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Document 61993CJ0312

Sentenza della Corte del 14 dicembre 1995.
Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS contro Stato belga.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Bruxelles - Belgio.
Potere del giudice nazionale di valutare d'ufficio la compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario.
Causa C-312/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-04599

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:437

61993J0312

Sentenza della Corte del 14 dicembre 1995. - Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS contro Stato belga. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Bruxelles - Belgio. - Potere del giudice nazionale di valutare d'ufficio la compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario. - Causa C-312/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04599


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Diritto comunitario ° Effetto diretto ° Diritti dei singoli ° Tutela da parte dei giudici nazionali ° Ricorso giurisdizionale ° Modalità procedurali nazionali ° Presupposti di applicazione ° Normativa nazionale che impedisce l' attivazione del procedimento di rinvio pregiudiziale ° Inammissibilità ° Normativa nazionale che vieta al giudice nazionale di valutare d' ufficio un motivo di ricorso fondato su una violazione del diritto comunitario, che non è stato dedotto nel termine stabilito ° Inammissibilità nel caso di specie

(Trattato CEE, artt. 5 e 177)

Massima


E' compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall' art. 5 del Trattato, garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. In mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento giuridico comunitario. Una norma di diritto nazionale la quale impedisce l' attivazione del procedimento ex art. 177 del Trattato deve essere pertanto disapplicata.

Ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l' applicazione del diritto comunitario dev' essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell' insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento.

In tal senso, sebbene l' imposizione ai singoli di un termine di sessanta giorni per la presentazione di un nuovo motivo di ricorso fondato su una violazione del diritto comunitario non sia di per sé censurabile, il diritto comunitario osta tuttavia all' applicazione di una norma processuale nazionale che vieta al giudice nazionale, adito nell' ambito della sua competenza, di valutare d' ufficio la compatibilità di un provvedimento di diritto nazionale con una disposizione comunitaria, quando quest' ultima non sia stata invocata dal singolo entro un determinato termine, nell' ambito di un procedimento in cui, come nel caso di specie, il giudice nazionale adito della causa principale è il primo giudice che possa sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte, in cui il termine in argomento era già scaduto alla data dell' udienza privando così il detto giudice della possibilità di procedere d' ufficio alla valutazione di tale compatibilità, in cui non risulta che un altro giudice nazionale possa, nell' ambito di un ulteriore procedimento, esaminare d' ufficio la compatibilità di un provvedimento nazionale con il diritto comunitario e in cui l' impossibilità di esaminare d' ufficio motivi fondati sul diritto comunitario non può essere ragionevolmente giustificata in base a principi quali quello della certezza del diritto e dello svolgimento regolare del procedimento.

Parti


Nel procedimento C-312/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di Bruxelles nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS

e

Stato belga,

domanda vertente sull' interpretazione del diritto comunitario quanto al potere del giudice nazionale di valutare d' ufficio la compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini (relatore), F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancellieri: R. Grass, cancelliere, e H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS, dall' avv. P. van Ommeslaghe, del foro di Bruxelles;

° per il governo belga, dal signor P. Duray, consigliere aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dall' avv. B. van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles;

° per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor H. Renié, segretario agli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor S. van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS, rappresentata dall' avv. V. Piessevaux, del foro di Bruxelles, del governo belga, rappresentato dal signor P. Duray e dall' avv. B. van de Walle de Ghelcke, del governo francese, rappresentato dal signor H. Renié, e della Commissione, rappresentata dal signor S. van Raepenbusch, all' udienza del 16 marzo 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 maggio 1994,

vista l' ordinanza 13 dicembre 1994 di riapertura della trattazione orale,

sentite le osservazioni orali della Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS, rappresentata dall' avv. P. van Ommeslaghe, del governo belga, rappresentato dall' avv. B. van de Walle de Ghelcke, del governo tedesco, rappresentato dal signor G. Thiele, Assessor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor V. Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto presso l' Avvocatura dello Stato, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dal signor A. Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalle signore R. Silva de Lapuerta e G. Calvo Díaz, abogados del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti, del governo francese, rappresentato dai signori H. Renié e C. Chavance, segretario agli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, e della Commissione, rappresentata dal signor C.W.A. Timmermans, direttore generale aggiunto del servizio giuridico, all' udienza del 4 aprile 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 giugno 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 28 maggio 1993, pervenuta in cancelleria il 10 giugno successivo, la Cour d' appel di Bruxelles ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione del diritto comunitario quanto al potere del giudice nazionale di valutare d' ufficio la compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario.

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra la società in accomandita semplice Peterbroeck, Van Campenhout & Cie (in prosieguo: la "Peterbroeck") e lo Stato belga in ordine all' aliquota d' imposta applicabile ai non residenti.

3 Nel 1974 la società di diritto olandese Continentale & Britse Trust BV (in prosieguo: la "CBT") ha percepito, in qualità di socio attivo della Peterbroeck, un reddito pari a 6 749 112 BFR. Poiché, per l' esercizio fiscale 1975, la CBT è stata assoggettata ad imposta all' aliquota prevista per i non residenti, la Peterbroeck, in veste di legale rappresentante in Belgio della CBT, ha presentato reclamo in data 22 luglio 1976 e 24 gennaio 1978 dinanzi al direttore regionale delle imposte dirette (in prosieguo: il "direttore").

4 Tali reclami sono stati in gran parte respinti dal direttore con provvedimento 23 agosto 1979 e la Peterbroeck, agendo per proprio conto e, per quanto necessario, a nome della CBT, ha proposto l' 8 ottobre 1979 un ricorso dinanzi alla Cour d' appel di Bruxelles. Nella fase attuale del procedimento davanti al giudice a quo, tale ricorso verte soltanto sull' aliquota d' imposta applicabile ai redditi percepiti dalla CBT, aliquota fissata dal direttore a 44,9%, ma che non avrebbe superato la misura del 42% qualora il detto reddito fosse stato percepito da una società di diritto belga.

5 Per la prima volta dinanzi alla Cour d' appel, la Peterbroeck ha fatto valere che l' applicazione ad una società con sede nei Paesi Bassi di un' aliquota d' imposta maggiore di quella cui sarebbe stata assoggettata una società belga costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento, vietato dall' art. 52 del Trattato CEE.

6 Lo Stato belga ha eccepito che tale allegazione configurava un motivo aggiunto, irricevibile in quanto proposto dopo la scadenza del termine risultante dal combinato disposto degli artt. 278, secondo comma, 279, secondo comma, e 282 del code des impôts sur les revenus (codice delle imposte sul reddito; in prosieguo: il "CIR"), nel testo vigente all' epoca dei fatti in esame nel giudizio a quo. In forza di tali disposizioni, le censure che non erano state dedotte in sede di reclamo, né esaminate d' ufficio dal direttore, potevano essere proposte dal ricorrente, a pena di decadenza, nell' atto introduttivo del ricorso o con memoria scritta depositata presso la cancelleria della Cour d' appel entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di deposito, da parte del direttore, della copia autentica del provvedimento impugnato insieme al fascicolo di causa. Come emerge dagli atti del fascicolo, secondo la giurisprudenza belga è da considerarsi motivo aggiunto, ai sensi di tali disposizioni, il motivo di ricorso il quale solleva per la prima volta una questione che differisce per oggetto, natura o fondamento giuridico dai motivi dedotti dinanzi al direttore.

7 La Cour d' appel ha considerato che il fatto di invocare per la prima volta dinanzi ad essa l' art. 52 del Trattato come fondamento giuridico del ricorso costituisse un motivo aggiunto ai sensi delle disposizioni pertinenti del CIR. Essa ha altresì ritenuto che le dette disposizioni impedissero al giudice di esaminare d' ufficio il motivo di ricorso che il contribuente non poteva più formulare dinanzi ad esso. Tuttavia, essa ha preliminarmente osservato che l' applicazione di tali norme processuali equivarrebbe ad una limitazione del suo potere di esaminare la compatibilità della norma nazionale con il diritto comunitario, nonché della facoltà attribuitale dall' art. 177 del Trattato di chiedere alla Corte una pronuncia pregiudiziale su una questione relativa all' interpretazione del diritto comunitario.

8 La Cour d' appel ha poi rilevato che, anche se le norme processuali in argomento si applicavano allo stesso modo alla maggior parte dei motivi di ricorso fondati sul diritto nazionale, la giurisprudenza belga ammetteva talune deroghe per le censure fondate sulla violazione di un numero ristretto di principi di diritto nazionale, quali segnatamente la prescrizione del diritto alla prestazione di un' imposta e l' autorità della cosa giudicata.

9 Infine, essa ha ricordato la giurisprudenza della Corte che impone ai giudici nazionali di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto e riconosce loro il potere di fare tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni nazionali che ostino eventualmente alla piena efficacia del diritto comunitario.

10 Alla luce delle considerazioni che precedono, la Cour d' appel di Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

"Se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale ° il quale, chiamato a dirimere una controversia vertente sul diritto comunitario, ritenga che una norma di diritto nazionale subordini il potere del giudice nazionale di applicare il diritto comunitario, di cui è custode, alla formulazione di una domanda espressa da parte del ricorrente nella controversia entro un breve termine di decadenza che, tuttavia, non si applica alle domande basate sulla violazione di un numero, sia pure limitato, di principi di diritto nazionale, in particolare la prescrizione del diritto alla prestazione d' imposta e l' autorità della cosa giudicata ° deve disapplicare detta norma di diritto nazionale".

11 Alla luce dei fatti in esame, quali risultano dalla sentenza di rinvio, il giudice nazionale chiede, in sostanza, in primo luogo se il diritto comunitario osti all' applicazione di una norma processuale nazionale la quale, in condizioni analoghe a quelle del procedimento di cui trattasi nella causa davanti al giudice a quo, vieta al giudice nazionale, adito nell' ambito della sua competenza, di valutare d' ufficio la compatibilità di un atto di diritto nazionale con una disposizione di diritto comunitario, qualora quest' ultima non sia stata invocata dal singolo entro un determinato termine. In secondo luogo, il giudice nazionale chiede se il diritto comunitario osti all' applicazione di una norma del genere quando questa ammette alcune deroghe per determinate domande fondate su principi di diritto nazionale.

Sulla prima parte della questione

12 Per quanto riguarda la prima parte della questione così riformulata, va ricordato che, per giurisprudenza costante, è compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall' art. 5 del Trattato, garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. In mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punti 12-16; 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, Racc. pag. 501, punto 25; 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595, punto 14; 25 febbraio 1988, cause riunite 331/85, 376/85 e 378/85, Bianco e Girard, Racc. pag. 1099, punto 12; 24 marzo 1988, causa 104/86, Commissione/Italia, Racc. pag. 1799, punto 7; 14 luglio 1988, cause riunite 123/87 e 330/87, Jeunehomme e EGI, Racc. pag. 4517, punto 17; 9 giugno 1992, causa C-96/91, Commissione/Spagna Racc. pag. I-3789, punto 12, e 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 43).

13 Al riguardo, occorre altresì ricordare che la Corte ha già dichiarato che una norma di diritto nazionale la quale impedisce l' attivazione del procedimento ex art. 177 del Trattato deve essere disapplicata (v. sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmuehlen, Racc. pag. 33, punti 2 e 3).

14 Alla luce di detti principi, ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l' applicazione del diritto comunitario dev' essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell' insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento.

15 Nel caso di specie, in base alle norme di diritto nazionale il singolo non può più far valere, dinanzi alla Cour d' appel, un nuovo motivo di ricorso fondato sul diritto comunitario dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di deposito da parte del direttore delle imposte della copia autentica del provvedimento impugnato.

16 Sebbene il termine di sessanta giorni così imposto ai singoli non sia di per sé censurabile, occorre tuttavia sottolineare le peculiarità del procedimento di cui trattasi.

17 In primo luogo, la Cour d' appel è il primo giudice che può sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché il direttore, dinanzi al quale si svolge il procedimento in prima istanza, fa parte dell' amministrazione finanziaria e non è, di conseguenza, un giudice ai sensi dell' art. 177 del Trattato (v., in tal senso, sentenza 30 marzo 1993, causa C-24/92, Corbiau, Racc. pag. I-1277).

18 In secondo luogo, il termine, la cui scadenza ha impedito al giudice nazionale di valutare d' ufficio la compatibilità di un atto di diritto nazionale con il diritto comunitario, ha iniziato a decorrere dalla data di deposito da parte del direttore delle imposte della copia autentica del provvedimento impugnato. Ora, risulta dagli atti di causa che, per questa ragione, il lasso di tempo durante il quale il ricorrente poteva dedurre motivi nuovi era già trascorso quando si è svolta l' udienza dinanzi alla Cour d' appel, di modo che essa è stata privata della possibilità di procedere d' ufficio a tale valutazione.

19 In terzo luogo, non risulta che un altro giudice nazionale possa, nell' ambito di un ulteriore procedimento, esaminare d' ufficio la compatibilità di un provvedimento nazionale con il diritto comunitario.

20 Non risulta, infine, che l' impossibilità per i giudici nazionali di esaminare d' ufficio motivi fondati sul diritto comunitario possa essere ragionevolmente giustificata in base a principi quali quello della certezza del diritto o dello svolgimento regolare del procedimento.

21 Di conseguenza, la questione posta dalla Cour d' appel di Bruxelles deve essere risolta dichiarando che il diritto comunitario osta all' applicazione di una norma processuale nazionale che, in condizioni analoghe a quelle del procedimento di cui trattasi nella causa davanti al giudice a quo, vieta al giudice nazionale, adito nell' ambito della sua competenza, di valutare d' ufficio la compatibilità di un provvedimento di diritto nazionale con una disposizione comunitaria, quando quest' ultima non sia stata invocata dal singolo entro un determinato termine.

Sulla seconda parte della questione

22 Alla luce di quanto precede, non occorre pronunciarsi sulla seconda parte della questione, così com' è stata dianzi riformulata.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Le spese sostenute dai governi tedesco, greco, spagnolo e francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di Bruxelles con sentenza 28 maggio 1993, dichiara:

Il diritto comunitario osta all' applicazione di una norma processuale nazionale che, in condizioni analoghe a quelle del procedimento di cui trattasi nella causa davanti al giudice a quo, vieta al giudice nazionale, adito nell' ambito della sua competenza, di valutare d' ufficio la compatibilità di un provvedimento di diritto nazionale con una disposizione comunitaria, quando quest' ultima non sia stata invocata dal singolo entro un determinato termine.

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