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Document 61993CO0257

Ordinanza della Corte del 21 giugno 1993.
Leon Van Parijs NV e altri contro Consiglio delle Comunità europee e Commissione delle Comunità europee.
Banane - Organizzazione comune dei mercati - Scambi con i paesi terzi - Operatori economici - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità.
Causa C-257/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-03335

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:249

61993O0257

ORDINANZA DELLA CORTE DEL 21 GIUGNO 1993. - LEON VAN PARIJS NV E ALTRI CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE E COMUNITA EUROPEE. - BANANE - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - SCAMBI CON I PAESI TERZI - OPERATORI ECONOMICI - RICORSO D'ANNULLAMENTO - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-257/93.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03335


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Regolamento che istituisce una disciplina degli scambi di banane con i paesi terzi che comprende un meccanismo di ripartizione di un contingente tariffario tra diverse categorie di operatori

[Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93]

2. Ricorso per risarcimento danni ° Autonomia rispetto al ricorso d' annullamento ° Irricevibilità del ricorso diretto all' annullamento di un regolamento ° Irrilevanza per la ricevibilità di un ricorso diretto al risarcimento del danno causato dall' adozione del regolamento stesso

(Trattato CEE, artt. 178 e 215, secondo comma)

Massima


1. La possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero o addirittura l' identità dei soggetti ai quali un provvedimento si applica non implica affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente riguardati, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, da tale provvedimento, purché sia certo che tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto che lo contiene. Perché tali soggetti possano essere considerati come individualmente riguardati, è necessario che il provvedimento influisca sulla loro situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che li caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identificano in modo analogo al destinatario.

Orbene, un regolamento che istituisce una disciplina degli scambi di banane con i paesi terzi e un meccanismo di ripartizione, tra diverse categorie di operatori definite mediante criteri oggettivi, del contingente tariffario che esso comporta, si applica a situazioni obiettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto. Esso riguarda operatori appartenenti a tali diverse categorie soltanto nella loro qualità obiettiva di operatori economici nel settore della commercializzazione delle banane provenienti da paesi terzi, alla stessa stregua di ogni altro operatore economico che si trovi in una posizione identica.

2. L' azione per danni prevista agli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato è stata istituita come mezzo autonomo, dotato di una particolare funzione nell' ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto, di modo che la dichiarazione di irricevibilità della domanda d' annullamento di un regolamento non comporta automaticamente quella della domanda di risarcimento dei danni che si sostiene quest' ultimo abbia causato.

Parti


Nella causa C-257/93,

1. Leon Van Parijs, società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio),

2. International Fruit Importers NV, società di diritto belga, con sede in Schoten (Belgio),

3. Bananic International, società di diritto belga, con sede in Sint-Niklaas (Belgio),

4. International Fruchtimport Gesellschaft Weichert & CO. società di diritto belga, con sede in Sint-Niklaas (Belgio),

5. Velleman & Tas, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi),

6. Banana Marketing Belgium, società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio),

7. Jan Van Den Brink, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi),

con gli avv.ti P. Vlaemminck e J. Holmens, del foro di Gent (Belgio), con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. R. Diederich, 8 rue Zithe,

ricorrenti,

contro

1. Consiglio delle Comunità europee,

2. Comunità europee, rappresentate da

° Consiglio delle Comunità europee,

° Commissione delle Comunità europee,

convenuti,

avente ad oggetto un ricorso diretto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, all' annullamento di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), e, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, di tale trattato, alla condanna della Comunità economica europea al risarcimento del danno causato dall' adozione di tale regolamento,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: J.-G. Giraud

sentito l' avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 aprile 1993, l' impresa Leon Van Parijs e altre sei imprese del settore della banana hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), e, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del medesimo Trattato, la condanna della Comunità economica europea al risarcimento del danno causato dall' adozione di detto regolamento.

2 Il predetto regolamento n. 404/93 fissa, nel titolo IV, il regime degli scambi con i paesi terzi. Esso prevede in proposito che le importazioni tradizionali di banane in provenienza dai paesi ACP nella Comunità, nei quantitativi stabiliti nell' allegato, possono continuare ad effettuarsi in franchigia dai dazi doganali.

Ai sensi dell' art. 18, n. 1, di tale regolamento

"Per ogni anno è aperto un contingente tariffario di due milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali.

Nell' ambito di questo contingente tariffario le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un' imposizione pari a 100 ecu/t, le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio zero. (...)".

Ai sensi del n. 2

"Al di fuori del contingente di cui al paragrafo 1

° le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette ad un' imposizione pari a 750 ecu/t,

° le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un' imposizione pari a 850 ecu/t".

L' art. 19, n. 1, dispone che

"Il contingente tariffario è aperto, a decorrere dal 1 luglio 1993, secondo la seguente ripartizione:

a) il 66,5% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali;

b) il 30% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali;

c) il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali. (...)".

3 Le ricorrenti sostengono che le disposizioni del citato regolamento n. 404/93, relative all' istituzione di un contingente tariffario per le importazioni di banane di paesi terzi e alla sua ripartizione tra gli operatori che hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali e quelli che hanno commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali le riguardano direttamente ed individualmente, sono illegittime e le danneggiano.

4 Ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, l' irricevibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venir rilevata d' ufficio dalla Corte che statuisce conformemente all' art. 91, nn. 3 e 4, senza aprire la fase orale del procedimento.

5 Giacché si trovano agli atti tutti gli elementi che le consentono di statuire sulla ricevibilità del ricorso d' annullamento, la Corte ha deciso di pronunciarsi su tale questione senza sentire le osservazioni orali delle parti.

6 L' art. 173, secondo comma, del Trattato, consente ad ogni persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

7 Poiché il presente ricorso ha per oggetto l' annullamento di disposizioni di un regolamento, va accertato se le ricorrenti siano direttamente ed individualmente riguardate dai provvedimenti impugnati.

8 Quanto alla questione se le ricorrenti siano individualmente riguardate, va ricordato che per giurisprudenza costante la possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero o addirittura l' identità dei soggetti ai quali un provvedimento si applica non implica affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente riguardati da tale provvedimento, purché sia certo che tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto controverso (si veda per esempio l' ordinanza della Corte 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud e a./ Consiglio, Racc. pag. I-2573).

9 Perché tali soggetti possano essere considerati come individualmente riguardati, è necessario che il provvedimento influisca sulla loro situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che li caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identificano in modo analogo al destinatario (si veda per esempio l' ordinanza Arnaud/Consiglio, già citata, e la sentenza 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz e Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941).

10 Orbene, è importante rilevare che le disposizioni impugnate hanno per oggetto l' istituzione di una disciplina degli scambi di banane con i paesi terzi e di un meccanismo di ripartizione del contingente tariffario tra categorie di operatori economici definite mediante criteri oggettivi.

11 Le dette disposizioni si applicano dunque a situazioni obiettivamente determinate e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto.

12 Ne consegue che l' atto impugnato riguarda le ricorrenti soltanto nella loro qualità obiettiva di operatori economici nel settore della commercializzazione delle banane provenienti da paesi terzi, alla stessa stregua di ogni altro operatore economico che si trovi in una posizione identica.

13 Di conseguenza, il ricorso va dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto all' annullamento delle impugnate disposizioni del citato regolamento n. 404/93.

14 Quanto alla domanda di risarcimento, va ricordato che l' azione prevista agli artt. 178 e 215 del Trattato è stata istituita come mezzo autonomo, dotato di una particolare funzione nell' ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto, di modo che la dichiarazione di irricevibilità della domanda d' annullamento non comporta automaticamente quella della domanda di risarcimento danni (si veda in particolare la sentenza 2 dicembre 1971, causa 5/71, Schoeppenstedt/Consiglio, Racc. pag. 975).

15 Il ricorso pertanto rimane in essere nella parte in cui è diretto alla condanna della Comunità economica europea a risarcire il danno causato dall' adozione del citato regolamento n. 404/93.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

16 Poiché il ricorso rimane in essere nella parte in cui si basa sugli artt. 178 e 215 del Trattato, le spese debbono essere riservate.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all' annullamento di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.

2) Il ricorso rimane in essere nella parte in cui è diretto alla condanna della Comunità economica europea a risarcire il danno causato dall' adozione del citato regolamento n. 404/93.

3) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 21 giugno 1993.

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