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Document 61993TJ0514

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 15 marzo 1995.
Cobrecaf SA e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Pesca - Contributo finanziario comunitario per la costruzione di imbarcazioni da pesca - Regolamento (CEE) n. 4028/86 - Ricevibilità - Decisione confermativa - Ricorso per risarcimento danni.
Causa T-514/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-00621

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:49

61993A0514

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 15 MARZO 1995. - COBRECAF SA, PECHE & FROID SA E KLIPPER INVESTISSEMENTS SARL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - PESCA - CONTRIBUTO FINANZIARIO COMUNITARIO PER LA COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI DA PESCA - REGOLAMENTO (CEE) N. 4028/86 - RICEVIBILITA - DECISIONE CONFERMATIVA - RICORSO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO. - CAUSA T-514/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00621


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Procedura ° Termine di impugnazione ° Decadenza ° Errore scusabile ° Nozione

2. Ricorso di annullamento ° Ricorso avverso una decisione confermativa di una decisione non impugnata entro i termini ° Irricevibilità

(Trattato CE, art. 173)

3. Ricorso per risarcimento danni ° Autonomia rispetto al ricorso di annullamento ° Ricorso diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva ° Irricevibilità

(Trattato CE, artt. 178 e 215, secondo comma)

4. Responsabilità extracontrattuale ° Presupposti ° Illecito dell' amministrazione ° Omessa diligenza nella rettifica di un errore noto al servizio competente

(Trattato CE, art. 215, secondo comma)

Massima


1. In materia di termini di ricorso, che sono inderogabili e di cui né le parti né il giudice possono disporre, la nozione di errore scusabile va interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, in particolare, l' istituzione interessata sia stata all' origine dell' errore commesso con un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto. Pretese assicurazioni verbali rilasciate da funzionari della Commissione, anche a voler ammettere che siano state effettuate, non potrebbero costituire, in considerazione degli obblighi gravanti su tutti gli operatori muniti di normale diligenza, una circostanza eccezionale tale da rendere scusabile per il destinatario di una decisione ° con cui l' istituzione abbia respinto le sue richieste ° la mancata tempestiva proposizione di ricorso avverso la decisione medesima.

2. Qualora un ricorrente lasci scadere il termine per impugnare la decisione con cui sia stato stabilito in termini univoci un provvedimento produttivo di effetti giuridici di natura obbligatoria che incidano sui suoi interessi, tale termine non può essere ripristinato per effetto della richiesta rivolta all' istituzione di rivedere la sua decisione e della proposizione del ricorso avverso la decisione di diniego che confermi la decisione precedentememte emanata.

3. L' irricevibilità della domanda di annullamento non implica, di per sé, quella della domanda risarcitoria, atteso che l' azione ex artt. 178 e 215 del Trattato è concepita come un rimedio autonomo, nell' ambito del regime delle impugnazioni previsto dal diritto comunitario. Tuttavia, diverso è il caso in cui il ricorso proposto ai fini del risarcimento del danno sia in realtà diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e produrrebbe l' effetto, nell' ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici della decisione medesima.

4. La manifesta mancanza di diligenza da parte della Commissione evidenziata dal fatto che questa, ancorché perfettamente a conoscenza dell' errore da essa commesso nella determinazione dell' importo di investimento soggetto ad aiuto comunitario, abbia impiegato quindici mesi per procedere alla rettifica dell' errore stesso, ritardando in tal modo il versamento dell' aiuto al rispettivo beneficiario, costituisce un illecito dell' amministrazione tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

Parti


Nella causa T-514/93,

Cobrecaf SA, società di diritto francese, con sede a Concarneau (Francia),

Pêche et Froid SA, società di diritto francese, con sede a Boulogne-sur-Mer (Francia),

Klipper investissements Sarl, società di diritto francese, con sede a Concarneau, rappresentate dall' avv. Béatrice Ghelber, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Nico Schaeffer, 12, avenue de la Porte Neuve,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Rozet, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, all' annullamento della lettera della Commissione 2 giugno 1993 con cui è stato negato alle ricorrenti il versamento del saldo del contributo comunitario concesso per la costruzione di un' imbarcazione da pesca e, dall' altro, alla condanna della Commissione, ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato CEE, al risarcimento del preteso danno subito dalle ricorrenti,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen e R. García-Valdecasas, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1 dicembre 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Contesto normativo della controversia

1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura (GU L 376, pag. 7; in prosieguo: il "regolamento n. 4028/86"), disciplina la politica strutturale della Comunità nel settore della pesca ed è volto alla realizzazione di un rinnovo e di una modernizzazione delle flotte marittime.

2 L' art. 1 del regolamento prevede, al fine di facilitare l' evoluzione strutturale del settore della pesca nell' ambito degli orientamenti della politica comune della pesca, che la Commissione può concedere, alle condizioni previste dal regolamento, contributi finanziari comunitari a sostegno delle azioni avviate, in particolare, nei settori della ristrutturazione, del rinnovo e della modernizzazione della flotta da pesca.

3 L' art. 6, n. 1, prevede che la Commissione può concedere contributi finanziari comunitari a progetti di investimenti materiali pubblici, semipubblici o privati relativi all' acquisto o alla costruzione di nuove navi da pesca.

Fatti e procedimento

4 Le ricorrenti, Cobrecaf SA, Pêche et Froid SA e Klipper investissements Sarl, costituiscono una delle cinque unità di gestione della flotta francese per la pesca del tonno e rappresentano, con quattordici navi tonniere in attività, circa la metà dei mezzi di cattura francesi. Nel 1989, quattro società, tra cui le tre ricorrenti, si costituivano in gruppo ai fini di una commessa di due navi tonniere nell' ambito di un programma di rinnovo delle rispettive flotte che prevedeva la vendita, al di fuori della Comunità, delle loro tre navi tonniere di età più avanzata.

5 Ciò premesso, il 5 ottobre 1989, la ricorrente Cobrecaf presentava, congiuntamente alle altre due ricorrenti, domanda diretta all' ottenimento di un contributo finanziario della Comunità ai sensi del regolamento n. 4028/86, per la costruzione di due navi da pesca, tra la cui la nave "Gueotec". L' investimento previsto comportava un volume complessivo di spesa pari a 91 500 000 FF, di cui il 25%, pari a 22 875 000 FF, doveva essere coperto dal contributo comunitario. L' ente di controllo francese, la direzione della pesca marittima del segretariato dello Stato per gli Affari marittimi (in prosieguo: la "direzione francese della pesca marittima"), approvava la richiesta e la trasmetteva alla Commissione. Il relativo fascicolo veniva registrato presso la direzione generale della pesca (DG XIV) della Commissione in data 31 ottobre 1989 con il numero di ruolo F/0028/90/01.

6 Il 26 febbraio 1990 la Commissione chiedeva informazioni supplementari alla direzione francese della pesca marittima.

7 Il 9 marzo 1990 la direzione francese della pesca marittima faceva pervenire alla Commissione un preventivo di spesa redatto il 6 marzo 1990 dai cantieri Bréheret, Leroux e Lotz.

8 Con decisione 20 dicembre 1990, la Commissione concedeva per il detto progetto di investimenti un contributo finanziario della Comunità pari al 25% della spesa complessiva finanziabile. Considerato che dall' importo complessivo dell' investimento (91 500 000 FF) occorreva detrarre la somma di 14 170 000 FF, corrispondente a spese non finanziabili, vale a dire 6 570 000 FF, relativi all' acquisto di reti il cui costo eccedeva il 10% dell' investimento complessivo o a preventivi di spesa non specificati, nonché ulteriori 7 600 000 FF, riguardanti l' acquisto di materiali non specificati, la Commissione determinava l' importo del contributo comunitario nella somma di 19 332 500 FF.

9 Con lettera 1 febbraio 1991 la direzione francese della pesca marittima faceva presente alla DG XIV che l' allegato C3 della scheda amministrativa del progetto indicava, con riguardo all' acquisto delle reti da pesca, l' importo di 3 500 000 FF, vale a dire il 3% del volume dell' investimento complessivo, e che l' allegato medesimo non indicava alcun importo di 7 600 000 FF. Essa chiedeva conseguentemente alla DG XIV di comunicarle a che cosa corrispondessero esattamente i due importi dichiarati non finanziabili nonché i motivi che avevano indotto la Commissione a considerarli tali.

10 Il 25 febbraio 1991, il direttore della società interprofessionale per lo sviluppo dell' industria del tonno (in prosieguo: la "Siditho") informava la ricorrente Cobrecaf che il direttore dell' unità "flotta" presso la direzione "strutture" della DG XIV l' aveva informato, in occasione di una riunione, che all' origine del rifiuto di considerare quale spesa finanziabile la somma di 3 500 000 FF, relativa al costo delle reti da pesca, vi era un errore di redazione del testo e che tale errore materiale doveva essere rettificato.

11 Il 31 maggio 1991 la direzione francese della pesca marittima chiedeva alla DG XIV di procedere al riesame del fascicolo sulla base di un documento redatto il 23 aprile 1991 dai cantieri Bréheret, Leroux e Lotz, documento in cui erano precisati i lavori di costruzione e le attrezzature relativi alle navi tonniere nonché i rispettivi costi.

12 Il 31 luglio 1991 la direzione francese della pesca marittima informava la DG XIV che la nave tonniera "Gueotec" avrebbe sostituito non le navi C. Colomb e F. de Magellan, come inizialmente previsto, bensì le navi C. Colomb e Glenan.

13 Il 10 gennaio 1992 la DG XIV versava alla ricorrente Cobrecaf la somma di 19 332 500 FF. La Cobrecaf ne confermava la ricezione il 17 gennaio successivo chiedendo, inoltre, che le venisse versato il saldo del contributo finanziario della Comunità che essa si attendeva, vale a dire 3 542 500 FF.

14 Il 30 aprile 1992 la Commissione emanava una decisione, recante modifica della decisione 20 dicembre 1990, notificata alla Cobrecaf il 5 maggio 1992 ai sensi dell' art. 191 del Trattato. Tale decisione teneva conto, da un lato, che alle navi C. Colomb e F. de Magellan erano state sostituite le navi C. Colomb e Glenan e, dall' altro, che tra le spese finanziabili era stata inclusa la menzionata somma di 6 570 000 FF. Conseguentemente, la decisione stabiliva l' importo del contributo finanziario della Comunità nella somma di 20 975 000 FF.

15 Con lettera 20 maggio 1992, la ricorrente Cobrecaf, dopo aver confermato la ricezione della decisione 30 aprile 1992, prendeva atto della rettifica parziale dell' errore commesso nell' impostazione del calcolo del contributo finanziario della Comunità e chiedeva alla Commissione di riconoscerle, nell' ambito di una seconda rettifica, il saldo del contributo finanziario corrispondente all' investimento di cui essa aveva fornito documentazione.

16 Il 12 giugno 1992 la Commissione versava alla Cobrecaf la somma di 1 642 500 FF, corrispondente alla quota a carico della Comunità relativa alla somma di 6 570 000 FF, inclusa nelle spese finanziabili ai sensi della decisione 30 aprile 1992.

17 Con lettera 21 dicembre 1992, la direzione francese della pesca marittima rammentava alla DG XIV che nella decisione 30 aprile 1992 era stato omesso di prendere in considerazione, ai fini della determinazione delle spese finanziabili e del contributo finanziario della Comunità, l' importo di 7 600 000 FF e che tale omissione costituiva fonte di gravi difficoltà per la Cobrecaf. Conseguentemente, essa chiedeva alla DG XIV di farle conoscere la decisione definitiva dell' istituzione.

18 Con lettera 6 aprile 1993, la ricorrente Cobrecaf interveniva nuovamente presso la DG XIV richiamandosi a pretese assicurazioni verbali che le sarebbero state date con riguardo a una ulteriore rettifica dell' importo del contributo finanziario della Comunità.

19 Con lettera 2 giugno 1993, la DG XIV informava la direzione francese della pesca marittima, in considerazione degli elementi di valutazione delle spese finanziabili disponibili e alla luce delle informazioni supplementari richieste e ottenute, di non poter fare altro che confermare la propria decisione del 30 aprile 1992.

20 Il 9 giugno 1993 la direzione francese della pesca marittima trasmetteva alla Cobrecaf la lettera della Commissione 2 giugno 1993.

21 Ciò premesso, con atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale il 16 settembre 1993, le ricorrenti proponevano il presente ricorso.

22 Con decisione del Tribunale 7 luglio 1994, sentite le osservazioni delle parti, la causa veniva rinviata dinanzi a una sezione composta da tre giudici.

23 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale decideva di passare alla fase orale senza procedere preliminarmente ad istruttoria. Il Tribunale poneva tuttavia un quesito alla Commissione, cui veniva data risposta con lettera 18 novembre 1994.

24 All' udienza del 1 dicembre 1994 venivano sentite le conclusioni delle parti e le risposte ai quesiti del Tribunale.

Conclusioni delle parti

25 Nel ricorso le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

1) annullare la decisione impugnata e disporre tutti i conseguenziali provvedimenti (vale a dire riconoscere alle ricorrenti la somma mancante di 1 900 000 FF);

2) condannare la Comunità economica europea al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di 825 438 FF a favore della società armatrice comproprietaria della "Gueotec", con gli interessi a decorrere dalla data di proposizione del ricorso;

in via di subordine,

3) condannare la Comunità economica europea a versare alla società armatrice ricorrente la somma di 1 900 000 FF corrispondente al saldo dell' aiuto concesso con decisione 20 dicembre 1990.

26 In sede di replica le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di 80 000 FF a titolo di spese legali.

27 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

1) dichiarare irricevibile il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 2 giugno 1993;

in subordine,

2) respingere perché infondata la domanda diretta all' annullamento della detta decisione;

3) dichiarare infondata la domanda risarcitoria, dedotta in via principale, relativa al preteso pregiudizio subito dalle ricorrenti;

4) dichiarare irricevibile e, in subordine, infondata la domanda risarcitoria, dedotta in via di subordine, relativa al preteso pregiudizio subito dalle ricorrenti;

5) condannare le ricorrenti alle spese.

Sulle conclusioni dirette all' annullamento della decisione 2 giugno 1993

Esposizione degli argomenti delle parti

28 La Commissione eccepisce l' irricevibilità delle conclusioni dirette all' annullamento della decisione contestata facendo valere, anzitutto, che la lettera 2 giugno 1993, di cui le ricorrenti chiedono l' annullamento, non costituisce un atto che possa essere oggetto di ricorso per annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE (divenuto Trattato CE, in prosieguo: il "Trattato"), atteso che tale lettera si limita a confermare il contenuto della decisione formale emanata dalla Commissione il 30 aprile 1992 a seguito di consultazioni con il comitato permanente delle strutture della pesca. Solamente quest' ultima decisione, avendo fissato la posizione definitiva della Commissione mediante le modifiche apportate alla decisione iniziale della medesima, del 20 dicembre 1990, sarebbe stata produttiva di effetti giuridici obbligatori atti ad incidere sugli interessi delle ricorrenti.

29 La lettera 2 giugno 1993 non costituirebbe una nuova decisione emanata a seguito di un riesame della situazione alla luce di elementi informativi supplementari richiesti e ottenuti dalla Commissione successivamente al 30 aprile 1992. L' unica richiesta di informazioni rivolta alle ricorrenti sarebbe quella del 26 febbraio 1990, cui la direzione francese della pesca marittima ha risposto il 9 marzo 1990 e le uniche informazioni supplementari fornite dalle ricorrenti il 31 maggio 1991 avrebbero riguardato dettagli relativi al costo del materiale non specificato. Orbene, tali elementi sarebbero già stati presi in considerazione in occasione dell' emanazione della decisione 30 aprile 1992.

30 La Commissione sostiene, inoltre, che, anche a voler ammettere che la lettera 2 giungo 1993 possa essere considerata quale decisione che possa costituire oggetto di ricorso per annullamento, il ricorso del 16 settembre 1993 dev' essere dichiarato irricevibile in quanto proposto tardivamente.

31 La Commissione contesta, inoltre, che la lettera inviatale il 20 maggio 1992 dalla direzione francese della pesca marittima possa essere considerata quale ricorso proposto dinanzi a una istituzione incompetente, ma non di meno ricevibile in considerazione di un errore scusabile generato dal comportamento della Commissione medesima. In proposito, la Commissione contesta che taluni propri funzionari possano aver fornito le pretese assicurazioni verbali, di cui si fa menzione nella lettera 7 gennaio 1994 inviata dalla direzione francese della pesca marittima alla Cobrecaf. In ogni caso, un operatore munito di normale diligenza non poteva ignorare che le assicurazioni verbali fornite da un funzionario non possono pregiudicare la posizione della istituzione cui il detto funzionario appartiene né, a fortiori, far sorgere la responsabilità dell' istituzione medesima.

32 Le ricorrenti contestano che la lettera 2 giugno 1993 possa essere considerata come meramente confermativa della decisione 30 aprile 1992. Dagli stessi termini di tale lettera emergerebbe che la Commissione, "dopo aver chiesto e ottenuto informazioni supplementari da parte della direzione francese della pesca marittima", ha inteso sostituire la decisione 30 aprile 1992 con quella del 2 giugno 1993 e che la mera circostanza che essa si allinei ad una decisione precedente non può togliere alla decisione 2 giugno 1993 la sua natura di atto impugnabile (v. al riguardo sentenza della Corte 16 dicembre 1987, causa 206/85, Beiten/Commissione, Racc. pag. 5301, punto 8, e sentenza del Tribunale 11 febbraio 1992, causa T-16/90, Panagiotopoulou/Parlamento, Racc. pag. II-89, punto 20).

33 Le ricorrenti fanno valere che, tenuto conto che con la decisione 30 aprile 1992 la Commissione aveva già proceduto alla rettifica dell' errore di calcolo relativo al costo delle reti da pesca, esse potevano legittimamente ritenere che, fornendo le più ampie informazioni alla Commissione, quest' ultima sarebbe stata disposta a riesaminare la questione e a rivedere anche la decisione 30 aprile 1992. Esse sostengono in proposito che alcuni funzionari della Commissione avrebbero affermato, a più riprese, che una nuova decisione sarebbe stata emanata al fine di rettificare l' errore commesso in relazione all' importo di 7 600 000 FF, dichiarato non finanziabile a causa della mancata specificazione del materiale corrispondente alla somma medesima. Nella menzionata lettera del 7 gennaio 1994, la direzione francese della pesca marittima avrebbe confermato che l' intero costo del progetto sarebbe stato preso in considerazione ai fini della determinazione del contributo finanziario della Comunità.

34 Per quanto attiene alla pretesa tardività del ricorso nella parte in cui è diretto avverso la lettera 2 giugno 1993, le ricorrenti sostengono di aver ricevuto tale lettera solamente intorno al 20 luglio 1993 e rilevano che la Commissione non deduce alcuna prova in ordine alla data di ricezione di tale lettera.

35 In via di subordine, le ricorrenti sostengono infine che, anche a voler ammettere che la lettera della Commissione 2 giugno 1993 costituisse solamente conferma della decisione 30 aprile 1992, la lettera inviata alla Commissione il 20 maggio 1992 deve essere considerata quale ricorso ricevibile proposto avverso la decisione 30 aprile 1992 dinanzi a una istituzione incompetente. A seguito, infatti, di un errore scusabile, causato dal comportamento della Commissione, le ricorrenti avrebbero inviato alla Commissione la lettera 20 maggio 1992 invece di proporre il ricorso nelle dovute forme avverso la decisione 30 aprile 1992. Alcuni funzionari del servizio giuridico avrebbero dato loro assicurazioni orali del fatto che la Commissione avrebbe rivisto la propria decisione 30 aprile 1992 e che avrebbe concesso l' intero contributo richiesto, ingenerando così una confusione ammissibile in un singolo in buona fede il quale abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta a un operatore normalmente accorto (v. sentenza del Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T-33/89 e T-74/89, Blackman/Parlamento, Racc. pag. II-249, punti 32-36).

Giudizio del Tribunale

36 Il Tribunale rileva, in limine, che la Commissione non ha dedotto la prova che le ricorrenti abbiano avuto conoscenza della lettera 2 giugno 1993 anteriormente al 10 luglio 1993. Il motivo relativo alla tardività del ricorso per annullamento, nella parte in cui è diretto avverso tale lettera, deve essere quindi respinto.

37 Il Tribunale rileva, inoltre, che tanto la decisione 20 dicembre 1990 quanto la decisione 30 aprile 1992 sono state notificate alle ricorrenti ai sensi dell' art. 191, n. 3, del Trattato.

38 Ne consegue che le ricorrenti, in quanto destinatarie delle menzionate decisioni, non potevano cadere in errore sulla circostanza che i termini previsti dall' art. 173 del Trattato avessero cominciato a decorrere.

39 Orbene, le ricorrenti giustificano la mancata presentazione del ricorso avverso tali decisioni con il fatto, da un lato, che la Commissione avrebbe già proceduto in precedenza alla rettifica di un errore di calcolo, commesso nella decisione iniziale, relativo alla presa in considerazione del costo delle reti da pesca e, dall' altro, che alcuni funzionari della Commissione avrebbero assicurato loro verbalmente che il saldo del contributo richiesto sarebbe stato versato. Le ricorrenti si ritengono vittime di un errore scusabile generato dal comportamento della Commissione e si richiamano, a sostegno della loro tesi, alla lettera loro inviata il 7 gennaio 1994 dalla direzione francese della pesca marittima, in cui l' amministratore operante quale vicedirettore della pesca marittima conferma, rispondendo a una richiesta della Cobrecaf, "che, come precisato verbalmente in svariate occasioni da parte dei funzionari della Commissione che all' epoca si occupavano della questione, sarebbe stato certamente preso in considerazione il costo totale, vale a dire 91 500 000 FF".

40 Quanto ai termini di ricorso, il Tribunale ricorda al riguardo che, secondo costante giurisprudenza, essi sono inderogabili e né le parti, né il giudice possono disporne, cosicché la nozione di errore scusabile va interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, in particolare, l' istituzione considerata sia stata all' origine dell' errore commesso con un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (v. sentenza Blackman/Parlamento, citata, punto 34).

41 Nella specie, il Tribunale ritiene che, senza pregiudizio per il valore probatorio della lettera 7 gennaio 1994, redatta su richiesta delle ricorrenti, a seguito del deposito del controricorso della Commissione, le assicurazioni verbali ivi menzionate, anche a voler ammettere che siano state effettuate, non potrebbero costituire, in considerazione degli obblighi gravanti su tutti gli operatori muniti di normale diligenza, una circostanza eccezionale tale da rendere scusabile la mancata proposizione del ricorso avverso le decisioni emanate dalla Commissione il 20 dicembre 1990 e il 30 aprile 1992. Nulla impediva infatti alle ricorrenti di proporre ricorso avverso la decisione 30 aprile 1992, considerato che la Commissione non aveva risposto alla loro lettera 20 maggio 1992 con cui esse chiedevano il versamento del saldo del contributo richiesto.

42 Ne consegue che le ricorrenti non potevano censurare il carattere definitivo delle decisioni 20 dicembre 1990 e 30 aprile 1992, che hanno fissato in termini precisi e senza possibilità di confusione l' importo del contributo loro concesso.

43 Con lettere, rispettivamente 20 maggio 1992, 21 dicembre 1992 e 6 aprile 1993, le ricorrenti e la direzione francese della pesca marittima chiedevano alla Commissione di rivedere le sue decisioni.

44 Orbene, è giurisprudenza costante che, qualora il ricorrente lasci scadere il termine per impugnare la decisione con cui sia stato stabilito in termini univoci un provvedimento produttivo di effetti giuridici di natura obbligatoria che incidano sui suoi interessi, tale termine non può essere ripristinato per effetto della richiesta rivolta all' istituzione di rivedere la sua decisione e della proposizione del ricorso avverso la decisione di diniego che confermi la decisione precedentememte emanata (v. sentenze della Corte 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione, Racc. pag. 6473, punto 16, e 25 maggio 1993, causa C-199/91, Foyer culturel du Sart-Tilman/Commissione, Racc. pag. I-2667, punti 23 e 24).

45 Nella specie occorre quindi esaminare se la lettera 2 giugno 1993, in cui la Commissione ha respinto la richiesta di revisione delle proprie precedenti decisioni, si sia limitata a confermare le decisioni precedentemente emanate ovvero se abbia modificato in termini apprezzabili la situazione giuridica delle ricorrenti rispetto a quella derivante dalla decisione 30 aprile 1992 in quanto fondata su un elemento nuovo produttivo di effetti giuridici obbligatori atti ad incidere sugli interessi delle ricorrenti medesime.

46 A tal riguardo appare opportuno richiamare i termini della lettera 2 giugno 1993:

"Con la lettera indicata in oggetto (lettera n. 2496 del signor Boyer, direttore aggiunto presso la direzione francese della pesca marittima, del 21 dicembre 1992), codesta direzione ha chiesto di conoscere quale fosse la decisione definitiva della Commissione in ordine alla questione di cui trattasi.

Come è noto, la Commissione, a seguito di consultazione del Comitato Permanente delle Strutture, ha emanato la decisione 30 aprile 1992 [C (92) 915], recante modifica della decisione 20 dicembre 1990, con cui è stato fissato il contributo comunitario relativo alla costruzione della 'Gueotec' .

Tale modificazione della decisione ha tenuto conto dei cambiamenti nel ritiro congiunto di pescherecci nonché dell' inclusione dei costi delle reti tra le spese finanziabili.

Alla luce degli elementi di valutazione relativi alle spese finanziabili forniti alla Commissione a seguito della richiesta e dell' ottenimento di informazioni supplementari da parte di codesta direzione, la Commissione non può che confermare la propria decisione 30 aprile 1992.

Formula di cortesia".

47 Il Tribunale rileva che, in tale lettera, la Commissione ha manifestato in termini precisi e univoci la propria volontà di tener ferma la decisione 30 aprile 1992. Infatti, se è pur vero che viene fatto riferimento alle informazioni supplementari richieste e ottenute dalla direzione francese della pesca marittima, dai documenti depositati nel fascicolo emerge nondimeno, come riconosciuto dalle ricorrenti all' udienza a seguito di un quesito posto dal Tribunale, che nessuna informazione è stata più richiesta per iscritto dalla Commissione né fornita per iscritto dalle ricorrenti successivamente alla decisione 30 aprile 1992.

48 Peraltro, nemmeno dalla lettera 7 gennaio 1994, successiva alla proposizione del ricorso, può desumersi che, in occasione di contatti informali e verbali, siano state richieste e ottenute dalla Commissione nuove informazioni al fine di stabilire l' importo del saldo del contributo richiesto.

49 Ne consegue che la lettera 2 giugno 1993 non contiene alcun elemento nuovo atto a conferirle il carattere di decisione nuova rispetto alla decisione 30 aprile 1992.

50 Conseguentemente, il ricorso, nella parte riguardante l' annullamento della decisione 2 giugno 1993, deve essere respinto in quanto irricevibile.

Sulla domanda risarcitoria

Sintesi degli argomenti delle parti

51 Le ricorrenti chiedono in via principale che la Commissione sia condannata, ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, a versare loro la somma di 825 438 FF a titolo di risarcimento del preteso danno subito a seguito dei ritardi in cui la Commissione sarebbe incorsa nella riparazione di gravi errori. In via di subordine, esse chiedono la condanna della Commissione a versare loro una somma pari a 1 900 000 FF corrispondenti alla quota comunitaria dei costi erroneamente ritenuti non finanziabili dalla Commissione.

52 La Commissione eccepisce, in primo luogo, l' irricevibilità della domanda risarcitoria dedotta in subordine dalle ricorrenti, sulla base del rilievo che tale domanda è in realtà diretta a eliminare gli effetti della decisione impugnata 2 giugno 1993, che non sarebbe in realtà altro che la conferma della decisione 30 aprile 1992, facendo così venir meno il potere discrezionale di cui dispone la Commissione ai fini dell' esecuzione di un' eventuale sentenza d' annullamento e consentendo quindi, illegittimamente, di giungere allo stesso risultato di un ricorso diretto all' annullamento della decisione 30 aprile 1992, ricorso manifestamente tardivo (v. sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, nonché le conclusioni dell' avvocato generale Gulmann relative alla sentenza della Corte 1 aprile 1993, causa C-25/91, Pesqueras Echebastar/Commissione, Racc. pag. I-1719, in particolare pag. I-1745, paragrafi 20-22).

53 La Commissione contesta, inoltre, di aver commesso errori tali da far sorgere la propria responsabilità extracontrattuale. Essa ammette di essere certamente incorsa in un errore nella decisione 20 dicembre 1990 laddove dalle spese finanziabili è stata esclusa la somma di 6 570 000 FF, ma osserva che tale errore è stato rettificato nella decisione 30 aprile 1992.

54 Per quanto attiene al preteso pregiudizio subito dalle ricorrenti, la Commissione sottolinea che la concessione di un contributo finanziario nell' ambito del regolamento n. 4028/86 non costituisce un diritto acquisito per i richiedenti. La Commissione contesta anche l' esistenza di un nesso di causalità tra i pretesi errori da essa commessi e l' asserito pregiudizio. Essa fa valere che il pregiudizio dedotto dalle ricorrenti non è derivato dal suo proprio comportamento, bensì è stato causato dal loro stesso comportamento, ovvero da quello dello Stato membro interessato. Le ricorrenti avrebbero infatti presentato una richiesta di contributo incompleta e avrebbero fornito un preventivo in cui era indicato l' acquisto di materiale non specificato. Parimenti, lo Stato membro si sarebbe astenuto dal reagire, venendo meno al dovere di diligenza ad esso incombente nell' ambito della propria partecipazione al procedimento di determinazione del contributo richiesto.

55 Le ricorrenti replicano che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l' azione risarcitoria ex artt. 178 e 215, secondo comma, è stata istituita dal Trattato come mezzo autonomo, dotato di una particolare funzione nell' ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto (v. sentenza della Corte 28 aprile 1971, causa 4/69, Luetticke/Commissione, Racc. pag. 325) e differisce dall' azione di annullamento in quanto tende ad ottenere non già l' eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato da un' istituzione nell' esercizio delle proprie funzioni (v. sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio, Racc. pag. 975). Nella specie, la Commissione non potrebbe sostenere, mentre afferma che la lettera 2 giugno 1993 non può essere considerata quale decisione, che la lettera medesima sfugge al principio dell' autonomia dell' azione sancito dalla sentenza Plaumann/Commissione.

56 Per quanto attiene alla domanda risarcitoria dedotta in via principale, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in vari illeciti a causa dei ritardi con cui sarebbero stati rettificati errori gravi e ingiustificabili. Si tratterebbe, da un lato, di un errore di calcolo commesso dalla Commissione laddove, con riguardo al costo delle reti, sarebbe stata assunta una somma errata, vale a dire quella di 6 570 000 FF invece di 3 500 000 FF, importi che rimanevano comunque entrambi al di sotto del 10% dell' investimento pari a 91 500 000 FF e, dall' altro, di un errore di valutazione, laddove la Commissione avrebbe considerato quale "materiale non specificato" materiale in ordine al quale avrebbe disposto, quanto meno al momento della decisione 30 aprile 1992, di informazioni sufficienti.

57 Le ricorrenti fanno valere che, a causa di tali errori, il 10 gennaio 1992 la liquidazione del contributo richiesto ha potuto essere effettuata solo parzialmente, costringendole così a ricorrere per la somma mancante ad un prestito supplementare al tasso del 10,06%. Il prestito avrebbe riguardato la somma di 1 642 500 FF sino al 12 giugno 1992, data in cui tale somma è stata versata per effetto della decisione 30 aprile 1992, nonché la somma di 1 900 000 FF non concessa. Le ricorrenti sostengono che il nesso tra gli errori commessi e il pregiudizio subito è evidente.

Giudizio del Tribunale

58 Si deve ricordare, in limine, che, secondo costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, l' irricevibilità della domanda di annullamento non implica, di per sé, quella della domanda risarcitoria, atteso che l' azione ex artt. 178 e 215 del Trattato è concepita come un rimedio autonomo, nell' ambito del regime delle impugnazioni previsto dal diritto comunitario (v. sentenza Luetticke/Commissione, citata, ordinanza della Corte 21 giugno 1993, causa C-257/93, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3335, punto 14, e ordinanza del Tribunale 17 maggio 1994, causa T-475/93, Buralux e a./Consiglio, non pubblicata nella Raccolta).

59 In deroga al suesposto principio è stato tuttavia ritenuto che l' irricevibilità della domanda d' annullamento implichi quella della domanda risarcitoria, laddove il ricorso proposto ai fini del risarcimento del danno sia in realtà diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e avrebbe per effetto, nell' ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici della decisione medesima (v. sentenze della Corte 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag. 753, punti 32 e 33, e Pesqueras Echebastar/Commissione, citata, punto 15).

60 Nella specie, il Tribunale rileva anzitutto che la domanda risarcitoria proposta in subordine dalle ricorrenti è in realtà diretta al pagamento di una somma il cui importo corrisponde esattamente a quello delle somme non riconosciute alle ricorrenti stesse dalla decisione impugnata ed è quindi volta, indirettamente, all' annullamento della decisione individuale di reiezione della richiesta di contributo finanziario da esse presentata.

61 Conseguentemente, la domanda volta ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento della somma di 1 900 000 FF deve essere respinta in quanto irricevibile.

62 Parimenti irricevibile deve essere dichiarata, di conseguenza, la domanda risarcitoria dedotta dalle ricorrenti in via principale nella parte attinente al pagamento degli interessi di mora relativi alla detta somma.

63 Il Tribunale rileva, poi, che la domanda risarcitoria dedotta dalle ricorrenti in via principale appare, inoltre, diretta ad ottenere il risarcimento del danno loro derivato dal ritardo con cui la Commissione ha proceduto alla rettifica dell' errore da essa commesso per effetto del diniego di includere la somma di 6 570 000 FF nell' importo complessivo dell' investimento finanziabile mediante contributo finanziario della Comunità. Tale domanda è ricevibile, in quanto è diretta ad ottenere la riparazione di un illecito indipendente dalla decisione con cui è stato concesso il contributo.

64 Quanto al merito, il Tribunale rileva, anzitutto, che non può essere accolto l' argomento della Commissione secondo cui le ricorrenti non potrebbero invocare il ritardo nel versamento degli aiuti atteso che non sarebbe mai esistito un diritto acquisito agli aiuti medesimi. Infatti, il diritto all' aiuto sorge nel momento in cui la Commissione decide che il progetto in ordine al quale il contributo è richiesto beneficierà del contributo medesimo, determinato in base alla normativa pertinente e corrisposto nel rispetto delle condizioni da questa previste.

65 E' giurisprudenza costante della Corte che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l' illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l' esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato (v. sentenze della Corte 27 marzo 1990, causa C-308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-1203, punto 6, e 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerías De Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 42).

66 Nella specie il Tribunale rileva che, nella controreplica, la Commissione riconosce di essere incorsa in errore laddove ha ritenuto non finanziabile, nella propria decisione 20 dicembre 1990, la somma di 6 570 000 FF, che si suddivide in due importi: 3 500 000 FF relativi al costo delle reti e 3 070 000 FF relativi a preventivi non specificati.

67 Orbene, nella parte in cui la domanda delle ricorrenti è diretta all' ottenimento del risarcimento del preteso pregiudizio causato dal ritardo nella rettifica dell' errore commesso dalla Commissione, errore consistente nel ritenere che la somma di 3 070 000 FF attinente a preventivi non specificati non fosse finanziabile mediante contributo comunitario, il Tribunale ritiene che tale errore sia imputabile, quanto meno parzialmente, al comportamento delle ricorrenti, atteso che esse hanno omesso di specificare nella loro richiesta di contributo gli elementi attinenti a tale somma. Considerato che l' errore è imputabile alle ricorrenti, il ritardo sopravvenuto nella rettifica dell' errore medesimo da parte della Commissione non può costituire un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Commissione. Sotto tale profilo la domanda risarcitoria deve essere quindi respinta.

68 Quanto al resto, la domanda delle ricorrenti è diretta al risarcimento del preteso danno subito per effetto del ritardo verificatosi nella rettifica dell' errore commesso dalla Commissione, errore consistente nel ritenere che la somma di 3 500 000 FF relativa al costo delle reti non fosse finanziabile mediante contributo comunitario. Il Tribunale rileva al riguardo, da un lato, che dal formulario "ricapitolativo dei costi dei lavori previsti" fornito dalla Commissione e allegato alla richiesta di contributo emerge che le ricorrenti avevano indicato sotto la voce "reti da pesca" un importo di 3 500 000 FF e, dall' altro, che in tale formulario si fa presente, in nota, che il costo delle reti da pesca è ammesso nel limite del 10% dell' importo complessivo del costo dell' investimento al netto delle tasse. Conseguentemente, le ricorrenti appaiono totalmente estranee all' errore commesso dalla Commissione, la quale, dal momento che ne aveva preso conoscenza, aveva l' obbligo di procedere alla rettifica nei tempi più brevi possibili.

69 Orbene, va necessariamente rilevato che, dal 1 febbraio 1991, la direzione francese della pesca marittima segnalò tale errore alla Commissione e fece valere in particolare, per quanto atteneva ai costi dichiarati non finanziabili, che la somma di 3 500 000 FF di cui all' allegato C3 del formulario ricapitolativo e relativa ai costi delle reti non superava il 10% dell' importo complessivo dell' investimento. Parimenti, dai termini della lettera inviata il 25 febbraio 1991 dalla Siditho alla ricorrente Cobrecaf emerge come la Commissione fosse perfettamente al corrente del fatto che il diniego di prendere in considerazione i costi delle reti per la determinazione delle somme finanziabili ai fini del calcolo del contributo richiesto era scaturito da un errore di calcolo. E' incontestabile che la Commissione ha atteso quindici mesi per riconoscere, con la decisione 30 aprile 1992 e senza alcun commento, l' inclusione del costo delle reti nel contributo finanziario della Comunità.

70 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la Commissione, omettendo di rettificare, entro un termine ragionevole, l' errore che essa riconosce di aver commesso, sia incorsa in un illecito tale da far sorgere la sua responsabilità extracontrattuale. Infatti, la circostanza di aver atteso quindici mesi prima di procedere alla rettifica di un errore manifesto costituisce un' evidente mancanza di diligenza da parte della Commissione (v. sentenza della Corte 30 gennaio 1992, cause riunite C-363/88 e C-364/88, Finsider e a./Commissione, Racc. pag. I-359, punto 22).

71 Tale illecito è stato all' origine del danno subito dalle ricorrenti laddove la quota comunitaria relativa al costo delle reti, vale a dire 875 000 FF, è stata liquidata solamente il 12 giugno 1992 invece del 10 gennaio 1992, data in cui è stato versato il contributo concesso dalla decisione 20 dicembre 1990.

72 Il danno subito dalle ricorrenti deve essere quindi determinato nell' importo degli interessi maturati sulla somma di 875 000 FF per il periodo che va dal 10 gennaio 1992 al 12 giugno 1992, il cui tasso deve essere fissato nell' 8% annuo, in considerazione dei criteri accolti dalla Corte in materia di richiesta di interessi (v. sentenze della Corte 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 32, e 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061, punto 35).

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

73 A termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Considerata la soccombenza delle ricorrenti con riguardo alla parte principale delle loro domande e considerato che la Commissione ha chiesto la loro condanna alle spese, il Tribunale ritiene equo disporre che le ricorrenti sopportino le proprie spese nonché, in solido, un quarto delle spese della Commissione.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso, nella parte in cui è diretto all' annullamento della decisione 2 giugno 1993, è respinto in quanto irricevibile.

2) Il ricorso, nella parte in cui è diretto al versamento del saldo del contributo richiesto, è respinto in quanto irricevibile.

3) La Commissione è condannata a corrispondere alle ricorrenti gli interessi al tasso dell' 8% annuo sulla somma di 875 000 FF per il periodo che va dal 10 gennaio 1992 al 12 giugno 1992.

4) Il ricorso è respinto quanto al resto.

5) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, un quarto delle spese della Commissione. La Commissione sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

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