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Document 61993CJ0316

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 marzo 1994.
    Nicole Vaneetveld contro Le Foyer SA e Le Foyer SA contro Fédération des mutualités socialistes et syndicales de la province de Liège ( FMSS).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce di Huy - Belgio.
    Assicurazione - Direttiva - Termine di attuazione - Efficacia diretta.
    Causa C-316/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-00763

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:82

    61993J0316

    SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 3 MARZO 1994. - NICOLE VANEETVELD CONTRO SA LE FOYER E SA LE FOYER CONTRO FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES ET SYNDICALES DE LA PROVINCE DE LIEGE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE COMMERCE DE HUY - BELGIO. - ASSICURAZIONE - DIRETTIVA - TERMINE DI ATTUAZIONE - EFFICACIA DIRETTA. - CAUSA C-316/93.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00763


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Questione che non contiene un' esposizione esauriente della situazione di diritto e di fatto, ma che si riferisce ad aspetti tecnici precisi - Sussistenza di informazioni sufficienti in possesso della Corte che le consentono di giungere ad una interpretazione utile - Questione tale da poter essere risolta

    (Trattato CEE, art. 177)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni - Assicurazione responsabilità civile auto - Direttiva 84/5/CEE - Applicazione nel tempo - Possibilità per i singoli di far valere una direttiva prima della scadenza del termine fissato da quest' ultima per l' entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione - Esclusione

    (Direttiva 84/5, art. 5, n. 2)

    Massima


    1. L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tale esigenza è però meno imperativa nell' ipotesi in cui le questioni si riferiscano ad aspetti tecnici precisi e consentano alla Corte di dare una soluzione utile, anche se il giudice nazionale non ha fornito una presentazione esauriente della situazione di diritto e di fatto.

    Si deve statuire su una questione pregiudiziale quando il fascicolo trasmesso dal giudice nazionale nonché le osservazioni scritte presentate dalle parti nella causa principale hanno fornito alla Corte informazioni sufficienti che le consentano di interpretare le norme di diritto comunitario alla luce della fattispecie che forma oggetto della controversia principale.

    2. Dalla chiara formulazione dell' art. 5 della direttiva 84/5, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, risulta che, anche se gli Stati membri avevano l' obbligo di modificare le loro disposizioni nazionali entro il 31 dicembre 1987, essi erano obbligati ad applicarle solo per la copertura assicurativa dei sinistri avvenuti a partire dal 31 dicembre 1988.

    Dato che una direttiva può essere fatta valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali solo dopo la scadenza del termine fissato per l' entrata in vigore delle relative disposizioni nazionali di attuazione, le norme della direttiva di cui sopra non potevano far sorgere, a favore dei singoli, prima della data del 31 dicembre 1988, di cui all' art. 5, n. 2, della direttiva stessa, diritti che i giudici nazionali fossero tenuti a tutelare.

    Parti


    Nel procedimento C-316/93,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de commerce di Huy (Belgio) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

    Nicole Vaneetveld

    e

    Le Foyer SA

    e

    Le Foyer SA

    e

    Fédération des mutualités socialistes et syndicales de la province de Liège (FMSS),

    domanda vertente sull' interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17),

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, F.A. Schockweiler (relatore) e J.L. Murray, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la signora N. Vaneetveld, dall' avv. J.-L. Dessy, del foro di Huy;

    - per la società Le Foyer SA, dagli avv.ti L. Simont, del foro di Bruxelles, e O.W. Brouwer, del foro di Amsterdam;

    - per il governo francese, dal signor H. Renie, vicesegretario principale presso il ministero degli Affari esteri, e della signora C. de Salins, consigliere presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor T. Cusack, consigliere giuridico, in qualità di agente;

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 gennaio 1994,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con sentenza 9 giugno 1993, pervenuta il 16 giugno successivo, il Tribunal de commerce di Huy ha proposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17, in prosieguo: la "seconda direttiva").

    2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la signora N. Vaneetveld e la compagnia di assicurazioni Le Foyer SA (in prosieguo: "Le Foyer") in ordine al risarcimento dei danni da essa subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto il 2 maggio 1988.

    3 Dal fascicolo trasmesso dal giudice a quo e dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte risulta che il responsabile dell' incidente, il signor Dubois, è il coniuge separato ma non divorziato della signora N. Vaneetveld e che è assicurato presso la compagnia di assicurazioni Le Foyer (in prosieguo: "Le Foyer").

    4 La legge belga 1 luglio 1956, relativa all' assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di autoveicoli (Moniteur belge del 15 luglio 1956, pag. 4714), consente, all' art. 4, di escludere dal beneficio dell' assicurazione il coniuge dell' assicurato.

    5 Il contratto di assicurazione stipulato dal signor Dubois con la società Le Foyer non copriva il coniuge dell' assicurato.

    6 Essendo venuta a conoscenza del fatto che la signora N. Vaneetveld non era divorziata ma soltanto separata dal suo assicurato, la società Le Foyer rifiutava di versare un indennizzo alla vittima.

    7 La signora Vaneetveld citava allora la società Le Foyer dinanzi al Tribunal de commerce di Huy al fine di ottenere un risarcimento di tutti i danni subiti. La compagnia di assicurazioni, dal conto suo, citava la Fédération des mutualités socialistes et syndicales della provincia di Liegi dinanzi allo stesso tribunale per ottenere il rimborso delle somme da essa versate a detta Fédération per spese mediche prese a carico da quest' ultima a beneficio della signora N. Vaneetveld.

    8 La seconda direttiva definisce, all' art. 3, l' ambito di applicazione ratione personae dell' assicurazione nei seguenti termini:

    "I membri della famiglia dell' assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall' assicurazione di cui all' art. 1, paragrafo 1, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parantela, dal beneficio dell' assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone".

    9 La seconda direttiva è stata recepita nell' ordinamento belga con la legge 21 novembre 1989 relativa all' assicurazione obbligatoria per la responsabilità in materia di autoveicoli (Moniteur belge dell' 8 dicembre 1989, pag. 20122). L' art. 4, n. 1, secondo comma, di tale legge vieta di escludere dal beneficio dell' indennizzo, in caso di lesioni personali, il coniuge dell' assicurato. Secondo l' art. 30 della legge, l' entrata in vigore di quest' ultima "ha l' effetto di modificare ipso jure, nei limiti fissati dalle sue disposizioni, gli obblighi degli assicuratori quali risultano dalle condizioni generali e dai contratti in essere".

    10 In forza di un regio decreto del 13 febbraio 1991 (Moniteur belge del 6 aprile 1991, pag. 7257), la legge 21 novembre 1989 si applica, a partire dal 6 maggio 1991, a tutti i contratti di assicurazione per "responsabilità civile auto" in vigore.

    11 Ritenendo che le due cause, che esso aveva riunite, sollevassero un problema di interpretazione della seconda direttiva, il Tribunal de commerce di Huy ha sospeso il giudizio sino a quando la Corte di giustizia non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

    "1) Se le disposizioni dell' art. 5 della seconda direttiva siano direttamente applicabili nell' ordinamento giuridico interno belga.

    2) In caso di risposta affermativa, se tali disposizioni abbiano fatto sorgere a favore dei singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali siano tenuti a tutelare.

    3) In particolare, se tali diritti siano sorti a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva o a decorrere dalla data del 31 dicembre 1987, scadenza imposta agli Stati membri per procedere alla modifica delle rispettive normative nazionali, ovvero a decorrere dalla data del 31 dicembre 1988, ai sensi dell' art. 5, n. 2, della direttiva medesima".

    12 In via preliminare, occorre esaminare se occorra statuire sulle questioni pregiudiziali o se esse, come fa rilevare il governo francese, debbano essere dichiarate irricevibili in quanto il giudice a quo ha omesso di fornire alla Corte precisazioni sullo sfondo di fatto e di diritto di tali questioni.

    13 Vero è che la Corte ha affermato che l' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v. sentenze 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke, Racc. pag. I-4871; 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393; ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero, Racc. pag. I-1085; 26 aprile 1993, causa C-386/92, Monin Automobiles, Racc. pag. I-2049). Tale esigenza è però meno imperativa nell' ipotesi i cui le questioni si riferiscano ad aspetti tecnici precisi e consentano alla Corte di dare una soluzione utile, anche se il giudice nazionale non ha fornito una presentazione esauriente della situazione di diritto e di fatto.

    14 Al riguardo, occorre rilevare che il fascicolo trasmesso dal giudice nazionale nonché le osservazioni scritte presentate dalle parti nella causa principale hanno fornito alla Corte informazioni sufficienti che gli consentono di interpretare le norme di diritto comunitario alla luce della situazione che forma oggetto della controversia principale (v. citata sentenza Telemarsicabruzzo e a.).

    15 Con le sue questioni, il giudice a quo chiede alla Corte se e a partire da quale data la seconda direttiva, nei limiti in cui vieta di escludere dall' assicurazione obbligatoria il coniuge dell' assicurato, in caso di lesioni personali, faccia sorgere a favore dei singoli diritti che i giudici nazionali siano tenuti a tutelare.

    16 Va anzitutto ricordato che una direttiva può essere fatta valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali solo dopo la scadenza del termine fissato per la sua recezione nell' ordinamento nazionale.

    17 Al riguardo, si deve rilevare che ai sensi dell' art. 5 della seconda direttiva

    "1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Le disposizioni così modificate sono applicate entro il 31 dicembre 1988.

    (...)".

    18 Dalla chiara formulazione di tale norma risulta che, anche se gli Stati membri avevano l' obbligo di modificare le loro disposizioni nazionali entro il 31 dicembre 1987, essi erano obbligati ad applicarle solo per la copertura assicurativa dei sinistri avvenuti a partire dal 31 dicembre 1988.

    19 La terza questione del giudice a quo deve pertanto essere risolta dichiarando che la seconda direttiva dev' essere interpretata nel senso che prima della data del 31 dicembre 1988, di cui all' art. 5, n. 2, le disposizioni di tale direttiva non potevano far sorgere, a favore dei singoli, diritti che i giudici nazionali fossero tenuti a tutelare.

    20 Alla luce di questa soluzione non è necessario esaminare le due prime questioni pregiudiziali dirette a stabilire se la seconda direttiva attribuisse effettivamente ai singoli diritti che i giudici nazionali fossero tenuti a tutelare.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    21 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de commerce di Huy (Belgio), con sentenza 9 giugno 1993, dichiara:

    La seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dev' essere interpretata nel senso che prima della data del 31 dicembre 1988, di cui all' art. 5, n. 2, le disposizioni di tale direttiva non potevano far sorgere, a favore dei singoli, diritti che i giudici nazionali fossero tenuti a tutelare.

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