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Document 61993CJ0435
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 24 October 1996. # Francina Johanna Maria Dietz v Stichting Thuiszorg Rotterdam. # Reference for a preliminary ruling: Kantongerecht Rotterdam - Netherlands. # Equal pay for men and women - Right to join an occupational pension scheme - Right to payment of a retirement pension - Part-time workers. # Case C-435/93.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 1996.
Francina Johanna Maria Dietz contro Stichting Thuiszorg Rotterdam.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Kantongerecht Rotterdam - Paesi Bassi.
Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale - Diritto di percepire una pensione di vecchiaia - Lavoratori a tempo parziale.
Causa C-435/93.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 1996.
Francina Johanna Maria Dietz contro Stichting Thuiszorg Rotterdam.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Kantongerecht Rotterdam - Paesi Bassi.
Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale - Diritto di percepire una pensione di vecchiaia - Lavoratori a tempo parziale.
Causa C-435/93.
Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-05223
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:395
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 1996. - Francina Johanna Maria Dietz contro Stichting Thuiszorg Rotterdam. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Kantongerecht Rotterdam - Paesi Bassi. - Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale - Diritto di percepire una pensione di vecchiaia - Lavoratori a tempo parziale. - Causa C-435/93.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-05223
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Sfera d' applicazione ° Diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale privato ° Inclusione
(Trattato CEE, art. 119)
2. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Applicabilità al diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale privato e al diritto di percepire una pensione in forza di detto regime ° Accertamento nella sentenza 13 maggio 1986, causa C-170/84 ° Limitazione degli effetti nel tempo ° Mancanza ° Possibilità di esigere retroattivamente la parità di trattamento dopo il riconoscimento da parte della Corte l' 8 aprile 1976 dell' effetto diretto dell' art. 119 ° Obbligo di versare i contributi relativi al periodo di iscrizione in questione ° Applicazione della normativa nazionale sui termini di impugnazione ° Presupposti
(Trattato CEE, art. 119)
3. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Retribuzione ° Nozione ° Prestazioni corrisposte da un regime pensionistico professionale privato ° Inclusione ° Regime gestito da amministratori indipendenti ° Irrilevanza ° Possibilità per il lavoratore discriminato di far valere i suoi diritti nei confronti degli amministratori
(Trattato CEE, art. 119)
4. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Diritto d' iscrizione ad un regime pensionistico professionale privato e diritto di percepire una prestazione in base a detto regime ° Protocollo n. 2 sull' art. 119, allegato al Trattato sull' Unione europea ° Ininfluenza
(Trattato CE, protocollo n. 2 sull' art. 119)
1. Il diritto d' iscrizione ad un regime pensionistico professionale rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 119 del Trattato e pertanto vale per esso il divieto di discriminazioni sancito da detto articolo. Questa interpretazione non dipende né dalla finalità della normativa nazionale che consente di rendere obbligatoria l' iscrizione ad un regime professionale, né dalla circostanza che il datore di lavoro abbia proposto opposizione avverso la decisione di rendere obbligatoria detta iscrizione, né dall' eventuale effettuazione di un' inchiesta tra i lavoratori per presentare una domanda di esenzione dall' iscrizione obbligatoria.
2. La limitazione nel tempo degli effetti della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, non si applica al diritto d' iscrizione ad un regime pensionistico professionale, né al diritto di percepire una pensione di vecchiaia nell' ipotesi di un lavoratore escluso dall' iscrizione a detto regime in spregio dell' art. 119 del Trattato. Infatti, la limitazione nel tempo degli effetti di tale sentenza riguarda solo i tipi di discriminazioni che, date le deroghe transitorie contemplate dal diritto comunitario applicabile in materia di pensioni professionali, potevano ragionevolmente considerarsi tollerati dai datori di lavoro e dai regimi pensionistici.
Orbene, in questa sfera non rientrano la discriminazione in materia di iscrizione ai regimi pensionistici professionali, la cui inammissibilità, alla luce dell' art. 119 del Trattato, è stata dichiarata nella sentenza 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, che dal canto suo non implica alcuna limitazione nel tempo dei suoi effetti, né le discriminazioni nell' attribuzione di prestazioni in forza di detto regime, che, come evidenziato dalla stessa sentenza, sono indissolubilmente connesse alla discriminazione precedente. In mancanza di una limitazione nel tempo degli effetti di detta sentenza, l' effetto diretto dell' art. 119 può invocarsi per esigere retroattivamente la parità di trattamento circa il diritto d' iscrizione ad un regime pensionistico professionale e circa il diritto di percepire una pensione di vecchiaia in forza di detto regime, e ciò a partire dall' 8 aprile 1976, data della sentenza Defrenne, causa 43/75, che ha riconosciuto per la prima volta l' effetto diretto di detto articolo.
Tuttavia, il fatto che un lavoratore possa chiedere l' iscrizione con effetto retroattivo ad un regime pensionistico professionale non lo dispensa dal versare i contributi relativi al periodo di iscrizione in questione.
Le norme nazionali relative ai termini di impugnazione dinanzi al giudice nazionale sono opponibili ai lavoratori che fanno valere il loro diritto all' iscrizione ad un regime pensionistico professionale o al versamento di una pensione di vecchiaia, a condizione che non siano meno favorevoli per questo genere di ricorsi rispetto agli analoghi rimedi previsti dal diritto nazionale e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento giuridico comunitario.
3. Anche se estranei al rapporto di lavoro, gli amministratori di un regime pensionistico professionale devono fornire prestazioni che costituiscono una retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato e per tale motivo sono tenuti, al pari del datore di lavoro, ad osservare le disposizioni di detto articolo, facendo tutto quanto è di loro competenza affinché in questo settore sia rispettato il principio della parità di trattamento che gli affiliati sono legittimati ad invocare nei loro confronti.
Infatti, l' effetto utile dell' art. 119 sarebbe gravemente affievolito e sarebbe seriamente messa a repentaglio la tutela giuridica richiesta da una parità effettiva, se un lavoratore potesse far valere detta disposizione solo nei confronti del datore di lavoro, e non nei confronti degli amministratori del regime espressamente designati ad eseguire gli obblighi di quest' ultimo.
4. Il protocollo n. 2 sull' art. 119 del Trattato, allegato al Trattato sull' Unione europea, non ha alcuna incidenza sul diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale, né sul diritto di percepire una pensione di vecchiaia nel caso di un lavoratore escluso dall' iscrizione ad un regime professionale in spregio dell' art. 119 del Trattato, diritti che rimangono disciplinati dalla sentenza 13 maggio 1985, causa 170/84, Bilka.
Nel procedimento C-435/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Kantongerecht di Rotterdam (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Francina Johanna Maria Dietz
e
Stichting Thuiszorg Rotterdam,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE, nonché del protocollo n. 2 sull' art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al Trattato sull' Unione europea,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione (relatore), J.L. Murray e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Stichting Thuiszorg Rotterdam, dall' avv. E. Lutjens, del foro di Utrecht;
° per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dal signor N. Paines, barrister;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Wolfcarius e dal signor B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Dietz, rappresentata dall' avv. A.C.T. Hommes, del foro di Rotterdam, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor N. Paines, e della Commissione, rappresentata dal signor B.J. Drijber, all' udienza del 18 maggio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 18 ottobre 1993, giunta alla Corte il successivo 4 novembre, il Kantongerecht di Rotterdam ha sottoposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE, nonché del protocollo n. 2 sull' art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al Trattato sull' Unione europea (in prosieguo: il "protocollo n. 2").
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la signora Dietz e la Stichting Thuiszorg Rotterdam (in prosieguo: la "Thuiszorg") circa l' iscrizione della ricorrente al Pensioenfonds voor Gezondheids-, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (in prosieguo: il "Fondo pensioni").
3 Nei Paesi Bassi l' adesione a fondi pensioni professionali è di norma facoltativa per i datori di lavoro e i lavoratori del settore professionale interessato.
4 In forza dell' art. 3, n. 1, della Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (legge olandese sull' iscrizione obbligatoria ad un fondo pensioni professionale, in prosieguo: la "legge BPF", Staatsblad J 121) nella versione emendata, il ministro degli Affari sociali e dell' occupazione (in prosieguo: il "ministro") su domanda di un' organizzazione professionale di settore che egli ritenga sufficientemente rappresentativa, può rendere obbligatoria l' iscrizione al fondo pensioni professionale per tutti i lavoratori o per categorie di lavoratori del settore professionale interessato. L' art. 16 di detta legge stabilisce che esenzioni all' obbligo di iscrizione possono essere concesse mediante decisione del ministro o in virtù di una decisione ministeriale.
5 Conformemente all' art. 4 della stessa legge, qualsiasi domanda mirante a rendere obbligatoria l' iscrizione a un fondo pensioni professionale è pubblicata con avviso sul Nederlandse Staatscourant, nel quale si indica anche il termine utile per presentare al ministro eventuali opposizioni scritte.
6 La signora Dietz è stata impiegata a tempo parziale, per sette ore settimanali, presso la Thuiszorg e presso il dante causa della Thuiszorg, la Stichting Katholieke Maatschappelijke Gezinszorg, come inserviente per anziani dall' 11 dicembre 1972 al 6 novembre 1990. A tale data essa ha compiuto 61 anni di età ed ha fruito di un regime di pensionamento volontario anticipato, secondo un accordo concluso con la Thuiszorg il 18 luglio 1990.
7 In virtù della legge BPF, l' iscrizione al Fondo pensioni è stata resa obbligatoria per i dipendenti della Thuiszorg.
8 Tuttavia, in un primo momento, i dipendenti occupati a tempo parziale per non oltre il 40% dell' orario normale non erano tenuti ad iscriversi al Fondo pensioni. Questa limitazione è stata abolita dal 1 gennaio 1991, per conformare il regime agli obblighi della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40). Con l' introduzione della detta modifica è stato istituito un regime transitorio che prevede, per i lavoratori già esclusi dal Fondo pensioni, l' abbuono di un numero fittizio di periodi assicurativi ai fini della costituzione di una pensione.
9 Il 2 dicembre 1992, la signora Dietz ha adito il Kantongerecht di Rotterdam facendo valere che, quando aveva convenuto con la Thuiszorg il suo pensionamento anticipato, essa ignorava che era imminente una modifica del Fondo pensioni e che, se lo avesse saputo, avrebbe differito il suo pensionamento anticipato per poter fruire di una pensione in forza del regime transitorio. La Thuiszorg, che a suo parere era al corrente di tale modifica, avrebbe dovuto informarla al riguardo. D' altro canto ella ha invocato l' art. 119 del Trattato per fruire di una pensione in base ai periodi lavorativi da lei effettuati a partire dall' 8 aprile 1976, data della sentenza Defrenne (causa 43/75, Racc. pag. 455) o, in subordine, a partire dal 17 maggio 1990, data della sentenza Barber (causa C-262/88, Racc. pag. I-1889).
10 Il Kantongerecht di Rotterdam ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte le stesse questioni pregiudiziali formulate dal Kantongerecht di Utrecht nella causa che ha dato luogo alla sentenza 28 settembre 1994, causa C-128/93, Fisscher (Racc. pag. I-4583) con alcune integrazioni. Il testo completo di tali questioni è il seguente:
"1) Se rientri nel diritto alla (parità di) retribuzione, come sancito dall' art. 119 del Trattato CEE, anche il diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale come quello di specie, imposto dall' autorità dei pubblici poteri.
1a) Se per una diversa soluzione della prima questione siano determinanti i seguenti elementi:
a) il fatto che nell' adozione della legge BPF, oltre a considerazioni di politica sociale (nell' ambito della costituzione di un fondo pensioni per settore professionale i costi vengono sostenuti collettivamente da tutte le imprese facenti parte del settore stesso), abbia avuto importanza decisiva l' intento di impedire la reciproca concorrenza all' interno del settore professionale;
b) il fatto che l' imposizione d' ufficio di un obbligo legale di iscrizione fosse prevista dall' originario disegno di legge BPF, ma non dalla legge definitivamente approvata [Tweede Kamer (Camera dei deputati) 1948-1949, 785, n. 6];
c) il problema se contro detta imposizione la fondazione Thuiszorg di Rotterdam non abbia, o abbia appunto, presentato opposizione (ed essa sia stata ignorata dal ministro);
d) il problema se la fondazione Thuiszorg abbia o non abbia effettuato presso i lavoratori alle sue dipendenze inchieste il cui esito avrebbe potuto fornire motivo per chiedere l' esenzione o per informare i lavoratori della possibilità dell' esenzione.
2) Se, in caso di soluzione affermativa della prima questione, la limitazione nel tempo che la Corte ha stabilito nella sentenza Barber per una disciplina pensionistica come quella sulla quale verteva la causa Barber (' contracted out schemes' , regimi di deroga convenzionale) valga anche per un diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale come quello di cui trattasi nella fattispecie, dal quale l' attrice era stata esclusa.
2a) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se la limitazione nel tempo stabilita dalla Corte nella sentenza Barber per un provvedimento in materia pensionistica come quello sul quale verteva la causa Barber (' contracted out schemes' , regimi di deroga convenzionale) si applichi anche al versamento di una pensione di vecchiaia.
3) Nei casi in cui il regime pensionistico applicato in un' impresa sia imposto per legge, se l' ente esecutore e gestore del regime [il Bedrijfspensioenfonds (fondo pensioni professionale)] sia tenuto ad applicare il principio della parità di trattamento sancito dall' art. 119 del Trattato CEE e se il lavoratore che risulta pregiudicato dall' inosservanza di detta norma possa agire direttamente contro l' ente pensionistico, come se si trattasse del datore di lavoro.
A chiarimento di questo punto può essere utile aggiungere che il Kantongerecht non è competente a pronunciarsi in materia di responsabilità da illecito, poiché l' entità dell' azione eccede la sua sfera di competenza. Nel presente procedimento è quindi importante accertare se l' attrice possa agire contro il fondo pensioni in base al suo contratto di lavoro.
4) Qualora l' attrice, in forza dell' art. 119 del Trattato CEE, abbia diritto di iscriversi al fondo pensioni professionale da una data anteriore al 1 gennaio 1991, se ciò implichi che essa non è tenuta a versare i contributi che avrebbe dovuto versare qualora fosse stata ammessa prima al fondo pensioni.
5) Se abbia rilevanza il fatto che l' attrice non ha reagito prima per ottenere il riconoscimento dei diritti che ora rivendica.
6) Se il protocollo sull' art. 119 del Trattato CEE, allegato al Trattato di Maastricht (il 'protocollo Barber' ), e l' articolo III, contenente disposizioni transitorie, del disegno di legge n. 20890 (il disegno di legge recante modifica di questo articolo), inteso a dare attuazione alla quarta direttiva, abbiano conseguenze ai fini della decisione della presente causa, instaurata dinanzi al Kantongerecht con atto di citazione notificato il 2 dicembre 1992".
Sulla prima questione
11 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se il diritto all' iscrizione a un regime pensionistico professionale rientri nella sfera d' applicazione dell' art. 119 del Trattato e ricada perciò sotto il divieto di discriminazioni sancito da detto articolo. Esso intende poi stabilire se la soluzione da dare a tale questione dipenda dalla finalità della norma nazionale che consente di rendere obbligatoria l' iscrizione a detto regime pensionistico, dato che nel disegno di legge iniziale si prevedeva la possibilità di imporre d' ufficio detta iscrizione, dalla circostanza che il datore di lavoro abbia presentato opposizione avverso la decisione di rendere obbligatoria detta iscrizione o ancora dall' eventuale effettuazione di un' inchiesta tra i lavoratori per presentare una domanda di esenzione dall' iscrizione obbligatoria.
12 Nelle sentenze 28 settembre 1994, causa C-57/93, Vroege (Racc. pag. I-4541), e Fisscher, già ricordata, la Corte ha dichiarato che il diritto all' iscrizione ad un regime previdenziale professionale rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 119 del Trattato e pertanto vale per esso il divieto di discriminazioni sancito da detto articolo.
13 La sentenza Fisscher verteva su una fattispecie analoga a quella in esame nella causa principale, nella quale l' iscrizione al regime pensionistico professionale era stata resa obbligatoria dai pubblici poteri. Si deve dunque accertare se le circostanze evidenziate dal giudice a quo nella sua questione pregiudiziale possano portare ad una interpretazione diversa.
14 In primo luogo, il fatto che la normativa nazionale che consente di rendere obbligatoria l' iscrizione ai regimi pensionistici professionali non persegua solo una finalità di politica sociale, ma sia soprattutto motivata da considerazioni attinenti alle condizioni di concorrenza in un settore economico specifico, è privo di pertinenza, dal momento che l' applicazione dell' art. 119 del Trattato a regimi previdenziali dipende da criteri oggettivi, precisati in particolare nella citata sentenza Barber.
15 In secondo luogo, il fatto che il progetto iniziale di detta legge prevedesse di rendere obbligatoria d' ufficio l' iscrizione ad un regime pensionistico professionale non va esaminato, in quanto lo stesso giudice nazionale ha precisato che nel testo definitivo della legge non compare alcuna disposizione di questo genere.
16 In terzo luogo, l' accertare se il datore di lavoro interessato abbia presentato opposizione avverso il provvedimento che rendeva obbligatoria l' iscrizione al regime pensionistico professionale o se abbia effettuato un' inchiesta tra i lavoratori per presentare una domanda di esenzione dall' iscrizione obbligatoria non ha alcuna incidenza sull' applicazione dell' art. 119. Infatti il comportamento di un determinato datore di lavoro non può incidere sulla natura di un regime applicabile a tutto il settore professionale interessato.
17 Si deve dunque risolvere la prima questione dichiarando che il diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 119 e pertanto vale per esso il divieto di discriminazioni sancito da tale articolo. Questa interpretazione non dipende né dalla finalità della normativa nazionale che consente di rendere obbligatoria l' iscrizione a un siffatto regime professionale, né dalla circostanza che il datore di lavoro abbia proposto opposizione avverso la decisione di rendere obbligatoria detta iscrizione, né dall' eventuale effettuazione di un' inchiesta tra i lavoratori per presentare una domanda di esenzione dall' iscrizione obbligatoria.
Sulla seconda questione
18 Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, la seconda va intesa come diretta ad accertare se la limitazione degli effetti nel tempo della sentenza Barber si applichi, da un lato, al diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale, come quello sul quale verte la causa principale, e, dall' altro, al diritto di percepire una pensione di vecchiaia nel caso di un lavoratore che sia stato escluso dall' iscrizione ad un siffatto regime in spregio dell' art. 119 del Trattato.
19 Nelle citate sentenze Vroege, punti 20-27, e Fisscher, punti 17-24, la Corte ha osservato che la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza Barber riguardava solo i tipi di discriminazioni che i datori di lavoro e i regimi pensionistici hanno potuto ragionevolmente ritenere tollerati in base alle eccezioni transitorie previste dal diritto comunitario applicabile in materia di pensioni professionali e, in particolare, quelle della citata direttiva 86/378.
20 Quanto al diritto di iscrizione ai regimi professionali, essa ha dichiarato che nessun elemento consentiva di ritenere che gli ambienti interessati fossero potuti incorrere in errori in merito all' applicabilità dell' art. 119. Infatti, dopo la sentenza 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka (Racc. pag. 1607), è evidente che una violazione del principio di uguaglianza nel riconoscimento del suddetto diritto rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 119 (sentenze Vroege, punti 28 e 29, e Fisscher, punti 25 e 26).
21 La Corte ha aggiunto che, poiché la sentenza Bilka non aveva previsto alcuna limitazione nel tempo dei suoi effetti, l' efficacia diretta dell' art. 119 poteva essere richiamata allo scopo di esigere in via retroattiva il rispetto della parità di trattamento per quanto concerne il diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale e ciò successivamente all' 8 aprile 1976, data della già citata sentenza Defrenne, la quale ha sancito per la prima volta l' efficacia diretta del suddetto articolo, limitando nel tempo gli effetti di tale interpretazione (summenzionate sentenze Vroege, punto 30, e Fisscher, punto 27).
22 Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza Barber non si applicava al diritto d' iscrizione a un regime pensionistico professionale (summenzionate sentenze Vroege, punto 32, e Fisscher, punto 28).
23 Quanto al diritto di percepire una pensione di vecchiaia in forza di un regime professionale, si deve osservare che esso è inscindibilmente connesso al diritto di iscrizione a un siffatto regime. Per il lavoratore, l' iscrizione sarebbe priva di interesse se non gli conferisse un diritto a fruire delle prestazioni offerte dal regime di cui trattasi.
24 Infatti, nella sentenza Bilka, già ricordata, la Corte ha rilevato che le prestazioni fornite ai lavoratori in forza di un regime pensionistico professionale costituivano un vantaggio pagato dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo ai sensi dell' art. 119, secondo comma (punto 22), per dedurne che le discriminazioni inerenti all' iscrizione a detto regime rientravano anch' esse nell' ambito di applicazione dell' art. 119 (punti 27 e 31).
25 Di conseguenza, almeno successivamente alla citata sentenza Bilka, è evidente che l' art. 119 vieta discriminazioni nel riconoscimento di prestazioni ad opera di un regime pensionistico professionale derivanti da discriminazioni inerenti al diritto di iscrizione al detto regime e che, pertanto, i datori di lavoro e i regimi pensionistici non hanno potuto ragionevolmente ritenere tollerate discriminazioni del genere. Ne consegue che i motivi che hanno indotto la Corte a limitare nel tempo gli effetti della citata sentenza Barber non sussistono nella fattispecie.
26 Vero è che, data la limitazione nel tempo degli effetti della citata sentenza Barber, taluni lavoratori iscritti a regimi pensionistici professionali non possono far valere l' art. 119 del Trattato contro determinate discriminazioni riguardanti il versamento di prestazioni dovute per periodi lavorativi anteriori al 17 maggio 1990. Tuttavia siffatta limitazione non può essere giustificata qualora la discriminazione nel versamento di dette prestazioni sia la conseguenza di una discriminazione relativa al diritto di iscrizione a un regime del genere.
27 Da ultimo si deve precisare che, poiché la summenzionata sentenza Bilka non ha fissato alcuna limitazione temporale dei suoi effetti, l' efficacia diretta dell' art. 119 può essere invocata retroattivamente da un lavoratore che sia rimasto vittima di una discriminazione relativa al diritto ad accedere ad un regime pensionistico professionale per ottenere il versamento di prestazioni in forza di detto regime, e ciò a decorrere dall' 8 aprile 1976, data della citata sentenza Defrenne.
28 Si deve dunque risolvere la seconda questione nel senso che la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza Barber non si applica al diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale come quello di cui trattasi nella causa principale, né al diritto di percepire una pensione di vecchiaia nel caso di un lavoratore che sia stato escluso dall' iscrizione ad un siffatto regime in spregio dell' art. 119 del Trattato.
Sulla terza questione
29 Con la terza questione, il giudice nazionale chiede se gli amministratori di un regime pensionistico professionale debbano attenersi, come il datore di lavoro, alle disposizioni dell' art. 119 del Trattato e se il lavoratore discriminato possa far valere i propri diritti direttamente nei confronti di detti amministratori.
30 A questo proposito si deve anzitutto ricordare che, nella sentenza Barber, la Corte, dopo aver constatato che le pensioni corrisposte da regimi professionali di deroga convenzionale rientrano nella sfera d' applicazione dell' art. 119, ha osservato che detta conclusione resta valida anche se il regime è costituito sotto forma di trust e gestito da trustee che godono di formale autonomia nei confronti del datore di lavoro, dato che l' art. 119 riguarda pure i vantaggi pagati dal datore di lavoro in modo indiretto (punti 28 e 29).
31 In secondo luogo, nella citata sentenza Fisscher la Corte ha considerato che gli amministratori di un regime di pensioni, che sono chiamati a fornire prestazioni che costituiscono retribuzione ai sensi dell' art. 119, sono tenuti al rispetto di detta disposizione utilizzando tutti gli strumenti di loro competenza per garantire in materia il rispetto del principio della parità di trattamento e che gli iscritti devono poter invocare quest' ultimo nei loro confronti. L' effetto utile dell' art. 119 verrebbe considerevolmente ridotto e si lederebbe in modo serio la tutela giuridica che un' eguaglianza effettiva esige qualora un lavoratore potesse pretendere il rispetto di tale norma solo nei confronti del datore di lavoro, ad eccezione degli amministratori del regime espressamente incaricati di dare esecuzione agli obblighi gravanti su quest' ultimo (punto 31).
32 Si deve dunque risolvere la terza questione nel senso che gli amministratori di un regime pensionistico professionale sono tenuti ad attenersi, al pari del datore di lavoro, alle disposizioni dell' art. 119 del Trattato e che il lavoratore discriminato può far valere i propri diritti direttamente nei confronti di detti amministratori.
Sulla quarta questione
33 Con la quarta questione si chiede se il fatto che un lavoratore possa reclamare l' iscrizione, con effetti retroattivi, ad un regime pensionistico professionale gli consenta di sottrarsi al pagamento dei contributi riguardanti il relativo periodo d' iscrizione.
34 Come ha dichiarato la Corte nella ricordata sentenza Fisscher, il fatto che un lavoratore possa reclamare l' iscrizione, con effetti retroattivi, ad un regime pensionistico professionale non consente allo stesso di esimersi dal versamento dei contributi concernenti il periodo d' iscrizione di cui trattasi.
Sulla quinta questione
35 Con la quinta questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se le norme nazionali in materia di termini di impugnazione di diritto nazionale siano opponibili ai lavoratori che fanno valere il loro diritto di essere iscritti, con effetti retroattivi, ad un regime pensionistico professionale o di percepire una pensione di vecchiaia.
36 A questo proposito basti ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, se non vi è disciplina comunitaria della materia, le norme nazionali sui termini di impugnazione valgono anche per le azioni basate sul diritto comunitario, a condizione che esse non siano meno favorevoli per queste ultime che per le azioni analoghe di diritto nazionale e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenza 9 novembre 1983, San Giorgio, Racc. pag. 3595, punto 12).
37 Si deve dunque risolvere la quinta questione nel senso che le norme nazionali in materia di termini d' impugnazione di diritto nazionale sono opponibili ai lavoratori che fanno valere il loro diritto di essere iscritti ad un regime pensionistico professionale o di percepire una pensione di vecchiaia, a condizione che esse non siano meno favorevoli per questo tipo di azioni che per le analoghe azioni di diritto nazionale e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento giuridico comunitario.
Sulla sesta questione
38 Con la sesta questione il giudice nazionale chiede in sostanza che incidenza possa avere, nel contesto della presente causa, il progetto di legge nazionale diretto a dar attuazione alla direttiva 86/378, già ricordata, da un lato, e al protocollo n. 2 dall' altro.
39 Quanto al progetto di legge nazionale, basta ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell' ambito del procedimento di cui all' art. 177 del Trattato, la Corte non è competente ad interpretare il diritto interno ed a valutare i suoi effetti (v., in particolare, sentenza 3 febbraio 1977, causa 52/76, Benedetti, Racc. pag. 163, punto 25). Tale conclusione si impone a fortiori in ordine ad un semplice progetto di legge.
40 Quanto al protocollo n. 2, la Corte ha dichiarato, nelle citate sentenze Vroege e Fisscher, che esso non ha alcuna incidenza sul diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale, che resta disciplinato dalla summenzionata sentenza Bilka.
41 Per le ragioni esposte nell' ambito della soluzione data alla seconda questione si deve giungere alla stessa conclusione per quel che riguarda il diritto di percepire una pensione di vecchiaia nel caso di un lavoratore che sia stato escluso dall' iscrizione ad un regime professionale in spregio dell' art. 119 del Trattato.
42 Si deve perciò risolvere la sesta questione nel senso che il protocollo n. 2 non ha alcuna incidenza sul diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale né sul diritto di percepire una pensione di vecchiaia nel caso di un lavoratore che sia stato escluso dall' iscrizione ad un regime professionale in spregio dell' art. 119 del Trattato, diritti che restano disciplinati dalla sentenza Bilka.
Sulle spese
43 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Kantongerecht di Rotterdam, con ordinanza 18 ottobre 1993, dichiara:
1) Il diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 119 del Trattato CEE e pertanto vale per esso il divieto di discriminazioni sancito da detto articolo. Questa interpretazione non dipende né dalla finalità della normativa nazionale che consente di rendere obbligatoria l' iscrizione a un siffatto regime professionale, né dalla circostanza che il datore di lavoro abbia proposto opposizione avverso la decisione di rendere obbligatoria detta iscrizione, né dall' eventuale effettuazione di un' inchiesta tra i lavoratori per presentare una domanda di esenzione dall' iscrizione obbligatoria.
2) La limitazione nel tempo degli effetti della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, non si applica al diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale come quello di cui trattasi nella causa principale, né al diritto di percepire una pensione di vecchiaia nel caso di un lavoratore che sia stato escluso dall' iscrizione ad un siffatto regime in spregio dell' art. 119 del Trattato.
3) Gli amministratori di un regime pensionistico professionale sono tenuti ad attenersi, al pari del datore di lavoro, alle disposizioni dell' art. 119 del Trattato e il lavoratore discriminato può far valere i propri diritti direttamente nei confronti di detti amministratori.
4) Il fatto che un lavoratore possa reclamare l' iscrizione, con effetti retroattivi, ad un regime pensionistico professionale non consente allo stesso di esimersi dal versamento dei contributi concernenti il periodo d' iscrizione di cui trattasi.
5) Le norme nazionali in materia di termini d' impugnazione di diritto nazionale sono opponibili ai lavoratori che fanno valere il loro diritto di essere iscritti ad un regime pensionistico professionale o di percepire una pensione di vecchiaia, a condizione che esse non siano meno favorevoli per questo tipo di azioni che per le azioni analoghe di diritto nazionale e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento giuridico comunitario.
6) Il protocollo n. 2 sull' art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al Trattato sull' Unione europea, non ha alcuna incidenza sul diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale né sul diritto di percepire una pensione di vecchiaia nel caso di un lavoratore che sia stato escluso dall' iscrizione ad un regime professionale in spregio dell' art. 119 del Trattato, diritti che restano disciplinati dalla sentenza 13 maggio 1986 (causa 170/84, Bilka).