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Document 61993TJ0466

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 13 luglio 1995.
Thomas O'Dwyer e altri contro Consiglio dell'Unione europea.
Organizzazione comune del mercato del latte e dei latticini - Quote lattiere - Prelievo supplementare - Riduzione dei quantitativi di riferimento senza indennità - Domanda di risarcimento.
Cause riunite T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-02071

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:136

61993A0466

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 13 LUGLIO 1995. - THOMAS O'DWYER, THOMAS KEANE, THOMAS CRONIN E JAMES REIDY CONTRO CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEL LATTE E DEI LATTICINI - QUOTE LATTIERE - PRELIEVO SUPPLEMENTARE - RIDUZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO SENZA INDENNIZZO - DOMANDA DI RISARCIMENTO. - CAUSE RIUNITE T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 E T-477/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-02071


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Riduzione senza indennità dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Principio di tutela del legittimo affidamento ° Violazione ° Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 816/92)

2. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Regolamenti

(Trattato CEE, art. 190)

3. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Obiettivi ° Conciliazione ° Potere discrezionale delle istituzioni ° Stabilizzazione del mercato dei latticini ° Riduzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare

[Trattato CEE, artt. 39, n. 1, lett. c), 40 e 43; regolamento del Consiglio n. 816/92]

4. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Riduzione senza indennità dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Diritto di proprietà ° Libertà di esercizio delle attività professionali ° Principio di proporzionalità ° Principio di non discriminazione ° Violazione ° Insussistenza

(Trattato CEE, art. 40, n. 3, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 816/92)

Massima


1. Atteso che la determinazione dei quantitativi globali garantiti, nell' ambito del regime del prelievo supplementare sul latte istituito dal regolamento n. 856/84, rientra nell' ampio potere discrezionale del Consiglio di adattare l' organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei latticini ai mutamenti della situazione economica, nessun operatore può, in via di principio, legittimamente confidare nel fatto che il Consiglio, nell' ambito della sua gestione della politica agricola comune, non ridurrà in futuro i quantitativi globali garantiti e, di conseguenza, i quantitativi di riferimento dei produttori individuali, né nel fatto che ogni riduzione dei quantitativi di riferimento individuali sarà accompagnata da un' indennità. In particolare, il semplice fatto che un' indennità sia stata concessa all' atto delle riduzioni dei quantitativi globali garantiti operate da regolamenti anteriori non può aver fatto sorgere, nel caso di una riduzione senza indennità dei quantitativi di riferimento per il periodo 1992/1993, in capo agli operatori interessati un legittimo affidamento nella concessione di un' indennità in occasione di qualunque ulteriore riduzione dei quantitativi di cui trattasi.

Queste considerazioni sono tanto più pertinenti in quanto il complesso del regime del prelievo supplementare giungeva a scadenza il 31 marzo 1992. Considerato che le modalità di rinnovo di questo regime per gli anni successivi rientravano nell' ampio potere discrezionale del Consiglio, nessun operatore economico poteva in via di principio confidare legittimamente nel tenore delle disposizioni che il Consiglio avrebbe adottato per il periodo successivo a tale data, segnatamente per quanto riguarda il mantenimento dei quantitativi globali garantiti.

Peraltro, tenuto conto del fatto che quantitativi di riferimento equivalenti erano stati sospesi nei cinque anni precedenti, che un' indennità decrescente di importo totale pari a 45,5 ECU/100 Kg era già stata versata ai produttori nel corso di tale periodo e che perdurava una produzione eccedentaria del latte, il produttore di latte prudente ed accorto poteva prevedere la riduzione, senza indennità, dei quantitativi di riferimento effettuata, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 31 marzo 1993, dal regolamento n. 816/92. Inoltre, tutti gli interessati erano stati espressamente avvertiti della possibilità di una siffatta riduzione senza indennità, mediante la pubblicazione, il 31 dicembre 1991, delle proposte della Commissione. Considerato che la produzione lattiera è essenzialmente pianificata su base annuale, dal 1 aprile di ogni anno, i produttori erano quindi in grado di prevedere tempestivamente l' effetto dei provvedimenti proposti, e di farvi fronte adeguatamente.

2. La motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato deve essere adeguata alla natura dell' atto considerato. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per difendere i loro diritti, e onde permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, non si può esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti, qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte.

3. Nel perseguire gli obiettivi della politica agricola comune, le istituzioni comunitarie devono garantire la conciliazione permanente che può essere imposta da eventuali contraddizioni fra questi obiettivi considerati separatamente e, se del caso, dare all' uno o all' altro la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze di natura economica in considerazione dei quali esse adottano le proprie decisioni.

Così, il legislatore comunitario, che in materia di politica agricola comune dispone di un ampio potere discrezionale, corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 40 e 43 del Trattato gli attribuiscono, ha potuto, senza eccedere l' ambito delle sue competenze ai sensi dell' art. 39 del Trattato, accordare una temporanea preminenza all' obiettivo di stabilizzazione del mercato dei latticini, caratterizzato da eccedenze strutturali, decidendo, con il regolamento n. 816/92, la riduzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare per l' anno 1992/1993.

4. La riduzione, da parte del regolamento n. 816/92, dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare sul latte per il periodo 1992/1993 senza indennità non integra una violazione del diritto di proprietà, né del diritto al libero esercizio di un' attività professionale, né del principio di proporzionalità, né del divieto di discriminazione.

Il detto provvedimento non costituisce infatti di per sé una violazione del diritto di proprietà, né del diritto al libero esercizio di un' attività professionale, che, in ogni caso, come riconosciuti dal diritto comunitario, non costituiscono prerogative assolute, ma possono essere soggetti a restrizioni giustificate dall' interesse generale, né può essere considerato una violazione del principio di proporzionalità, non ricorrendo il requisito della manifesta inidoneità rispetto all' obiettivo di stabilizzazione del mercato dei latticini, e nemmeno può essere considerato lesivo del principio di parità di trattamento sancito dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati, poiché non ricorrono, trattandosi di un provvedimento applicabile a tutti i produttori della Comunità, elementi oggettivi atti a dimostrare che taluni produttori avrebbero avuto il diritto, a causa della loro particolare situazione, di pretendere, in nome della parità, un trattamento adeguato a tale situazione.

Parti


Nelle cause riunite T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93,

Thomas O' Dwyer, Thomas Keane, Thomas Cronin e James Reidy, rispettivamente residenti a Drumdowney, Snowhill, Waterford (Irlanda), a Corbally, Gurtymadden, Loughrea, County Galway (Irlanda), a Ardmore, Waterford (Irlanda), e a Carrowreagh, Cooper, Tubbercurry, County Sligo (Irlanda), rappresentati dal signor Anthony Burke, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Michael Bishop, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione degli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Christopher Docksey, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniente,

aventi ad oggetto, per quanto riguarda le cause T-466/93, T-469/93, T-473/93 e T-474/93, il risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono aver subito a causa dell' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1992, n. 816, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 86, pag. 83), e, per quanto riguarda la causa T-477/93, il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce aver subito a causa dell' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 17 marzo 1993, n. 748, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 77, pag. 16),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori J. Biancarelli, presidente, C.P. Briët e C.W. Bellamy, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 febbraio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti e contesto normativo

1 I ricorrenti sono tutti imprenditori agricoli produttori di latte, stabiliti in Irlanda. La superficie della loro azienda è, rispettivamente, di 42 ettari (signor O' Dwyer), di 30 ettari (signor Keane), di 51 ettari (signor Cronin) e di 33 ettari (signor Reidy). Il loro bestiame consiste, rispettivamente, di 50 vacche da latte per il signor O' Dwyer, 23 per il signor Keane, 32 per il signor Cronin e 45 per il signor Reidy.

2 Nel 1984, al fine di combattere la sovrapproduzione di latte, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 90, pag. 10; in prosieguo: il "regolamento n. 856/84"). Detto regolamento, inserendo un nuovo articolo 5 quater nel regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (GU L 148, pag. 13; in prosieguo: il "regolamento n. 804/68"), ha istituito, per cinque periodi consecutivi di dodici mesi con inizio dal 1 aprile 1984, un prelievo supplementare (pari attualmente al 115% del prezzo indicativo del latte) sui quantitativi di latte consegnati che superassero un quantitativo di riferimento ("quota"), da determinarsi per ciascun produttore o acquirente (n. 1), entro il limite di un "quantitativo globale garantito" fissato per ciascuno Stato membro, pari alla somma dei quantitativi di riferimento di latte consegnati durante l' anno civile 1981, aumentati dell' 1% (n. 3), e completato, eventualmente, mediante un quantitativo supplementare proveniente dalla "riserva comunitaria" (n. 4). Il prelievo supplementare poteva, a scelta dello Stato membro, essere imposto ai produttori, in base alla quantità delle loro consegne ("formula A"), oppure agli acquirenti, in base ai quantitativi consegnati loro dai produttori, nel qual caso si sarebbe ripercosso sui produttori, proporzionalmente alle loro consegne ("formula B"). L' Irlanda ha optato per la formula B.

3 Nel 1986, vista la persistenza della situazione eccedentaria nel settore del latte, i quantitativi globali garantiti sono stati ridotti del 2% per il periodo 1987/1988 e dell' 1% per il periodo 1988/1989, senza indennità, dal regolamento (CEE) del Consiglio 6 maggio 1986, n. 1335, che modifica il regolamento n. 804/68 (GU L 119, pag. 19), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 6 maggio 1986, n. 1343, il quale modifica il regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 119, pag. 34). Questa riduzione è stata accompagnata da un regime di indennizzo per l' abbandono della produzione, introdotto dal regolamento (CEE) del Consiglio 6 maggio 1986, n. 1336, che fissa un' indennità per l' abbandono definitivo della produzione lattiera (GU L 119, pag. 21).

4 Nel 1987, atteso che l' offerta e la domanda ancora non si erano equilibrate, l' art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 775, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall' art. 5 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 804/68 (GU L 78, pag. 5; in prosieguo: il "regolamento n. 775/87"), ha disposto una sospensione temporanea del 4% di ciascun quantitativo di riferimento per il periodo 1987/1988 e del 5,5% per il periodo 1988/1989. Come corrispettivo, l' art. 2 del regolamento n. 775/87 prevedeva la concessione di un' indennità di 10 ECU/100 kg per ciascuno di questi periodi.

5 Nel 1988, il regime del prelievo supplementare è stato prorogato di tre anni, fino alla fine dell' ottavo periodo di dodici mesi (vale a dire fino al 31 marzo 1992), dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1109, che modifica il regolamento n. 804/68 (GU L 110, pag. 27). Contemporaneamente, l' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1111, che modifica il regolamento n. 775/87 (GU L 110, pag. 30; in prosieguo: il "regolamento n. 1111/88"), ha mantenuto la sospensione temporanea del 5,5% dei quantitativi di riferimento previsti dal regolamento n. 775/87 per tre ulteriori periodi di dodici mesi (1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992). Anche l' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1111/88 prevedeva che la sospensione dovesse essere compensata dal versamento diretto di un' indennità decrescente di 8 ECU/100 kg per il 1989/1990, di 7 ECU/100 kg per il 1990/1991 e di 6 ECU/100 kg nel 1991/1992.

6 Nel 1989, il regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1989, n. 3879, che modifica il regolamento n. 804/68 (GU L 378, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3879/89"), ha diminuito i quantitativi globali garantiti dell' 1%, al fine di aumentare la riserva comunitaria e di consentire così la riattribuzione di quantitativi di riferimento supplementari a taluni produttori meno favoriti. Contemporaneamente, per mantenere invariato il livello dei quantitativi di riferimento non sospesi, il tasso dei quantitativi di riferimento temporaneamente sospesi è stato ridotto dal 5,5% al 4,5% con il regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1989, n. 3882, che modifica il regolamento n. 775/87 (GU L 378, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 3882/89"). Il regolamento n. 3882/89 ha altresì aumentato l' indennità prevista dal regolamento n. 1111/88 a 10 ECU/100 kg per il 1989/1990, 8,5 ECU/100 kg per il 1990/1991 e 7 ECU/100 kg per il 1991/1992, al fine di garantire ai produttori il pagamento dell' importo derivante dal tasso di sospensione del 5,5%.

7 Nel 1991, il regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1630, che modifica il regolamento n. 804/68 (GU L 150, pag. 19), ha effettuato una nuova riduzione del 2% dei quantitativi globali garantiti, indennizzata nella misura prevista dagli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1637, che fissa un' indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un' indennità per l' abbandono definitivo della produzione lattiera (GU L 150, pag. 30).

8 Il 31 marzo 1992, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 816/92, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 86, pag. 83; in prosieguo: il "regolamento n. 816/92"), oggetto del contendere nelle cause riunite T-466/93, T-469/93, T-473/93 e T-474/93. Si legge nei primi due 'considerando' del regolamento n. 816/92:

"considerando che il regime di prelievo supplementare istituito all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (...) scade il 31 marzo 1992; che un nuovo regime applicabile fino all' anno 2000 deve essere stabilito nell' ambito della riforma della PAC; che occorre pertanto, nell' intervallo, prorogare l' attuale regime per un nono periodo di dodici mesi; che, conformemente alle proposte della Commissione, il quantitativo globale fissato ai sensi del presente regolamento potrebbe essere ridotto per il suddetto periodo, in cambio di un' indennità, al fine di proseguire l' azione di risanamento già intrapresa;

considerando che la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento dal quarto all' ottavo periodo di dodici mesi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 (...) è stata resa necessaria a causa della situazione del mercato; che la persistenza della situazione eccedentaria esige che il 4,5% dei quantitativi di riferimento delle consegne non sia computato per il nono periodo nei quantitativi globali garantiti; che nell' ambito della riforma della PAC il Consiglio deciderà in via definitiva il futuro di detti quantitativi; che in tale prospettiva è opportuno precisare l' importo dei quantitativi in questione per ogni Stato membro".

9 L' art. 1 del regolamento n. 816/92 ha modificato l' art. 5 quater, n. 3, del regolamento n. 804/68, aggiungendovi il punto seguente:

"g) per il periodo di dodici mesi dal 1 aprile 1992 al 31 marzo 1993 il quantitativo globale è fissato come segue, in migliaia di tonnellate, fatta salva, tenuto conto delle proposte della Commissione nel quadro della riforma della PAC, una riduzione, nel corso di tale periodo, dell' 1% calcolata sui quantitativi di cui al secondo comma del presente paragrafo:

(...)

Irlanda 4 725,600

(...)

I quantitativi di cui al regolamento (CEE) n. 775/87 non riportati nel primo comma sono i seguenti, espressi in migliaia di tonnellate:

(...)

Irlanda 237,600

(...)

Il Consiglio deciderà definitivamente sul futuro di questi quantitativi nel quadro della riforma della PAC".

10 Con i regolamenti (CEE) 30 giugno 1992, n. 2071, che modifica il regolamento n. 804/68, n. 2072, che fissa per due periodi annuali, dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d' intervento di taluni latticini, n. 2073, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all' ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero caseari, e n. 2074, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 215, rispettivamente pag. 64, 65, 67 e 69), il Consiglio ha emanato la normativa necessaria in ordine al funzionamento dei mercati del latte e dei latticini per il periodo 1992/1993, senza menzionare i quantitativi di riferimento non computati di cui al regolamento n. 816/92.

11 Con lettera 16 dicembre 1992, la Irish Creamery Milk Suppliers Association, a nome di tutti i suoi membri, ivi compresi i ricorrenti, ha chiesto al Consiglio, in sostanza, di concedere un' indennità per la sospensione dei quantitativi di riferimento previsti dal regolamento n. 816/92 e di non rendere permanente questa sospensione, oppure, in caso contrario, di concedere ai produttori interessati un' indennità adeguata. Con altra lettera in pari data, la Irish Creamery Milk Suppliers Association ha chiesto alla Commissione di confermare che le proposte da essa avanzate al Consiglio non riguardavano la soppressione permanente del 4,5% dei quantitativi di riferimento o, in caso contrario, di revocare tali proposte e di confermare che avrebbe introdotto una proposta di compensazione per la sospensione che sarebbe stata applicata nel periodo 1992/1993, nonché per qualunque riduzione definitiva dei quantitativi di cui trattasi.

12 Successivamente, permanendo la necessità di un regime di prelievo supplementare, il regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 405, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3950/92"), ha prorogato per altri sette anni, codificandole, le disposizioni relative al regime dei quantitativi di riferimento e dei prelievi supplementari, integrando altresì nei quantitativi globali garantiti l' antica riserva comunitaria (v., in particolare, il primo e il terzo 'considerando' del regolamento n. 3950/92). L' art. 3 del regolamento n. 3950/92 dispone che la somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non può superare i quantitativi globali corrispondenti da determinare per ciascuno Stato membro. Ai sensi dell' art. 4 del regolamento n. 3950/92, i quantitativi di riferimento individuali sono pari a quelli disponibili il 31 marzo 1993, fatti salvi adattamenti a livello nazionale, nei limiti del quantitativo globale previsto dall' art. 3.

13 Il 5 febbraio 1993, il Consiglio ha risposto alla Irish Creamery Milk Suppliers Association che nessun provvedimento relativo alla sospensione temporanea, prevista dal regolamento n. 816/92, era stato adottato nel corso della riunione del Consiglio dal 14 al 17 dicembre 1992.

14 Il 17 febbraio 1993, la Commissione ha risposto alla Irish Creamery Milk Suppliers Association che le decisioni adottate dal Consiglio, sulla scorta delle proposte della Commissione, tenevano conto dell' interesse generale e potevano pertanto non soddisfare tutti gli interessi particolari sotto tutti i profili. Nella stessa lettera, la Commissione menzionava altresì "l' adozione del regolamento del Consiglio che trasforma in riduzione definitiva senza altre compensazioni i quantitativi di cui al regolamento (CEE) n. 775/87".

15 Il 17 marzo 1993, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 748/93, che modifica il regolamento n. 3950/92 (GU L 77, pag. 16; in prosieguo: il "regolamento n. 748/93"), controverso nella causa T-477/93. Gli ultimi tre 'considerando' del regolamento n. 748/93 recitano quanto segue:

"considerando che occorre imperativamente fissare, con effetto al 1 aprile 1993, i quantitativi globali garantiti degli Stati membri, per evitare che la mancanza di regolamentazione renda inoperanti le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92;

considerando che, in attesa di una decisione successiva, occorre mantenere i quantitativi globali garantiti in vigore al 31 marzo 1993, aumentati degli importi provenienti dalla riserva comunitaria esistenti alla stessa data;

considerando che la fissazione dei quantitativi globali garantiti operata dal presente regolamento sarà oggetto, per quanto necessario, di un adattamento nel momento in cui sarà riesaminato il complesso dei problemi connessi con la fissazione dei prezzi per la campagna 1993/1994 (...)".

16 L' art. 1 del regolamento n. 748/93 ha completato l' art. 3 del regolamento n. 3950/92 aggiungendovi il seguente comma:

"Per il periodo di dodici mesi compreso tra il 1 aprile 1993 e il 31 marzo 1994 i quantitativi globali garantiti degli Stati membri sono fissati al livello di quelli stabiliti nell' art. 5 quater, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (CEE) n. 804/68, aumentati degli importi provenienti dalla riserva comunitaria secondo la ripartizione in atto al 31 marzo 1993, e di quelli stabiliti nell' allegato del regolamento (CEE) n. 857/84".

17 Il regolamento n. 748/93 ha pertanto escluso dai quantitativi globali garantiti per il periodo 1993/1994 i quantitativi di riferimento non computati dal regolamento n. 816/92 per il periodo 1992/1993.

18 Infine, il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1560, che modifica il regolamento n. 3950/92 (GU L 154, pag. 30; in prosieguo: il "regolamento n. 1560/93"), ha sostituito l' art. 3 del regolamento n. 3950/92 con un nuovo testo, che fissa quantitativi globali per ciascuno Stato membro. Per l' Irlanda, il quantitativo globale fissato comprende un aumento dello 0,6% per l' attribuzione di quantitativi supplementari a determinate categorie di produttori (v. art. 1 del regolamento n. 1560/93).

19 I quantitativi di riferimento inizialmente attribuiti a ciascuno dei ricorrenti, nonché la successiva evoluzione di questi quantitativi, sono indicati nelle tabelle contenute nell' allegato I alla presente sentenza. Le consegne di latte dei ricorrenti sono indicate nelle tabelle contenute nell' allegato II. Queste tabelle fanno parte integrante della presente sentenza.

Procedimento

20 I ricorrenti hanno proposto i loro ricorsi con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte l' 8 febbraio 1993 (signor O' Dwyer), il 15 febbraio 1993 (signor Keane), il 24 marzo 1993 (signor Cronin), il 30 marzo 1993 (signor Reidy) e il 13 aprile 1993 (signor O' Dwyer), rispettivamente registrati con i nn. C-36/93, C-67/93, C-106/93, C-129/93 e C-152/93.

21 Con ordinanze 2 settembre 1993 nella causa C-67/93, 6 settembre 1993 nella causa C-36/93 e 8 settembre 1993 nelle cause C-106/93, C-129/93 e C-152/93, la Commissione è stata ammessa a intervenire, a sostegno delle conclusioni della parte convenuta.

22 In forza della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, la quale modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), la Corte, con ordinanze 27 settembre 1993, ha rinviato le cause C-36/93, C-67/93, C-106/93, C-129/93 e C-152/93 dinanzi al Tribunale. Le cause sono state registrate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente con i nn. T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93.

23 Con ordinanze del presidente della Terza Sezione del Tribunale 11 ottobre 1994 e 14 gennaio 1995, le cause T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93 sono state riunite, ai fini della trattazione orale e della sentenza.

24 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, nell' ambito dei provvedimenti di organizzazione del procedimento i ricorrenti sono stati invitati a fornire taluni dati relativi alla loro produzione e all' importo del prelievo supplementare cui sono stati soggetti nel periodo 1992/1993 e, quanto alla causa T-477/93, nel periodo 1993/1994. L' udienza si è svolta il 14 febbraio 1995.

Conclusioni delle parti

Nelle cause T-466/93, T-469/93, T-473/93 e T-474/93

25 Nei propri atti introduttivi, i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

° annullare il regolamento n. 816/92;

° riconoscere ai ricorrenti un risarcimento pari all' importo di:

° 1 048,2 ECU (1 003,44 IRL) nella causa T-466/93,

° 280,9 ECU (268,90 IRL) nella causa T-469/93,

° 535,2 ECU (512,33 IRL) nella causa T-473/93 e

° 943,8 ECU (903,47 IRL) nella causa T-474/93,

o a qualunque altro importo il Tribunale reputi appropriato;

° maggiorare questo importo degli interessi al tasso annuo dell' 8%, a decorrere dal 1 aprile 1993;

° condannare il convenuto alle spese.

26 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

° nelle cause T-469/93, T-473/93 e T-474/93,

° respingere la domanda di annullamento del regolamento n. 816/92 in quanto irricevibile;

° in tutte le cause,

° respingere le domande di risarcimento in quanto infondate;

° condannare i ricorrenti alle spese.

27 L' interveniente conclude che il Tribunale voglia:

° respingere le domande di risarcimento in quanto infondate;

° condannare i ricorrenti alle spese dell' intervento nelle rispettive cause.

28 Nelle osservazioni presentate sulla memoria di intervento della Commissione, i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

° respingere le conclusioni della Commissione;

° accogliere le conclusioni del ricorso;

° qualora il convenuto non sia condannato alle spese dell' intervento della Commissione, condannare quest' ultima a sopportare le spese dei ricorrenti.

Nella causa T-477/93

29 Nel proprio atto introduttivo, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° annullare il regolamento n. 748/93;

° riconoscere al ricorrente un risarcimento pari all' importo di 5 759,50 ECU (5 513,39 IRL) o a qualunque altro importo che il Tribunale reputi appropriato, a causa del danno cagionatogli dagli effetti del regolamento n. 748/93;

° maggiorare il detto importo degli interessi al tasso annuo dell' 8%, a decorrere dal 1 aprile 1993;

° condannare il convenuto alle spese.

30 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato;

° condannare il ricorrente alle spese.

31 L' interveniente conclude che il Tribunale voglia:

° respingere la domanda di risarcimento in quanto infondata;

° condannare il ricorrente alle spese dell' intervento.

32 Nelle osservazioni presentate sulla memoria d' intervento della Commissione, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° respingere le conclusioni della Commissione;

° accogliere le conclusioni del ricorso;

° qualora il convenuto non sia condannato alle spese dell' intervento della Commissione, condannare quest' ultima a sopportare le spese del ricorrente.

33 In sede di trattazione orale, il 14 febbraio 1995 i ricorrenti nelle cause T-466/93, T-469/93, T-473/93 e T-474/93, nonché il ricorrente signor O' Dwyer nella causa T-477/93, hanno rinunciato alle domande d' annullamento, rispettivamente, del regolamento n. 816/92 e del regolamento n. 748/93. Il Tribunale constata pertanto la parziale rinuncia agli atti per quanto riguarda le conclusioni ai fini dell' annullamento.

Sulle domande di risarcimento nelle cause T-466/93, T-469/93, T-473/93 e T-474/93

34 I ricorrenti nelle cause T-466/93, T-469/93, T-473/93 e T-474/93 affermano che, nell' adottare il regolamento n. 816/92, e riducendo pertanto, senza prevedere alcuna indennità, i quantitativi globali garantiti per il periodo compreso tra il 1 aprile 1992 e il 31 marzo 1993, il Consiglio ha manifestamente e gravemente ecceduto i limiti dell' esercizio dei suoi poteri, violando norme giuridiche superiori a tutela dei singoli, e determinando così l' insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato CEE (in prosieguo: il "Trattato"). Sul punto, i quattro ricorrenti deducono sei motivi identici, vertenti, in primo luogo, sulla violazione del principio del legittimo affidamento; in secondo luogo, sulla violazione dell' art. 190 del Trattato; in terzo luogo, sulla violazione degli artt. 39 e 40 del Trattato; in quarto luogo, sulla violazione del diritto di proprietà e della libertà di svolgere un' attività professionale; in quinto luogo, sulla violazione del principio di proporzionalità; e, in sesto luogo, sulla violazione del principio di non discriminazione.

35 Nelle cause T-469/93, T-473/93 e T-474/93 i ricorrenti, signori Keane, Cronin e Reidy, deducono inoltre, a sostegno delle proprie domande di risarcimento, una serie di motivi vertenti sul fatto che il regolamento n. 816/92 ha sospeso o soppresso, senza prevedere alcuna indennità, quantitativi di riferimento che non traevano origine dall' art. 5 quater, nn. 1 e 3, del regolamento n. 804/68. Questi motivi saranno esaminati dopo aver affrontato quelli dedotti da tutti e quattro i ricorrenti.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento

Sintesi degli argomenti delle parti

36 I ricorrenti deducono sostanzialmente due principali argomenti. In primo luogo, essi ritengono che il contesto normativo precedente l' adozione del regolamento n. 816/92 avesse generato in loro un legittimo affidamento, che sarebbe stato leso, per quanto riguarda il periodo dal 1 aprile 1992 al 31 marzo 1993, sia in quanto non vi è stato versamento di un' indennità, sia in quanto il 4,5% dei quantitativi di riferimento precedentemente sospesi dal regolamento n. 775/87 non è stato restituito durante tale periodo. In secondo luogo, essi deducono che la revoca dell' indennità prevista dal regolamento n. 775/87 senza previo avvertimento, e senza provvedimenti transitori, costituisce anch' essa una violazione del loro legittimo affidamento.

37 Quanto al contesto normativo, i ricorrenti deducono che il regolamento n. 816/92 va ascritto allo stesso contesto normativo del regolamento n. 775/87, come modificato dai regolamenti nn. 1111/88 e 3879/89, che prevedeva una sospensione "temporanea" del 4,5% dei quantitativi di riferimento dietro indennità, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 19 marzo 1992, causa C-311/90, Hierl (Racc. pag. I-2061). Alla luce di queste considerazioni, il regolamento n. 816/92, allorché precisa, nel secondo 'considerando' (punto 8, supra), che i quantitativi di cui trattasi "non sono computati" e che "il Consiglio deciderà in via definitiva il futuro di detti quantitativi", dovrebbe essere interpretato nel senso che esso prorogherebbe la sospensione temporanea del 4,5% almeno per il periodo 1992/1993. Detta proroga della sospensione temporanea implicherebbe necessariamente una proroga dell' indennità, cui la sospensione temporanea è sempre stata intimamente connessa, per lo stesso periodo.

38 A sostegno dell' argomento secondo il quale il regolamento n. 816/92 non ha realizzato una riduzione definitiva dei quantitativi di riferimento, i ricorrenti deducono, in particolare, le disposizioni stesse del regolamento n. 816/92, la lettera del Consiglio 5 febbraio 1993 (punto 13, supra), il compromesso della presidenza, adottato nel corso della sessione del Consiglio dal 24 al 26 maggio 1993, che fa riferimento ai "quantitativi sospesi", nonché due comunicati stampa del ministro dell' Agricoltura irlandese del 1 luglio 1992 e del 17 dicembre 1992, secondo i quali la questione dei quantitativi di riferimento temporaneamente revocati non era stata decisa definitivamente e il ministro aveva fatto includere una dichiarazione in tal senso nel verbale della sessione del Consiglio del dicembre 1992.

39 I ricorrenti deducono inoltre che non è possibile rinvenire un altro esempio convincente di una riduzione di quota senza indennità. La situazione nel caso di specie sarebbe pertanto equiparabile a quella esaminata dalla Corte nella sentenza 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la "Mulder I"), in quanto il mancato versamento di un' indennità non avrebbe potuto essere desunto né dal contesto dei regolamenti precedenti né da una modifica delle condizioni sostanziali.

40 D' altronde, la produzione lattiera esigerebbe, per sua natura, una pianificazione, soprattutto in vista degli obblighi finanziari e contrattuali che essa implica per il produttore, che sono affrontati, per la maggior parte, su base annuale; questa esigenza sarebbe rafforzata dalla necessità di evitare la preoccupazione di divenire debitore del prelievo supplementare. In queste circostanze, la revoca dell' indennità senza preavviso né provvedimenti transitori comporterebbe l' insorgere della responsabilità della Comunità (sentenza della Corte 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione, Racc. pag. 533, punto 43).

41 Infine, il fatto che i ricorrenti abbiano ricevuto un compenso nei cinque anni precedenti non sarebbe rilevante, in quanto l' indennità concessa dal regolamento n. 775/87 era sempre commisurata alla sospensione temporanea anteriore ivi prevista, e non era adeguata, come la Corte ha riconosciuto nella citata sentenza Hierl. I ricorrenti inoltre contestano l' allegazione della parte convenuta secondo la quale il prezzo del latte in Irlanda dal 1987 sarebbe aumentato.

42 Secondo il convenuto, riconoscere un legittimo affidamento in capo al produttore di latte per quanto riguarda il mantenimento dell' indennità, senza limiti cronologici, equivarrebbe a riconoscere diritti quesiti in materia, in contrasto con una giurisprudenza costante (v. sentenze della Corte 22 gennaio 1986, causa 250/84, Eridania e a., Racc. pag. 117, e 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563).

43 Il convenuto ricorda che la sospensione introdotta dal regolamento n. 775/87 è stata inizialmente disposta come misura temporanea, in modo che il suo tasso potesse essere rivisto a seconda dell' evoluzione del mercato. Come emergerebbe dal primo 'considerando' di tale regolamento, l' indennità deve essere proporzionata allo sforzo supplementare richiesto ai produttori, il che spiegherebbe, considerato che tale sforzo nel tempo si attenua naturalmente, il suo carattere decrescente. Infatti, se il prezzo del latte diminuisce o resta costante, i produttori sono indotti a trovare attività sostitutive per compensare la perdita di reddito e, se il prezzo aumenta ° come appunto nel caso di specie ° la perdita di reddito iniziale col tempo si annulla.

44 Poiché l' evoluzione sfavorevole della domanda avrebbe rese necessarie ulteriori riduzioni dell' offerta la Commissione, nelle sue proposte relative alla riforma della politica agricola comune, pubblicate il 31 dicembre 1991, ha suggerito di trasformare questa sospensione temporanea delle quote in riduzione definitiva, senza più versare l' indennità decrescente (GU C 337, pag. 35).

45 Nell' adottare il regolamento n. 816/92, il Consiglio avrebbe seguito la proposta della Commissione di non prorogare l' indennità decrescente. Per quanto riguarda i quantitativi di riferimento sospesi, questi sarebbero stati detratti dai quantitativi globali garantiti, determinando una riduzione definitiva delle quote individuali, e il Consiglio si sarebbe riservato il diritto di riesaminarne la sorte alla luce dell' evoluzione del mercato. Di conseguenza, ai produttori sarebbe stato promesso soltanto che la sorte di questo 4,5% dei quantitativi di riferimento sarebbe stata riesaminata, il che sarebbe stato fatto con l' adozione del regolamento n. 1560/93 (punto 18, supra).

46 Secondo il convenuto, diverse altre riduzioni dei quantitativi di riferimento sarebbero già state imposte senza essere sempre temporanee o accompagnate da un' indennità. D' altronde, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un operatore prudente e accorto dovrebbe attendersi le misure che si impongono in ragione dell' evoluzione del mercato (v. sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395). Il principio sancito dalla citata sentenza CNTA/Commissione, richiamato dai ricorrenti, non troverebbe applicazione nel caso di specie, in quanto a giustificazione delle nuove riduzioni dei quantitativi di riferimento vi sarebbe un interesse pubblico perentorio e in quanto queste riduzioni sarebbero state perfettamente prevedibili, tenuto conto dell' evoluzione sfavorevole del mercato. Inoltre l' indennità versata, in conformità al regolamento n. 775/87, nei cinque anni che hanno preceduto l' entrata in vigore del regolamento controverso, di importo totale pari a 45,5 ECU/100 kg, avrebbe ampiamente indennizzato i produttori delle potenziali perdite di reddito e dello sforzo di adattamento richiesto.

47 La Commissione, interveniente, sostiene in particolare che i cambiamenti introdotti dal regolamento n. 816/92 erano prevedibili (sentenza della Corte 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens/Commissione, Racc. pag. 1155). Infatti, la riduzione dei quantitativi di cui trattasi negli ultimi cinque anni e il versamento di un' indennità decrescente durante lo stesso periodo, la persistenza di una produzione eccedentaria, nonché le motivazioni della proposta della Commissione COM(91) 409 def., del 31 ottobre 1991, avrebbero dovuto consentire al produttore prudente e accorto di rendersi conto che la situazione precedente non poteva essere ristabilita e di prevedere nuove riduzioni dei quantitativi di riferimento nonché la soppressione dell' indennità.

Giudizio del Tribunale

48 Occorre ricordare anzitutto che possono appellarsi al principio di tutela del legittimo affidamento tutti gli operatori economici nei quali un' istituzione abbia ingenerato speranze fondate. Tuttavia, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell' ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie. Ciò vale in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica (v. sentenze della Corte Delacre e a./Commissione, citata, punto 33, e 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punto 80; nonché sentenze del Tribunale 15 dicembre 1994, causa T-489/93, Unifruit Hellas/Commissione, Racc. pag. II-1201, punto 67, e 21 febbraio 1995, causa T-472/93, Campo Ebro e a./Consiglio, Racc. pag. II-421, punto 71). In un contesto del genere, la sfera d' applicazione del principio del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l' impero della disciplina anteriore (sentenze Spagna/Consiglio, citata, punto 19, e Campo Ebro e a./Consiglio, citata, punto 52).

49 Nella fattispecie, la determinazione dei quantitativi globali garantiti, nell' ambito del regime del prelievo supplementare istituito dal regolamento n. 856/94, rientra nell' ampio potere discrezionale del Consiglio di adattare l' organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei latticini ai mutamenti della situazione economica. Ne consegue che, in via di principio, nessun operatore può legittimamente confidare nel fatto che il Consiglio, nell' ambito della sua gestione della politica agricola comune, non ridurrà in futuro i quantitativi globali garantiti e, pertanto, i quantitativi di riferimento dei produttori individuali (v., in particolare, sentenza Spagna/Consiglio, citata, punti 19 e 20).

50 Analogamente il Tribunale ritiene che, in un contesto del genere, i produttori di latte non possano legittimamente confidare nel fatto che ogni riduzione dei loro quantitativi di riferimento individuali sarà accompagnata da un' indennità. Secondo il Tribunale, la citata sentenza Hierl, richiamata dai ricorrenti, non depone in senso contrario. In particolare, il Tribunale reputa che il semplice fatto che un' indennità sia stata concessa all' atto delle riduzioni dei quantitativi globali garantiti operate da regolamenti anteriori non possa far sorgere un legittimo affidamento, in capo agli operatori interessati, nella concessione di un' indennità in occasione di qualunque ulteriore riduzione dei quantitativi di cui trattasi.

51 Queste considerazioni sono tanto più pertinenti nella fattispecie in quanto il complesso della normativa sul regime del prelievo supplementare istituito dal regolamento n. 856/84, ivi compreso il regolamento n. 775/87, come modificato dai regolamenti n. 1111/88 e 11 dicembre 1989, n. 3879, citato, giungeva a scadenza il 31 marzo 1992. Considerato che le modalità del rinnovo di questo regime per gli anni successivi rientravano nell' ampio potere discrezionale del Consiglio, il Tribunale ritiene che, in linea di principio, nessun operatore economico potesse riporre un qualsivoglia legittimo affidamento in ordine al tenore delle disposizioni che il Consiglio avrebbe adottato per il periodo successivo al 31 marzo 1992, segnatamente per quanto riguarda il mantenimento dei quantitativi globali garantiti.

52 Il Tribunale ritiene pertanto che, in via di principio, i ricorrenti non possano lamentare alcuna violazione del loro legittimo affidamento per quanto riguarda la riduzione, senza indennità, dei quantitativi di riferimento effettuata per il periodo 1992/1993 dal regolamento n. 816/92.

53 E' d' altronde giurisprudenza costante che l' operatore presente e accorto, qualora sia in grado di prevedere l' adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare una violazione del suo legittimo affidamento nel caso in cui il provvedimento venga adottato (sentenze Van den Bergh en Jurgens/Commissione, citata, punto 44, Delacre e a./Commissione, citata, punto 37, Unifruit Hellas/Commissione, citata, punto 51).

54 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la riduzione dei quantitativi di riferimento di cui trattasi, senza indennità, per il periodo 1992/1993, per l' operatore prudente e accorto fosse prevedibile. Tenuto conto infatti che quantitativi di riferimento equivalenti erano stati sospesi nei cinque anni precedenti, che un' indennità decrescente di importo totale pari a 45,5 ECU/100 kg era già stata versata ai produttori nel corso di tale periodo e che perdurava una produzione eccedentaria del latte, il Tribunale reputa che un produttore di latte prudente e accorto potesse prevedere la riduzione, senza indennità, dei quantitativi di riferimento effettuata, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 31 marzo 1993, dal regolamento n. 816/92. Inoltre, la Commissione aveva presentato una proposta formale in tal senso nell' ottobre 1991, pubblicata il 31 dicembre 1991 (GU C 337, pag. 35). Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti non possono pertanto invocare una violazione del loro legittimo affidamento (sentenza Van den Bergh en Jurgens/Commissione, citata, punto 44).

55 Per le stesse ragioni il Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il Consiglio, nell' emanare il regolamento n. 816/92, non abbia trasgredito i principi sanciti dalla citata sentenza CNTA/Commissione. Questa giurisprudenza non si applica, infatti, secondo il Tribunale, nel caso in cui l' atto impugnato fosse prevedibile. Orbene, nel caso di specie tutti gli interessati erano stati espressamente avvertiti della possibilità di una riduzione senza indennità, dal 1 aprile 1992, dei quantitativi di cui trattasi, con la pubblicazione delle proposte della Commissione (punto 54, supra). Atteso che la produzione lattiera è essenzialmente pianificata su base annuale, dal 1 aprile di ogni anno, i ricorrenti erano in grado di prevedere tempestivamente l' effetto dei provvedimenti proposti, e di farvi fronte adeguatamente.

56 Inoltre, a parere del Tribunale, non è fondato nemmeno l' argomento che i ricorrenti traggono dal contesto normativo, secondo il quale il regolamento n. 816/92 prorogherebbe la sospensione temporanea istituita dal regolamento n. 775/87 e ciò giustificherebbe un legittimo affidamento nel fatto che la riduzione dei quantitativi di riferimento operata dal regolamento n. 816/92 sarebbe stata accompagnata da un' indennità.

57 Per essere utilmente invocato, infatti, il legittimo affidamento, per definizione, può essere ingenerato soltanto da azioni o omissioni precedenti l' atto che si allega averlo violato. Ne consegue che i termini del regolamento n. 816/92, atto impugnato nella fattispecie, non possono di per sé fornire il fondamento del legittimo affidamento di cui vorrebbero avvalersi i ricorrenti. Analogamente vanno esclusi tutti gli altri elementi dedotti dai ricorrenti come idonei a far insorgere in loro un legittimo affidamento (v. punto 38, supra), in quanto successivi all' adozione del regolamento n. 816/92.

58 Orbene, l' unica circostanza dedotta dai ricorrenti a sostegno del proprio legittimo affidamento che sia precedente al 31 marzo 1992 è la sospensione temporanea prevista dal regolamento n. 775/87, come modificato dai regolamenti nn. 1111/88 e 3879/89. Tuttavia, per le ragioni già spiegate, questi regolamenti precedenti non potrebbero, di per sé, creare un legittimo affidamento in ordine alle disposizioni da adottarsi successivamente da parte del Consiglio, nell' ambito della sua gestione della politica agricola comune. In particolare, il Tribunale ritiene che il vocabolo "temporanea", utilizzato nel regolamento n. 775/87, non crei alcun legittimo affidamento nel fatto che i quantitativi di cui trattasi sarebbero stati riattribuiti o che una soppressione definitiva degli stessi avrebbe dato luogo a un indennizzo.

59 Né il Tribunale può accogliere l' argomento dei ricorrenti secondo il quale il regolamento n. 816/92 deve essere interpretato nel senso che esso prorogherebbe la sospensione temporanea prevista dal regolamento n. 775/87. Il regolamento n. 816/92 costituisce infatti una disposizione assolutamente nuova, volta a definire i quantitativi globali garantiti per il periodo 1 aprile 1992 - 31 marzo 1993, atteso che l' insieme del regime del prelievo supplementare, ivi compresa la sospensione temporanea prevista dal regolamento n. 775/87, era giunto a scadenza il 31 marzo 1992. In questo contesto, il regolamento n. 816/92 ha pertanto disposto una riduzione definitiva dei quantitativi globali per il periodo 1992/1993, mentre la decisione sul futuro dei quantitativi non computati per il periodo 1992/1993 veniva rinviata ad altra data.

60 Ne deriva che il primo motivo dei ricorrenti deve essere disatteso.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell' art. 190 del Trattato

Sintesi degli argomenti delle parti

61 Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, i ricorrenti deducono in sostanza che il preambolo del regolamento n. 816/92 (punto 8, supra) non giustifica la differenza tra il regime precedente, istituito dal regolamento n. 775/87, che prevedeva una sospensione temporanea con indennità, e le disposizioni del regolamento n. 816/92. Non vi sarebbe, in particolare, alcuna menzione delle ragioni per le quali non è stata più concessa l' indennità, né sarebbe precisato in che misura, o eventualmente per quale ragione, la sospensione temporanea di una certa percentuale dei quantitativi di riferimento è stata trasformata in riduzione permanente. Inoltre, non vi sarebbe alcuna certezza quanto alla presumibile durata di questo provvedimento.

62 La mancata previsione di un' indennità sarebbe estranea al sistema dei provvedimenti adottati dal Consiglio; da questo punto di vista, il regolamento n. 816/92 si discosterebbe sostanzialmente dal sistema di sospensione temporanea con indennità istituito dai regolamenti nn. 775/87, 111/88 e 3879/89. I ricorrenti aggiungono che il settimo 'considerando' del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639, il quale modifica il regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 150, pag. 35), secondo cui "il regolamento (CEE) n. 775/87 (...) prevede un' indennizzazione decrescente in un periodo di cinque anni della riduzione della capacità di produzione risultante da tale sospensione", non fa parte dell' insieme dei provvedimenti relativi alla soppressione temporanea e, in ogni caso, potrebbe essere interpretato nel senso che al termine dei cinque anni la soppressione temporanea sarebbe stata revocata.

63 Il convenuto ammette che il mancato versamento dell' indennità non è esplicitamente motivato, in modo circostanziato, nel regolamento n. 816/92, ma ritiene che esso rientri nel contesto dei provvedimenti adottati e che non necessiti pertanto di una tale motivazione (sentenza Eridania e a., citata, punti 37 e 38; v. anche sentenze della Corte 25 ottobre 1978, causa 125/77, Koninklijke Scholten-Honig, Racc. pag. 1991, punti 18-22, e Delacre e a./Commissione, citata, punto 16).

64 Infatti, con il regolamento n. 775/87, come prorogato successivamente, il Consiglio avrebbe sospeso una parte dei quantitativi di riferimento, al fine di contribuire al riequilibrio del mercato, fortemente eccedentario, e avrebbe previsto il versamento temporaneo di un' indennità decrescente. Il carattere decrescente e la durata limitata di questa indennità sarebbero stati sottolineati, in particolare, nel settimo 'considerando' del regolamento 13 giugno 1991, n. 1639, citato (punto 62, supra). Il contesto al quale ascrivere il regolamento n. 816/92 sarebbe pertanto facilmente comprensibile dagli interessati.

65 In ogni caso, l' insufficienza di motivazione di un atto comunitario non può coinvolgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità (sentenza della Corte 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/CEE, Racc. pag. 2885, punto 14).

66 La parte interveniente rammenta che nel settimo 'considerando' del citato regolamento n. 1639/91, adottato il 13 giugno 1991, si prevedeva la futura cessazione dell' indennità decrescente e che essa stessa aveva esposto, nell' ottobre 1991, nelle sue proposte al Consiglio, la propria intenzione di consolidare la sospensione, trasformandola in una riduzione definitiva.

Giudizio del Tribunale

67 Il Tribunale ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato deve essere adeguata alla natura dell' atto considerato. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per difendere i propri diritti, e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, non si può esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte (sentenze Eridania e a., citata, punti 37 e 38, e Delacre e a./Commissione, citata, punti 15 e 16).

68 Per quanto riguarda la riduzione dei quantitativi di riferimento effettuata dal regolamento n. 816/92, l' art. 1 del regolamento n. 816/92 determina i quantitativi globali garantiti per ciascuno Stato membro per il periodo 1992/1993 precisando che, per lo stesso periodo, taluni quantitativi ° espressi in tonnellate per ciascuno Stato membro ° non sono stati computati nei quantitativi globali garantiti. Vi si precisa altresì che "il Consiglio deciderà definitivamente sul futuro di questi quantitativi nel quadro della riforma della politica agricola comune".

69 Come emerge dal secondo 'considerando' del regolamento n. 816/92, questi quantitativi non sono stati computati per il periodo 1992/1993 in quanto "la persistenza della situazione eccedentaria esige che il 4,5% dei quantitativi di riferimento delle consegne non sia computato per il nono periodo nei quantitativi globali garantiti".

70 Il Tribunale ritiene pertanto che il Consiglio abbia sufficientemente chiarito le ragioni per le quali i quantitativi di riferimento di cui trattasi non sono stati computati nei quantitativi globali garantiti per il periodo 1992/1993.

71 Per quanto riguarda la mancata previsione di un' indennità, il Tribunale ritiene che il regolamento n. 816/92 rientri nell' ambito dei provvedimenti emanati nel settore del regime del prelievo supplementare. In questo contesto, era noto agli interessati che l' indennità decrescente prevista dal regolamento n. 775/87, come modificato dai regolamenti n. 1111/88 e n. 3882/89, sarebbe giunta a scadenza il 31 marzo 1991 e che un suo rinnovo non era previsto da alcuna norma. Inoltre, per le ragioni illustrate, la riduzione dei quantitativi di cui trattasi senza indennità per il periodo 1992/1993 era prevedibile (punto 54, supra). Ne consegue che la carenza di una motivazione esplicita, in ordine alla mancata previsione di un' indennità per il periodo 1992/1993, non era idonea a privare i ricorrenti della concreta possibilità di far valere i propri diritti, né ad impedire al Tribunale di svolgere il proprio sindacato giurisdizionale.

72 Infine, e in ogni caso, l' eventuale insufficienza di motivazione di un regolamento non coinvolge la responsabilità extracontrattuale della Comunità (sentenze Kind/CEE, citata, punto 14, e 6 giugno 1990, causa C-119/88, AERPO e a./Commissione, Racc. pag. I-2189, punto 19; sentenza Unifruit Hellas/Commissione, citata, punto 41.

73 Il secondo motivo dei ricorrenti va pertanto disatteso.

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 39 e 40 del Trattato

Sintesi degli argomenti delle parti

74 I ricorrenti deducono che la riduzione senza indennità dei quantitativi di riferimento, operata dal regolamento n. 816/92, integra una flagrante violazione degli obiettivi enunciati dall' art. 39, nn. 1, lett. b), e 2, del Trattato. Sottolineano in proposito l' esigenza di non incrinare il delicato equilibrio tra tutti i provvedimenti adottati nell' ambito dell' organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei latticini, con riguardo, segnatamente, all' effetto penalizzante del prelievo supplementare che viene applicato allorché un produttore supera il proprio quantitativo di riferimento.

75 Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, il regolamento n. 816/92 creerebbe un squilibrio tra i diversi obiettivi dell' art. 39 del Trattato e non terrebbe conto dell' indole unitaria della disciplina sui prelievi supplementari (v. sentenza Hierl, citata, punto 15). Tuttavia, l' iter logico seguito dalla Corte nella causa Hierl, che riguardava il regolamento n. 775/87, non sarebbe trasponibile al caso di specie, in quanto il regolamento n. 816/92 determinerebbe una soppressione permanente dei quantitativi di riferimento senza indennità anziché una sospensione temporanea con indennità.

76 Il provvedimento contestato avrebbe effetti ben più complessi di quanto non vorrebbe far credere il convenuto, in quanto i ricorrenti dovrebbero far fronte ad un volume di consegne inferiore, senza potervisi adattare, pur essendo soggetti al prelievo supplementare in mancanza di qualunque indennità. Le sentenze della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la "Mulder II"), e Spagna/Consiglio, citata, riguarderebbero situazioni diverse.

77 Il convenuto rileva che l' obiettivo di garanzia dei redditi agricoli, perseguito dall' art. 39, n. 1, lett. b), del Trattato, va conciliato con quello della stabilizzazione dei mercati, sancito dall' art. 39, n. 1, lett. c), al quale, in determinate circostanze, potrebbe essere accordata una temporanea preminenza (v. sentenze Van der Bergh en Jurgens/Commissione, citata, punto 20, e Hierl, citata, punto 13). Nel caso di specie tale preminenza sarebbe legittima.

78 Anche volendo ammettere che la cessazione dell' indennità sia in contrasto con gli obiettivi dell' art. 39, non sorgerebbe una responsabilità extracontrattuale della Comunità, in quanto detta cessazione sarebbe giustificata dall' interesse pubblico superiore rappresentato dalla stabilizzazione di un mercato fortemente eccedentario (v. sentenza Mulder II, citata, punto 12). Occorre tener conto altresì del fatto che il sistema dei quantitativi di riferimento ha garantito il mantenimento di prezzi elevati per il latte in siffatta situazione eccedentaria, laddove l' altra possibilità di cui disponevano le istituzioni comunitarie per far fronte a tale situazione, e cioè una riduzione dei prezzi, avrebbe avuto effetti ben più negativi sui redditi degli imprenditori agricoli interessati (v. sentenza Spagna/Consiglio, citata, punto 14).

79 La parte interveniente non ha presentato osservazioni su questo motivo.

Giudizio del Tribunale

80 Il Tribunale ricorda preliminarmente che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, nel perseguire gli obiettivi della politica agricola comune le istituzioni comunitarie devono garantire la conciliazione permanente che può essere imposta da eventuali contraddizioni fra questi obiettivi considerati separatamente e, se del caso, dare all' uno o all' altro di essi la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze di natura economica in considerazione dei quali esse adottano le proprie decisioni. La giurisprudenza ammette altresì che il legislatore comunitario dispone, in materia di politica agricola comune, di un ampio potere discrezionale, che corrisponde alle responsabilità politiche che gli artt. 40 e 43 del Trattato gli attribuiscono (v. sentenze Hierl, citata, punto 13, e Germania/Consiglio, citata, punto 47).

81 Il Tribunale rileva in proposito che la riduzione dei quantitativi di riferimento per l' anno 1992/1993, effettuata dal regolamento n. 816/92, costituisce una misura che si integra nel regime del prelievo supplementare istituito dal regolamento n. 856/84 e prorogato per un nono periodo di dodici mesi dal regolamento n. 816/92 stesso. Come già osservato (punto 69, supra), scopo di questa riduzione era la stabilizzazione del mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, il che corrisponde all' obiettivo di stabilizzazione dei mercati espressamente contemplato dall' art. 39, n. 1, lett. c), del Trattato (v. sentenze Spagna/Consiglio, citata, punto 11, e Hierl, citata, punto 10). PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 693A0466.1

82 Il Tribunale reputa pertanto che legittimamente il Consiglio può, nell' ambito del suo ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune, accordare una temporanea preminenza all' obiettivo di stabilizzazione del mercato dei latticini, senza eccedere le sue competenze ai sensi dell' art. 39 del Trattato. D' altronde, la Corte ha dichiarato nella sentenza 17 maggio 1988, causa 84/87, Erpelding (Racc. pag. 2647, punto 26), che il regime del prelievo supplementare, volto a ristabilire l' equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera, si iscrive contemporaneamente all' interno della finalità di sviluppo razionale della produzione di latte, ai sensi dell' art. 39, n. 1, lett. a), del Trattato, e, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito della popolazione agricola interessata, di quella del mantenimento di un tenore di vita equo di tali popolazioni, ai sensi dell' art. 39, n. 1, lett. b), del Trattato.

83 Il Tribunale rileva infine che, in ogni caso, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento atto a dimostrare che il Consiglio, omettendo di prevedere un' indennità per il periodo 1992/1993, è venuto meno all' obiettivo di assicurare "un tenore di vita equo" alla popolazione agricola, ai sensi dell' art. 39, n. 1, lett. b), del Trattato, ovvero ha violato l' art. 39, n. 2, del Trattato.

84 In proposito il Tribunale rileva, in primo luogo, che la riduzione dei quantitativi di riferimento di cui trattasi per il periodo 1992/1993 non ha esposto i ricorrenti al prelievo supplementare applicato qualora un produttore superi il proprio quantitativo di riferimento. Infatti, come emerge dall' allegato II alla presente sentenza, nel periodo 1992/1993 le consegne dei signori O' Dwyer e Cronin non hanno raggiunto il livello dei loro quantitativi di riferimento allora disponibili. Quanto ai signori Keane e Reidy, in sede di trattazione orale il loro legale ha confermato che essi non sono stati sottoposti al prelievo supplementare, benché avessero superato le loro quote disponibili. Infatti, secondo la formula B, vigente in Irlanda, il produttore è soggetto al prelievo supplementare soltanto allorché il quantitativo totale di latte consegnato ad un acquirente (solitamente la cooperativa agricola cui il produttore è associato) superi il quantitativo di riferimento dell' acquirente (v. sentenza della Corte 28 aprile 1988, causa 61/87, Thevenot e a., Racc. pag. 2375). Non così è stato nel caso dei signori Keane e Reidy, nel periodo 1992/1993.

85 In secondo luogo, come risulta sempre dall' allegato II alla presente sentenza, i ricorrenti hanno regolarmente superato i propri quantitativi di riferimento disponibili tra il 1987/1988 e il 1991/1992. Tuttavia, per gli stessi motivi sopra esposti, non sono stati soggetti al prelievo supplementare.

86 In terzo luogo, ciascuno dei ricorrenti ha già percepito un importo totale di 45,5 ECU/100 kg quale indennità versata a fronte della sospensione del 4,5% dei quantitativi di riferimento nel periodo dal 1987/1988 al 1991/1992, senza che si fosse tenuto conto dei rispettivi superamenti dei quantitativi di riferimento disponibili nell' arco di tale periodo.

87 In quarto luogo i ricorrenti, escluso il signor O' Dwyer, si sono avvalsi delle possibilità offerte, in particolare dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come sostituito dal regolamento n. 3950/92, per aumentare sensibilmente i propri quantitativi di riferimento. Infatti, come si evince dall' allegato I alla presente sentenza, quantitativi di riferimento supplementari sono stati concessi al signor Keane nel 1989/1990, in quanto piccolo produttore, mentre ai signori Keane e Cronin sono stati concessi quantitativi di riferimento supplementari con provvedimenti del Milk Quota Appeals Tribunal nel 1990/1991 (signori Keane e Cronin) e nel 1991/1992 (signor Keane). I signori Keane, Cronin e Reidy hanno altresì aumentato i propri quantitativi di riferimento individuali mediante acquisti di quote supplementari nell' ambito dei Milk Quota Restructuring Schemes predisposti in Irlanda; infine, i signori Cronin e Reidy hanno affittato taluni quantitativi supplementari.

88 Si evince da quanto sopra che le quote disponibili per i signori Keane, Cronin e Reidy nel 1992/1993, dopo la riduzione effettuata dal regolamento n. 816/92, erano più elevate delle loro quote disponibili immediatamente prima della sospensione temporanea introdotta dal regolamento n. 775/87, rispettivamente, circa del 132, 47 e 11% (v. l' allegato I alla presente sentenza).

89 Anche volendo ammettere che i ricorrenti abbiano subito una perdita di reddito a causa della mancata corresponsione dell' indennità per il periodo 1992/1993 ° il che resta comunque indimostrato ° si evince dalla citata sentenza Hierl, punti 13 e 14, che, entro determinati limiti, una perdita di reddito tale da determinare una temporanea diminuzione del livello di vita degli agricoltori deve essere accettata, nell' ambito dei provvedimenti volti a limitare la produzione adottati dal Consiglio, a fronte di una situazione di mercato caratterizzata, per un periodo prolungato, da rilevanti eccedenze strutturali. D' altronde, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Spagna/Consiglio, punto 14, la soluzione alternativa all' adozione di un regolamento che riducesse i quantitativi di riferimento, consistente in una riduzione dei prezzi di intervento dei prodotti lattiero-caseari, avrebbe avuto sui redditi degli agricoltori conseguenze ben più negative, come giustamente ha rilevato il Consiglio.

90 Risulta da quanto sopra che il terzo motivo dei ricorrenti deve essere disatteso.

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e della libertà di svolgere un' attività professionale

Sintesi degli argomenti delle parti

91 I ricorrenti deducono che il diritto di proprietà fa parte dei diritti fondamentali tutelati dall' ordinamento giuridico comunitario. Secondo la sentenza della Corte 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer (Racc. pag. 3727), occorrerebbe individuare l' obiettivo perseguito dal provvedimento controverso e successivamente valutare se le restrizioni di cui trattasi presentino un rapporto ragionevole con questo obiettivo o al contrario costituiscano un intervento inaccettabile e sproporzionato nelle prerogative del proprietario.

92 Nel caso di specie, il mancato indennizzo, per il periodo 1992/1993, comporterebbe l' insussistenza di un tale rapporto ragionevole. Secondo i ricorrenti il regolamento n. 816/92 equivale ad un' espropriazione senza compenso, atteso che i quantitativi di riferimento lattieri posseggono un reale valore economico (v. punto 24 delle conclusioni dell' avvocato generale Jacobs sulla sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, in particolare pag. 2622). La loro soppressione permanente senza indennità costituirebbe dunque un' intollerabile interferenza nel diritto di proprietà e comprometterebbe le aziende dei ricorrenti.

93 I ricorrenti si richiamano altresì alla libertà di svolgere un' attività professionale, la quale, anch' essa, sarebbe stata confermata in diritto comunitario dalla citata sentenza Hauer, punto 32. Le disposizioni del regolamento n. 816/92 costituirebbero un ostacolo a questa libertà non giustificato dall' interesse generale.

94 Il convenuto sottolinea che la Corte non ha mai riconosciuto che i quantitativi di riferimento lattieri possano essere oggetto di un diritto di proprietà separabile dalla terra cui attengono. La riduzione dei quantitativi di riferimento imposta nel caso di specie non potrebbe quindi in via di principio infrangere il diritto di proprietà degli interessati (sentenza della Corte 22 ottobre 1991, causa C-44/89, von Deetzen, Racc. pag. 5119, in prosieguo: la "Von Deetzen II", punto 27).

95 D' altronde, né il diritto di proprietà né la libertà di svolgimento di un' attività professionale costituirebbero in diritto comunitario una prerogativa assoluta. Si tratterebbe soltanto del diritto di essere tutelati, segnatamente nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, contro interventi sproporzionati e inaccettabili tali da ledere la sostanza stessa dei diritti fondamentali di cui trattasi (sentenza della Corte 11 luglio 1989, causa 265/87, Schraeder, Racc. pag. 2237, punto 15). Nel caso di specie, non si sarebbe di fronte ad un intervento del genere, e la restrizione contestata risponderebbe chiaramente ad un obiettivo di interesse generale.

96 In ogni caso, tenuto conto dell' esiguità della riduzione di cui trattasi, le aziende dei ricorrenti non sarebbero pregiudicate, talché la sostanza del loro diritto di proprietà o della loro libertà di svolgere un' attività professionale non sarebbe lesa.

97 La parte interveniente non ha presentato osservazioni su questo motivo.

Giudizio del Tribunale

98 Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, sia il diritto di proprietà sia la libertà di esercizio delle attività professionali fanno parte dei principi generali del diritto comunitario. Detti principi non costituiscono tuttavia prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all' applicazione del diritto di proprietà ed al libero esercizio di un' attività professionale, in particolare nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (sentenze Schraeder, citata, punto 15, Wachauf, citata, punto 18, 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kuehn, Racc. pag. I-35, punti 16 e 17, e Germania/Consiglio, citata, punto 78).

99 Va rilevato altresì che il diritto di proprietà, garantito nell' ordinamento giuridico comunitario, non comporta il diritto allo sfruttamento commerciale di un vantaggio, quale i quantitativi di riferimento attribuiti nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, non proveniente né da beni propri né dall' attività lavorativa dell' interessato (sentenza von Deetzen II, citata, punto 27; sentenza della Corte 24 marzo 1994, causa C-2/92, Bostock, Racc. pag. I-955, punto 19).

100 Il Tribunale ha già rilevato (punti 81 e 82, supra) che, nel ridurre i quantitativi di riferimento di cui trattasi per il periodo 1992/1993, il regolamento n. 816/92 si è conformato agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Commissione nell' ambito dell' organizzazione comune del mercato del latte e dei latticini, tra i quali in particolare la stabilizzazione del mercato e la riduzione delle eccedenze strutturali.

101 D' altronde, né la perdita di questi quantitativi di riferimento in quanto tali, né il mancato indennizzo possono costituire, di per sé, una violazione del diritto di proprietà o della libertà di svolgere un' attività professionale quali riconosciuti dal diritto comunitario (v., segnatamente, sentenza Bostock, citata, punti 19 e 20).

102 Per quanto riguarda l' eventualità che la riduzione dei quantitativi di riferimento effettuata dal regolamento n. 816/92 abbia arrecato pregiudizio al godimento, da parte dei ricorrenti, delle loro aziende, ledendo la sostanza stessa del loro diritto di proprietà o della loro libertà di svolgere un' attività professionale, si evince dagli allegati I e II alla presente sentenza nonché da quanto rilevato ai punti 84-88, supra, che i ricorrenti non hanno affatto dimostrato la sussistenza di una tale violazione.

103 Ne consegue che il quarto motivo dei ricorrenti deve essere disatteso.

Sul quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Sintesi degli argomenti delle parti

104 I ricorrenti sostengono che le disposizioni del regolamento n. 816/92, imponendo loro un onere tanto gravoso, sono sproporzionate rispetto all' obiettivo perseguito dal legislatore comunitario. Considerato che la concessione di un' indennità era prevista come parte integrante dei regolamenti precedenti, che i 'considerando' del regolamento n. 816/92 non evidenziano un sostanziale mutamento della situazione, dopo l' adozione del regolamento n. 3882/89, che prevedeva la concessione di dette indennità, e che dagli stessi 'considerando' emerge come l' obiettivo principale del regolamento fosse di emanare un provvedimento provvisorio, in attesa delle proposte della Commissione in vista di una riforma della politica agricola comune, la mancata previsione di un' indennità sarebbe sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. Ne deriverebbe per i ricorrenti una duplice penalizzazione, dovuta tanto all' applicazione del prelievo supplementare ad un livello di consegne ridotto quanto alla mancanza di compensazione per tale riduzione. Nella citata sentenza Hierl la Corte avrebbe sottolineato, al punto 11, che il regolamento n. 775/87 non era in contrasto con il principio di proporzionalità, tenuto conto del versamento di un' indennità; orbene, nel caso di specie non vi sarebbe più indennità alcuna.

105 Il convenuto ritiene che questo motivo sia direttamente connesso a quello precedente, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, e che sia già stato sufficientemente dimostrato come la riduzione imposta non sia manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito. In ogni caso, sarebbe chiaro che il Consiglio non ha manifestamente superato i limiti dell' ampio potere discrezionale che la Corte gli riconosce in proposito.

106 La parte interveniente non ha presentato osservazioni sul punto.

Giudizio del Tribunale

107 Il principio di proporzionalità è riconosciuto da una giurisprudenza costante della Corte come parte dei principi generali del diritto comunitario. In forza di tale principio, la legittimità del divieto di un' attività economica è subordinata alla condizione che i provvedimenti di divieto siano idonei e necessari per il conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa in causa, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva e che gli oneri imposti non devono essere sproporzionati in relazione agli scopi perseguiti. Tuttavia, come già detto (v. punto 82, supra), occorre precisare che il legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di un ampio potere discrezionale, corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 40 e 43 del Trattato gli attribuiscono. Di conseguenza, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l' istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento (v., in particolare, sentenze della Corte Schraeder, citata, punti 21 e 22, 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I-4023, punti 13 e 14, e Germania/Consiglio, citata, punti 88-91).

108 Il Tribunale ritiene che, per le ragioni illustrate supra in merito al primo, al terzo e al quarto motivo, i ricorrenti non abbiano provato la manifesta inidoneità dei provvedimenti adottati dal regolamento n. 816/92, rispetto all' obiettivo di stabilizzazione del mercato del latte che esso persegue. Questo motivo deve essere pertanto disatteso.

Sul sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione

Sintesi degli argomenti delle parti

109 I ricorrenti osservano che il principio di non discriminazione è uno dei più fondamentali del diritto comunitario ed è sancito dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato. Rammentano altresì l' ottavo 'considerando' del regolamento n. 856/84 e il secondo 'considerando' del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), i quali precisano, da una parte, che in Irlanda l' industria lattiero-casearia contribuisce al prodotto nazionale lordo in misura notevole e, d' altra parte, che la possibilità di svilupparvi produzioni agricole alternative a quella lattiera è molto limitata. In queste circostanze, i ricorrenti ritengono che il regolamento n. 816/92 non rispetti le condizioni imposte dalla Corte nella citata sentenza Hierl, punto 19, segnatamente in quanto il regolamento non ha riconosciuto le particolari difficoltà che la sua applicazione avrebbe determinato per i produttori irlandesi. Esso quindi, velatamente, avrebbe riservato a costoro un trattamento simile a quello dei produttori degli altri Stati membri, benché la peculiarità della loro situazione fosse stata riconosciuta.

110 La sospensione temporanea e la mancata indennità sarebbero discriminatorie anche perché i produttori degli altri Stati membri avrebbero potuto adattarsi più facilmente e senza subire gli stessi svantaggi alle conseguenze del provvedimento qui discusso. Sebbene, secondo la citata sentenza Hierl, le condizioni locali possano essere prive di rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza di una violazione dell' art. 40, n. 3, del Trattato, non così sarebbe nel caso di specie, tenuto conto del riconoscimento, da parte del Consiglio e della Commissione, nei regolamenti n. 856/84 e 16 maggio 1984, n. 1371, citato, della rilevanza delle condizioni locali in Irlanda. Inoltre, le piccole aziende, quali quelle dei ricorrenti, necessiterebbero di maggior tutela rispetto alle grandi.

111 Il convenuto sottolinea che argomenti analoghi già erano stati respinti dalla Corte nelle citate sentenze Spagna/Consiglio e Hierl. La particolarità della situazione dell' Irlanda sarebbe stata riconosciuta nella disciplina del 1984 citata dai ricorrenti, dalla quale emergerebbe che il quantitativo di riferimento nazionale è stato inizialmente fissato su una base più favorevole rispetto a tutti gli altri Stati membri, ad eccezione dell' Italia. Questa peculiarità, tuttavia, non potrebbe esentare all' infinito i produttori irlandesi dalle successive riduzioni dei quantitativi di riferimento resesi necessarie a causa dell' eccedenza globale della Comunità.

112 La parte interveniente sottolinea che non soltanto la particolarità della situazione dell' Irlanda era stata presa in considerazione in sede di fissazione iniziale dei quantitativi di riferimento, nel 1984, ma anche che l' effetto di questo calcolo più vantaggioso si era esplicato per tutta la durata del regime, talché ogni riduzione globale ha avuto necessariamente sui produttori irlandesi un effetto minore che sugli altri.

Giudizio del Tribunale

113 Occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, il divieto di discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità, sancito dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un siffatto trattamento sia obiettivamente giustificato. I provvedimenti inerenti all' organizzazione comune dei mercati ed in particolare i meccanismi di intervento non possono quindi essere differenziati, a seconda delle regioni e delle condizioni di produzione o di consumo, se non in funzione di criteri obiettivi che garantiscano una proporzionale ripartizione dei vantaggi e degli svantaggi fra gli interessati, senza distinguere fra i territori degli Stati membri (v. sentenze Spagna/Consiglio, citata, punto 25, Hierl, citata, punto 18, e Germania/Consiglio, citata, punto 67). Peraltro, per quanto attiene al controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione del divieto di discriminazione, sancito dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, si deve precisare, come già detto, che il Consiglio dispone in materia di politica agricola comune di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 40 e 43 del Trattato gli attribuiscono (v. sentenza 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Wuidart e a., Racc. pag. I-435, punto 14).

114 E' pacifico nella fattispecie che quantitativi di riferimento supplementari sono già stati concessi all' Irlanda dai regolamenti n. 856/84 e 16 maggio 1984, n. 1371, citato, prendendo in considerazione in particolare il contributo dell' industria lattiero-casearia al prodotto nazionale lordo dell' Irlanda e i fattori che ostano, in Irlanda, allo sviluppo delle produzioni agricole alternative a quella lattiera.

115 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale rileva che i ricorrenti non hanno dedotto alcun elemento atto a dimostrare che, adottando il regolamento n. 816/92, il Consiglio era tenuto a riservare un trattamento ancor più favorevole ai produttori irlandesi, in deroga al fondamentale principio della parità di trattamento sancito dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato. In particolare, i ricorrenti non hanno affatto provato che la situazione attuale dei produttori di latte in Irlanda sia sensibilmente più difficile di quella dei produttori di altri Stati membri.

116 Al contrario, i dati che compaiono negli allegati I e II alla presente sentenza, nonché quanto accertato ai punti 84-88, supra, suffragano la conclusione secondo la quale, per produttori quali i ricorrenti, non sarebbe stato giustificato alcun trattamento preferenziale.

117 Per quanto riguarda la posizione dei piccoli produttori, si ricordi che, secondo quanto dichiarato dalla Corte nella citata sentenza Hierl, punto 19, il fatto che una misura applicata nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato possa avere ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda dell' orientamento individuale della loro produzione, non costituisce una discriminazione qualora detta misura si fondi su criteri obiettivi, adeguati alle necessità del funzionamento dell' organizzazione comune di mercato. Il Tribunale ritiene che il regolamento n. 816/92, nel contesto normativo sopra esposto, soddisfi queste condizioni, per quanto riguarda la natura obiettiva e proporzionata dei criteri adottati.

118 Il sesto motivo deve pertanto essere disatteso.

Sui motivi dedotti dai ricorrenti diversi dal signor O' Dwyer

Sintesi degli argomenti delle parti

119 I signori Keane, Cronin e Reidy sostengono che le sospensioni temporanee previste dal regolamento n. 775/87 si ricollegavano ai quantitativi di riferimento iniziali previsti dall' art. 5 quater, nn. 1 e 3, del regolamento n. 804/68. Questi quantitativi di riferimento iniziali sarebbero diversi da quelli facenti parte della riserva comunitaria istituita dall' art. 5 quater, n. 4, del regolamento n. 804/68. Tuttavia, come risulterebbe dall' art. 1, n. 1, quarto comma, del regolamento n. 775/87, poiché in Irlanda si applica la formula B, la sospensione del 4,5% dei quantitativi globali garantiti ivi prevista inciderebbe sui quantitativi di riferimento degli acquirenti, che dovrebbero a loro volta ripercuoterli sui produttori, senza poter tener conto della particolare composizione dei quantitativi di riferimento di questi ultimi.

120 Di conseguenza, la sospensione senza indennità, come prevista dal regolamento n. 816/92, avrebbe colpito i quantitativi di riferimento supplementari ottenuti dai ricorrenti dalla riserva comunitaria, in particolare nei casi dei signori Keane e Cronin (v. punto 87, supra).

121 Ciò considerato, i ricorrenti deducono in particolare che: i) essi confidavano legittimamente nel fatto che i quantitativi di riferimento diversi da quelli contemplati dall' art. 5 quater, nn. 1 e 3, del regolamento n. 804/68, non sarebbero stati revocati senza indennità; ii) il regolamento n. 816/92 non può essere compatibile con gli obiettivi dell' art. 39 del Trattato, in quanto sopprime senza indennità quantitativi di riferimento che non traggono origine dall' art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68; iii) la soppressione dei quantitativi di riferimento non riconducibili all' art. 5 quater, nn. 1 e 3, del regolamento n. 804/68 infrange il diritto di proprietà e la libertà di svolgere un' attività professionale, nonché il principio di proporzionalità, ed integra di per sé una discriminazione recante pregiudizio alla posizione concorrenziale dei ricorrenti.

122 Il convenuto replica che la sospensione uniforme dei quantitativi di riferimento, qualunque ne sia la provenienza iniziale, trae origine dal regolamento n. 775/87 e non dal regolamento n. 816/92. In ogni caso, il principio di non discriminazione non richiederebbe che quantitativi di riferimento supplementari attribuiti, in via facoltativa, dalle autorità nazionali, siano esentati dallo sforzo di adattamento e solidarietà richiesto a tutti i produttori.

123 La parte interveniente non ha presentato osservazioni su questi motivi.

Giudizio del Tribunale

124 I ricorrenti lamentano sostanzialmente che la riduzione dei quantitativi di riferimento conseguente al regolamento n. 816/92 colpisce non soltanto i quantitativi di riferimento loro attribuiti con l' adozione del regolamento n. 856/84, ma anche i quantitativi di riferimento supplementari ottenuti da allora, ed in particolare i quantitativi di riferimento supplementari concessi dalle autorità irlandesi ai signori Keane e Cronin.

125 I ricorrenti non contestano tuttavia che, nell' ambito della formula B vigente in Irlanda, la riduzione dei quantitativi globali garantiti prevista dal regolamento n. 816/92 si è ripercossa proporzionalmente su ciascun acquirente di latte che, a sua volta, ha dovuto ripercuotere la detta riduzione proporzionalmente sui quantitativi di riferimento dei produttori di latte interessati. E' pacifico tra le parti che questa ripercussione proporzionale debba essere fatta senza tener conto dell' origine particolare dei quantitativi di riferimento dei produttori individuali.

126 Ciò considerato, il Tribunale ritiene, in primo luogo, che i ricorrenti non possano richiamarsi ad un' asserita distinzione giuridica tra i quantitativi di riferimento iniziali, previsti dall' art. 5 quater, nn. 1 e 3, del regolamento n. 804/68, e i quantitativi di riferimento provenienti dalla riserva comunitaria di cui al n. 4 dello stesso regolamento. Come emerge infatti dalla lettera stessa dell' art. 5 quater del regolamento n. 804/68, in primo luogo, il suo n. 3 si applica "fatta salva l' applicazione del paragrafo 4" e, in secondo luogo, la funzione della riserva comunitaria di cui al n. 4 è quella di "completare" i quantitativi garantiti degli Stati membri. L' origine di questi quantitativi è pertanto irrilevante nel determinare il quantitativo di riferimento di un produttore individuale ai sensi dell' art. 5 quater, n. 1. D' altronde, la riserva comunitaria è stata formalmente soppressa, e i suoi quantitativi integrati nei quantitativi globali garantiti, con il regolamento n. 3950/92 (punto 12, supra). La distinzione allegata dai ricorrenti è pertanto divenuta irrilevante dal momento dell' adozione di detto regolamento, entrato in vigore prima dell' introduzione dei presenti ricorsi.

127 In secondo luogo, la possibilità offerta a taluni produttori di latte di aumentare i propri quantitativi di riferimento individuali è espressamente prevista dalla normativa comunitaria, segnatamente dalle pertinenti disposizioni del citato regolamento 31 marzo 1984, n. 857, quale sostituito dal regolamento n. 3950/92, e rappresenta un significativo alleggerimento del regime del prelievo supplementare. Allorché i produttori si avvalgono di questi elementi di flessibilità, aumentando facoltativamente i propri quantitativi di riferimento, essi fruiscono ancor più delle garanzie di prezzo concesse nell' ambito dell' organizzazione comune del mercato, pur aumentando contemporaneamente il proprio contributo proporzionale all' eccedenza strutturale del settore. Giustamente, pertanto, essi sono tenuti a partecipare, in proporzione uguale agli altri produttori, alle riduzioni dei quantitativi globali garantiti.

128 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che i signori Cronin, Keane e Reidy non possano allegare una violazione del principio di legittimo affidamento, in quanto la riduzione dei quantitativi globali garantiti di cui al regolamento n. 816/92 ha inciso sui quantitativi di riferimento supplementari che essi hanno ottenuto dopo l' attribuzione dei loro quantitativi di riferimento iniziali. Analogamente, a parere del Tribunale, il fatto che il regolamento n. 816/92 abbia imposto una riduzione uniforme dei quantitativi di riferimento, senza tener conto delle origini particolari di questi ultimi, non contrasta né con l' obiettivo dell' art. 39 del Trattato né con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, né con il diritto di proprietà, né con la libertà di svolgere un' attività professionale.

129 Ne consegue che i motivi specifici dedotti dai signori Keane, Cronin e Reidy devono essere disattesi.

130 Da quanto sopra risulta che le domande di risarcimento nelle cause T-466/93, T-469/93, T-473/93 e T-474/93 devono, in mancanza di un comportamento illecito, essere respinte, senza che occorra esaminare se le asserite infrazioni al diritto comunitario dedotte dai ricorrenti possano essere qualificate come "sufficientemente gravi", ai sensi della giurisprudenza della Corte, per determinare l' insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità (v. sentenza Mulder II, citata, punti 19-21). Analogamente, in mancanza di un' illegalità derivante dall' adozione del regolamento controverso, non occorre pronunciarsi sul calcolo dell' importo del danno dedotto dai ricorrenti né sull' esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio asserito e l' atto impugnato.

Sulle domande di risarcimento nella causa T-477/93

131 Il signor O' Dwyer, ricorrente nella causa T-477/93, deduce che, adottando il regolamento n. 748/93 (v. punti 15-16, supra), e mantenendo quindi, senza indennità, per il periodo 1 aprile 1993 - 31 marzo 1994, i quantitativi globali garantiti previsti dal regolamento n. 816/92, il Consiglio ha ancora una volta manifestamente e gravemente trasgredito i limiti dell' esercizio dei suoi poteri, violando norme giuridiche superiori a tutela dei singoli, determinando così l' insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato. Il ricorrente deduce, mutatis mutandis, gli stessi sei motivi richiamati nelle cause T-466/93, T-469/93, T-473/93 e T-474/93, aggiungendovi poi ulteriori argomenti.

132 Nella parte in cui i motivi e argomenti dedotti nella causa T-477/93 ricalcano quelli già esaminati supra, essi devono essere disattesi per le stesse ragioni. In proposito va rilevato inoltre che, stando ai dati forniti in risposta ai quesiti del Tribunale, il ricorrente ha sensibilmente superato il proprio quantitativo di riferimento, per il periodo 1993/1994, senza essere sottoposto al prelievo supplementare.

133 Il Tribunale ritiene che soltanto due dei motivi dedotti nella causa T-477/93 contengono argomenti nuovi o ulteriori, e cioè, rispettivamente, il motivo vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento e quello vertente sulla violazione dell' art. 190 del Trattato.

Sul motivo vertente sulla violazione del legittimo affidamento

Sintesi degli argomenti delle parti

134 Il ricorrente afferma che il Consiglio, omettendo di prendere posizione, nel regolamento n. 748/93, sul problema dei quantitativi di riferimento sospesi e di prevedere un' indennità adeguata, ha leso in modo flagrante il principio del legittimo affidamento. A sostegno della sua tesi egli deduce, oltre agli argomenti già riassunti ai punti 36-41, supra, i seguenti argomenti ulteriori.

135 Analizzando il regolamento n. 748/93, il ricorrente lo raffronta al regolamento n. 816/92, essendo entrambi apparentemente destinati a colmare una lacuna giuridica. Emergerebbe dai 'considerando' del regolamento n. 748/93 (punto 15, supra), che esso sarebbe stato introdotto frettolosamente e senza prendere in considerazione tutti i profili, in particolare quello dei quantitativi di riferimento temporaneamente sospesi. Una dichiarazione del Consiglio 17 marzo 1993, resa a seguito della riunione nel corso della quale è stato adottato il regolamento n. 748/93, affermerebbe che il Consiglio "adotterà (...) una decisione (...) su altre questioni già sollevate dalle delegazioni", il che potrebbe riferirsi, fra l' altro, al problema dei quantitativi sospesi.

136 Dal combinato disposto dei regolamenti nn. 3950/92 e 748/93 il ricorrente ritiene di poter concludere: i) che la loro redazione e motivazione sono imprecise e insufficienti; ii) che il regolamento n. 748/93 non costituisce una decisione definitiva sul futuro dei quantitativi sospesi; iii) che il Consiglio illegittimamente ha tentato di sopprimere indirettamente i quantitativi di cui trattasi; e iv) che, non essendo state prorogate le disposizioni del regolamento n. 775/87, i quantitativi precedentemente sospesi avrebbero dovuto essere riattribuiti il 1 aprile 1993.

137 Il ricorrente afferma, in particolare, che il regolamento n. 816/92 non ha dato luogo ad una riduzione definitiva, come proverebbe il riferimento ad una decisione definitiva successiva. Ma nemmeno il regolamento n. 748/93 costituirebbe una decisione definitiva. L' emanazione del regolamento n. 816/92, e successivamente quella del regolamento n. 748/93, avrebbero determinato tra i produttori una grande incertezza.

138 Il regolamento n. 748/93 dovrebbe quindi essere interpretato come una nuova proroga della sospensione temporanea, che dovrebbe dar luogo pertanto ad indennizzo. Per contro, se il regolamento n. 748/93 dovesse essere inteso nel senso che esso sopprime i quantitativi di cui trattasi in via permanente, il Consiglio avrebbe comunque violato il legittimo affidamento agendo senza preavviso e senza prevedere il versamento di un' indennità.

139 Il convenuto, sostenuto dalla parte interveniente, confuta gli argomenti della ricorrente deducendo quanto già esposto ai punti 42-46, supra. Aggiunge che il regolamento n. 748/93 è stato adottato il 17 marzo 1993 dopo la soppressione definitiva del 4,5% delle quote, con riserva di un riesame, come previsto dal regolamento n. 816/92. Si tratterebbe di un provvedimento transitorio adottato al fine di evitare una lacuna giuridica per la campagna 1993/1994, ma non vi sarebbe nulla, né nei 'considerando' né nel dispositivo, che evochi la possibilità di un ristabilimento dei quantitativi soppressi. Il riesame previsto dal regolamento n. 816/92 avrebbe avuto luogo nel corso della sessione del Consiglio dal 24 al 27 maggio 1993 e sarebbe sfociato nell' adozione del regolamento n. 1560/93 (punto 18, supra).

Giudizio del Tribunale

140 Il Tribunale ricorda che l' effetto del regolamento n. 748/93 era di mantenere, per il periodo 1993/1994, i quantitativi globali garantiti previsti, per il periodo 1992/1993, dal regolamento n. 816/92.

141 Per le ragioni già illustrate ai punti 48-60, supra, mutatis mutandis, il Tribunale ritiene che in via di principio il ricorrente non possa invocare il rispetto del principio del legittimo affidamento per sostenere che, per il periodo 1993/1994, i quantitativi di riferimento non computati per il periodo 1992/1993 dal regolamento n. 816/92 avrebbero dovuto essere restituiti, oppure che avrebbe dovuto essere concessa un' indennità.

142 Per quanto riguarda gli elementi specifici dedotti dal ricorrente a sostegno del suo asserito legittimo affidamento (punto 38, supra), gli unici elementi precedenti l' adozione del regolamento n. 748/93 sono le disposizioni del regolamento n. 816/92, la lettera del Consiglio 5 febbraio 1993 (punto 13, supra) nonché i due comunicati stampa del ministro dell' Agricoltura irlandese 1 luglio 1992 e 17 dicembre 1992.

143 Il Tribunale ritiene che questi elementi avrebbero potuto, al più, determinare un legittimo affidamento nel fatto che il Consiglio avrebbe riesaminato il problema del futuro dei quantitativi non computati dal regolamento n. 816/92, e avrebbe adottato una decisione definitiva in merito. Tuttavia, per tale riesame non era previsto alcun termine.

144 Orbene, ciò considerato, secondo il Tribunale nulla ostava a che il Consiglio mantenesse, per il periodo 1993/1994, i quantitativi globali garantiti per il periodo 1992/1993, prima del riesame previsto in particolare dall' art. 1, ultimo comma, del regolamento n. 816/92.

145 Occorre rilevare inoltre che il riesame ivi previsto ha avuto luogo prima dell' adozione, il 14 giugno 1993, del regolamento n. 1560/93 (punto 18, supra). Detto regolamento ha abrogato il regolamento n. 748/93, fissando nuovi quantitativi garantiti e prevedendo per l' Irlanda un aumento dello 0,6% di tali quantitativi.

146 Ne consegue che il motivo vertente su una violazione del legittimo affidamento deve essere disatteso.

Sul motivo vertente sulla violazione dell' art. 190 del Trattato

Sintesi degli argomenti delle parti

147 Il ricorrente deduce che, avendo il preambolo del regolamento n. 816/92 previsto che il 4,5% dei quantitativi di riferimento non fosse computato per la campagna 1992/1993, il regolamento n. 748/93 avrebbe dovuto precisare se tale percentuale dovesse o meno essere computata per la campagna 1993/1994. Inoltre, sebbene il regolamento n. 816/92 avesse precisato che il Consiglio avrebbe deciso in via definitiva sul futuro di tale percentuale, il regolamento n. 748/93 non l' avrebbe fatto, senza fornire ragioni. Quest' ultimo regolamento, omettendo di esporre i motivi e il fondamento normativo della riduzione permanente senza indennità, che sarebbe l' obiettivo manifesto del combinato disposto dei regolamenti nn. 3950/92 e 748/93, infrangerebbe l' art. 190 del Trattato.

148 Ciò considerato, non sarebbe possibile fare riferimento alla motivazione dei regolamenti precedenti, in quanto soltanto il regolamento n. 748/93 avrebbe potuto affrontare correttamente il problema dei quantitativi di riferimento, essendo il primo ad attuare le disposizioni del regolamento n. 816/92, che prevedeva la necessità di una decisione definitiva in proposito.

149 La disposizione del regolamento n. 816/92 secondo la quale i quantitativi di riferimento ivi precisati non sarebbero stati computati per la campagna 1992/1993 implicherebbe che il problema avrebbe dovuto essere affrontato al massimo entro la fine di tale periodo, e quindi con il regolamento n. 748/93. Se tuttavia una decisione non fosse stata adottata nell' arco di questo periodo, i regolamenti nn. 3950/92 e 748/93 avrebbero dovuto contenere precisazioni in merito al futuro di questi quantitativi.

150 Il convenuto, sostenuto dall' interveniente, afferma che il regolamento n. 816/92, e non il regolamento n. 748/93, ha stabilito la riduzione definitiva dei quantitativi senza indennità. Una motivazione in proposito nel regolamento n. 748/93 non sarebbe quindi necessaria.

151 Il riferimento, nel regolamento n. 816/92, ad una decisione definitiva successiva, da adottare nell' ambito della riforma della politica agricola comune, non implicherebbe la necessità di adottare tale decisione nel corso della campagna 1992/1993, né il regolamento n. 748/93 sarebbe quindi l' unico a potersi occupare del problema.

152 Quand' anche il Tribunale dovesse concludere nel senso di un difetto di motivazione, l' eventuale insufficienza di motivazione di un atto comunitario non coinvolge la responsabilità extracontrattuale della Comunità (sentenza Kind/CEE, citata, punto 14).

Giudizio del Tribunale

153 Il Tribunale rileva che il regolamento n. 748/93 fa parte dell' insieme dei provvedimenti adottati nel settore del prelievo supplementare, tra i quali, in particolare, i regolamenti n. 816/92 e n. 3950/92, dai quali si evince che le eccedenze strutturali nel settore del latte persistevano e che il regime del prelievo supplementare restava necessario. In tale contesto, il terzo 'considerando' del regolamento n. 748/93 precisa che, "in attesa di una decisione successiva, occorre mantenere i quantitativi globali garantiti in vigore al 31 marzo 1993, aumentati degli importi provenienti dalla riserva comunitaria esistenti alla stessa data".

154 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che il Consiglio abbia sufficientemente motivato il mantenimento, per il periodo 1993/1994, dei quantitativi globali garantiti per il periodo 1992/1993. Il Tribunale reputa inoltre che, tenuto conto del complesso dei provvedimenti adottati nel settore del prelievo supplementare, la carenza di motivazione con riferimento al mancato versamento di un' indennità per il periodo 1993/1994 non abbia privato il ricorrente della concreta possibilità di far valere i propri diritti, né abbia impedito al Tribunale di svolgere il proprio sindacato giurisdizionale (v. punto 71, supra).

155 Analogamente, in mancanza di un termine per il riesame previsto dall' art. 1, ultimo comma, del regolamento n. 816/92, il Consiglio non era tenuto a fornire precisazioni in ordine al futuro dei quantitativi previsti da tale disposizione. In proposito, il regolamento n. 748/93 precisa espressamente che esso è stato adottato "in attesa di una decisione successiva".

156 In ogni caso, come già rilevato (punto 72, supra), l' eventuale insufficienza di motivazione del regolamento n. 748/93 non potrebbe coinvolgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

157 Ne consegue che il motivo vertente su una carenza di motivazione va disatteso.

158 Risulta da quanto sopra esposto che la domanda di risarcimento nella causa T-477/93 deve essere respinta, senza che occorra accertare se il ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza della Corte per l' insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità (v. punto 130, supra), né statuire sulla ricevibilità.

159 Atteso che i ricorrenti hanno rinunciato agli atti con riferimento alle domande di annullamento (v. punto 33, supra) e che le loro domande di risarcimento sono state respinte, risulta da quanto sopra che i ricorsi T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93 devono essere integralmente respinti.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

160 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti e il Consiglio ha concluso in tal senso, ciascuno dei ricorrenti va condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio nelle rispettive cause.

161 La Commissione, intervenuta a sostegno delle conclusioni del Consiglio, in conformità all' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio.

3) La Commissione sopporterà le proprie spese.

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