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Document 61993TJ0465

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 19 maggio 1994.
    Consorzio gruppo di azione locale "Murgia Messapica" contro Commissione delle Comunità europee.
    Coesione economica e sociale - Interventi strutturali - Programma Leader - Ricorso di annullamento proposto contro il rifiuto implicito di concedere le sovvenzioni previste da questo programma.
    Causa T-465/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 II-00361

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:56

    61993A0465

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 19 MAGGIO 1994. - CONSORZIO GRUPPO DI AZIONE LOCALE "MURGIA MESSAPICA" CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - COESIONE ECONOMICA E SOCIALE - INTERVENTI STRUTTURALI - PROGRAMMA LEADER - RICORSO D'ANNULLAMENTO PROPOSTO CONTRO IL RIFIUTO DI CONCEDERE LE SOVVENZIONI PREVISTE DA QUESTO PROGRAMMA. - CAUSA T-465/93.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00361


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso di annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Decisione della Commissione indirizzata ad uno Stato membro, che concede un contributo per alcuni progetti presentati nell' ambito del programma Leader ° Ricorso di un gruppo d' azione locale autore di un progetto non accolto ° Ricevibilità

    (Trattato CE, art. 173, quarto comma)

    2. Ricorso di annullamento ° Termini ° Dies a quo ° Atto non pubblicato né notificato al ricorrente ° Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione ° Obbligo di richiedere il testo integrale dell' atto entro un termine ragionevole dopo averne appreso l' esistenza

    (Trattato CE, art. 173, quinto comma)

    3. Coesione economica e sociale ° Interventi strutturali ° Programma Leader ° Concessione di contributi finanziari comunitari ° Potere discrezionale della Commissione ° Norme di procedura

    (Regolamenti del Consiglio nn. 2052/88 e 4253/88)

    Massima


    1. I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro particolari e di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e quindi li distingua in modo analogo ai destinatari.

    Ad onta del fatto che un gruppo di imprenditori aventi come scopo lo sviluppo di attività economiche in una regione determinata non avesse alcun diritto alla concessione di un contributo finanziario da parte della Comunità previsto dal programma Leader nell' ambito degli interventi strutturali, l' accoglimento provvisorio del suo progetto da parte dell' autorità nazionale competente e il suo inserimento tra i progetti di seconda priorità nonché la sua partecipazione ripetuta alle riunioni organizzate dalla Commissione e dalla suddetta autorità, in breve al procedimento a conclusione del quale è stata adottata la decisione indirizzata dalla Commissione allo Stato membro, la quale non prevede un contributo al suddetto gruppo di imprese, possono tuttavia aver fatto nascere in capo a quest' ultimo interessi la cui perdita lo abbia individualmente interessato. La suddetta decisione ha inoltre prodotto, senza frapposizioni da parte di nessun altro organo comunitario o nazionale, effetti giuridici diretti nei confronti del medesimo gruppo di imprese, il ricorso del quale, alla luce di tutti questi elementi, va dichiarato ricevibile.

    2. In mancanza di pubblicazione o di notificazione di un atto, il termine per il ricorso di annullamento può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato abbia avuto conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell' atto di cui trattasi, in modo da poter fruire del suo diritto di promuovere un ricorso, a condizione tuttavia che egli richieda, entro un termine ragionevole, il testo integrale dell' atto di cui trattasi.

    3. La legittimità della decisione della Commissione di non concedere contributi previsti dal programma Leader, promosso nell' ambito degli interventi strutturali che rientrano fra le azioni miranti al rafforzamento della coesione economica e sociale all' interno della Comunità, va valutata, per quanto concerne il merito, tenendo in considerazione l' ampio potere discrezionale del quale gode la Commissione rispetto all' esistenza delle condizioni che giustificano la concessione di un contributo finanziario comunitario e, per quanto concerne l' eventuale violazione di forme sostanziali, in rapporto unicamente alle norme stabilite o dai regolamenti nn. 2052/88 e 4253/88 o dalla stessa Commissione nella sua comunicazione Leader.

    Parti


    Nella causa T-465/93,

    Consorzio gruppo di azione locale "Murgia Messapica", con gli avv.ti Mario Ettore Verino e Roberto Giuffrida, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Pierre Jaeger, 8, rue Zithe,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha rifiutato di concedere una sovvenzione prevista dal programma Leader al progetto presentato dal ricorrente,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

    composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, B. Vesterdorf e C.W. Bellamy, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 febbraio 1994,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Ambito normativo della controversia

    I regolamenti relativi ai fondi strutturali

    1 Le norme concernenti l' attuazione della coesione economica e sociale, di cui all' art. 130 A del Trattato CE, sono state poste mediante i regolamenti (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9, in prosieguo: il "regolamento di base"), e 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 (GU L 374, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento d' esecuzione").

    2 In forza dell' art. 4 del regolamento di base, l' azione comunitaria nell' ambito dello sviluppo strutturale è complementare alle azioni nazionali corrispondenti. Essa si configura come risultato di una stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le competenti autorità designate da quest' ultimo, i quali agiscono in qualità di partner e perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione, denominata "partnership" (compartecipazione), è operante in fatto di preparazione, finanziamento, misure di accompagnamento e valutazione delle azioni. L' art. 5 precisa le varie forme possibili di intervento; il n. 5 di questo articolo prevede che l' attuazione di un programma operativo, vale a dire di un insieme organico di azioni pluriennali, può essere intrapresa su iniziativa della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato.

    3 Il regolamento di esecuzione prevede all' art. 11, con riferimento alle iniziative comunitarie prese in applicazione dell' art. 5, n. 5, del regolamento di base, che la Commissione può, di propria iniziativa, decidere di proporre agli Stati membri di presentare richieste di contributo per azioni che rivestono un interesse particolare per la Comunità. In conformità all' art. 14 del regolamento di esecuzione, le domande di contributo dei fondi strutturali sono compilate dalle competenti autorità designate dagli Stati membri e sono presentate alla Commissione dallo Stato membro o da qualsiasi organismo da esso designato a tal fine. Il n. 3 del medesimo articolo prevede che la Commissione decide il contributo dei fondi, a condizione che i presupposti stabiliti siano soddisfatti.

    Il programma Leader

    4 Il 19 marzo 1991 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (C 73, pag. 33) una comunicazione con la quale invitava gli Stati membri a presentare proposte di sovvenzioni nell' ambito di un' iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale. Tale iniziativa, denominata "Leader" ("liaison entre actions de développement de l' économie rurale"; collegamento fra azioni di sviluppo dell' economia rurale) e fondata sull' art. 11 del regolamento di esecuzione, si articolava intorno ad una rete di gruppi di azione locale. Essa aveva ad oggetto un aiuto comunitario che poteva essere concesso al fine di permettere a questi gruppi di attuare misure conformi agli orientamenti stabiliti nella comunicazione (punti 2, 3, 11 e 16 della comunicazione).

    5 Gli elementi essenziali del programma Leader, previsti nella summenzionata comunicazione (in prosieguo: la "comunicazione Leader"), sono i seguenti:

    Gli organismi pubblici, privati o misti, cui è attribuita la funzione di gruppi di azione locale sono selezionati, nell' ambito della "partnership" tra gli Stati membri e la Commissione, tenendo conto, tra l' altro, del fatto che abbiano sede in zona e della partecipazione degli operatori economici e sociali locali al loro funzionamento nonché della qualità del programma di sviluppo locale proposto (punti 5 e 6).

    Tra le misure finanziabili sono presenti le misure che giovano direttamente agli abitanti ed agli operatori economici di ciascuna delle zone rurali considerate, quelle riguardanti i gruppi di azione di sviluppo rurale e quelle che consentono il funzionamento della rete transnazionale dei gruppi (punti 12-15).

    La decisione della Commissione relativa all' importo del contributo comunitario è adottata in funzione della qualità dei programmi presentati dai gruppi nel quadro delle proposte formulate dagli Stati membri, nonché in funzione della superficie rurale di ciascuna zona, del numero di addetti agricoli e del numero di aziende agricole in esercizio. Nel valutare la qualità dei programmi, la Commissione si basa essenzialmente sull' effetto moltiplicatore delle misure proposte, nonché sul grado di coinvolgimento della popolazione e degli operatori economici locali nella concezione e gestione delle misure (punti 17 e 18).

    Per quanto riguarda l' attuazione dell' iniziativa, la comunicazione prevede, al punto 22, che "gli Stati membri presentano proposte dettagliate di sovvenzioni (...) entro sei mesi dalla pubblicazione della (...) comunicazione. Le proposte pervenute oltre tale termine saranno prese in considerazione dalla Commissione (...) solo in casi eccezionali, debitamente giustificati".

    Antefatti

    6 Il ricorrente Consorzio è un raggruppamento di imprese aventi ad oggetto lo sviluppo di attività economiche, in particolare rurali, nella regione italiana della Murgia Messapica e, soprattutto, l' attuazione del programma Leader lanciato dalla Commissione. A tal fine il ricorrente presentava nell' estate 1991 un progetto che, insieme ad altri, formava oggetto di una prima selezione da parte del ministero italiano dell' Agricoltura e delle Foreste (in prosieguo: il "MAF"). L' iniziale progetto veniva adeguato dal ricorrente in seguito ai chiarimenti ed alle integrazioni richiesti dal MAF.

    7 Con lettera del 18 settembre 1991, il MAF notificava alla Commissione, ai sensi del punto 22 della citata comunicazione, la proposta nazionale italiana riguardante l' attuazione dell' iniziativa Leader. Tale proposta conteneva 42 programmi preselezionati dal MAF, tra i quali figuravano 30 programmi aventi carattere prioritario e 12 programmi in seconda priorità, tra cui quello del ricorrente.

    8 Il 24 ottobre 1991, nel corso di una riunione di "partnership", la Commissione e le autorità italiane effettuavano un primo esame congiunto dei programmi italiani. Dopo aver successivamente organizzato, in collaborazione col MAF, incontri trilaterali con i vari gruppi di azione locale per discuterne i progetti, la Commissione approvava, con una prima decisione 6 dicembre 1991, rivolta alla Repubblica italiana, una prima serie di 12 progetti.

    9 Per quanto riguarda il progetto del ricorrente, il 16 dicembre 1991 aveva luogo un incontro, nel corso del quale questo progetto veniva analizzato dalla Commissione e dal MAF e venivano formulati suggerimenti per la sua revisione. In seguito a tale riunione, il ricorrente inviava alla Commissione un progetto modificato.

    10 Con lettera del direttore generale aggiunto della DG VI (Agricoltura), in data 31 gennaio 1992, la Commissione chiedeva quindi al MAF di riconvocare quattro gruppi, tra i quali il ricorrente, nei giorni 3 e 4 febbraio 1992. Nella lettera si precisava che, nei progetti di questi gruppi, non si era tenuto conto delle osservazioni formulate durante la riunione del dicembre 1991 e che era pertanto indispensabile apportarvi ulteriori integrazioni e specificazioni. I documenti definitivi, rielaborati sulla scorta delle osservazioni formulate in sede comunitaria, avrebbero dovuto essere presentati alla Commissione entro e non oltre il 12 febbraio 1992. Avrebbero potuto fruire del contributo comunitario solo i progetti che, a tale data, fossero risultati conformi al programma Leader.

    11 In seguito agli incontri del 3 e 4 febbraio 1992, il MAF trasmetteva alla Commissione, con lettera del 14 febbraio 1992, il testo dei progetti sottoposti ad esame, rielaborati in base alle osservazioni formulate, compreso quello del ricorrente.

    12 Ritenendo ancora insoddisfacente l' ultima versione del progetto del ricorrente, la Commissione non lo includeva nella seconda serie di 16 progetti da lei approvati con una seconda decisione recante la data del 5 marzo 1992, indirizzata come la precedente alla Repubblica italiana.

    13 Poiché le due decisioni della Commissione, rispettivamente del 6 dicembre 1991 e del 5 marzo 1992, implicavano un contributo comunitario inferiore all' attribuzione indicativa presa in considerazione per l' Italia (81 milioni di ECU), il direttore generale aggiunto della DG VI, con lettera del 15 luglio 1992, invitava le autorità italiane a fornire indicazioni in merito alle possibilità di utilizzo del residuo. Nella missiva la Commissione, facendo riferimento al punto 22 della comunicazione Leader, già citata, precisava al MAF che, nel caso in cui esso ritenesse opportuno presentare nuovi progetti per un esame comunitario, tali progetti avrebbero dovuto costituire nuove iniziative. Sarebbe rimasto escluso il riesame di progetti già analizzati in sede comunitaria con esito negativo. Le nuove proposte avrebbero dovuto inoltre essere presentate alla Commissione entro e non oltre il 30 luglio 1992.

    14 Il 10 agosto 1992 il MAF presentava un' ulteriore proposta italiana riguardante quattro nuovi progetti, tra i quali non figurava più il progetto del ricorrente.

    15 Con una terza decisione della Commissione, in data 30 settembre 1992, indirizzata alla Repubblica italiana, i suddetti quattro nuovi progetti venivano approvati.

    16 Il 20 ottobre 1992 il presidente del Consorzio ricorrente inviava una lettera al MAF e alla Commissione nella quale, richiamando la circostanza che la proposta presentata dal Consorzio a titolo del programma Leader non era stata alla fine approvata, sosteneva che i tentativi messi in atto fino al quel momento per conoscere meglio i motivi dell' esclusione erano rimasti frustrati e richiedeva la formale notifica dei motivi sui quali era basata la mancata approvazione.

    17 In riscontro a quest' ultima lettera, il direttore generale aggiunto della DG VI inviava al ricorrente una lettera, in data 26 novembre 1992, nella quale precisava i motivi per i quali il progetto presentato dal ricorrente era stato escluso dal finanziamento previsto nell' ambito del programma Leader. Egli puntualizzava che l' esame sia della prima stesura sia della versione definitiva del progetto aveva messo in rilievo sostanziali debolezze e frammentazioni progettuali riconducibili, da un lato, alle misure proposte e, dall' altro, alle caratteristiche stesse del gruppo di azione locale. Al riguardo nella lettera si rilevava la mancanza di proposte operative e la limitatezza e l' incertezza del contenuto tecnico di talune misure, soprattutto di quelle intese a fornire un sostegno tecnico allo sviluppo rurale e allo smercio dei prodotti agricoli. Il progetto non avrebbe fatto emergere con determinazione caratteristiche tali da far tradurre, in breve tempo, un programma in un insieme di azioni puntuali e immediatamente "cantierabili" (è controverso tra le parti il significato di questo termine). In linea generale, il controverso progetto sarebbe stato ritenuto non ancora sufficientemente maturo; in particolare, la determinazione della zona geografica di riferimento sarebbe rimasta a lungo elemento di incertezza. D' altro canto, il Consorzio ricorrente sarebbe apparso ancora poco rappresentativo rispetto alla molteplicità dei soggetti dell' area, fossero essi imprenditori agricoli o altri. Inoltre nessun ente pubblico ne avrebbe ancora fatto parte. Per tutti questi motivi la Commissione avrebbe ritenuto che non fossero soddisfatte tutte le condizioni per poter beneficiare di un contributo comunitario.

    18 In seguito a questa lettera, il presidente del Consorzio ricorrente inviava, il 7 gennaio 1993, una lettera alla Commissione nella quale affermava, tra l' altro, che la lettera del 26 novembre 1992 "ci ha consentito di conoscere i difetti riscontrati a suo tempo nella nostra proposta".

    Procedimento e conclusioni delle parti

    19 Stando così le cose, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, registrato presso la cancelleria della Corte il 29 gennaio 1993. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente ed ha avuto luogo interamente dinanzi alla Corte. Con ordinanza 27 settembre 1993, la Corte ha rinviato la presente causa al Tribunale, ai sensi dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21).

    20 Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza disporre previe misure istruttorie. La trattazione orale si è svolta il 3 febbraio 1994. I rappresentanti delle parti hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

    21 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione comunicata con lettera (VI/036901) del 26 novembre 1992 della Commissione, con la quale sono state negate le sovvenzioni previste dal programma Leader al progetto presentato dal ricorrente.

    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° condannare il ricorrente alle spese.

    22 Poiché il ricorso, secondo il testo stesso dell' atto introduttivo, è diretto contro "la decisione comunicata con lettera del 26 novembre 1992 della Commissione", il Tribunale nel corso dell' udienza ha posto un quesito in merito all' oggetto preciso del ricorso. In risposta a tale quesito, il ricorrente ha precisato che il suo ricorso mirava all' annullamento di tutte e tre le decisioni adottate dalla Commissione in materia. Ciò posto, secondo il Tribunale occorre esaminare le conclusioni del ricorso dirette anzitutto contro la decisione 6 dicembre 1991 e, successivamente e nell' ordine, contro la decisione 5 marzo 1992 e contro la decisione 30 settembre 1992.

    Sulle conclusioni dirette contro la decisione della Commissione 6 dicembre 1991

    23 Occorre ricordare che la Commissione, con tale decisione, ha approvato una prima serie di progetti, fra i quali non compariva la prima versione del progetto del ricorrente. Ebbene, quest' ultimo non ha mai asserito, né nel corso della fase scritta né in udienza, che la prima versione del suo progetto avrebbe dovuto godere dell' approvazione espressa dalla Commissione nella sua decisione 6 dicembre 1991. E' peraltro pacifico che il ricorrente ha successivamente apportato più volte modifiche al suo progetto, al fine di fruire per quest' ultimo del contributo comunitario. In tal modo il ricorrente ha esso stesso ritenuto che la prima versione del suo progetto non presentasse ancora i requisiti fissati dal programma Leader. Ciò posto, le conclusioni dirette contro la decisione 6 dicembre 1991 devono essere respinte in quanto infondate, senza che sia necessario pronunciarsi sulla loro ricevibilità.

    Sulle conclusioni dirette contro la decisione della Commissione 5 marzo 1992

    Sulla ricevibilità

    24 Benché le parti abbiano formulato osservazioni in merito solo in udienza, e ciò in risposta a quesiti posti dal Tribunale, poiché i presupposti della ricevibilità di un ricorso sono tassativi ed inderogabili, il Tribunale deve valutarli d' ufficio (sentenze della Corte 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet/Stato belga, Racc. pag. 1093, in particolare pag. 1114, e del Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-130/89, B./Commissione, Racc. pag. II-761, punto 13). Ciò posto, il Tribunale ritiene opportuno valutare, da un lato, se la decisione impugnata, la quale era indirizzata solo alla Repubblica italiana, abbia interessato il ricorrente direttamente e individualmente e, dall' altro, se il ricorso sia stato proposto nel termine prescritto.

    In merito all' impugnabilità dell' atto

    25 Emerge dalla costante giurisprudenza che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro particolari e di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e quindi li distingua in modo analogo ai destinatari (v., per esempio, sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391, punto 22).

    26 Il Tribunale al riguardo rileva che, alla luce dell' esame cui è stato sottoposto il progetto presentato dal ricorrente, la Commissione si è espressa nel senso di negare definitivamente a tale progetto qualunque contributo comunitario nell' ambito del programma Leader mediante la sua decisione 5 marzo 1992, il che trova conferma nell' esame successivo sfociato nella decisione 30 settembre 1992, il quale effettivamente non ha più interessato il suddetto progetto. E' indubbio che il ricorrente non aveva alcun diritto alla concessione di un contributo finanziario da parte della Comunità. L' accoglimento provvisorio del suo progetto da parte del MAF e il suo inserimento tra i progetti di seconda priorità nonché la sua partecipazione ripetuta alle riunioni organizzate dalla Commissione e dal MAF, in breve al procedimento a conclusione del quale è stata adottata la decisione impugnata, possono tuttavia aver fatto nascere in capo al ricorrente interessi la cui perdita lo abbia individualmente interessato. La decisione impugnata ha inoltre prodotto effetti giuridici diretti nei confronti del ricorrente, senza frapposizioni da parte di nessun altro organo comunitario o nazionale. Ciò posto, in base alla succitata giurisprudenza, la decisione 5 marzo 1992 ha interessato il ricorrente, benché quest' ultimo non ne fosse destinatario.

    In merito al termine per il ricorso

    27 Occorre ricordare che, ai sensi dell' art. 173, quinto comma, del Trattato CE, i ricorsi previsti da tale articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell' atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Poiché la decisione 5 marzo 1992 non è stata pubblicata e la Repubblica italiana ne è stata l' unica destinataria, il termine di due mesi poteva decorrere, nella fattispecie, solo dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della suddetta decisione.

    28 Per quel che riguarda la data precisa di tale conoscenza, occorre rilevare che il ricorrente ha dichiarato, nella sua lettera del 20 ottobre 1992 indirizzata al MAF e alla Commissione, che la signora C., funzionaria della Commissione, incaricata di seguire il programma Leader, avrebbe comunicato, "lo scorso febbraio per telefono", che "il progetto era stato giudicato ancora povero". Occorre pertanto valutare se, malgrado le informazioni di cui il ricorrente disponeva nel febbraio 1992 in merito alle possibilità che il suo progetto venisse selezionato, il ricorso presentato il 29 gennaio 1993 sia stato proposto nel termine prescritto.

    29 Secondo una giurisprudenza consolidata, in mancanza di pubblicazione o di notificazione di un atto, il termine per il ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato abbia avuto conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell' atto di cui trattasi, in modo da poter fruire del suo diritto di promuovere un ricorso, a condizione tuttavia che egli richieda, entro un termine ragionevole, il testo integrale dell' atto di cui trattasi (v. ordinanza della Corte 5 marzo 1993, causa C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, Racc. pag. I-801, punto 18, e sentenze della Corte 5 marzo 1980, causa 76/79, Koenecke Fleischwarenfabrik/Commissione, Racc. pag. 665, punto 7, e 5 marzo 1986, causa 59/84, Tezi Textiel/Commissione, Racc. pag. 887, punto 10, nonché ordinanza del Tribunale 10 febbraio 1994, causa T-468/93, Frinil/Commissione, Racc. I-0000, punto 33). Nella sua ordinanza Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, già citata, punto 19, la Corte ha giudicato tardivo un ricorso che era stato presentato due mesi dopo che il ricorrente aveva avuto conoscenza dell' atto impugnato.

    30 Il Tribunale rileva al riguardo che le informazioni fornite al ricorrente da una funzionaria della Commissione nel febbraio 1992 potevano riguardare solo il contenuto eventuale di una futura decisione della Commissione, dato che la decisione formale è stata adottata dal collegio dei membri della Commissione solo il 5 marzo successivo. La data di conoscenza decisiva per la ricevibilità del ricorso può essere solo posteriore all' adozione di tale decisione formale. Quest' ultima inoltre, che è stata indirizzata alla sola Repubblica italiana e non è stata pubblicata, si limita sostanzialmente ad indicare l' importo del contributo comunitario concesso alla Repubblica italiana e non contiene alcuna motivazione riguardante l' esclusione di singoli progetti, presentati da gruppi di azione locale italiani quali il ricorrente. La mera conoscenza dell' esistenza di tale decisione, senza alcuna informazione in merito alle ragioni concrete che avevano ufficialmente motivato l' esclusione del suo progetto, non poteva pertanto bastare al ricorrente per fruire con profitto del suo diritto di impugnazione. Il ricorrente ha infine dichiarato in udienza di avere sperato, nell' ambito dei suoi contatti informali con la Commissione, di "ripescare" il suo progetto persino dopo la decisione 5 marzo 1992 e che aveva pertanto sperato, fino all' agosto 1992, che il suo progetto sarebbe stato ammesso all' ultimo momento, dopo la riapertura dei termini.

    31 Occorre aggiungere che la Commissione ha sostenuto in udienza che spettava agli Stati membri coinvolti informare gli interessati in merito alle decisioni da essa adottate in materia. Tuttavia nella fattispecie tale informazione non sarebbe stata trasmessa dalle autorità italiane.

    32 Ciò posto, il Tribunale ritiene che il ricorrente era legittimato ad attendere l' adozione della decisione 30 settembre 1992, mediante la quale l' importo del contributo comunitario previsto a favore della Repubblica italiana è stato alla fine esaurito, prima di richiedere la conferma ufficiale della bocciatura definitiva del suo progetto e la comunicazione della motivazione ufficiale di tale bocciatura. Il ricorrente ha conseguentemente richiesto in un termine ragionevole tali precisazioni mediante lettera del 20 ottobre 1992. Poiché le precisazioni sollecitate sono state fornite con lettera del 26 novembre 1992, in considerazione dei termini relativi alla distanza il Tribunale ritiene che il ricorso presentato il 29 gennaio 1993 non può essere giudicato tardivo.

    33 Ne consegue che le conclusioni dirette contro la decisione 5 marzo 1992 vanno dichiarate ricevibili.

    Nel merito

    34 A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente invoca quattro mezzi fondati, rispettivamente, su errori manifesti di fatto, sulla violazione delle forme sostanziali, sullo sviamento di potere e sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

    In merito al mezzo fondato su errori di fatto

    ° Argomenti delle parti

    35 Il ricorrente descrive la versione definitiva del suo progetto, quella del febbraio 1992, nel modo seguente: il gruppo di azione locale si presentava, per statuto, come un organismo aperto, al quale avevano già aderito 117 operatori economici e sociali, di cui 9 in forma associata. Inoltre due comuni dell' area in questione avrebbero dichiarato il loro sostegno al progetto presentato. I terreni degli operatori agricoli consorziati avrebbero superato in estensione, nel complesso, i 3 000 ettari. Il programma di sviluppo elaborato dal gruppo avrebbe previsto interventi a carattere generale in grado di incidere in una prospettiva di medio e lungo periodo nonché interventi specifici a favore di singole iniziative, coerenti con tale prospettiva.

    36 Il ricorrente ritiene che la decisione negativa della Commissione riguardo a tale progetto sia manifestamente fondata su elementi erronei. Egli sottolinea soprattutto l' erroneità della menzione, presente nella lettera della Commissione del 26 novembre 1992, secondo la quale il progetto controverso sarebbe difficilmente "cantierabile", cioè realizzabile mediante lavori e nell' ambito di stabilimenti. Tale elemento sarebbe infatti irrilevante, dato che il progetto controverso aveva ad oggetto la prestazione di servizi non realizzabili facendo ricorso a cantieri.

    37 Il ricorrente ritiene inoltre erroneo il giudizio formulato dalla Commissione sull' asserita scarsa rappresentatività del Consorzio in considerazione, da un lato, del numero di aderenti che quest' ultimo raggruppava e, dall' altro, del fatto che la Commissione ha peraltro riconosciuto la rappresentatività di altri gruppi aventi un numero ridotto di partecipanti, come sarebbe facile dimostrare confrontando i diversi progetti esaminati, ivi compresi quelli approvati. Stando così le cose, il ricorrente ha dichiarato in udienza che, se esso non ricomprendeva tra i suoi membri alcun comune od amministrazione municipale, ciò si poteva attribuire al fatto che la legislazione italiana non consente ad un organo pubblico del genere di aderire formalmente ad un Consorzio. Conseguentemente avrebbe dovuto ritenersi sufficiente, nel momento in cui il progetto controverso è stato presentato, il fatto che due comuni si fossero dichiarati pronti ad appoggiarlo.

    38 La Commissione sostiene che la censura mossa nei confronti della valutazione da essa espressa sul progetto e nei confronti dell' uso, fatto a tal proposito, della parola "cantierabile" è ingiustificata. Per quanto il ricorrente sostenga che tale concetto riguardi la costruzione di opere, ci si troverebbe in presenza di un malinteso linguistico: il termine "cantierabile" cercherebbe di rendere in italiano l' espressione "faisabilité", la quale esprimerebbe l' idea che un progetto possa essere realizzato nei tempi previsti. Peraltro, anche se si ampliasse il significato dell' espressione contestata nel senso voluto dal ricorrente, risulterebbe che, nella versione finale del progetto (pagg. 52, 53 e 57), il ricorrente aveva effettivamente previsto, tra l' altro, la realizzazione di opere e/o impianti, giudicata comunque insufficiente dalla Commissione.

    39 Per illustrare la nozione di rappresentatività di cui alla comunicazione Leader, la Commissione spiega successivamente che i gruppi di azione locale si situano, dal punto di vista istituzionale, a un livello intermedio fra l' organismo responsabile a livello nazionale e i soggetti individuali beneficiari ultimi dei finanziamenti. Ebbene, il ricorrente sarebbe apparso l' unico gruppo formato esclusivamente da interessi individuali. Anziché costituirsi associando organismi collettivi e rivolgersi quindi agli operatori per sollecitare l' indicazione degli interessi e dei progetti individuali, il gruppo ricorrente si sarebbe rivolto direttamente agli operatori per consociarli al gruppo stesso. La sua costituzione sarebbe stata in realtà concepita fin dall' inizio per promuovere anzitutto gli interessi del promotore del Consorzio e, in particolare, della società Isviconsult, il cui presidente del consiglio d' amministrazione sarebbe anche presidente del Consorzio ricorrente.

    40 Per quel che riguarda la partecipazione di due comuni al progetto controverso, la Commissione ha dichiarato in udienza che il ricorrente aveva semplicemente prodotto due lettere, allegandole al fascicolo, nelle quali i sindaci interessati si dichiaravano disposti a partecipare al Consorzio ricorrente, purché i consigli municipali adottassero una deliberazione in tal senso. Ebbene, una tale deliberazione non sarebbe mai stata adottata. E così, nell' ultima versione del suo progetto, il ricorrente non parlerebbe più di adesione, bensì di patrocinio. Per quanto concerne la legislazione italiana relativa ai consorzi, la Commissione ha affermato che altri gruppi italiani, i cui progetti sono stati approvati, erano stati costituiti tra l' altro da comuni. Sembrerebbe pertanto che la normativa italiana non impedisca l' assunzione, da parte di organi pubblici, della qualità di membro di un gruppo di azione locale.

    ° Giudizio del Tribunale

    41 Il Tribunale rileva anzitutto che le uniche censure precise mosse dal ricorrente per dimostrare l' esistenza di errori di fatto da parte della Commissione sono rivolte contro le affermazioni di quest' ultima secondo le quali, da un lato, il progetto presentato non era immediatamente "cantierabile" e, dall' altro, il gruppo incaricato della sua attuazione non era sufficientemente rappresentativo per giustificare la concessione del contributo comunitario nell' ambito del programma Leader.

    42 In merito alla questione della "cantierabilità", occorre rilevare che tale termine italiano, nel contesto in cui è stato utilizzato, tende a esprimere l' idea che la Commissione ha giudicato insufficienti le misure illustrate nella versione finale del progetto controverso. Il ricorrente, interpretandolo con riferimento alla necessità di cantieri di costruzione, ha pertanto travisato il senso del passo della lettera della Commissione, datata 26 novembre 1992, secondo il quale le azioni previste dal progetto controverso non erano "puntuali e immediatamente 'cantierabili' ".

    43 La Commissione ha aggiunto in udienza, senza essere contraddetta dal ricorrente, che le misure proposte nell' ambito del progetto controverso presentavano interesse solo per i singoli aderenti al Consorzio ricorrente e non potevano pertanto essere realizzate nell' ambito del programma Leader.

    44 Da quanto esposto discende che il ricorrente non ha dimostrato, per quanto riguarda la "cantierabilità" del suo progetto, che la Commissione avrebbe commesso, in merito alle possibilità di realizzazione delle misure proposte nell' ambito del suo progetto, un errore di fatto tale da viziare la valutazione complessiva espressa su quest' ultimo.

    45 Per quanto riguarda la questione della rappresentatività del gruppo incaricato dell' attuazione del progetto, occorre poi sottolineare che le parti concordano in merito agli elementi di fatto alla base della decisione 5 marzo 1992, e cioè la composizione del Consorzio ricorrente e, in particolare, la circostanza che all' atto della presentazione dell' ultima versione ufficiale del progetto controverso, nel febbraio 1992, nessun organo pubblico ne faceva formalmente parte, dato che solo due comuni avevano manifestato la loro intenzione di aderirvi. Ne consegue che, in realtà, il ricorrente non contesta alla Commissione di aver commesso al riguardo un errore di fatto; egli piuttosto le muove l' addebito di aver commesso un errore di valutazione rifiutando al progetto controverso, a causa della scarsa rappresentatività del gruppo incaricato della sua attuazione, la concessione di un contributo comunitario a titolo del programma Leader.

    46 Occorre ricordare al riguardo che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale in merito alla valutazione dell' esistenza delle condizioni che giustifichino la concessione di un contributo finanziario comunitario (v., in ultimo, sentenza della Corte 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerías De Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 25). Lo stesso ricorrente ha peraltro dichiarato in udienza di essere perfettamente consapevole del fatto che il Tribunale non può procedere ad un riesame nel merito del progetto controverso.

    47 Ebbene, il ricorrente non ha fornito elementi di fatto o di diritto tali da dimostrare che la valutazione negativa formulata dalla Commissione sul progetto controverso, motivata dal fatto che il Consorzio ricorrente rappresentava esclusivamente interessi individuali, che non ricomprendeva tra i suoi aderenti alcun organismo titolare di interessi collettivi e che la sola dichiarazione di intenti relativa al patrocinio del progetto, espressa da due comuni, era insufficiente a fronte delle garanzie offerte da parte di altri progetti italiani, sarebbe stata viziata da errore manifesto. Il ricorrente ° malgrado il preavviso datone in sede di replica ° ha rinunciato a illustrare, all' atto della fase orale e in base al fascicolo riguardante il suo progetto, il requisito della sua rappresentatività.

    48 Ciò posto, il mezzo fondato su errori manifesti di fatto e quello fondato su un errore di valutazione devono essere respinti, senza bisogno che il Tribunale, accogliendo la specifica domanda del ricorrente, ordini alla Commissione di produrre l' eventuale documentazione, in suo possesso, concernente la rappresentatività dei gruppi di azioni locale nell' ambito dei progetti da essa approvati.

    In merito al mezzo fondato sulla violazione delle forme sostanziali

    ° Argomenti delle parti

    49 Il ricorrente lamenta anzitutto la scarsa trasparenza che ha caratterizzato i rapporti tra la Commissione, le autorità italiane e se stesso. Infatti, nelle riunioni cui il ricorrente ha partecipato, sia l' organismo nazionale di selezione sia la Commissione non avrebbero mai sollevato critiche o richiesto modifiche sui punti specifici che sono stati poi invocati per giustificare la bocciatura del progetto. Nessuna di tali riunioni avrebbe costituito peraltro oggetto di un verbale, il quale riportasse le richieste di modifica avanzate dalla Commissione o dal MAF.

    50 Per quanto riguarda lo svolgimento della procedura amministrativa, il ricorrente sottolinea che il MAF ha provveduto in Italia ad una prima selezione dei progetti, tra cui quello del Consorzio ricorrente. L' inoltro alla Commissione dei progetti selezionati avrebbe aperto una seconda fase procedurale, la quale si sarebbe conclusa con la riunione del 24 ottobre 1991 tra la Commissione e il MAF. Durante tale riunione, tra i 42 progetti già approvati dal MAF, 30 sarebbero stati giudicati conformi ai criteri del programma Leader, tra cui quello del ricorrente; inoltre si sarebbe già provveduto all' assegnazione di fondi a questi 30 progetti. La terza successiva fase della procedura avrebbe avuto soltanto lo scopo di assicurare il perfezionamento dei progetti già selezionati attraverso le due fasi precedenti. In tale fase pertanto il progetto presentato dal ricorrente non avrebbe più potuto essere respinto. Il ricorrente contesta infine alla Commissione il fatto di aver provveduto ad una notificazione tardiva del giudizio negativo da essa formulato sul progetto controverso, quando non era più possibile modificare quest' ultimo.

    51 Nell' ambito del suo mezzo fondato su errori manifesti di fatto, il ricorrente aveva anche sostenuto che nessuno degli elementi negativi indicati dalla Commissione nella sua lettera datata 26 novembre 1992 per giustificare l' esclusione del progetto ° salvo quello riguardante la scarsa rappresentatività del Consorzio ricorrente ° era conforme ai criteri enunciati nella comunicazione Leader e che la Commissione aveva pertanto applicato criteri di valutazione non previsti dalla suddetta comunicazione. Ciò varrebbe in particolare per il criterio della "cantierabilità" (v. il precedente punto 36).

    52 La Commissione sottolinea che essa non era affatto tenuta a chiedere modifiche ai progetti presentati. Essa li avrebbe non di meno discussi approfonditamente con gli Stati membri e i gruppi interessati, compreso il ricorrente, al fine di assicurare il più grande successo del programma Leader. Il ricorrente avrebbe peraltro modificato più volte il proprio progetto e persino il proprio statuto.

    53 La Commissione poi sostiene che, contrariamente alle affermazioni del ricorrente, in occasione della riunione di "partnership" del 24 ottobre 1991 non si è provveduto all' assegnazione di fondi ai progetti presentati. In realtà si sarebbe trattato di un incontro ufficiale per un primo esame congiunto dei progetti. La circostanza che 12 progetti siano stati scartati già nel corso di tale riunione non significherebbe affatto che i 30 progetti restanti dovessero considerarsi approvati e che le riunioni successive dovessero soltanto assicurare il perfezionamento della procedura.

    54 Per quanto riguarda il rilievo del ricorrente che nessun verbale delle riunioni con la Commissione è stato trasmesso ai partecipanti, la Commissione afferma che non era mai stato previsto ° e non doveva esserlo ° di formalizzare tali riunioni, poiché si trattava di riunioni tecniche che esulavano dal quadro istituzionale delle riunioni tenute con i rappresentanti degli Stati membri.

    55 Per quanto riguarda le modifiche apportate al progetto dal Consorzio ricorrente, la Commissione ricorda che esse sono sempre rimaste marginali e insufficienti rispetto a quelle richieste, le quali riguardavano elementi essenziali del progetto, quali la composizione del gruppo, la localizzazione e il contenuto delle misure proposte. La Commissione fa rinvio al riguardo al testo della lettera da essa indirizzata al MAF il 31 gennaio 1992.

    ° Giudizio del Tribunale

    56 Occorre anzitutto rilevare che per parlarsi nella fattispecie di violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, è necessario che la Commissione abbia ignorato le regole di procedura relative agli interventi dei fondi strutturali, cioè le regole di procedura poste nei regolamenti applicabili in materia, da un lato, e quelle che la Commissione ha essa stessa fissato nella sua comunicazione Leader, dall' altro (sentenza della Corte 23 febbraio 1988, causa 68/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 855, punti 48 e 49).

    57 Occorre ricordare al riguardo che la riforma dei fondi strutturali, realizzata nel 1988, che ha avuto lo scopo essenziale di attuare un coordinamento tra i vari fondi, ha instaurato, in forza dell' art. 4 del regolamento di base e dell' art. 14 del regolamento d' esecuzione, un sistema procedurale di "partnership" (v., al riguardo, sentenza della Corte 13 novembre 1991, causa C-303/90, Francia/Commissione, Racc. pag. I-5315, punto 31). Detto sistema è caratterizzato da una stretta concertazione tra la Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti designate da questi ultimi. Le richieste di contributo sono presentate alla Commissione solo tramite le autorità nazionali competenti, e spetta alla Commissione decidere in ultima istanza sulla concessione del contributo. E' nella logica del sistema che i gruppi di azione locale, che richiedono i contributi dei fondi strutturali, debbano limitarsi formalmente a contatti con le loro autorità nazionali per quel che concerne la presentazione dei loro progetti così come per le modifiche da apportare eventualmente a questi ultimi su richiesta delle suddette autorità o della Commissione.

    58 Occorre aggiungere che la Commissione, nel punto 20 della comunicazione Leader, ha previsto la sua assistenza tecnica per la selezione dei gruppi di azione locale. Ebbene, si tratta in tal caso di rapporti puramente tecnici tra i servizi della Commissione e i vari gruppi di azione locale, stabiliti allo scopo di accelerare e di rendere più efficace l' attuazione del programma Leader. L' esistenza di rapporti del genere non è tale da mettere di nuovo in discussione l' attuale sistema procedurale, nell' ambito del quale i gruppi di azione locale sono obbligati a rivolgersi alle autorità nazionali.

    59 Alla luce di quanto detto, il Tribunale deve operare una distinzione tra i diversi rapporti di diritto instauratisi nell' ambito della procedura di assegnazione del contributo comunitario controverso, e cioè, in primo luogo, quelli intercorsi tra la Commissione e le autorità italiane e, in secondo tempo, quelli intercorsi tra il ricorrente e la Commissione.

    60 Per quanto riguarda i rapporti tra la Commissione e le autorità italiane, occorre constatare che l' unica censura procedurale puntuale mossa dal ricorrente consiste nell' affermazione ° fondata su una descrizione delle differenti fasi della procedura che si sarebbe svolta tra la Commissione e le autorità italiane ° secondo la quale la Commissione non avrebbe più avuto il diritto, nella fase della procedura cui era giunto il progetto del ricorrente, di respingere quest' ultimo. Ebbene, sia detta descrizione sia l' affermazione su di essa fondata, entrambe del resto contestate dalla Commissione, sono mere asserzioni non corroborate da elementi di diritto o di fatto. Nel momento in cui il ricorrente sostiene ancora, in questo contesto, che il suo progetto era stato già approvato dal MAF, esso trascura che spettava alla Commissione e ad essa soltanto, a conclusione della procedura di "partnership", decidere sull' assegnazione del contributo dei fondi strutturali, tanto più che lo stesso MAF aveva classificato il progetto contestato tra i progetti italiani di seconda priorità.

    61 Per quanto concerne i rapporti tra il ricorrente e la Commissione, occorre esaminare anzitutto la censura mediante la quale il ricorrente contesta alla Commissione di non aver mai sollevato critiche sui punti del progetto controverso contestati in seguito. Il Tribunale rileva al riguardo che, a fronte delle smentite opposte dalla Commissione, il ricorrente non ha suffragato le sue asserzioni. In particolare ° a dispetto di quanto preannunciato in sede di replica ° durante la fase orale esso non ha illustrato le modifiche che gli sarebbero state richieste e che avrebbe apportato al suo progetto. Per quanto riguarda la censura fondata sulla mancanza di verbali delle riunioni tripartite tra il gruppo interessato, la Commissione e il MAF, basti osservare che nessuna disposizione nei testi in materia prevede che riunioni del genere, le quali sono semplici riunioni tecniche informali, costituiscano oggetto di verbale.

    62 Per tanto che il ricorrente sostiene ancora che la Commissione, bocciando il progetto controverso, ha applicato criteri di valutazione nuovi non previsti dalla comunicazione Leader, il Tribunale ritiene che tale censura non può essere accolta. I criteri enunciati nella lettera della Commissione del 26 novembre 1992, ivi compreso quello della mancanza di "cantierabilità", sulla base dei quali la Commissione ha motivato la bocciatura del progetto controverso, si fondano, infatti, tutti o sulla rappresentatività del Consorzio ricorrente, o sulla qualità del suddetto progetto così come sul suo effetto moltiplicatore e sul grado di coinvolgimento delle popolazioni locali, o sull' efficacia delle azioni previste. Si tratta pertanto di criteri già previsti in sede di regolamento di esecuzione (artt. 13 e 14) e in sede di comunicazione Leader (punti 6, 17 e 18). Essi conseguentemente non possono essere definiti criteri nuovi, per cui la censura sollevata dal ricorrente deve essere respinta.

    63 Per quanto riguarda infine la censura fondata sulla scarsa trasparenza procedurale, da un lato, e su una notificazione tardiva, da parte della Commissione, della sua decisione negativa, dall' altro, il Tribunale rileva che nessuna norma del Trattato CE, dei regolamenti applicabili o della comunicazione Leader obbliga la Commissione a informare i gruppi di azione locale della sua decisione. Per la Commissione infatti è sufficiente, in base alla normativa in vigore, tenere informato lo Stato membro interessato in merito ai suoi lavori e notificargli la sua decisione finale.

    64 Poiché non è stato dimostrato alcun vizio di procedura, il mezzo fondato sulla violazione delle forme sostanziali deve essere respinto.

    In merito ai mezzi fondati, rispettivamente, sullo sviamento di potere e sulla violazione del principio del legittimo affidamento

    65 Per quanto riguarda il primo di questi due mezzi, il ricorrente si limita a sostenere che la Commissione, a dispetto delle riunioni organizzate per discutere e migliorare il progetto controverso, ha in realtà mirato ad escludere il progetto controverso dall' assegnazione di un contributo comunitario, malgrado ne avesse tutti i titoli, e ciò mediante una procedura non trasparente.

    66 Occorre al riguardo ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata allo scopo di raggiungere fini diversi da quelli cui mira la normativa di cui trattasi (v., per esempio, sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I-4023, punto 24). Orbene, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha fornito, nella fattispecie, simili indizi oggettivi, pertinenti e concordanti. L' asserita scarsa trasparenza procedurale è infatti contraddetta, da un lato, dalle riunioni organizzate per migliorare il progetto controverso e, dall' altro, dalle modifiche che il ricorrente ha effettivamente apportato al suo progetto iniziale. Parimenti, lo svolgimento della procedura successivo alla decisione 5 marzo 1992 trova spiegazione nello scrupolo della Commissione di esaurire i fondi disponibili per la Repubblica italiana, senza che da ciò si possa evidenziare il fatto che la Commissione abbia voluto escludere un progetto, il quale in realtà rispondesse ai criteri per l' assegnazione di contributi di cui al programma Leader.

    67 Per quanto riguarda il secondo mezzo, fondato su una violazione del principio del legittimo affidamento, il Tribunale ritiene che, in un caso che si presenti nelle forme di quello di cui alla presente fattispecie, il concetto di legittimo affidamento presuppone, in capo all' interessato che richiede l' adozione di una decisione in suo favore, la presenza di aspettative fondate su assicurazioni precise fornite dall' amministrazione comunitaria (v. sentenze della Corte 19 maggio 1983, causa 289/81, Mavridis/Parlamento, Racc. pag. 1731, punto 21, e del Tribunale 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/Commissione, Racc. II-131, punti 25 e 26). Basti al riguardo rilevare che il ricorrente non ha affermato, e ancor meno dimostrato, che la Commissione gli avrebbe fornito assicurazioni precise sull' assegnazione di un contributo comunitario.

    68 Di conseguenza i mezzi fondati, rispettivamente, sullo sviamento di potere e sulla violazione del principio del legittimo affidamento non possono essere accolti.

    69 Ne consegue che le conclusioni dirette contro la decisione 5 marzo 1992 devono essere respinte.

    Sulle conclusioni dirette contro la decisione della Commissione 30 settembre 1992

    Sulla ricevibilità

    70 Per quanto riguarda il lasso di tempo intercorso tra la data della decisione e il 20 ottobre 1992, data della lettera con la quale il ricorrente ha richiesto la comunicazione della motivazione ufficiale di bocciatura del suo progetto, il Tribunale rileva che tale termine è di tre settimane in tutto e deve pertanto essere giudicato ragionevole (v. il precedente punto 29).

    Nel merito

    Riguardo al mezzo fondato su errori manifesti

    71 Occorre ricordare che, ai fini dell' adozione della decisione 30 settembre 1992, la Commissione non ha più provveduto al riesame del progetto presentato dal ricorrente. Deve pertanto escludersi che essa possa aver commesso errori di fatto o di valutazione in relazione al progetto controverso. Il mezzo fondato su errori manifesti deve pertanto essere respinto in quanto inoperante.

    Sul mezzo fondato sulla violazione delle forme sostanziali

    ° Argomenti delle parti

    72 Il ricorrente lamenta la scarsa trasparenza della procedura, che si sarebbe manifestata soprattutto in occasione della riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande, dato che tali termini non sarebbero stati oggetto né di una pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee né di altra forma di pubblicità a livello nazionale. Esso critica inoltre il fatto che la Commissione abbia escluso da tale beneficio della riapertura dei termini il progetto controverso, bocciato nel marzo 1992, e ritiene che il fatto di aver limitato tale misura alla presentazione di nuovi progetti sia discutibile. Sarebbe stato più ragionevole provvedere al perfezionamento del suo progetto il quale, a suo dire, aveva raggiunto un grado di sviluppo assai avanzato. Esso afferma in tale ambito di aver comunicato il 6 maggio 1992 "agli organi competenti" un aggiornamento del suo progetto.

    73 Per quanto riguarda la cosiddetta "riapertura dei termini", la Commissione sottolinea che non si trattava di una rimessione in termini per i progetti già presentati. Per tutti questi progetti il termine ultimo sarebbe rimasto quello comunicato al MAF nella lettera del 31 gennaio 1992 e agli interessati nella riunione di Bruxelles del 3 e 4 febbraio 1992. La Commissione afferma infine che l' ultima versione ufficiale del progetto del ricorrente era stata presentata in allegato alla comunicazione delle autorità italiane del 14 febbraio 1992. Nessun' altra versione sarebbe stata trasmessa dalle suddette autorità. L' invio informale alla Commissione di ulteriori versioni del progetto del ricorrente non avrebbe potuto essere che totalmente inutile.

    74 Il ricorrente ha confermato in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, che l' ultima versione ufficiale del suo progetto sottoposta alla Commissione era quella del febbraio 1992. Il 6 maggio successivo esso avrebbe inviato alla Commissione un rapporto sui membri del Consorzio ricorrente e sulla modificazione del suo statuto. La signora C., funzionaria della Commissione, incaricata di seguire la pratica Leader, ha dichiarato, anch' essa in udienza, che il suddetto rapporto le era stato indirizzato il 6 maggio 1992 a titolo personale; non si sarebbe trattato di una comunicazione ufficiale del MAF.

    ° Giudizio del Tribunale

    75 Occorre esaminare se la Commissione abbia violato le norme di procedura applicabili escludendo, riguardo alla sua decisione 30 settembre 1992, qualunque riesame del progetto del ricorrente. Nel corso della fase dibattimentale si è a tal proposito evidenziato che l' ultima versione ufficiale del progetto del ricorrente era stata presentata dal MAF alla Commissione con lettera del 14 febbraio 1992, mentre le modifiche apportate a tale progetto il 6 maggio successivo sono state comunicate dal ricorrente solo a una funzionaria della Commissione. Ebbene, il sistema di "partnership" prevede che le richieste di contributi relativi a fondi strutturali siano sottoposte alla Commissione solo tramite le autorità nazionali competenti. Ne consegue che la Commissione non era obbligata, e nemmeno autorizzata, a prendere in considerazione le modifiche successive apportate al progetto controverso dal ricorrente e poteva attenersi alla bocciatura definitiva del progetto controverso, da essa implicitamente pronunciata con la sua decisione 5 marzo 1992. L' esame del presente mezzo non ha pertanto rilevato alcun elemento atto a dimostrare che la Commissione, non provvedendo ad un riesame di tale progetto ai fini della sua decisione 30 settembre 1992, avrebbe dato origine a un vizio di procedura nell' assegnazione di contributi comunitari.

    76 Infine, nemmeno la circostanza che la lettera della Commissione del 15 luglio 1992, la quale riguardava un solo Stato membro, non fosse stata pubblicata può essere giudicata un vizio procedurale. Una tale pubblicazione infatti non è prevista da nessuna delle disposizioni applicabili in materia.

    77 Il mezzo fondato sulla violazione delle forme sostanziali deve essere conseguentemente respinto.

    78 Per quanto concerne i mezzi fondati, rispettivamente, sullo sviamento di potere e sulla violazione del principio del legittimo affidamento, basti rilevare che il ricorrente non ha addotto alcun elemento ulteriore rispetto all' argomento da esso sviluppato nell' ambito delle conclusioni dirette contro la decisione 5 marzo 1992. Ciò posto, i due mezzi vanno respinti per le ragioni sopra indicate (punti 65-68).

    79 Poiché la Commissione non era giuridicamente obbligata a riesaminare, al fine di adottare la sua terza decisione, il progetto sottoposto dal ricorrente, le conclusioni dirette contro la decisione 30 settembre 1992 devono comunque essere respinte in quanto infondate, senza che sia necessario risolvere la questione se tale decisione riguardasse individualmente il ricorrente e se pertanto le suddette conclusioni fossero ricevibili.

    80 Da tutto quanto esposto discende che il ricorso va interamente respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    81 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Il ricorrente è condannato alle spese.

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