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Document 61993CO0338

Ordinanza della Corte del 7 marzo 1994.
Paul De Hoe contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Mancata enunciazione dei motivi del ricorso - Irricevibilità.
Causa C-338/93 P.

Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-00819

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:85

61993O0338

ORDINANZA DELLA CORTE DEL 7 MARZO 1994. - PAUL DE HOE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - CARENZA DI MEZZI - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-338/93 P.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00819


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso contro sentenza del Tribunale di primo grado - Motivi - Semplice ripetizione dei motivi e degli argomenti presentati al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto

[Trattato CEE, art. 168 A; Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

2. Procedura - Atto introduttivo - Requisiti formali - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Motivi di diritto non esposti nell' atto introduttivo - Riproduzione del reclamo amministrativo nell' atto introduttivo - Insufficienza

[Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

Massima


1. Dal combinato disposto dell' art. 168 A del Trattato, dell' art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e dell' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che il ricorso contro una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti giuridici sui quali si basa specificamente tale domanda.

Non sono conformi a questo precetto i motivi che, criticando l' esame del complesso delle censure del ricorrente operato in sostanza dal Tribunale, si limitano a ripetere o a riprodurre testualmente i mezzi e gli argomenti già svolti dinanzi al Tribunale, compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi, e non contengono alcun argomento giuridico a sostegno delle conclusioni del ricorso. Infatti, tali motivi mirano in realtà ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo e della memoria presentati dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.

2. Ai sensi dell' art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia e dell' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l' atto introduttivo deve contenere l' esposizione sommaria dei motivi dedotti. Se non sono indicati i motivi sui quali è basato il ricorso, la pura e semplice riproduzione nell' atto introduttivo del contenuto integrale del reclamo amministrativo non soddisfa tale requisito.

Parti


Nel procedimento C-338/93 P,

Paul De Hoe, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Varese (Italia), con l' avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Ernst Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 28 aprile 1993 nella causa T-85/92, De Hoe contro Commissione,

procedimento in cui l' altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco (relatore) e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: R. Grass

sentito l' avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 1 luglio 1993, il signor Paul De Hoe ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE della Corte, un ricorso contro l' ordinanza 28 aprile 1993, causa T-85/92, De Hoe/Commissione (Racc. pag. II-523), con la quale il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il suo ricorso mirante all' annullamento della decisione della Commissione 15 gennaio 1992, relativa alla riorganizzazione dei suoi servizi, nonché al risarcimento dei danni.

2 Emerge dagli accertamenti figuranti nell' ordinanza del Tribunale (punti 1-11) che il signor Paul De Hoe, dipendente della Commissione, presta servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra (Italia) (in prosieguo: il "CCR di Ispra"), ove era responsabile, fino al gennaio 1992, del servizio delle pubblicazioni dipendente dall' unità "Documentazione e pubblicazioni".

3 Nell' ambito di una riorganizzazione dei servizi operata il 15 gennaio 1992, detto servizio veniva inserito nell' unità "Relazioni pubbliche" e il ricorrente veniva allontanato dal posto che fino a quel momento aveva occupato. Il 25 febbraio 1992 egli presentava, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, un reclamo nel quale chiedeva "la conservazione delle [sue] funzioni e responsabilità o l' assegnazione ad un posto rigorosamente equivalente, nel quale possa esercitare pienamente la [sua] professione e le [sue] competenze", nonché "il risarcimento dei danni arrecati[gli]".

4 Dato il silenzio serbato dalla Commissione su detto reclamo, il signor Paul De Hoe proponeva ricorso dinanzi al Tribunale il 2 ottobre 1992.

5 L' atto introduttivo del ricorso conteneva una terza parte, intitolata "Punti di diritto", che recitava:

"a) Il ricorrente fa riferimento ai punti sviluppati negli allegati da 4.1 a 4.21, pag. 10.

Per questi motivi e per qualsiasi altro motivo da dedursi, da prodursi o da integrarsi, anche d' ufficio,

il ricorrente, che designa come controparte la Commissione delle Comunità europee,

conclude che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee voglia:

b) annullare la decisione della controparte di non accogliere il reclamo del ricorrente ai sensi dell' art. 90 dello Statuto, in quanto la controparte non ha garantito al ricorrente la conservazione delle sue funzioni e delle sue responsabilità e/o l' assegnazione ad un posto equivalente nel quale egli possa esercitare pienamente la sua professione e le sue competenze (v. reclamo, pagg. 2 e 3);

c) dichiarare che la controparte, negando al ricorrente la possibilità di continuare a svolgere le sue funzioni, gli ha in realtà inflitto una sanzione disciplinare ai sensi dell' allegato IX dello Statuto, senza applicare, però, le norme amministrative;

d) dichiarare che la controparte dovrà versare al ricorrente, come risarcimento dei danni morali e materiali, la somma di 500 000 BFR [v. lett. b) supra];

e) dichiarare che la controparte dovrà altresì versare al ricorrente, come risarcimento dei danni morali e materiali, la somma di 500 000 BFR [v. lett. c) supra];

f) il ricorrente si richiama a tutte le censure mosse negli atti che egli ha redatto ed in ispecie alle circostanze enunciate nel punto 2.11 delle pagg. 6 e 7;

g) di conseguenza, il ricorrente chiede che la controparte gli versi, come risarcimento complessivo dei danni morali e materiali, la somma di 1 000 000 BFR [v. lett. f) supra];

h) condannare la controparte a corrispondere gli interessi dell' 8% sulle somme suddette;

i) condannare la controparte alle spese processuali".

6 Il 19 novembre 1992 la Commissione, con atto separato, sollevava un' eccezione di irricevibilità, nella quale sosteneva che l' atto introduttivo non conteneva l' esposizione sommaria dei motivi dedotti, prescritta dall' art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, e che quindi il ricorso era irricevibile.

7 Il 18 gennaio 1993 il signor Paul De Hoe presentava le sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, chiedendo al Tribunale di respingerla.

8 Nella sua ordinanza (punti 20 e 21) il Tribunale ricorda che, ai sensi dell' art. 19, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte, che si applica al Tribunale a norma dell' art. 46, primo comma, del medesimo Statuto, e dell' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, l' atto introduttivo del ricorso deve indicare l' oggetto della controversia e contenere l' esposizione sommaria del motivi dedotti. Il Tribunale ritiene che, a prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale presentazione debba essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Il Tribunale ricorda inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte, la semplice enunciazione astratta dei motivi nell' atto introduttivo non risponde alle prescrizioni del suo Statuto e del regolamento di procedura e che l' espressione "esposizione sommaria dei motivi", usata nei testi suddetti, significa che l' atto introduttivo del ricorso deve rendere manifesto in cosa consista il motivo sul quale il ricorso si basa (sentenza 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, Racc. pag. 545).

9 Il Tribunale rileva (punto 22 dell' ordinanza impugnata) che "nella fattispecie il ricorso non contiene, né nella parte 'in fatto' né nella parte 'in diritto' , un' esposizione, seppure sommaria, dei motivi o degli elementi di diritto dedotti a suo sostegno. Il Tribunale ritiene, inoltre, che il rinvio, fatto nell' atto introduttivo, all' insieme degli allegati, per l' esposizione degli elementi di diritto, non soddisfi né i requisiti posti dall' art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte né le prescrizioni dell' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Non spetta, infatti, al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella del ricorrente e tentare di cercare e di individuare negli allegati i motivi che esso potrebbe considerare come il fondamento del ricorso (ordinanza del Tribunale 24 marzo 1993, causa T-72/92, Benzler/Commissione, Racc. pag. II-347), poiché gli allegati hanno una funzione puramente probatoria e strumentale, come ha giustamente sostenuto la Commissione. In ogni caso, e ad abundantiam, il Tribunale rileva che nella fattispecie gli allegati non contengono, come non ne contiene l' atto introduttivo, una qualsiasi menzione di una violazione di un principio generale del diritto del pubblico impiego, di una norma statutaria o della giurisprudenza".

10 Il Tribunale considera (punto 23 dell' ordinanza impugnata) che "peraltro, neanche il fatto di aver riprodotto nell' atto introduttivo il contenuto integrale del reclamo soddisfa quanto prescritto dalle predette disposizioni dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura. Infatti, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che un documento così accorpato non si differenzi in alcun modo da un allegato poiché, comunque, nell' atto introduttivo il ricorrente non dichiara di riprendere i motivi esposti nel suddetto reclamo, ammesso, peraltro, che quest' ultimo contenesse l' esposizione di un qualche motivo".

11 Stando così le cose, il Tribunale considera (punto 24 dell' ordinanza impugnata) che "l' atto introduttivo del ricorso, quale sottoposto alla sua valutazione, non gli consente di esercitare il suo controllo giurisdizionale né sulla legittimità dell' atto impugnato né sulla fondatezza delle domande di risarcimento avanzate dal ricorrente e che esso impedisce alla convenuta di presentare utilmente la propria difesa".

12 Quanto all' argomento del ricorrente secondo il quale egli avrebbe il diritto, in base alla sentenza del Tribunale 27 novembre 1991, causa T-21/90, Generlich/Commissione (Racc. pag. II-1323), di sviluppare i suoi motivi nella replica, il Tribunale rileva (punto 25 dell' ordinanza impugnata) che "tale diritto presuppone che il motivo di cui trattasi sia stato quanto meno indicato nell' atto introduttivo (v., in particolare, punto 23 della citata sentenza). Orbene, nella fattispecie, il Tribunale ha constatato che nell' atto introduttivo non figura alcuna indicazione, neppure sommaria, dei motivi".

13 Il Tribunale ne conclude che il ricorso è irricevibile.

14 A sostegno del ricorso proposto contro la citata ordinanza del Tribunale, il ricorrente deduce nove motivi: il primo è che il Tribunale ha violato l' art. 113 del regolamento di procedura. Con i motivi secondo, quarto, quinto e sesto, nonché con la prima parte dell' ottavo motivo, si rimprovera al Tribunale di non aver esaminato tutte le censure del ricorrente in modo esauriente e globale. Con il terzo e il nono motivo il ricorrente fa carico al Tribunale di aver erroneamente interpretato la sentenza Generlich/Commissione, sopraccitata. Secondo il settimo motivo il Tribunale ha a torto dichiarato che il fatto di riprodurre, nell' atto introduttivo, il contenuto integrale del reclamo non risponde ai dettami dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura. Nella seconda parte dell' ottavo motivo si rileva che il Tribunale, non facendo distinzione tra le domande di risarcimento e le altre censure del ricorrente, gli ha impedito di esporre i suoi argomenti sul punto.

15 Nel controricorso la Commissione sostiene che il ricorso è palesemente infondato.

16 A tenore dell' art. 119 del suo regolamento di procedura, la Corte può respingere in qualsiasi momento l' impugnazione quando questa è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.

17 Prima di esaminare i motivi dedotti dal ricorrente, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' impugnazione può essere basata, ai sensi dell' art. 168 A del Trattato CEE e dell' art. 51 dello Statuto della Corte, solo su motivi relativi alla violazione di norme giuridiche, ad esclusione di qualsiasi contestazione dei fatti accertati dal Tribunale (v., in particolare, sentenza 19 giugno 1992, causa C-18/91P, V./Parlamento, Racc. pag. I-3997, punto 15). Analogamente, l' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte stabilisce che l' atto di impugnazione deve specificare i motivi e gli argomenti di diritto dedotti a sostegno delle conclusioni in esso formulate.

18 Risulta da dette disposizioni che il ricorso contro una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti giuridici sui quali si basa specificamente tale domanda.

19 A questo proposito si deve rilevare, anzitutto, che non sono conformi a questo precetto i motivi del ricorrente che, criticando l' esame operato in sostanza dal Tribunale circa il complesso delle di lui censure (motivi secondo, quarto, quinto e sesto nonché la prima parte dell' ottavo motivo), si limitano a ripetere o a riprodurre testualmente gli argomenti già svolti dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo disattesi, e non contengono alcun argomento giuridico a sostegno delle conclusioni del ricorso. Infatti, tali motivi mirano in realtà ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo e della risposta all' eccezione di irricevibilità presentati dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.

20 Questi motivi vanno perciò disattesi perché manifestamente irricevibili.

21 Si devono poi esaminare i motivi e gli argomenti che il ricorrente ha dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte.

22 Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell' art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha infranto detta disposizione consentendo alla Commissione di sollevare un' eccezione di irricevibilità, mentre la facoltà di esaminare d' ufficio le questioni di irricevibilità di ordine pubblico è di competenza esclusiva del Tribunale.

23 Su questo punto si deve osservare che l' art. 114 del citato regolamento di procedura offre alla parte convenuta, alla quale è stato notificato l' atto introduttivo, la possibilità di chiedere con atto separato che il Tribunale statuisca sull' irricevibilità.

24 Di conseguenza, il primo motivo va disatteso perché manifestamente infondato.

25 Con il terzo e il nono motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale, nei punti 19 e 25 dell' ordinanza impugnata, ha applicato erroneamente i principi di cui alla citata sentenza Generlich/Commissione.

26 Su questo punto si deve ricordare che, a tenore dell' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, l' atto d' impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto invocati. Orbene, nell' atto con cui ha adito la Corte, il ricorrente si è limitato a sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare diversamente la sentenza suddetta, senza esporre alcun argomento di diritto in proposito.

27 Questi motivi devono perciò venir disattesi perché manifestamente irricevibili.

28 Con il settimo motivo il ricorrente critica il fatto che il Tribunale abbia affermato, erroneamente, che il riprodurre integralmente nell' atto introduttivo il testo del reclamo non risponde né ai dettami dell' art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte né a quanto prescritto dall' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

29 Su questo punto si deve osservare che, nelle circostanze del caso di specie, la pura e semplice riproduzione nell' atto introduttivo del contenuto integrale del reclamo non può ovviare alla carenza di enunciazione dei motivi sui quali si basa il ricorso. Quindi a ragione il Tribunale ha ritenuto, nel punto 23 della sua ordinanza, che tale riproduzione non soddisfi i dettami delle citate norme dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura.

30 Questo motivo va perciò disatteso in quanto manifestamente infondato.

31 Quanto alla seconda parte dell' ottavo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale, non facendo distinzione tra le domande di risarcimento e le altre sue censure, non gli ha consentito di presentare i suoi argomenti sul punto.

32 A questo proposito è sufficiente rilevare che nemmeno l' atto introduttivo contiene indicazioni circa i motivi sui quali si basano le dette domande e che giustamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso nel suo complesso.

33 Di conseguenza, questo motivo va respinto perché manifestamente infondato.

34 Emerge dal complesso delle considerazioni che precedono che i motivi dedotti dal ricorrente a sostegno del ricorso dinanzi alla Corte sono manifestamente irricevibili o manifestamente infondati e vanno dunque disattesi ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

35 L' art. 70 del regolamento di procedura dispone che nelle cause tra la Comunità e i suoi dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Risulta tuttavia dall' art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento che tale norma non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti delle istituzioni contro sentenze del Tribunale di primo grado.

36 Si deve perciò applicare l' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, secondo il quale la parte soccombente è condannata alle spese. Il signor Paul De Hoe è rimasto soccombente e dev' essere quindi condannato alle spese del presente procedimento.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il signor Paul De Hoe è condannato alle spese del presente procedimento.

Lussemburgo, 7 marzo 1994.

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