'intero periodo nel corso del quale è stato loro vietato di porre in commercio latte in osservanza del regolamento n. 857/84.

62 I convenuti negano l'esistenza dei danni lamentati.

63 Per quanto concerne le domande di risarcimento, il Tribunale rileva che dalla sentenza Mulder II si evince che la Comunità è responsabile nei confronti di tutti i produttori che hanno sofferto un danno risarcibile per il divieto loro imposto di consegnare latte in osservanza del regolamento n. 857/84, così come le istituzioni hanno ammesso nella loro comunicazione 5 agosto (punti 1 e 3).

64 Alla luce della documentazione agli atti, non contestata dai convenuti, i ricorrenti si trovano nella situazione dei produttori ai quali detta comunicazione era indirizzata. Poiché essi hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77, è stato loro vietato di riprendere il commercio di latte alla scadenza di detti impegni, in applicazione del regolamento n. 857/84.

65 Del resto, le competenti autorità nazionali hanno rivolto loro, rispettivamente il 27 e il 25 gennaio 1994, in nome e per conto del Consiglio e della Commissione e in osservanza del regolamento n. 2187/93, alcune offerte per il risarcimento dei danni subiti.

66 Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti hanno il diritto di essere risarciti dei loro danni da parte dei convenuti.

67 Tuttavia, la fissazione dell'ammontare dell'indennizzo presuppone la determinazione della portata del diritto al risarcimento, vale a dire, in particolare, del periodo per il quale è dovuto un indennizzo. Occorre pertanto esaminare se e in che misura le domande dei ricorrenti subiscano gli effetti della prescrizione. A tal fine, il Tribunale prenderà in considerazione gli argomenti dedotti in proposito dalle parti nell'ambito delle domande di annullamento.

Sulla prescrizione

- Argomenti delle parti

68 I ricorrenti sostengono che il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte sarebbe iniziato solo dopo il 28 aprile 1988, data della pronuncia della sentenza Mulder I, la quale ha dichiarato invalido il regolamento n. 857/84. I loro diritti non sarebbero pertanto prescritti.

69 Essi richiamano la giurisprudenza della Corte (in particolare sentenze 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85; in prosieguo: la «sentenza Birra Wührer I», e 13 novembre 1984, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 e 282/82, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3693; in prosieguo: la «sentenza Birra Wührer II») secondo la quale, in linea di principio, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che siano soddisfatti tutti i presupposti ai quali è soggetto l'obbligo di risarcire un danno. Tuttavia, a parer loro, detta giurisprudenza non escluderebbe che l'inizio del termine di prescrizione possa essere successivo al sorgere del danno. Del resto, la recente giurisprudenza della Corte evidenzierebbe che, in determinate circostanze, il momento di inizio del termine di prescrizione può situarsi molto tempo dopo la realizzazione del danno. Nella sentenza 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione (Racc. pag. 3539; in prosieguo: la «sentenza Adams»), la Corte avrebbe dichiarato che il termine di prescrizione non può essere opposto a colui il quale abbia avuto notizia dell'evento generatore del danno solo tardivamente e che, pertanto, non abbia potuto presentare la domanda prima della scadenza del suddetto termine.

70 Secondo i ricorrenti si deve presumere che un regolamento comunitario, come quello che ha vietato ai produttori SLOM di riprendere la produzione di latte, sia legittimo e vincolante finché la Corte non abbia accertato la sua illegittimità. Di conseguenza, i presupposti ai quali era soggetto l'obbligo di risarcire un danno sarebbero stati tutti soddisfatti solo alla data della sentenza Mulder I. Solo in tale data le vittime di danni causati dall'illegittimità del regolamento n. 857/84 avrebbero potuto pertanto avere notizia dell'esistenza dei presupposti di un loro diritto a promuovere un'azione di risarcimento nei confronti della Comunità.

71 I ricorrenti ritengono che il Consiglio non possa opporre a questa tesi gli effetti retroattivi, a far data dall'entrata in vigore del regolamento n. 857/84, della sentenza Mulder I. Essi sottolineano come, malgrado l'efficacia ex tunc di questa sentenza, il Consiglio abbia dovuto adottare un atto per la sua esecuzione e come esso lo abbia fatto solo un anno dopo.

72 Secondo i ricorrenti non si potrebbe pretendere, come fanno i convenuti, che i produttori avrebbero dovuto proporre ricorsi al fine di interrompere la prescrizione. Essi non l'avrebbero fatto soltanto perché avrebbero avuto fiducia nelle istituzioni le quali, non opponendo la prescrizione al ricorrente Heinemann nella causa Mulder II, avrebbero fatto loro credere che esse avevano rinunciato a tale eccezione.

73 Il Consiglio argomenta che, nella sentenza Birra Wührer II (punto 22), la Corte avrebbe precisato che la prescrizione non può iniziare a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto che sana l'illegittimità di un atto precedente. Ne discenderebbe che la data fatta valere dai ricorrenti, vale a dire quella della sentenza Mulder I, sarebbe parimenti irrilevante. Questa data sarebbe in effetti solo una variante di quella d'entrata in vigore dei regolamenti che hanno sanato l'illegittimità del regolamento n. 857/84. Secondo il Consiglio, per giurisprudenza costante (sentenza della Corte 27 marzo 1980, cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Salumi, Racc. pag. 1237), una sentenza pronunciata ex art. 177 del Trattato, quale la sentenza Mulder I, chiarisce la situazione giuridica a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto comunitario di cui trattasi e non soltanto a partire dalla sua pronuncia. Di conseguenza, il fatto di non attribuire quantitativi di riferimento ai produttori interessati sarebbe stato illegittimo sin dall'entrata in vigore del regolamento n. 857/84.

74 Il Consiglio afferma che le circostanze della fattispecie sono molto diverse da quelle all'origine nella sentenza Adams. In quest'ultima controversia, il ricorrente avrebbe avuto notizia della causa reale dei suoi danni solo diversi anni dopo il loro verificarsi, posteriormente alla scadenza del termine normale di prescrizione. Nella presente controversia i ricorrenti, al contrario, avrebbero saputo sin dalla data di scadenza del loro impegno di non commercializzazione che era loro proibito produrre latte. A partire da tale momento essi avrebbero pertanto conosciuto la causa di questa situazione, vale a dire la mancata attribuzione di un quantitativo di riferimento in forza del regolamento n. 857/84.

75 Il Consiglio afferma infine di non aver opposto la prescrizione al ricorrente, signor Heinemann, nella causa Mulder II in quanto detto ricorrente ne aveva provocato l'interruzione mediante una lettera indirizzata alle istituzioni prima della presentazione del suo ricorso.

76 In conclusione, esso oppone ai ricorrenti la prescrizione della loro azione per quanto concerne i danni sofferti prima del 5 agosto 1987, vale a dire più di cinque anni prima della comunicazione 5 agosto.

77 Secondo la Commissione, i ricorrenti potevano avviare un'azione sin dal momento in cui era stato loro negato un quantitativo di riferimento. Infatti, dato il carattere autonomo dell'azione di risarcimento, essi avrebbero avuto il diritto di proporre un ricorso di questo tipo senza dover dimostrare l'invalidità della pertinente legislazione (sentenze della Corte CNTA/Commissione, già citata; 28 marzo 1979, causa 90/78, Granaria/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1081; e 4 ottobre 1979, cause riunite 241/78, 242/78 e 245/78-250/78, DGV e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3017). La Commissione contesta l'affermazione dei ricorrenti secondo la quale, prima della dichiarazione di invalidità del regolamento n. 857/84, i produttori non avrebbero saputo che potevano proporre un'azione di risarcimento. Essa allega che, seguendo la logica di tale argomento, nessuno proporrebbe un ricorso sinché un'autorità pubblica non abbia ottenuto, in precedenza, la dichiarazione di invalidità dell'atto fonte dei danni. Secondo la Commissione, per giurisprudenza costante la possibilità di proporre un ricorso per risarcimento non presuppone l'esistenza di una dichiarazione di illegittimità (sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, Racc. pag. 975). Spetterebbe quindi ai produttori di vigilare a difesa dei lori diritti. I ricorrenti avrebbero esitato innanzi ai rischi collegati alla presentazione di un ricorso e il prezzo di questa esitazione sarebbe stato la scadenza del tempo utile.

- Giudizio del Tribunale

78 Per accertare in che misura le domande siano prescritte, è necessario stabilire innanzi tutto la data di verificazione dei danni, prima di determinare la data in cui si è verificato un atto interruttivo.

79 Il termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni cui è subordinato l'obbligo del risarcimento (sentenza Birra Wührer I, punto 10).

80 Nella fattispecie, il Tribunale ha già accertato che i ricorrenti soddisfano dette condizioni (v. precedente punto 66).

81 Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, una dichiarazione di invalidità del regolamento n. 857/84 non faceva parte dei presupposti ai quali era subordinato l'obbligo del risarcimento. Infatti, poiché il ricorso per risarcimento ex art. 215, secondo comma, del Trattato è autonomo rispetto al ricorso d'annullamento, la sua promozione non dipende nemmeno dall'accertamento dell'illegittimità dell'atto all'origine dei danni.

82 Nella fattispecie, il danno sofferto dai ricorrenti è stato direttamente provocato da un atto normativo, il regolamento n. 857/84. Esso è pertanto sorto il giorno in cui, dopo la scadenza del loro impegno di non commercializzazione, i ricorrenti avrebbero potuto riprendere le consegne di latte se non fossero stati loro negati i quantitativi di riferimento. Tale data va considerata come quella del verificarsi dei presupposti per un'azione per risarcimento nei confronti della Comunità.

83 L'argomento fondato dai ricorrenti sul fatto che, malgrado l'effetto ex tunc della sentenza che ha dichiarato invalido il regolamento n. 857/84, il Consiglio ha dovuto adottare un atto per la sua esecuzione è infondato. Infatti, tale atto riguarda solo la ripresa della produzione di latte, ma non concerne assolutamente la questione del risarcimento dei produttori.

84 La sentenza Adams non può essere fondatamente richiamata, in quanto le circostanze di tale causa erano diverse da quelle della presente fattispecie. Il ricorrente nella causa Adams aveva sofferto danni che poteva ragionevolmente attribuire a un terzo e detti danni si sono verificati in circostanze in cui si poteva presumere che egli non conoscesse l'esistenza di una responsabilità della Comunità. In un contesto del genere si deve effettivamente tener conto del momento in cui il ricorrente ha avuto notizia del fatto all'origine dei danni. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che il termine di prescrizione non può essere eccepito nei confronti della vittima del danno che abbia potuto avere conoscenza del fatto che lo ha causato solo con ritardo, e non abbia potuto disporre di un termine ragionevole per reagire (sentenza Adams, punto 50).

85 Inoltre, come rilevato dal Consiglio e dalla Commissione, dalla sentenza Adams non discende che il termine di prescrizione cominci a decorrere solo a partire dal momento in cui la vittima abbia avuto notizia dell'illegittimità dell'atto. Ciò che la Corte ha sottolineato è l'importanza della conoscenza del fatto all'origine del danno e non della sua illegittimità. Ebbene, nella fattispecie i ricorrenti, nel momento in cui è stato loro vietato di consegnare latte, non potevano dubitare del fatto che tale situazione fosse la conseguenza dell'applicazione di un atto normativo, il regolamento n. 857/84.

86 Infine, i ricorrenti non possono fondatamente allegare che il Consiglio non ha opposto la prescrizione al ricorrente, signor Heinemann, nella causa Mulder II. Infatti in tale controversia, come affermato dal Consiglio, il suddetto signor Heinemann aveva preventivamente interrotto la prescrizione mediante una lettera indirizzata alle istituzioni.

87 Alla luce di ciò, il decorso del termine di prescrizione è iniziato il giorno in cui, dopo la scadenza degli impegni di non commercializzazione, ai ricorrenti è stato vietato di riprendere le consegne di latte a causa del diniego di un quantitativo di riferimento. Tale data, che costituisce il dies a quo della prescrizione, corrisponde, per quanto concerne il signor Saint, al 1_ aprile 1984, vale a dire al giorno dell'entrata in vigore del regolamento n. 857/84, successiva alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione dell'interessato. Per quanto concerne il signor Murray, questa data è quella del 14 maggio 1985, ossia il giorno dopo la scadenza dell'impegno di quest'ultimo.

88 Ai fini della determinazione del periodo soggetto a prescrizione, occorre constatare che i danni che la Comunità deve risarcire non sono stati causati in un solo istante. Essi sono maturati nell'arco di un determinato periodo, sinché i ricorrenti si sono trovati nell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento e quindi di consegnare latte. Si tratta di danni continuati, rinnovatisi quotidianamente. Il diritto al risarcimento verte pertanto su periodi successivi e distinti, corrispondenti a ciascun giorno in cui non è stato possibile porre latte in commercio. Di conseguenza, in relazione alla data dell'atto interruttivo, la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte si applica al periodo che precede di oltre cinque anni questa data, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi.

89 Da quanto precede discende che, per determinare in che misura siano caduti in prescrizione i diritti del ricorrente, occorre stabilire la data in cui è stato interrotto il termine di prescrizione.

90 In osservanza dell'art. 43 dello Statuto della Corte, la prescrizione va ritenuta interrotta dai ricorrenti il 29 ottobre 1993, data di presentazione del loro ricorso. Nondimeno, con la loro comunicazione 5 agosto (punti 2 e 3), formulata in seguito al riconoscimento da parte della Corte del diritto dei produttori a un indennizzo (v. precedente punto 13), le istituzioni convenute si sono impegnate, nei confronti dei produttori che avevano subito danni a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84, a non sollevare la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di indennizzo, le cui modalità pratiche avrebbero dovuto essere adottate successivamente.

91 Ciò è avvenuto con il regolamento n. 2187/93. In osservanza dell'art. 10, n. 2, secondo comma, di detto regolamento, l'autolimitazione che le istituzioni si erano imposte in relazione al diritto di invocare la prescrizione è scaduta il 30 settembre 1993 nei confronti dei produttori che non hanno presentato una domanda di risarcimento ai sensi del regolamento. Dalla struttura del medesimo discende che, per i produttori che hanno presentato siffatta domanda, tale autolimitazione è scaduta al compimento del termine per l'accettazione dell'offerta formulata in risposta a detta domanda.

92 Nella fattispecie i ricorrenti hanno presentato, prima del 30 settembre 1993, una domanda di indennizzo ai sensi del regolamento n. 2187/93, ma hanno proposto il loro ricorso sin dal 29 ottobre 1993, ben prima che fosse loro indirizzata un'offerta. Poiché l'atto introduttivo è quindi intervenuto nell'ottobre 1993, le istituzioni non possono avvalersi della prescrizione per quanto concerne il periodo posteriore al 5 agosto 1992. Alla luce di ciò, come risulta del resto dal ragionamento del Consiglio, è quest'ultima data, e non quella dell'atto introduttivo, quella da tenere in considerazione per la determinazione del periodo rilevante ai fini della liquidazione dell'indennizzo.

93 Tale periodo comprende i cinque anni precedenti la data del 5 agosto 1992 (v., in tal senso, sentenza Birra Wührer II, punto 16). Tuttavia, il periodo da indennizzare effettivamente è limitato a quello compreso tra il 5 agosto 1987 e il 28 marzo 1989, vigilia della data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89 il quale, consentendo per il futuro l'attribuzione di quantitativi specifici di riferimento ai produttori SLOM I, ha posto fine ai danni sofferti da questi ultimi.

94 Le domande dei ricorrenti devono pertanto ritenersi colpite da prescrizione per quanto concerne il periodo antecedente al 5 agosto 1987.

Sull'esistenza del diritto al risarcimento fondato sul regolamento n. 2187/93

95 A sostegno delle loro domande in subordine, i ricorrenti affermano che il principio di buona fede esigerebbe che, in qualsiasi caso, essi non perdano i loro diritti al risarcimento riconosciuti dal regolamento n. 2187/93. Essi fanno riferimento in merito all'importo dell'offerta loro rivolta.

96 Il Consiglio allega che i ricorrenti, avendo deciso di proporre un ricorso ex art. 215 del Trattato, dovrebbero provare la portata effettiva dei loro danni, poiché qualsiasi importo di un'eventuale offerta rivolta in osservanza del regolamento n. 2187/93 è irrilevante in questo contesto.

97 La Commissione sostiene parimenti che i ricorrenti, avendo rifiutato l'offerta loro rivolta, dovrebbero dimostrare di soddisfare i presupposti di cui all'art. 215 del Trattato.

98 A tal riguardo occorre constatare che il regolamento n. 2187/93 contiene disposizioni rigorose in materia di accettazione dell'offerta di indennizzo da esso stabilita.

99 Poiché i ricorrenti non hanno accolto detta offerta, cosa che del resto essi non avrebbero potuto fare non rinunciando ai loro ricorsi (art. 14 del regolamento n. 2187/93), essi non possono fondare nessun diritto su detto regolamento, in quanto l'offerta non vincola più le istituzioni per il futuro (v. precedente punto 37).

100 Occorre quindi respingere le domande presentate in subordine dai ricorrenti.

Sull'ammontare del risarcimento

101 I ricorrenti hanno presentato domanda di risarcimento per un importo pari, rispettivamente, a 18 403 ECU per il signor Saint e a 9 342,497 ECU per il signor Murray. Essi hanno anche preteso gli interessi sull'importo dell'indennizzo richiesto a partire dal 19 maggio 1992, data della sentenza Mulder II. In sede di replica, la somma pretesa dal signor Saint è stata aumentata a 30 686 ECU. A sostegno delle loro richieste, i ricorrenti hanno prodotto alcune perizie, secondo le quali i loro danni effettivi ammonterebbero, rispettivamente, a 43 301 UKL per il signor Saint e a 17 781 IRL per il signor Murray.

102 I convenuti allegano che la ricostruzione statistica dei danni prodotta dai ricorrenti dimostrerebbe che, contrariamente a quanto da loro affermato, essi non hanno sofferto danni a causa della mancata attribuzione di un quantitativo di riferimento. In particolare, la Commissione contesta ai ricorrenti il fatto di non aver prodotto dati concernenti l'importo effettivo dei loro redditi sostitutivi, di essersi basati a tal proposito su termini di confronto errati e di aver preso indebitamente in considerazione, nelle loro valutazioni, interessi facenti riferimento ad una data antecedente a quella della sentenza Mulder II. Essa contesta inoltre numerosi punti delle perizie prodotte e invita il Tribunale a non tener conto della valutazione elaborata dai ricorrenti.

103 Occorre rilevare che le parti non hanno ancora avuto la possibilità di pronunciarsi in modo puntuale sull'importo di un indennizzo relativo al periodo giudicato rilevante dal Tribunale, vale a dire quello 5 agosto 1987 - 28 marzo 1989.

104 Il Tribunale ritiene non esclusa la possibilità di una definizione extragiudiziaria della controversia. Infatti, nel rispetto del regolamento n. 2187/93, i convenuti hanno rivolto ai ricorrenti rispettivamente il 27 e il 25 gennaio 1994, tramite le competenti autorità nazionali, alcune offerte forfettarie di indennizzo. I ricorrenti, per parte loro, hanno chiesto in subordine la condanna delle istituzioni al versamento degli importi forfettari in tal modo proposti (v. i precedenti punti 95-100).

105 Ciò posto, il Tribunale invita le parti a ricercare un accordo alla luce della presente sentenza sull'ammontare del risarcimento relativo all'interno danno risarcibile sofferto, entro un termine di dodici mesi. In mancanza di accordo, le parti dovranno presentare, entro tale termine, al Tribunale le loro domande, quantificando le loro pretese.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

106 In considerazione di quanto precedentemente illustrato nel punto 105, la decisione sulle spese dev'essere riservata.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Prima Sezione ampliata),

con pronuncia non definitiva, dichiara e statuisce:

1) Le domande di annullamento degli artt. 8, n. 2, lett. a), e 14, quarto comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, sono irricevibili.

2) I convenuti sono obbligati a risarcire il danno sofferto dai ricorrenti a causa dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, in quanto detti regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato, in esecuzione di un impegno sottoscritto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero.

3) Il periodo per il quale i ricorrenti devono essere risarciti dei danni sofferti a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84 è quello che inizia il 5 agosto 1987 e si conclude il 28 marzo 1989.

4) Le parti dovranno comunicare al Tribunale, entro dodici mesi a partire dalla presente sentenza, gli importi da versare, stabiliti di comune accordo.

5) In mancanza di accordo, esse faranno pervenire entro il medesimo termine al Tribunale le loro conclusioni, quantificando le loro pretese.

6) La decisione sulle spese è riservata.

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