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Document 61993CJ0466

    Sentenza della Corte del 9 novembre 1995.
    Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e altre contro Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno - Germania.
    Banane - Organizzazione comune dei mercati - Regime di importazione - Accertamento di validità.
    Causa C-466/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-03799

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:370

    61993J0466

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 NOVEMBRE 1995. - ATLANTA FRUCHTHANDELSGESELLSCHAFT MBH E ALTRI CONTRO BUNDESAMT FUER ERNAEHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT AM MAIN - GERMANIA. - BANANE - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - REGIME DI IMPORTAZIONE - ACCERTAMENTO DI VALIDITA. - CAUSA C-466/93.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-03799


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Disposizioni del regolamento n. 404/93 relative alle aliquote del dazio all' importazione di banane e alla ripartizione del contingente tariffario

    [Trattato CE, art. 190; regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, artt. 18 e 19, n. 1]

    Massima


    La motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato deve essere adeguata alla natura dell' atto controverso. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' istituzione, da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo.

    Non si può tuttavia esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l' accertamento se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all' art. 190 va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata. Di conseguenza, se l' atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall' istituzione, sarebbe eccessivo pretendere la motivazione specifica di ciascuna delle scelte d' indole tecnica operate.

    Le condizioni così definite sono soddisfatte nel caso degli artt. 18 e 19, n. 1, del regolamento n. 404/93, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, che fissano le aliquote del dazio all' importazione nell' ambito e al di fuori di un determinato contingente tariffario e che operano una ripartizione di tale contingente.

    Infatti i 'considerando' di tale regolamento fanno emergere chiaramente che le importazioni che non rientrano nel contingente tariffario devono essere gravate da un dazio di livello tale da permettere lo smaltimento delle produzioni comunitaria e ACP tradizionale e da essi risultano in maniera inequivocabile i motivi che hanno ispirato il Consiglio nella definizione dei criteri di ripartizione del detto contingente.

    Parti


    Nel procedimento C-466/93,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e altre

    e

    Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft,

    domanda vertente sulla validità del titolo IV e dell' art. 21, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1),

    LA CORTE,

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,

    avvocato generale: M.B. Elmer

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per le società Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e altre, dagli avv.ti E.A. Undritz e G. Schohe, del foro di Amburgo;

    ° per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e B. Kloke, Regierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

    ° per il governo spagnolo, dal signor A. Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;

    ° per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor N. Eybalin, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

    ° per il Consiglio dell' Unione europea, dal signor A. Brautigam, consigliere giuridico, in qualità di agente;

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor U. Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali delle società Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e altre, del governo tedesco, del governo spagnolo, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora E. Sharpston, barrister, e della Commissione all' udienza del 28 marzo 1995,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 luglio 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 1 dicembre 1993, pervenuta alla Corte il 14 dicembre successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative alla validità del titolo IV e dell' art. 21, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento").

    2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH, con altre diciassette società del gruppo Atlanta (in prosieguo: la "Atlanta e altre"), e il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (ufficio federale dell' alimentazione e della silvicoltura; in prosieguo: il "Bundesamt") in ordine alla concessione di contingenti di importazione di banane di paesi terzi.

    3 Il titolo IV di tale regolamento, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi, prevede, all' art. 18, che per ogni anno è aperto un contingente tariffario di 2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell' ambito di questo contingente, le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio zero e quelle di banane di paesi terzi a un dazio di 100 ECU per tonnellata. Al di fuori di questo contingente, le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette ad un' imposizione pari a 750 ECU per tonnellata e quelle di banane di paesi terzi ad un' imposizione pari a 850 ECU per tonnellata.

    4 L' art. 19, n. 1, opera una ripartizione del contingente tariffario, che è aperto per il 66,5% alla categoria degli operatori che hanno smerciato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali, per il 30% alla categoria degli operatori che hanno smerciato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali e per il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno cominciato a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali a decorrere dal 1992.

    5 L' art. 21, n. 2, del regolamento sopprime il contingente annuale di importazione di banane in franchigia doganale di cui beneficiava la Repubblica federale di Germania in forza del protocollo allegato alla convenzione di applicazione relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità di cui all' art. 136 del Trattato.

    6 In conformità della normativa comunitaria, le società Atlanta e altre, importatrici tradizionali di banane di paesi terzi, hanno ottenuto, dal Bundesamt, contingenti provvisori di importazione di banane di paesi terzi per il periodo 1 luglio - 30 settembre 1993.

    7 Ritenendo che il regolamento avesse limitato le loro possibilità di importazione, le società Atlanta e altre hanno proposto una serie di opposizioni dinanzi al Bundesamt.

    8 Investito di un ricorso avverso le decisioni di rigetto di tali opposizioni, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha deciso di sospendere il giudizio sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    "1) Se le disposizioni del titolo IV, in particolare degli artt. 17, 18, 19, 20, secondo comma, e 21, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), siano invalide in conseguenza del fatto che lo stesso regolamento è stato adottato contravvenendo a norme procedurali fondamentali, in quanto:

    a) in violazione degli artt. 43, n. 2, terzo comma, e 149, n. 1, del Trattato CEE, il Consiglio ha adottato un testo del regolamento (CEE) n. 404/93 che si discosta in modo sostanziale dalla proposta della Commissione (GU C 232 del 10 settembre 1992, pag. 3) o fa riferimento ad una modifica della proposta della Commissione che non è stata adottata in modo conforme alle disposizioni del regolamento interno della Commissione;

    b) in violazione dell' art. 43, n. 2, terzo comma, del Trattato CEE, il Consiglio ha adottato un testo del regolamento (CEE) n. 404/93 che diverge in modo sostanziale dalla proposta originaria della Commissione senza aver nuovamente consultato il Parlamento europeo;

    c) in violazione dell' art. 190 del Trattato CEE, il Consiglio non ha indicato alcun fondamento giuridico adeguato per l' aumento del dazio all' importazione per le banane fresche né ha motivato tale aumento e la ripartizione del contingente tariffario e, inoltre, ha omesso di far riferimento alla proposta della Commissione in materia.

    2) Per l' ipotesi in cui la prima questione venga risolta nel senso che il regolamento (CEE) n. 404/93 non è inficiato da vizi procedurali e sia conseguentemente valido, questo giudice propone le seguenti altre questioni:

    a) se il contingente tariffario di cui è menzione nel protocollo relativo al contingente tariffario per l' importazione di banane, allegato alla convenzione di applicazione, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità prevista dall' art. 136 del Trattato CEE, potesse essere soppresso solo alle condizioni prescritte dall' art. 236 del Trattato CEE e se, di conseguenza, l' art. 21, n. 2, del regolamento (CEE) n. 404/93 sia invalido;

    b) se gli artt. 42, 43 e 39 del Trattato CEE rappresentino un adeguato fondamento giuridico per le disposizioni del titolo IV del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93;

    c) se le disposizioni del titolo IV, segnatamente gli artt. 17, 18, 19 e 20, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, siano invalide in quanto contrastanti con

    aa) il principio della libera concorrenza [artt. 38, nn. 2, 3, lett. f), 85 e seguenti del Trattato CEE],

    bb) il divieto di discriminazioni (art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE),

    cc) il diritto di proprietà delle ricorrenti,

    dd) il principio, riconosciuto dal diritto comunitario, della tutela del legittimo affidamento,

    ee) il principio, riconosciuto dal diritto comunitario, della proporzionalità".

    9 Per risolvere tali questioni, occorre ricordare che la Repubblica federale di Germania aveva proposto un ricorso d' annullamento in cui aveva fatto valere un certo numero di motivi di annullamento che corrispondono alla maggior parte delle questioni relative alla validità del regolamento sollevate dal giudice a quo.

    10 Con sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973), la Corte ha respinto tale ricorso.

    11 Né l' ordinanza di rinvio né le osservazioni presentate dinanzi alla Corte hanno fornito nuovi elementi tali da modificare la valutazione data dalla Corte in tale sentenza. In particolare, se le ricorrenti nella causa principale hanno menzionato talune difficoltà di applicazione del regolamento e le conseguenze che ne derivano per la loro attività, circostanze del genere non possono avere influenza sulla validità del regolamento, che costituisce il solo oggetto delle questioni sollevate dal giudice nazionale.

    12 In ordine alla prima questione, sub c), nella parte che si riferisce alla pretesa violazione dell' art. 190 in quanto il Consiglio non avrebbe motivato in maniera adeguata l' aumento del dazio all' importazione e la ripartizione del contingente tariffario, si deve rilevare che essa non è stata affrontata dalla Corte nella sua citata sentenza Germania/Consiglio e che va quindi esaminata nell' ambito del presente procedimento.

    13 Occorre innanzi tutto rilevare che il regolamento ha istituito un regime comune di importazione che si è sostituito ai diversi regimi nazionali, in particolare al regime specifico che permetteva alla Repubblica federale di Germania di importare un contingente annuale di banane di paesi terzi in franchigia doganale.

    14 Tale regime comune è fondato su un contingente tariffario soggetto ad un dazio di 100 ECU per tonnellata calcolato sulla base del dazio del 20% che la Comunità aveva consolidato nell' ambito del GATT e che era applicabile negli Stati del Benelux, in Danimarca e in Irlanda.

    15 Non può pertanto trattarsi di un aumento del dazio all' importazione nell' ambito del mercato della Comunità nel suo insieme, ma tutt' al più nell' ambito del mercato tedesco che non beneficia più del regime di deroga.

    16 Nei limiti in cui il giudice proponente censura la mancanza di motivazione dell' aliquota del dazio all' importazione adottata, si deve poi ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato deve essere adeguata alla natura dell' atto controverso. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' istituzione da cui promana l' atto, e onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Emerge inoltre da tale giurisprudenza come non si possa esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l' accertamento se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all' art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata. Di conseguenza, se l' atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall' istituzione, sarebbe eccessivo pretendere la motivazione specifica di ciascuna delle scelte d' indole tecnica da essa operate (v., in particolare, sentenze 22 gennaio 1986, causa 250/84, Eridania zuccherifici nazionali e a., Racc. pag. 117, punti 37 e 38, e, da ultimo, 17 ottobre 1995, causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 48 e 49).

    17 Nel caso del regolamento considerato dalle questioni del giudice a quo, la Corte constata, innanzi tutto, che l' undicesimo 'considerando' del regolamento precisa chiaramente che le importazioni che non rientrano nel contingente tariffario devono essere gravate da un dazio di livello tale da permettere lo smaltimento della produzione comunitaria nonché dei quantitativi ACP tradizionali in condizioni accettabili. In secondo luogo, dal tredicesimo e dal quattordicesimo 'considerando' del regolamento emergono in maniera inequivocabile i motivi che hanno ispirato il Consiglio nella definizione dei criteri di ripartizione del contingente tariffario.

    18 Di conseguenza, anche il motivo d' invalidità fondato su una carenza di motivazione in violazione dell' art. 190 del Trattato dev' essere respinto.

    19 Il giudice nazionale non ha menzionato motivi di invalidità di natura tale da modificare la valutazione sulla validità del regolamento di cui trattasi. Pertanto, le questioni proposte dal giudice a quo vanno risolte nel senso che dall' esame delle disposizioni del titolo IV e dell' art. 21, n. 2, del regolamento, alla luce della motivazione della sua ordinanza, non sono emersi elementi tali da inficiare la validità delle disposizioni stesse.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    20 Le spese sostenute dai governi tedesco, spagnolo, francese e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 1 dicembre 1993, dichiara:

    Dall' esame delle disposizioni del titolo IV e dell' art. 21, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, alla luce della motivazione dell' ordinanza di rinvio, non sono emersi elementi tali da inficiare la validità delle disposizioni stesse.

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