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Document 61993CJ0329

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 1996.
Repubblica federale di Germania, Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH e Bremer Vulkan Verbund AG contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Fideiussione concessa da pubbliche autorità in favore, indirettamente, di un'impresa di costruzione navale, ai fini dell'acquisizione di un'impresa di un altro settore - Diversificazione delle attività dell'impresa destinataria - Recupero.
Cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-05151

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:394

61993J0329

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 1996. - Repubblica federale di Germania, Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH e Bremer Vulkan Verbund AG contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Fideiussione concessa da pubbliche autorità in favore, indirettamente, di un'impresa di costruzione navale, ai fini dell'acquisizione di un'impresa di un altro settore - Diversificazione delle attività dell'impresa destinataria - Recupero. - Cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-05151


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione che qualifica come aiuto una fideiussione concessa da una pubblica autorità a favore di un' impresa ai fini dell' acquisizione di una partecipazione in un' altra impresa

(Trattato CE, artt. 92 e 190)

2. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione della Commissione che valuta un intervento a favore di un' impresa di costruzione navale senza menzionare la direttiva 90/684

(Trattato CE, artt. 92 e 190; direttiva del Consiglio 90/684/CEE)

3. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione della Commissione che constata l' incompatibilità di un aiuto con il mercato comune

(Trattato CE, artt. 92 e 190)

Massima


1. L' obbligo di motivazione dev' essere valutato in funzione delle circostanze della fattispecie, e, in particolare, del contenuto dell' atto.

Nel caso di una decisione che constati l' incompatibilità con l' art. 92 del Trattato di una fideiussione concessa da una pubblica autorità a favore di un' impresa ai fini dell' acquisizione di una partecipazione in un' altra impresa, il cui corrispettivo è pagato mediante azioni di nuova emissione della prima impresa, la Commissione, nello stimare il valore totale delle nuove azioni rispetto al valore della partecipazione prospettata, non può limitarsi a considerare che la quotazione in borsa delle azioni della prima impresa costituisce l' unico elemento determinante nella valutazione delle nuove azioni, ma deve tener conto altresì di altri elementi attinenti al valore intrinseco dell' impresa di cui trattasi e alla situazione del mercato in cui essa opera.

Infatti, l' applicazione assoluta e incondizionata del criterio della quotazione in borsa, ad esclusione di qualunque altro fattore, comporta un automatismo difficilmente conciliabile con il sistema dell' economia di mercato e con le scelte economiche operate da aziende di rilevanti dimensioni, orientate verso prospettive di redditività a più lungo termine.

2. Una decisione della Commissione che dichiari incompatibile con il mercato comune l' aiuto concesso ad un' impresa che gestisce uno dei cantieri navali più importanti della Comunità, comunemente nota per essere dedita alla costruzione navale, laddove l' applicazione della direttiva 90/684, concernente gli aiuti alla costruzione navale, avrebbe potuto condurre ad una valutazione diversa, nella motivazione deve necessariamente spiegare le ragioni per le quali l' applicazione della detta direttiva va esclusa nel caso di specie.

3. Sebbene l' entità relativamente esigua del fatturato di un' impresa nella Comunità non escluda a priori il carattere di aiuto di un intervento statale in suo favore, e benché, in taluni casi, dalle circostanze stesse in cui l' aiuto è stato concesso possa evincersi che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno a menzionare queste circostanze nella motivazione della sua decisione. Sotto questo profilo, una decisione che non rechi indicazioni in ordine alla situazione del mercato considerato, alla quota dell' impresa de qua su tale mercato e alla posizione delle imprese concorrenti, e che si limiti, per quanto riguarda le correnti di scambio dei prodotti di cui trattasi tra gli Stati membri, a citare le importazioni degli Stati membri relative ai prodotti rientranti in talune voci doganali, senza determinare la quota occupata dall' impresa di cui trattasi in tali importazioni, non soddisfa tale obbligo di motivazione.

Parti


Nelle cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, e dall' avv. Michael Schuette, del foro di Berlino,

e

Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH, con sede in 2800 Brema 1, Martinistrasse 34, con l' avv. Gerhard Wiedemann, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Guy Harles, 8-10, rue Mathias Hardt, 2010 Lussemburgo,

e

Bremer Vulkan Verbund AG, con sede in 2820 Brema 70, Lindenstrasse 110, con l' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Turk e Prum, 13 P, avenue Guillaume, 1651 Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Ben Smulders e Juergen Grunwald, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 6 aprile 1993, 93/412/CEE, relativa all' aiuto concesso dal governo tedesco a Hibeg e da Hibeg, tramite Krupp GmbH, a Bremer Vulkan AG, onde facilitare la vendita di Krupp Atlas Elektronik GmbH da Krupp GmbH a Bremer Vulkan AG (GU L 185, pag. 43),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, C.N. Kakouris (relatore) e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza dell' 8 febbraio 1996,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 marzo 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 giugno 1993, la Repubblica federale di Germania ha proposto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento della decisione della Commissione 6 aprile 1993, 93/412/CEE, relativa all' aiuto concesso dal governo tedesco a Hibeg e da Hibeg, tramite Krupp GmbH, a Bremer Vulkan AG, onde facilitare la vendita di Krupp Atlas Elektronik GmbH da Krupp GmbH a Bremer Vulkan AG (GU L 185, pag. 43; in prosieguo: l' "atto impugnato") (causa C-329/93).

2 Con atti depositati presso la cancelleria della Corte rispettivamente il 28 giugno 1993 e il 1 luglio 1993, le società Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH (in prosieguo: la "Hibeg") e Bremer Vulkan Verbund AG (in prosieguo: la "BV") hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, due ricorsi volti all' annullamento della stessa decisione.

3 A seguito dell' ampliamento delle competenze del Tribunale di primo grado in forza della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), gli ultimi due ricorsi, con ordinanza 27 settembre 1993 della Corte, sono stati trasferiti al Tribunale. Avendo quest' ultimo declinato la competenza, ai sensi dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, con ordinanza 23 febbraio 1995 i ricorsi sono stati ritrasferiti alla Corte (procedimenti C-62/95 e C-63/95).

4 Con ordinanza del presidente della Corte 16 novembre 1995, i tre procedimenti sono stati riuniti ai fini della trattazione e della sentenza, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura.

L' atto impugnato

5 Come risulta dall' atto impugnato, il 17 dicembre 1991 il governo tedesco ha notificato alla Commissione una garanzia concessa ad alcune banche dalla Freie Hansestadt Bremen (in prosieguo: il "Land di Brema") in favore della Hibeg, stabilita in tale Land.

6 Scopo della garanzia era di consentire alla BV, con sede in Brema, di acquisire dalla Krupp GmbH (in prosieguo: la "Krupp") l' impresa KAE, controllata dalla Krupp.

7 Il 6 maggio 1992 la Commissione ha avviato, con riferimento a tale garanzia, il procedimento d' esame di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato CEE, in esito al quale ha adottato l' atto impugnato.

8 Stando all' atto impugnato,

al fine di perseguire una politica di diversificazione al di fuori del settore della costruzione navale, la BV ha acquistato dalla Krupp una partecipazione del 74,9% nel capitale della KAE. Il prezzo pattuito di 350 milioni di DM non è stato pagato in contanti, bensì con azioni della BV di nuova emissione. Le operazioni effettuate sono le seguenti:

° 17 ottobre 1991: l' assemblea generale degli azionisti della BV delibera un aumento del capitale della società, con l' emissione di nuove azioni;

° 21 novembre 1991: il Land di Brema concede una garanzia di 126 milioni di DM alla Hibeg, società pubblica detenuta dal Land di Brema;

° 26 novembre 1991: scambio tra Krupp e BV; la BV concede alla Krupp 2,8 milioni di nuove azioni BV (per un valore totale, secondo la BV, di 350 milioni di DM, vale a dire 125 DM per azione) al fine di acquisire il 74,9% del capitale della KAE;

° 26 novembre 1991: la Krupp e la Hibeg costituiscono insieme una società di diritto civile (Gesellschaft buergerlichen Rechts, in prosieguo: la "GbR");

° 31 dicembre 1991: la Krupp e la Hibeg conferiscono entrambe le partecipazioni pattuite al capitale della GbR. La Krupp conferisce i 2,8 milioni di azioni BV, la Hibeg i 350 milioni di DM in contanti, finanziati mediante un credito bancario;

° 31 dicembre 1991: in base all' atto costitutivo della GbR, quest' ultima concede alla Krupp un anticipo di 350 milioni di DM. La Hibeg acquisisce il diritto irrevocabile di vendere a terzi le azioni BV al prezzo minimo di 125 DM per azione. Ogni azione venduta riduce la partecipazione delle due parti nella GbR, poiché rappresenta contemporaneamente una riduzione del saldo dovuto sull' anticipo concesso alla Krupp e un rimborso del credito conferito dalla Hibeg;

° il 28 febbraio 1994 al più presto e il 31 dicembre 1994 al più tardi, la GbR dev' essere sciolta. Le rimanenti azioni BV sono trasferite alla Hibeg, mentre la Krupp conserva il saldo dell' anticipo. La Hibeg ha la possibilità, concordata con le banche creditrici, di rimborsare in parte il credito vendendo a tali banche le azioni BV al prezzo di 80 DM per azione, alla scadenza del credito.

9 Ne risulta che, secondo l' atto impugnato, la BV ha acquistato il 74,9% del capitale della KAE trasferendo alla Krupp 2,8 milioni di azioni BV. Nell' ambito della GbR, la Krupp ha scambiato tali azioni con la Hibeg, ricevendo 350 milioni di DM. All' epoca delle citate operazioni, la quotazione delle azioni BV in borsa era di circa 80 DM per azione, per un valore complessivo di 224 milioni di DM per 2,8 milioni di azioni. Il Land di Brema ha sostenuto la Hibeg offrendo una garanzia di 126 milioni di DM, importo che corrisponde alla differenza tra il prezzo di acquisto concordato della KAE e il valore di mercato delle azioni, consentendo così la vendita della KAE alla BV come inizialmente previsto.

10 La Commissione ritiene che tale fideiussione del Land di Brema costituisca un aiuto in favore della BV, sulla scorta delle seguenti considerazioni.

11 Il corso medio delle azioni BV nel novembre-dicembre 1991, allorché hanno avuto luogo le principali operazioni, era di circa 80 DM per azione (84,90 DM in novembre e 75,40 DM in dicembre). Poiché riflette la situazione della società stessa, nel contesto dell' evoluzione globale nazionale ed internazionale, la quotazione in borsa delle azioni sarebbe l' unico indice di riferimento da prendere in considerazione. Nel caso di specie, la quotazione di 80 DM già terrebbe conto dell' effetto di ribasso che l' emissione di nuove azioni comporta di regola. Essa rappresenterebbe, pertanto, il prezzo massimo che si poteva chiedere in un' emissione sul mercato aperto di nuove azioni BV. Ciò risulterebbe confermato dal fatto che le banche erano disposte ad accettare le azioni rimaste invendute alla scadenza del credito al prezzo di 80 DM per azione, nonché dalla considerazione che, dalla fine del 1991 al febbraio 1993, la quotazione delle azioni BV ha fluttuato intorno agli 80 DM.

12 Di conseguenza, secondo l' atto impugnato, la Hibeg, il cui capitale era detenuto al 100% dal Land di Brema e che può dunque considerarsi un' impresa pubblica, sarebbe stata in grado di ottenere il credito bancario e di scambiare 350 milioni di DM contro le nuove azioni di BV nell' ambito della GbR soltanto perché il Land di Brema copriva il rischio con una garanzia di 126 milioni di DM. Questa somma corrisponderebbe esattamente alla differenza fra 350 milioni di DM (il credito totale) e 224 milioni di DM (il valore delle azioni alla quotazione di mercato di 80 DM per azione).

13 Per quanto riguarda l' importo dell' aiuto, nell' atto impugnato la Commissione giunge alla conclusione che lo scarto fra i 350 milioni di DM versati per la KAE e il valore di 224 milioni di DM delle nuove azioni BV, pari a 126 milioni di DM, non si giustifichi sulla scorta di ragioni di ordine commerciale. L' intera differenza, pari alla garanzia totale concessa alla Hibeg, dovrebbe pertanto essere considerata un aiuto.

14 Per quanto riguarda il destinatario dell' aiuto, nell' atto impugnato si sostiene che, al momento dell' avvio del procedimento d' esame di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato, non è stato possibile identificarlo. La questione sarebbe dipesa dal livello al quale sarebbe stato valutato il prezzo effettivo di mercato della KAE. Se il valore di 74,9% del capitale della KAE era soltanto di 224 milioni di DM, tutto l' aiuto sarebbe stato concesso alla Krupp. Se tale valore corrispondeva invece a 350 milioni di DM, l' intero aiuto sarebbe stato concesso alla BV per mezzo della Hibeg, al fine di consentire alla BV di acquisire il 74,9% del capitale della KAE. Qualora il valore di mercato effettivo del 74,9% del capitale della KAE si fosse situato tra questi due valori, l' aiuto si sarebbe ripartito conseguentemente tra la BV e la Krupp. In esito al procedimento d' esame, la Commissione è pervenuta alla conclusione che i 350 milioni di DM riflettevano il valore reale di mercato del 74,9% del capitale della KAE, cosicché destinataria finale dell' aiuto sarebbe risultata essere la BV. Infatti, considerato che il fine di tutte le operazioni effettuate era la diversificazione delle attività della BV mediante l' acquisto della KAE, sebbene sia stata la Krupp ad aver ricevuto il pagamento in contanti direttamente dalla Hibeg, nell' ambito della GbR, sarebbe stata in realtà la BV a migliorare la propria posizione finanziaria grazie al contributo in contanti della Hibeg e alla garanzia dello Stato.

15 La Commissione ha inoltre ritenuto, nell' atto impugnato, che la garanzia controversa non fosse conforme ai presupposti stabiliti dalle direttive del Land di Brema in materia di fideiussioni, che essa aveva approvato il 28 ottobre 1991. In primo luogo, le direttive ammettevano di norma fideiussioni a carattere sussidiario, mentre la fideiussione di cui trattasi è a carattere solidale. In proposito, la Commissione non ha accolto nell' atto impugnato la tesi del governo tedesco secondo la quale, in primo luogo, l' espressione "di norma" utilizzata nelle direttive consentirebbe anche fideiussioni solidali e, in secondo luogo, essendo la Hibeg di proprietà dello Stato, una fideiussione sussidiaria non sarebbe stata auspicabile dal punto di vista economico. Inoltre, secondo la Commissione, le direttive imporrebbero la dazione in pegno di titoli e il pagamento di un premio pari allo 0,5% della garanzia al momento della sua concessione e dello 0,5% all' anno; orbene, nel caso di specie, nessun pegno o premio sarebbe stato richiesto alla Hibeg. Infine, non sarebbe sostenibile, sulla base dei fatti comunicati, l' esistenza di un nesso normale tra i proventi dell' investimento effettuato nella GbR e i fondi necessari al pagamento degli interessi debitori, come richiesto dal regime di garanzia.

16 Poiché la fideiussione controversa non era conforme al regime approvato dal Land di Brema, il governo tedesco avrebbe dovuto, secondo la Commissione, notificargliela preventivamente, in conformità dell' art. 93, n. 3, del Trattato. Orbene, il governo tedesco avrebbe notificato l' aiuto dopo la concessione della garanzia, dopo la vendita da parte della Krupp e l' acquisto da parte della BV del 74,9% del capitale della KAE, e dopo la creazione, da parte della Hibeg e della Krupp, di una GbR. In tal modo sarebbe stata quindi violata la disposizione del Trattato in oggetto. L' aiuto dovrebbe pertanto essere considerato illegittimo dalla data in cui è stato concesso.

17 Per accertare se l' aiuto di cui trattasi fosse atto a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi fra Stati membri, ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato, la Commissione ha esaminato, nell' atto impugnato, il settore nel quale la KAE svolgeva le sue attività. Ha rilevato che esse si concentravano sull' elettronica per la navigazione marittima e la difesa (sistemi di sondaggio, elaborazione di segnali e dati), che esisteva nella Comunità una concorrenza tra i produttori in tale settore e che i relativi prodotti erano oggetto di commercio tra gli Stati membri. L' atto impugnato fa riferimento a dati statistici relativi alle esportazioni della KAE rispetto al suo fatturato globale, e ne desume che l' aiuto controverso incideva sugli scambi intracomunitari e falsava la concorrenza tra i produttori di apparecchi elettronici per la navigazione marittima e la difesa.

18 La Commissione ha infine esaminato le possibilità di applicazione delle deroghe di cui all' art. 92, n. 3, del Trattato. Essa rileva in proposito che l' intervento di cui trattasi non era destinato a favorire lo sviluppo economico di una regione ove il tenore di vita fosse anormalmente basso oppure vi fosse una grave forma di sottoccupazione [art. 92, n. 3, lett. a)], che non era volto a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell' economica tedesca [art. 92, n. 3, lett. b)] e, da ultimo, che l' intervento de quo non aveva alcuna giustificazione settoriale comunitaria né era integrato in un programma regionale approvato, trattandosi invece di un aiuto agli investimenti volto a consentire alla BV di acquistare una società esistente (la KAE) e non a creare nuovi impianti di produzione o nuova occupazione [art. 92, n. 3, lett. c)].

19 Di conseguenza, l' art. 1, n. 1, dell' atto impugnato dispone che l' aiuto in favore della BV, dell' importo totale di 126 milioni di DM, è illegale e incompatibile con il mercato comune; il n. 2 dello stesso articolo prevede che l' aiuto in favore della Hibeg, concesso dal Land di Brema sotto forma di garanzia di 126 milioni di DM, è anch' esso illegale e incompatibile con il mercato comune.

20 L' art. 2, n. 1, dispone inoltre che la Repubblica federale di Germania provveda affinché l' aiuto concesso alla BV venga interamente recuperato e versato alla Hibeg entro due mesi dalla notificazione dell' atto impugnato, in conformità delle disposizioni procedurali e sostanziali di diritto interno. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, la Germania è tenuta a sopprimere la garanzia di cui all' art. 1, n. 2, entro lo stesso termine di due mesi.

I motivi dedotti dalle ricorrenti

21 A sostegno delle domande di annullamento, le ricorrenti affermano che ciascun capitolo dell' atto impugnato è viziato da carenza di motivazione. Deducono inoltre motivi vertenti sulla violazione delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato, sulla violazione dei diritti della difesa, sulla violazione del principio del legittimo affidamento e di quello di proporzionalità, nonché sull' erronea interpretazione delle direttive del Land di Brema in materia di fideiussione.

22 Occorre esaminare anzitutto il motivo vertente sull' insufficienza della motivazione di ciascuno dei punti dell' atto impugnato, in quanto soltanto qualora l' atto sia sufficientemente motivato sarà possibile esaminare la fondatezza degli altri motivi dedotti. Infatti, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione recante pregiudizio deve consentire alla Corte di svolgere il proprio sindacato sulla legittimità della decisione, e fornire all' interessato le indicazioni necessarie per accertare se essa sia o meno fondata.

Sulla motivazione dell' atto impugnato

Sul valore delle nuove azioni BV

23 Per accertare se l' intervento di cui trattasi costituisca un aiuto occorre, in una prima fase, verificare se il valore totale delle nuove azioni BV corrisponda al valore del 74,9% del capitale sociale della KAE, acquisito dalla BV. Ove i due valori dovessero coincidere, la qualificazione come aiuto dovrebbe essere esclusa. Qualora invece il valore totale delle nuove azioni BV sia inferiore al valore del 74,9% del capitale della KAE, secondo la giurisprudenza della Corte ci si deve chiedere, in una seconda fase, tenuto conto di tutte le circostanze e di tutti gli elementi rilevanti, quale comportamento avrebbe assunto l' investitore privato che persegua una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine (sentenza 21 marzo 1991, causa C-305/89, detta "Alfa Romeo", Italia/Commissione, Racc. pag. I-1603).

24 Per quanto riguarda la prima fase, le parti divergono anzitutto sul momento da prendere in considerazione per raffrontare i due valori e, in secondo luogo, sugli elementi e sulle circostanze di cui valersi come criteri di valutazione.

25 Va rilevato in proposito che, come si evince dagli atti, i colloqui avviati all' inizio del 1991 tra la Krupp e la BV in ordine all' acquisizione da parte di quest' ultima di una quota del capitale sociale della KAE sono sfociati, il 12 luglio 1991, nella sottoscrizione di un "memorandum of understanding" (protocollo d' intesa, in prosieguo: il "protocollo"). Tale protocollo, che avrebbe dovuto produrre i suoi effetti solo dopo essere stato omologato dai competenti organi di controllo delle parti, prevedeva l' aumento del capitale della BV di 2,8 milioni di nuove azioni al portatore, che la Krupp avrebbe dovuto sottoscrivere. In cambio dell' acquisizione di tali azioni, quest' ultima doveva cedere alla BV la sua partecipazione del 74,9% nel capitale della KAE. Le parti hanno valutato i reciproci conferimenti a 350 milioni di DM, il che equivale, per le nuove azioni BV, a un valore di 125 DM per azione. Il conferimento della Krupp doveva effettuarsi il 1 luglio 1991.

26 Secondo le ricorrenti, il fattore decisivo per stimare le nuove azioni BV è l' intesa stipulata il 12 luglio 1991 tra la Krupp e la BV, come riprodotta nel protocollo. Questa data costituirebbe il momento rilevante per la stima, poiché l' accordo vincola le parti sui vari punti concordati e segnatamente sulla valutazione del conferimento di ciascuna società. Orbene, a tale data il conferimento della Krupp, così come il conferimento della BV, sarebbe stato valutato a 350 milioni di DM.

27 Peraltro, nel valutare le nuove azioni BV, le parti dell' accordo avrebbero tenuto conto non soltanto della loro quotazione in borsa in quel momento, che ammontava a 101,20 DM, ma altresì di elementi attinenti al valore intrinseco della BV, quali l' evoluzione delle recenti quotazioni in borsa delle azioni BV, il valore aggiunto conferito dal pacchetto di 2,8 milioni di azioni, che avrebbe rappresentato il 19,13% del capitale della BV dopo il suo aumento, e l' effetto benefico che sul valore delle azioni avrebbe esplicato la fusione dell' impresa Systemtechnik Nord GmbH (in prosieguo: la "STN"), una società controllata dalla BV operante nello stesso settore della KAE, con quest' ultima, sotto la direzione della BV.

28 La Commissione ritiene al contrario che l' unico parametro da prendere in considerazione nel caso di specie debba essere il valore in borsa delle azioni BV. Il valore delle azioni sarebbe infatti fissato dal mercato, e il mercato delle azioni sarebbe la borsa. La quotazione in borsa costituirebbe dunque l' unico criterio valido per determinare il valore reale di un' azione. Tale quotazione rifletterebbe altresì i timori e le speranze del mercato per il futuro.

29 Per quanto riguarda il momento da prendere in considerazione per effettuare la valutazione, la Commissione ritiene che esso si situi entro il periodo della fideiussione controversa, vale a dire fine novembre - inizio dicembre 1991. In tale periodo, il corso delle azioni BV oscillava intorno agli 80 DM.

30 Occorre osservare anzitutto che, se la Commissione ha ritenuto che il momento rilevante per la stima di cui trattasi fosse quello in cui il Land di Brema ha deciso di concedere la fideiussione controversa, è evidentemente perché in tale momento l' autorità competente ha proceduto alla valutazione finale degli elementi e delle circostanze che l' hanno indotta a concedere la fideiussione. Sul punto, la motivazione dell' atto impugnato è sufficiente.

31 Va ricordato inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte, la motivazione di una decisione dev' essere valutata in funzione delle circostanze del caso, e, in particolare, del contenuto dell' atto (v., in particolare, sentenza 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19).

32 Ne consegue che nel caso di specie la Commissione doveva tener conto di tutte le circostanze e di tutti gli elementi rilevanti del caso.

33 Nella fattispecie, oltre alla quotazione in borsa delle azioni BV, elementi del genere potevano ragionevolmente essere l' evoluzione di tali quotazioni nel passato, l' accordo 12 luglio 1991, il valore intrinseco dell' impresa BV, il valore aggiunto eventualmente conferitole dal pacchetto di 2,8 milioni di azioni, gli effetti di sinergia derivanti dalla fusione della KAE e della STN in funzione della situazione del mercato di cui trattasi, le informazioni riservate di cui le parti dell' accordo sarebbero state in possesso con riferimento al mercato di cui trattasi e alla situazione delle imprese concorrenti, nonché le previsioni sull' evoluzione della quotazione delle azioni BV, alla luce, in particolare, della situazione del mercato in cui l' impresa opera.

34 Va rilevato in proposito che il 12 luglio 1991 la quotazione in borsa delle azioni BV ammontava a 101,20 DM, che essa si situava intorno ai 100 DM nell' ottobre 1993 e che nel gennaio 1994 ha persino raggiunto i 106 DM. Le ricorrenti rammentano d' altronde, senza essere contraddette, il caso di un' impresa della quale è stato acquistato un rilevante pacchetto di azioni ad un prezzo notevolmente superiore al loro valore in borsa.

35 Nel caso di specie, occorre rilevare che la Commissione non fonda assolutamente la sua decisione su motivi derivanti da un' analisi, seppure approssimativa, dei parametri sopra indicati e che, in particolare, non si è occupata di accertare se la valutazione dei 2,8 milioni di nuove azioni BV a 350 milioni di DM, effettuata il 12 luglio 1991 dalla Krupp e dalla BV ° imprese non collegate fra di loro né giuridicamente né economicamente °, dovesse essere considerata non ragionevole, alla luce dei parametri sopra indicati e sulla scorta del criterio dell' investitore privato di grandi dimensioni, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine, oppure se essa dovesse considerarsi fittizia, sulla base di garanzie eventualmente ricevute dalla Krupp in ordine al versamento di tale somma attraverso la costituzione di una società di diritto civile e la concessione di una fideiussione da parte del Land di Brema. La prova di siffatte garanzie, in ogni caso, non è stata fornita.

36 Anziché valutare tutti questi parametri, la Commissione si limita nell' atto impugnato a considerare, senza sufficiente spiegazione, che la quotazione in borsa costituisce l' unico elemento determinante per valutare le azioni. Questo punto di vista è troppo formale, rigido e restrittivo. L' applicazione assoluta e incondizionata di tale criterio, ad esclusione di qualunque altro fattore, comporta un automatismo difficilmente conciliabile con il sistema dell' economia di mercato e le scelte economiche operate, come nel caso di specie, da aziende di rilevanti dimensioni, guidate da prospettive di redditività a più lungo termine.

37 Si deve dunque ritenere che, sul punto, l' atto impugnato è insufficientemente motivato.

38 Risulta da quanto sopra che l' atto impugnato deve essere integralmente annullato per insufficienza di motivazione.

39 La Corte procederà tuttavia all' esame dei motivi attinenti alla motivazione di altri punti dell' atto impugnato.

Sulla direttiva del Consiglio 90/684/CEE

40 Le ricorrenti deducono che, quand' anche l' intervento di cui trattasi dovesse essere considerato un aiuto, la Commissione sarebbe tenuta ad esaminarne la compatibilità con le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27; in prosieguo: la "settima direttiva"), ed in particolare con i suoi artt. 5 e 6, n. 3.

41 La BV è infatti, sostengono, un' impresa di costruzione navale. Le sue attività principali rientrerebbero nell' industria marittima per il 64,4% del fatturato globale per l' anno 1991; la costruzione navale moderna, d' altronde, riguarderebbe la costruzione di una "nave-sistema", che andrebbe dall' assemblaggio delle parti metalliche fino all' installazione dei sistemi elettronici, e la settima direttiva non si limiterebbe alla costruzione navale in senso stretto.

42 Nel corso del procedimento di esame dell' intervento di cui trattasi, questo punto di vista sarebbe stato più volte illustrato alla Commissione, che non lo avrebbe preso in considerazione, senza chiarire le ragioni per le quali riteneva che il presente caso non rientrasse nell' ambito della settima direttiva.

43 La Commissione replica che, come risulta dalla relazione sulle attività della BV per l' esercizio 1991, l' attività di costruzione navale rappresenterebbe il 42,4% dei risultati complessivi del gruppo BV del 1991. Sarebbe pertanto inesatto affermare che la BV svolgeva le sue attività principalmente nel settore della costruzione navale. Non ricorrerebbero, peraltro, i presupposti per l' applicazione degli artt. 5 e 6, n. 3, della settima direttiva. Di conseguenza, nel motivare la sua decisione essa non sarebbe stata tenuta a prendere in considerazione disposizioni non pertinenti né applicabili.

44 Occorre rilevare in proposito che l' impresa Bremer Vulkan Verbund AG, uno dei cantieri navali più importanti della Comunità, è comunemente nota per essere essenzialmente dedita alla costruzione navale.

45 L' art. 5 della settima direttiva, intitolato "Altri aiuti al funzionamento", dispone che, a talune condizioni, gli aiuti destinati a facilitare il mantenimento in attività di una società di costruzione o trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Inoltre, l' art. 6, collocato nell' ambito del capo III, intitolato "Aiuti alla ristrutturazione", e recante in rubrica "Aiuti agli investimenti", prevede al n. 3 che gli aiuti agli investimenti possano essere considerati compatibili con il mercato comune purché, in particolare, il loro importo e la loro intensità siano giustificati dall' entità degli sforzi di ristrutturazione prospettati.

46 Ne consegue che, in presenza dei presupposti richiesti, l' aiuto eventualmente concesso alla BV avrebbe potuto essere considerato compatibile con il mercato comune.

47 Alla luce di quanto sopra, la Commissione era tenuta a precisare nell' atto impugnato le attività da considerarsi attualmente rientranti nell' ambito della costruzione navale, le imprese da qualificarsi come appartenenti a tale settore e le ragioni per le quali la BV dovrebbe esserne esclusa. La Commissione avrebbe inoltre dovuto illustrare, nella sua decisione, le considerazioni che l' hanno indotta a concludere che le disposizioni di cui trattasi della settima direttiva non fossero applicabili alla fattispecie.

48 Atteso che l' atto impugnato non ha dedicato alcuna delle sue motivazioni alla questione dell' applicabilità della settima direttiva, si deve rilevare che, sotto questo profilo, esso è viziato da un difetto totale di motivazione. A tale vizio, peraltro, non potrebbero rimediare le considerazioni e affermazioni avanzate dalla Commissione in proposito dinanzi alla Corte.

Sulla distorsione della concorrenza e il pregiudizio per il commercio tra Stati membri

49 Al fine di accertare se l' aiuto che sarebbe stato concesso alla BV sia atto a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato, nell' atto impugnato la Commissione fa riferimento all' ambito di attività della KAE. Rileva che tali attività si concentrano nei settori dell' elettronica per la navigazione marittima e la difesa (sistemi di sondaggio, elaborazione di segnali e di dati), che vi è in tali settori concorrenza tra i produttori comunitari e che i relativi prodotti sono oggetto di commercio tra gli Stati membri.

50 La Commissione fa altresì riferimento, nell' atto impugnato, al volume delle esportazioni della KAE verso gli altri Stati della Comunità rispetto al suo fatturato complessivo (45 milioni di DM su 689 milioni di DM nel 1991), cita alcune cifre relative alle importazioni, da parte degli Stati membri, di prodotti di provenienza comunitaria rientranti in tre voci doganali, e conclude che l' aiuto controverso incide sugli scambi tra Stati membri e falsa la concorrenza tra i produttori di apparecchi elettronici per la navigazione marittima e la difesa.

51 In proposito va rilevato anzitutto che, anche ammettendo che la Commissione legittimamente si sia limitata ad esaminare la posizione della KAE al fine di valutare la compatibilità con il mercato comune di un aiuto che sarebbe stato concesso alla BV, le affermazioni contenute nell' atto impugnato e i dati che vi compaiono non costituiscono motivi sufficienti a suffragare le conclusioni cui essa è pervenuta.

52 Sebbene infatti, per giurisprudenza costante, l' entità relativamente esigua del fatturato di un' impresa nella Comunità non escluda a priori il carattere di aiuto di un intervento statale in suo favore (sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, detta "Tubemeuse", Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 43), e benché, in taluni casi, possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l' aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenza Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, citata, punto 24).

53 Nella fattispecie, l' atto impugnato non reca la minima indicazione in ordine alla situazione del mercato considerato, alla quota della KAE su tale mercato e alla posizione delle imprese concorrenti. In merito alle correnti di scambio dei prodotti di cui trattasi fra gli Stati membri, la Commissione si limita a citare le importazioni degli Stati membri relative ai prodotti rientranti in tre voci doganali, senza determinare la quota occupata dalla KAE in tali importazioni.

54 Va rilevato in secondo luogo che, in ogni caso, la Commissione, senza motivare la propria decisione sul punto, si è limitata ad esaminare la situazione della KAE. Orbene, poiché la BV è indicata come destinataria dell' asserito aiuto, la Commissione avrebbe dovuto esaminare in che modo l' acquisizione del 74,9% del capitale della KAE avrebbe rafforzato la sua posizione concorrenziale nei settori della costruzione navale e dell' elettronica per la navigazione marittima e la difesa, in particolare alla luce del fatto che la BV possedeva già la STN, operante nello stesso settore della KAE, e tenuto conto della situazione dei mercati di cui trattasi e delle imprese concorrenti.

55 Pertanto, è giocoforza constatare che, anche sul punto, l' atto impugnato è insufficientemente motivato.

Sull' asserito aiuto alla Hibeg

56 Nel corpus dell' atto impugnato, la Hibeg è presentata inizialmente come un' intermediaria, che avrebbe veicolato un aiuto di Stato in favore della BV, la quale ne sarebbe la destinataria finale. La Hibeg sarebbe quindi intervenuta semplicemente quale strumento del Land di Brema. Nel dispositivo dell' atto impugnato, però, essa è indicata, senza altra spiegazione, come destinataria autonoma di un aiuto distinto, concesso dal Land di Brema sotto forma di una garanzia di 126 milioni di DM. La Commissione non spiega affatto in che cosa consista il profitto che la Hibeg trarrebbe dall' intervento pubblico di cui trattasi.

57 Si deve pertanto dichiarare che l' atto impugnato è, sotto questo profilo, insufficientemente motivato.

58 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che l' atto impugnato non soddisfa, sotto molteplici profili, l' obbligo di motivazione imposto dall' art. 190 del Trattato CEE. Dev' essere pertanto annullato per violazione delle forme sostanziali, senza che occorra esaminare gli altri motivi sollevati dalle ricorrenti.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

59 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della Commissione 6 aprile 1993, 93/412/CEE, relativa all' aiuto concesso dal governo tedesco a Hibeg e da Hibeg, tramite Krupp GmbH, a Bremer Vulkan AG, onde facilitare la vendita di Krupp Atlas Elektronik GmbH da Krupp GmbH a Bremer Vulkan AG, è annullata.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

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