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Document 61993TJ0435

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 27 aprile 1995.
    Association of Sorbitol Producers within the EC (ASPEC) e altri contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti concessi dagli Stati - Ricevibilità - Inesistenza - Delega - Decisione anteriore che autorizza un regime generale di aiuti.
    Causa T-435/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-01281

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:79

    61993A0435

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE AMPLIATA) DEL 27 APRILE 1995. - ASSOCIATION OF SORBITOL PRODUCERS WITHIN THE EC (ASPEC), CERESTAR HOLDING BV, ROQUETTE FRERES SA E MERCK OHG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI CONCESSI DAGLI STATI - RICEVIBILITA - INESISTENZA - DELEGA - DECISIONE ANTERIORE CHE AUTORIZZA UN REGIME GENERALE DI AIUTI. - CAUSA T-435/93.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01281


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Decisione della Commissione che autorizza il versamento di un aiuto concesso da uno Stato ad un' impresa operante su un mercato caratterizzato da un numero esiguo di produttori e da sovraccapacità ° Impresa concorrente ° Diritto di proporre ricorso

    (Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 173, quarto comma)

    2. Commissione ° Principio di collegialità ° Portata

    (Trattato CE, art. 163; Trattato di fusione, art. 17)

    3. Aiuti concessi dagli Stati ° Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione ° Aiuto individuale che si assume rientrante nella sfera dell' approvazione ° Esame da parte della Commissione ° Previa valutazione alla luce della decisione di approvazione

    (Trattato CE, artt. 92 e 93)

    4. Aiuti concessi dagli Stati ° Decisione della Commissione che autorizza il versamento di un aiuto individuale rientrante in un regime generale di aiuti precedentemente approvato ° Decisione che richiede l' analisi di problemi complessi ° Adozione sulla base di una delega ° Inammissibilità

    5. Aiuti concessi dagli Stati ° Decisione della Commissione che statuisce sull' ammissibilità di un aiuto concesso da uno Stato ° Adozione spettante al Collegio ° Modifica successiva all' adozione ° Illegittimità

    (Trattato CE, art. 93, n. 2; Trattato di fusione, art. 17)

    6. Atti delle istituzioni ° Atto inesistente ° Nozione ° Atto della Commissione di competenza del Collegio e adottato erroneamente sulla base di una delega ° Esclusione

    Massima


    1. Sebbene una decisione della Commissione che autorizza un aiuto concesso da uno Stato a un' impresa non possa ledere gli interessi di un concorrente fintantoché non siano adottati i provvedimenti nazionali oggetto di autorizzazione, deve nondimeno ritenersi che un concorrente è direttamente interessato da una decisione di questo tipo ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE allorché la volontà delle autorità nazionali di dare seguito al loro progetto di aiuti non lascia spazio a dubbi.

    Ai sensi di questo stesso articolo, il concorrente deve del pari considerarsi individualmente interessato anche se non può valersi della sua partecipazione al procedimento preliminare all' adozione della decisione in questione, qualora, tenuto conto di specifiche circostanze, relative al fatto che le imprese operanti sul mercato considerato costituiscono un numero esiguo e alla circostanza che gli investimenti per i quali è stato disposto l' aiuto comporteranno un rilevante aumento della capacità produttiva già in eccesso, esso si trovi in una situazione particolare che lo contraddistingua, in relazione alla controversa decisione, rispetto a qualsiasi altro operatore economico.

    2. Il funzionamento della Commissione è basato sul principio di collegialità sancito dall' art. 17 del Trattato di fusione, disposizione ora sostituita dall' art. 163 del Trattato CE. Questo principio si fonda sull' eguaglianza dei membri della Commissione nella partecipazione all' adozione di una decisione ed implica in particolare, da un lato, che le decisioni siano deliberate in comune e, dall' altro, che tutti i membri del Collegio siano collettivamente responsabili, sul piano politico, del complesso delle decisioni adottate.

    Il ricorso al procedimento di delega per l' adozione di atti di gestione o di amministrazione è compatibile con questo principio. Infatti, essendo limitato a determinate categorie di atti di amministrazione e di gestione, il che esclude a priori le decisioni di principio, tale sistema di autorizzazioni, tenuto conto del considerevole aumento del numero degli atti decisionali che la Commissione deve adottare, appare necessario per consentire alla Commissione di svolgere il suo compito.

    3. Allorché procede all' esame di un aiuto individuale che si assume rientrante nell' ambito di un regime generale previamente autorizzato, la Commissione deve anzitutto limitarsi, prima dell' inizio di qualsiasi procedimento, a stabilire se l' aiuto rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate nella decisione di approvazione del medesimo. Dopo l' apertura del procedimento di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato, l' osservanza dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto non potrebbe essere garantita ove la Commissione potesse revocare la propria decisione di approvazione del regime generale. Conseguentemente, se lo Stato membro interessato propone modifiche di un progetto di aiuti sottoposto all' esame di cui all' art. 93, n. 2, la Commissione deve anzitutto valutare se queste modifiche comportino che il progetto rientri nella decisione di approvazione del regime generale. In caso affermativo, la Commissione non è autorizzata a valutare la compatibilità del progetto modificato con l' art. 92 del Trattato, posto che una tale valutazione è già stata effettuata nell' ambito del procedimento che è stato concluso dalla decisione di approvazione del regime generale.

    4. Una decisione di approvazione di un aiuto rientrante nell' ambito di un regime generale di aiuti già approvato dalla Commissione, correttamente adottata sulla base di un esame circoscritto al controllo dell' osservanza delle condizioni fissate nella decisione di approvazione del regime generale, non può tuttavia considerarsi, alla luce delle norme che disciplinano il funzionamento del Collegio dei Commissari, atto di gestione o di amministrazione, dal momento che una di queste condizioni comporta la necessità di un esame approfondito di complesse questioni di fatto e di diritto. Ne consegue che essa non può essere adottata sulla base di una delega.

    5. Il rispetto del principio di collegialità, e in particolare la necessità che le decisioni siano deliberate in comune dai membri della Commissione, interessa necessariamente i soggetti di diritto toccati dagli effetti giuridici che esse producono, nel senso che essi devono poter essere certi che le decisioni sono state effettivamente adottate dal Collegio e corrispondono esattamente alla sua volontà.

    Tale è il caso delle decisioni adottate in esito a un procedimento avviato ai sensi dell' art. 93, n. 2, che esprimono la valutazione finale della Commissione in ordine alla compatibilità di un aiuto con il Trattato o con un regime generale di aiuti previamente approvato e che riguardano non soltanto lo Stato membro destinatario della decisione, ma ugualmente il beneficiario dell' aiuto previsto nonché i concorrenti di quest' ultimo.

    Ad una decisione di tal genere, una volta adottata dal Collegio, possono essere apportate soltanto correzioni puramente ortografiche o grammaticali. Supponendo anche che il Collegio possa rimettere ad un determinato membro il compito di concretizzare la decisione, l' intervento di quest' ultimo non si limita ad una concretizzazione ma rientra in una vera e propria delega, inammissibile nella fattispecie, qualora la decisione notificata al destinatario comporti modifiche tali, rispetto al progetto sottoposto al Collegio, che quest' ultimo non può considerarsi aver adottato la decisione in tutti i suoi elementi di fatto e di diritto.

    6. Il vizio di forma che inficia una decisione della Commissione che, per espressa deliberazione del Collegio, è stata erroneamente adottata sulla base di una delega non presenta una gravità così evidente da doversi considerare la decisione in parola inesistente.

    Parti


    Nella causa T-435/93,

    Association of Sorbitol Producers within the EC (ASPEC), con sede in Bruxelles,

    Cerestar Holding BV, società di diritto olandese, con sede in La Sas van Gent (Paesi Bassi),

    Roquette Frères SA, società di diritto francese, con sede in Lestrem (Francia),

    Merck oHG, società di diritto tedesco, con sede in Darmstadt (Germania),

    con l' avv. Nicole Coutrelis, del foro di Parigi, e con il signor John A. Johnson, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

    ricorrenti,

    sostenute da

    Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince-Henri,

    e

    Casillo Grani Snc, società di diritto italiano, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Italia), con gli avv.ti Mario Siragusa, Maurizio d' Albora e Giuseppe Scassellati-Sforzolini, rispettivamente dei fori di Roma, Napoli e Bologna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

    intervenienti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Daniel Calleja y Crespo, Michel Nolin e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    sostenuta da

    Italgrani SpA, società di diritto italiano, con sede in Napoli (Italia), con gli avv.ti Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, Luigi Sico e Felice Casucci, del foro di Napoli, Massimo Annesi e Massimo Merola, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,

    interveniente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 16 agosto 1991, 91/474/CEE, concernente gli aiuti concessi dal governo italiano alla società Italgrani per la realizzazione di un complesso agroalimentare nel Mezzogiorno (GU L 254, pag. 14),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

    composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 novembre 1994,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti all' origine della controversia

    1 La prima ricorrente è l' Association of Sorbitol Producers within the EC (Associazione dei produttori comunitari di sorbitolo nella CE; in prosieguo: l' "ASPEC"), il cui scopo è la tutela e la rappresentanza degli interessi dei suoi membri nell' ambito delle Comunità europee e presso organismi internazionali. Le altre tre ricorrenti, la Cerestar Holding BV (in prosieguo: la "Cerestar"), la Roquette Frères SA (in prosieguo: la "Roquette") e la Merck oHG (in prosieguo: la "Merck"), sono membri dell' ASPEC. La Cerestar e la Roquette sono inoltre membri dell' associazione delle amiderie di cereali della CEE (in prosieguo: la "AAC") e dell' associazione USIPA, che rappresenta alcuni produttori francesi di amido e derivati dell' amido. Attraverso la sua affiliata italiana, la Cerestar è inoltre membro dell' associazione Assochimica, che rappresenta i produttori di derivati di granturco e di orzo in Italia.

    2 Con decisione 2 marzo 1988, 88/318/CEE, relativa alla legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell' intervento straordinario nel Mezzogiorno (GU L 143, pag. 37; in prosieguo: la "decisione 88/318"), la Commissione approvava, in via generale, un regime di aiuti dello Stato italiano in favore del Mezzogiorno, condizionandolo tuttavia al rispetto della normativa comunitaria e dell' obbligo di notificare successivamente taluni programmi rientranti nella sfera di attribuzioni delle regioni italiane. In precedenza la Commissione aveva, con decisione 30 aprile 1987, approvato l' applicazione della legge 1 marzo 1986, n. 64 (in prosieguo: la "legge n. 64/86"), nella maggior parte delle regioni del Mezzogiorno.

    3 Con lettera 3 agosto 1990 la AAC inoltrava alla Commissione una denuncia contro un programma di aiuti approvato il 12 aprile 1990 dalle autorità italiane in favore della Italgrani SpA (in prosieguo: la "Italgrani"). Con lettera 17 luglio 1990 un' impresa del settore agroalimentare, la Casillo Grani Snc (in prosieguo: la "Casillo Grani"), aveva già invitato la Commissione, ai sensi dell' art. 175 del Trattato CEE, a prendere posizione in ordine a tali aiuti. Su richiesta della Commissione, le autorità italiane trasmettevano a quest' ultima informazioni in merito agli aiuti previsti, segnatamente la decisione del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (in prosieguo: il "CIPI") 12 aprile 1990, relativa al programma di investimenti in questione.

    4 Stando a queste informazioni, gli aiuti controversi riguardavano un "contratto di programma" tra il ministero per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Italgrani, conformemente alla legge n. 64/86. Nell' ambito di questo contratto, la Italgrani si impegnava a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo complessivo di 964,5 miliardi di LIT, ripartiti nel seguente modo (in miliardi di LIT):

    a) Investimenti tecnologici industriali 669,5

    b) Centri di ricerca 140,0

    c) Progetti di ricerca 115,0

    d) Formazione del personale40,0

    5 Gli aiuti previsti ammontavano complessivamente a 522,1 miliardi di LIT, dei quali 297 miliardi di LIT erano destinati agli investimenti tecnologici industriali, 97,1 miliardi di LIT ai centri di ricerca, 92 miliardi di LIT ai progetti di ricerca e 36 miliardi di LIT alla formazione del personale.

    6 Poiché i settori interessati erano caratterizzati da rilevanti scambi intracomunitari, la Commissione considerava gli interventi in parola costitutivi di aiuti ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato CEE e dichiarava che, sulla scorta delle informazioni a sua disposizione, essi non sembravano poter fruire delle deroghe previste dall' art. 92, n. 3, e in particolare dalle disposizioni della legge n. 64/86, conformemente alle condizioni stabilite dall' art. 9 della decisione 88/318. La Commissione avviava pertanto il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato CEE nei confronti degli aiuti diretti:

    ° alla creazione di un' amideria e di impianti destinati direttamente o indirettamente alla produzione di isoglucosio;

    ° alla produzione di olio di semi;

    ° alla produzione di semola e di farina;

    ° a investimenti nel settore dell' amido.

    Inoltre, la Commissione riscontrava la sussistenza di dubbi in ordine all' osservanza dei livelli di intensità degli aiuti per gli investimenti.

    7 Con lettera 23 novembre 1990 la Commissione informava il governo italiano della propria decisione di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, intimandogli di presentare le sue osservazioni nell' ambito di tale procedimento. Gli altri Stati membri e i terzi interessati ne venivano informati mediante la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1990, C 315, pag. 7, con rettifica nella GU 1991, C 11, pag. 32; in prosieguo: la "comunicazione agli interessati"). Otto associazioni e due imprese, tra cui la Italgrani, presentavano le loro osservazioni, le quali venivano trasmesse alle autorità italiane in data 8 aprile 1991.

    8 Il governo italiano e la Italgrani proponevano dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso diretto all' annullamento della decisione, notificata al governo italiano con la menzionata lettera della Commissione 23 novembre 1990, relativa all' apertura del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato. Successivamente, la Italgrani rinunciava agli atti del proprio ricorso (causa C-100/91), mentre la Corte, con sentenza 5 ottobre 1994 (causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4635), annullava i punti I.3 e I.4 della decisione, tranne che nella parte riguardante l' aiuto per la costituzione di scorte di prodotti agricoli. In tali punti, rispettivamente, si ordinava la sospensione del versamento degli aiuti e si ricordava che gli aiuti versati in contravvenzione a tale divieto avrebbero potuto costituire oggetto di una domanda di restituzione presso i loro beneficiari e che le spese comunitarie interessate da tali aiuti non avrebbero potuto essere assunte a carico del FEAOG.

    9 In seguito alle osservazioni presentate dalle autorità italiane nell' ambito del procedimento, la Commissione stabiliva che gli aiuti in favore della ricerca, della formazione e del settore dell' olio di semi potevano essere considerati compatibili con il mercato comune, in quanto conformi alle condizioni fissate nella sua decisione 88/318.

    10 Con lettere 23 e 24 luglio 1991 le autorità italiane modificavano in maniera sostanziale il programma di investimenti inizialmente previsto, come pure gli aiuti ad esso connessi.

    11 Il nuovo programma modificava il progetto iniziale nel seguente modo:

    ° soppressione dell' aiuto in favore della creazione di un' amideria, nonché delle semole e delle farine;

    ° soppressione dell' aiuto per la creazione di allevamenti industriali di suini;

    ° soppressione dell' aiuto per il finanziamento delle scorte di prodotti di cui all' allegato II del Trattato;

    ° riduzione della produzione annuale di amido da 357 000 tonnellate a circa 150 000 tonnellate;

    ° incremento degli investimenti e degli aiuti nella sucrochimica (glucoseria) e soppressione di ogni produzione di isoglucosio;

    ° incremento degli investimenti e degli aiuti nel settore della fermentazione e della produzione di acido citrico;

    ° incremento degli aiuti a favore dei progetti di ricerca.

    12 In seguito a queste modifiche, gli investimenti previsti ammontavano a 815 miliardi di LIT, ripartiti nel modo seguente (in miliardi di LIT):

    a) Investimenti tecnologici industriali 510

    b) Centri di ricerca 140

    c) Progetti di ricerca 125

    d) Formazione del personale40

    Gli aiuti previsti erano complessivamente pari a 461 miliardi di LIT, dei quali 228,17 miliardi di LIT destinati agli investimenti tecnologici industriali, 96,83 miliardi di LIT ai centri di ricerca, 100 miliardi di LIT ai progetti di ricerca e 36 miliardi di LIT alla formazione del personale.

    13 I principali prodotti che la Italgrani si proponeva di produrre erano i seguenti (in tonnellate):

    Maltosio23 400

    Sciroppi ad alto contenuto di maltosio36 000

    Sciroppi di fruttosio 18 000

    Fruttosio cristallino 16 200

    Manitolo14 400

    Sorbitolo27 000

    Altri glucosi idrogenati18 000

    Glucosi e destrosi a.b.v.9 000

    Glucosio per chimica fine9 000

    Lieviti16 500

    Acido citrico18 000

    Proteine vegetali

    ° proteina testurizzata112 750

    ° lecitina2 610

    ° olio di soia49 590

    14 In seguito alle modifiche intervenute, la Commissione prendeva atto che i livelli di intensità degli aiuti controversi corrispondevano ai limiti stabiliti, in particolare, dalla legge n. 64/86. Tuttavia, la Commissione riconosceva che non poteva trascurarsi il nesso esistente tra l' amido e i prodotti ammessi a fruire degli aiuti controversi, in quanto questi prodotti sono derivati e/o trasformati dall' amido. La concessione di tutti gli aiuti veniva pertanto subordinata a talune condizioni.

    15 In esito al procedimento, la Commissione adottava la decisione 16 agosto 1991, 91/474/CEE, concernente gli aiuti concessi dal governo italiano alla società Italgrani per la realizzazione di un complesso agroalimentare nel Mezzogiorno (GU L 254, pag. 14; in prosieguo: la "decisione"), il cui dispositivo è del seguente tenore:

    "Articolo 1

    1. Gli aiuti per complessivi 461 miliardi di lire concessi dal governo italiano alla società Italgrani per la realizzazione del programma di investimenti oggetto della delibera del CIPI del 12 aprile 1990, successivamente modificata con lettere del 23 e 24 luglio 1991, sono compatibili con il mercato comune e possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64 (interventi a favore del Mezzogiorno).

    2. Tuttavia detti aiuti, per complessivi 461 miliardi di lire, possono essere erogati soltanto se la realizzazione del programma di investimenti viene subordinata al rispetto, da parte della Italgrani, delle seguenti condizioni:

    ° i prodotti trasformati o derivati dell' amido devono essere fabbricati esclusivamente con amido di origine comunitaria;

    ° la produzione di amido della Italgrani nell' ambito del programma ° la cui capacità annua prevista è di circa 150 000 t ° sarà strettamente limitata alle quantità necessarie a soddisfare il fabbisogno interno per la produzione di prodotti derivati e trasformati dall' amido; la produzione di amido dovrà pertanto seguire l' andamento del fabbisogno interno relativo ai prodotti trasformati e/o derivati e non potrà eccedere tale fabbisogno;

    ° la Italgrani non potrà commercializzare sul mercato (nazionale, comunitario o dei paesi terzi) alcun quantitativo di amido prodotto nell' ambito del programma.

    Articolo 2

    (...)

    Articolo 3

    (...)

    Articolo 4

    (...)".

    Procedimento

    16 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 novembre 1991, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. La decisione della Commissione ha del pari costituito oggetto di un ricorso d' annullamento proposto dalla AAC e da sei produttori di amido ed altri prodotti interessati dal programma di investimenti nonché dalla Casillo Grani (cause T-442/93 e T-443/93).

    17 Con ordinanza del presidente della Corte 19 giugno 1992, la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanze del presidente della Corte 16 novembre 1992, la Casillo Grani e la Italgrani sono state ammesse ad intervenire a sostegno, rispettivamente, delle conclusioni delle ricorrenti e di quelle della Commissione.

    18 La fase scritta del procedimento si è svolta davanti alla Corte e si è conclusa con il deposito, in data 31 agosto 1993, delle osservazioni delle ricorrenti sulle memorie di intervento presentate dalla Casillo Grani e dalla Italgrani.

    19 Ai sensi dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), la Corte, con ordinanza 27 settembre 1993, ha rinviato la causa al Tribunale, che l' ha assegnata alla Seconda Sezione ampliata.

    20 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Il Tribunale ha tuttavia invitato la Commissione a produrre documenti relativi all' adozione della decisione e le parti a pronunciarsi sulle conseguenze da trarre, ai fini del presente ricorso, dalla sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, BASF e a./Commissione, cosiddetta "PVC" (Racc. pag. I-2555).

    21 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata 28 settembre 1994, la causa è stata riunita, ai fini della trattazione orale, alle cause T-442/93 e T-443/93.

    22 Dopo la fissazione della data dell' udienza, uno dei patrocinanti della parte interveniente Casillo Grani ha comunicato al Tribunale, con lettera depositata nella cancelleria di quest' ultimo il 3 ottobre 1994, che nei confronti di questa società era stata emessa una dichiarazione di fallimento. Con telecopia pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 2 novembre 1994, il patrocinante dell' interveniente ha trasmesso copia di una decisione del giudice delegato per il fallimento, nella quale si ordina al curatore della società di eleggere il proprio domicilio, ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, presso lo studio degli avv.ti Siragusa e Scassellati-Sforzolini.

    23 Le parti del ricorso principale e l' interveniente Italgrani sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte ai quesiti orali rivolti loro dal Tribunale all' udienza del 9 novembre 1994. In esito a quest' ultima, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre il telex 14 novembre 1986 inviato al governo italiano, menzionato nel punto 22 della citata sentenza Italia/Commissione. Successivamente alla produzione del detto telex da parte della Commissione, le parti sono state invitate a pronunciarsi in merito alla sua rilevanza ai fini del presente ricorso.

    Conclusioni delle parti

    24 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso ricevibile;

    ° annullare la decisione;

    ° condannare la Commissione alle spese.

    25 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso e l' eccezione di illegittimità irricevibili o respingerli nel merito;

    ° condannare le ricorrenti alle spese.

    26 La Repubblica francese conclude che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione;

    ° condannare la Commissione alle spese.

    27 La parte interveniente Casillo Grani conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare la decisione inesistente;

    ° in subordine, annullare la decisione impugnata e dichiarare la decisione 88/318 inapplicabile al caso di specie;

    ° condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Casillo Grani.

    28 La parte interveniente Italgrani conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo nel merito;

    ° condannare le ricorrenti alle spese, comprese quelle sostenute dalla parte interveniente.

    Sull' intervento della Casillo Grani

    29 Si deve rilevare che dal fascicolo di causa risulta che l' interesse della Casillo Grani alla soluzione della controversia esisteva solo in quanto questa società si trovava in posizione di concorrenza con la società beneficiaria degli aiuti in questione. Orbene, in seguito alla dichiarazione di fallimento della Casillo Grani, della quale il suo patrocinante ha informato il Tribunale in data 2 novembre 1994, il Tribunale può solo prendere atto che tale interesse è venuto meno. Inoltre, secondo le informazioni fornite nel corso della trattazione orale dalla parte interveniente Italgrani, società beneficiaria dei controversi aiuti, questi ultimi non le sono stati ancora versati. Talché la decisione non ha potuto ledere la posizione della concorrente Casillo Grani nemmeno anteriormente alla sua dichiarazione di fallimento.

    30 Conseguentemente, non occorre pronunciarsi sulle conclusioni e sugli argomenti presentati dalla Casillo Grani.

    Sulla ricevibilità

    Sintesi degli argomenti delle parti

    31 Pur non sollevando formalmente un' eccezione di irricevibilità, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. Al riguardo, essa sostiene che dalla sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione (Racc. pag. 391), risulta che, nel settore degli aiuti concessi dagli Stati, le decisioni della Commissione che chiudono il procedimento avviato ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato riguardano direttamente e individualmente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE (attualmente art. 173, quarto comma, del Trattato CE), le imprese che soddisfano due condizioni, vale a dire quella di avere, in primo luogo, svolto una parte determinante nell' ambito del procedimento ex art. 93, n. 2, e, in secondo luogo, dimostrato che la loro posizione sul mercato risulta sostanzialmente lesa a causa dell' aiuto in parola.

    32 Non avendo né l' ASPEC né la Merck preso parte al procedimento nel caso di specie e non avendo quindi soddisfatto la prima condizione enunciata nella sentenza Cofaz e a./Commissione, non vi sarebbe alcun dubbio sull' irricevibilità del loro ricorso.

    33 Per quanto attiene alla Cerestar e alla Roquette, la Commissione riconosce che queste imprese sono entrambe membri della AAC, la quale ha sporto una denuncia e presentato osservazioni nell' ambito del procedimento. Nondimeno, da questi documenti non risulterebbe che la AAC sia effettivamente intervenuta in nome di queste due imprese in quanto produttrici di sorbitolo, manitolo ed altri prodotti idrogenati. Inoltre, la Commissione ricorda che la AAC ha proposto in nome dei suoi membri un distinto ricorso avverso la medesima decisione. Sembrerebbe pertanto che ricorra un caso di duplice esercizio del diritto di esperire un ricorso.

    34 Quanto alla circostanza che la Roquette e la Cerestar siano membri di altre associazioni nazionali, come la USIPA e la Assochimica, intervenute nell' ambito del procedimento, la Commissione osserva che queste associazioni non sono intervenute specificamente per denunciare gli aiuti concessi per il sorbitolo, per il manitolo e per gli altri prodotti idrogenati, bensì per contestare il progetto in generale. La Commissione ne inferisce che nessuna delle ricorrenti soddisfa la prima condizione enunciata nella sentenza Cofaz e a./Commissione.

    35 Con riferimento alla seconda condizione posta dalla sentenza Cofaz e a./Commissione, secondo la quale le ricorrenti devono indicare "in modo pertinente i motivi per i quali la decisione della Commissione può pregiudicare i loro interessi legittimi, danneggiando sostanzialmente la loro posizione sul mercato", la Commissione reputa che essa non sia soddisfatta nel caso di specie, posto che l' incidenza degli aiuti dipenderebbe in gran parte da avvenimenti connessi all' andamento del mercato, all' esecuzione del programma e al realizzarsi delle previsioni statistiche riguardanti i prodotti in questione.

    36 La Commissione segnala di non disporre di statistiche sulla produzione di manitolo, sorbitolo ed altri prodotti idrogenati. Dall' European Chemical Handbook risulterebbe che al 1 gennaio 1989 esisteva un' eccedenza di sorbitolo nella Comunità. Altrettanto potrebbe essersi verificato per il manitolo. Tuttavia, in mancanza di statistiche ufficiali obiettive, la Commissione si dichiara non in grado di indicare con certezza quale sia la situazione del mercato comunitario degli altri polioli. Per quanto attiene al sorbitolo, non sarebbe nemmeno corretto parlare di un mercato di questo prodotto, data l' estrema varietà delle sue applicazioni. La Commissione non condivide l' assunto delle ricorrenti secondo il quale, in difetto di dati ufficiali, "la Corte potrebbe senz' altro presumere esatti i dati forniti dalle ricorrenti". La Commissione sottolinea che, nell' esercizio dei propri poteri, essa è tenuta a fondarsi su dati ufficiali ed obiettivi e non può vietare degli aiuti semplicemente sulla base di statistiche elaborate dalle imprese interessate.

    37 Infine, la Commissione contesta l' asserzione delle ricorrenti secondo la quale esisterebbero soltanto cinque produttori di sorbitolo nella Comunità e la somma delle quote detenute dalle ricorrenti equivarrebbe ad oltre il 95% del mercato. Infatti, dalla tabella prodotta dalle ricorrenti medesime sarebbe possibile constatare che esistono sicuramente più di cinque produttori di sorbitolo nella Comunità.

    38 La Commissione conclude che resta irrisolto il punto se le ricorrenti abbiano provato, in modo assolutamente incontrovertibile, che la loro posizione sul mercato venga sostanzialmente lesa.

    39 La parte interveniente Italgrani aderisce, sostanzialmente, agli argomenti della Commissione.

    40 Con più particolare riguardo alla questione se le ricorrenti abbiano subito un danno a causa della decisione impugnata, la Italgrani assume che l' ASPEC, in quanto associazione, non può subire direttamente alcun danno. Essa avrebbe almeno dovuto far risultare in maniera esplicita che i suoi membri avevano subito un danno.

    41 Con riferimento alla Merck, la Italgrani fa rilevare che essa è soprattutto un' utilizzatrice e un' acquirente di sorbitolo e che, pertanto, l' ingresso sul mercato di un nuovo produttore dovrebbe avere per essa effetti benefici.

    42 Quanto alla Roquette e alla Cerestar, la Italgrani osserva che esse non hanno dimostrato che l' ingresso sul mercato di un nuovo produttore di idrolisati idrogenati recherebbe loro un danno. Le due ricorrenti formerebbero un duopolio e avrebbero considerevolmente incrementato, dal 1980 al 1991, le loro capacità di produzione di glucosi idrogenati, il che potrebbe spiegarsi solo con un aumento costante e considerevole della domanda sul mercato. La produzione supplementare programmata dalla Italgrani verrebbe pertanto agevolmente assorbita, nel corso di qualche anno, dall' incremento della domanda di glucosi idrogenati, essendo questi prodotti, praticamente, perfetti succedanei in tutte le loro applicazioni.

    43 La Italgrani aggiunge che il danno assertivamente subito dalle ricorrenti non deriva direttamente dalla decisione impugnata, poiché al momento dell' adozione di quest' ultima esso si configurava in realtà come puramente ipotetico. Solo i provvedimenti nazionali successivi potrebbero attribuire sostanza e concretezza al danno allegato.

    44 Le ricorrenti sostengono che la Commissione effettua un' interpretazione restrittiva della prima condizione enunciata nella sentenza Cofaz e a./Commissione. A parer loro, la Corte si è limitata a rilevare, in tale causa, che la circostanza che l' impresa avesse inoltrato la denuncia e svolto una funzione determinante nel corso del procedimento poteva essere "ammessa come elemento che dimostra che l' atto in questione riguarda l' impresa ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato". In altre circostanze, il giudice comunitario potrebbe accogliere altri elementi di prova.

    45 Le ricorrenti ricordano che esse hanno preso parte al procedimento nel seguente modo.

    46 La AAC, della quale la Roquette e la Cerestar sono membri, ha sporto denuncia contro il "contratto di programma", nei termini in cui è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio 1990, vale a dire come progetto globale di produzione di amido e di un' ampia gamma di "prodotti amilacei", ovvero derivati dell' amido.

    47 In seguito alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, della comunicazione agli interessati, nella quale si faceva menzione di una produzione globale di amido e di derivati, la AAC ha ribadito la propria opposizione. L' USIPA, della quale la Roquette è membro, ha espresso la propria opposizione nei confronti dell' intero progetto ed ha particolarmente posto l' accento sulla produzione di manitolo considerata. L' Assochimica ha presentato osservazioni in nome delle sue associate, tra le quali figura la Cerestar. Nelle sue osservazioni essa ha fornito un elenco dei derivati del granoturco e dell' orzo prodotti dalle sue associate, tra cui il sorbitolo.

    48 Con riferimento alla seconda condizione enunciata nella sentenza Cofaz e a./Commissione, le ricorrenti rilevano che la Roquette, la Cerestar e la Merck producono sorbitolo, manitolo ed altri glucosi idrogenati. Questi prodotti sono inoltre quelli in relazione ai quali la Italgrani riceverebbe sovvenzioni per i propri investimenti. Con una capacità di produzione di glucosi idrogenati che ammonta a 59 400 tonnellate l' anno (14 400 tonnellate di manitolo, 27 000 tonnellate di sorbitolo e 18 000 tonnellate di "altri glucosi idrogenati"), la Italgrani entrerebbe in concorrenza diretta con le ricorrenti su un mercato già caratterizzato da sovraccapacità.

    49 Argomentando da una tabella tratta dal Chemical Economics Handbook 1989, del pari richiamata dalla Commissione nel suo controricorso, le ricorrenti ribadiscono che esistono solo cinque produttori di sorbitolo e manitolo nella Comunità, vale a dire la Roquette, la Cerestar, la Merck, la Sisa e la CCA Biochem. Le ricorrenti fanno rilevare che, stando a questa stessa tabella, esse rappresentano oltre il 95% del mercato del sorbitolo, dato che producono 291 000 tonnellate, corrispondenti al 98% della produzione totale pari a 297 000 tonnellate.

    50 Esse aggiungono che la stessa Commissione ammette di non essere in grado di confutare i dati da esse forniti. Conseguentemente, il Tribunale potrebbe legittimamente presumere corretti tali dati.

    51 Le ricorrenti fanno inoltre valere che le condizioni del mercato nella Comunità sarebbero del tutto alterate, ove la Italgrani producesse e mettesse in commercio i quantitativi di polioli previsti nella decisione controversa. La produzione di manitolo prevista ammonterebbe a 14 400 tonnellate, mentre l' attuale produzione comunitaria sarebbe complessivamente pari a sole 10 000 tonnellate. Per gli "altri glucosi idrogenati", la produzione prevista sarebbe pari a 18 000 tonnellate, a fronte delle appena 10 000 tonnellate del periodo anteriore alla concessione dei controversi aiuti alla Italgrani. Le conseguenze di tale ingente aumento della produzione sarebbero tanto più gravi in quanto esisterebbe già una situazione di sovraccapacità all' interno della Comunità. Al riguardo, le ricorrenti contestano l' asserzione della Italgrani secondo la quale i glucosi idrogenati sarebbero perfettamente intercambiabili e aggiungono che dalle informazioni fornite dalla stessa Italgrani risulta che il previsto aumento annuo della domanda di sorbitolo sarebbe pari all' 1,5% soltanto tra il 1990 e il 1995.

    52 In ordine all' assunto della Commissione secondo il quale gli effetti del programma previsto si produrrebbero solo in futuro, le ricorrenti segnalano che, se un' impresa dovesse attendere l' effettivo versamento di un aiuto ad un suo concorrente per proporre un ricorso, essa non potrebbe agire entro il termine di due mesi previsto dall' art. 173, terzo comma, del Trattato CEE (attualmente art. 173, quinto comma, del Trattato CE). Comunque sia, tale assunto non sarebbe in linea con la soluzione accolta dalla Corte nella sentenza Cofaz e a./Commissione.

    53 Infine, richiamandosi alla sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207), le ricorrenti confutano l' asserzione della Italgrani secondo la quale non sarebbero direttamente interessate dalla decisione impugnata. Sul punto, esse sottolineano come la decisione autorizzi la Repubblica italiana a concedere i controversi aiuti alla Italgrani.

    54 Le ricorrenti concludono che sono direttamente e individualmente interessate dalla decisione de qua.

    55 La Repubblica francese non ha presentato osservazioni per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso.

    56 Nel controricorso la Commissione contesta del pari la legittimazione delle ricorrenti ad agire per l' annullamento totale della decisione. Le ricorrenti sarebbero tutt' al più interessate come produttori di sorbitolo, manitolo ed altri prodotti idrogenati. Il loro ricorso dovrebbe quindi limitarsi all' annullamento della parte della decisione riguardante il programma di investimenti progettato dalla Italgrani per tali prodotti. Di conseguenza, le conclusioni delle ricorrenti andrebbero dichiarate irricevibili per i restanti capi.

    57 La parte interveniente Italgrani osserva che l' eventuale produzione di amido viene menzionata nella decisione della Commissione unicamente perché alcune delle condizioni alle quali l' approvazione del programma di aiuti è assoggettata riguardano tale produzione. L' argomento delle ricorrenti secondo cui gli aiuti in favore della produzione di derivati dell' amido andrebbero considerati alla stregua di aiuti in favore della produzione dell' amido sarebbe inaccettabile, in quanto i cicli di produzione dell' amido e dei derivati di quest' ultimo non coinciderebbero affatto.

    58 Le ricorrenti obiettano che, se la Italgrani dovesse produrre amido e polioli senza fruire di aiuti, avvalendosi tuttavia pur sempre di sovvenzioni per la sua produzione di altri derivati dell' amido, ossia i prodotti fermentati, il complesso della sua produzione integrata verrebbe di fatto sovvenzionato. Conseguentemente, le ricorrenti ritengono di essere legittimate ad agire per l' annullamento di tutte le parti della decisione riguardanti i prodotti amilacei, non soltanto in quanto si tratti di aiuti per l' investimento, ma altresì in quanto si tratti di aiuti per la ricerca e la formazione professionale, nei limiti in cui questi aiuti generali si applicano ai prodotti amilacei.

    Giudizio del Tribunale

    59 Occorre preliminarmente ricordare che l' art. 173, quarto comma, del Trattato CE consente alle persone fisiche o giuridiche di impugnare le decisioni delle quali sono destinatarie ovvero quelle che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, le riguardino direttamente e individualmente. Pertanto, la ricevibilità del presente ricorso è condizionata dall' accertamento del punto se la decisione impugnata, che è stata adottata nei confronti del governo italiano e che dispone la chiusura di un procedimento avviato ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, le riguardi direttamente e individualmente.

    60 Per quanto concerne la questione se le ricorrenti siano direttamente interessate dalla decisione impugnata, è bensì vero che, come ha sostenuto la Italgrani, la decisione non potrebbe ledere gli interessi delle ricorrenti in difetto di provvedimenti di esecuzione adottati dal CIPI a livello nazionale. Tuttavia, poiché il CIPI aveva già approvato, con decisione 12 aprile 1990, il programma di investimenti inizialmente previsto come pure gli aiuti ad esso connessi e le modifiche successivamente intervenute sono state presentate dalle stesse autorità italiane, la possibilità che queste ultime decidano di non concedere gli aiuti autorizzati dalla decisione della Commissione si prospetta come puramente teorica, posto che la volontà delle autorità italiane di concederli non lascia spazio a dubbi.

    61 Si deve pertanto riconoscere che le ricorrenti sono direttamente interessate dalla decisione controversa (v., nello stesso senso, sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata). Occorre aggiungere che dagli atti di causa risulta che il CIPI, con decisione 8 ottobre 1991, ha approvato il programma modificato. Inoltre, benché gli aiuti controversi non siano ancora stati versati alla Italgrani, quest' ultima ha segnalato, nel corso della trattazione orale, che tale situazione è riconducibile alla decisione delle autorità italiane di attendere l' esito della presente controversia.

    62 Con riguardo al punto se le ricorrenti siano individualmente interessate dalla controversa decisione, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, i soggetti che non siano destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente, ai sensi dell' art. 173 del Trattato, soltanto qualora la decisione li tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e, per questo motivo, li identifichi alla stessa stregua dei destinatari (v. sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 20).

    63 In riferimento a decisioni della Commissione che dispongono la chiusura di un procedimento avviato ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, la Corte ha ammesso come elementi atti a dimostrare che siffatta decisione riguarda un' impresa ai sensi dell' art. 173 il fatto che questa impresa fosse stata all' origine della denuncia che ha dato luogo alle indagini, che le sue osservazioni siano state sentite e che lo svolgimento del procedimento sia stato ampiamente determinato dalle sue osservazioni se, però, la sua posizione sul mercato è sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della decisione impugnata (v. sentenza Cofaz e a./Commissione, citata).

    64 Tuttavia, come correttamente sottolineano le ricorrenti, la sentenza Cofaz e a./Commissione non deve essere interpretata nel senso che le imprese che non sono in grado di dimostrare l' esistenza di circostanze identiche non possano in nessun caso essere considerate individualmente interessate ai sensi dell' art. 173 del Trattato. Invero, la Corte si è limitata a constatare che le imprese che possono dimostrare il ricorrere di simili circostanze sono interessate ai sensi dell' art. 173, senza peraltro escludere che un' impresa possa essere in grado di dimostrare per altra via, mediante riferimento a circostanze specifiche che la contraddistinguono in maniera analoga a quella del destinatario, che essa è individualmente interessata.

    65 Al riguardo, si deve rilevare che, per quanto attiene alla loro posizione sul mercato, le società ricorrenti hanno fornito informazioni relative alla produzione di sorbitolo, tratte da una pubblicazione specializzata, secondo le quali nel 1989 esistevano solo cinque produttori di sorbitolo nella Comunità, escluse le unità non operative, che immettevano il prodotto sul mercato. Stando a queste informazioni, la produzione comunitaria complessiva di sorbitolo immessa sul mercato era, in quel periodo, pari a 297 000 tonnellate l' anno, delle quali le società ricorrenti producevano rispettivamente 200 000 tonnellate (Roquette), 76 000 tonnellate (Cerestar) e 15 000 tonnellate (Merck). Infine, risulta da queste informazioni che nella Comunità sussisteva una sovraccapacità di sorbitolo, con la conseguenza che due produttori avevano dovuto cessare la loro produzione.

    66 Le ricorrenti sostengono che la loro quota di mercato del manitolo e degli altri glucosi idrogenati nella Comunità è superiore al 95%. Inoltre, esse segnalano che la produzione comunitaria annua di manitolo ascende a 10 000 tonnellate, con una sovraccapacità di 5 000 tonnellate, e a 15 000 tonnellate per gli altri glucosi idrogenati, con una sovraccapacità di 10 000 tonnellate.

    67 Pur non avendo tenuto conto delle informazioni fornite dalle ricorrenti, la Commissione non ha tuttavia neppure addotto informazioni atte a revocarle in discussione. Infatti, nel corso della fase orale, la Commissione, in risposta ad un quesito rivoltole dal Tribunale, ha espressamente riconosciuto di non essere in grado di farlo. Al riguardo, si deve rilevare che, se il Tribunale potesse pronunciarsi solo su informazioni o dati aventi carattere ufficiale, ciò equivarrebbe, nel caso di specie, a precludere alle ricorrenti la produzione di una qualsiasi prova relativa alla struttura del mercato di cui trattasi nonché a porre le medesime nell' incapacità di dimostrare che la decisione controversa le riguarda individualmente. Orbene, il Tribunale ritiene che, per l' osservanza del diritto delle ricorrenti di esperire un ricorso ai sensi dell' art. 173 del Trattato, occorre che queste abbiano la possibilità di dimostrare di essere individualmente interessate. Tale rilievo deve a maggior ragione trovare applicazione in un caso come quello in esame, nel quale le ricorrenti, facendo rinvio ad una pubblicazione specializzata, hanno addotto un elemento di prova proveniente da una fonte indipendente. Per giunta, le informazioni fornite dalle ricorrenti in ordine alla loro posizione sul mercato dei glucosi idrogenati trovano un riscontro nell' affermazione della Italgrani secondo la quale la Roquette e la Cerestar esercitano, su tale mercato, un forte duopolio.

    68 Ciò posto, occorre esaminare, sulla scorta delle informazioni fornite dalle ricorrenti, l' incidenza dei controversi aiuti sulla loro posizione di mercato.

    69 Al riguardo, il Tribunale constata, anzitutto, che il programma di investimenti della Italgrani prevede la creazione di una capacità produttiva che comporterebbe più di una duplicazione della produzione attuale di manitolo e di "altri glucosi idrogenati", come pure un rilevante aumento della produzione di sorbitolo. Stante la situazione di sovraccapacità già esistente sul mercato di cui trattasi, il Tribunale constata inoltre che siffatto aumento delle capacità produttive si presta ad incidere, in maniera diretta e sostanziale, sulla situazione di concorrenza dei pochi produttori già operanti in questo mercato.

    70 E' bensì vero che la semplice circostanza che un atto possa influire sui rapporti di concorrenza nel mercato di cui trattasi non è sufficiente a far ritenere che qualsiasi operatore economico, il quale si trovi in qualche modo in concorrenza col destinatario dell' atto, sia direttamente e individualmente toccato da quest' ultimo (v. sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione, Racc. pag. 459). Tuttavia, tenuto conto, nella fattispecie, del ristretto numero dei fabbricanti dei prodotti considerati e dell' aumento rilevante delle capacità produttive che comporterebbero gli investimenti previsti dalla società beneficiaria dei controversi aiuti, il Tribunale ritiene che le società ricorrenti hanno dimostrato il ricorrere di un complesso di elementi costitutivi di una situazione particolare atta a caratterizzarli, in relazione al provvedimento controverso, rispetto a qualsiasi altro operatore economico. Conseguentemente il Tribunale ritiene che le società ricorrenti possono essere equiparate a destinatari della decisione ai sensi della sentenza Plaumann/Commissione.

    71 Discende dal complesso dei suddetti rilievi che il ricorso è ricevibile per quanto riguarda le tre società ricorrenti.

    72 Trattandosi di un unico e identico ricorso, non occorre esaminare la legittimazione ad agire dell' ASPEC (v. sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125).

    73 Per quanto attiene al motivo di irricevibilità della Commissione secondo il quale le conclusioni delle ricorrenti andrebbero dichiarate irricevibili nella parte in cui non riguardano gli aiuti a favore degli investimenti nel settore dei glucosi idrogenati, il Tribunale constata che questi aiuti sono inscindibili dall' oggetto della decisione controversa. Il dispositivo di quest' ultima riguarda, invero, gli aiuti per il programma di investimenti della società Italgrani nel loro complesso. Inoltre, la decisione non opera alcuna distinzione precisa tra i prodotti alla cui produzione gli aiuti sono destinati, in quanto le caratteristiche del programma di investimenti e gli aiuti ad esso connessi sono descritti, sostanzialmente, in funzione dei tipi di investimenti e delle localizzazioni degli impianti.

    74 Questo motivo non può pertanto essere accolto.

    Nel merito

    75 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi, relativi rispettivamente alla

    1) violazione delle forme essenziali, in quanto non sarebbe stato espletato il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato, la decisione non sarebbe stata sufficientemente motivata né legittimamente adottata;

    2) violazione dell' art. 92 del Trattato, in quanto gli aiuti non sarebbero conformi alla legge n. 64/86 o, in subordine, in quanto le precedenti decisioni del 1987 o del 1988, che autorizzano l' applicazione di questa legge, sarebbero illegittime e in quanto gli aiuti avrebbero dovuto essere vagliati sotto il profilo dell' art. 92, n. 3, del Trattato;

    3) violazione del principio della parità di trattamento, in quanto, se è vietato un aiuto per la produzione di un derivato dell' amido, dovrebbe parimenti essere vietato qualsiasi aiuto per la produzione di altri derivati.

    76 Il primo motivo dedotto dalle ricorrenti consta, in realtà, di vari motivi distinti. Il Tribunale ritiene necessario esaminare, in via preliminare e separatamente, i motivi relativi all' inosservanza delle norme riguardanti il procedimento di adozione delle decisioni della Commissione.

    Sull' inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento di adozione delle decisioni della Commissione

    Circostanze che hanno indotto il Tribunale a chiedere alla Commissione la produzione dei documenti interni relativi al procedimento espletato

    77 Nella replica le ricorrenti hanno segnalato che la decisione impugnata, quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, reca la data del 16 agosto 1991 e la firma del commissario allora competente in materia di agricoltura e sviluppo rurale, il signor Mac Sharry. Tuttavia, l' ultima riunione del Collegio dei Commissari precedente le ferie estive avrebbe avuto luogo in data 31 luglio 1991. Talché, sostengono le ricorrenti, o sarebbe stata commessa una violazione dell' art. 27 del regolamento interno della Commissione 9 gennaio 1963, 63/41/CEE (GU 1963, n. 17, pag. 181), mantenuto provvisoriamente in vigore dall' art. 1 della decisione della Commissione 6 luglio 1967, 67/426/CEE (GU 1967, n. 147, pag. 1), nel testo in vigore risultante a sua volta dalla decisione della Commissione 23 luglio 1975, 75/461/Euratom, CECA, CEE (GU L 199, pag. 43), in quanto la decisione sarebbe stata adottata mediante delega pur non trattandosi di "misure di gestione o amministrative", oppure occorrerebbe spiegare il motivo per il quale la decisione adottata dal Collegio dei Commissari il 31 luglio 1991 reca la data del 16 agosto 1991 e verificare se la decisione pubblicata sia la medesima di quella adottata dal detto Collegio. Tali incertezze concernenti la data effettiva della decisione impugnata e l' autore della medesima costituirebbero un indizio grave dell' illegittimità dell' adozione della decisione, se non addirittura della sua inesistenza. Stando così le cose, questo motivo dedotto dalle ricorrenti sarebbe ricevibile anche se dedotto in sede di replica. Al riguardo, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di ordinare alla Commissione la produzione di tutti i documenti interni pertinenti, al fine di accertare l' esatto svolgimento dei fatti tra la comunicazione delle modifiche del progetto iniziale e l' adozione della decisione finale.

    78 Nella controreplica la Commissione ha obiettato che le ricorrenti hanno formulato, nell' ambito della loro memoria di replica, un motivo di annullamento relativo all' illegittimità della decisione che non avevano dedotto nel ricorso introduttivo. Tale motivo sarebbe irricevibile poiché costituirebbe un motivo nuovo ai sensi del regolamento di procedura.

    79 In subordine, la Commissione ha rilevato che il principio della responsabilità collegiale della Commissione costituisce l' elemento centrale del processo decisionale di questa istituzione. Tuttavia, nella pratica, la Commissione adotterebbe solo le decisioni più importanti nel corso delle riunioni. Per gli altri casi sarebbe necessario, al fine di evitare la paralisi istituzionale, il ricorso a procedure decisionali più snelle e in particolare al procedimento di delega previsto all' art. 27 del regolamento interno della Commissione, in forza del quale "sempreché sia pienamente rispettato il principio della sua responsabilità collegiale, la Commissione può autorizzare i propri membri a prendere, a suo nome e sotto il proprio controllo, misure di gestione o amministrative chiaramente definite".

    80 La Commissione ha inoltre osservato che, nell' ambito della riunione del Collegio dei Commissari del 31 luglio 1991, è stato deciso, sulla base di un progetto di lettera al governo italiano,

    ° di chiudere il procedimento avviato ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, concernente l' aiuto in questione;

    ° di delegare al signor Mac Sharry, di concerto con il presidente, il compito di concretizzare l' approvazione del nuovo regime di aiuti, quale era stato comunicato dalle autorità italiane, mediante una decisione condizionale formale;

    ° di richiedere alle autorità italiane la trasmissione delle relazioni annuali alla Commissione.

    81 Ne risulterebbe che il Collegio dei Commissari avrebbe approvato, previa deliberazione, la decisione in tutti i suoi elementi ed avrebbe incaricato uno dei suoi membri di procedere all' adozione del testo, nel pieno rispetto delle norme del Trattato e del regolamento interno.

    82 Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte relativa alla teoria dell' inesistenza, la Commissione ha infine escluso la possibilità di una sua applicazione al caso di specie.

    83 Stando così le cose, il Tribunale, per essere messo in grado di pronunciarsi sui motivi dedotti dalle ricorrenti, ha chiesto alla Commissione di produrre il progetto di lettera al governo italiano sottoposto al Collegio dei Commissari nel corso della sua riunione del 31 luglio 1991, il processo verbale della detta riunione, la decisione impugnata, quale è stata notificata al governo italiano e autenticata alla data pertinente dal presidente e dal segretario generale della Commissione, nonché la "scheda blu" relativa al procedimento di adozione di questa decisione.

    Sintesi degli argomenti delle parti in merito ai documenti interni depositati dalla Commissione e alla sentenza PVC

    84 Nelle loro osservazioni le ricorrenti premettono che la Commissione non ha, come il Tribunale le aveva chiesto di fare, prodotto la decisione notificata al governo italiano e "autenticata alla data pertinente dal presidente e dal segretario generale della Commissione". Tale omissione andrebbe considerata alla stregua di un grave indizio della mancata osservanza delle norme del procedimento.

    85 Le ricorrenti fanno inoltre valere che, dai documenti prodotti dalla Commissione, risulta che il regolamento interno della Commissione, quale è stato interpretato dalla Corte nella sentenza PVC, non è stato rispettato.

    86 Sul punto, le ricorrenti argomentano, in primo luogo, che il progetto di lettera al governo italiano sottoposto al Collegio dei Commissari nel corso della sua riunione del 31 luglio 1991 non potrebbe, in ogni caso, considerarsi alla stregua di un progetto di decisione. Conseguentemente, il Collegio non avrebbe, a differenza di quanto sostiene la Commissione, approvato la decisione in tutti i suoi punti specifici. Infatti, il progetto di lettera sarebbe stato redatto quasi per intero in francese, mentre l' italiano era l' unica lingua facente fede. Inoltre, nella decisione finale sarebbero state apportate numerose modifiche rispetto al progetto di lettera, nel quale talune cifre o persino talune descrizioni sarebbero state lasciate in bianco. Orbene, alcune di queste cifre e descrizioni mancanti avrebbero importanza fondamentale, come le cifre relative alle capacità produttive che dovevano essere create per i vari prodotti nell' ambito del programma di aiuti, talune informazioni sul mercato rilevante nonché l' indicazione dell' importo globale degli aiuti che la Commissione giudicava compatibili con il mercato comune. Le ricorrenti concludono da quanto sopra che il Collegio dei Commissari non disponeva degli elementi necessari per decidere se l' art. 92, n. 3, del Trattato fosse o meno applicabile e che le modifiche alla decisione finale sono state apportate trasgredendo il principio di collegialità, quale è stato interpretato dalla Corte nella sentenza PVC.

    87 In secondo luogo, le ricorrenti assumono esservi stata violazione dell' art. 27 del regolamento interno della Commissione, in quanto la delega conferita al signor Mac Sharry non avrebbe rispettato il principio della responsabilità collegiale, quale è prescritto in questa norma. Inoltre, i compiti espletati dal signor Mac Sharry sarebbero andati ben oltre i semplici atti di gestione o di amministrazione e il Collegio dei Commissari non avrebbe puntualizzato i compiti che egli doveva espletare. Questi, infatti, non sarebbe neppure stato vincolato, in sede di elaborazione della decisione finale, dal progetto di lettera sottoposto al Collegio dei Commissari.

    88 In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che la copia della decisione impugnata fornita dalla Commissione non è stata autenticata dal presidente della Commissione, con conseguente violazione dell' art. 12 del regolamento interno della Commissione.

    89 Infine, le ricorrenti asseriscono che dalle indicazioni figuranti nella "scheda blu" relativa al procedimento di adozione della decisione risulta che il presidente della Commissione non è stato associato alla decisione finale, con conseguente violazione della decisione di delega adottata dal Collegio il 31 luglio 1991. Da queste indicazioni risulterebbe inoltre che il Collegio ha preso tale decisione senza potersi avvalere del parere del servizio giuridico.

    90 Nelle sue osservazioni, la Commissione ribadisce la propria tesi secondo la quale i motivi testé richiamati sono da considerarsi dedotti tardivamente e pertanto irricevibili ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Infatti, le ricorrenti li avrebbero formulati soltanto nell' ambito della loro replica e senza addurre alcun elemento di diritto o di fatto nuovo emerso nel corso del procedimento, dato che i fatti menzionati erano già conosciuti al momento del deposito della domanda introduttiva. Sul punto, la Commissione aggiunge che la sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315), non può in nessun caso considerarsi alla stregua di un elemento nuovo ai sensi dell' art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale.

    91 Richiamandosi alla sentenza della Corte 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum/Consiglio (Racc. pag. 3107), la Commissione esclude che questi motivi nuovi, dedotti tardivamente, possano essere considerati di ordine pubblico. Inoltre, dalla sentenza PVC emergerebbe che gli asseriti vizi procedurali, allegati dalle ricorrenti, non potrebbero in nessun caso comportare l' inesistenza della decisione impugnata.

    92 In subordine, per quanto riguarda la fondatezza nel merito dei motivi, la Commissione ricorda come il programma di aiuti de quo sia stato concesso in forza di un regime generale di aiuti già approvato, così che essa poteva solo limitarsi a verificare la conformità del programma individuale di aiuti al detto regime generale. Infatti, il motivo che giustificava l' apertura del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato sarebbe stato che gli investimenti inizialmente previsti non sembravano conformi alle condizioni del regime generale. Se il programma di aiuti fosse stato presentato ab initio nella sua versione attuale, risultante dalle modifiche apportate dalle autorità italiane, gli uffici della Commissione si sarebbero limitati a informare la denunciante che il progetto era conforme al regime generale già approvato. Conseguentemente, l' esame del programma di aiuti modificato non avrebbe più comportato l' esercizio di alcun potere di valutazione, ma avrebbe costituito solo un mero atto di gestione.

    93 Da quanto sopra la Commissione conclude, richiamandosi alla sentenza della Corte 23 settembre 1986, causa 5/85, AKZO Chemie/Commissione (Racc. pag. 2585), che la decisione poteva legittimamente essere adottata sulla base di una delega. Questa soluzione si imporrebbe a maggior ragione per il fatto che i casi di applicazione dei regimi generali di aiuti ammonterebbero a migliaia, talché si renderebbe necessario far ricorso al procedimento di delega al fine di evitare una paralisi nel funzionamento della Commissione in questo settore. Al riguardo, la Commissione sostiene, inoltre, che la sentenza PVC ha escluso dal procedimento di delega solo le decisioni che accertano una trasgressione dell' art. 85 del Trattato CE ed irrogano sanzioni. Infatti, in questa sentenza, la Corte non avrebbe fornito alcuna definizione della nozione degli atti di gestione che potrebbero, ai sensi dell' art. 27 del regolamento interno della Commissione, essere legittimamente adottati mediante delega; i provvedimenti istruttori menzionati in questa sentenza verrebbero citati unicamente come esempio di atti di gestione.

    94 In ulteriore subordine, la Commissione fa valere che la decisione è stata adottata sulla base di un progetto di lettera dettagliato ed esauriente e che, pertanto, supponendo anche che l' adozione della decisione non fosse potuta avvenire sulla base di una delega, non è stata commessa alcuna violazione del principio di collegialità. Inoltre, tenuto conto del fatto che la decisione impugnata non sarebbe particolarmente lesiva per le ricorrenti, la mancanza di autenticazione come pure le modifiche apportate al testo dopo la deliberazione del Collegio dei Commissari non potrebbero considerarsi circostanze idonee ad inficiare la sua legittimità.

    95 Infine, la Commissione osserva che risulta chiaramente dalla sentenza PVC che questi eventuali vizi di forma non possono in nessun caso comportare l' inesistenza della decisione impugnata.

    Giudizio del Tribunale

    96 Occorre preliminarmente ricordare che, a norma dell' art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, "è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento".

    97 Nel caso di specie, le ricorrenti non hanno fatto alcuna menzione nel loro ricorso di una presunta violazione delle norme relative al procedimento di adozione delle decisioni della Commissione. Inoltre, nella loro replica le ricorrenti si sono limitate ad affermare, senza fornire alcuna prova al riguardo, che era probabilmente stata commessa una violazione di tali norme. Talché le ricorrenti, pur avendo indicato che il fatto che la decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee recava la data del 16 agosto 1991 e la sottoscrizione del signor Mac Sharry poteva suscitare dubbi in ordine alla regolarità del procedimento espletato, in particolare alla luce degli artt. 12 e 27 del regolamento interno della Commissione, non hanno menzionato i dati precisi sui quali queste asserzioni si fondavano né i motivi specifici che esse intendevano far valere.

    98 Nella controreplica la Commissione ha, da un lato, eccepito l' irricevibilità dei motivi in parola, sostenendo che essi erano stati dedotti tardivamente, e, dall' altro, segnalato che il Collegio dei Commissari aveva preso posizione, nel corso della sua riunione in data 31 luglio 1991, sulla base di un progetto di lettera destinata al governo italiano ed aveva deciso di delegare il signor Mac Sharry a concretizzare l' approvazione del nuovo regime di aiuti mediante l' adozione di una decisione formale. Pur facendo valere che i motivi in parola non sono fondati su elementi di fatto nuovi, la Commissione non ha tuttavia fornito alcuna prova del fatto che questi dati, relativi al procedimento di adozione della decisione impugnata, fossero noti alle ricorrenti prima del deposito della controreplica. Il Tribunale rileva inoltre che i documenti ai quali le ricorrenti potevano previamente accedere non contenevano alcun elemento idoneo a dimostrare che esse avrebbero potuto o dovuto sapere, anteriormente alla notificazione della controreplica, che la decisione era stata adottata sulla base di una delega e che il Collegio si era pronunciato solo sulla scorta di un progetto di lettera al governo italiano.

    99 I dati in tal modo emersi hanno effettivamente suscitato gravi dubbi in ordine alla legittimità del procedimento di adozione della decisione impugnata ed è per tale motivo che il Tribunale ha ammonito la Commissione a produrre i documenti interni pertinenti che hanno consentito alle ricorrenti di formulare i controversi motivi nella loro forma definitiva. Il Tribunale ritiene pertanto che questi motivi si fondano su elementi di fatto emersi durante il procedimento e che non sono pertanto stati dedotti tardivamente (v., nello stesso senso, sentenza PVC, citata, punti 57-60).

    100 Quanto alla fondatezza dei motivi nel merito, il Tribunale ricorda che l' art. 12 del regolamento interno della Commissione, nel testo in vigore al momento dell' adozione della decisione impugnata, stabilisce che "Gli atti adottati dalla Commissione, in riunione o mediante procedura scritta, sono autenticati, nella o nelle lingue in cui fanno fede, dalle firme del presidente o del segretario esecutivo". Ne deriva che l' autenticazione non è richiesta per gli atti adottati sulla base di una delega. Poiché la decisione impugnata non è stata autenticata e la Commissione ha sostenuto che la decisione è stata adottata sulla base di una delega, il Tribunale ritiene necessario esaminare, anzitutto, se la decisione potesse legittimamente essere adottata sulla base di una delega.

    101 Sul punto occorre rilevare, in primo luogo, che, come la Corte ha affermato nelle sentenze AKZO Chemie/Commissione e PVC, citate, il funzionamento della Commissione è basato sul principio di collegialità sancito dall' art. 17 del Trattato 8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (GU 1967, n. 152, pag. 2), disposizione ora sostituita dall' art. 163 del Trattato CE, ai cui termini "Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall' articolo 157. La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno".

    102 In queste stesse sentenze la Corte ha puntualizzato che il principio di collegialità, così definito, si fonda sull' eguaglianza dei membri della Commissione nella partecipazione all' adozione di una decisione ed implica in particolare, da un lato, che le decisioni siano deliberate in comune e, dall' altro, che tutti i membri del Collegio siano collettivamente responsabili, sul piano politico, del complesso delle decisioni adottate.

    103 In secondo luogo, si deve rilevare che da una giurisprudenza costante risulta che il ricorso al procedimento di delega per l' adozione di atti di gestione o di amministrazione è compatibile con il principio di collegialità. Nella citata sentenza AKZO Chemie/Commissione, la Corte ha infatti ricordato che "essendo limitato a determinate categorie di atti di amministrazione e di gestione, il che esclude a priori le decisioni di principio, tale sistema di autorizzazioni, tenuto conto del considerevole aumento del numero degli atti decisionali che la Commissione deve adottare, appare necessario per consentire alla Commissione di svolgere il suo compito" (punto 37).

    104 Occorre quindi esaminare se la decisione impugnata possa considerarsi atto di gestione o di amministrazione.

    105 Deve rilevarsi al riguardo che, con riferimento all' esame, compiuto dalla Commissione, dei casi individuali di applicazione di un regime generale di aiuti, la Corte ha già dichiarato che la Commissione deve anzitutto limitarsi, prima dell' inizio di qualsiasi procedimento, a stabilire se l' aiuto rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate nella decisione d' approvazione del medesimo (v. citata sentenza Italia/Commissione, punto 24). Del pari, dopo l' apertura del procedimento di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato, l' osservanza dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto non potrebbe essere garantita ove la Commissione potesse revocare la propria decisione di approvazione del regime generale. Conseguentemente, se lo Stato membro interessato propone modifiche di un progetto di aiuti sottoposto all' esame di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato, la Commissione deve anzitutto valutare se queste modifiche comportino che il progetto rientri nella decisione di approvazione del regime generale. In caso affermativo, la Commissione non è autorizzata a valutare la compatibilità del progetto modificato con l' art. 92 del Trattato, posto che una tale valutazione è già stata effettuata nell' ambito del procedimento che è stato concluso dalla decisione di approvazione del regime generale.

    106 Tuttavia, il Tribunale ritiene che il fatto che, nel caso di specie, la decisione impugnata sia stata correttamente adottata solo sulla base di un esame circoscritto al controllo dell' osservanza delle condizioni fissate nella decisione di approvazione del regime generale non è sufficiente, di per sé solo, perché possa considerarsi quest' ultima come atto di gestione o di amministrazione. Al riguardo, il Tribunale rileva che, anche se la decisione impugnata è stata adottata senza che fosse necessario procedere ad un esame della compatibilità del progetto modificato con l' art. 92 del Trattato, la Commissione non poteva limitarsi a verificare se il progetto fosse conforme alle puntuali condizioni fissate dalla decisione di approvazione del regime generale, in particolare per quanto riguardava l' intensità degli aiuti e le regioni ammesse a giovarsene. Invero, l' art. 9 della decisione 88/318 recita: "Nell' applicazione della presente decisione, l' Italia è tenuta a rispettare le disposizioni e i regolamenti comunitari in vigore o che saranno adottati dalle istituzioni comunitarie in materia di coordinamento dei vari tipi di aiuto nel settore dell' industria, dell' agricoltura e della pesca".

    107 Orbene, il Tribunale ritiene che una decisione di approvazione di un aiuto statale, che implica un controllo come quello dell' osservanza della condizione sancita dall' art. 9 della decisione 88/318, non può, quanto meno nel caso di specie, considerarsi "atto di gestione o di amministrazione".

    108 Sul punto, va rilevato che la Commissione ha sostenuto, in udienza, che una condizione del genere ricorre in tutte le sue decisioni relative all' approvazione di un regime generale di aiuti ed esprime solo un' esigenza del tutto evidente, sulla cui osservanza i suoi uffici effettuano un controllo ordinario in tutte le sue decisioni in tema di aiuti statali.

    109 Tuttavia, per quanto concerne l' aiuto per la produzione di amido, il Tribunale prende atto che questo aiuto, secondo la stessa Commissione, ha dovuto essere soppresso allo scopo di soddisfare la condizione enunciata dall' art. 9 della decisione 88/318, essendo l' amido un settore nel quale gli investimenti sono esclusi dal finanziamento comunitario [v., nel testo in vigore all' epoca dei fatti, regolamento (CEE) del Consiglio 29 marzo 1990, n. 866, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 91, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 866/90"), come pure l' allegato della decisione della Commissione 7 giugno 1990, 90/342/CEE, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (GU L 163, pag. 71; in prosieguo: la "decisione 90/342"). Inoltre, la Commissione ha affermato che, secondo una prassi costante, le esclusioni per settori da finanziamenti comunitari per determinati prodotti agricoli si applicano per analogia agli aiuti statali. Nondimeno, risulta dalla decisione impugnata che il programma di investimenti sovvenzionati approvato in via definitiva mira alla creazione di una capacità annuale di produzione di amido pari a circa 150 000 tonnellate. Al riguardo, il Tribunale sottolinea che la Commissione ha subordinato la propria approvazione degli aiuti alla condizione che la produzione di amido della Italgrani nell' ambito del programma controverso fosse strettamente limitata al fabbisogno relativo alla sua produzione di prodotti derivati. Questa condizione presuppone tuttavia che il programma, nel suo testo definitivo, comporti che la produzione di amido della Italgrani sarà sovvenzionata direttamente o indirettamente, trattandosi di un progetto integrato, dal momento che se così non fosse la Commissione non avrebbe potuto subordinare la sua approvazione ad una condizione relativa all' utilizzazione di questa produzione. Il Tribunale ritiene che questa incongruenza tra le affermazioni compiute dalla Commissione nell' ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, da un lato, e il tenore letterale della decisione controversa, dall' altro, è tale da far sorgere dubbi sulla conformità di quest' ultima alle norme della politica agricola comune.

    110 Inoltre, per quanto concerne l' aiuto per la produzione dei prodotti derivati dall' amido, il Tribunale rileva che la Commissione, nella comunicazione agli interessati, al momento dell' apertura del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, ha precisato che "per non perturbare l' equilibrio della fabbricazione di prodotti derivati dall' amido, gli sbocchi da individuare devono condurre ad utilizzazioni di nuovo tipo". Al riguardo, il Tribunale sottolinea che, con riferimento alla disciplina vigente in quel periodo, emerge dall' allegato della decisione 90/342 che gli investimenti riguardanti i prodotti derivati dall' amido sono esclusi dal finanziamento comunitario se non viene fornita la dimostrazione dell' esistenza di realistici sbocchi di mercato potenziali. Conseguentemente, si deve rilevare che la Commissione, nella comunicazione agli interessati, ha fatto riferimento ai criteri da seguire per la scelta degli investimenti che possono fruire del finanziamento comunitario per quanto riguardava i prodotti derivati dall' amido. Tuttavia, il Tribunale constata che nella decisione impugnata non figura alcuna disposizione che riproduca la condizione in forza della quale la nuova produzione di prodotti derivati dall' amido dovrebbe condurre ad utilizzazioni di nuovo tipo e che, oltretutto, essa non contiene neppure una menzione del fatto che il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato è stato avviato nei confronti degli aiuti per la produzione dei prodotti derivati dall' amido.

    111 Nell' ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, la Commissione ha sostenuto, in contraddizione con l' affermazione contenuta nella comunicazione testé menzionata, che la disciplina relativa ai finanziamenti comunitari non si applica per analogia agli aiuti statali per la produzione dei prodotti derivati dall' amido. A sostegno di questa tesi la Commissione ha richiamato l' art. 16, n. 5, del regolamento n. 866/90, ai cui termini: "Gli Stati membri possono adottare, nel campo d' applicazione del presente regolamento, misure di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali in esso previsti, purché tali misure siano adottate in conformità degli artt. 92, 93 e 94 del Trattato". Tuttavia, il Tribunale rileva che questa disposizione non avvalora affatto la distinzione operata dalla Commissione tra le esclusioni per settori da finanziamenti comunitari che si applicano per analogia agli aiuti statali, da un lato, e le altre esclusioni da finanziamenti comunitari non assoggettate a tale applicazione per analogia, dall' altro. Inoltre, la Commissione non ha fornito alcun chiarimento in ordine alla ragione per la quale essa, a quanto risulta, ha mutato parere nel corso della fase precontenziosa.

    112 Atteso quanto sopra, e senza che sia necessario per il Tribunale, al fine di statuire sul punto se la decisione impugnata possa essere considerata atto di gestione o di amministrazione, pronunciarsi su tali questioni in maniera definitiva, è d' uopo rilevare che l' applicazione dell' art. 9 della decisione 88/318 prospetta, nel caso di specie, questioni di principio in ordine al punto se la produzione di amido della società beneficiaria degli aiuti sarà direttamente o indirettamente sovvenzionata, da un lato, e a quello se la disciplina relativa ai finanziamenti comunitari debba applicarsi per analogia agli aiuti statali per la produzione dei prodotti derivati dall' amido, dall' altro.

    113 Da quanto sopra il Tribunale conclude che, supponendo anche che la condizione enunciata nell' art. 9 della decisione 88/318 fosse una condizione inserita in via consuetudinaria dagli uffici della Commissione in tutte le decisioni in materia di aiuti concessi dagli Stati, il controllo dell' osservanza di questa condizione ha comportato, nel caso di specie, la necessità di un esame approfondito di complesse questioni di fatto e di diritto, così che la decisione impugnata non può essere considerata come atto di gestione o di amministrazione.

    114 Ne consegue che la decisione impugnata non poteva essere adottata sulla base di una delega.

    115 Occorre quindi prendere in esame l' assunto della Commissione secondo il quale la decisione impugnata, pur non potendo costituire oggetto di una delega, non sarebbe stata adottata in violazione delle norme relative al procedimento di adozione delle sue decisioni. Al riguardo, la Commissione ha sostenuto, in primo luogo, che il Collegio dei Commissari ha adottato la propria decisione sulla base di un progetto di lettera al governo italiano dettagliato ed esauriente e, in secondo luogo, che il signor Mac Sharry si è limitato a convertire tale progetto di lettera in una decisione formale.

    116 Per quanto attiene al principio di collegialità, la Corte ha ritenuto, nella citata sentenza PVC, che il rispetto di questo principio, in particolare la necessità che le decisioni siano deliberate in comune dai membri della Commissione, interessa necessariamente i soggetti di diritto toccati dagli effetti giuridici che esse producono, nel senso che essi devono poter essere certi che le decisioni sono state effettivamente adottate dal Collegio e corrispondono esattamente alla sua volontà.

    117 Nella stessa sentenza la Corte ha aggiunto: "Ciò vale, in particolare e come nel presente caso, per gli atti espressamente qualificati come decisioni, che la Commissione deve adottare in forza degli artt. 3, n. 1, e 15, n. 2, lett. a), del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1962, n. 13, pag. 204), nei confronti delle imprese o delle associazioni di imprese per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza e che hanno per oggetto di constatare una violazione delle predette norme, di emettere ingiunzioni nei confronti delle imprese interessate e di infliggere loro sanzioni pecuniarie" (punto 65). Da ciò la Corte ha concluso che soltanto correzioni puramente ortografiche o grammaticali avrebbero potuto essere apportate al testo dell' atto in questione, una volta adottato dal Collegio (punto 68).

    118 Va rilevato che da questa sentenza risulta espressamente che le decisioni di applicazione delle norme sulla concorrenza, quale quella che costituiva oggetto della sentenza medesima, sono in essa menzionate solo a titolo di esempio di ipotesi di applicazione rigorosa del principio di collegialità. Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata adottata in esito ad un procedimento avviato ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato. Siffatte decisioni, che esprimono la valutazione finale della Commissione in ordine alla compatibilità di un aiuto con il Trattato o, come nella fattispecie, con un regime generale di aiuti, riguardano non soltanto lo Stato membro destinatario della decisione, ma ugualmente il beneficiario dell' aiuto previsto nonché i concorrenti di quest' ultimo.

    119 Orbene, nella fattispecie, un progetto di lettera al governo italiano, relativo al progetto finale di aiuti e privo di qualsiasi dispositivo, è tutto quanto è stato sottoposto al Collegio dei Commissari nel corso della sua riunione del 31 luglio 1991. Lungi dall' essere, come ha sostenuto la Commissione, un progetto di decisione dettagliato ed esauriente, vari paragrafi e tabelle di questo progetto hanno dovuto essere completati nel testo finale, ad esempio per quanto riguarda i dati relativi alle importazioni ed alle esportazioni dei prodotti di cui trattasi, alla prevista produzione della società beneficiaria degli aiuti e all' importo complessivo degli aiuti previsti.

    120 Inoltre, alcuni dei dati riportati nel progetto di lettera sono stati modificati nella decisione finale, come ad esempio i dati relativi ai livelli d' intensità degli aiuti. Al riguardo il Tribunale rileva che nel progetto di lettera si precisa, senza che di ciò si faccia alcuna menzione nella decisione impugnata, che "si deve del resto prendere atto che le intensità degli aiuti previsti corrispondono rispettivamente ai livelli di aiuti autorizzati nell' ambito della posizione della Commissione 1 marzo 1986 (lieviti, proteine, plastica biodegradabile) ed ai livelli degli aiuti autorizzati nell' ambito del regolamento (CEE) n. 866/90, applicati per analogia agli aiuti nazionali (refrigerazione di frutta e verdura, eccetto pomodori, pere e pesche e glucosio). Tali entità sono altresì conformi alle condizioni stabilite nella decisione della Commissione 2 marzo 1988, che autorizza il regime della legge n. 64/86". Il Tribunale ritiene che questo paragrafo desta l' impressione che le norme riguardanti i finanziamenti comunitari siano, come regola generale, applicate in via analogica agli aiuti concessi dagli Stati e che tale regola sia stata osservata nel caso di specie. Tuttavia, come si è ricordato in precedenza (v. supra, punto 110), risulta dall' allegato della decisione 90/342 che gli investimenti concernenti i prodotti derivati dall' amido sono esclusi dal finanziamento comunitario, se non viene fornita la dimostrazione dell' esistenza di realistici sbocchi di mercato potenziali.

    121 Il Tribunale prende atto, pertanto, che il progetto di lettera al governo italiano non contiene alcuna menzione del fatto che la decisione impugnata esprima, de facto, un mutamento di posizione della Commissione, rispetto alla posizione espressa nella comunicazione agli interessati, riguardo all' applicazione analogica agli aiuti concessi dagli Stati delle norme relative ai finanziamenti comunitari.

    122 Ciò posto, e anche supponendo che il Collegio dei Commissari potesse, in riferimento a decisioni come quella controversa nel caso di specie, rimettere ad un determinato membro il compito di concretizzare una decisione da esso deliberata nel principio, il Tribunale ritiene escluso che, nel caso di specie, il Collegio possa considerarsi aver adottato la decisione impugnata in tutti gli elementi di fatto e di diritto. Il Tribunale ne conclude che le modifiche apportate al progetto di lettera al governo italiano vanno ben oltre le modifiche che potevano essere apportate alla decisione del Collegio conformemente al principio di collegialità.

    123 Occorre aggiungere che, nel corso di questa riunione, il Collegio non ha in realtà approvato alcun testo relativo alla decisione finale, dato che dal processo verbale della riunione del 31 luglio 1991 risulta che il Collegio ha deciso di "delegare il commissario signor Mac Sharry, di concerto con il presidente, a concretizzare l' approvazione del nuovo sistema di aiuti (...) mediante una decisione condizionale formale" e che questo processo verbale non contiene alcun elemento idoneo a dimostrare che il commissario designato fosse vincolato dal disposto letterale del progetto di lettera sottoposto al Collegio. Invero, da un raffronto tra il tenore letterale del progetto di lettera sottoposto al Collegio e quello della decisione impugnata emerge che, quantunque i due documenti facciano ampiamente menzione delle medesime questioni di fatto e di diritto, la decisione impugnata è stata quasi interamente riformulata rispetto al progetto di lettera, mentre solo un esiguo numero di paragrafi è rimasto immodificato. Stando così le cose, il Tribunale può solo constatare che la decisione impugnata deve considerarsi adottata sulla base di una delega contravvenendo all' art. 27 del regolamento interno della Commissione.

    124 Deve inoltre aggiungersi che, se anche la decisione impugnata potesse considerarsi adottata dal Collegio dei Commissari, la Commissione avrebbe in ogni caso violato l' art. 12, primo comma, del suo regolamento interno, omettendo di procedere all' autenticazione della decisione nei modi prescritti da questo articolo (v. sentenza PVC, citata, punti 74-77).

    125 Infine, per quanto attiene alla questione se la decisione sia inficiata da vizi di forma tali da dover essere considerata inesistente, il Tribunale rileva che dal processo verbale della riunione del Collegio del 31 luglio 1991 risulta che quest' ultimo ha espressamente deciso di adottare la decisione impugnata mediante delega. Pur se la decisione avrebbe dovuto essere adottata dal Collegio medesimo, il Tribunale ritiene che questo vizio di forma non presenta una gravità così evidente da doversi considerare la decisione in parola inesistente (v., nello stesso senso, sentenza PVC, citata, punti 49-52).

    126 Discende da quanto sopra che la decisione impugnata deve essere annullata, senza necessità di esaminare gli altri motivi dedotti dalle ricorrenti.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    127 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché è rimasta soccombente e le ricorrenti ne hanno fatto domanda, la Commissione deve essere condannata, oltre che alle proprie spese, alla rifusione delle spese sostenute dalle ricorrenti.

    128 Ai sensi dell' art. 87, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica francese sopporterà quindi le proprie spese.

    129 Ai sensi dell' art. 87, n. 4, secondo comma, del medesimo regolamento, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa dagli Stati membri e dalle istituzioni sopporti le proprie spese. La parte interveniente Italgrani, intervenuta nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione, dovrà sopportare le proprie spese. Quanto alla parte interveniente Casillo Grani, che ha rinunciato agli atti non avendo più alcun interesse alla soluzione della controversia, il Tribunale ritiene equo ordinare che anch' essa sopporti le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1) La decisione della Commissione 16 agosto 1991, 91/474/CEE, concernente gli aiuti concessi dal governo italiano alla società Italgrani per la realizzazione di un complesso agroalimentare nel Mezzogiorno, è annullata.

    2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalle ricorrenti.

    3) Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.

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